CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2021
684.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06927 Ungaro: Ammontare delle detrazioni d'imposta per le spese sanitarie sostenute dai contribuenti nell'ultimo triennio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama l'articolo 15 del TUIR che prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per l'acquisto di medicinali, prodotti farmaceutici e apparecchiature medicali, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro. In proposito, dopo aver evidenziato come non tutte le spese sostenute e riconosciute come detraibili vengono effettivamente portate in detrazione per le più diverse ragioni, tra le quali per esempio il mancato superamento della soglia minima prevista o la mancata presentazione del 730 integrativo, l'interrogante chiede di sapere «quale sia l'ammontare delle detrazioni per spese riconosciute, nell'ultimo triennio, a seguito della compravendita di medicinali, prodotti farmaceutici e apparecchiature medicali e a quanto ammontino le detrazioni effettivamente beneficiate dai contribuenti nel corrispondente periodo».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Tra le agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana l'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR disciplina quella relativa alle spese sanitarie.
  Per tali tipologie di spesa il contribuente, a meno che non sia incapiente, può fruire di una detrazione IRPEF pari al 19 per cento delle spese sostenute per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19 per cento della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.
  Tanto premesso, si rappresenta che nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti all'Agenzia delle entrate, le spese sanitarie detraibili sostenute nell'anno precedente sono indicate in un unico campo, senza distinguerne la tipologia.
  Nella seguente tabella sono riportati di dati del totale spese sanitarie relative all'ultimo triennio

Anno d'imposta

  n. contribuenti con spese sanitarie

  Ammontare totale spese sanitarie

2019

19.436.113

20.087.573.000 euro

2018

19.178.643

19.410.795.000 euro

2017

18.618.648

18.521.544.000 euro

  Come mostra la tabella 1 i dati risultano in crescita, sia rispetto al numero dei contribuenti con spese sanitarie, sia in riferimento all'ammontare totale di tali spese.
  Per quanto riguarda l'anno d'imposta 2020 i dati non sono ancora disponibili in quanto la campagna dichiarativa è ancora in corso tenuto conto che il modello Redditi Persone fisiche può essere presentato fino al 30 novembre 2021.
  Si precisa infine i dati relativi alle singole tipologie di spese sanitarie (es. farmaci, dispositivi medici, prestazioni sanitarie) sono comunicati dagli operatori sanitari e dalle farmacie al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  Tenuto conto della ristrettezza dei tempi per la predisposizione della risposta non è stato possibile acquisire l'elaborazione dei dati puntuali relativi alle spese riconosciute per acquisto medicinali, prodotti farmaceutici e apparecchiature medicali dell'ultimo triennio.

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ALLEGATO 2

5-06931 Angiola: Interventi in merito al regime fiscale applicato alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime fiscale cui sono sottoposti i rendimenti della casse previdenziali dei liberi professionisti e segnalano le differenze esistenti tra tale regime e quello previsto per le forme di previdenza complementare.
  A tal riguardo, gli Onorevoli evidenziano che, nella sostanza, il regime fiscale applicato alle casse previdenziali è:

   iniquo in quanto i rendimenti finanziari realizzati nella fase di investimento, essendo tassati sia nella fase della realizzazione in capo alle casse sia nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche in capo agli iscritti, subiscono una «doppia tassazione sostanziale» e;

   penalizzante rispetto a quello previsto per le forme di previdenza complementare sia per quanto riguarda l'aliquota di imposizione applicabile sui rendimenti finanziari (26 per cento sui singoli proventi per le casse, 20 per cento sul risultato maturato annuo per la previdenza complementare) sia relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile della prestazione pensionistica erogata (i rendimenti finanziari concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalle casse, mentre non concorrono alla formazione della base imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari).

