CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 luglio 2021
615.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con le seguenti: presentano istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,.
1.75. Maschio, Varchi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sostituire le parole: cento per cento con le seguenti: centocinquanta per cento;

   b) al comma 4 sostituire le parole: 8.000 milioni con le seguenti: 12.000 milioni;

   c) sopprimere i commi da 16 a 27.

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
1.5. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il contributo di cui al comma 5, è riconosciuto altresì alle attività alberghiere e paralberghiere senza partita IVA iscritte negli uffici di commercio dei comuni dove esercitano l'attività. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi che risulta dalle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5-ter. L'ammontare del contributo di cui al comma 5, è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. La percentuale di cui al periodo precedente è pari all'80 per cento per i soggetti di cui al comma 5-bis con ricavi non superiori a 10.000 euro. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 in quanto compatibili.
1.15. Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, sopprimere le parole da: non superiori a 10 milioni fino alla fine del periodo;

   b) al comma 9, lettera e), sopprimere le parole: e fino a 10 milioni di euro;

   c) al comma 10, lettera e), sopprimere le parole: e fino a 10 milioni di euro;

   d) al comma 18, sopprimere le parole da: non superiori a 10 milioni fino alla fine del periodo;

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   e) sopprimere il comma 30.
1.47. Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite di fatturato massimo di cui al primo periodo e il limite del contributo di cui al comma 11 del presente articolo, non opera per le strutture cooperative di lavoro a mutualità prevalente di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142;

   b) dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, per le cooperative di lavoro a mutualità prevalente che operano nella filiera creativa, culturale e dello spettacolo, esclusi dai sostegni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si determina una quota di contributo comunque spettante, per il ristoro dei costi fissi di funzionamento, nella misura del 15 per cento della differenza tra l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2020 e l'ammontare del costo del lavoro subordinato dell'anno 2019, nei limiti delle perdite economiche esposte nel bilancio di esercizio 2020.
1.19. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini.

  Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le imprese che abbiano iniziato la propria attività di cessione di beni o di prestazione dei servizi dopo il 1° aprile 2019, nonché per le imprese che nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 siano state temporaneamente chiuse per motivi di ristrutturazione, ammodernamento, ovvero altri interventi di manutenzione, il contributo di cui al comma 5 è determinato calcolando il fatturato dei mesi successivi al 1° aprile 2019 mediante un coefficiente di tendenza ricavato dall'andamento economico medio di aziende di pari struttura e mercato.
1.117. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Germanà.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di reddito agrario la verifica della riduzione del fatturato di cui al primo periodo può essere effettuata con riferimento a quello relativo alle sole attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
1.89. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli operatori del settore wedding. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019. Nel caso di imprese costituite o avviate nel corso del 2019 o del 2020 l'importo del contributo è di 5.000 euro. Per poter accedere al contributo a fondo perduto l'impresa richiedente dovrà compilare una autocertificazione, che potrà essere sottoposta a verifica da parte dell'Agenzia delle entrate competente territorialmente, attestante il calo di fatturato subito rispetto al 2019 e l'appartenenza ad uno dei seguenti codici Ateco: 10.71.2 / 14.13 / 14.14 / 14.19.1 / 74.10.1 / 15.2 / 18.12 / 18.14 / 32.12 / 32.99.90 / 46.19.01 / 46.16.01 / 47.59.2 / 47.71.1 / 47.71.3 / 47.71.5 / 47.72 / 47.76.10 / 47.77.00 / 47.78.35 (commercio) / 49.32.2 / 56 (56.1 – 56.2-56.3) / 74.20 (in dett. 74.20.19) / 74.20 / 74.90.99 / 79.1 / 90.01.09 / 90.02.01 / 96.02 / 96.09.03 / 96.09.05 / 97.00.00 / 56.21.00 / 82.30 / 77.39.94. In caso di dichiarazione mendace il richiedente risponderà penalmente ai sensi degli articoli 483, 316-ter e 640-bis del codice penale.
1.82. Trancassini, Montaruli, Osnato, Zucconi, Caiata, Galantino, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

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  Ai commi 15 e 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferme restando le sanzioni dovute in caso di mancato superamento della verifica antimafia e le altre sanzioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la punibilità degli intermediari di cui ai commi 13, secondo periodo, e 23, secondo periodo, del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 25, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.
1.55. Trano.

  Sostituire i commi da 16 a 25 con i seguenti:

  16. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.
  17. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, se tale differenza risulta positiva.
  18. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 16 e 17, i soggetti interessati presentano la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  19. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-quater dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
  20. Il contributo di cui al comma 19 è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.123. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Villarosa.

  Al comma 19 e al comma 20 sostituire le parole: a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 con le seguenti: alla media del triennio precedente.
1.124. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 20, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , tenuto conto dei mesi effettivi di attività,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Start-Up)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, Pag. 35n. 176, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per tutti i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, spetta un contributo a fondo perduto ulteriore, pari al 20 per cento del valore alternativo:

    a) della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per il 2020;

    b) del costo del capitale di esercizio e degli investimenti del 2019 o del 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
1.4. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 23:

    sostituire il terzo periodo con il seguente: L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021;

    al quarto periodo sopprimere le parole: , i termini di presentazione della stessa;

   b) sostituire il comma 24 con il seguente:

  24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa esclusivamente dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
1.59. Trano, Villarosa.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. L'inosservanza delle disposizioni derivanti da errore formale dei «Quadri» RS, RU, RE e RG della dichiarazione dei redditi di cui al comma 24 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo non superiore a euro 12,50.
1.119. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Mariani, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Sopprimere il comma 24.
1.73. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Villarosa.

  Sostituire il comma 24 con il seguente:

  24. L'istanza per il riconoscimento del contributo calcolato sulla base della percentuale definita al comma 19 è presentata dopo dieci giorni dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 20. I dati della dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 novembre 2021 non possono divergere dai dati dell'istanza precedentemente trasmessa.
1.63. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 24, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
  24-ter. Il contributo di cui al comma 24-bis è determinato con il decreto del Pag. 36Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 20.
1.125. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 30 con il seguente:

  30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate:

   a) all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione della presente lettera sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere gli enti del terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il contributo a fondo perduto di cui al primo periodo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020, al netto dei contributi di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, al netto dei contributi di cui Pag. 37all'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dell'anno 2019. Ai fini della corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui alla presente lettera. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 70 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, al netto dei contributi di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dell'anno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, al netto dei contributi di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dell'anno 2019. Le modalità di presentazione dell'istanza di richiesta del contributo di cui al primo periodo, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1.31. Carnevali, Braga, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Pini, Lorenzin.
*1.52. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Sostituire il comma 30 con i seguenti:

  30. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate:

   a) all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario operanti:

    1) nel settore della ristorazione collettiva, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro nell'anno 2021;

    2) nel settore del wedding, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2021;

    3) nel settore della cultura, dello spettacolo e del turismo, per un importo non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2021;

    4) nel settore dello spettacolo viaggiante, per un importo non inferiore a 6 milioni di euro nell'anno 2021;

    5) nel settore dell'HORECA, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro nell'anno 2021;

    6) in settori diversi da quelli di cui ai numeri da 1) a 5) che possono certificare di non avere avuto accesso ai contributi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nonché ai commi 4 e 14 del presente articolo, per un importo non inferiore a 700 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) al rifinanziamento del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un importo non inferiore a 500 milioni per l'anno 2021;

   c) all'incremento della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 52 Pag. 38del presente decreto, per un importo non inferiore a 500 milioni per l'anno 2021.

  30-bis. Le modalità attuative del comma 30 e la definizione di ogni elemento necessario alla determinazione dell'ammontare del contributo di cui alla lettera a) del medesimo comma 30 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1.122. Ubaldo Pagano, Villarosa.

  Al comma 30, dopo le parole: di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché nei confronti di tutti i soggetti con un volume di ricavi non superiori a 12 milioni di euro che abbiano subìto una riduzione del fatturato del 20 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo.
1.16. Trano, Villarosa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

  1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, per i contratti di appalto di lavori in corso e fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto della crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19, abbia subìto variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo pattuito nei documenti di gara, si fa luogo ad una compensazione, per l'intera percentuale eccedente il 10 per cento.
  2. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di dare luogo alla compensazione di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. I criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 2 sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.023. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

  1. Al fine di assicurare alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di Pag. 39euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
  2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, si riconosce a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza sanitaria per COVID-19, un contributo straordinario a favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sulla base dei seguenti parametri:

   a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

   b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;

   c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

  3. Il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel proprio territorio. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
1.014. Del Barba.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di contrastare la crisi delle piccole attività di commercio su aree pubbliche, agli operatori commerciali che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000 euro per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400.
  2. La domanda per le indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
  3. Le indennità di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 530 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.015. Grimaldi, Villarosa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Pag. 40legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
1.07. Del Barba.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1.022. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Furgiuele, Villarosa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6-bis il comma 9 è abrogato;

   b) all'articolo 10-bis il comma 2 è abrogato.
1.025. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Collaborazione volontaria per l'emersione del contante e dei titoli al portatore)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 novembre 2021 è possibile avvalersi di una speciale procedura di collaborazione volontaria.
  2. La collaborazione volontaria di cui al comma 1 ha ad oggetto contanti o valori al portatore che, ai fini della presente procedura, si presumono derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione di obblighi di monitoraggio di cui Pag. 41all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, commesse nell'anno 2019 e nei nove periodi d'imposta precedenti.
  3. Ai fini della procedura di cui al presente articolo i redditi di cui al comma 2 si presumono, in ogni caso, redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  4. La procedura speciale di collaborazione volontaria ha ad oggetto le annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 43 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
  5. I contribuenti rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari a ciò abilitati.
  6. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento dell'imposta di cui al comma 3 entro il 30 novembre 2021, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2021. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in caso di insufficiente o omesso versamento dell'importo di cui ai commi da 1 a 5.
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità attuative del presente articolo.
1.024. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi con le seguenti: la chiusura, anche parziale, per un periodo complessivo di trenta giorni.
2.21. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: 100 giorni.
*2.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*2.18. Carbonaro, Villarosa.
*2.6. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.15. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*2.7. Orfini, Di Giorgi.
*2.22. Fratoianni, Fassina.

  Al comma 1, dopo le parole: di almeno quattro mesi, aggiungere le seguenti: comprese le strutture ricettive ad apertura annuale costrette a ridurre l'attività in seguito alla situazione del mercato,.
**2.14. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 42

**2.26. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.
**2.5. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
**2.19. Manzo.
**2.9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al comma 2, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.
2.17. Martinciglio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni.

   a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3 sono riconosciuti contributi anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino»;

   b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Alle misure di sostegno di cui al presente articolo possono accedere anche le aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici».
2.20. Bordonali, Donina, Eva Lorenzoni, Micheli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Villarosa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di un «Fondo per il sostegno ed il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno»)

  1. Al fine di sostenere il rilancio, la valorizzazione e la crescita delle imprese operanti nel Mezzogiorno, duramente colpite dall'emergenza COVID-19, è istituito il «Fondo per il sostegno ed il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno», con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, e destinato al recupero della rete fieristica esistente tramite la concessione di un contributo, in favore di comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, insistenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di interventi di ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di immobili e aree di pertinenza già esistenti, aventi le seguenti caratteristiche:

   a) immobili e relative aree esterne già di proprietà delle singole amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) aree precedentemente destinate ad ospitare eventi fieristici ed altre manifestazioni, attualmente in stato di abbandono;

   c) aree aventi superficie complessiva non inferiore a 40.000 metri quadrati tra aree coperte e scoperte.

Pag. 43

  3. I comuni di cui al comma 1, aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano le richieste di contributo al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La richiesta deve essere corredata delle informazioni relative alla tipologia dell'intervento ed alla sua fattibilità tecnica ed economica. La singola amministrazione comunale, proprietaria della struttura, può richiedere un contributo fino ad un massimo di 10 milioni di euro complessivi totalmente a fondo perduto.
  4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con apposita delibera del CIPE; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e sulla base della valutazione dei progetti, garantendo comunque un equilibrio territoriale, prevedendo, ove possibile, il finanziamento di almeno un comune per regione.
  5. La richiesta di cui al comma 3 deve prevedere l'uso dell'immobile per finalità di promozione delle imprese del territorio, come tale deve essere atto ad ospitare fiere, eventi di formazione, convegni, spettacoli dal vivo ed ogni altra attività che favorisca un miglioramento competitivo delle imprese medesime, nonché la promozione dei prodotti tipici e dell'artigianato locale, favorendo il Made in Italy e lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico.
  6. L'erogazione delle risorse avviene per il 50 per cento al momento dell'aggiudicazione dei lavori. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto su autorizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione all'esito del monitoraggio sul collaudo e sulla regolare esecuzione dei lavori.
  7. I comuni beneficiari del finanziamento di cui al presente articolo si impegnano a non cedere a terzi la proprietà dell'immobile interessato dal finanziamento per un periodo non inferiore a 25 anni.
2.010. Donno, Villarosa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 15 per cento per la parte eccedente i 90.000 e fino a 150.000, nonché del 25 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 lordi annui.
  2. Ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 30 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 ed in misura del 45 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1. Le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità per correlare quanto previsto dal comma 1 e dal presente comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si applicano anche ai consiglieri regionali.
  3. Il personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni Pag. 44 statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il personale delle autorità amministrative indipendenti, superiori a 90.000 euro destina una quota pari al 10 per cento dei medesimi emolumenti o retribuzioni al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
  4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono destinate come contributo di solidarietà ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
  5. Le misure applicative per l'erogazione delle somme di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.02. Trano, Villarosa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

  1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura con una dotazione di 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio usura, per l'esercizio relativo all'anno 2021. Il fondo è destinato, quanto al 50 per cento, per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e quanto al 50 per cento, a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4».

   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in aggiunta al meccanismo ordinario di approvvigionamento del Fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si provvede mediante stanziamento di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e destinati in favore del fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.04. Francesco Silvestri, De Carlo, Elisa Tripodi, Villarosa.

