CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 ottobre 2021
676.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06836 Gagliardi: Tempi di emanazione del decreto ministeriale avente ad oggetto criteri e modalità di trattamento dei RAEE e relative modalità di verifica

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, concernente l'adozione del decreto di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014, si precisa innanzitutto che non stati ancora adottati da parte della Commissione Europea gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 8 della Direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche n. 19 del 2012. L'articolo in parola disciplina il trattamento adeguato dei rifiuti RAEE ed è finalizzato ad assicurare condizioni uniformi per tutti gli impianti UE.
  Nelle more dell'emanazione degli atti di esecuzione del menzionato articolo 8 da parte della Commissione, la normativa europea prevede, altresì, che gli Stati membri possano stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE.
  La normativa nazionale in materia di gestione dei RAEE, pertanto, individua criteri e modalità di trattamento agli allegati VII e VIII del Decreto legislativo 49 del 2014, ben più stringenti di quelli previsti dalla normativa europea. In particolare, è disciplinato l'obbligo per gli impianti di gestione dei RAEE al rispetto di prescrizioni in materia di: modalità di raccolta e conferimento dei RAEE, gestione dei rifiuti in ingresso, criteri per lo stoccaggio dei rifiuti, presidi ambientali.
  Inoltre, per gli impianti di gestione dei RAEE soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il decreto ministeriale 29 gennaio 2007, recante linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, prevede ulteriori requisiti tecnici e gestionali. In particolare, gli impianti devono redigere i piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, nonché adottare strumenti di gestione ambientale (benchmarking, certificazione, sistemi di supervisione e controllo e di comunicazione e consapevolezza pubblica).
  La normativa nazionale è intervenuta anche sul sistema di controlli degli impianti di trattamento dei RAEE.
  Per quelli operanti in regime semplificato sono previste visite preventive dell'autorità competente per la verifica delle conformità delle operazioni di recupero svolte secondo gli Allegati VII e VIII del Decreto Legislativo 49/2014, mentre per gli impianti autorizzati secondo la procedura ordinaria vengono effettuati controlli almeno annuali.
  Riguardo la raccolta e il riciclaggio dei RAEE, i dati ISPRA evidenziano che, a fronte di un quantitativo di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato di oltre 1,4 milioni di tonnellate, la raccolta separata dei RAEE, sia di provenienza domestica e sia di provenienza da utenze diverse dai nuclei familiari, si attesta a circa 460 mila tonnellate.
  I tassi di riciclaggio sono allineati con quelli previsti dalla normativa europea e nazionale, mentre il target di raccolta del peso medio deve essere ulteriormente potenziato.
  Infine, si rappresenta che, nelle more dell'emanazione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea, l'impostazione e le previsioni della normativa nazionale non hanno pregiudicato l'operatività degli impianti di trattamento dei rifiuti RAEE.
  Tuttavia, sarà attentamente valutata l'ipotesi di adeguare i dettami dell'articolo 18 del Decreto legislativo n. 49/2014 una volta che saranno pubblicati gli atti esecutivi della Commissione al fine di prevenire un eventuale disallineamento fra le due disposizioni normative.

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ALLEGATO 2

5-06837 Licatini: Esercizio del diritto di rivalsa dello Stato verso le regioni per violazioni in materia di depurazione delle acque reflue