  Ciò posto, gli onorevoli interroganti chiedono se il Governo intende intervenire al fine di superare le suesposte criticità mediante un intervento che elimini o riduca «il peso di una tassazione iniqua».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente rilevare che gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (cosiddette casse previdenziali) e le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 operano in differenti settori della previdenza e, di conseguenza, sono soggetti a normative civilistiche e fiscali molto diverse tra loro.
  Occorre sottolineare, infatti, che il sistema previdenziale obbligatorio (di primo pilastro) è integrato dalla previdenza complementare, il cui obiettivo è quello di garantire al lavoratore, insieme alle prestazioni garantite dal sistema obbligatorio, un adeguato livello di tutela pensionistica.
  Per quanto riguarda la disciplina fiscale di tali sistemi, si evidenzia che le casse previdenziali sono soggetti IRES e si qualificano come enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR. Tale qualificazione discende dalla cosiddette decommercializzazione, posta dall'articolo 74, comma 2, lettera b), del TUIR, dell'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte dei medesimi enti.
  Sulla base di tale qualificazione, il reddito complessivo imponibile è dato dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
  I rendimenti finanziari conseguiti dalle casse previdenziali, rientrando nei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, sono generalmente assoggettati a tassazione mediante l'applicazione di ritenute a titolo d'imposta e imposte sostitutive, con aliquota pari al 26 per cento al momento della percezione.
  Pertanto, le casse previdenziali sono assoggettate ad IRES, con aliquota pari al 24 per cento, sul reddito complessivo formato Pag. 89da tutti i redditi, con esclusione dei redditi di natura finanziaria, assoggettati, come anzidetto, ad imposizione sostitutiva.
  I contributi versati dai lavoratori agli enti privati di previdenza obbligatoria sono integralmente deducibili dal reddito (articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR) e le prestazioni previdenziali erogate dagli stessi sono soggette ad IRPEF con le stesse modalità dei redditi da lavoro dipendente.
  Per quanto concerne, invece, il settore della previdenza complementare, il legislatore ha delineato un regime fiscale agevolato allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore, avente funzione integrativa di quello obbligatorio, e, quindi, di incentivare le adesioni da parte dei lavoratori.
  Le forme di previdenza complementare, in particolare, sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 20 per cento, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta (articolo 17, comma 1, decreto legislativo n. 252 del 2005).
  I contributi versati dai lavoratori alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo nella misura massima di 5.164,57 euro annui, e le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare sono imponibili ai fini IRPEF per il loro ammontare complessivo al netto della parte dei redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile è applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota agevolata pari al 15 per cento (è prevista un'ulteriore riduzione di tale aliquota pari a 0,30 per cento per ogni anno eccedente il 15° di contribuzione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).
  Tanto premesso, si ritiene che le differenze esistenti nel funzionamento e nella disciplina civilistica dei due sistemi previdenziali a confronto sembrano idonee a giustificare un trattamento fiscale differenziato dei soggetti in argomento.

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ALLEGATO 3

5-06928 Martino: Recenti sviluppi della trattativa per la cessione della Banca Monte dei Paschi di Siena.

5-06929 Martinciglio: Recenti sviluppi della trattativa per la cessione della Banca Monte dei Paschi di Siena.

5-06934 Osnato: Recenti sviluppi della trattativa per la cessione della Banca Monte dei Paschi di Siena.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si riscontrano le interrogazioni relative alla banca Monte dei Paschi di Siena.
  Le tre interrogazioni riguardano l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale della Banca MPS che, come è noto, è stato attuato nel 2017, nel contesto di una operazione di ricapitalizzazione precauzionale autorizzata dalla Commissione europea come intervento temporaneo, con l'impegno alla definizione dei tempi e modalità di cessione della partecipazione per fine 2021.
  In tale prospettiva e per adempiere agli impegni assunti, è stato adottato il DPCM del 16 ottobre 2020, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nel capitale della Banca, secondo diverse modalità di vendita.
  Nel contesto sopra delineato, lo scorso 24 ottobre il Ministero dell'economia e delle finanze e UNICREDIT hanno diramato il seguente comunicato: «Nonostante l'impegno profuso da entrambe le parti, UniCredit e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) comunicano l'interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena».
  Ciò premesso, le tre interrogazioni, nello specifico, chiedono di conoscere le iniziative che il Ministero intende assumere alla luce dell'interruzione dei citati negoziati con particolare riguardo alla possibilità di concordare, con le competenti autorità europee, la proroga del termine per la privatizzazione in esame al fine di individuare altre soluzioni di mercato che consentano anche la tutela dei livelli occupazionali.
  A tal proposito, si evidenzia che le interlocuzioni con gli uffici della Commissione Europea sono in corso e una compiuta informativa, con riguardo al tema della proroga del termine e al quadro generale e ai possibili sviluppi, potrà essere fornita solo nel corso della programmata audizione che, come è noto, sarà tenuta a breve presso le Commissioni finanze di Camera e Senato.

