CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 novembre 2021
688.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-07002 Aprea: Sulla necessità di misure in favore delle biblioteche e degli archivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale competente, rappresento quanto segue.
  Le biblioteche statali del Ministero della cultura durante la pandemia non hanno mai arrestato il loro servizio, neanche durante il primo lockdown, in quanto i dipendenti hanno sempre lavorato mettendosi al servizio della cittadinanza. Rispetto ad altri settori, essendo queste realtà già avanzate dal punto di vista tecnologico, sono riuscite a fornire tutti i possibili servizi on line, dalle informazioni bibliografiche all'esecuzione di riproduzioni.
  Relativamente alle restrizioni di accesso alle biblioteche, a cui si fa riferimento nell'interrogazione, si evidenzia che ad oggi, con la cancellazione del distanziamento, anche per le biblioteche statali del Ministero della cultura è in via di eliminazione l'obbligo di prenotazione, compatibilmente con le risorse di personale presenti.
  Per quanto concerne la quarantena dei libri, è senz'altro opportuno tenere conto dell'assenza di prescrizioni specifiche da parte del Comitato tecnico-scientifico e del Ministero della salute, nonché dell'evoluzione della situazione epidemiologica in miglioramento grazie al progresso della vaccinazione.
  Per completezza d'informazioni si evidenzia che nel 2020 sono state emanate dall'istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, le linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche, nelle quali si indicavano inizialmente in 10 i giorni di quarantena, che poi sono stati ridotti a 7 dallo stesso Istituto alla luce del Rapporto del Ministero della Salute. Tali indicazioni non erano comunque da intendersi come prescrizioni, quanto piuttosto come standard di sicurezza ai fini del contenimento della pandemia. L'Istituto, di recente, ha aggiornato le linee guida. Nel dettaglio, ha ritenuto opportuno non eliminare del tutto la quarantena bensì limitarla a 48 ore per quanto riguarda il materiale di natura porosa o semi-porosa (compreso quindi il materiale fotografico), mantenendola invece a 7 giorni per beni composti prevalentemente da materiale non poroso come plastica e metalli.
  Sulla scorta di tanto, la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, con circolare adottata ieri, ha invitato tutte le Biblioteche pubbliche statali a ridurre la quarantena a 48 ore, salvo che per i beni composti prevalentemente da materiale non poroso per i quali il periodo è esteso a 7 giorni. Restano escluse dalla quarantena le attività che si esauriscono interamente all'interno delle strutture bibliotecarie, vale a dire le operazioni di consultazione, studio o riproduzione delle opere, purché esse avvengano previa sanificazione delle mani da parte degli utilizzatori e in costanza di un corretto uso della mascherina.
  Per ciò che concerne l'apertura del servizio al pubblico negli Archivi di Stato, si precisa che gli stessi hanno proceduto al ripristino del servizio di consultazione nelle sale di studio, già a partire dal 19 maggio 2020. Le disposizioni limitative adottate successivamente hanno sempre previsto l'esclusione degli Archivi di Stato dai luoghi della cultura sottoposti a sospensione del servizio pubblico. Di conseguenza, gli Istituti Pag. 56 hanno continuato ad assicurare il servizio anche attraverso l'adozione di misure organizzative finalizzate a garantire il rispetto delle norme di contenimento previste per l'emergenza epidemica.
  Infine, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto-legge capienza, anche per gli Archivi di Stato si è provveduto a ripristinare la capienza al 100 per cento nelle sale studio.

