CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 febbraio 2022
738.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07465 Cancelleri: Accessibilità ai servizi on line dell'Agenzia delle entrate per i contribuenti della Regione Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano criticità operative per i contribuenti connesse al trasferimento delle funzioni di riscossione dei tributi nella Regione Siciliana all'Agenzia delle entrate-Riscossione disposta dall'articolo 76 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021 (cosiddetto Decreto Sostegni-bis).
  In particolare, gli Onorevoli sottolineano che tale trasferimento ha consentito ai contribuenti con i carichi di ruolo iscritti negli ambiti provinciali della Sicilia di consultare direttamente dal proprio pc, tablet e smartphone il portale dell'Ente, al fine di richiedere informazioni, assistenza e l'utilizzo dei servizi on-line.
  Tuttavia, gli Onorevoli lamentano il fatto che, attualmente, i menzionati servizi telematici on-line, predisposti per ottenere la rateizzazione e la sospensione delle somme dovute all'Agenzia delle entrate, non risultano disponibili per i contribuenti con i carichi di ruolo iscritti negli ambiti provinciali della Regione Sicilia, come si evince dal sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «se ritenga opportuno intraprendere iniziative di competenza nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per garantire la fruizione dei servizi telematici anche ai contribuenti con carichi di ruolo iscritti negli ambiti provinciali della Regione Sicilia.».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate-Riscossione riferisce di aver, a partire dal 1° ottobre 2021, messo a disposizione dei contribuenti e degli intermediari della Regione Siciliana il proprio portale Internet per richiedere informazioni, assistenza e utilizzare i servizi on-line o da remoto, con l'obiettivo di ampliare la gamma di servizi e i canali di assistenza fruibili senza doversi recare allo sportello territoriale.
  L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha, altresì, garantito ai contribuenti siciliani, fin dal subentro, l'assistenza da canale remoto, grazie all'estensione del contact center nazionale al numero unico: 06 0101.
  A garanzia della continuità operativa, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha, poi, mantenuto attivi i servizi offerti da Riscossione Sicilia SpA, lasciando in vita per un periodo transitorio le credenziali di accesso precedentemente utilizzate. In particolare i contribuenti residenti in Sicilia hanno da subito potuto, direttamente o per il tramite dei loro intermediari di fiducia, consultare in area riservata del portale istituzionale la propria situazione debitoria, nonché pagare i documenti a debito.
  Deve rilevarsi che, come ampiamente rappresentato nelle pagine informative del sito Internet dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quasi totalità dei servizi è al momento fruibile nelle medesime modalità definite a livello nazionale ovvero con configurazioni alternative, transitorie, che – in ogni caso – consentono l'interrelazione da remoto, garantendo ai contribuenti residenti nella Regione Siciliana la massima assistenza, al pari di quanto avviene a livello nazionale.
  Con specifico riguardo alla presentazione delle istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro e di sospensione legale della riscossione – richiamata dagli Onorevoli interrogati – si rappresenta che i contribuenti e gli intermediari della Regione Siciliana hanno a disposizione direttamente on-line tutta la modulistica necessaria per la presentazione della domanda, nonché l'elenco degli indirizzi e- mail/PEC dedicati Pag. 60per la relativa trasmissione, garantendo così di poter operare a distanza sempre su canale digitale, senza doversi recare agli sportelli fisici.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione riferisce che la disponibilità della totalità dei servizi secondo gli standard nazionali è, comunque, strettamente connessa al completamento del processo di migrazione, integrazione e adeguamento dei sistemi informativi di Riscossione Sicilia SpA, la cui conclusione è pianificata per la seconda parte dell'esercizio 2022.