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dagli Onn.li interroganti occorre rilevare che le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione, tutte oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel 2017 è stato inoltre notificato all'Italia un parere motivato – relativo alla violazione della Direttiva 91/271/CEE, in materia di acque reflue urbane –. Le procedure in questione ad oggi interessano, complessivamente, oltre 900 agglomerati relativi ad un carico generato di poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti.
  La Regione maggiormente coinvolta, per numero di agglomerati e di abitanti equivalenti, è la Regione Sicilia con 246 agglomerati per quasi 7 milioni di abitanti equivalenti.
  Per la Causa C-251/17 la sentenza della Corte emessa a maggio 2018, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato di Roma, ha condannato l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie, ovvero una penalità forfettaria unica pari a venticinque milioni di euro e una penalità di mora semestrale iniziale di circa oltre trenta mila euro fino a completa esecuzione della sentenza stessa.
  Tale sanzione ha carattere degressivo in funzione del numero degli abitanti equivalenti resi progressivamente conformi.
  La sentenza in argomento ha interessato, inizialmente, 74 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a oltre cinque milioni di abitanti equivalenti; il contributo della Regione Sicilia è stato di 48 agglomerati con un carico generato complessivo pari a circa tre milioni e mezzo di abitanti equivalenti.
  Con cadenza semestrale questo Ministero predispone, sulla base degli aggiornamenti trasmessi, per quanto di competenza, dalle Regioni e dal Commissario unico per la depurazione, un Report per informare la Commissione sullo stato di attuazione della sentenza e, conseguentemente, permettere alla stessa la quantificazione della penalità semestrale.
  In ottemperanza alla già menzionata sentenza, ai sensi dell'art. 43 della Legge 234/2012, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto al pagamento di complessivi di euro 120,16 milioni di euro distribuiti in quattro rate semestrali da giugno 2018 a maggio 2020.
  In particolare, con la I rata semestrale (giugno/novembre 2018) la Commissione ha riconosciuto circa 428 mila abitanti equivalenti come «conformi» ed applicato una penalità di mora pari a circa 27,96 milioni di euro.
  Nei semestri successivi si è registrato un apprezzabile miglioramento della situazione italiana.
  In particolare, con al IV rata semestrale (dicembre 2019/maggio 2020), la Commissione ha riconosciuto complessivi 233 mila abitanti equivalenti come «conformi» ed applicato una penalità di mora pari a circa 19,06 milioni di euro.
  È bene precisare che nessun agglomerato, o quota parte di agglomerato, della Regione Sicilia è risultato conforme, ma la Commissione ha accolto, a seguito del riesame condotto dalle autorità italiane, la revisione del carico generato dell'agglomerato di Palermo con una, conseguente, riduzione di 58 mila abitanti equivalenti del carico inquinante come «non conforme».
  La penalità di mora su indicata, pari a circa 19,06 milioni di euro deriva dalla parziale rinuncia da parte della Commissione Pag. 29 al recupero a causa l'emergenza sanitaria in atto nel periodo in questione, a partire dall'8 marzo 2020, che ha rallentato/sospeso molte delle attività in essere.
  Si informa, infine, che il diritto di rivalsa nei confronti delle Regioni, è esercitato unicamente dal Ministero dell'economia e delle finanze quale organismo centrale deputato ad avviare l'istruttoria propedeutica all'esercizio dell'azione dedicata prevista dall'articolo 43, comma 7, della Legge n. 243/2012 (cosiddetta legge Moavero Milanesi).

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ALLEGATO 3

5-06838 Plangger: Necessità di un'adeguato confronto tra Sogin e i territori per la scelta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito delle scorie nucleari, con particolare riguardo alla regione Piemonte