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ALLEGATO 2

5-07000 Toccafondi: Sullo stato dei lavori di restauro e risanamento conservativo del Museo delle porcellane della Richard Ginori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dal Segretariato Generale, rappresento quanto segue.
  Consapevoli dell'importanza storica e culturale del patrimonio artistico e documentario legato alle produzioni di porcellane artistiche realizzate, nelle diverse epoche, a Sesto Fiorentino, nel mese di dicembre 2019, questo Ministero, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino hanno costituito la «Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia» ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e in attuazione dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto dagli stessi soggetti in data 14 febbraio 2018.
  La Fondazione ha lo scopo, tra gli altri, di promuovere l'istituzione del museo per la conservazione e la migliore fruizione dei beni culturali afferenti alla collezione di porcellane della Manifattura di Doccia.
  A tal fine il Ministero si è impegnato a contribuire alla gestione della Fondazione, nonché a finanziare il restauro dell'immobile destinato a sede del Museo, già acquisito al patrimonio dello Stato, con risorse pari a 1.900.000,00 euro, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.
  Nello specifico, tra i lavori da effettuare vi sono: sostituzione, adeguamento e messa in norma degli impianti tecnologici esistenti e della centrale termica; eliminazione delle barriere architettoniche; verifiche e/o consolidamento dei solai e del controsoffitto (compreso il miglioramento sismico); rifacimento dei servizi igienici; adeguamento del museo alla normativa antincendio e rifacimento dei pavimenti.
  Nell'ottobre 2018 è stato, inoltre, siglato l'accordo tra il Segretariato – Servizio II del MIC e il Polo Museale della Toscana, Beneficiario e Stazione Appaltante, per consentire l'avvio dell'intervento.
  Successivamente, nel luglio 2019, il Polo Museale della Toscana ha avanzato una proposta di variazione temporale del cronoprogramma, indicando quale data di conclusione dei lavori i mesi di aprile-maggio 2022, e tale proposta veniva accolta.
  La gara per la progettazione definitiva ed esecutiva, pubblicata dalla Centrale Unica di Committenza, Invitalia S.P.A., il 24 marzo 2020 con base d'asta di 163.177,90 euro, è stata aggiudicata il 6 agosto 2020 e pubblicata il 7 ottobre 2020, per un importo pari a 95.459,07 euro, con un ribasso del 41,5 per cento.
  In data 19 luglio 2021, è stato stipulato il contratto tra la Stazione Appaltante Direzione Regionale Musei e i progettisti affidatari. Dal contratto si evincono specifiche tempistiche in relazione al termine per la valutazione di vulnerabilità sismica e la consegna degli elaborati relativi alla vulnerabilità geologica e geotermica dell'immobile, inoltre, vengono previste le tempistiche per l'approvazione della progettazione definitiva e per la redazione della progettazione esecutiva.
  Nei giorni 11, 12 e 26 ottobre 2021, sono stati effettuati alcuni rilievi tecnici all'interno e all'esterno dell'edificio al fine di definire il piano di indagini strutturali.
  Ad oggi, il Ministero ha erogato un importo di 86.149,83 euro in favore della Direzione Regionale Musei ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo sopra richiamato.

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ALLEGATO 3

5-07001 Carbonaro: Sulle procedure di assunzione in ruolo del personale AFAV.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale competente, rappresento quanto segue.
  In merito alle procedure di reclutamento indette dal Ministero della cultura e citate dall'interrogante, non è riscontrabile alcuna disparità di trattamento tra i candidati, in quanto ognuna delle predette procedure è oggetto di distinte norme concernenti l'autorizzazione all'esperimento delle stesse.
  In particolare, la procedura selettiva volta al reclutamento di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, con profilo professionale di «assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza», è stata avviata sulla base dell'articolo 3 della legge n. 56 del 2019 (cosiddetta legge concretezza), il quale prevede, tra l'altro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avviare procedure concorsuali nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà assunzionali previste per ciascun anno. Quanto alla selezione dei candidati, la legge n. 56 del 2019 prevede che questa avvenga secondo modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo, inoltre, forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla, fermo lo svolgimento della prova orale sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
  Per quanto riguarda, invece, la procedura selettiva volta al reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, con profilo di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», si rappresenta che la stessa è sottoposta ad una disciplina del tutto speciale rispetto a quella generalmente applicabile ai concorsi pubblici. Detta disciplina, in particolare, prevede che il reclutamento delle unità di personale con qualifiche e profili professionali in relazione ai quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvenga «mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento» dei Centri per l'impiego territorialmente competenti. Quanto alla selezione dei candidati (articolo 27, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994), si prevede che la stessa si svolga mediante prove di idoneità, consistenti, nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni.
  Risulta, dunque, evidente che i due concorsi sopra richiamati sono sottoposti a normative di settore del tutto differenziate, che determinano anche diverse modalità di svolgimento delle prove selettive.
  Per quanto riguarda, inoltre, il reclutamento di n. 100 unità di personale con profilo di «assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza», il decreto interministeriale del 30 giugno 2021 con cui è stata indetta la prova concorsuale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021, ha previsto lo svolgimento di prove d'esame, consistenti in una sola prova scritta e in una eventuale prova orale. Ciò in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 44 del 2021 (decreto-legge Covid), Pag. 59che ha introdotto una procedura semplificata per quelle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
  In data 20 settembre 2021, questo Ministero ha richiesto in via formale al Dipartimento della funzione pubblica l'avvio della procedura selettiva volta al reclutamento di 100 unità di personale con profilo di «assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza».
  In relazione allo stato delle procedure di reclutamento indicate, faccio presente che lo svolgimento del concorso pubblico per il reclutamento di n. 1052 unità di personale con profilo di «assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza» è ormai in stato avanzato, essendosi conclusa la fase delle prove scritte e residuando unicamente la prova orale. Ai fini dello svolgimento di quest'ultima, peraltro, segnalo che sono già state avviate le attività preliminari intese alla nomina delle sottocommissioni esaminatrici tenute all'espletamento della stessa prova.
  Per quanto riguarda, invece, la procedura selettiva per il reclutamento di n. 500 unità di personale con profilo di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», il Ministero ha già proceduto all'inquadramento dei lavoratori utilmente selezionati presso le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Provincia autonoma di Trento, mentre sono in corso di svolgimento le attività per la definizione della medesima procedura nelle restanti regioni.