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, quando costituiscono aiuti di Stato,»;

   b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere anche tutte le aziende esercenti l'attività di trasporto a fune con impianti di risalita con sede locale principale o secondaria localizzate nei comuni delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano all'interno dei quali sono presenti aree sciistiche e/o comprensori sciistici e che non hanno avuto la possibilità di esercitare l'anzidetta attività riferita agli sciatori amatoriali nel triennio 2017-2019, con sostegno erogabile nei limiti dei costi fissi e variabili sostenuti per la gestione caratteristica del trasporto a fune nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, detratti i corrispettivi incassati in detto periodo per l'attività di trasporto a fune esercitata. La rendicontazione del citato periodo dovrà essere asseverata da un revisore contabile. Pag. 45
  1-ter. Al fine di indennizzare delle perdite causate dalla mancata apertura, anche gli impianti di risalita che non hanno un collegamento con piste da sci possono beneficiare di un contributo pari al 50 per cento del valore determinato ai sensi del comma 1-bis. Sono esclusi gli impianti che rientrano nella categoria del trasporto pubblico locale.
  1-quater. Le concessioni rilasciate dagli enti pubblici e relative a contratti con oggetto l'affitto di terreni su cui insistono impianti di risalita ed attrezzature connesse o relative direttamente all'affitto di impianti di risalita sono prorogati automaticamente di un anno. L'importo del canone relativo a detti contratti potrà essere modificato su proposta del soggetto concedente senza che esso abbia ricadute sul bilancio dello Stato.
3.22. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'incremento di cui al primo periodo è assegnato inserire le seguenti: nella misura di 100 milioni di euro,;

   c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento di cui al primo periodo, nella misura di 50 milioni di euro, è assegnato alle regioni a statuto ordinario da destinare ai comprensori ed aree sciistiche a carattere locale così come definite dalla Commissione europea per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.

  Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per il 2021, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3.15. Frassini, Ribolla, Cavandoli, Cestari, Paternoster, Morrone.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ubicati all'interno di comprensori sciistici, con le seguenti: a vocazione montana.

  Conseguentemente, alla tabella allegata al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo la parola Bolzano, sostituire la parola: 26.600.000 con la seguente: 24.600.000;

    2) dopo la parola Trento, sostituire la parola: 20.900.000 con la seguente: 18.900.000;

    3) dopo la parola Abruzzo, sostituire la parola: 3.679.154 con la seguente: 7.679.154.
3.3. Colletti, Trano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. I contributi del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, quando riferiti a realtà produttive a carattere locale – così come individuate dalle caratteristiche elencate al punto 11 della decisione 24 giugno 2011 della Commissione europea C(2011) 4650 definitivo – non costituiscono un aiuto di Stato e automaticamente non rientrano nei meccanismi e regolamenti previsti dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.18. Costa, Angiola, Villarosa.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026)

  1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 ed ai XX Giochi del Mediterraneo 2026 anche oltre il termine degli eventi sportivi, è autorizzato un finanziamento per un importo di 19,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 71,03 milioni di euro per l'anno 2022, di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono identificati gli interventi da realizzare ai fini del presente articolo. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni dal 2024 al 2026.
3.01. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)

  1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023».
3.08. Siracusano, Battilocchio, D'Attis, Spena, Marrocco, Villarosa.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Credito d'imposta a locatori solidali per riduzione di canoni di locazione)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale può essere ridotto, in misura concordata tra le parti, rispetto al canone indicato nei contratti di locazione registrati entro il 31 gennaio 2021. A tal fine le parti, entro il 30 settembre 2021, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione media del fatturato o dei corrispettivi relativi all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
  2. Sino al 31 dicembre 2021 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 1 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In luogo dell'utilizzo in compensazione i beneficiari possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta erogato dall'Agenzia delle entrate Pag. 47 con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.933,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4.64. Masi, Di Lauro, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021, con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021;

   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: dicembre 2021.
*4.1. Morani.
*4.71. Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli.
*4.75. Baldini, Dall'Osso.
*4.90. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 1.910,6 milioni con le seguenti: 2.124,1 milioni;

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 586,5 milioni.
**4.61. Faro, Villarosa.
**4.110. Pella.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 luglio 2021 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2021.
*4.52. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*4.83. Trano, Villarosa.
*4.22. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.8. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4.16. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

Pag. 48

  Al comma 2, sostituire le parole: in relazione ai con le seguenti: nella misura del cento per cento dei.
4.72. Meloni, Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: settembre 2021;

   al comma 4, sostituire la parola: 1.910,6 con la seguente: 2.160,6.
*4.27. Buratti.
*4.41. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*4.70. Foti, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Lucaselli.
*4.63. Manzo, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggio 2021 con le seguenti: giugno 2021.
**4.54. Dal Moro.
**4.74. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma 2-bis, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 2-bis. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
  2-quater. L'indennità di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
4.69. Lollobrigida, Foti, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Ciaburro, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta anche alle attività di impresa con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, situate all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, nella misura del 40 per cento per i canoni di locazione e nella misura del 20 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.
*4.9. Morani.
*4.77. Fassina.
*4.10. De Luca.
*4.80. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*4.34. Frassini, Ribolla, Micheli, Rixi, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Murelli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.73. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*4.107. Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

Pag. 49

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al primo periodo ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021.
4.58. Adelizzi, Perconti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate al comma 3-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*4.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*4.79. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*4.47. Del Barba.
*4.93. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*4.11. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*4.33. Frassini, Ribolla, Micheli, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Murelli, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.37. Ribolla, Frassini, Micheli, Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. La sospensione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata fino al 31 luglio 2021»;

Pag. 50

   b) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2021 le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano per le intimazioni di cui all'articolo 658 del codice di procedura civile per lo stato di morosità maturato, in tutto o in parte, precedentemente alla data del 28 febbraio 2020».
4.98. Zanettin, Rosso, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati a decorrere dal 1° luglio 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.
4.68. Foti, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cedolare secca immobili non abitativi)

  1. Dopo l'articolo 113 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente: «Art. 113-bis. – (Cedolare secca)1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

  Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4.03. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizione agevolata)

  1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti note, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 Pag. 51per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore coobbligato sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi. Pag. 52
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.065. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

  1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente: «Art. 6-novies. – (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). – 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

   2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
   3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020».
*4.075. Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*4.09. Vallascas, Trano, Villarosa.
*4.059. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà Pag. 53 in favore dei proprietari locatori con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
  2. Il contributo è concesso:

   a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subìto la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400;

   b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

  3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare.
  4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016.
  6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 30 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4.040. D'Orso, Scanu, Berti, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione IMU in favore dei proprietari locatori)

  1. Alle persone fisiche titolari di un immobile concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, può essere riconosciuta l'esenzione sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022 dal pagamento dell'IMU relativo all'immobile predetto. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni per l'anno 2021 e di 70 milioni per l'anno 2022. Pag. 54
  2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 settembre 2021 o sino al 31 dicembre 2021, può essere riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IMU relativo all'immobile predetto limitatamente all'anno 2021. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni per l'anno 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 2, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

   a) quanto a 100 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7;

   b) quanto a 70 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.048. D'Orso, Scanu, Galizia, Berti, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cancellazione prima rata IMU immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non sono tenuti al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Nel caso di pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti interessati è corrisposto il rimborso integrale della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli beneficiari.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 57 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.028. Bianchi, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione prima rata IMU per immobili su cui opera la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio)

  1. All'articolo 6-sexies, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, Pag. 55n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali opera la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, in relazione ai provvedimenti di rilascio adottati nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2-bis» e le parole: «con una dotazione di 142,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 284 milioni di euro»;

   c) al comma 5, le parole: «pari a 216 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 358 milioni di euro».

  2. I soggetti di cui al comma 1 che hanno adempiuto al pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) possono compensare la quota dell'imposta versata all'atto del pagamento del saldo dovuto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 142 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.019. Braga.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo)

  1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui agli articoli 665 e seguenti del codice di procedura civile; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.
  2. All'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto».
*4.078. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*4.041. Manzo.
*4.064. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*4.012. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*4.021. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
*4.015. D'Alessandro, Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti)

  1. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 561986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo a decorrere da quelli relativi al mese di gennaio 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.
**4.018. Del Barba, Moretto.
**4.050. Lovecchio, Villarosa.
**4.073. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga credito di imposta nelle aree colpite dal sisma del 2016 e 2017 per attività di ricerca e sviluppo)

  1. Al fine di consentire la proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, anche alle regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dai terremoti del 2016 e del 2017, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nelle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi nell'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016»;

   b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

   «187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 112 milioni di euro per l'anno 2022, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 112 milioni di euro per l'anno 2025».
4.074. Nevi, Pella, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ristoro dei costi fissi relativi a immobili ad uso professionale)

  1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 77.
4.038. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito di imposta per spese di consulenze relative a quotazione PMI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

   b) dopo il comma 89, è inserito il seguente:

   «89-bis. Alle piccole e medie imprese innovative, come definite dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3, che Pag. 57successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4.054. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di Superbonus 110 per cento)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2024»;

   c) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   e) al comma 4-quater, sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2025»;

   f) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   g) al comma 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   h) al comma 8-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

  2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 1, alinea, le parole: «negli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».
5.09. Sut, Terzoni, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Grippa, Villarosa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri dell'articolo Pag. 5892 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al settantacinque per cento.
  2. Alle perdite d'esercizio scaturenti dall'applicazione del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
*5.013. Trano, Villarosa.
*5.020. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga riduzione accisa sul gasolio)

  1. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria euro 3 a partire dal 1o ottobre 2021 e ai veicoli euro 4 a partire dal 1o gennaio 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, del presente decreto, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 740 milioni di euro.
**5.01. Gariglio, Ubaldo Pagano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
**5.010. Scagliusi, Lovecchio, Villarosa.

ART. 6.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per far fronte all'iniziale organizzazione e gestione dei rifiuti in seguito all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, anche in considerazione della possibile riduzione del gettito prodotto dalla TARI, conseguente alle nuove definizioni e classificazioni dei rifiuti, e alla possibilità di esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche avviati a recupero tramite soggetti terzi privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione ai comuni delle risorse del Fondo. Eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate nell'anno successivo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
6.10. Bordonali, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione degli oneri fiscali per il settore eventi)

  1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 3, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di Pag. 59cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli anni 2021 e 2022, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A tali soggetti, e per i medesimi immobili, per gli anni 2021 e 2022, è concessa l'esenzione dal pagamento ai comuni del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Per gli anni 2021 e 2022, agli operatori del settore eventi individuati dal decreto di cui al comma 3, non si applica il prelievo sui ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi.
6.038. Alemanno, Galizia, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero)

  1. Al fine di assicurare il sostegno alle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà ad operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 77, comma 7.
6.021. Deiana.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività turistiche attraverso l'abbattimento dei costi fissi, all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: «con qualunque finalità» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore a euro 500».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.05. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione pagamento IMU)

  1. Per l'anno 2021 non è dovuto il pagamento dell'imposta municipale propria Pag. 60(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di proprietà di soggetti locatori interessati dall'applicazione delle disposizioni di legge concernenti la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, della presente legge
6.010. Costanzo, Trano, Testamento, Villarosa.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 160 milioni;

   b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, sono individuate, quali ulteriori categorie beneficiarie di un'indennità non inferiore a euro 5.000, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 2 ottobre 2020, n. 440.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.19. Legnaioli, Gusmeroli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni.

   a) al comma 4 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni, e dopo le parole: dell'umanità inserire le seguenti: e i comuni facenti parte del Unesco Creative Cities Network;

   b) sostituire il comma 6, con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge, e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 77.
7.93. Pella.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.5. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni Pag. 61di euro è destinata in favore della città di Roma Capitale.
7.69. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro, e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nell'ambito delle iniziative di cui al periodo precedente, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata per fare fronte ad interventi urgenti di riqualificazione e recupero di beni di particolare valore storico, archeologico e culturale, anche attraverso interventi di acquisizione, esproprio ed eventuale demolizione di manufatti estranei alle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

  Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.92. Novelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il contributo di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è prorogato al 2021. All'articolo 59, del medesimo decreto- legge, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017».

  4-ter. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 4-bis è cumulabile con i contributi in favore dei comuni di cui al comma 4.
7.21. Prisco, Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.».

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Tale importo è ridotto a euro 500 per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative e di valorizzazione delle tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro e per finalità d'interesse pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 200. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del citato decreto-legge.».

   c) al comma 7 dopo le parole: «concernenti il pagamento dei relativi canoni», sono aggiunte le seguenti: «richiesti a qualsiasi titolo»;

Pag. 62

   d) al comma 7, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

   «a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale dedotte le somme eventualmente già versate;»;

   e) al comma 7 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale dedotte le somme eventualmente già versate.»;

   f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.».

  5-ter. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 5-bis, all'articolo 03, comma 1, lettera d), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «90 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».
7.50. De Micheli, Buratti, Ciagà, Fragomeli, Sani, Topo, Gavino Manca, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante parte delle maggiori risorse, pari a 80 milioni di euro, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

  1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

   «2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
   2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*7.47. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

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*7.83. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*7.58. Baldini, Dall'Osso.
*7.27. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 100 milioni di euro al fine di provvedere al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le parole: 700 milioni.
**7.49. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
**7.44. Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Villarosa.
**7.17. Marco Di Maio, Ferri, Del Barba.
**7.28. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
  3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni. Nella determinazione Pag. 64 degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.
  5. Le concessioni dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
  6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3, 4, 5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
  8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
  9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
  10. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:

   a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l'impugnazione;

   b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.

  11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.
  13. L'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, Pag. 65n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati 399,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e quanto a 399,4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.072. D'Attis, Ungaro.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici)

  1. Al fine di consentire la valorizzazione dei di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al regolamento UE 1151/2012, nonché dei prodotti tipici della regione in cui hanno sede le strutture di vendita, è costituito Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner, nonché la commercializzazione on line. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali camere di commercio. La misura si sostanzia:

   a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi o stabilito per la vendita on line;

   b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei corners, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;

   c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita on line dei prodotti dei propri associati.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, è destinata per l'anno 2021 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali «low cost». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-quater dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. All'onere di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma Pag. 66200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 7 dell'articolo 77.
7.076. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di Superbonus 110 per cento per strutture ricettive)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 9:

    a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;»;

    b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;

   e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;

   e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79»;

    2) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

   «10-ter. Il limite di spesa ammesso alle detrazione di cui al presente articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da e-bis) a e-quater) del comma 9».
7.050. Sut, Masi, Alemanno, Scanu, Carabetta, Fraccaro, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Chiazzese, Grippa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle Pag. 67colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a prescindere dalla circostanza che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli immobili o che gli stessi immobili siano oggetto di contratti di locazione o di affitto di ramo d'azienda a favore dei soggetti gestori.»;

   b) dopo il comma 10-bis, sono inseriti i seguenti:

   «10-ter. Nei casi di cui al precedente comma 9, lettera e-bis), la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicati per il numero delle stanze destinate al pubblico dell'immobile oggetto dell'agevolazione.
   10-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis), sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 121 anche nel caso in cui, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere a), b) o c) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano esenti o non siano soggetti alle imposte sui redditi o non possiedano redditi imponibili».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolato, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2021, 491 milioni di euro per l'anno 2022, 1.252,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1.111 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,2 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,1 milioni di euro per l'anno 2026, 521,7 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
7.035. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività.

