CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 192

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. (Atto n. 274).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (Atto n. 274);

   rammentato che, come precisato nella relazione illustrativa che accompagna lo Schema di decreto, le disposizioni in esame mirano a istituire un quadro comune di armonizzazione minima in materia di obbligazioni garantite, che assicuri che le caratteristiche strutturali di tali titoli in tutta l'Unione europea corrispondano al profilo di rischio inferiore che ne giustifica il trattamento preferenziale;

   evidenziato infatti che la direttiva (UE) 2019/2162, oggetto di recepimento, è finalizzata ad assicurare un alto livello di protezione degli investitori tramite l'adozione di requisiti di armonizzazione a cui saranno soggette tutte le obbligazioni garantite emesse nell'Unione europea; tali requisiti sono intesi a assicurare lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell'Unione e a limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria;

   rilevato che la lettera e), comma 2, dell'articolo 7-undecies – introdotto dallo Schema di decreto in esame nella legge n. 130 del 1999, recante Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti – prevede che nel calcolo dei requisiti di copertura, i derivati che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7-decies – anch'esso introdotto dal provvedimento in esame nella medesima legge n. 130 del 1999 – sono esclusi dal calcolo del rapporto indicato al comma 1, lettera a) e sono inclusi nel calcolo del valore netto delle attività facenti parte del patrimonio separato indicato al comma 1, lettera b);

   rilevato altresì che la medesima lettera e) non include tuttavia nel calcolo degli interessi ed altri proventi indicati al comma 1, lettera c) di cui al medesimo articolo 7-undecies i contratti derivati; tale ultima disposizione si limita infatti a prevedere che degli eventuali contratti derivati di copertura si tenga semplicemente conto, senza includere a pieno titolo tra i requisiti di copertura gli interessi relativi a tali contratti, che costituiscono elemento rilevante dei derivati emessi a copertura;

   evidenziata inoltre l'opportunità di assicurare il coordinamento dell'articolo 7-quaterdecies, comma 3, con l'articolo 7-octies – in base al quale il patrimonio separato è destinato al soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti Pag. 193 in derivati nonché al pagamento dei costi dell'operazione – entrambi introdotti dallo Schema di decreto nella legge n. 130 del 1999;

   sottolineata inoltre l'opportunità di specificare, nell'ambito della definizione dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 7-octiesdecies, comma 3 – che lo Schema di decreto introduce nella legge n. 130 del 1999 – i poteri attribuiti dal Testo Unico della finanza alla Consob in materia di appello al pubblico risparmio;

   indicata infine la necessità di correggere un mero errore materiale all'articolo 7, sostituendo il riferimento al comma 3 con il riferimento al comma 4, onde consentire alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima dell'applicazione delle nuove disposizioni di essere commercializzate come obbligazioni garantite ai sensi della nuova disciplina,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti il Governo l'opportunità – a condizione che sia assicurato il pieno rispetto della disciplina europea e delle regole armonizzate – di includere i contratti derivati nel calcolo degli interessi ed altri proventi indicati al comma 1, lettera c), dell'articolo 7-undecies, introdotto nella legge n. 130 del 1999 dall'articolo 1, lettera a) dello Schema di decreto, a tal fine integrando il medesimo articolo 7-undecies, comma 2, lettera e);

   b) valuti il Governo l'opportunità all'articolo 1, lettera a), nell'introdotto articolo 7-quaterdecies, comma 3, di sostituire le parole «la società cessionaria provvede, in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato,» con le seguenti: «la società cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato,»;

   c) valuti il Governo l'opportunità all'articolo 1, lettera a), nell'introdotto articolo 7-octiesdecies, comma 3, di sostituire le parole «per le finalità ivi previste.» con le seguenti: «per le finalità ivi previste, con particolare riguardo ai poteri attribuiti alla Consob in materia di appello al pubblico risparmio.»;

   d) sia valutata l'opportunità, all'articolo 3, comma 7, di sostituire le parole «comma 3 possono essere commercializzate» con le seguenti: «comma 4 possono essere commercializzate».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). (Atto n. 276).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (Atto n. 276);

   ricordato che la direttiva (UE) 2020/262 rifonde e abroga, a decorrere dal 13 febbraio 2023, la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, e mira in generale ad armonizzare le condizioni per la riscossione delle accise, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno;

   rammentato che a tal fine lo schema di decreto reca numerose e significative modifiche al Testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995;

   evidenziato in particolare che la lettera q) dell'articolo 1 dello Schema di decreto novella i contenuti dell'articolo 17 del Testo unico delle accise, con finalità di aggiornamento e coordinamento delle disposizioni ivi contenute;