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ALLEGATO 4

5-07003 Di Giorgi: Sui criteri di erogazione dei contributi ex FUS per il triennio 2022-2024.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale competente, rappresento quanto segue.
  Il nuovo schema di decreto ministeriale FUS 2022-2024 è stato elaborato nella prospettiva dell'apertura di un nuovo triennio di programmazione e contribuzione (2022-2024), tenendo conto che il 2022 sarà verosimilmente caratterizzato dalla progressiva uscita dalla pandemia da COVID-19 e dalla ripresa delle attività di spettacolo.
  Nello specifico, il decreto riporta alcune modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017 e definisce le modalità per l'erogazione dei contributi per il triennio 2022-2024 per tutti i soggetti finanziati.
  Tra i principali interventi si prevede l'introduzione di nuovi settori e sotto-settori per cui è possibile presentare domanda di contributo a valere sul FUS, tra cui centri di produzione musicale, centri coreografici nazionali e altri; vengono introdotte le «prime istanze triennali» (in sostituzione delle «prime istanze»), indicando con tale espressione tutti i soggetti che non hanno beneficiato di contributi FUS a valere sul precedente triennio 2018-2020; viene reintrodotto per la maggior parte dei settori il meccanismo di ingresso accesso «automatico» (a prescindere dal punteggio di qualità artistica ottenuto) dei soggetti che raggiungano il punteggio massimo di qualità indicizzata (25 punti); per l'anno 2022 agli organismi già finanziati a valere sul FUS per il 2018-20 è riconosciuta una anticipazione fino all'80 per cento del contributo 2021; ai soggetti sostenuti ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 viene riconosciuta un'anticipazione pari al 65 per cento del contributo 2021; per gli altri l'anticipazione è pari al 50 per cento della media del contributo del settore nel 2021. Dal secondo anno tutti ricevono un'anticipazione pari all'80 per cento del contributo dell'annualità precedente.
  Quanto alle disposizioni settoriali, in tutti gli ambiti è stata operata una revisione dei requisiti degli organismi di programmazione in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2020 (con la previsione di differenti fasce di attività).
  Per i Teatri Nazionali è stata aumentata la percentuale di giornate recitative prodotte rappresentate al di fuori della regione di appartenenza e viene riconosciuta, oltre i minimi, il 10 per cento delle giornate recitative di ospitalità, ai fini di promuovere la circuitazione degli spettacoli; per i Teatri Nazionali e per i Teatri di rilevante interesse culturale viene stata estesa la possibilità di conferma degli organi statutari a due e viene incrementato (da due a tre) il numero massimo delle prestazioni artistiche del direttore.
  Per la musica è stato introdotto il nuovo sottosettore delle ICO (istituzioni concertistico orchestrali) non ancora riconosciute a valere sulla legge n. 800 del 1967 all'articolo 19 comma 3; all'interno dell'articolo dei complessi strumentali è introdotto il riferimento alla musica «jazz» e viene individuata la soglia del 20 per cento per attività svolte in Italia e all'estero presso altri organismi ospitanti; è introdotto il nuovo settore dei centri di produzione musica e ai soggetti operanti nel settore della programmazione di attività concertistiche e corali è consentito di ospitare anche attività teatrali (max 5 per cento).
  Per la danza vengono introdotti i nuovi settori dei Centri Coreografici Nazionali e Centri di Rilevante Interesse e, in merito ai centri di produzione della danza, è aumentata la percentuale relativa alle ospitalità Pag. 61realizzate presso altre sale ed è introdotta la possibilità di realizzare tali attività presso spazi, anche all'aperto.
  Con riguardo al settore circo e spettacolo viaggiante viene introdotto l'articolo Centri di produzione di circo e vengono altresì chiarite le disposizioni in materia di acquisto di attrazioni nel settore dello spettacolo viaggiante.
  È stato, infine, incrementato il numero dei progetti di promozione ammissibili per ogni ambito (fino a 30 progetti rispettivamente per le attività di musica e teatro, fino a 25 progetti per le attività di danza, fino a 20 progetti per le attività di circo e spettacolo viaggiante) e in merito ai progetti speciali è eliminato il requisito di professionalità del richiedente ed è affidato alle commissioni il compito di esprimere un parere in merito alle istanze da ammettere a contributo.
  In conclusione, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'annualità 2022 è prevista, ai fini della determinazione della quota di contributo, l'applicazione di una maggiore soglia di tolleranza tra consuntivo e preventivo dei valori complessivi di qualità indicizzata e dimensione quantitativa, pari almeno al venti per cento. In caso di riacuirsi dell'emergenza sanitaria potrà inoltre essere applicata una riduzione percentuale anche ai minimi di attività. Sono state inoltre incluse, nell'alveo dei costi ammissibili di progetto, le spese effettuate dagli organismi per l'adeguamento alle misure di sicurezza a contenimento del contagio da COVID-19, per la tutela della salute del personale e degli spettatori e per la promozione attraverso strumenti digitali.
  In ultimo, per assicurare una maggiore valorizzazione della qualità dei progetti, viene aumentato il numero dei componenti delle Commissioni, che passano da 5 a 7 (di cui n. 4 nominati dal Ministro della cultura, compreso il Presidente, e n. 3 dalla Conferenza unificata) ed è previsto che gli organismi che ottengano un contributo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo nel triennio 2022-2024 si impegnino a porre in essere, ove possibile, la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con riguardo ai contratti annullati o cancellati e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

