CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2021
657.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 219

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3258, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Senato della Repubblica;

   considerato che, come evidenziato anche dalla Nota integrativa al rendiconto riferita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la gestione del bilancio da parte del medesimo Dicastero è stata fortemente condizionata dall'impatto dell'emergenza connessa alla pandemia da COVID-19 sulle politiche in materia di lavoro e di interventi di carattere sociale, in considerazione della necessità di varare misure per limitare le conseguenze economiche e sociali derivanti dalla chiusura delle attività produttive e dal crollo della domanda interna e mondiale;

   preso atto che gli stanziamenti definitivi riguardanti la Tabella n. 4 sono risultati pari a 189.893,4 milioni di euro in termini di competenza e a 190.781 milioni di euro in termini di cassa, con un aumento, rispetto all'esercizio 2019, del 41,1 per cento degli stanziamenti finali in termini di competenza, che ha interessato soprattutto la missione «Politiche per il lavoro» e, in particolare, il programma «Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione»;

   osservato che la spesa finale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in termini di competenza è stata di 173.121,3 milioni di euro, a fronte dei 116.764 milioni di euro dell'anno 2019, e che, nonostante il significativo incremento del valore assoluto delle spese, la loro incidenza sul totale delle spese finali iscritte nel bilancio dello Stato è scesa al 16,1 per cento, con una riduzione rispetto al 19,4 per cento registrato nel 2019 e al 20,4 per cento registrato nel 2018;

   considerato che, nella gestione delle risorse, per effetto di impegni lordi, pari a 173.121,3 milioni di euro, in aumento del 48 per cento rispetto all'esercizio precedente, e di pagamenti, comprensivi di quelli relativi allo smaltimento dei residui, pari a 157.686,9 milioni di euro, con un incremento del 29,8 per cento rispetto al 2019, i residui sono aumentati del 42,5 per cento rispetto all'esercizio precedente;

   rilevato che tale aumento ha riguardato soprattutto la missione «Politiche per il lavoro», con particolare riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti i provvedimenti adottati in conseguenza della pandemia da COVID-19 e concernenti gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale e alle indennità una tantum da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

   rilevato che, con riferimento alla destinazione delle spese, la missione quantitativamente più consistente è la missione n. 25 «Politiche previdenziali», che assorbe il 52,4 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione, la missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» assorbe il 23,8 per cento delle risorse, mentre alla missione n. 26 è destinato il 23,7 per cento delle risorse;

   segnalato che, nell'ambito della missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», all'interno del programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva», in relazione all'emergenza COVID-19 sono stati Pag. 220creati tre nuovi capitoli e un piano gestionale per un importo complessivo di 4,1 miliardi di euro, di cui 4,03 impegnati e pagati e che, in tale contesto, circa 966 milioni di euro sono destinati al Reddito di emergenza, istituito nell'ambito dell'emergenza pandemica come misura straordinaria di sostegno al reddito ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica;

   preso atto che, con riferimento alla missione n. 25 «Politiche previdenziali», che si articola nell'unico programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», si è registrato un incremento della spesa finale del 17,3 per cento rispetto al 2019, riconducibile essenzialmente, secondo quanto rappresentato dalla Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, alle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza COVID-19, tra le quali rilevano in particolare le misure di esonero contributivo;

   segnalato che le risorse della missione n. 26 «Politiche per il lavoro» sono considerevolmente aumentate nel 2020 rispetto all'esercizio precedente, per finanziare i numerosi provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria attraverso il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale, indennità una tantum e trattamenti di disoccupazione, passando, con riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza, dagli 11,45 miliardi del 2019 ai 45,07 miliardi del 2020, con un incremento del 293,7 per cento;

   rilevato che, nell'ambito della missione n. 26, una quota predominante delle risorse, pari a circa 43,2 miliardi di euro, è stata assegnata al programma «Politiche passive del lavoro», mentre al programma «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione» è stato assegnato uno stanziamento definitivo di competenza di circa 1,4 miliardi di euro, in aumento del 24 per cento rispetto al 2019;

   considerato che, per quanto riguarda la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è competente limitatamente alla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nonché alle iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti e che, per tale motivo, il Dicastero gestisce solo una parte residuale delle risorse assegnate alla missione, pari, nel 2020 allo 0,43 per cento del totale;