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione relativa alla possibile individuazione del deposito di scorie nucleari nell'area di Carmagnola e in quella tra i comuni di Caluso, Mazzè e Rondissone, l'ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) ha sottolineato che l'area di Carmagnola, e le altre 66 aree indicate nella CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), non sono siti già considerati idonei per la realizzazione del deposito. Si tratta piuttosto di aree che, in base ai dati e alle informazioni disponibili a livello nazionale (valutati secondo i criteri internazionali dell'AIEA), non sono state escluse. Pertanto, solo all'esito dell'esame degli elementi acquisiti nell'ambito del Seminario Nazionale, saranno individuate le aree idonee alla localizzazione del Deposito nazionale.
  Infatti, il Seminario Nazionale – attualmente in corso – è previsto e disciplinato dalla legge proprio per acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari alla scelta più corretta sotto il profilo tecnico-scientifico. Al termine di tale iter, l'ISIN esprimerà il proprio parere sulla proposta di CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee), analizzando tutte le osservazioni e ripercorrendo il processo motivazionale di SOGIN ai fini della valutazione della correttezza della proposta e della sua validazione.
  Obiettivo esplicito della normativa di settore è infatti arrivare ad una scelta condivisa con le comunità interessate che, a valle della CNAI, potranno esprimere la propria candidatura ad ospitare il deposito e ad avvalersi dei benefìci che la legge assegna a tale territorio.
  Sulla questione anche la Sogin si è espressa, precisando che la CNAPI non ha ancora identificato siti specifici, bensì aree che potenzialmente potrebbero contenere al loro interno il sito del Deposito Nazionale. L'esatta localizzazione sarà però individuata, eventualmente in fasi successive, solo a seguito delle previste indagini di dettaglio.
  Infatti i territori, insieme a tutti gli stakeholder qualificati, sono stati chiamati ad esaminare i documenti tecnici pubblicati il 5 gennaio 2021 e a proporre le proprie controdeduzioni, come previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010.
  Il Seminario Nazionale può considerarsi il momento formale previsto dalla legislazione per il confronto e il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di localizzazione del Deposito Nazionale.
  Al termine dei lavori del Seminario Nazionale non sarà individuato alcun sito, ma saranno prodotte osservazioni e proposte tecniche, che andranno a costituire sostanziale integrazione del repertorio dati per l'elaborazione della CNAI-Carta Nazionale delle Aree Idonee.
  Sempre la Sogin ha precisato che, nell'ambito della CNAPI, viene individuata una mera potenzialità tecnica circa la localizzazione del Deposito Nazionale, in conformità alla rispondenza dei territori ai criteri di cui alla Guida Tecnica 29 di Ispra (in seguito: ISIN). Peraltro, la corretta applicazione di tali criteri è stata verificata e validata dalla stessa ISIN.
  La definizione di «area molto buona» scaturisce in tale ambito, nel momento in cui viene indicato un Ordine di Idoneità preliminare, come richiesto dalla legislazione in materia. Pag. 31
  Il Seminario Nazionale ha avuto inizio il 7 settembre 2021 con una seduta plenaria di apertura, a cui sono seguite una seduta nazionale e successivamente, le sedute territoriali.
  La sessione dedicata alla Regione Piemonte si terrà il 15, 16 e 17 novembre 2021.1 lavori del Seminario termineranno con una sessione plenaria di chiusura, il 24 novembre 2021.
  Il 15 dicembre 2021 verrà pubblicato il resoconto, che darà avvio alla successiva fase di trasmissione di ulteriori osservazioni da parte dei portatori di interessi qualificati.
  Nella lettera d'invito al Seminario Nazionale è stato precisato che alle sessioni territoriali sarebbe stato possibile partecipare, con un intervento della durata massima di 10 minuti e che, per ciascuna delle Amministrazioni, Enti, Società e Associazioni, avrebbe potuto prendere parola un solo rappresentante.
  Del resto, in conseguenza dell'elevato numero di soggetti che, come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, sono stati invitati a partecipare, al fine di garantire il massimo equilibrio nella fase di consultazione, è stato necessario limitare il tempo a disposizione per i relatori e concedere ad un solo soggetto delegato per ogni Ente, la possibilità di prendere parola.
  La trasparenza è comunque garantita dalla presenza a tutte le sessioni di lavoro dell'ISIN, che partecipa alle attività del Seminario con il fine ad acquisire «direttamente» le osservazioni e le proposte tecniche, per garantire che siano prese tutte in considerazione dalla Sogin per predisporre la Carta nazionale delle aree idonee (CNAI).
  Per quanto riguarda nello specifico la richiesta degli Onorevoli di adoperarsi perché Sogin accolga le richieste dei territori piemontesi, la Regione Piemonte evidenzia che già a partire dalla pubblicazione della CNAPI, per garantire massima condivisione e trasparenza nell'affrontare il confronto con gli enti locali e tutti i soggetti interessati, sono stati organizzati incontri informativi sul tema del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, e comunque, in ogni caso, sarà verificato che nel corso della sessione del seminario dedicata al Piemonte, venga lasciato il giusto spazio d'intervento e sia fornito puntuale riscontro alle domande e richieste di approfondimento che verranno formulate anche in quel contesto.

