CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 ottobre 2021
683.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Atto n. 291).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

   considerato che la direttiva oggetto di recepimento mira a prevenire e ridurre la diffusione della plastica sull'ambiente, al fine di tutelare la salute umana e animale, promuovere la transizione verso modelli imprenditoriali basati sull'economia circolare e sull'uso di materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti e al corretto funzionamento del mercato;

   ricordati i princìpi e criteri direttivi specifici dettati dall'articolo 22 della legge n. 53 del 2021, miranti a: garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per i contenitori alimentari, alternativi a quelli monouso con un graduale restrizione all'immissione nel mercato di questi ultimi; sensibilizzare i consumatori sull'esigenza di riduzione della dispersione dei rifiuti, ivi compreso il rilascio di palloncini; includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva destinando i relativi proventi al controllo e accertamento delle violazioni; abrogare l'articolo 226-quater del Codice dell'ambiente (dlgs n. 152 del 2006);

   sottolineata l'opportunità di contemperare l'esigenza del pieno e corretto recepimento della direttiva in esame con quella di minimizzarne l'impatto negativo sui settori produttivi, tenuti a sostenere i costi connessi alla modifica dei propri processi produttivi e all'utilizzo di materiali alternativi funzionali alla necessaria attuazione di nuovi modelli di distribuzione e consumo;

   evidenziata, conseguentemente, l'opportunità di evitare divieti inutilmente restrittivi riguardo ai prodotti monouso, promuovendo invece processi innovativi di economia circolare ed ecodesign, volti alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incremento della raccolta differenziata, al riciclo delle materie plastiche e al compostaggio delle bioplastiche, in un'ottica di valutazione delle performance ambientali dei prodotti ispirata al principio del Life Cycle Assessment (LCA);

   ricordato che nel considerando numero 14 della direttiva, nel caso di prodotti di plastica monouso per i quali non siano immediatamente disponibili alternative adeguate e sostenibili, si prevede, in luogo dei divieti di immissione sul mercato, il perseguimento di obiettivi di riduzione del consumo, purché siano attivati sistemi raccolta e riciclo e siano al contempo attivati processi di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica;

   ricordato altresì che, come evidenziato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto, la direttiva lascia agli Stati la libertà di individuare azioni e misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dei prodotti monouso, indicando esclusivamente il termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di riduzione al consumo degli stessi;

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   valutato, per i profili di competenza, il contenuto dello schema di decreto legislativo e, in particolare, le seguenti disposizioni:

    l'articolo 3, che introduce una serie di definizioni previste nella direttiva, con alcune integrazioni – che recepiscono quanto previsto nel 12° considerando della direttiva – inerenti all'esclusione dalla definizione di plastica dei prodotti che la contengono in quantità minima e dalla definizione di prodotto di plastica monouso di alcuni contenitori per alimenti;

    l'articolo 4 che reca disposizioni finalizzate alla riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, entro il 2026, rispetto al 2022, prevedendo a tal fine: a) la stipula di accordi e contratti di programma, da parte di diversi livelli di governo, volti alla fissazione di obiettivi nazionali di riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso e di messa a disposizione del consumatore finale di prodotti alternativi; b) il riconoscimento, al comma 7, di un contributo – sotto forma di credito d'imposta nel limite complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e nella misura massima del 20 per cento delle spese sostenute fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario – alle imprese che provvedono all'acquisto e all'utilizzo di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002; c) la promozione di modello di «scuola plastic free» per un futuro sostenibile;

    l'articolo 5, che prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande con particolari caratteristiche, tazze o bicchieri), salvo i casi di esclusione dal divieto, a determinate condizioni, per i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, e ne consente la messa a disposizione sul mercato interno fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto;