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ALLEGATO 4

5-06930 Centemero: Iniziative per la regolamentazione dei security token.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di corrispondere alle richieste degli onorevoli interroganti, è stata interpellata anche la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in ragione della specifica competenza in materia.
  In particolare, CONSOB ha rappresentato preliminarmente che se un crypto-asset si qualifica come valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4(1)(44) della direttiva MIFID II, la relativa offerta al pubblico è soggetta agli obblighi di cui al Regolamento 2017/1129, che prevede la necessità di pubblicare un prospetto approvato dalla CONSOB stessa. I valori mobiliari sono definiti dalla MIFIDII come «categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure». Si aggiunge che, se le caratteristiche del token integrano la definizione di transferable securities, la relativa offerta al pubblico è soggetta all'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, salvo che l'offerta non ricada in una delle ipotesi di esenzione dall'obbligo di prospetto di cui all'articolo 1, comma 4 del Regolamento Prospetto tra cui l'offerta rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali e l'offerta rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche diverse da investitori istituzionali.
  A tale riguardo la CONSOB evidenzia che la European Securities and Markets Authority, nell'Advice «Initial Coin Offerings and Crypto-Asset», pubblicato nel Gennaio 2019 a seguito di una pubblica consultazione, ha chiarito che un aspetto chiave per le Autorità Nazionali dei paesi membri, ai fini dell'inquadramento dei token nel quadro regolamentare esistente, è la qualificazione legale del token che determina l'applicabilità o la non applicabilità delle leggi in materia di offerta al pubblico.
  Con specifico riferimento alla disciplina nazionale italiana, l'obbligo di pubblicazione del Prospetto Informativo non si esaurisce nei soli crypto-asset, qualificabili come valori mobiliari ma si estende, ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 8 del TUF, a tutti i crypto-asset qualificabili come prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u) del TUF, categoria più ampia che include anche i prodotti diversi dagli strumenti finanziari, e volta a ricomprendere «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria».
  Da una ricognizione svolta a marzo 2021 dalle autorità europee dei mercati risulta che tra gennaio 2020 e febbraio 2021 sono stati pubblicati in Europa un totale di 56 prospetti relativi ad offerte pubbliche di crypto-asset di cui 21 ai sensi del Regolamento Prospetto (e quindi relativi a valori mobiliari) e 35 ai sensi di leggi nazionali.
  La CONSOB sottolinea, infine, che con riferimento alle offerte di crypto-asset diversi dai security token, nel 2020, la Commissione Europea, nell'ambito del Digital Finance Package, ha pubblicato una bozza di regolamento non ancora in vigore che prevede obblighi di trasparenza per le offerte pubbliche di crypto-asset diversi dai security token: il Market in Crypto-Asset Regulation. La bozza di Regolamento prevede, Pag. 92 per le offerte dei menzionati crypto-asset, l'obbligo di procedere alla pubblicazione di un white paper il cui contenuto è stabilito dallo stesso regolamento.
  Riguardo alla specifica richiesta degli onorevoli interroganti di iniziative normative o regolamentari in materia, si rappresenta che sussiste l'interesse governativo a studiare la possibilità di stabilire anche sul mercato italiano le infrastrutture e gli attori di questo nuovo mondo della finanza digitale (exchanges e wallet providers).
  Si evidenzia, infatti, che il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere la digitalizzazione nel settore finanziario e tenuto conto delle recenti iniziative regolamentari di alcuni Stati europei in materia di security token e della predetta proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'introduzione di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla Distributed Ledger Technology, (DLT), ha avviato un tavolo tecnico con le autorità di vigilanza e alcuni stakeholders per valutare il perimetro di un eventuale intervento regolamentare per l'emissione e circolazione di titoli in forma digitale.

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ALLEGATO 5

5-06933 Baratto: Proroga del superbonus 110 per cento ed estensione della platea dei beneficiari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al cosiddetto Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, evidenziando che, sulla base dei dati economici relativi all'impatto sul mercato delle costruzioni della misura agevolativa al 30 settembre 2021, la spesa impegnata per i soli interventi di riqualificazione energetica ha raggiunto la cifra di 7,5 miliardi di euro con proiezioni che dovrebbero far concludere l'anno con un impegno di spesa di almeno 9 miliardi di euro.
  L'Onorevole interrogante rileva che il Governo nel Documento Programmatico di Bilancio esprime la volontà di prorogare gli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie nell'ambito della legge di bilancio 2022, e pertanto chiede di sapere quali iniziative intenda adottare al fine di estendere i vantaggi economici di tale misura anche ad una più vasta platea di contribuenti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.
  È opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Il citato articolo 119 del decreto-legge ha introdotto il Superbonus quale misura transitoria, a valere sulle «spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», con il fine di rilanciare rapidamente le attività dell'intero comparto dell'edilizia e far ripartire i cantieri dopo la brusca frenata del lockdown e, nel contempo, contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali fissati dal Piano Integrato Energia e Clima al 2030, nonché dalla Long Term Strategy e dalla Renovation wave che prevedono la totale decarbonizzazione del settore civile al 2050.
  La misura è ristretta al settore residenziale, dalle persone fisiche ai condomini, compresa l'edilizia residenziale pubblica, nonché agli edifici di qualunque natura di proprietà di Onlus e a spogliatoi di associazioni sportive.
  In relazione a tale agevolazione il decreto-legge n. 59 del 2021, rubricato «Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», stabilisce all'articolo 1, comma 3, che il Superbonus spetta:

   per gli interventi di efficienza energetica effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», sulle spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Inoltre, per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

   per i lavori effettuati dai condomini per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

   per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte e professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali Pag. 94alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

  Infine, il decreto-legge n. 77 del 2021 ha stabilito, all'articolo 33, che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici (tale possibilità era prevista solo nel caso in cui i predetti interventi fossero realizzati congiuntamente ad interventi «trainanti» di efficienza energetica) e ha disciplinato particolari modalità di calcolo delle spese ammesse al Superbonus sostenute dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997) che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.
  Tanto premesso, si rappresenta che sono in corso di valutazione da parte del Governo apposite iniziative volte alla proroga della agevolazione del cosiddetto Superbonus, nonché delle detrazioni in materia di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia ai fini dell'inserimento nel prossimo disegno di Legge di Bilancio.