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ALLEGATO 5

5-07004 Fusacchia: sulle iniziative per favorire lo sviluppo dell'arte digitale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale competente, rappresento quanto segue.
  La digitalizzazione è un tema fondamentale e strategico per i beni culturali. Grazie alla produzione digitale si creano, infatti, nuove occasioni di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale del nostro Paese.
  Negli ultimi tempi, complice la crisi pandemica, si è assistito a una notevole crescita delle produzioni dell'arte digitale.
  La crisi pandemica, tuttavia, se da un lato ha spinto istituti e luoghi della cultura a confrontarsi con tale tema, dall'altro ha dato piena consapevolezza di quanto sia necessario investire nuove risorse nella implementazione dell'offerta digitale del patrimonio culturale nazionale.
  Un passo in tale direzione è stato sicuramente fatto con l'istituzione della Digital Library, un istituto autonomo dedicato alla digitalizzazione del patrimonio custodito nelle biblioteche e negli archivi che permetterà allo Stato italiano di competere con i giganti informatici del web. Ancora più di recente è stato istituito il Museo nazionale dell'arte digitale che avrà sede a Milano e sarà dedicato alla produzione e presentazione di contenuti digitali, svolgendo appunto un ruolo strategico nello scenario culturale contemporaneo, sempre più digitalizzato, connesso e globalizzato, in cui la stessa nozione di opera e di pubblico va inevitabilmente evolvendo.
  Le piattaforme e le strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale rientrano, inoltre, tra gli interventi di finanziamento previsti nell'ambito delle misure di attuazione e di riforme nell'ambito del PNRR.
  Per affrontare il divario digitale risulta, infatti, indispensabile ridisegnare le infrastrutture e i sistemi digitali nell'area del patrimonio culturale e rafforzare le capacità del personale per gestire la transizione digitale. La creazione di un'infrastruttura efficiente contribuirà a ridurre le inefficienze del sistema e ad abbassare i costi di gestione, a rinnovare il rapporto tra autorità pubbliche e cittadini e a facilitare la crescita del mercato dei servizi culturali, grazie anche alle imprese culturali e creative.
  Come evidenziato dall'On. Interrogante, all'interno del vasto campo dell'arte digitale, vi è il tema degli NFT (Non Fungibile Tokens), la cui complessità necessita di un approccio ermeneutico scrupoloso e necessariamente multidisciplinare, al fine di poterne compiutamente regolamentare ogni aspetto giuridico e normativo.
  La rapida crescita registrata nell'ambito della produzione dell'arte digitale, che si riflette nella continua espansione del relativo mercato e delle operazioni commerciali e finanziarie connesse, rende il fenomeno degli NFT's una realtà ormai tangibile nel panorama culturale internazionale.
  Questa nuova tecnologia ha determinato un'importante innovazione nel mercato dell'arte. In particolare, da un punto di vista giuridico, una delle principali peculiarità di tali strumenti è rappresentata dalla scissione tra l'acquisto materiale dell'opera d'arte e l'acquisto del relativo diritto di proprietà: chi acquista un'opera legata ad un NFT non acquisisce l'opera in sé, ma la possibilità di vantare un diritto sull'opera.
  Proprio in questi giorni, presso il Ministero sarà attivata una commissione di esperti con il compito di supportare l'attività di regolamentazione della produzione dell'arte digitale, mediante uno studio approfondito del tema nelle sue molteplici sfaccettature.