  2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
*7.065. Paolo Russo.
*7.034. Zucconi, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*7.03. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*7.049. Elisa Tripodi.
*7.024. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Sani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, Pag. 68 dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000 euro.»;

   c) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   e) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

  «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».
**7.062. Trano.
**7.056. Baldini, Dall'Osso.
**7.070. Squeri, Polidori, Barelli, Torromino, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
**7.022. Moretto, Del Barba.
**7.039. Pettazzi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riqualificazione delle strutture turistico ricettive e degli stabilimenti termali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

   b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   d) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

  «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020».
*7.038. Vanessa Cattoi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli.
*7.033. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*7.064. Paolo Russo.

Pag. 69

*7.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*7.01. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)

  1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte di cassazione n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
7.073. D'Attis.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure a sostegno delle attività ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e agenzie di animazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo la parola: «servizi», sono aggiunte le seguenti: «e di pacchetti turistici così come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79».
  2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive», sono aggiunte le seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici,».
  3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed & breakfast (B&B). I criteri di riparto del fondo sono individuati mediante decreto del Ministero del turismo di concerto col Ministero dell'economia e finanze.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato Pag. 70dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7.051. Faro.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Aree naturali protette)

  1. Nelle isole minori sono consentiti interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti e con aumento massimo delle superfici fino al 10 per cento, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
  2. Gli Enti Parco autorizzano di volta in volta gli interventi di cui al comma 1, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 giugno 2016 n. 132, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, nonché del rispetto della valenza paesaggistica ed architettonica del bene e del contesto in cui lo stesso è inserito.
7.06. Rotta, Morassut, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Braga.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sostegno ai servizi di mobilità sostenibile)

  1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 127-novies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
7.044. De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso 5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate».
*7.045. Masi, Di Lauro.
*7.058. Baldini, Dall'Osso.
*7.043. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro.
*7.027. Cavandoli, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*7.088. (ex 8.023) Mandelli.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    1) sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

    2) sostituire le parole: 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 95 milioni Pag. 71di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) al comma 3:

    1) sostituire le parole: il 2022 con le seguenti: ciascuna delle annualità 2022 e 2023;

    2) sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 77 con le seguenti: con un definanziamento di pari valore dei fondi a disposizione per la Misura denominata «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
8.32. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2021; aggiungere le seguenti: le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite dalle seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria»;

   2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)»;

   3) alla lettera b), dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: la parola: «esclusivamente» è soppressa, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
*8.30. De Toma, Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*8.25. Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2021»; aggiungere le seguenti: le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite dalle seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e le parole: «95 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;

   2) al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39» sono inserite le seguenti: «, nonché, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

   3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: di maturazione aggiungere il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui Pag. 72redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   4) al comma 3, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 375 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 595 milioni.
**8.33. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**8.2. Lupi.
**8.13. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
**8.35. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

   2-bis. Per sostenere l'industria tessile e conciaria, gravemente danneggiate dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, ed a tutela delle filiere e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile e conciario, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021.
   2-ter. I finanziamenti di cui al comma 2-bis sono destinati ai distretti del settore tessile e conciario presenti sul territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari dell'articolo 1, comma 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
   2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

   2) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire la parola: 800 con la seguente: 770.
8.1. Ciampi, Cenni, Ceccanti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I gestori di sale teatrali, sale cinematografiche, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché i gestori di altri locali o spazi anche all'aperto che sono tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ad usufruire del servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono esentati, per l'anno 2021, dal pagamento dei costi sostenuti per il servizio prestato dal medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le attività di cui al periodo precedente che possono usufruire dell'esenzione, nonché le modalità applicative del presente comma. All'onere di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, pari a 15 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.4. Acunzo.

Pag. 73

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.
*8.39. Mazzetti, Spena, Prestigiacomo.
*8.41. Novelli.
*8.10. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*8.17. Occhionero, Del Barba.
*8.27. Alemanno, Sut, Galizia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 119, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023»;

   c) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19” sono sostituite dalle seguenti: “dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis”».

  Conseguentemente, all'onere di cui al comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.31. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incremento risorse per il sistema delle fiere)

  1. Il fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 20 milioni di euro destinati ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*8.020. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*8.04. Lorenzin.
*8.025. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*8.3. Lupi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute e Pag. 74dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, confrontando i volumi di attività del periodo tra gennaio e giugno dell'anno 2020 con l'analogo periodo dell'anno 2019, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
8.06. Lupi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione dai canoni per concessioni o autorizzazioni sull'utilizzo del suolo pubblico per eventi, fiere e manifestazioni)

  1. Al fine di promuovere la ripresa degli eventi, delle fiere e delle manifestazioni su tutto il territorio nazionale, le imprese, le associazioni e gli operatori economici che organizzano e realizzano tali iniziative sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
8.016. Martinciglio, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Integrazione Fondo settore apistico)

  1. Al fine di sostenere il settore apistico in quei territori colpiti da fenomeni atmosferici avversi a cui è conseguita la necessità di alimentare artificialmente le api allevate, il Fondo previsto all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 3 milioni di euro al cui onere si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto da emettere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individua i criteri di attribuzione e ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
8.08. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Bignami, Butti, Caretta, Ciaburro, Deidda, Ferro, Foti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 75 «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021».
8.019. Donno.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1;

   1) le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»;

   2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese»;

   3) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022».
9.49. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.
9.61. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 30 ottobre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
9.12. Del Barba, Vitiello.

Pag. 76

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contenere ulteriori effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva UE 2019/904, esclusivamente con riferimento agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'allegato alla medesima direttiva, è differita al 3 luglio 2022.
*9.25. Moretto, Ferri, Del Barba.
*9.46. Pettazzi, Molinari, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Germanà, Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Vallotto.
*9.66. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*9.10. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*9.52. Buratti, Topo.
*9.73. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «preparati medicinali» sono aggiunte le seguenti: «e alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015».

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 121,8 milioni con le seguenti: 122,6 milioni e le parole: 20,1 milioni con le seguenti: 20,9 milioni.

   b) alla rubrica, sostituire le parole: dei termini plastic tax con le seguenti: dei termini e dell'ambito di applicazione della plastic tax.

   Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione sul Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
9.18. Noja, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 256 milioni di euro per l'anno 2022 e a 275,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e cancellazione della sugar tax.
*9.15. Del Barba.
*9.50. Lucaselli, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Rampelli.
*9.65. Nevi, Spena, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Cannizzaro, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
9.60. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 77legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
9.59. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Razionalizzazione e sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nell'anno 2021)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel 2021, di competenza di tale annualità, relativi:

   a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

   b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

   c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

  2. Sono, altresì, sospesi, al ricorrere delle medesime condizioni di cui al comma 1, per i soggetti ivi indicati, i termini di versamento relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP in scadenza nel 2021.
  3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022, ovvero in dodici rate mensili a partire dal 31 gennaio 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. I versamenti di cui ai commi 1 e 2, in scadenza nel corso del 2020 e prorogati al 2021, al ricorrere dalle condizioni e dei requisiti individuati dagli articoli 9-quinquies, 13-ter e 13-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono effettuabili, in deroga a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche in otto rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno 2021.
9.076. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimessione in termini e sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

  1. I termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

   a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

   b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 78legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

   e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

   f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

   g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in scadenza fra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento delle somme suddette non determina la decadenza dalla rateazione.

  2. Decorso il termine finale di cui all'ultimo periodo del comma precedente, il piano di dilazione originario prosegue con il pagamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, della prima rata non pagata in scadenza nel periodo di sospensione e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  4. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di sospensione.
9.077. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione)

   1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera b), le parole: «entro il 30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

  2. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 gennaio 2022, è definito il piano di rateizzazione, della durata massima di tre anni a decorrere dal versamento della prima rata, dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza corresponsione di ulteriori sanzioni e interessi, ivi compresi gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. È fatta salva la possibilità di estinguere integralmente in un'unica rata le Pag. 79somme dovute a titolo di definizione agevolata.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4.745 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 a 2024, si provvede:

   a) quanto a 1.399 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 3.346 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante utilizzo delle risorse rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi derivante dalle disposizioni al sostegno alle imprese di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
9.020. Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)

  1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge vigenti, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997, e degli articoli 17-bis, 48, 48-bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono essere effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.
  3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime.
9.079. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Dilazione somme dovute nell'anno 2020)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il pagamento dei versamenti fiscali, tributari e contributivi, sospesi per effetto dei provvedimenti di legge di natura emergenziale ovvero dovuti ma non versati nel corso del 2020 e nel primo trimestre 2021, sono dilazionati in venti rate quadrimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanarsi entro i successivi trenta giorni dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono definite le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della dilazione di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro annui Pag. 80a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.023. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Galli, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

  1. I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente.
9.078. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Stralcio dei crediti inesigibili)

  1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle entrate-riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.
  2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.
  3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.
  5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.
  6. Il comma 5 si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle entrate-riscossione.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) Pag. 81e c), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
9.080. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga versamenti ISA)

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2021, sono prorogati al 30 settembre 2021.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
9.030. Gusmeroli, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed esclusione dell'applicabilità della disciplina sulle società non operative)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, è esclusa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché l'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.
9.016. Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «, nell'anno 2014,» sono soppresse.
  2. Le disposizioni dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, si applicano, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, per ciascun anno successivo a quello Pag. 82della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.035. Alessandro Pagano, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimborso dell'IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici strumentali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

   «Il contribuente, anche fuori dai casi previsti nel terzo comma, può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso»;

   b) all'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

    2) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla» sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  2. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

   1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale.
   2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».
*9.06. Del Barba.
*9.013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.067. Terzoni.
*9.068. Torto.
*9.084. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 83

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-ter.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

   1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, si provvede, per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e l'esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee guida antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 3 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   3. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura commissariale, di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies, e per gli oneri relativi agli enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
   4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».
**9.040. Terzoni, De Carlo, Elisa Tripodi.
**9.072. Torto.
**9.085. Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroghe delle disposizioni a favore del rilancio economico dell'area del cratere sismico dell'Italia centrale)

  1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto anno».
  2. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». Pag. 84
  3. All'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del cratere sismico del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.063. Terzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del Superbonus del 110 per cento per le aree montane)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97».
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 e in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo, per un corrispondente importo, delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.054. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

  1. In ragione della mancata possibilità di esercizio e utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa, articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2021 ed è ridotta del 50 per cento per gli anni 2022 e 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 460 milioni di euro per l'anno 2021 e a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.050. Caretta, Ciaburro, Trancassini.

ART. 10.

  Al comma 3, dopo le parole: a ristoro delle spese sanitarie aggiungere le seguenti: , di sanificazione e prevenzione e.
10.32. Barelli, Versace, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.

Pag. 85

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti in palestra è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinata alla concessione di un contributo pari al 30 per cento del costo sostenuto, e comunque in misura non superiore a 150 euro, per l'acquisto dell'abbonamento annuale effettuato entro il 15 settembre 2021. Il presente contributo è cumulabile con le modalità di rimborso, di cui all'articolo 36-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, individuate a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19. Tale contributo è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e i requisiti per l'erogazione.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.20. Tuzi, Papiro, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Vacca, Valente.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 330 milioni;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Una quota pari a 150 milioni del Fondo di cui al comma 5 è riservato al sostegno di società e associazioni sportive, iscritte al registro CONI, affiliate alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale, alla Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato ovvero ad un ente di promozione sportiva, e destinato alla gestione delle piscine. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto, definiti anche in base alle dimensioni delle piscine, nonché le modalità di erogazione del contributo;

   c) al comma 14, sostituire le parole: 369 milioni con le seguenti: 519 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni.
10.21. Valente, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato «Fondo per lo sport», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 metri quadrati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al presente comma, da ripartire in proporzione alla perdita di fatturato registrata nell'2020 rispetto all'anno 2019.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 86comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10.16. Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. All'articolo 1, comma 177, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «anche per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2020, 2021 e 2022».
  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 22 milioni di euro per l'anno 2023, a 14 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo con le seguenti: Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13 del presente articolo.
10.27. De Menech, Rossi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e anno 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate ad interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro Italico e delle aree e manufatti ad essi connessi.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 14 col seguente: 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 373 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire, rispettivamente, le parole: 800 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 796 milioni e 96 milioni.
10.31. Pella, Versace, Battilocchio, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi da 7 a 11 sono abrogati;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti e di sostegno al settore sportivo».
10.19. Spadafora.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori è riconosciuto un contributo a fondo perduto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori anche polivalenti il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza da COVID-19. Con Pag. 87decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione delle somme stabilite. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.34. Pella, Barelli, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo a fondo perduto per i centri sportivi natatori)

  1. Al fine di sostenere una delle categorie più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei Centri sportivi natatori costituiti in forma di società e associazioni dilettantistiche (SSD e ASD), affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale o ad un Ente di promozione sportiva.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il contributo spetta esclusivamente alle società e associazioni (SSD e ASD) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino regolarmente iscritte al Registro CONI delle ASD/SSD istituito in conformità all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
  4. Il contributo stanziato è finalizzato al sostegno finanziario degli aventi diritto, quale contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nell'anno 2021, quali spese di locazione, rate di mutuo, spese di leasing, spese di energia elettrica, spese telefoniche e di connettività internet, spese di guardiania, segreteria e collaboratori, che non siano stati licenziati o messi in cassa integrazione, consumi idrici fatturati e ulteriori spese di gestione, nonché per favorire la ripartenza dell'attività natatoria.
  5. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, in ogni caso, nel rispetto dei seguenti limiti massimi, in considerazione della capacità delle vasche presenti in ciascun centro sportivo natatorio:

   FASCIA A: piscine oltre i 2.000 mc: importo massimo euro 42.000;

   FASCIA B: piscine dai 1.001 mc ai 2.000 mc: importo massimo euro 35.000;

   FASCIA C: piscine dai 701 mc ai 1.000 mc: importo massimo euro 27.000;

   FASCIA D: piscine dai 401 ai 700 mc: importo massimo euro 23.000;

   FASCIA E: piscine dai 151 ai 400 mc: importo massimo euro 19.000;

   FASCIA F: piscine dai 50 mc ai 150 mc: importo massimo euro 15.000;

   FASCIA G: piscine in affitto con esclusiva dello spazio acqua: importo massimo euro 35.000 .