   osservato che la crescita della spesa registrata nell'anno 2020 in conseguenza dell'emergenza pandemica si riflette anche sulla spesa programmata per l'anno 2021, esercizio nel quale sono previsti stanziamenti iniziali di competenza pari a 162,6 miliardi di euro, con una crescita del 14,1 per cento rispetto all'anno precedente,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. (C. 3259 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3259, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, approvato dal Senato della Repubblica, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. (C. 3259 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3259, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, approvato dal Senato della Repubblica, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

   preso atto che le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, che interessano esclusivamente le spese correnti, riguardano un aumento di 106,9 milioni di euro delle previsioni di competenza, connesso alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, e di 112,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, per la necessità di adeguarle sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per gli stanziamenti di competenza;

   considerato che per effetto delle proposte di variazione, che si aggiungono a quelle apportate con atti amministrativi, le previsioni di competenza assestate per il 2021 risultano pari a 177.507,8 milioni di euro, pari al 21 per cento delle risorse del bilancio dello Stato, le previsioni delle autorizzazioni di cassa risultano pari a 178.525,3 milioni di euro e il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2020, risulta pari a 23.749,2 milioni di euro;

   segnalato che, nell'ambito delle variazioni in termini di competenza risultanti dal disegno di legge di assestamento, le più significative riguardano la missione n. 25 «Politiche previdenziali» e, in particolare, l'unico programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», che si incrementa di 6,56 miliardi di euro, e la missione n. 26 «Politiche per il lavoro», i cui stanziamenti si accrescono di circa 5,65 miliardi di euro, con un aumento riconducibile essenzialmente al programma 26.6 «Politiche passive del lavoro e incentivi», le cui dotazioni si incrementano di circa 5,59 miliardi di euro per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità una tantum connessi al COVID-19;

   rilevato che il disegno di legge indica un incremento di 2,6 miliardi di euro delle risorse della missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», la maggior parte dei quali, circa 2,5 miliardi di euro, è assegnata al programma 24.12 «Trasferimenti a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale», per il finanziamento degli oneri relativi alle indennità per congedo parentale e bonus babysitting da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria e al reddito di emergenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3264, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

   considerato che l'articolo 1 reca disposizioni per consentire lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e universitarie e, in tale ambito, il comma 5 prevede che, quando siano rispettate le prescrizioni previste dal decreto in esame e dai relativi protocolli e linee guida, al personale scolastico e universitario si applichino le prescrizioni dell'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, secondo cui gli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela delle condizioni di lavoro si considerano rispettati con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni, e negli altri protocolli e linee guida adottati in materia, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste;

   rilevato che il comma 6 del medesimo articolo 1, introducendo l'articolo 9-ter nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, disciplina l'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico e universitario nonché degli studenti universitari, con riferimento al periodo 1° settembre-31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, ad eccezione di coloro che sono esentati dal vaccino in base ad idonea documentazione rilasciata secondo criteri individuati con circolare del Ministero della salute;

   segnalato che, sulla base di tale disciplina, il mancato rispetto dell'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altri compensi o emolumenti, comunque denominati;

   rilevata l'opportunità di introdurre nel decreto disposizioni che estendano l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, attuale termine dello stato di emergenza, delle disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla tutela sul piano previdenziale dei lavoratori privati nei casi di quarantena, alla equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori «fragili» nonché alla facoltà per i medesimi lavoratori di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito la possibilità di individuare risorse aggiuntive da destinare alla liquidazione dell'indennità previdenziale di malattia ai lavoratori privati nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare Pag. 224fiduciaria con sorveglianza attiva, previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione sia agli eventi già verificatisi e non indennizzati per l'esaurimento delle risorse stanziate per l'anno 2020, sia a quelli che si verificheranno entro il 31 dicembre 2021, per i quali allo stato non è riconosciuta tutela sul piano previdenziale;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'estensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai lavoratori «fragili», che non possano svolgere la propria prestazione in modalità agile, escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che permette ai medesimi lavoratori «fragili» di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021, al fine di allineare il termine di applicazione della disciplina alla durata dello stato di emergenza.

