CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06149 Ferri: Avvisi di pagamento inviati ai beneficiari dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il personale del credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Fondo di solidarietà del personale del settore del credito ordinario e cooperativo, costituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inteso ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale.
  Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 luglio 2014, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il predetto Fondo di solidarietà è stato adeguato alla normativa contenuta nell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
  Il citato decreto interministeriale dispone che il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
  Pertanto, i predetti assegni straordinari, quali incentivi all'esodo, sono corrisposti al fine di sostenere il reddito del dipendente che ha cessato, in via anticipata, il rapporto di lavoro, e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione.
  Sotto il profilo fiscale, il regime applicabile a tali erogazioni è stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione della tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17 del TUIR, anche nell'ipotesi in cui i predetti assegni siano erogati in forma rateale.
  Tale circostanza è stata ribadita dall'INPS, con la circolare 6 maggio 2015, n. 90.
  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del TUIR, dunque, gli assegni straordinari in esame sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota del TFR.
  Sotto il profilo operativo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, su tali emolumenti, l'Agenzia delle entrate provvede «a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
  Con riferimento alla aliquota media da applicare, si ritiene che i cinque anni devono essere computati con riferimento all'anno in cui il lavoratore ha accettato l'incentivo all'esodo.
  Al riguardo, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, ha precisato che la riliquidazione si applica al trattamento di fine rapporto, alle altre indennità e somme, connesse o meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma commisurate alla durata del rapporto e alle altre indennità e somme, non commisurate alla durata del rapporto (quali, ad esempio, l'incentivo all'esodo e l'indennità di preavviso), nella stessa proporzione del TFR da riliquidare.
  Giova, inoltre, precisare che gli Uffici finanziari sono tenuti a riliquidare, comunque, il TFR e le altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Pag. 106TUIR, complessivamente erogate, sia per verificare la correttezza degli adempimenti svolti dal sostituto, sia per tener conto di eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito, che dovessero intervenire con effetto dall'anno in cui sorge il diritto alla percezione, di cui il sostituto d'imposta non ha potuto tenere conto, in sede di tassazione alla fonte.
  Resta fermo, inoltre, che gli Uffici finanziari, che provvedono alla riliquidazione, verificano, a norma dell'articolo 17, comma 3, del TUIR, se, per il contribuente, è più favorevole far concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.
  A seguito della trasmissione delle Certificazione Unica da parte dell'INPS, nello scorso mese di maggio, l'Agenzia delle entrate ha inviato a ex dipendenti di banche, percettori dell'assegno straordinario in questione, le comunicazioni degli esiti conseguenti all'attività di riliquidazione dell'Irpef dovuta sull'assegno percepito per l'annualità 2016. Conseguentemente, si è proceduto alla riliquidazione dell'imposta sugli importi erogati a titolo di assegno straordinario, quale incentivo all'esodo, in ossequio a quanto previsto dai citati articoli 17 e 19 del TUIR.
  Atteso che la possibilità di sospendere gli effetti delle comunicazioni degli esiti recapitate ai contribuenti non è prevista dalla normativa vigente e, dunque, non può essere disposta in via amministrativa, concludo facendo presente che sulla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante di una proposta di norma di interpretazione autentica, tendente a rendere definitiva l'aliquota di tassazione computata al momento della erogazione delle somme al lavoratore da parte del Fondo di solidarietà, il Dipartimento delle Finanze non ha ravvisato controindicazioni sostanziali.
  Il Ministero del lavoro ritiene altresì che questa prospettiva risulterebbe in linea con le citate caratteristiche normative dell'assegno straordinario e merita di essere oggetto di valutazione, anche al fine di restituire piena fiducia nell'ammortizzatore sociale di settore che ha consentito e continua a consentire la gestione socialmente sostenibile degli articolati processi di trasformazione delle banche e senza oneri per la fiscalità generale.

