CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2021
623.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 77/21: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il decreto-legge in titolo reca disposizioni in tema di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

   rilevato che:

    l'articolo 18 novella il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), eliminando le disposizioni volte a disciplinare l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'individuazione delle tipologie di interventi necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi; in luogo di tali disposizioni (non più necessarie, in quanto l'individuazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge in esame, avviene direttamente con il nuovo allegato I-bis) viene previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

    il numero 2) della lettera a) del comma 1 del predetto articolo dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 2-ter dell'articolo 7-bis del Codice dell'ambiente (inserito dall'articolo 50, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge n. 76 del 2020), che disciplina i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

     l'articolo in questione presenta alcuni profili di criticità, dal momento che la dichiarazione di pubblica utilità, nonché quella di indifferibilità ed urgenza, costituiscono il presupposto di eventuali procedure espropriative e/o di occupazione d'urgenza, che potrebbero determinare un rilevante consumo di suolo agricolo;

     appare, pertanto, opportuno, relativamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, limitare la dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere infrastrutturali, come, ad esempio, la realizzazione di strade e cavidotti, e non anche alla posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla privata contrattazione;

     appare altresì opportuno ripristinare la disciplina di cui all'articolo 7-bis, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente, che demanda allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a definire le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

   considerato che:

    l'articolo 30 del provvedimento, al comma 1, interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi Pag. 44ad oggetto impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo;

    ai sensi del comma 2 del predetto articolo, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante; decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, prevedendo la disposizione che, in tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza;

    la disposizione di cui al comma 2 andrebbe soppressa, poiché sensibilmente riduttiva delle garanzie di tutela ambientale e paesaggistica previste dal Codice dei beni culturali; non appare, inoltre, chiaro in quale misura la natura non vincolante della posizione espressa dal Ministero della cultura faccia venir meno i poteri sostanziali previsti dal predetto Codice in capo allo stesso Ministero;

   osservato che:

    l'articolo 31 del provvedimento contiene disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone;

    in particolare, al comma 5, viene introdotta una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, in riferimento agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli;

    al fine di salvaguardare, quanto più possibile, l'attività agricola ed i terreni ad uso agricolo, la disposizione in questione andrebbe opportunamente riformulata, prevedendo l'emanazione di linee guida interministeriali finalizzate alla individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio degli impianti agrovoltaici;

   rilevato altresì che:

    l'articolo 36 del provvedimento, che reca semplificazioni in materia di economia montana e forestale, al comma 1, esenta dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, mentre, al comma 2, esenta i medesimi interventi dall'autorizzazione paesaggistica, purché non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio; lo stesso articolo, al comma 3, assoggetta, inoltre, al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi;

    le fattispecie di cui al comma 2 e quelle di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sembrerebbero già ricomprese nelle esenzioni di cui, rispettivamente, all'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che non prevedono in tali casi l'autorizzazione paesaggistica;

    le disposizioni dell'articolo 36 dovrebbero, conseguentemente, essere riformulate in modo più coerente con il quadro Pag. 45normativo di riferimento, in particolare con la disciplina contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017; ciò al fine di chiarire, entro un'ottica di semplificazione, il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività ivi richiamate e fornire, al contempo, un valido strumento di governance alle regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 18, si valuti l'opportunità, relativamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, di limitare la dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere di carattere infrastrutturale, come ad esempio la realizzazione di strade e cavidotti, escludendo la posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla libera contrattazione; si valuti altresì l'opportunità, al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, di sopprimere il numero 2), ripristinando la disciplina di cui all'articolo 7-bis, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente, concernente l'individuazione delle aree non idonee agli interventi attuativi del PNIEC;

   2) all'articolo 30, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2;

   3) all'articolo 31, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui al comma 5 in modo da salvaguardare, quanto più possibile, l'attività agricola e i terreni ad uso agricolo, prevedendo l'emanazione di linee guida interministeriali finalizzate alla individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio degli impianti agrovoltaici;

   4) si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui all'articolo 36, in modo più coerente con il quadro normativo di riferimento, al fine di chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività ivi richiamate e fornire, al contempo, un valido strumento di governance alle regioni; nello specifico, si valuti l'opportunità di prevedere: 1) l'esenzione, per le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; 2) l'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 per gli «interventi di lieve entità» da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, includendo in tale definizione: a) pratiche selvicolturali, interventi di forestazione e riforestazione, opere di bonifica e antincendio; b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o uno strumento equivalente; c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento; d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.