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ALLEGATO 5

5-06660 Amitrano: Provvedimenti finalizzati a riconoscere il trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti rappresentano che l'INPS, con messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 ha comunicato un cambio nelle modalità di copertura dei costi della quarantena COVID-19.
  Nello specifico, l'indennità di malattia per quarantena COVID-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, potrà essere erogata esclusivamente per gli eventi avvenuti nel corso del 2020, nel limite delle risorse stanziate.
  Con il predetto messaggio, l'INPS ha chiarito che stante l'obbligo di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro), e in mancanza di ulteriori stanziamenti, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.
  Il Ministero del lavoro è consapevole dell'esigenza prioritaria, connessa con il protrarsi dello stato di emergenza, di superare le difficoltà applicative che sono state riscontrate nella fase attuativa della norma, con particolare riferimento alla completa identificazione della platea dei beneficiari, nonché della necessità di rifinanziamento della misura per l'anno 2021, al fine di garantire i trattamenti economici di malattia ai lavoratori che dovessero subire un periodo di quarantena a causa del COVID-19.
  È pertanto intenzione del Governo di risolvere prontamente la questione: al riguardo, è in corso di avanzata predisposizione da parte del Ministero del lavoro una proposta normativa da presentare in Parlamento nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, che è volta a superare le criticità finora riscontrate nell'applicazione dell'articolo 26 del provvedimento «Cura Italia». In queste ore sono in corso le interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le necessarie nuove risorse per il 2021. Si auspica che di poter giungere a breve una soluzione positiva, nel rispetto del quadro di compatibilità finanziaria, anche in un prossimo veicolo normativo, al fine di continuare ad assicurare le necessarie tutele per i lavoratori, ma anche per gli operatori del mercato del lavoro, quali datori di lavoro e intermediari.

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ALLEGATO 6

5-06661 Menga: Iniziative per il riconoscimento del trattamento indennitario di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria nonché per l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori «fragili» che non possono rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti rappresentano che l'INPS, con messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 ha comunicato un cambio nelle modalità di copertura dei costi della quarantena COVID-19.
  Nello specifico l'indennità di malattia per quarantena COVID-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, potrà essere erogata esclusivamente per gli eventi avvenuti nel corso del 2020 nel limite delle risorse stanziate.
  Si è determinata inoltre un'analoga assenza di tutele a discapito di tutti quei lavoratori «fragili» impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per i quali il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero, dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, solo fino al 30 giugno 2021 e non fino alla fine dell'emergenza sanitaria.
  Per quanto riguarda la proroga della misura recata dal citato articolo 26, comma 1, rinvio a quanto affermato con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Amitrano ed altri, ribadendo la volontà del Ministero del lavoro di risolvere le criticità rinvenute nell'applicazione della norma e di reperire, compatibilmente al quadro delle risorse finanziarie disponibili, gli stanziamenti necessari per l'anno 2021.
  Mi soffermo quindi sulla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, relativamente ai lavoratori fragili.
  Confermo che è intenzione del Governo di risolvere tempestivamente la questione.
  È innegabile che la crisi pandemica abbia riverberato i suoi tragici effetti sull'intero tessuto produttivo e sociale, penalizzando, in particolare, alcune categorie di soggetti in condizioni di particolare fragilità.
  Il Ministero del lavoro, nell'ottica di scongiurare qualsiasi deprecabile discriminazione nei confronti di chi è più debole e pertanto riconoscere ad essi le necessarie tutele, è certamente favorevole alla proroga del trattamento per i lavoratori fragili sino alla fine della crisi emergenziale, sia per quelli in quarantena, sia per quelli impossibilitati al lavoro agile.
  Al riguardo, faccio presente che, con particolare riferimento ad alcuni emendamenti di iniziativa parlamentare presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111, volti ad estendere a tutto l'anno 2021 le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis del citato articolo 26, sono in fase di avanzata valutazione le verifiche tecniche con il competente Ministero dell'economia e delle finanze per valutarne la fattibilità economica e reperire le nuove risorse che possano garantire a questi lavoratori la necessaria tutela e un equo trattamento rispetto a quanti hanno potuto usufruire delle predette misure.
  Tale obiettivo è assolutamente condiviso da parte del Ministero del lavoro, che sta interloquendo con le strutture tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze per una soluzione positiva e soddisfacente.