  6. Il contributo spetta al singolo centro sportivo natatorio, composto da una o più vasche. Qualora l'impianto sia costituito da Pag. 88due o più vasche, al fine di determinare la fascia di appartenenza di cui al comma 5, è considerato il volume complessivo di tutte le vasche presenti nel centro.
  7. Sono ricomprese nella fascia G di cui al comma 5, le Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche che, pur non essendo proprietarie o concessionarie dirette dell'impianto natatorio, usufruiscono dell'uso riservato o in condivisione dello spazio acqua e che sostengono i costi di gestione dell'impianto stesso attraverso la corresponsione di un canone di locazione, comprensivo di dette spese gestionali, in favore di soggetti terzi. Nella fattispecie della fascia G, qualora il medesimo centro sportivo natatorio sia gestito da una pluralità di soggetti, spetta un contributo complessivo per centro e, pertanto, l'importo per ciascun soggetto è determinato in proporzione ai metri cubi di spazio acqua gestito sul totale dei metri cubi complessivi delle vasche dell'impianto natatorio e proporzionalmente al numero delle giornate e delle ore di gestione calcolate su base mensile e su base annuale. Resta fermo che il contributo spettante pro-quota non può essere superiore all'importo delle spese sostenute e deve essere ricompreso nei limiti del contributo massimo riconoscibile per l'intero impianto natatorio.
  8. Per contributo per la ripartenza dell'attività natatoria si intendono le risorse necessarie a ristorare gli aventi diritto per gli oneri sostenuti per il riavvio, quali lo svuotamento e riempimento delle vasche, la sanificazione di ambienti, filtri e tubazioni, l'elaborazione di protocolli di ripartenza, pubblicità e promozione, manutenzioni straordinarie dell'impianto per garantire il riavvio dello stesso ed oneri vari.
  9. Gli importi massimali stabiliti per ciascuna fascia di appartenenza ai sensi del comma 5, sono incrementati sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

   a) al possesso del requisito di scuola nuoto federale, dimostrato con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo di euro 3.000;

   b) alla presenza di atleti agonisti, esclusi i master, che partecipano alle attività nazionali federali, dimostrata con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo del 10 per cento dell'importo del massimale spettante per fascia fino a 30 atleti, e del 15 per cento oltre i 30 atleti;

   c) alla presenza di atleti di interesse nazionale che siano in preparazione di campionati nazionali assoluti, per i Mondiali, ovvero per le Olimpiadi, dimostrata con attestazione della Federazione di appartenenza ed esplicitato il relativo costo puntuale sostenuto, è riconosciuto un incremento massimo del 10 per cento dell'importo del massimale spettante per fascia fino a 5 atleti e del 15 per cento oltre i 5 atleti.

   I requisiti di cui al presente comma devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di contributo.

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, le procedure di ammissibilità e istruttoria delle istanze, le cause di esclusione, le modalità di attuazione e di erogazione del contributo, i controlli e la revoca dello stesso.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.021. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

Pag. 89

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

  1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
10.07. Lepri, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Voucher palestre e centri sportivi)

  1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di voucher del valore di 300 euro a tutti i soggetti con ISEE inferiore a 150.000 euro l'anno.
  3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei voucher.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*10.01. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.
*10.022. Ehm, Villarosa.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiori a 130 g/km, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo di 2.000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10.05. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

Pag. 90

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche)

  1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, le concessioni a tali soggetti degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».
10.023. Fassina, Stumpo, Pastorino.

ART. 11.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma, anche avvalendosi delle camere di commercio. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia orientale, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa e Siracusa. La Regione siciliana, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvede, entro il 31 dicembre 2021, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
11.26. Prestigiacomo, Minardo, Ficara, Raciti, Pella, Scerra.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma, anche avvalendosi delle camere di commercio. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché di evitare un pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, sono istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni imprenditoriali, si provvede, entro il 31 dicembre 2021, anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il sistema camerale della regione Puglia e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle Pag. 91realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
11.27. D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2021 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.
  3-ter. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al comma 3-bis è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.
  3-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.
  3-quinquies. Il contributo di cui al comma 3-bis è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 1.600 milioni con le seguenti: 1.605 milioni di euro per l'anno 2021;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.
11.29. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «di soci» sono aggiunte le seguenti: «, di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k) e k-ter), del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.».
  3-ter. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di Pag. 92cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

   b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera».
11.20. Di Stasio, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo del settore energetico idrogeno green)

  1. Al fine di avviare una fase pilota finalizzata allo sviluppo degli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione di un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

   a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

   b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

   c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica.

  2. Le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati.

  3. L'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni sarà garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite.

  4. Eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale.

  5. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

  6. L'esenzione di cui al presente articolo è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa Pag. 93dei progetti presentati. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
  7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente articolo, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, .
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle dogane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  9. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
  economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare ulteriori proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.
  10. L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'ARERA. L'Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi l'Autorità, al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.013. Vallascas, Trano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

   (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 120-quaterdecies, è inserito il seguente:

«Art. 120-quaterdecies.1.
(Rimborso anticipato)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»;

   b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

   «1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e120-quater»;

Pag. 94

   c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 125-sexies.
(Rimborso anticipato)

   1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
   2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
   3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
   4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
   5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

   a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

   b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

   c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

   d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.».

  2. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
*11.068. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.0100. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

   b) al comma 2, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per Pag. 95l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11.043. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il sostegno al settore pirotecnico)

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto della crisi economica sulle aziende operanti nel settore pirotecnico, si applica alle commissioni di spettacoli pirotecnici che si svolgeranno nel biennio 2021-2022 l'aliquota di cui alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. A tutti i soggetti che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti pirotecnici e a tutti i soggetti organizzatori di spettacoli pirotecnici è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50.000 euro per ciascun soggetto, pari ad una percentuale del 70 per cento dell'ammontare delle perdite di fatturato subite nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019.
  3. Al fine di perseguire l'effetto di stimolare la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per gli spettacoli pirotecnici», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 4.
  4. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus spettacoli pirotecnici per la commissione di uno spettacolo svolto negli anni 2021 e 2022, da corrispondere sotto forma di credito d'imposta pari al 60 per cento della spesa sostenuta.
  5. Il bonus spettacoli pirotecnici di cui al comma 4 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  6. A tutte le imprese del settore pirotecnico residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti e spese per la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali di settore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento della spesa sostenuta entro il 30 giugno 2022.
  7. Per le imprese ammesse al credito d'imposta di cui al comma 6, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
11.039. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico alle imprese delle aree interne)

  1. Al fine di incentivare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, alle imprese ivi operanti è concesso di accedere ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per importi non superiori a 150.000 euro.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per Pag. 96l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.049. Caparvi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per l'indennizzo delle imprese operanti nei settori dello spettacolo di musica dal vivo, discoteche, sale da ballo, live-club, e simili)

  1. Per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese del settore dello spettacolo di musica dal vivo, discoteche, sale da ballo, live-club e simili, di un contributo a fondo perduto parametrato al calo di fatturato registrato tra l'anno 2019 e l'anno 2020, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto.
  2. Con apposito decreto del Ministero per la cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
11.024. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei giochi)

  1. In ragione della straordinarietà e imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già prorogate che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022 per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
  3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per le predette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico, proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondere per la proroga della concessione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della convenzione di concessione Pag. 97stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la predetta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 12 mesi.
  5. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di trentasei mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze delle predette concessioni e posticipa la data di decorrenza di concessioni già assegnate ma non ancora avviate. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e sono determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
  6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga delle predette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1130 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nella determinazione degli importi da corrispondere per la proroga della concessione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3 e 4 come definiti con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
  8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 5, come definiti con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in data 30 novembre 2021.
  9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
  10. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
  11. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita e il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tranzo e di Bolzano e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale dei locali autorizzati alla raccolta del gioco.
  11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di Pag. 98presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 è abrogato.
11.069. Navarra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cessione bonus mobili)

  1. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».
11.066. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Fogliani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rifinanziamento Nuova Sabatini – Beni strumentali)

  1. Al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso l'incentivazione degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nell'acquisto di strumentazioni innovative funzionali all'attività di impresa o nella loro acquisizione in leasing, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni .
11.061. Sut, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Pignatone, Alberto Manca, Parentela, Cillis.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione dell'ambito della rivalutazione generale dei beni d'impresa 2020)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Le disposizioni del comma 4-bis si applicano anche all'avviamento risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 in base ad una perizia di stima redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nel limite massimo del costo storico».
11.045. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di ristorare parzialmente i titolari di contratti di RC auto dei periodi di mancato utilizzo dei veicoli a seguito delle misure adottate per limitare la diffusione dei contagi da COVID-19, la durata dei contratti assicurativi per la RC auto è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di sessanta giorni.
11.084. Paolo Russo.

Pag. 99

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla misura di contrasto alla deindustrializzazione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1, comma 200, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «da destinare ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare ai consorzi industriali».
11.055. Gavino Manca.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
12.014. Palmieri, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati)

  1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
12.08. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Potenziamento garanzia dei prestiti PMI)

  1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a venti anni ed un importo pari a 50.000 euro.
12.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 30 giugno 2022.

  Conseguentemente:

   alla lettera e), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 30 giugno 2022;

Pag. 100

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 80 milioni.
13.94. Musella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «48 mesi».
*13.22. Marco Di Maio, Del Barba.
*13.41. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*13.58. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*13.83. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole: «per l'intera durata della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per 6 mesi dalla data di emissione della stessa»;
**13.29. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**13.44. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento.
*13.10. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.
*13.23. Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster.
*13.55. Dal Moro, Topo, Buratti.
*13.90. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo, Giacometto, Porchietto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima del 90 per cento, a condizione che il 50 per cento del finanziamento garantito sia destinato a finalità d'investimento o al finanziamento di investimenti iniziati negli ultimi 6 mesi e da eseguire nei prossimi 6 mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) all'articolo 13, comma 1, lettera m), dopo le parole: «e a decorrere dal 1° luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «con copertura al 100 per cento per i soggetti che non hanno ancora beneficiato dell'intervento del fondo e copertura al 90 per cento per i soggetti già beneficiari dell'intervento del fondo. La garanzia al 90 per cento non è sottoposta a oneri di spesa da parte dei finanziatori abilitati ed è concessa per un importo massimo di 20.000 euro, a condizione che almeno il 50 per cento del finanziamento garantito sia destinato a finalità d'investimento. Nel caso in cui il finanziamento garantito sia destinato esclusivamente a finalità d'investimento, la garanzia si estende al 100 per cento.».
13.18. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Al comma 1, lettera g), capoverso c-bis), dopo le parole: soggetto finanziatore aggiungere le seguenti: ed eventuale concessione contestuale di credito aggiuntivo e dopo le parole: durata dell'operazione finanziaria aggiungere le seguenti: , il mantenimento della percentuale di copertura della garanzia in essere.
13.52. Dal Moro.

Pag. 101

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «370 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «770 milioni di euro per l'anno 2021».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13.15. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del dichiarato periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, e comunque fino al 31 marzo 2022, l'istanza di riabilitazione di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, può essere presentata immediatamente dopo il pagamento della obbligazione per la quale il protesto è stato levato.
13.63. Barbuto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), la parola: «40.000,00» è sostituita dalla seguente: «75.000,00».

   b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

   c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)».

   d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;».

   e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi e l'attivo patrimoniale;».
*13.36. Del Barba.
*13.39. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
13.34. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di ampliare la platea dei Consorzi di bonifica ed enti irrigui aventi diritto ai mutui agevolati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità dovuta alla pandemia in atto, al comma 2 l'articolo 225 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e spettano agli enti che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore almeno al 70 per cento della contribuenza 2020.».
13.82. Giacometto, Porchietto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

Pag. 102

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo da 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
13.72. Sani, Fragomeli, Buratti, De Micheli, Ciagà, Topo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «o società di persone», sono aggiunte le seguenti: «società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2463, comma 2, del codice civile o».
13.61. D'Uva.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

   1-quater. È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in quanto compatibili.
   1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater verificata la legittimità della richiesta provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non devono tener conto:

   a) delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Medio credito centrale così come non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n. 44 del 1999 e n. 108 del 1996;

   b) delle inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D'Italia;

   c) del rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese.

  1-sexies. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione, alla garanzia di cui al comma 1-quater. Pag. 103
  1-septies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater.
  1-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.
13.03. Piera Aiello, Ermellino, Lapia, Lo Monte, Acunzo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

  1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.
*13.01. Napoli.
*13.07. Miceli.
*13.025. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*13.037. Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di benefici fiscali ed agevolazioni per le zone economiche speciali – ZES)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   2-bis. Per le imprese che intraprendono un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è riconosciuta la facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile, nonché alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile. Il credito di imposta di cui al presente comma è esteso anche alle nuove imprese che all'interno delle aree ZES sviluppino progetti per la riqualificazione e l'utilizzo delle strutture industriali e dei capannoni abbandonati, con l'obiettivo di dare vita a nuove attività imprenditoriali.