    l'articolo 7, ai sensi del quale ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato allo schema e immesso sul mercato deve rispettare particolari requisiti di marcatura, fatta salva la messa a disposizione sul mercato interno, fino ad esaurimento delle scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia dimostrata la data di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata il 7 ottobre 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) in considerazione delle motivazioni ricordate in premessa – attinenti all'esigenza di circoscrivere quanto più possibile l'impatto negativo del provvedimento sui settori produttivi, della distribuzione e della ristorazione, compatibilmente con la necessità di un completo recepimento della direttiva (UE) 2019/904 – valuti il Governo l'opportunità di apportare modificazioni:

    all'articolo 4, al fine: a) di affidare al livello centrale di Governo un ruolo prevalente e di coordinamento – rispetto alle funzioni esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome – nella definizione degli obiettivi di riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso entro il 2026 alla base dei contratti di programma, in modo da assicurare che tali obiettivi risultino in linea con quelli complessivi previsti dalla direttiva in oggetto; b) di prevedere una tempestiva valutazione dell'efficacia del credito d'imposta previsto dal comma 7 al fine di verificare se la sua entità risulti adeguata rispetto agli obiettivi di incentivo Pag. 71ai comportamenti virtuosi che tale contributo si prefigge; c) di esplicitare il modello di «scuola plastic free» in modo coerente con gli obiettivi comunitari di riduzione e riciclo (e non necessariamente divieto nell'immediato) dei prodotti monouso;

    all'articolo 5, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente «a-bis) qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'articolo 182-ter, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni»;

    agli articoli 5 e 7, al fine di meglio precisare, in modo conforme alla direttiva, l'ambito applicativo delle disposizioni transitorie contenute in tali articoli che consentono, fino ad esaurimento delle scorte, la commercializzazione dei prodotti di plastica monouso nel solo mercato interno, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla decorrenza del divieto. Andrebbe in proposito chiarita, in primo luogo, la ragione sottostante alla limitazione territoriale della commercializzazione, circoscritta al solo mercato interno, dovendosi ritenere che, ove compatibile con la direttiva, la commercializzazione dei prodotti in questione dovrebbe essere ammessa anche al di fuori dei confini nazionali. In secondo luogo, si valuti l'opportunità di specificare diversamente la condizione temporale prevista per l'applicabilità della deroga in esame: l'articolo 3 della direttiva sembrerebbe, infatti, ammettere alla possibilità di commercializzazione i beni in questione purché la loro «prima messa a disposizione sul mercato» (eventualmente precedente rispetto all'atto di acquisto da parte del possessore delle scorte) sia antecedente rispetto all'entrata in vigore del divieto;

   b) si valuti infine l'opportunità di rappresentare in sede europea, ai fini di incentivare un corretto processo di riconversione ambientale dei processi produttivi, l'esigenza di agevolare l'adozione di parametri di performance ambientali ispirati al principio, richiamato in premessa, del Life Cycle Assessment, in modo da evitare un approccio che, in ragione dell'obiettivo condiviso di ridurre l'incidenza della plastica nell'ambiente, finisca per penalizzare anche i materiali monouso che per la loro composizione risultano ampiamente sostenibili, quali, ad esempio, i prodotti basati sulle bioplastiche compostabili che costituiscono un punto di forza del Paese.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

   richiamate le principali finalità della direttiva UE n. 2019/944, volta ad adattare l'attuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considerazione l'obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli sviluppi tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei consumatori, per i quali la direttiva sancisce il principio della libertà di scelta del fornitore, inclusa la possibilità di avere più contratti di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, attribuendo loro il ruolo centrale di «clienti attivi», abilitati a operare direttamente o in maniera aggregata, anche al fine di vendere energia elettrica autoprodotta;

   considerato in particolare che la direttiva in recepimento prevede altresì la promozione della cooperazione transfrontaliera, stabilendo norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, l'accumulo e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori vulnerabili, di rafforzamento del ruolo dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, stabilendo un quadro di regole in materia di approvvigionamento di servizi di flessibilità, nonché di indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti;