   osservato che il citato articolo 17 individua al comma 4-bis i casi in cui i tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa, includendo tra i casi di esenzione, alla lettera c), i tabacchi lavorati «destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti»;

   rilevata l'opportunità, al fine di evitare incertezze applicative, di prevedere espressamente la possibilità che tali prove possano essere anche condotte dai produttori;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di introdurre nello Schema di decreto legislativo in esame una modifica al comma 4-bis dell'articolo 17 del Testo Unico delle accise, al fine di aggiungere, alla lettera c), dopo le parole: «destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti» le seguenti: «anche condotte dai produttori».

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ALLEGATO 3

5-06697 Giacometto: Chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sociosanitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono dei chiarimenti interpretativi in ordine all'aliquota IVA da applicare alle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali rese da cooperative e loro consorzi.
  In particolare, l'Onorevole interrogante, premesso che «tali prestazioni sono spesso svolte dalle cooperative o loro consorzi o direttamente o sulla base di convenzioni, concessioni, appalti per la gestione, ad esempio, di Rsa o Cra. In tali casi, l'oggetto delle prestazioni previste è stabilito a priori dalle stazioni appaltanti o direttamente da protocolli regionali» e che «e normative regionali prevedono rette omnicomprensive per tali servizi considerati unitariamente: le prestazioni erogate e fatturate dai consorzi risultano speculari a quelle prestate e fatturate, a questi ultimi, dalle cooperative. I contratti spesso comprendono anche l'erogazione dei pasti, la pulizia degli ambienti, la manutenzione a altre attività rivolte al paziente» chiede se non si ritenga opportuno «adottare iniziative per un'interpretazione autentica in merito alla natura unitaria ai fini IVA delle prestazioni di cui in premessa, rese da cooperative e loro consorzi».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che, ai fini IVA, ciascuna prestazione di servizi deve essere in linea di principio considerata autonoma e indipendente.
  Ciò nondimeno, in taluni casi, più operazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti.
  In particolare, si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cfr. Corte di giustizia della UE 10 marzo 2011, cause riunite C 497/09, C 499/09, C 501/09 e C 502/09) e altererebbe la funzionalità del sistema dell'IVA.
  Un'altra ipotesi si ha quando una prestazione accessoria dipendente, costituisca per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore e detta prestazione assuma un'importanza secondaria rispetto alla prestazione principale, per cui ad essa «si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale».
  In particolare, una operazione può essere considerata accessoria ad una operazione principale quando la stessa integra, completa e rende possibile l'operazione principale (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 15 luglio 2002, n. 230).
  L'accessorietà costituisce dunque una condizione di fatto, che va valutata caso per caso, in base alle caratteristiche delle operazioni coinvolte.
  Tale condizione, laddove presente, consente l'applicazione alle operazioni accessorie della stessa disciplina IVA prevista per l'operazione principale.
  Tanto premesso, in relazione alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti, Amministrazione Finanziaria ha recentemente ribadito, confermando la propria prassi consolidata, che «... affinché possa trovare applicazione la suddetta aliquota del 5 per cento è necessario che le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, Pag. 196le predette prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) dello stesso articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, tra cui sono riconducibili anche “gli anziani ed inabili adulti”».
  La gestione globale e unitaria di una RSA è, quindi, annoverabile tra le prestazioni di servizi cui risulta applicabile l'aliquota del 5 per cento di cui al punto 1) della Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 sopra citato. Non si ritiene, invece, possibile considerare, in modo indiscriminato, assoggettata ad aliquota ridotta qualsiasi prestazione di servizi che il consorzio acquisisca dalle cooperative consorziate al fine di attuare la gestione globale della RSA.
  La fornitura da parte delle cooperative consorziate di specifici servizi potrà fruire dell'aliquota IVA del 5 per cento sopra richiamata unicamente nel caso in cui il subcontraente fornisca un servizio che rientra tra quelli di cui al n. 1 della Parte II bis della Tabella A. In caso contrario, in relazione ai servizi singolarmente resi dalle cooperative sub contraenti, pur se destinati dal consorzio alla gestione della RSA, troverà applicazione il regime IVA proprio di ciascuna tipologia di servizi, anche in considerazione del soggetto prestatore.
  L'applicabilità dell'aliquota IVA del 5 per cento – in virtù del richiamato principio dell'accessorietà (cfr. articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) a prestazioni (principali) ricomprese nel n. 1 della Parte II-bis della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 – anche a prestazioni di tipo diverso presuppone una valutazione caso per caso, sulla base delle caratteristiche concrete dell'operazione posta in essere, eventualmente esperibile nell'ambito della trattazione di un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Deve infine evidenziarsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo, al contrario, trovare applicazione per le sole fattispecie tassativamente contemplate dalla previsione agevolativa (cfr. tra gli altri, risoluzione n. 4/E del 17 gennaio 2017 e sentenza della Corte di cassazione n. 16854 del 20 giugno 2008).

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ALLEGATO 4

5-06699 Centemero: Cessione dell'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e salvaguardia dei livelli occupazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogante rappresenta che un'operazione di aggregazione tra Banca Montepaschi di Siena (BMPS) e Unicredit comporterebbe oneri per 5 miliardi a carico delle finanze pubbliche ed esuberi quantificati in circa 7.000 dipendenti rispetto all'organico attuale. Inoltre, riportando indiscrezioni di stampa, apparse sul quotidiano La Stampa in data 20 settembre 2021, secondo cui fonti governative avrebbero aperto a soluzioni per BMPS diverse da un'aggregazione con Unicredit, chiede di sapere quale sia l'opzione alternativa maggiormente attenzionata dal Governo che comporti, verosimilmente, minori oneri e soprattutto la più ampia tutela dei posti di lavoro del personale bancario.
  In proposito nel rinviare al complesso di informazioni e di dati, nonché al quadro fornito dal Ministro dell'economia e delle finanze durante l'audizione presso le Commissioni finanze di Camera e Senato svoltasi scorso mese di agosto, è necessario qui riferire che la due diligence del Gruppo Unicredit è ancora in atto cosicché si deve rinviare all'esito ogni aggiornamento rispetto a quanto già rappresentato dal Ministro Daniele Franco nella predetta audizione, nella quale – tra l'altro – è stata chiaramente ribadita la massima attenzione per la tutela dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 5

5-06701 Fragomeli: Semplificazione della disciplina per l'accesso al Superbonus 110 per cento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fa riferimento al beneficio introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha elevato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (cosiddetto Superbonus), e chiedono di sapere se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le detrazioni fiscali siano riconosciute ai beneficiari anche nei casi di violazione per illeciti di lieve entità, commessi dall'impresa appaltatrice, laddove è prevista la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Le agevolazioni fiscali connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica si applicano qualora il contribuente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente e rispettando, nella realizzazione degli interventi, le prescrizioni delle discipline di settore, ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro o in ambito urbanistico.
  In tale ottica il decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, richiamato dagli Onorevoli interroganti, all'articolo 4, prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di:

   mancato rispetto degli adempimenti ivi stabiliti (individuati anche dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646);

   esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate in base alla normativa urbanistica;

   violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente.

  Analoghe previsioni sono contenute anche ai fini del cosiddetto Ecobonus, spettante per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nell'articolo 4 del decreto 19 febbraio 2007 e nell'articolo 6 del decreto 6 agosto 2020.
  Anche per tali interventi, è comunque necessaria l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (cfr., da ultimo, Circolare n. 7/E del 2021).
  Gli adempimenti previsti dai citati decreti ministeriali valgono anche ai fini del cosiddetto Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto con tale disposizione non è stata introdotta una nuova agevolazione, quanto piuttosto sono state rafforzate quelle preesistenti.

  Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo 119, in tema di violazioni che non comportano la decadenza dalle agevolazioni in argomento, al comma 5-bis dispone quanto segue: «Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti Pag. 199siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione».
  Inoltre, il successivo comma 13-ter dell'articolo 119, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che: «Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967».
  Infine, nello stesso comma si prevede che per gli interventi oggetto della CILA la decadenza del beneficio fiscale operi esclusivamente nei seguenti casi:

   a) mancata presentazione della CILA;

   b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

   c) assenza dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;

   d) non corrispondenza al vero delle attestazioni stesse.

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ALLEGATO 6

5-06698 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte all'erogazione di pubblici servizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano che alcuni comuni o concessionari stanno applicando la tariffa del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816 della legge n. 160 del 2019 «alle società di vendita, di elettricità e gas, sebbene queste ultime non risultino titolari di concessione per l'occupazione del suolo pubblico, (con cavi, condutture o altri manufatti) né tantomeno di occupazione di infrastrutture, come invece previsto per i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 831 della predetta legge».
  Tenuto conto che le società in questione non hanno la «possibilità concreta di utilizzo né delle condutture, né dei punti di fornitura», a parere degli interroganti per dette società non viene soddisfatto il requisito individuato dalla norma che richiede il materiale utilizzo delle infrastrutture di rete non riscontrabile a seguito della netta separazione, operata in via legislativa, tra le attività regolate dai gestori delle reti di distribuzione e quelle invece proprie dei «servizi di fornitura di tali commodities energetiche», come risulta sia dal decreto legislativo n. 164 del 2000 sia dal decreto-legge n. 73 del 2007.
  Gli Onorevoli interroganti, quindi, ritengono che dagli enti locali sia stata effettuata un'errata interpretazione della disciplina del canone «nei confronti dei titolari di quei contratti di somministrazione delle commodities», poiché detta disciplina dovrebbe, invece, rivolgersi soltanto ai titolari delle concessioni di suolo pubblico e a coloro che occupano il suolo pubblico in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture di rete.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se si intenda confermare quanto illustrato nell'interrogazione e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza saranno intraprese al fine di chiarire quali siano i soggetti obbligati al pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte alle erogazioni di pubblici servizi evitando difformità interpretative da parte degli enti locali interessati.
  Al riguardo, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria fanno riferimento alla questione dell'applicazione del canoni unico patrimoniale in capo a soggetti che pur non essendo titolari di concessioni delle occupazioni di suolo pubblico, sono titolari dei «contratti di somministrazione delle commodities in precedenza citate».
  Detti soggetti dovrebbero quindi essere identificati in coloro che effettuano una prestazione periodica o continuativa di beni e servizi a fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionato al consumo da parte dell'utente.
  In proposito, occorre richiamare la disposizione in commento la quale prevede che per «le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ... In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il Pag. 201canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete ... Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
  Pertanto, deve osservarsi che se ci si intende riferire ai menzionati titolari di contratti di somministrazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei consumatori finali, detti soggetti devono corrispondere il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, dal momento che occupano il suolo pubblico in via mediata e sono titolari delle utenze in base al quale deve essere calcolato il canone.

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ALLEGATO 7

5-06627 Fragomeli: Iniziative a tutela delle società immobiliari di piccole e medie dimensioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni in materia di società di comodo contenute nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, comma 36-decies e 36-undecies del decreto-legge n. 138 del 2011.
  In particolare, gli Onorevoli evidenziano come, a causa della crisi economica determinata dalla pandemia, le società operative che svolgono l'attività negli immobili presi in locazione dalla società immobiliare appartenente allo stesso gruppo hanno chiesto una significativa riduzione dei canoni di locazione, riduzione che creerebbe le condizioni per l'applicazione della suddetta disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
  Gli Onorevoli rilevano che, per le società che rientrano nell'applicazione della citata normativa, sono infatti previste la presunzione di un reddito minimo parametrato ai valori nell'attivo dello stato patrimoniale rilevante per l'imposizione diretta e per l'IRAP, una maggiorazione del 10,5 per cento dell'aliquota IRES, nonché delle limitazioni all'utilizzo dei crediti IVA ed all'utilizzo delle eventuali perdite provenienti da esercizi precedenti.
  Tanto premesso gli Interroganti chiedono di sapere come si intenda salvaguardare quelle società, in particolare di piccole dimensioni, anche prevedendo una sospensione o alleggerimento dell'applicazione della normativa sulle società di comodo per l'anno in corso in ragione della crisi economica dovuta alla pandemia.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che il tema della sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo (articolo 30 della legge n. 724 del 1994) e in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge n. 138 del 2011) in ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica (tali da ritenere sussistenti condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica) è stato oggetto di una proposta di modifica normativa, non approvata, anche in considerazione dei negativi effetti di gettito alla stessa ascritti dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  Tanto premesso, in considerazione dell'eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l'Agenzia delle entrate potrà comunque esaminare caso per caso, in base alle previsioni rispettivamente recate dall'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge n. 138 del 2011, gli interpelli cosiddetti disapplicativi, presentati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al precedente comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
  In sede di presentazione di dette istanze di interpello è prassi consolidata dell'Agenzia valutare, a favore dell'istante che sia una società immobiliare, la circostanza per cui i canoni di locazione praticati, seppur non sufficienti al superamento del test di operatività, siano in linea con quelli di mercato (cfr. circolare 2 febbraio 2007, n. 5/E). A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la determinazione Pag. 203 del valore di mercato dei canoni di locazione, si potrà fare riferimento ai valori (espressi in euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, consultabile gratuitamente presso il sito internet dell'Agenzia del Territorio.