CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2021
687.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. Nuovo testo C. 1356 Pella e abb.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1356 Pella e abbinate, recante «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale»; come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

   considerato che nel testo esaminato non si ravvisano norme volte ad incidere sulle materie di competenza della Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

  esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

   b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»

   c) alla lettera d), sostituire le parole: «articoli 1, 3 e 4» con le seguenti: «articoli 3 e 4» e dopo le parole «siano esercitati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,»;

   d) sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»
*4.4. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.
*4.12. Mollicone, Mantovani.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

   b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;

   c) sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo Pag. 130 n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»
**4.3. Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.
**4.11. Mollicone, Mantovani.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della» con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

   b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e sostituire le parole: «del medesimo codice» con le seguenti: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

   c) alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale»;

   d) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».
4.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo.
*4.5. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
*4.13. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.
**4.6. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
**4.14. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: almeno pari al 4 per cento con le seguenti: non superiore al 4 per cento.
4.10. Mantovani.

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  Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;.
4.15. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei prodotti alimentari.
4.7. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: prolungare a: recesso.
*4.9. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
*4.1. Nardi.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: recesso aggiungere le seguenti: , rispetto a pratiche commerciali aggressive o ingannevoli utilizzate.
4.8. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.