CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto del Governo n. 326);

   considerato che il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il quale demanda la disciplina del contingente del personale addetto all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

   preso atto che il Governo ha ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche in considerazione dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operatività dell'Agenzia e di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 17, comma 9, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, ai sensi delle quali una prima aliquota di personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia deve essere inquadrata a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo modalità stabilite dal presente provvedimento;

   osservato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal medesimo decreto-legge n. 82 del 2021 e, in tale ambito, con il regolamento in esame, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge, definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

   rilevato, in particolare, che ai sensi del richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è riconosciuto un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;

   osservato che, come evidenziato anche nelle premesse del provvedimento, è stato adottato un sistema di gestione del personale improntato ai criteri di flessibilità e adattabilità, analogo a quello previsto per i dipendenti della Banca d'Italia, anche tenendo conto delle specificità dell'Agenzia e delle sue funzioni, in un ambito connotato dall'esigenza di rapidi adattamenti a fronte della particolare celerità dell'evoluzione tecnologica;

   valutate le previsioni contenute nei regolamenti recanti la disciplina del personale della Banca d'Italia appartenente all'Area Pag. 204 manageriale e alte professionalità e all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio 2016 e del 28 ottobre 2016;

   preso atto che il Governo ha proceduto a trasmettere alle Camere, contestualmente al presente provvedimento, lo schema del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325);

   ritenuto che le disposizioni contenute nel provvedimento si conformino alle previsioni di cui al più volte richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, operando prevalentemente mediante un recepimento puntuale, con gli opportuni adattamenti, della normativa applicabile al personale della Banca d'Italia;

   segnalata l'opportunità di adeguare la formulazione del provvedimento all'evoluzione della normativa dei diversi settori rilevanti, con riferimento, ad esempio, alle definizioni contenute nell'articolo 19, comma 5, nonché ai richiami contenuti negli articoli 95 e 103 all'assegno per il nucleo familiare, che in attuazione di quanto previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, e dal relativo decreto attuativo, a decorrere dal 1° marzo 2022 dovrebbe essere sostituito dall'assegno unico e universale;

   osservato che, con riferimento alla materia previdenziale, l'articolo 125 non reca una disciplina puntuale, prevedendo il riconoscimento al personale dell'Agenzia di forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto presso la Banca d'Italia;

   considerata l'eterogeneità delle posizioni previdenziali del personale delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, con particolare riferimento al personale proveniente dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal comparto dell'intelligence;

   rilevata l'opportunità di individuare misure che assicurino al predetto personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni un trattamento previdenziale omogeneo che non determini penalizzazioni rispetto ai trattamenti in essere;

   segnalata, sul piano generale, l'esigenza di svolgere un attento monitoraggio della fase di prima applicazione del presente provvedimento e di valutare, in tale ambito, l'opportunità di procedere a una revisione delle sue disposizioni con la finalità di renderle sempre più funzionali al perseguimento degli obiettivi di flessibilità e adattabilità del modello organizzativo del personale dell'Agenzia;

   preso atto della valutazione favorevole espressa da parte della IV Commissione (Difesa),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di procedere, entro un termine congruo, a una revisione della formulazione del provvedimento allo scopo di garantire un suo tempestivo adeguamento alle esigenze emerse nella fase di avvio dell'operatività dell'Agenzia e assicurare il suo miglior coordinamento con le disposizioni rilevanti ai fini della sua applicazione, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa da esso richiamata;

   valuti il Governo l'opportunità di introdurre, eventualmente attraverso specifiche iniziative di carattere legislativo, misure per tutelare le posizioni previdenziali e, in particolare, garantire la continuità contributiva del personale delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2021, e inquadrato nel ruolo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17.