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ALLEGATO 2

5-07468 Fragomeli: Chiusura di sportelli bancari della Cassa di risparmio di Volterra.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il sistema bancario, come noto, ormai da oltre un decennio, ha registrato problemi di competitività dovuti alle crisi susseguitesi a partire dagli anni 2007-2008 in poi, a politiche monetarie espansive e tassi d'interesse bassi, a modelli di business rivelatasi, per alcuni aspetti, non efficienti e all'ingresso nei classici settori di operatività delle banche (pagamenti, credito, e altro) di nuovi operatori che utilizzano i vantaggi accordati da un framework normativo maggiormente concorrenziale e dall'applicazione delle nuove tecnologie (cosiddetto Fintech) per proporre alla clientela servizi più innovativi a costi minori.
  In ragione di tali fattori, nel sistema bancario è in corso un'opera di razionalizzazione nei settori meno remunerativi che sta comportando scelte industriali indirizzate ad alleggerire la struttura operativa a vantaggio di soluzioni maggiormente flessibili o investimenti nelle nuove tecnologie.
  La competitività del sistema bancario costituisce, infatti, un fattore essenziale per la stabilità dello stesso, per il mantenimento della capacità nel lungo periodo di sostenere l'economia tramite l'erogazione di credito e, da ultimo, per la competitività del sistema Paese.
  Su un piano più generale, la Banca d'Italia, interpellata in ragione della propria competenza in materia, ha precisato che la chiusura di sportelli non è soggetta ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza che non definisce né contribuisce a definire le politiche distributive delle banche e le relative modalità di esecuzione, rimesse alla autonomia imprenditoriale degli intermediari, ma ne valuta gli impatti sulla sana e prudente gestione.
  Il processo di razionalizzazione è stato favorito anche dalla digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari, che ha costituito, altresì, un elemento fondamentale per assicurare ai clienti l'operatività degli intermediari senza soluzione di continuità anche nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In relazione a quest'ultima, la Banca d'Italia ha sottolineato di aver richiamato gli intermediari ad assicurare il massimo supporto ai propri clienti e a potenziare i canali «non fisici» di interazione e gli strumenti di comunicazione a distanza.
  La Banca d'Italia ha fatto altresì presente di aver fornito alla clientela, a fronte di segnalazioni sulla chiusura di sportelli su tutto il territorio nazionale, elementi informativi sulle iniziative adottate dagli intermediari per ridurre i disagi e indicazioni sulle previsioni normative che agevolano il trasferimento dei rapporti presso altri intermediari eventualmente presenti nel comune interessato.
  In merito, infine, alla specifica situazione relativa alla Cassa di risparmio di Volterra, ha evidenziato che il programma di razionalizzazione della rete distributiva della Cassa di Risparmio di Volterra – che ha ridotto i propri sportelli da 70 a 65 nell'ultimo quinquennio – si pone tra le iniziative di efficientamento dei costi individuate dalla banca stessa.
  Tutto ciò premesso, si rappresenta che le operazioni descritte dagli interroganti hanno natura puramente gestionale nel contesto del complessivo piano industriale della Cassa di risparmio di Volterra e rientrano pertanto nell'autonomia imprenditoriale della banca stessa e non risulta che, ad oggi, ne siano derivate conseguenze negative per la stabilità del sistema finanziario.

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ALLEGATO 3

5-07464 Martino: Modifiche alla disciplina della cessione del credito d'imposta in materia edilizia.

5-07466 Albano: Modifiche alla disciplina della cessione del credito d'imposta in materia edilizia.

5-07467 Villarosa: Modifiche alla disciplina della cessione del credito d'imposta in materia edilizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 che, modificando la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, escludono la facoltà di successiva cessione da parte dei primi cessionari, considerando queste ultime nulle se concluse in violazione della norma.
  Gli Interroganti, nel segnalare come l'introduzione di queste modifiche normative abbia messo in difficoltà i cittadini e le imprese che avevano programmato o posto in essere i lavori sulla base della normativa vigente, fanno presente come gli istituti di credito, compresi Cassa Depositi e Prestiti e Poste, non potendo più cedere i crediti, stiano interrompendo gli acquisti.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno incrementare le cessioni possibili rafforzando il ruolo di controllo svolto dagli istituti di credito e prorogando i termini previsti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto «Sostegni-ter»), ha modificato l'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rubricato «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», disponendo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi agevolati elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

  L'articolo 28 del suddetto decreto-legge n. 4 del 2022 ha modificato altresì in maniera analoga l'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rendendo possibili le cessioni dei crediti di imposta ivi previsti una volta soltanto e non più in un numero illimitato di volte.
  In definitiva, viene eliminata la possibilità di «cessioni a catena» consentendosi esclusivamente le cessioni di crediti effettuate «direttamente» dal beneficiario che Pag. 63ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate e le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
  Infine, il terzo e ultimo comma del citato articolo 28 ha introdotto una declaratoria di nullità per tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina.
  In particolare, giova ricordare che la disposizione in esame si inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (cosiddetto decreto-legge Antifrodi) e che interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere, pertanto, una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.
  L'ambito delle agevolazioni fiscali è stato, difatti, fortemente inciso da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante, come emerso a seguito delle numerose indagini condotte sul territorio nazionale da diverse Procure della Repubblica: il legislatore è quindi intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto Decreto anti-frodi, poi oggetto di rifusione nella legge di bilancio per il 2022) e, successivamente, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto Decreto Sostegni-ter), al fine di interrompere il perpetrarsi delle frodi più rilevanti, di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il Decreto Rilancio ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame.
  Alla luce delle evoluzioni normative citate e delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, Cassa Depositi e Prestiti ha ritenuto necessario sospendere transitoriamente la sua operatività in attesa degli opportuni approfondimenti tecnici e dei necessari adeguamenti operativi.

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ALLEGATO 4

5-07469 Baratto: Chiarimenti sull'imponibilità dei ristori erogati in favore degli autotrasportatori danneggiati dal crollo del ponte Morandi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in ordine al trattamento fiscale del contributo introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018. (cosiddetto decreto Genova).
  Gli Onorevoli rilevano che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 98 del 2021, con la quale viene stabilita l'imponibilità fiscale del predetto contributo, non si conforma alla volontà del legislatore che, nel più ampio quadro normativo del medesimo «decreto Genova», ha previsto, all'articolo 3, comma 2, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP tanto per le persone fisiche che giuridiche dei contributi e degli indennizzi connessi al crollo.
  Per tali ragioni, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per evitare che gli aiuti concessi agli autotrasportatori per il crollo del ponte Morandi concorrano alla determinazione della base imponibile, in considerazione del grave pregiudizio subìto e delle finalità perseguite dal legislatore con il decreto-legge n. 109 del 2018».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente segnalare che l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, prevede che «al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato».
  Con decreto del 24 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto all'attuazione delle predette disposizioni identificando le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.
  Ciò posto, in merito alla richiesta degli Interroganti, deve sottolinearsi che, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai princìpi ordinari che disciplinano il concorso dei contributi di tale specie alla formazione della base imponibile.
  Come peraltro rappresentato dall'Agenzia delle entrate nella predetta risposta n. 98 del 2021 trova applicazione, ai fini delle imposte dirette, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 85 del TUIR, ai sensi della quale «sono considerati ricavi (...):

   g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

   h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge».

  I contributi in conto capitale, diversamente, sono disciplinati dal comma 3 dell'articolo 88 del TUIR in base al quale «sono inoltre considerati sopravvenienze attive (...):

   b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità,Pag. 65 esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato».

  In merito, l'Agenzia delle entrate – nel richiamare la risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E – ha precisato che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative.
  I contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione mentre i contributi in «conto capitale» sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento.
  Alla luce di quanto suesposto, deve ribadirsi l'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate nella menzionata risposta all'interpello n. 98 del 2021 in ordine all'imponibilità fiscale del predetto contributo, tenuto conto che non sussistono disposizioni che la escludono espressamente.
  Considerato che la finalità del contributo è quella di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall'evento sopra menzionato, si ribadisce che lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile, sulla base delle specifiche regole di determinazione ai fini dell'IRPEF e dell'IRES.
  Pertanto, sarebbe necessaria l'introduzione di una espressa disposizione di legge, che stabilisca la non concorrenza del contributo in oggetto alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, individuando contestualmente i mezzi di copertura finanziaria del minor gettito da essa determinato.
  Non sembra, invece, applicabile in via generalizzata la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 – richiamata dagli Interroganti – atteso che quest'ultima disposizione fa riferimento esclusivamente ai «soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata» ed «ai contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione».

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ALLEGATO 5

5-07470 Ungaro: Creazione del registro informatizzato ai fini dell'applicazione delle misure in materia di pegno mobiliare non possessorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 59 del 2016 che ha introdotto una nuova forma di pegno mobiliare non possessorio, utilizzabile da tutti gli imprenditori iscritti al Registro delle imprese a garanzia dei crediti concessi a loro ed a soggetti terzi, presenti o futuri.
  Gli Onorevoli evidenziano che, a distanza di oltre 3 anni dalla sua introduzione, il pegno mobiliare non possessorio non ha ancora trovato applicazione in quanto non è ancora stato costituito il registro informatizzato, previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016, da tenersi a cura dell'Agenzia delle entrate.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se «sia a conoscenza delle problematiche evidenziate in premessa e quali siano le iniziative adottate o da adottarsi per assicurare la costituzione del registro informatizzato previsto dall'articolo 1, comma 4, decreto-legge n. 59 del 2016».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, istitutivo del Pegno mobiliare non possessorio, ha previsto, al comma 6, che «Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro.».
  Il decreto attuativo previsto dal citato comma 6, stante la relativa natura regolamentare, è stato adottato nel rispetto delle previsioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale dispone che «i regolamenti [...] ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
  Il Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 2018, ha formulato osservazioni sullo schema di Regolamento elaborato evidenziando la necessità di consultare le associazioni di categoria maggiormente esposte e sospendendo l'adozione del parere in attesa dei supplementi istruttori richiesti. All'esito delle consultazioni condotte e delle ulteriori interlocuzioni tenute il Consiglio di Stato, con parere del 14 dicembre 2020, ha adottato il parere favorevole.
  Il citato Regolamento, acquisito il parere del Consiglio di Stato e quello del Garante per la protezione dei dati personali, è stato quindi emanato il 25 maggio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021 (confronta decreto ministeriale n. 114 del 2021) in vigore dal 25 agosto 2021.
  L'articolo 12 del suddetto Regolamento ha fissato i tempi di realizzazione del sistema informatico di gestione del Registro dei pegni mobiliari non possessori, disponendo che: «1. Il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall'Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.Pag. 67 Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche. 2. La data di attivazione del Registro pegni è resa nota mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. 3. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato di cui al comma 2, possono essere presentate le formalità di cui al presente regolamento».
  Tale decreto ministeriale ha inoltre demandato ad alcuni provvedimenti dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di specifici aspetti.
  In attuazione del Regolamento, è stato già emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2021, recante l'«Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio», previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera l), numero 7, dello stesso decreto ministeriale, nell'ambito delle informazioni da fornire nella domanda di iscrizione al Registro per l'individuazione del bene oggetto di pegno.
  Il regolamento prevede, inoltre, all'articolo 7, che:

   «1. Con provvedimento interdirigenziale, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, sono approvate le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore.

   2. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti».

  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate riferisce che, allo stato attuale, sta predisponendo le necessarie specifiche tecniche ed ha già avuto un confronto sul tema con i principali portatori di interesse. Tale progetto di regolamentazione tecnica verrà inviato alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/1535.
  Sulla base di tali specifiche tecniche, l'Agenzia sta completando la realizzazione del sistema informatico, con il partner tecnologico Sogei.
  Contestualmente, l'Agenzia sta definendo gli atti preordinati all'emanazione dei previsti provvedimenti e all'organizzazione dell'ufficio del Conservatore unico nazionale presso il quale sarà tenuto il Registro dei pegni mobiliari non possessori.
  Il completamento di tali attività, secondo i tempi previsti dal regolamento, costituisce il presupposto per l'attivazione operativa del Registro dei pegni mobiliari non possessori.
  A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato con cui sarà resa nota la data di attivazione del Registro potranno essere presentate le domande di iscrizione da parte degli imprenditori interessati.

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ALLEGATO 6

5-07471 Ribolla: Agevolazioni relative al Superbonus 110 per cento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – che ha apportato modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) definendo un nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il Superbonus al 110 per cento – rilevano come i commi 3-bis e 8-bis del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, nel disporre le varie proroghe per il Superbonus, facciano riferimento unicamente al soggetto committente degli interventi. Ne conseguirebbe, almeno fino a ulteriori chiarimenti ufficiali, che le proroghe non sarebbero applicabili al «Sismabonus acquisti», nel quale il fruitore del bonus fiscale non è il soggetto che esegue i lavori ma l'acquirente dell'immobile.
  Il Superbonus per le unità immobiliari (cosiddetto «unifamiliari»), nel presupposto che al 30 giugno sia stato raggiunto uno stato di avanzamento delle opere realizzate di almeno il 30 per cento, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, gli Interroganti rappresentano che il «Sismabonus acquisti» ha proprie caratteristiche di regime applicativo, differenti rispetto al Sismabonus ordinario, poiché ha delle deroghe su alcuni adempimenti e regole specifiche che caratterizzano l'agevolazione per la riduzione del rischio sismico. Resta, pertanto, in dubbio, alla scadenza del 30 giugno 2022, quale sarà il regime da applicare – agevolato ovvero ordinario – e la percentuale di detrazione ad essa riferita, con la conseguente necessità di chiarire se nella proroga delle agevolazioni del 110 per cento è ricompreso il cosiddetto «Superbonus acquisti».
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «quali azioni di competenza intenda adottare in riferimento a quanto esposto in premessa al fine di fare chiarezza sulle relative modalità applicative degli interventi agevolabili previsti dalla normativa vigente».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina il cosiddetto «Sismabonus acquisti», che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata) che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.
  Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 119, del decreto Rilancio, tale detrazione è stata aumentata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (Super-sismabonus acquisti).
  Sul punto, l'Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza d'interpello n. 57 del 31 gennaio 2022, ha avuto modo di precisare che «Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l'aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (...)” si ricava che l'aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggettiPag. 69 elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione.»
  Ne deriva, a parere dell'Agenzia, che «affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022».
  Pertanto, in finizione di quanto evidenziato dall'Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi, per gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 non troverebbero applicazione le proroghe di cui alle lettere e) ed f) del comma 28 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2022, che hanno esteso l'applicazione delle norme sul Superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.