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ALLEGATO 7

5-06662 Viscomi: Ritardi nell'applicazione delle disposizioni di esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori di età inferiore a trentasei anni e di lavoratrici donne, di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i motivi per cui vi siano dei ritardi nella concreta applicazione delle disposizioni previste all'articolo 1, commi da 10 a 19 della legge di bilancio 2021, relative alle agevolazioni previste per le assunzioni e le stabilizzazioni dei giovani e delle donne con rapporti di lavoro a tempo determinato.
  I suddetti benefici sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
  In particolare, è prevista una verifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte della Commissione europea in ordine alla natura degli interventi previsti, al fine di verificare la conformità di questi al diritto europeo per il rispetto della libera concorrenza.
  Relativamente agli incentivi per i giovani, posso rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro – all'esito delle opportune interlocuzioni istruttorie con la Rappresentanza italiana permanente, che svolge un importante ruolo nella gestione dei contatti tra autorità nazionali e Commissione europea, con riferimento alla procedura di validazione degli aiuti di Stato – ha già notificato la richiesta di autorizzazione che è in fase di approvazione da parte della Commissione europea. Nella giornata di ieri la Rappresentanza permanente ha anticipato l'esito positivo della procedura autorizzativa.
  Per quanto riguarda invece le agevolazioni previste per l'occupazione femminile, non può negarsi che si sia registrata una maggiore complessità delle procedure.
  Allo stato sono in corso interlocuzioni serrate con i competenti uffici della Commissione europea, per superare preventivamente alcune criticità tecniche, alle quali farà seguito, a breve, l'avvio della procedura di notifica.
  Anche con riferimento a questa misura agevolativa, siamo confidenti che possa essere avviato al più presto possibile l'iter autorizzativo da parte della Commissione europea e che esso possa avere esito positivo.
  Concludo assicurando il massimo impegno del Ministero del lavoro, affinché possano trovare piena applicazione queste importanti benefici a favore di soggetti, quali i giovani e le donne, che hanno subito più pesantemente di altre categorie di lavoratori gli effetti della pandemia, scontando la loro condizione di particolare fragilità strutturale sul mercato del lavoro.
  Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, è necessario concentrare gli interventi del Governo e l'impiego delle risorse disponibili proprio sulla promozione della formazione qualificata e dell'occupazione di qualità per le donne e per i giovani, che possono diventare la leva strategica della ripartenza e del rilancio del nostro Paese.

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ALLEGATO 8

5-06663 Caffaratto: Salvaguardia dei livelli occupazionali della società Caffarel Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulla grave crisi aziendale della società Caffarel Spa, facente parte del Gruppo Lindt & Sprungli.
  A partire dal mese di aprile 2020, la società ha richiesto i trattamenti di cassa integrazione salariale, utilizzando la specifica causale legata all'emergenza sanitaria.
  Con il decreto della competente Direzione del Ministero del lavoro del 28 luglio 2021 è stato approvato, relativamente al periodo dal 12 luglio 2021 all'11 luglio 2022, il programma per crisi aziendale della Caffarel Spa ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 312 lavoratori impiegati presso l'unità di Luserna San Giovanni (TO).
  Come riferito dalla regione Piemonte, Caffarel spa ha evidenziato che la decisione di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni è maturata a seguito di cause molteplici, quali una perdurante crisi strutturale del canale di distribuzione, le modifiche in atto nel canale tradizionale, che, dal verificarsi dell'evento pandemico, ha subito la chiusura di circa 4.000 esercizi commerciali, vale a dire circa il 30 per cento dei punti vendita serviti da Caffarel, nonché il calo di notorietà spontanea del marchio e il peso dei costi aziendali fissi troppo elevati.
  L'esubero dichiarato ammonta a 90 unità (45 in produzione con qualifica operaia e 45 con qualifica impiegatizia).
  Tra la società Caffarel e le organizzazioni sindacali si sono tenuti vari incontri nel mese di giugno scorso, per analizzare congiuntamente l'andamento economico e di mercato, nonché la problematica relativa alle eccedenze di personale, allo scopo di fronteggiare in modo adeguato la situazione e di superare l'attuale stato di crisi strutturale.
  Nel corso dei dodici mesi di CIG, è previsto un piano di risanamento di cui i punti salienti riguardano la semplificazione delle modalità di produzione e di confezionamento, la ricerca di partners commerciali interessati alla creazione di sinergie e co-marketing, la ricerca di un nuovo investitore e la formazione per la riqualificazione del personale.
  Infine, le parti hanno convenuto che il problema occupazionale relativo alla gestione dei novanta esuberi potrà essere risolto attraverso il ricorso a soluzioni non traumatiche.
  Al fine di agevolare il personale in eccedenza nell'individuazione di una nuova sistemazione lavorativa, le Parti hanno sottoscritto l'accordo di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto n. 148 del 2015, prevedendo la possibilità da parte dei lavoratori rientranti negli ambiti e profili professionali in esubero la possibilità di richiedere l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione.
  Sono previsti incontri mensili tra azienda e le RSU per esaminare l'andamento complessivo della CIGS e degli strumenti concordati.
  Assicuro l'attenzione del Ministero del lavoro e la mia personale disponibilità a seguire attentamente l'evoluzione della vicenda, anche al fine di sostenere – d'intesa con il competente Ministero dello sviluppo economico – tutte opportune iniziative di mediazione, qualora richieste dalle parti, che possano contribuire a salvaguardare i livelli occupazionali di questa storica, prestigiosa azienda ed evitare pesanti ricadute sul tessuto produttivo e sociale circostante.

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ALLEGATO 9

5-06664 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori dello stabilimento di Villanova di Cepagatti del gruppo Riello.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante, pone l'attenzione sulla crisi del gruppo Riello, che – secondo quanto risulta all'interrogante – avrebbe comunicato ai suoi 90 lavoratori della sede di Villanova di Cepagatti vicino Pescara di voler disporre il licenziamento di 71 persone, per delocalizzare in Polonia l'assemblamento caldaie su cui sono i lavoratori sono specializzati nel sito produttivo in questione, mentre, per gli altri 19 lavoratori che si occupano di ricerca e sviluppo, sarebbe previsto un trasferimento nel centro di ricerca del gruppo a Lecco.
  Da informazioni acquisite dalla Prefettura di Pescara, va evidenziato che notevole preoccupazione e forte eco presso la stampa locale ha suscitato la notizia, annunciata dai vertici aziendali, della imminente chiusura dello stabilimento anzidetto, con il conseguente avvio della procedura di licenziamento collettivo di 71 lavoratori e il trasferimento di altri 19 negli stabilimenti del gruppo siti a Legnago e Volpago del Montello.
  Tale decisione, che non sembrerebbe nascere da difficoltà finanziare o crisi di settore, ma dall'esigenza dei vertici aziendali di ottimizzare gli asset industriali, è stata duramente criticata dalle organizzazioni sindacali e da gran parte dei politici locali, dal momento che la produzione attualmente realizzata nello stabilimento del pescarese non verrà interrotta, ma proseguirà nei menzionati stabilimenti del Nord Italia e in altri situati in Polonia.
  La vicenda, in considerazione delle gravi ripercussioni che potrebbe determinare sulle dinamiche produttive dell'indotto e nell'intero territorio provinciale, gravato da altre crisi aziendali in atto, è all'attenzione della classe politica e degli amministratori locali e regionali.
  La regione Abruzzo, in particolare, ha già tenuto, attraverso l'Assessorato al lavoro, incontri con le rappresentanze sindacali e contatti con i vertici aziendali.
  È in programma proprio per la giornata di oggi, 15 settembre, un ulteriore incontro presso l'Assessorato, al quale prenderanno parte le rappresentanze sindacali dei lavoratori della Riello e il sindaco del comune di Cepagatti.
  Il Ministero del lavoro che rappresento, monitora con costante attenzione, la vicenda per scongiurare, con ogni possibile strumento di legge, situazioni che compromettano i livelli occupazionali.
  Faccio presente che appare necessario affrontare queste crisi aziendali in un'ottica sistemica che possa contrastare efficacemente i fenomeni di delocalizzazione da parte di imprese multinazionali, che abbandonano repentinamente le attività produttive impiantate nel nostro territorio nazionale da anni, senza ragionevoli giustificazioni legate a crisi industriali o finanziarie o all'andamento del mercato.
  Il Ministero del lavoro, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, sta lavorando a proposte che abbiano l'obiettivo di contrastare i processi di disinvestimento nel nostro Paese e di abbandono di siti produttivi, sia con misure volte alla costruzione di percorsi di mitigazione delle ricadute occupazionali connesse alle chiusure, sia con interventi di carattere sanzionatorio.