  2. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «è Pag. 104ridotta del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è azzerata».
13.024. Scerra, Bruno, Ianaro, Galizia, Businarolo, Alemanno, Papiro, Berti, Grillo, Ricciardi, Vignaroli, Maraia, Martinciglio, Scanu, Masi, Pignatone, D'Uva, Maglione, Emiliozzi, Grippa, Cadeddu, Tucci, Deiana, Orrico, Alaimo, Palmisano, Perconti, Marino, Ficara.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

  2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2021 e 2022, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.
  3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione.
13.021. Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

  1. Sono assegnate nuove risorse per 200 milioni di euro alla misura di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Le risorse concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le risorse di cui al precedente comma 1, possono essere utilizzate dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per erogare credito diretto fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del singolo finanziamento concesso.
  3. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato Pag. 105dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «che realizzino operazioni» fino a «efficientamento gestionale» sono soppresse.
*13.012. Moretto, Di Maio, Del Barba.
*13.059. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*13.064. Mandelli, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante compensazione dei crediti verso la PA)

  1. All'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine di priorità, in relazione alle disponibilità liquide presenti nel conto corrente di tesoreria presso la Banca d'Italia,»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi».
13.049. Cancelleri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) alla lettera m), le parole: «fino a 120 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 240 mesi»;

   c) alla lettera m), le parole: «non superiore a 30.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 100.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
13.04. Villarosa, Testamento, Sodano, Menga, Termini.

ART. 14.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: partecipazioni al capitale di imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero;

   b) al comma 1, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: , direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative,;

   c) al comma 2, dopo le parole: al capitale di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero PMI;

   d) al comma 2, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: , direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in PMI innovative,;

   e) al comma 3, dopo le parole: mediante la sottoscrizione del capitale sociale, aggiungere le seguenti: , direttamente ovvero Pag. 106 per il tramite di organismi di investimento collettivo di risparmio o altre società.
*14.3. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.
*14.11. Centemero, Capitanio, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*14.19. Palmieri, Porchietto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: partecipazioni al capitale di imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero;

   b) al comma 1, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative;

   c) al comma 2, dopo le parole: al capitale di piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: che, al momento dell'investimento, fossero PMI;

   d) al comma 2, dopo le parole: acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in piccole e medie imprese innovative;

   e) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in fondi di investimento promossi da organismi di investimento collettivo del risparmio (in acronimo OICR), acquisite mediante sottoscrizione di quote dei suddetti fondi dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno otto anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

   f) al comma 3, dopo le parole: mediante la sottoscrizione del capitale sociale aggiungere le seguenti: diretta ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative.

   g) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

   «4-bis. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.».
14.6. Mor, Del Barba.

(Inammissibile limitatamente a parte del testo lettera g))

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: 30 giugno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 15 novembre 2021;

   b) al terzo periodo, le parole: 30 giugno 2021 sono sostituite dalle seguenti: 15 novembre 2021.
14.2. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Costituzione online semplificata delle start-up innovative)

   1. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita dell'ecosistema delle start-up, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente on-line sulla base delle seguenti modalità alternative:

   a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e l'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

   b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica del richiedente tramite uno degli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell'atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli standard predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli articoli 13-octies e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare.

   Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione, nel caso di costituzione on-line mediante modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa e il conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri di controllo amministrativo;».

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società “start up innovative” di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2021 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.».
14.023. Carabetta, Fraccaro, Invidia, Orrico, Scanu, Liuzzi, Iovino, Berti, Palmisano, Tuzi, De Lorenzis, Serritella, Frusone, Zanichelli, Sut, Alemanno, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Perconti, Ungaro, Porchietto, Flati, Palmieri, Bruno Bossio, Fusacchia, Angiola.

(Inammissibile limitatamente al n. 1)

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  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

  1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, all'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 12,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
14.022. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2020 e 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
14.09. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medio grandi dimensioni)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1 sono soppresse le parole: «quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e»;

   2) al comma 1 lettera a) sono soppresse le parole: «ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo»;

   3) al comma 1, lettera c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   4) al comma 4 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   5) al comma 10 sostituire le parole: «di 2 miliardi di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «e di 3 miliardi di euro per l'anno 2021»;

   6) al comma 12 le parole: «finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno Pag. 1092021,» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 3 miliardi di euro per il 2021 per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno»;

   7) al comma 18 le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;

   8) dopo il comma 19 aggiungere il seguente: «Per le operazioni da effettuare nel 2021 il Fondo di cui al comma 19 è integrato di 1 miliardo di euro per l'anno 2021. Sono conseguentemente ricalcolati gli importi dovuti al Gestore per le procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, di cui al medesimo comma 19, per gli anni successivi al 2020 e fino all'esaurimento delle stesse».

  2. Le modificazioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
15.09. Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga termini dei titoli di credito)

  1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva che ricadono o decorrono nel periodo dal 1o febbraio 2021 al 1o giugno 2021, sono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e ai sensi dell'articolo 1 comma 207 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo a rimborso di quanto già riscosso.
15.03. Potenti, Furgiuele, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Semplificazione in materia di erogazioni dell'agevolazione Sabatini)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa.
15.07. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

Pag. 110

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Proroga moratoria per le PMI)

  1. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, entro il 31 dicembre 2021.
16.14. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
*16.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*16.42. Trano.
*16.20. Cestari, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Murelli, Tateo.
*16.45. Squeri, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*16.39. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*16.48. Spena, Pella.
*16.11. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
*16.38. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 207, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2021».
16.23. Martinciglio, Del Sesto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
16.30. Ribolla, Fogliani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Belotti, Invernizzi, Carnevali, Termini, Andreuzza, Maniero, Benigni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo da 1° febbraio 2021 al 31 luglio 2021, sono sospesi fino al 31 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
16.05. Ferri, Del Barba.

Pag. 111

ART. 17.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «sono investiti» inserire le seguenti: «, a cura di Poste Italiane Spa,»;

   b) dopo le parole: «garanzia dello Stato italiano» sopprimere le seguenti: «, a cura di Poste Italiane Spa.»;

   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti di imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero altri crediti d'imposta cedibili ai sensi delle normative vigenti».
*17.4. Pella, D'Attis.
*17.3. Buratti.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica applicazione IVA di cui alla Tabella A, parte I, numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

  1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I, numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
18.07. Buratti, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di sospensione degli effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento)

  1. Nelle more del superamento della crisi economico – finanziaria connessa all'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus SARS-CoV-2, gli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, restano sospesi fino al 31 dicembre 2022.
18.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Recupero di crediti relativi a somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e di comunicazioni di avviso bonario)

  1. All'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»;

Pag. 112

   b) dopo le parole: «a seguito dell'iscrizione a ruolo», sono inserite le seguenti: «o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario»;

   c) dopo le parole: «l'estinzione del debito a ruolo», sono inserite le seguenti: «del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «e loro consorzi e associazioni,» sono inserite le seguenti: «compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),».
18.08. Siracusano, Novelli, Pella.

ART. 19.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'ordinaria aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
19.4. Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 8.
19.2. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per il 2021, 71 milioni di euro per il 2022 e 118 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
19.011. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga degli incentivi per le società benefit)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Pag. 113 decreto, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società di cui all'articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente nelle predette società.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
  3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
19.02. Del Barba.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(PMI – riporto delle perdite fiscali a esercizi precedenti)

  1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e di quello in corso al 31 dicembre 2021, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
  2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2019.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
*19.015. Pella, Giacometto, Porchietto.
*19.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 1061 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le medesime imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo».
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Pag. 114 sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.
19.018. Sut, Chiazzese, Davide Crippa, Alemanno, Carabetta, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu.

ART. 20.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e le parole: «300.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;

   b) al secondo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro».

  3-ter. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.
20.4. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini, Lorenzin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 1031, primo periodo, le parole: «In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia». La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della medesima e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 20 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in materia di ecobonus.
20.13. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»)

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis.
(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, Pag. 115 la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.
   2. In attuazione del comma 1, al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
   3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.
   5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.
   6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.
   8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
   9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, Pag. 116 in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

   a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

   b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 4 della provvista di cui al medesimo comma 4;

   c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 4 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

   10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, 17 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 20-ter.
(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»)

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore dal presente articolo, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente articolo o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo Pag. 117 periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
   5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente articolo, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente articolo, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.».
20.04. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica alla disciplina del credito d'imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrato dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) al comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7»;

   c) al comma 2-bis, lettera c), e al comma 4, lettera c), sono soppresse le parole: «che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7»;

  2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per l'anno 2021 sono ammesse al credito d'imposta anche le spese ammissibili sostenute nell'anno 2020;».

  3. Il beneficio di cui al presente articolo spetta nel limite del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità per il rispetto del suddetto limite di spesa, mediante proporzionale riduzione del beneficio spettante. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che abbiano già usufruito del credito d'imposta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché dall'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per Pag. 118l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
20.023. Porchietto, Giacometto, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0)

  1. Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari del credito d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Le disposizioni contenute del presente articolo si applicano al fine di sostenere il rilancio e la resilienza dell'ecosistema delle imprese colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potenziandone la dimensione innovativa, alle seguenti misure del Piano Transizione 4.0:

   a) gli investimenti in beni materiali strumentali di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

   c) il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
20.014. Sut, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Pignatone, Alberto Manca, Parentela, Cillis, Alaimo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi 657 e 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 657, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

Pag. 119

   b) al comma 659, alinea, le parole: «420 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «445 milioni»;

   c) al comma 659, lettera c), le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni» e le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
20.016. Chiazzese, Sut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «420 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni»;

   b) alla lettera a), le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
20.017. Chiazzese, Sut.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per l'agevolazione «Nuova Sabatini»)

  1. Al fine di assicurare continuità e rafforzare, anche a fronte dell'emergenza epidemiologica, le misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 700 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse residue relative ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
20.020. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
20.06. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni Pag. 120 dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.08. Albano, Trancassini, Rachele Silvestri, Prisco, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Credito di imposta per le attività di commercio on-line finalizzato all'attivazione di punti di ritiro a tariffa agevolata)

  1. Al fine di incentivare il processo di sostenibilità ambientale, in particolar modo nelle aree urbane delle città metropolitane, alle imprese che, ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 svolgono attività di commercio on-line con relativa consegna di merce a domicilio, è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento sugli investimenti diretti all'attivazione di punti di ritiro delle medesime merci. Le imprese di cui al periodo precedente che usufruiscono del credito d'imposta applicano una riduzione del 30 per cento rispetto alle tariffe applicate per le consegne a domicilio. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adotta con apposito decreto le disposizioni applicative del presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.
20.01. Termini.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, su base trimestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con un primo Pag. 121decreto da adottarsi entro il 31 luglio 2021 ed un secondo decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2022;

   b) per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a), fatta salva, per i contratti che già contengano clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, la volontà delle parti di mantenere tale clausola, se più favorevole.

  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai successivi commi 7, 8, 9, 10.
  3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020.
  4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
  5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un manifesto ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, già contestato alla stessa, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
  6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, resta fermo quanto contrattualmente previsto.
  7. Per far fronte alle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata.
  8. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  9. Per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 7 e 8, si provvede alla copertura degli oneri con le modalità di cui al comma 12.
  10. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente Pag. 122 danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 1, lettera a).
  11. Con provvedimenti, da adottare entro il 15 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 a legge 8 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.
  12. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal presente decreto.
*21.03. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*21.011. Trancassini, Foti, Lollobrigida, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
*21.07. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*21.010. Sut, Terzoni.
*21.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*21.015. Mazzetti, Cattaneo, Pella, Prestigiacomo, Cortelazzo, Mandelli, Labriola.
*21.016. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

  1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
**21.014. Pella.
**21.012. Ripani.
**21.01. Ruffino.
**21.05. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

Pag. 123

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
  2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021.
  3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.015. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Microcredito sociale)

  1. È istituita un'apposita sezione speciale, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denominata «sezione Microcredito sociale», con una dotazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per la prestazione di garanzie nella misura dell'80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo alle necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, erogati con le modalità disciplinate dal Titolo secondo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto n. 176 del 2014.
22.07. Zanichelli.

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  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure fiscali in favore delle tecnologie ad idrogeno)

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile fuel cell, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.
  2. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti smart grid.
22.02. Vallascas, Trano.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al testo unico bancario, in materia di banche popolari. Morte del socio)

  1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere i seguenti:

«Art. 32-bis.
(Morte del socio)

   1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
   2. Gli eredi hanno diritto a presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero, fino al rigetto della domanda di ammissione a socio, o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
   3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio, o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

Art. 32-ter.
(Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'art. 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.»
   2. All'articolo 150-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,” sono aggiunte le seguenti: “2534, 2535, secondo comma, primo periodo,”.
   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano gli statuti sociali al disposto dei nuovi articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo Pag. 125comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.
23.04. Fassina.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.
(Modifiche al testo unico bancario, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)

  1. Dopo l'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 150-quater.
(Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari)

   1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
   2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
   3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
   4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile».
23.03. Fassina.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Estensione agli IPAB o ex IPAB dell'ambito soggettivo di applicazione degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923.».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
*25.016. Paternoster, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini.
*25.034. Pella.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di Pag. 126cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «1° settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2022».
**25.011. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**25.04. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Lorenzin.
**25.041. Trano.
**25.030. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
**25.024. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**25.029. Mandelli, Giacomoni, Mazzetti.
**25.027. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
**25.08. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Mariani, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 26.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono ricorrere con la seguente: ricorrono;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire le parole: a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con le seguenti: a) e b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché prorogando fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5 e 2-ter, commi 1 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178; agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 77..
26.6. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Al fine di valutare l'effettiva appropriatezza delle prestazioni erogate ai sensi della deroga di cui al primo periodo, è fatto obbligo alle strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente di rendicontare entro il 31 gennaio 2022 alle rispettive regioni, mediante distinte fatture e tipologia di prestazione ovvero con modalità riepilogativa, tutte le prestazioni erogate ai pazienti residenti e a quelli provenienti da altre regioni per le finalità indicate al comma 1.;

   Conseguentemente, al medesimo comma 2 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Nelle regioni sottoposte a commissariamento le prestazioni erogate per le finalità di cui al comma 1 dalle strutture private accreditate a pazienti residenti in altre regioni sono liquidate previo riconoscimento delle stesse da parte delle regioni di provenienza dei pazienti.
26.3. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per Pag. 127l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.»;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis.

  Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro all'anno per il 2021, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni mentre, per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*26.8. Lorenzin.
*26.9. Lucchini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*26.23. Baldini, Dall'Osso.
*26.26. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerata la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire una più elevata risposta alla domanda di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, ed ai fini del contrasto alle malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture laboratoristiche accreditate per le relative prestazioni senza maggiori oneri a carico del servizio sanitario nazionale.
26.28. Paolo Russo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della salute a fini conoscitivi entro il 30 giugno 2021 una specifica relazione di dettaglio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19 di cui ai decreti-legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base dei dati al IV trimestre come dettagliati secondo l'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel corso dell'anno 2020, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti.
*26.4. Pezzopane, D'Alessandro.
*26.29. Pella.
*26.30. Bagnasco, Novelli, Mandelli, Paolo Russo.
*26.25. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della salute a fini conoscitivi entro il 31 luglio 2021 una specifica relazione di dettaglio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19 di cui ai decreti legge Pag. 128nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base dei dati al IV trimestre come dettagliati secondo l'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel corso dell'anno 2020, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti.
26.11. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le regioni e le province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario 2020 previste dai decreti-legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel corso dell'anno 2020 e dell'anno 2021, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti.
*26.12. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*26.19. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In coerenza con l'obiettivo di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, considerate le criticità del Servizio sanitario della regione Calabria ed anche al fine di garantirne la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. Le intese procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al comma 1 e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
26.22. Sapia.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali)

  1. Al fine di assicurare un servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
26.015. Bagnasco, Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 27.

ART. 29.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di Pag. 129incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate competenti gli Istituti di ricerca con comprovata esperienza nel campo del sequenziamento di nuova generazione (Next Generation Sequencing – NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono riconoscere, alle suddette strutture, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche, oppure la soglia minima di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.
29.5. Ianaro, Rosato.

ART. 30.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.»

  Conseguentemente:

  al comma 9, sostituire le parole: pari a euro 89.375.000 con le seguenti: pari a euro 99.375.000;

   all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
*30.7. Giovanni Russo.
*30.4. Ferrari, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».
30.6. Occhionero, Del Barba.

  Al comma 4, le parole: 31 luglio 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2022.

  Conseguentemente:

   agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

   allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2021:

    CP: – 50.000.000;

    CS: – 50.000.000.

   2022:

    CP: – 50.000.000;

    CS: – 50.000.000.

   2023:

    CP: – 50.000.000;

Pag. 130

    CS: – 50.000.000.
30.10. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma avente durata sino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento di cui all'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:

   a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;

   b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.

   7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»
*30.1. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
*30.11. Aresta, Ferrari, Pagani, Maria Tripodi, Deidda, Occhionero.
*30.12. Maria Tripodi, Pella.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad AID)

  1. Al termine della proroga di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'Agenzia Industrie Difesa è esentata dall'obbligo di munirsi preventivamente delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
30.01. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 31.

  Al comma 1, dopo le parole: inclusi i vaccini, aggiungere le seguenti: nonché i centri che si occupano del sequenziamento genomico dei ceppi virali,

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di sequenziamento genomico dei ceppi virali.
31.11. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

   7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie attraverso l'investimento in imprese che operano Pag. 131 o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy, l'agritech e il deep tech. Una quota parte di 200 milioni di euro, è destinata per la promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.”»;

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso strumenti di partecipazione»;

    2) dopo le parole: «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti: «e dei programmi di cui al comma 1»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione di cui al successivo comma 5, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

   d) al comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo gli obiettivi strategici della fondazione. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è adottato, sentita l'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

   e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Sono organi della fondazione:

   a) il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

   b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato di 5 membri dotati di requisiti onorabilità e indipendenza, uno con funzioni di presidente nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e due nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

   Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
   Lo statuto della Fondazione può prevedere la costituzione di ulteriori organi con funzione consultiva, di indirizzo e di gestione.
   Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica compatibilmente con le modifiche introdotte dal presente comma, salvo decadenze o cessazioni di carica verificatesi antecedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.»

  6-ter. Ai fini della definizione degli obiettivi strategici della Fondazione anche in considerazione della programmazione e gestione Pag. 132 delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla ricerca, allo sviluppo e al trasferimento tecnologico, può essere costituito un comitato strategico, con funzione consultiva e di indirizzo, composto da 10 membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro per la transizione ecologica, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro per le politiche giovanili e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
31.7. Adelizzi, Alaimo, Giarrizzo, Berti.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

   «7. All'articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1:

    1) dopo le parole: “ricerca applicata,” sono aggiunte le seguenti: “con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy, incluso l'agri-tech, e il deep tech,”;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell'ambito del settore healthcare, una quota parte di 200 milioni di euro è destinata alla promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore delle biotecnologie e del biomedicale, in particolare verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse. Una ulteriore quota di 300 milioni è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, incluso l'agri-tech, dell'information technology e del deep tech”.»

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso strumenti di partecipazione»;

    2) dopo le parole: «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti: «e dei programmi di cui al comma 1»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione di cui al successivo comma 5, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

   d) al comma 5, penultimo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico.» sono aggiunte le seguenti: «Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma.»;

   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Sono organi della fondazione:

   a) il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

   b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri, compreso il presidente, dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di alta professionalità in campo economico, imprenditoriale o della ricerca scientifica e con comprovata esperienza internazionale, di cui due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

   c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del fondatore, del Ministro dell'economia e delle Pag. 133finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti;

   d) il Comitato strategico, con il compito di definire gli obiettivi e gli indirizzi della fondazione, formato da 7 membri, uno nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno su proposta del Ministro della salute, uno su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, uno su proposta del Ministro per la transizione ecologica, uno su proposta del Ministro per l'innovazione digitale, uno su proposta del Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili e uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

   Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
   Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del presente comma.
   Rimangono in ogni caso salvaguardate le procedure già avviate dalla fondazione finalizzate alla predisposizione degli investimenti.»
31.5. Madia, Benamati.

  Al comma 7, lettera a), al numero 3) sostituire le parole da: una quota parte fino a: presente comma con le seguenti: Una quota parte di almeno 200 milioni di euro è destinata per la promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Una quota fino a 300 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech. Sono efficaci le istanze presentate a Enea Tech precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73.;

   Conseguentemente, al medesimo comma 7:

   - alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) dopo le parole «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti:«e di altri programmi;»

   - alla lettera e), capoverso 6-bis, lettera b), sostituire le parole: 5 membri con 7 membri.
31.6. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito di imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 17 per cento, e comunque nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.
  2. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito di imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, la cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito. Pag. 134
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
*31.010. Paolo Russo.
*31.012. D'Attis, Pella, Noja.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 199, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo, anche con riferimento ai periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2020, nonché ai provvedimenti già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2021 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede come segue:

   a) quanto a 140 milioni di euro, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7;

   b) quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.04. Fantinati, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo bio-medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere dal 2022 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di ricerca, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
31.01. Magi.

Pag. 135

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

  1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis.

   1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.
   2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
   3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale».
31.06. Grillo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Riduzione aliquota IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da Fondi europei)

  1. Dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l'aliquota IVA applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche, destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro, è ridotta al 5 per cento.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

  Conseguentemente, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 1-ter.1, dopo le parole: estrattori RNA; sono aggiunte le seguenti: a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, reagenti e apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica, nel campo delle biotecnologie e della biomedicina, integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.
31.05. Ianaro.

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 con le seguenti: munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast.
32.19. Faro.

Pag. 136

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Autorizzazioni alla vendita dei DPI presso le rivendite autorizzate)

  Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate di diritto alla vendita delle mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché dei guanti chirurgici e non, degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e di ogni altro DPI destinato alle medesime finalità protettive.
32.06. Molinari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 33.

  Al comma 3, dopo le parole: degli adolescenti aggiungere le seguenti: e dei pazienti affetti da patologie oncologiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: coordinata e continuativa, a psicologi, aggiungere le seguenti: e psiconcologi;

   b) dopo le parole: a cittadini, minori, aggiungere le seguenti: , pazienti affetti da patologie oncologiche;

   c) sostituire le parole: nonché di garantire con la seguente: garantendo;

   d) dopo le parole: livelli essenziali di assistenza (LEA) aggiungere le seguenti: , promuovendo un trattamento congiunto del paziente da parte di medico di medicina generale e psicologo, in maniera particolare per le patologie invalidanti ad elevato carico emozionale,
33.1. Lapia, Piera Aiello, Cardinale, Ermellino, Lo Monte, Acunzo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi psicologici e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in aggiunta agli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32 milioni di euro nell'anno 2021 e 48 milioni nell'anno 2022, per l'attivazione e il potenziamento di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica di studentesse e studenti, a supporto delle famiglie, di tutto il personale scolastico. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2021 e 2022, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 incrementato dall'articolo 77, comma 7.
33.18. Azzolina, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 19.932.000 euro con le seguenti: 29.098.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, la tabella D richiamata, è sostituita dalla seguente:

Tabella D – Articolo 33, commi 3-5
(reclutamento straordinario psicologi)

Regioni

Quota d'accesso ANNO 2020

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

  PIEMONTE

  7,36%

  2.141.613

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  61.106

  LOMBARDIA

  16,64%

  4.841.907

  BOLZANO

  0,86%

  250.243

  TRENTO

  0,89%

  258.972

  VENETO

  8,14%

  2.368.577

Pag. 137

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,06%

  599.419

  LIGURIA

  2,68%

  779.826

  EMILIA ROMAGNA

  7,46%

  2.170.711

  TOSCANA

  6,30%

  1.833.174

  UMBRIA

  1,49%

  433.560

  MARCHE

  2,56%

  744.909

  LAZIO

  9,68%

  2.816.686

  ABRUZZO

  2,19%

  637.246

  MOLISE

  0,51%

  148.400

  CAMPANIA

  9,30%

  2.706.114

  PUGLIA

  6,62%

  1.926.288

  BASILICATA

  0,93%

  270.611

  CALABRIA

  3,19%

  928.226

  SICILIA

  8,16%

  2.374.397

  SARDEGNA

  2,74%

  797.285

  TOTALE

  100,00%

  29.098.000

   b) al comma 6, sostituire le parole: 27,392 milioni di euro con le seguenti: 37,098 milioni di euro.
33.2. Romaniello, Villarosa.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da COVID-19)

  1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
33.02. Pastorino, Bagnasco, Battelli, Cassinelli, Foscolo, Gagliardi, Rixi, Rizzone, Traversi, Vazio, Del Barba, Fassina, Trancassini, Manzo, Pella, Comaroli, Ubaldo Pagano, Trano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la cura e la tutela dei minori affetti da disturbi neuropsichiatrici)

  1. Al fine di adeguare i servizi territoriali di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza all'appropriato dimensionamento per rispondere alle necessità di salute della popolazione, è garantita la presenza di almeno un'unità complessa ogni 150 mila-250 mila abitanti. Ogni servizio territoriale, per poter garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), deve prevedere necessariamente la presenza dell'équipe multidisciplinare completa di tutte le figure professionali coinvolte nei percorsi di presa in carico (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali), con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività (neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici), e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto per l'età di transizione. Ciascun servizio di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza deve avere una dotazione informatica (strumenti elettronici, connessione di rete, piattaforma di videoconferenza) adeguata per ciascun operatore, nonché da mettere a disposizione degli utenti in difficoltà per le attività riabilitative da remoto. Al fine di ottimizzare tempi e risorse, una parte delle attività dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza possono giovarsi della telemedicina e teleriabilitazione. Tale modalità telematica può essere utilizzata per sviluppare attività di filtro per la gestione delle liste di attesa attraverso videocolloquio con i genitori, per effettuare videointerventi per le situazioni di minore gravità rispetto alle quali ci sono interventi efficaci e di minore carico, per implementare i training genitoriali, per efficientare con la teleriabilitazione buona parte degli interventi per i disturbi specifici di apprendimento e per gestire più facilmente i raccordi con le Pag. 138scuole, con i servizi sociali e con altri servizi.
  2. È garantita la presenza di un'unità operativa complessa di degenza ordinaria di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza per i bacini di utenza compresi tra 200.000 e 500.000 abitanti, con un dimensionamento ottimale delle strutture di degenza tra 10 e 15 posti letto. Alla luce dell'andamento dei ricoveri, dell'analisi dei dati epidemiologici e della letteratura scientifica, appare necessaria la presenza di 7 posti letto di ricovero ordinario di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni. Le unità operative complesse di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza di cui al precedente periodo sono collegate in network coordinati di cura per i principali disturbi, trasversali a più servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, su base regionale o per le regioni più piccole anche interregionale. Si tratta di un modello evoluto di rete integrata, in cui il raccordo e l'integrazione tra Centri di Riferimento, Servizi Ospedalieri e Servizi Territoriali è costante, e riduce la necessità di spostare i pazienti. Le unità operative complesse sono organizzate secondo il modello HUB e SPOKE che rappresenta una razionalizzazione del sistema produttivo e porta all'interno degli Hub tutte le componenti specialistiche, le tecnologie più avanzate e la multidisciplinarietà. Per la definizione delle Reti cliniche, il decreto ministeriale n. 70 del 2015 affida ad un Tavolo istituzionale, coordinato da AGENAS e composto da rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni, il compito di definire le linee guida organizzative e raccomandazioni per il corretto funzionamento della rete. Nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera il Ministero della salute individua i centri di alta specialità, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015. I centri ad alta specialità (HUB) sono integrati con i centri periferici (SPOKE), anche con l'ausilio di strumenti quali la telemedicina e la teleriabilitazione. Le Regioni individuano i percorsi assistenziali strutturati e organizzati al fine di assicurare uniformità di assistenza e qualità di cura. I centri periferici provvederanno ad inviare i casi più complessi agli HUB di riferimento territorialmente più vicini che svolgeranno un ruolo di supervisione clinica e scientifica sugli SPOKE. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad integrare e/o modificare l'allegato 1 annesso al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
  3. È garantita la presenza di una struttura semiresidenziale in ciascun servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Ai fini dell'attivazione di un numero adeguato di strutture residenziali terapeutiche di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, sono necessari tra 10 e 21 posti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra i 0 e i 17 anni. Tali strutture devono essere presenti in tutte le regioni. Come sancito nell'Accordo «Interventi residenziali e semi-residenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza», le strutture dovranno prevedere e garantire differenziazione e specializzazione dei percorsi terapeutici.
  4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

   «a-bis) l'erogazione di informazioni ed assistenza psicologica ed educativa attraverso corsi di genitorialità nel periodo della gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino, anche in collaborazione con gli ambulatori dei pediatri di libera scelta e con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza».