   richiamate altresì le finalità del regolamento UE 2019/943, mirante ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica per consentire un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, con particolare attenzione all'integrazione nei mercati dell'energia e dei servizi della gestione della domanda, dei sistemi di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili e la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti, anche la fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica, mediante l'efficiente cooperazione tra gli Stati membri e l'armonizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici;

   ricordato l'attuale stato di messa in mora dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per il mancato recepimento delle previsioni della direttiva UE n. 2019/944 nella normativa nazionale entro il termine previsto del 31 dicembre 2020;

   visti i princìpi e i criteri direttivi specifici previsti dalle disposizioni di delega di Pag. 73cui agli articoli 12 (riferito alla direttiva 2019/944) e 19 (riferito ai regolamenti 943/2019 e 941/2019) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020);

   valutato che lo schema di decreto si pone in linea con le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenuti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), salvaguardando, ove necessario, le specificità del sistema elettrico nazionale e contribuendo a definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la «Rivoluzione verde e la transizione ecologica»;

   considerato che con gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi definiti o in via di definizione finalizzati a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione si avranno significative ricadute in ordine al fabbisogno soprattutto della componente tariffaria degli oneri di sistema della bolletta elettrica e che occorre pertanto adoperarsi onde evitare oscillazioni del prezzo dell'energia che si riverberino negativamente sulla bolletta elettrica di famiglie e imprese;

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

  valuti il Governo l'opportunità di:

   a) riconsiderare, senza l'incremento del livello di imposizione fiscale e intervenendo eventualmente sugli stanziamenti già in essere, i criteri di allocazione della copertura degli oneri di sistema – tra i quali rientrano il sostegno alle energie rinnovabili e assimilate attualmente a carico delle componenti regolate della bolletta elettrica, sul cui importo finale incidono in misura rilevante – al fine di ridurre il costo dell'energia per i clienti finali, attribuendo altresì all'Autorità di regolazione e al GSE il compito di pubblicare e aggiornare periodicamente gli scenari previsionali di lungo termine per tutte le componenti regolate della bolletta anche con riguardo agli oneri di rete e a quelli del dispacciamento;

   b) prevedere meccanismi di perequazione tariffaria che consentano, nel rispetto delle regole di concorrenza dei mercati, di ammortizzare almeno in parte l'impatto di eventuali tensioni transitorie sui mercati dell'energia;

   c) individuare con maggiore precisione le categorie di clienti vulnerabili e di chiarire, rispetto ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e f) dell'articolo 11, ossia i soggetti aventi diritto ad assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i soggetti di età superiore a 75 anni, se tali categorie di clienti debbano coincidere con i titolari del contratto o anche solo figurare tra i componenti del nucleo familiare;

   d) prevedere la possibilità di mantenere e eventualmente perfezionare per le categorie di consumatori vulnerabili – in attesa dell'adozione delle misure strutturali di politica sociale, auspicate e richiamate anche dalla direttiva in recepimento, l'applicazione di misure di contrasto alla povertà energetica, in condizioni di conformità al dettato della direttiva medesima, ad esempio ampliando la possibilità dell'acquisto dell'energia sul mercato di medio e lungo periodo, anche ricorrendo a contratti di Power Purchase Agreement (PPA) con impianti a fonti rinnovabili, e l'affidamento del servizio di vendita al mercato tramite procedure competitive;

   e) prevedere altresì che per le categorie di consumatori vulnerabili i benefìci in bolletta siano attivati in via automatica e non «su richiesta», attesa la riscontrata ridotta propensione di parte degli utenti in condizioni di disagio economico a farsi parte attiva ai fini dell'ottenimento delle migliori condizioni di tutela;

   f) prevedere, con riferimento all'articolo 14 e alla disciplina in materia comunità energetiche dei cittadini, la possibilità Pag. 74di superare il totale divieto di perseguire profitti finanziari, purché ciò non sia lo «scopo principale» della comunità, che ai sensi dell'articolo 2 della direttiva è quello «di offrire suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari».