CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,.
1.100. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera f-bis), sopprimere le parole: , rotazione.
2.100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera q), dopo la parola: presentare aggiungere la seguente: disgiuntamente.
2.200. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Atto n. 270.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Atto n. 270);

   rilevato che l'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771 ammette la possibilità di mantenere in vigore l'obbligo per il consumatore di denunciare al venditore l'esistenza di difetti di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta, pena la decadenza dal diritto al ripristino della conformità dei beni, così come attualmente previsto dall'articolo 132, comma 2, del codice del consumo;

   evidenziato, al riguardo, che il suddetto obbligo appare proporzionato ad assicurare una tutela bilanciata degli interessi di entrambe le parti da un lato assegnando al consumatore un congruo un termine per la denuncia – scongiurando così il rischio che decada senza sua colpa dalla possibilità di esercitare il proprio diritto – e dall'altro proteggendo la posizione del venditore, che, in caso di mancata tempestiva denuncia del difetto di conformità potrebbe subire un decadimento delle condizioni del bene tale da comportare costi maggiori per il ripristino della sua conformità o la necessità di una sua completa sostituzione;

   sottolineato che lo schema di decreto in esame non contiene la previsione di cui al citato articolo 12,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771, che, al fine di godere dei diritti a lui riconosciuti, il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha riscontrato il difetto.