  5. Allo scopo di colmare la mancanza di dati epidemiologici nazionali sulle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della fascia 0-18 anni, è istituito il «Registro epidemiologico dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva», in cui convergono flussi informativi specifici e uniformi centralizzati presso il Ministero della salute. Tali flussi di dati devono essere utilizzati per una precisa programmazione Pag. 139della rete dei servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, che devono essere proporzionali ai bisogni di salute della popolazione di ciascun territorio. Il censimento delle strutture, delle prestazioni del personale e delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative relative ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva consente il monitoraggio dell'attività dei servizi, la caratterizzazione epidemiologica dell'utenza e dei piani di trattamento, il supporto alle attività gestionali delle strutture per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse, il supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale. I pediatri di libera scelta (PLS) e i medici di medicina generale (MMG), una volta presa visione della documentazione clinica dell'assistito predisposta dal medico specialista, avranno il compito di inserire i dati all'interno del Registro ivi compresi quelli diagnostici adottando la più recente classificazione internazionale (ICD-11). Il Ministero della salute, periodicamente, attraverso il proprio sistema informativo, e con apposito decreto, provvede ad aggiornare i codici in base alle evoluzioni della classificazione internazionale. I flussi informatici così costituiti saranno gestiti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
  6. Ai fini di rispondere adeguatamente al peso globale dei disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, si attiva, attraverso la consultazione del Registro epidemiologico di cui al comma 5, un sistema di monitoraggio periodico che indirizza il Ministero della salute, il Ministero dell'università e le regioni verso un'adeguata pianificazione del numero di operatori necessari, sia pianificando la quantità dei posti disponibili all'interno dei percorsi di formazione sia attraverso le assunzioni di personale nel Sistema sanitario nazionale. Con il meccanismo di cui al precedente periodo, il ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute e con le regioni e province autonome, potenzia il numero di posti di specializzazione in neuropsichiatria infantile secondo le esigenze di personale territoriali e nazionali, in modo da raggiungere i 400 posti annui per almeno i prossimi 3 anni. Il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto ministeriale con lo scopo di inserire all'interno del corso di specializzazione in psichiatria gli insegnamenti sulle patologie psichiatriche ad insorgenza in età evolutiva e sulle malattie del neurosviluppo, in particolare sull'autismo, finalizzati al loro trattamento e gestione in età adulta.
  7. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un tavolo tecnico di cui fanno parte i rappresentanti delle istituzioni competenti, tra cui delegati del Ministero della salute, dell'ISS, della Società italiana di Neuropsichiatria Infantile (Sinpia), dell'ordine degli psicologi, delle federazioni e associazioni più rappresentative delle persone con disabilità a livello nazionale e locale. Obiettivo del tavolo è riorganizzare il percorso di specializzazione degli psicologi che intendono trattare i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, prevedendo specifici percorsi di formazione postlaurea centrati sugli interventi evidence-based previsti dalle linee guida nazionali e internazionali, certificati dall'Istituto Superiore di Sanità. Le modalità organizzative e operative sono demandate a uno specifico decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
33.07. Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure per l'operatività dei presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate)

  1. Per mantenere e potenziare i servizi ospedalieri su tutto il territorio nazionale, anche al fine di monitorare e prevenire le emergenze epidemiologiche, è istituito un Pag. 140fondo per l'operatività dei presidi ospedalieri nelle zone particolarmente disagiate di cui al punto 9.2.2 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro. Il fondo è finalizzato alla corresponsione al personale del comparto sanità operante nei presidi ospedalieri di cui al primo periodo di un'indennità da definire in sede di contrattazione collettiva.
  2. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 77, comma 3.
33.03. Lapia, Piera Aiello, Cardinale, Ermellino, Lo Monte, Acunzo.

ART. 34.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: susseguente al passaggio di consegne con le seguenti: relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il commissario straordinario rendiconta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del trasferimento. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi.
34.47. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le misure di ristoro cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono riconosciute anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino, nonché alle aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici.
34.7. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Alla lettera a) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «enti ospedalieri» sono sostituite dalle seguenti parole: «strutture e presidi ospedalieri pubblici e strutture e presidi ospedalieri privati aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70 limitatamente ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di accreditamento con il Sistema sanitario regionale.».
*34.10. Lorenzin.
*34.54. Paolo Russo, Casciello, Mollicone.
*34.45. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*34.42. Misiti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire l'esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o del certificato COVID digitale UE, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
  9-ter. Il fondo di cui al comma 9-bis è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto Pag. 141 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
34.31. Sportiello.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, qualora il medico competente richieda la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone a coloro che, in assenza di sintomatologia, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e per i quali non sussiste l'obbligo di isolamento poiché sono decorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, gli oneri connessi all'esecuzione del test molecolare o del test antigenico rapido sono effettuati gratuitamente.
  9-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, al cui onere si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
34.38. Villani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di ottenere la certificazione verde, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 30 milioni di euro per l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari gratuiti ai cittadini attestanti l'esito negativo dalla contaminazione del virus COVID-19. I test antigenici rapidi o molecolari gratuiti sono riconosciuti dall'autorità sanitaria e sono effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute provvede ad integrare il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato con decreto 12 marzo 2021, al fine di includervi, tra i soggetti socialmente fragili, le persone che vivono in insediamenti informali, i senza dimora, i richiedenti asilo, i rifugiati e apolidi a prescindere dal loro status giuridico e le persone accolte in strutture collettive emergenziali o particolarmente affollate, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni e degli enti che si occupano dei predetti gruppi di popolazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
*34.30. Sportiello.
*34.23. Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Siani, De Filippo, Lorenzin, Lattanzio.

Pag. 142

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie duramente colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus, e in conformità con la Proposta di raccomandazione del Consiglio del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini al di sotto dei 6 anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti»;

   b) all'articolo 9, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni».
34.48. Galizia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti.».
34.17. Morassut.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Le aziende sanitarie, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria aziendale ed in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, possono inquadrare nel ruolo sanitario, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo set 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502, i medici che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio svolto anche in forma non continuativa.
34.61. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di Pag. 143far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34.13. Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la funzionalità delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, nei casi di nuova nomina, di decadenza, di mancata conferma nonché nei casi di commissariamento, il commissario non è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
34.27. D'Ettore.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Nelle more di una riforma complessiva del Servizio sanitario nazionale, al fine di sperimentare un nuovo modello di organizzazione e di prestazione di servizi sanitari di prossimità all'utenza, al comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo è trasferita la somma di 1,5 milioni di euro da utilizzare nell'intervento di realizzazione di un centro socio sanitario.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
34.1. Benigni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. La certificazione verde COVID, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o il certificato COVID digitale Ue, sono rilasciati gratuitamente al richiedente.
34.43. Ianaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, l'attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003 utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.
  10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
  10-quater. L'accesso ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto superiore di sanità (ISS), all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), secondo Pag. 144 le modalità fissate dal decreto del Ministero della sanità del 18 giugno 1999.
  10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
*34.16. Lorenzin, Carnevali, De Filippo.
*34.19. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*34.24. Del Barba.
*34.36. Manzo.
*34.51. Stumpo, Fassina.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone.
  10-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui comma 10-bis. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
**34.8. Benigni, Sorte.
**34.22. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, De Filippo, Lorenzin.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 431 e 432 sono sostituiti dai seguenti:

   «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
   432. A decorrere dal 1° ottobre 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
34.25. Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Siani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In considerazione del contributo fornito per fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione Pag. 145 del COVID-19, nelle procedure di progressione interna orizzontale e verticale o di conferimento di posizioni organizzative riguardanti il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale è valutabile il requisito di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza del ruolo tecnico e professionale.
34.52. D'Attis.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dall'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo delle figure professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista nei presidi socio-sanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza»;

   b) al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'educatore socio-pedagogico» sono aggiunte le seguenti: «e del pedagogista».
34.20. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Bonus Psicologo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con una dotazione di 25 milioni di euro annui destinato a facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per il biennio 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
34.01. Sodano, Ehm, Menga, Raduzzi, Villarosa, Testamento, Corda, Sarli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

  1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che includono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 e sulla individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati sul territorio Pag. 146 nazionale, anche mediante bandi pubblici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma implementa una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, ne verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.
  3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19, già istituita presso il medesimo Istituto, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2020, n. 50. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
  4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
  5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
  6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 10.000.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
34.06. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, De Filippo, Pini, Lorenzin.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione del Fondo dedicato al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 393, la parola: «400,» è soppressa;

Pag. 147

   b) il comma 400 è soppresso;

   c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

   «401. A decorrere dal 1° agosto 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo del valore di 1.250 milioni di euro, di cui il 50 per cento delle risorse disponibili è destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il restante 50 per cento al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi. Fermo restando il valore complessivo del Fondo, le percentuali di cui al presente comma sono annualmente rideterminate con decreto del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sulla base dei dati definitivi di monitoraggio della spesa farmaceutica per farmaci innovativi e innovativi oncologici».

   d) dopo il comma 401, è inserito il seguente:

   «401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per i restanti 250 milioni si provvede, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   e) al comma 402, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima a decorrere dal 1° agosto 2021, accedono al Fondo di cui al comma 401».

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   a) le parole: ai commi 400 e 401 sono sostituite dalle seguenti: al comma 401, ovunque esse ricorrano;

   b) ai commi 402-bis, 405 e 406, la parola: Fondi è sostituita dalla seguente: Fondo;

   c) l'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
*35.01. Rostan.
*35.02. Lorenzin, Carnevali, De Filippo.
*35.05. Del Barba.
*35.010. Ianaro.
*35.021. Stumpo.
*35.014. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Finanziamento per il consolidamento e lo sviluppo delle reti locali di cura palliative)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinato al consolidamento ed all'ulteriore sviluppo delle reti locali di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice e ospedaliero.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, determina le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale-hospice ed ospedaliero.
**35.015. Stumpo.
**35.023. Paolo Russo.
**35.035. Baldini, Dall'Osso.

Pag. 148

**35.037. Trizzino, Sgarbi, Sarli.
**35.038. Lupi.
**35.039. Siani, Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lorenzin.
**35.040. (ex 34.18) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**35.041. (ex 34.34) Sportiello.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Finanziamento assistenza domiciliare)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'uno per cento del Fondo sanitario nazionale di cui di cui al comma 1, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è destinato al potenziamento delle reti a livello regionale delle cure palliative, nonché all'assistenza residenziale, all'assistenza domiciliare, al day hospice e all'assistenza specialistica di terapia del dolore come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) , f), g) e h), della legge 15 marzo 2010, n. 38.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definite le tariffe di riferimento per le attività erogate ai sensi del comma precedente.
35.036. Lapia, Piera Aiello, Cardinale, Ermellino, Lo Monte, Acunzo.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

  1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinati al riconoscimento di un credito di imposta cedibile e compensabile con altre imposte indirette a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio precedente per garantire l'attività di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006. Dette spese sono calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta ai distributori che abbiano svolto la propria attività nei tre anni precedenti, nei confronti di almeno cento farmacie per anno. Tale credito di imposta non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo Irap. Il suddetto credito di imposta è da considerarsi fruibile alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 aiuti di importo limitato della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID», e successive modificazioni.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato Pag. 149dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto legge.
35.027. Paolo Russo.

ART. 36.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

  1. Al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021»;

   b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, l'applicazione di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è sospesa per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022»;

   c) all'articolo 8, comma 4, le parole da: «ferma restando» a: «legge 24 aprile 2020, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «l'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente»;

   d) all'articolo 8, comma 9, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021»;

   e) all'articolo 8, comma 10, primo periodo, le parole: «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8»;

   f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «pari a 186,7 milioni di euro», ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole: «pari a 536 milioni di euro».
36.010. Fornaro, Fassina, De Lorenzo, Bersani, Conte, Fratoianni, Palazzotto, Pastorino, Stumpo, Timbro.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Istituzione di un fondo per il coniuge vedovo)

  1. Al fine di garantire ai genitori vedovi in conseguenza del decesso per COVID-19 del coniuge convivente, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di un assegno fino a un importo massimo di 800 euro mensili, qualora l'interessato non goda di altri benefici economici percepiti in relazione all'epidemia di COVID-19.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
36.013. Lupi.

Pag. 150

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma 2, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza».
36.07. Ciprini.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Al fine di garantire la necessaria copertura degli oneri derivanti in capo ai comuni per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il comma 6 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
37.010. Turri, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. Al fine di potenziare gli interventi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità per le persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.
37.027. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Pag. 151

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. Al fine di sostenere il diritto al lavoro delle persone con disabilità nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
37.028. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Lavoro per obiettivi in favore delle lavoratrici madri)

  1. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri, nel periodo successivo al congedo per maternità, nonché fino al compimento di due anni del figlio della lavoratrice, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:

   a) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita;

   b) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.

  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo il regime di cui al comma 1 è disciplinato da accordi previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Con i contratti aziendali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima. Gli accordi di cui al periodo precedente possono trovare applicazione sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato.
37.017. Invidia.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni interessate provvedono alle assunzioni dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 18,5 milioni di euro annui.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 18,5 milioni di euro anni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.014. Ferro, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 152

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
  2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è espressa dall'Organo commissariale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*37.07. Viscomi, Bruno Bossio, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*37.021. Tucci.

ART. 38.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

  Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri relativi agli anni 2022 e 2023, valutati rispettivamente in 360 milioni di euro e in 180 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
38.9. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stanziate ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate prioritariamente ad incrementare gli importi dell'assegno di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga a decorre dal 31 gennaio 2021.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di mobilità in deroga.
38.6. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti. Pag. 153
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
38.03. Losacco.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.
  3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento, non è corrisposta una analoga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
38.06. Manzo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di Dis-coll)

  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° agosto 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° agosto 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
38.05. Invidia.