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ALLEGATO 4

5-06839 Fregolent: Approvazione del progetto di variante per la realizzazione di un impianto di dissalazione in località Mola, nel comune di Capoliveri (LI)

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste relative all'impianto di potabilizzazione mediante dissalazione di acqua mare ubicato in Loc. Piano di Mola a Capoliveri (con portata di 80 litri al secondo), la Regione Toscana riferisce che la costruzione di un dissalatore nel Comune di Capoliveri si è resa indispensabile a causa della vetustà delle infrastrutture esistenti e che l'opera risulta inserita sia negli strumenti di programmazione Regionale (PAER) che in quelli di settore, quali il Piano di Gestione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Piano d'Ambito dell'AIT approvato nel 2016 con procedura di VAS.
  Con specifico riferimento all'inquinamento acustico, la Regione Toscana ha riferito che la medesima questione è stata adeguatamente considerata nel procedimento di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di variante.
  Sempre nel merito della realizzazione dell'impianto, l'Autorità Idrica Toscana (AIT) ha precisato che sia il progetto già approvato nel 2017, sia la variante approvata nel 2021 sono state sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Regione Toscana e che la pronuncia di non assoggettabilità dei procedimenti a VIA presuppone un'istruttoria molto articolata la quale garantisce che l'impatto ambientale sia stato valutato come non particolarmente significativo.
  L'AIT ha precisato, inoltre, che i reagenti chimici utilizzati sono stati considerati nel procedimento di cui al Decreto del 2017 di non assoggettabilità a VIA.
  Tutte le sostanze chimiche sono state valutate sulla base delle quantità e concentrazioni previste in sede di utilizzo. Queste ultime sono in parte normali agenti potabilizzanti presenti nelle acque potabili compatibili con il decreto legislativo n. 31 del 2001 e compatibili per l'uso potabile (ai sensi del D.M. febbraio 2012 n. 25), in parte sostanze idonee al lavaggio delle membrane e relative sostanze neutralizzanti.
  La Regione ha inoltre sottolineato che tali sostanze idonee al lavaggio periodico, slegate dal normale processo di dissalazione e potabilizzazione, saranno gestite separatamente dalla restituzione a mare del concentrato salino e, se necessario, smaltite come rifiuto liquido, vista la minima entità in termini volumetrici.
  L'AIT ha precisato che gli aspetti relativi al rumore sono stati analizzati con uno specifico approfondimento nella fase di assoggettabilità a VIA della variante del 2021 ed è previsto un periodico monitoraggio dei livelli di immissione acustica al primo ricettore utile. Nel caso dovessero emergere delle evidenze problematiche, i macchinari potranno essere ulteriormente insonorizzati. Il progetto è, comunque, conforme ai limiti di emissione acustica di cui al piano comunale vigente.
  Per quel che concerne la camera di INTAKE, l'AIT fa presente ancora che nel procedimento 2017 la stessa risultava già ubicata nella medesima posizione nel Lido di Capoliveri. Il procedimento 2021 prevede una variazione di profondità in riduzione della camera che passa da 9 metri (con pompe a 7,5 metri) a 6,5 metri (con pompe a 3,7 metri), con riferimento al piano campagna.
  Il sito interessato dalla costruzione dell'opera si trova ad oltre 1 chilometro di distanza dall'area protetta SIC/SIR della Zona Umida di Mola; inoltre, nell'area del Golfo Stella dell'isola non risultano presenti siti della Rete Natura 2000 con estensione Pag. 33 a mare potenzialmente interessati da eventuali effetti negativi generati dal rilascio della salamoia. Inoltre, con particolare riferimento alle aree marine protette, il Golfo Stella è interessato dalla sola presenza del Santuario dei Cetacei.
  Per quanto riguarda i possibili impatti generati dagli scarichi dell'impianto sul sito Natura 2000 - ZPS «Elba orientale» si rappresenta che la citata ZPS, individuata ai sensi della Direttiva 2009/147/CE «Uccelli», ha esclusiva estensione a terra, senza interessamento di ambienti marini e non presenta tra gli obiettivi di conservazione habitat marino-costieri o specie potenzialmente sensibili agli effetti del citato impianto.
  In ultimo, si sottolinea che, sebbene gli allegati alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 non prevedano l'assoggettamento a VIA o a screening di VIA degli impianti di dissalazione, la Regione Toscana ha espletato una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dell'opera al fine di escludere potenziali impatti ambientali.
  L'esclusione della VIA è consequenziale al procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso con Decreto Direzione Ambiente del 19 gennaio 2021. In tale procedimento sono stati considerati ed esclusi anche gli effetti sulla ZPS «Elba orientale».