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ALLEGATO 2

5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla vicenda inerente il gruppo Evoca, leader produzione di macchine professionali per il caffè che ha annunciato la chiusura nel 2022 dello stabilimento ex Saeco Saga Coffee sito a Gaggio Montano (Bologna).
  La situazione occupazionale è nota al Governo e alla regione Emilia Romagna che sta seguendo la vertenza: presso la sede della Regione, infatti, si sono svolti molteplici incontri tra le parti istituzionali, al fine di evitare la chiusura dello stabilimento da parte dell'azienda.
  La Regione, espressamente interpellata dal Ministero del lavoro, ha evidenziato l'esito dell'incontro dello scorso 23 novembre, durante il quale si è aperto un nuovo scenario per la crisi della Saga Coffee di Gaggio Montano. La Regione riferisce che in quella sede è emersa la disponibilità da parte di un imprenditore italiano a incontrare i rappresentanti delle istituzioni, al fine di presentare una proposta di re-industrializzazione dell'area.
  Sulla questione, segnalo che il 23 novembre scorso, il Ministero dello sviluppo economico in risposta ad un atto di sindacato ispettivo sulla medesima questione, ha comunicato la disponibilità ad aprire – ove richiesto e ove ne sussistano le condizioni – un'apposita sede di confronto. Assicuro che anche il Ministero del lavoro seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda, al fine di individuare ogni possibile soluzione per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori e, in particolare, delle lavoratrici coinvolti.
  Per quanto riguarda le iniziative del Governo per il contrasto alla delocalizzazione, faccio presento che il Ministero del lavoro ha elaborato una proposta di carattere normativo, che mira a intervenire con misure di carattere strutturale, volte sia a disincentivare comportamenti opportunistici da parte di società multinazionali, poco rispettosi della dignità dei lavoratori coinvolti, sia a promuovere la costruzione di percorsi virtuosi di mitigazione dell'impatto occupazionale, sociale ed economico connesso alle chiusure dei siti produttivi.
  In linea con gli obiettivi del PNRR, che punta a garantire uno sviluppo sostenibile, è necessaria l'attivazione di un percorso da parte dell'azienda per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politiche attive del lavoro, le prospettive di cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività, gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio che è interessato. Tale percorso deve, poi, essere sostenuto con incentivi sia sul versante delle politiche attive del lavoro, sia su quello della reindustrializzazione.
  L'esame della proposta è stata sospeso in concomitanza con il varo della manovra di bilancio, ma il Ministero del lavoro è certamente disponibile a riprendere la discussione sul tema, consapevole che occorre intervenire con la massima priorità, al fine di evitare le gravissime ricadute occupazionali e produttive conseguenti alle decisioni di disinvestimento nel nostro Paese.

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ALLEGATO 3

5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontalieri occupati in Svizzera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti rappresentano delle criticità relative alla percezione, per i lavori frontalieri in Svizzera, dell'assegno per il nucleo familiare.
  Sentito l'Inps, si rappresenta quanto segue.
  La Svizzera applica la normativa comunitaria di sicurezza sociale prevista dai Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 che, relativamente alle prestazioni familiari, stabiliscono, nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione.
  I citati regolamenti definiscono inoltre le regole per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni a carico di due o più Stati membri, garantendo allo stesso tempo ai soggetti interessati il trattamento migliore tra quelli spettanti a carico di due o più Stati.
  Ciò premesso, il diritto alle prestazioni familiari previste in virtù della legislazione svizzera, non preclude l'esistenza dell'analogo diritto in base alla legislazione italiana.
  Per questo motivo, per la determinazione del diritto e della misura della prestazione spettante, è necessario uno scambio di informazioni coordinato e strutturato tra le Istituzioni di sicurezza sociale competenti degli Stati coinvolti.
  In attuazione dei citati Regolamenti, a far data dal 3 luglio 2019, è operativo il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), per lo scambio telematico delle informazioni tra Istituzioni previdenziali degli Stati che applicano la regolamentazione comunitaria, tra cui anche la Svizzera.
  Lo scambio telematico è possibile soltanto tra gli Stati EESSI ready, ovvero pronti all'utilizzo della piattaforma EESSI, mentre con le Istituzioni degli Stati non ancora «pronti» prosegue lo scambio con i formulari cartacei.
  Sebbene l'Italia sia pronta allo scambio telematico dal luglio 2019, la Svizzera ha previsto l'avvio di EESSI da marzo 2022.
  Pertanto, le informazioni relative alle prestazioni familiari attualmente sono richieste con i formulari cartacei (E401, E411, etc.).
  L'Inps in particolare, in base a quanto indicato nell'interrogazione, ha rilevato l'irritualità della compilazione del formulario E411 da parte del diretto interessato, in quanto tale formulario deve essere compilato e trasmesso unicamente tra le Istituzioni competenti, a garanzia dell'autenticità, della provenienza e della completezza delle informazioni contenute.
  Relativamente al flusso di comunicazioni con la Svizzera, l'Inps ha riscontrato le seguenti criticità: i formulari cartacei provenienti dalle Istituzioni svizzere (Casse di compensazione) sono spesso carenti di informazioni sui dati anagrafici dei familiari dei frontalieri e questo determina la necessità di completare l'istruttoria con ulteriori richieste dei dati mancanti da parte dell'Inps e conseguente attesa della risposta; nel caso in cui il genitore in Italia non abbia presentato domanda di prestazione italiana, l'Inps invita l'avente diritto a farlo e, in questi casi, la risposta alla Svizzera potrebbe richiedere un tempo maggiore; qualora il familiare del lavoratore frontaliero sia un dipendente pubblico, la sede Inps competente deve chiedere le informazioni all'Amministrazione di riferimento. Generalmente, il recapito dei dati richiede qualche mese e, soltanto dopo il ricevimento Pag. 207 delle informazioni, è possibile compilare la risposta nell'E411.
  Da ultimo si rappresenta che la nuova misura denominata «Assegno temporaneo» è destinata alle famiglie con figli minori di inoccupati o di lavoratori autonomi, per i quali non è previsto il diritto all'ANF (Assegno per il nucleo familiare). Poiché le due prestazioni sono incompatibili, le verifiche riguardanti l'accesso all'una o all'altra delle prestazioni e l'accertamento dei requisiti, potrebbero aver determinato un prolungamento della fase istruttoria e conseguente ritardo nella risposta ai formulari.
  Nel ringraziare pertanto l'onorevole interrogante per aver sollevato la questione, confido che l'evidenziate criticità verranno definitivamente superate con l'avvio, ormai prossimo, delle comunicazioni telematiche EESSI nella Confederazione elvetica e assicuro l'impulso del Ministero del lavoro a garantire, nel rispetto delle procedure e delle competenze previste, le prestazioni dovute ai lavoratori interessati e alle loro famiglie.

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ALLEGATO 4

5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema sollevato dall'onorevole interrogante rappresenta un nodo strategico per il rilancio dell'occupazione nel nostro Paese, soprattutto di un'occupazione che sia di qualità e che risponda alle esigenze dell'innovazione, della transizione ecologica, della transizione digitale. È necessario pertanto individuare i nuovi fabbisogni formativi richiesti dal mercato del lavoro e fornire ai lavoratori e ai disoccupati gli strumenti necessari per rispondere alle sfide delle transizioni occupazionali.
  A tal fine, nelle scorse settimane, all'esito di un confronto tecnico e politico molto articolato ed approfondito guidato dal Ministero del lavoro, è stato adottato, d'intesa con le Regioni, il Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol). È un programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata.
  Il presupposto necessario e ineludibile per l'attuazione di politiche così strutturate e complesse è rappresentato dal potenziamento dei centri per l'impiego, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Come noto, per le politiche attive del lavoro e il rafforzamento dei centri per l'impiego, il PNRR e il REACT-EU mettono a disposizione circa 5 miliardi di euro, e in particolare sono previsti, in favore delle Regioni, 464 milioni di euro annui per l'assunzione di 11.600 nuovi operatori, con l'obiettivo di passare dalle attuali 8.000 unità a circa 20.000 addetti.
  A questo intervento si aggiunge un piano d'investimento sulla formazione degli operatori sui sistemi informativi e sull'ammodernamento delle infrastrutture, per oltre 1 miliardo di euro.
  I Centri sono strutture regionali, che proprio in occasione del varo del reddito di cittadinanza, sono state rinforzate. Ricordo che il Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego è stato varato nel 2019, soprattutto per gestore nell'immediato l'avvio della nuova misura e significativamente integrato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59 del 22 maggio 2020, che ha, in particolare, previsto i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri.
  Nel confronto con gli altri Paesi europei, l'Italia presenta però una fragilità strutturale, soprattutto in termini di personale impiegato nei Centri, nonché una loro non omogenea distribuzione territoriale che compromette, in alcune aree, l'erogazione di un servizio essenziale e strategico per la ripresa economica.
  Il piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego ci consentirebbe di allinearci agli altri paesi europei, che hanno cospicue dotazioni organiche impiegate nei Centri, con un alto rapporto tra numero di disoccupati e numero di operatori dedicati.
  La rete pubblica potrà così disporre delle necessarie competenze per costruire un sistema che sostenga attivamente i disoccupati, li prenda in carico, dia loro formazione mirata e abbia al centro la personalizzazione degli interventi per una loro ottimale ricollocazione. Si tratta di un investimento fondamentale perché le misure di politica attiva previste in GOL possano trovare una concreta attuazione territoriale. Inoltre, la trasposizione di parte del Piano all'interno del PNRR permette anche di mutuarne le condizionalità e cioè di legarne il funzionamento a specifici target.
  È altrettanto noto che, anche per effetto della pandemia, i piani di rafforzamento Pag. 209che le Regioni avrebbero dovuto implementare scontano un certo ritardo.
  Le nuove assunzioni previste entro il 2021 sono pari a 2.333 unità che, sommate alle 1.458 già effettuate (report aggiornato al 30 settembre 2021), portano il numero complessivo per il 2021 a 3.791 unità.
  Ad oggi, comunque, il quadro si sta definendo e nei prossimi mesi gli organici dei Centri per l'impiego dovrebbero trovare un consolidamento che li condurrà a più che raddoppiare gli operatori al servizio della platea dei soggetti ad essi indirizzati.
  Il raggiungimento in tempi brevi di tale obiettivo, al quale è connessa, in parte, l'attuazione di una specifica missione del PNRR, è certamente prioritario per il Ministero del lavoro e per il Governo.
  Voglio sottolineare che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è costantemente impegnato da tempo, attraverso incontri bilaterali e congiunti con le Regioni, a promuovere e sostenere – nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e Regioni e delle attribuzioni legislativamente previste, nonché ai fini del rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR – il completamento, con ogni possibile celerità, del piano assunzionale dei centri per l'impiego da parte delle Regioni.

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ALLEGATO 5

5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo, viene chiesto se si possa procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni relativa ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali che hanno fatto richiesta e stanno usufruendo della sospensione contributiva di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020 o dell'esonero di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  L'Inps, espressamente interpellato sul tema, ha evidenziato preliminarmente che per tutti i lavoratori autonomi non vige il principio dell'automatismo delle prestazioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, che consente il riconoscimento del trattamento anche se i correlati contributi non sono stati versati.
  Nelle ipotesi in cui i contributi siano determinanti per il diritto a pensione, anche per artigiani e commercianti, l'istituto infatti procede al riconoscimento del trattamento in via provvisoria, soltanto dopo aver accertato che sia stato effettuato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata dal versamento sul reddito d'impresa eccedente tale minimale.
  All'interessato è fatto inoltre presente il carattere provvisorio della liquidazione, e pertanto, laddove in relazione all'ammontare dei redditi dell'anno di liquidazione della pensione, in seguito alle verifiche dell'Agenzia delle entrate, risulti dovuta ulteriore contribuzione a saldo, la continuazione dell'erogazione del trattamento pensionistico è subordinata al pagamento del contributo residuo.
  Qualora, invece, i contributi non siano determinanti per il diritto a pensione, l'istituto può procedere alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tenere conto di tali contributi non ancora verificati, salvo poi riliquidare il trattamento in via definitiva una volta verificati i redditi.
  L'istituto, pertanto, in nessun caso, può erogare prestazioni, nemmeno in via provvisoria, se non risulta ancora versata contribuzione determinante.
  Per i lavoratori evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo vi è poi l'ulteriore limite dell'infrazionabilità del contributo annuale che non consente l'accredito della contribuzione per l'intero anno in mancanza del pagamento anche di una sola rata.
  Date queste premesse, l'INPS ritiene che la richiesta sia accoglibile solo nelle ipotesi in cui la contribuzione oggetto di esonero non sia determinante per il diritto a pensione e comunque tenendo conto dell'infrazionabilità del contributo annuale.
  Ove, invece, i contributi risultino determinanti, resta ferma la facoltà per gli assicurati, al fine di consentire la sistemazione della posizione assicurativa e il conseguente accesso alla pensione, di effettuare il versamento delle rate sospese.
  Laddove, terminate le necessarie verifiche, il diritto all'esonero risulti confermato, il lavoratore avrà naturalmente diritto al rimborso delle somme «anticipate» ai fini dell'accesso a pensione.

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ALLEGATO 6

5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema sollevato dagli onorevoli interroganti è oggetto di attenzione ormai da tempo nel dibattito pubblico, con particolare riferimento ad alcuni Paesi europei, come evidenziato dagli onorevoli interroganti.
  Nel nostro ordinamento, a legislazioni vigente, sono previsti istituti e tipologie contrattuali caratterizzate dalla riduzione dell'orario di lavoro connessa a precipue finalità di salvaguardia di livelli occupazionali e di garanzia nelle dinamiche di transizione generazionale. Mi riferisco ai contratti di solidarietà e al contratto di espansione.
  Con la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge di bilancio 2022 è stato rafforzato il contratto di solidarietà, con aumento delle percentuali di riduzione dell'orario ed esteso ulteriormente il contratto di espansione.
  Infatti, l'articolo 61 del disegno di legge di bilancio 2022 modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Riguardo alla causale dei contratti di solidarietà, si prevede che questi, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevedano una riduzione media oraria fino all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario di lavoro fino al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo.
  Relativamente al contratto di espansione, ricordo che tale strumento è stato istituito dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, riconoscendo alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese stesse che comportano una strutturale modifica dei processi aziendali, la possibilità di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipulazione in sede governativa del contratto di espansione accompagnato necessariamente da un progetto di formazione e di riqualificazione dell'impresa. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico è consentita una riduzione oraria; la riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
  L'articolo 26-quater del decreto-legge numero 34 del 2019 ha introdotto, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti. Tale possibilità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 1.000 addetti – ridotti a 100 per il solo 2021 dal decreto Sostegni-bis – che hanno stipulato un contratto di espansione volto a garantire nuove assunzioni e che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione.
  L'articolo 72 del disegno di legge Bilancio 2022 prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a 50.
  Si tratta di istituti di carattere sperimentale, il cui ambito applicativo è stato Pag. 212esteso e rafforzato in connessione con l'emergenza.
  La proposta di riduzione dell'orario di lavoro sollevata dagli onorevoli interroganti è una proposta di carattere strutturale, che acquista particolare significatività in una dimensione prospettica di rilancio della crescita economica in Italia e in Europa e di perseguimento dello sviluppo sostenibile.
  Il tema è di estremo interesse e meritevole di essere valutato e affrontato al più presto. In ragione del notevole impatto sull'attuale assetto giuslavoristico, sarà necessario aprire un dibattito articolato, di carattere politico, tecnico e culturale, che per la sua grande importanza, richiederà altresì un confronto approfondito con le parti sociali.