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ALLEGATO 6

5-07006 Mollicone: Sull'impiego delle risorse del PNRR per la digitalizzazione dei beni culturali minori dei Borghi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalle strutture ministeriali competenti, rappresento quanto segue.
  Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'adeguamento e il potenziamento della digitalizzazione del territorio nazionale sono previsti dalla Missione 1 Componente C1 la cui attuazione spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD).
  Il Ministero della cultura, nell'ambito della Componente C3 della Missione I, è titolare dell'investimento Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale, per un totale di 500 milioni di euro. L'investimento mira a colmare il divario digitale esistente e a massimizzare il potenziale degli uffici locali incaricati della conservazione del patrimonio, dei musei, degli archivi e delle biblioteche.
  Sempre nell'ambito della medesima missione, il MiC è titolare dell'investimento Attrattività dei Borghi, le cui risorse saranno assegnate mediante bando/avviso pubblico attraverso i quali saranno selezionate le progettualità presentate da borghi e piccoli comuni.
  Gli obiettivi principali dell'investimento sono:

   1) recuperare e valorizzare il patrimonio culturale storico materiale e immateriale, salvaguardando l'identità dei luoghi e conservando i valori dei paesaggi storici;

   2) valorizzare e qualificare l'offerta turistica (ospitalità e servizi), le piccole infrastrutture turistiche e le attività culturali per potenziare l'offerta turistico-culturale delle aree interessate;

   3) migliorare il coordinamento e la gestione dei servizi turistici e culturali, promuovendo anche la creazione di reti e l'uso del digitale;

   4) rilanciare le imprese creative, le attività commerciali, agroalimentari e artigianali, valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche locali.

  Pertanto, in tale ambito, i borghi/piccoli comuni potranno presentare iniziative progettuali volte a prevedere, tra gli altri, il miglioramento, il coordinamento e la gestione dei servizi turistici e culturali, promuovendo anche la creazione di reti e l'uso del digitale.

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ALLEGATO 7

5-07007 Belotti: Sui criteri di nomina dei sovrintendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto dagli On.li interroganti, faccio presente come il disegno di legge in materia di spettacolo – approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2021 scorso e attualmente all'esame parlamentare – propone la riapertura della delega legislativa di riforma dello spettacolo, già prevista dalla legge n. 175 del 2017, in forza della quale il Governo potrà adottare decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni riguardanti, fra l'altro, le fondazioni lirico-sinfoniche.
  Orbene, fra i princìpi e criteri direttivi rispetto ai quali la delega dovrà esercitarsi – questi oggetto, al momento dell'approvazione della legge n. 175 del 2017, di grande condivisione politica – vi è proprio quello concernente la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente.
  Quanto al disegno di legge, si confida che lo stesso venga a breve approvato, anche in ragione della sua natura di disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023.
  Il testo finale, peraltro, terrà conto delle modifiche che il Parlamento, in questi giorni, sta ritenendo utile apportarvi, anche mediante integrazioni in esso di alcune parti del testo unificato in materia di spettacolo adottato dalle commissioni 7a e 11a riunite.
  In conclusione, in merito alle osservazioni poste dagli interroganti sulle lungaggini relative alle nomine dei Soprintendenti, si rappresenta che ad oggi la complessità delle nomine deriva dagli statuti delle Fondazioni i quali disciplinano le nomine stesse. È auspicabile in tal senso una revisione degli statuti delle Fondazioni affinché al loro interno vengano indicate tempistiche specifiche in relazione alla nomina dei soprintendenti.