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ALLEGATO 5

5-06840 Pezzopane: Ipotesi di internalizzazione del personale Sogesid nel Ministero della transizione ecologica al fine di sopperire alla cronica carenza di personale tecnico

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta innanzitutto che, attualmente, sono circa 370 le unità di personale della società in house Sogesid presenti nel Ministero della Transizione ecologica che prestano assistenza tecnica attraverso convenzioni con il Ministero.
  Con il decreto-legge n. 92 del 2021, successivamente confluito nel decreto-legge n. 80 del 2021, il Governo ha inteso strutturare in maniera congrua il nuovo dicastero per far fronte ai nuovi compiti attribuitigli, anche in relazione alle diverse misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrà gestire, tramite ampliamento della pianta organica, nonché con l'avvalimento di personale tecnico di primari enti quali ISPRA ed ENEA.
  Pertanto, con l'articolo 17-quinquies inserito dalla legge di conversione n. 113 del 2021, il Ministero è stato autorizzato per il biennio 2021-2022 ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale aventi una elevata specializzazione tecnica.
  In particolare, fra i requisiti previsti a fini di tali assunzioni, sono state individuate determinate discipline scientifiche e tecniche ma, soprattutto, è stata indicata espressamente la valorizzazione di una pregressa esperienza lavorativa proprio in ambito ambientale nella pubblica amministrazione, tenendo così in debita considerazione il patrimonio tecnico e le esperienze consolidate acquisite dal personale Sogesid, le cui professionalità sono funzionali alle attività del Ministero.
  Ciò significa che il Legislatore del 2021, pur non prevedendo in modo espresso una sorta di «concorso riservato» per il personale Sogesid, ha tuttavia previsto l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso tale società ai fini delle procedure assunzionali in atto.
  Per quanto concerne il personale Sogesid, le procedure concorsuali prevedono infatti che il cinquanta per cento delle assunzioni sia riservata proprio ai dipendenti di società in house a partecipazione pubblica che abbiano svolto presso il Ministero attività di supporto operativo di natura tecnica e specialistica.
  Secondo il Ministero della P.A. tale previsione risulta essere l'unica percorribile per il processo di internalizzazione del personale appartenente alla Sogesid.
  Parallelamente all'incremento della dotazione organica, il medesimo articolo 17-quinquies dispone la proroga di quattro anni della riduzione progressiva delle convenzioni tra il MITE e la Sogesid (già prevista dalla legge di bilancio 2019), con azzeramento di tali convenzioni al 2030, anziché al 2026 come precedentemente previsto. Infine, il valore delle convenzioni verrà ridotto in relazione all'inserimento del personale Sogesid nella pianta organica del Ministero.
  A seguito dell'istituzione del Ministero della Transizione ecologica, pertanto, si è provveduto a delineare un percorso di rafforzamento delle strutture, in linea con le risorse che saranno disponibili per il processo di decarbonizzazione del sistema e di consolidamento dell'economia circolare.