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ALLEGATO 2

5-06256 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune tipologie di edifici e di interventi edili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus), e sollecita taluni chiarimenti interpretativi in merito.
  In particolare, l'Onorevole interrogante fa presente che «non appare chiaro se – nella fattispecie di immobili unifamiliari o di fabbricato di unico proprietario, composto da 2 a 4 unità immobiliari residenziali, distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze, distintamente accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica – sia possibile, ai fini del calcolo del massimo contributo ammissibile, sia per il sismabonus, sia per il superbonus 110 per cento, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa massima ammissibile vada determinato moltiplicando per 8.».
  Inoltre, a giudizio dell'interrogante, «alla luce di quanto previsto anche dalla circolare 30/E dell'Agenzia ai punti 4.1.1 e 4.4.4, non appare sufficientemente chiaro se le spese per gli interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box), rientrino nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali strutture non concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 119.».
  Infine, sempre alla luce di quanto previsto anche dalla circolare 30/E dell'Agenzia ai punti 4.1.1 e 4.4.4, l'Onorevole interrogante rileva che «non appare sufficientemente chiaro se le spese per gli interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box), rientrano nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali strutture non concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 119».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento al primo quesito si fa presente che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato il comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 includendo tra i soggetti beneficiari del Superbonus anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici (commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio) realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
  A seguito di tale modifica l'agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici – non in condominio – composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà posseduti interamente (o in comproprietà) «da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione». La predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, Pag. 108 gli esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.
  Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l'edificio non in condominio, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.
  A titolo esemplificativo può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.
  Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.
  Con riferimento al secondo quesito – concernente la possibilità di ammettere al Superbonus anche le spese per interventi realizzati sull'involucro di pertinenze, ovvero di unità immobiliari destinate a cantina/sgombero oppure di unità immobiliari non climatizzabili, quali i box – si osserva che ai sensi del comma 1, lettera a) del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno».
  La norma, dunque, ammette alla detrazione solo le spese per la coibentazione delle strutture opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che racchiudono il volume lordo riscaldato confinanti con l'esterno (per esempio una parete verticale che delimita lo spazio riscaldato dall'esterno), con vani freddi (per esempio il pavimento di un vano riscaldato confinante inferiormente con un box non riscaldato) oppure un pavimento di un locale riscaldato a piano terra che confina inferiormente con il terreno. Ai fini dell'applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario, tra l'altro che l'intervento di coibentazione dell'involucro opaco riguardi almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.
  In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, il Superbonus spetta solo con riferimento alle spese per la coibentazione delle strutture opache disperdenti, restando, invece, escluse dalla predetta detrazione le spese riferite all'intervento realizzato sull'involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box.
  Con riferimento, infine, al terzo quesito, volto a perimetrare l'ambito oggettivo del Superbonus, in via preliminare, è opportuno far presente che, nella circolare n. 24/E, l'Agenzia delle entrate ha precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione «residenziale».
  Sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).
  Tale possibilità – già consentita ai fini del cosiddetto ecobonus nonché del cosiddetto sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) – riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una «nuova» agevolazione.
  In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle Pag. 109altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa – anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.
  Nel merito del quesito posto dall'Onorevole interrogante, relativo alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che il comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, introdotto dal citato decreto-legge n. 77 del 2021 disciplina una specifica modalità di determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 38, a determinate condizioni.
  In particolare, il limite di spesa ammesso al Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, qualora i predetti soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

   a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

   b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Come chiarito con la già citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 2.1.1) «per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle unità immobiliari».
  Ciò posto, si sottolinea che la norma non ha esteso alle ONLUS la possibilità di avvalersi dell'agevolazione per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi), ma ha solamente introdotto per tali interventi una specifica modalità di determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus.

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ALLEGATO 3

5-06280 Centemero: Disciplina per la quotazione delle cosiddette «società aperte» e delle società negoziate sul mercato AIM Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si riscontra l'interrogazione dell'on.le Centemero relativa alla richiesta di intervento normativo all'esclusione delle società con azioni quotate in strutture «Multilateral Trading Facility» (Mtf) dall'ambito di applicazione del regime dellecosiddette «società aperte».
  In proposito, appare preliminarmente opportuna una breve disamina riassuntiva di quanto previsto a livello nazionale in merito ai diversi regimi applicabili alle società di capitali, che si finanziano sul mercato per acquisire mezzi propri, in alternativa o in aggiunta al ricorso al tradizionale canale bancario, così ampliando le proprie compagini societarie.
  L'ordinamento, sulla base di quanto previsto all'articolo 2325-bis del Codice Civile, prevede una distinzione tra società per azioni «chiuse» e società «aperte», definendo le seconde come quelle «società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio», categoria che a sua volta ricomprende:

   (i) sia le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati (emittenti quotati);

   (ii) sia le società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (emittenti diffusi).

  Alla categoria delle società aperte il Codice Civile applica alcune norme specifiche, permanendo comunque alcune differenze a seconda che la società aperta abbia lo status di emittente quotato o emittente diffuso.
  Gli emittenti diffusi sono emittenti i cui strumenti finanziari, pur non essendo quotati su mercati regolamentati, sono comunque oggetto di investimento e di circolazione presso un pubblico sufficientemente ampio.
  Tale circostanza giustifica – e da essa consegue – l'applicazione a tali soggetti di alcune discipline di settore, di derivazione europea, in un'ottica di maggiore tutela degli investitori, sulla base dell'assunto che il risparmio, ovunque sia investito, debba meritare comunque un adeguato livello di protezione e di tutela, in ossequio a quanto la Carta costituzionale prescrive al riguardo.
  Gli emittenti diffusi, sono pertanto una specifica categoria individuata e definita sulla base del TUF (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria – decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58) e, in sua attuazione, dalla disciplina secondaria Consob (Reg. Emittenti), che fissa i criteri per stabilire quando un emittente sia tale.
  Ciò posto, permangono comunque notevoli differenze di disciplina tra le due sottocategorie di società aperte (i.e. emittenti quotati ed emittenti titoli diffusi).
  Gli emittenti strumenti finanziari diffusi non sono infatti tenuti a rispettare il regime previsto per gli emittenti quotati, ma solamente alcune discipline (per lo più in materia di trasparenza e governance) previste per questi ultimi dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione dal Regolamento Emittenti.
  Analogamente, sussistono differenze tra obblighi e disciplina propri di un mercato regolamentato e quelli invece previsti in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility-MTF).
  L'AIM Italia (Alternative Investment Market Italia) rappresenta un esempio di MTF (Sistema Multilaterale di Negoziazione) di crescita per le PMI e, come tale, è oggetto di un regime particolare poiché funzionale ad agevolare l'accesso al mercato da parte delle PMI. Pag. 111
  Le società emittenti su AIM, che è appunto un MTF, non acquisendo lo status di emittenti quotati, non sono soggette alla disciplina propria di questi ultimi ma potranno essere sottoposte alla disciplina prevista per gli emittenti diffusi al raggiungimento dei requisiti previsti, che riguardano essenzialmente il raggiungimento di un più ampio numero di detentori degli strumenti finanziari emessi.
  È inoltre principalmente il regolamento interno del mercato (regolamento AIM) a stabilire le regole applicabili agli emittenti che negoziano i propri strumenti finanziari su tale MTF (e a prevedere quanta «distanza» mantenere, ad esempio, sul piano della disciplina applicabile, rispetto ad i mercati regolamentati).
  Gli emittenti AIM sono quindi tenuti ad adeguare i propri statuti alle regole previste dal gestore, per quanto concerne regole di governo societario, assetti proprietari, trasparenza, etc. In particolare, si evidenzia che il regolamento AIM – anche a seguito delle ultime modifiche introdotte a luglio 2020 – prevede, tra l'altro, robusti presidi di corporate governance cui devono conformarsi gli emittenti.
  Il tema fondamentale – che si pone in generale per gli MTF e per quelli «di crescita» come l'AIM in particolare – è quello di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di semplificazione, connaturate alla concezione di mercati riservati alle PMI, e la tutela degli investitori.
  A tal riguardo, è evidente che l'applicazione del richiamato regime normativo in tema di società aperte, in presenza delle condizioni che qualificano un emittente come diffuso, comporta comunque un insieme di obblighi inferiore a quanto previsto per gli emittenti in mercati regolamentati, ma comunque funzionali a garantire – tramite l'applicazione dei richiamati presidi di tutela (trasparenza, governance) – un più elevato grado di protezione e di tutela degli investitori e del mercato.
  L'assoggettamento alla disciplina degli emittenti diffusi, come ricordato nella stessa interrogazione, non opera quindi in modo automatico, ma viene pertanto a configurarsi quale ulteriore presidio di tutela che opera secondo quel generale meccanismo di gradualità, volto a contemperare le esigenze sia degli investitori sia delle PMI, comunque conforme al princìpi costituzionali in materia di tutela del risparmio.
  Gli obiettivi del Governo in tale ambito sono, pertanto, quelli di preservare un assetto normativo che tenga conto e contemperi le istanze degli emittenti e degli investitori, sostenendo inoltre, nelle sedi europee, la definizione di un quadro regolamentare che comporti un più agevole e meno oneroso processo di ammissione alla negoziazione dei titoli societari. E ciò sia che si tratti di mercati regolamentati sia con riguardo ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), al fine di rendere più appetibile il ricorso al finanziamento di mercato da parte delle PMI italiane e, tra queste, delle start up innovative.
  Tali intenzioni sono altresì suffragate e rafforzate dalle istanze che in tal senso emergono dai confronti con portatori di interesse e destinatari del quadro regolamentare in esame.

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ALLEGATO 4

5-06307 Terzoni: Chiarimenti sulla fruizione del Superbonus fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la circolare n. 30/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate, in cui sono contenuti chiarimenti in materia di Superbonus e degli altri bonus edilizi.
  In particolare, gli Onorevoli osservano che, come riportato dal quotidiano «Italia Oggi» del 26 maggio 2021, in un videoforum dedicato, risulterebbe confermata la posizione dall'Agenzia delle entrate in base alla quale «...l'opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall'avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65 per cento) per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi...».
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono conferma di quanto sopra riportato e, in caso contrario, se si ritenga opportuno specificare che l'invio della comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell'intervento non comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l'intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto, tra le altre agevolazioni, il cosiddetto Superbonus che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
  L'articolo 121 del medesimo decreto ha previsto, per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per la realizzazione degli interventi elencati al comma 2 di tale disposizione, la possibilità di optare alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi) e/o per la cessione di un credito d'imposta (di ammontare pari alla detrazione spettante).
  Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce che: «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
  La norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori.
  In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover Pag. 113 tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.
  Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.

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ALLEGATO 5

5-06315 Fragomeli: Dati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi per fronteggiare l'emergenza pandemica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel far presente come dai primi mesi del 2020 siano state messe in campo risorse senza precedenti per affrontare la crisi economica prodotta dalla pandemia da Covid-19, chiedono di conoscere quale sia l'entità dei contributi a fondo perduto, ed i tempi per l'accredito, erogati nel 2021 dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'emanazione dei DL 41/2021 (cd. DL Sostegni) e DL 73/2021 (cd. DL Sostegni-bis), suddivisi per dimensione aziendale, settore economico e regione di domicilio fiscale di appartenenza delle imprese che ne hanno fatto richiesta, nonché quale sia l'erogazione complessiva relativa all'anno 2020 riferita ai settori economici di appartenenza.
  Al riguardo, si riportano i dati forniti dell'Agenzia delle entrate ed elaborati alla data del 23 giugno 2021 relativamente ai contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni (DL n. 41 del 2021) e al contributo a fondo perduto riconosciuto in via automatica dal DL Sostegni-bis (DL n. 73 del 2021).
  Con riferimento ai dati relativi all'entità dei contributi a fondo perduto erogati automaticamente nel 2021 dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'emanazione dei due decreti «Sostegni», i contributi di cui al DL Sostegni 1 finora erogati, o riconosciuti come crediti d'imposta, ammontano, in totale, a 5,2 miliardi di euro.
  Nei prospetti seguenti (Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3) vengono riportati i dati suddivisi per fascia di ricavi e compensi dichiarata dal beneficiario (che rappresenta la «dimensione aziendale»), tipo di attività dichiarata e regione di domicilio fiscale del beneficiario.

Tabella 1

Contributi a fondo perduto - art. 1 DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni 1)

Fascia dichiarata di ricavi e compensi

N. soggetti

Importo contributi erogati o riconosciuti come crediti d'imposta (miliardi di euro)

  fino a 100.000 euro

1.452.837

2,0

  maggiore 100.000 euro e fino a 400.000 euro

245.614

1,0

  maggiore di 400.000 e fino a 1.000.000 di euro

71.022

0,8

  maggiore di 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro

42.826

1,1

  maggiore di 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro

5.004

0,3

  Totale

1.817.303

5,2

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Tabella 2

Contributi a fondo perduto - art. 1 DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni 1)

Settore di attività economica

N. soggetti

Importo contributi erogati o riconosciuti come crediti d'imposta (miliardi di euro)

  A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

113.661

0,2

  C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

107.287

0,5

  F - COSTRUZIONI

164.022

0,6

  G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

332.821

1,1

  H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

47.445

0,2

  I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

206.095

0,9

  J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

44.067

0,1

  L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI

51.283

0,2

  M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

321.640

0,5

  N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

79.345

0,3

  Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

117.417

0,1

  R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

68.542

0,2

  S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

105.872

0,2

  ALTRE ATTIVITÀ

57.806

0,1

  Totale attività

1.817.303

5,2

Tabella 3

Regione
(domicilio fiscale beneficiario)

N. soggetti

Importo contributi erogati o riconosciuti come crediti d'imposta (miliardi di euro)

  Abruzzo

43.050

0,1

  Basilicata

16.564

0,04

  Calabria

54.279

0,1

  Campania

175.153

0,5

  Emilia-Romagna

133.734

0,4

  Friuli Venezia Giulia

28.506

0,1

  Lazio

195.010

0,6

  Liguria

47.589

0,1

  Lombardia

303.196

1,0

  Marche

48.627

0,1

  Molise

10.034

0,02

Pag. 116

  Non disponibile

250

0,0005

  Piemonte

125.945

0,3

  Puglia

119.050

0,3

  Sardegna

44.304

0,1

  Sicilia

132.986

0,3

  Toscana

131.851

0,4

  Trentino-Alto Adige

33.283

0,1

  Umbria

27.808

0,1

  Valle D'Aosta

4.456

0,01

  Veneto

141.628

0,5

  Totale nazionale

1.817.303

5,2

  Occorre precisare che gli stessi contributi (5,2 miliardi di euro) sono altresì riconosciuti automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Sostegni-bis. I contributi «automatici» da riconoscere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) sono, infatti, la replica dei contributi esposti nelle tabelle di cui sopra, esclusi i soggetti che non avevano la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 o che avevano indebitamente percepito o restituito il contributo di cui al Decreto Sostegni 1.
  Per quanto riguarda, invece, i tempi di erogazione, l'Agenzia delle entrate segnala che le istanze per ottenere i contributi di cui al Decreto Sostegni sono state presentate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 e le erogazioni delle posizioni finora liquidate sono avvenute dall'8 aprile all'11 giugno 2021. I contributi automatici di cui al Decreto Sostegni-bis, sulla base di quanto finora riconosciuto ai sensi del Decreto Sostegni, sono stati erogati il 22 giugno 2021.
  Con riferimento, invece, all'ammontare dell'erogazione complessiva dall'anno 2020 a oggi in relazione ai settori economici di appartenenza, si riportano di seguito (Tabella 4), i dati - distinti per tipo di attività dichiarata - che rappresentano tutti i contributi erogati dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 2020 ai sensi delle disposizioni indicate in calce al prospetto medesimo, ivi compresi anche i contributi erogati ai sensi del Decreto Sostegni 1 e i contributi automatici erogati ai sensi del Decreto Sostegni-bis che, come già detto, ammontano a 5,2 miliardi di euro ciascuno.

Tabella 4

Contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate (*)

Settore di attività economica

N. bonifici e crediti

Importo contributi erogati o riconosciuti come crediti d'imposta (miliardi di euro)

  A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

507.479

0,9

  C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

457.538

2,1

  F - COSTRUZIONI

639.634

2,0

  G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

1.462.261

4,6

  H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

216.864

0,6

Pag. 117

  I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

1.308.307

4,9

  J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

139.880

0,4

  L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI

188.977

0,7

  M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

746.512

1,3

  N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

257.691

1,0

  Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

260.173

0,3

  R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

229.062

0,8

  S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

445.064

0,8

  ALTRE ATTIVITÀ

185.029

0,4

  Totale attività

7.044.471

20,8

  (*) Elenco dei contributi

  CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020

  Decreto Rilancio

  CONTRIBUTO ART. 1, 1-BIS E 1-TER DL N. 137 DEL 2020

  Decreti Ristori

  CONTRIBUTO ART. 59 DL N. 104 DEL 2020

  Centri storici (città d'arte)

  CONTRIBUTO DL N. 172 DEL 2020

  Decreto Natale

  CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021

  Decreto Sostegni 1

  CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021

  Decreto Sostegni-bis (contributi automatici)