ART. 39.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 41, comma 6, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione vengono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali. Restano fermi i benefici previsti dal Pag. 154comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo».
*39.10. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*39.11. Ciagà, Topo, Fragomeli, De Micheli, Buratti, Sani, Morani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.
   8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti tecnici superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
   8-quater. Le imprese che assumono a tempo indeterminato donne, hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
   8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
   3-ter. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 55,9 milioni di euro per il 2022, 79,7 milioni di euro per il 2023, 46,9 milioni di euro per il 2024, 19,2 milioni di euro per il 2025 e 3,8 milioni di euro per il 2026, si provvede agli si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
**39.4. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
**39.16. Pella, Zangrillo, Giacometto, Porchietto.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di invio delle domande di accesso ai citati trattamenti, riferiti a periodi decorrenti da febbraio 2020 e comunque non successivi al 31 dicembre 2020 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, risultino scaduti, sono differiti al 30 settembre 2021.

Pag. 155

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
40.5. Pizzetti, Gariglio, Cantini, Bruno Bossio, Andrea Romano, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per i soli datori di lavoro che alla data del 1° aprile 2021 abbiano già interamente usufruito delle dodici settimane previste dell'articolo 1, comma 300, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le nuove settimane di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 202, n . 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 possono essere utilizzati in continuità e richieste dal giorno successivo al termine di fruizione dei periodi d'integrazione salariale riconosciuti da quest'ultima disposizione normativa.
40.34. Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il con le seguenti: fino al.
40.10. Costanzo, Trano, Testamento.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale finalizzato alla riorganizzazione aziendale conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive delle attività produttive, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2021.
  5-ter. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 5-bis sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  5-quater. Per la durata dei trattamenti di cui al comma 5-bis, ai datori di lavoro che ne usufruiscono resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  5-quinquies. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 5-quater non si Pag. 156applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
40.11. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1,2,8, l'applicazione di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è sospesa per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021»;

   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Fino al 31 agosto 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».
40.29. Invidia.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso al trattamento straordinario di cassa integrazione per le imprese appaltatrici servizi di mensa e ristorazione)

  1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante. Pag. 157
  2. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.
40.45. Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Welfare aziendale per il personale del comparto funzioni locali)

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
40.03. Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.

Pag. 158

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. In favore dei datori di lavoro privati che al termine della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale mantengono i livelli occupazionali del mese di febbraio 2020 è riconosciuta una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente a loro carico. L'esonero si applica fino al 31 dicembre 2023.
40.019. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)

  1. Ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, spetta un credito d'imposta.
  2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
40.017. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga a questa categoria con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni e 500.000 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  3. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 159del presente decreto, a stabilire le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati.
40.015. Luciano Cantone.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

   1. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2021».

  2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 2, sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione di riduzione dell'attività lavorativa.
  4. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
40.014. Cubeddu.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni per il settore marittimo)

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a domanda, in alternativa alla NASPI, ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati Pag. 160 nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite delle ulteriori risorse aggiuntive pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021.Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, fino al termine del periodo di percezione dell'indennità stessa l'erogazione della NASPI è sospesa d'ufficio.».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.020. Scanu, Cadeddu, Deiana, Perantoni, Mura.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni dei lavoratori stagionali nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 68 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Il datore di lavoro che assume un lavoratore ai sensi del comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere al lavoratore il 50 per cento dell'importo dell'esonero riconosciuto. Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è soggetto a contribuzione previdenziale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2021 e 68 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
40.016. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

ART. 41.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*41.36. Del Barba.
*41.1. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.
*41.2. Costanzo, Testamento.
*41.6. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*41.8. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*41.9. Vallascas, Trano.
*41.10. Lacarra, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Pezzopane.

Pag. 161

*41.11. Raduzzi, Villarosa, Sodano, Menga.
*41.13. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*41.18. Micheli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*41.23. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
*41.29. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*41.32. Zangrillo, Mandelli, Pella, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sgravi contributivi per i giovani imprenditori)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Al fine di promuovere altresì l'imprenditoria giovanile, ai datori di lavoro privati che abbiano tra i 18 ed i 35 anni di età ovvero, se costituiti in forma societaria o cooperativa, che abbiano la maggioranza dei soci tra i 18 ed i 35 anni di età, che assumono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio previsto dal presente comma è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma concorrono le risorse del Programma Next Generation EU».
41.015. Invidia, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivi alla formazione in nuove competenze)

  1. Al fine di incentivare la formazione professionale dei lavoratori e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, alle imprese che nel corso degli anni 2021 e 2022 investono in progetti di formazione professionale nelle nuove competenze, con particolare riferimento alle competenze digitali, e in progetti di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e nel limite di spesa massima complessiva di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito di imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, la cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito.
  3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente Pag. 162riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
41.029. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Pella.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2021.».

  2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, comprese nel programma Piano Nazionale Nuove Competenze, sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU.
41.018. Invidia, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Interventi in materia di contratti a termine, anche in regime di somministrazione)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.
*41.05. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*41.07. Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Paternoster.
*41.023. Lucaselli, Rizzetto, Trancassini, Rampelli.
*41.028. Pella, Zangrillo, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
41.01. Plangger.

ART. 42.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ai lavoratori dipendenti stagionali aggiungere le seguenti: , compresi i lavoratori stagionali che hanno svolto attività all'estero e che sono in possesso del documento portatile U1 rilasciato dalle autorità competenti del medesimo Stato estero,

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera a), dopo le parole: lavoratori dipendenti stagionali aggiungere le seguenti: , compresi i lavoratori stagionali che hanno svolto attività all'estero e che sono in possesso del documento portatile U1 rilasciato dalle autorità competenti del medesimo Stato estero,

   agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione Pag. 163di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
42.17. Snider, Parolo, Bianchi, Billi, Villarosa.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) lavoratori dipendenti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, del settore del catering per eventi che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;.
42.7. Pizzetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
*42.10. Emanuela Rossini.
*42.16. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Voucher per i compensi di lavoro occasionale nel settore del turismo)

  1. In considerazione della contrazione del mercato del lavoro connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire una maggiore tutela occupazionale e fermo restando i limiti di cui al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti esercenti attività di impresa o professione nel settore del turismo possono corrispondere compensi delle prestazioni occasionali ricevute sotto forma di buoni orari fino al 31 dicembre 2021.
  2. Per ricorrere alle modalità di pagamento di cui al comma 1, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.
  4. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono alle prestazioni di lavoro occasionali sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
  5. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 6, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che Pag. 164presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 2, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS.
42.03. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. Al personale educativo assistenziale nelle scuole ovvero ai docenti specializzati di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad esclusione del personale con rapporti di lavoro direttamente instaurati con le pubbliche amministrazioni, che hanno subito la sospensione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari ad euro 3.000 per l'anno 2020-2021.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 180.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.09. Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Varchi, Ciaburro.

ART. 43.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: , dell'organizzazione di feste e cerimonie.

  Conseguentemente:

   al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 770, o con la seguente: 870, o;

   al comma 6, sostituire le parole: 770 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 con le seguenti: 870 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 115;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Decontribuzione settori del turismo, dell'organizzazione di feste e cerimonie, degli stabilimenti termali e del commercio).
43.20. Amitrano, Galizia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: , degli impianti di trasporto a fune
43.30. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e del commercio aggiungere le seguenti: , nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo,

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: e del commercio aggiungere le seguenti: , nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
43.9. Orfini, Di Giorgi, Piccoli Nardelli.

Pag. 165

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, dopo le parole: «concernenti il pagamento dei relativi canoni» sono aggiunte le seguenti: «richiesti a qualsiasi titolo»;

   b) al comma 7, lettera a) le parole: «delle somme richieste» sono sostituite con le seguenti: «di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale»;

   c) al comma 7, lettera a), sono soppresse le parole: «a tale titolo»;

   d) al comma 7, lettera b), le parole: «delle somme richieste» sono sostituite con le seguenti: «di tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale»;

   e) al comma 7, lettera b), sono soppresse le parole: «a tale titolo»;

   f) dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato su tutto il canone richiesto, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo».

   g) al comma 8, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2022».
43.33. Ripani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a partire dal 25 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.
  6-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma precedente, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*43.5. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*43.17. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*43.22. Manzo, Faro.
*43.23. Masi.
*43.37. Squeri, Barelli, Cattaneo, Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta a condizione di una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30 per cento nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.
43.014. Fornaro, Fassina.

Pag. 166

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)

  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al COVID-19, per prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario nazionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive.
  2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
  3. Al fine di addivenire alla stipulazione della polizza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
  5. Il Ministro del turismo, con decreto adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplina le modalità di applicazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.06. Zucconi, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Decontribuzione per assunzioni di dottori di ricerca)

  1. Ai datori di lavoro privati, che negli anni 2021, 2022 e 2023, assumono a tempo indeterminato personale qualificato in possesso del titolo di dottore di ricerca, è riconosciuto per l'intero periodo di assunzione, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 12.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro, che stabilisce limite massimo di spesa, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, così come incrementato dalla presente legge.
43.01. Rospi.

ART. 45.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La proroga di cui al comma 1, può essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Pag. 167delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
45.3. Marino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La proroga di cui al comma 1 può essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*45.4. Perantoni.
*45.1. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini, Mura, Frailis, Gariglio, Lotti, Delrio.
*45.5. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure a sostegno delle reti tra professionisti)

  1. Ai professionisti che, ai sensi della Raccomandazione europea 6 maggio 2003, n. 36, qualora associati in rete sono assimilabili alle piccole e medie imprese, sono estesi i benefici delle agevolazioni previste dai fondi europei FSE e FERS, dei programmi operativi 2022 POR e POS.
  2. Ai fini della costituzione delle reti, i professionisti possono accedere altresì a finanziamenti a fondo perduto, pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 25 mila euro per l'avvio dell'attività e del programma di rete, tramite bandi nazionali o regionali.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito lo sportello on line dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione europea, al fine di dare informazioni e assistenza tecnico-amministrativa ai professionisti associati in rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino al limite massimo di 25 mila euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa e corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
45.06. Invidia.

ART. 46.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, al medesimo al comma, al secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti: e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*46.3. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*46.8. Invidia.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di ricollocazione e di formazione al lavoro presso gli ITS)

  1. Al fine di favorire e rafforzare percorsi di formazione e di riqualificazione Pag. 168delle competenze dei titolari dell'assegno di ricollocazione, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è spendibile anche presso le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  2. A decorrere dal 30 settembre 2021 le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, promuovono, nella propria offerta formativa, percorsi di formazione continua, anche breve, della durata di un semestre, di due semestri e di quattro semestri, in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare per le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, destinati ai lavoratori delle imprese, che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie nonché percorsi di formazione ai titolari di assegno di ricollocazione, in possesso di un diploma secondario di secondo grado.
  3. Al fine di realizzare un maggiore raccordo tra formazione e inserimento occupazionale anche dei soggetti di cui al comma 2, gli istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore possono stipulare convenzioni con i Centri per l'impiego, finalizzati ai percorsi di formazione, ai sensi del comma 2.
  4. Per le finalità organizzative, di cui ai commi 2 e 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2020, è incrementato di ulteriori 35 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  5. Le risorse di cui al comma 4, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU.
46.07. Invidia, Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Percorsi di aggiornamento e di formazione del personale neo-assunto presso i Centri per l'impiego)

  1. In connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ANPAL promuove, previa intesa con le regioni in Conferenza Stato-regioni, percorsi di aggiornamento e di formazione, anche in forma telematica, a favore del personale assunto dai Centri dell'impiego per effetto del suddetto Piano, nelle seguenti attività:

   a) acquisizione delle competenze nell'assistenza intensiva finalizzata al reperimento di opportunità occupazionali in linea con le competenze, le capacità e le aspirazioni (della nuova occupazione corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni del disoccupato), tenendo conto della domanda espressa dal mercato del lavoro nel territorio di appartenenza;

   b) tutoraggio nelle attività di ricerca di attività di formazione, riqualificazione e perfezionamento necessari al reinserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari delle misure di accompagnamento (volto a motivare il disoccupato a frequentare corsi di formazione e corsi di riqualificazione professionale necessari per il reperimento dell'occupazione auspicata);

   c) acquisizione delle competenze per la valutazione degli esiti dei percorsi concordati con l'utenza;

   d) acquisizione e perfezionamento delle competenze digitali per la gestione dei servizi, dell'utilizzo delle piattaforme informatiche nazionali e regionali attraverso simulazioni ed esame di casi di studio complessi Pag. 169(servizi tecnico-amministrativi corrispondenti al profilo e alle mansioni ricoperte).
46.06. Invidia.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di piattaforme digitali per il lavoro)

  1. Al fine di facilitare percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 30 ottobre 2021, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una piattaforma informatica, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2. Per l'istituzione della piattaforma, di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato.
  3. I dati registrati sulla piattaforma, di cui al comma 1 sono condivisi anche tra i Centri dell'impiego, l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT, nonché dall'Ispettorato del lavoro per le attività di controllo.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità e i criteri di accesso e registrazione da parte del prestatore di lavoro e del datore di lavoro, nonché la protezione dei relativi dati.
  5. All'interno della piattaforma digitale, di cui al comma 1, è istituita una Sezione informatica dedicata alla domanda-offerta nel settore delle attività stagionali.
46.05. Invidia.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Proroga Fondo Nuove Competenze)

  1. Il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, conformi a quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1 dell'Addendum del decreto di attuazione Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2020, riportato all'articolo 1 dell'Avviso Fondo Nuove Competenze, è prorogato al 31 dicembre 2021.
  2. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze previsto dall'articolo 4 dell'Avviso Fondo Nuove Competenze è fissato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 30 giugno 2022.
46.08. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Differimento del termine di presentazione del DURC da parte di lavoratori autonomi e professionisti)

  1. Per i soggetti nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva per il 2020 può essere certificata con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo al 2020 entro il termine differito al 31 dicembre 2022. La mancata presentazione del DURC entro tale data comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con conseguente obbligo di versamento entro il 30 Pag. 170giugno 2023 dei contributi per i quali si è indebitamente beneficiato.
47.010. Fassina, Villarosa.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Sospensione degli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa)

  1. Gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
47.01. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

ART. 48.

  Al comma 1, dopo la parola: industriale inserire le seguenti: ed artigianale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni;

   sostituire il comma 2 con il seguente: Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale ed artigianale del territorio, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in raccordo con le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento.;

   al comma 3, dopo le parole: le province autonome di Trento e Bolzano, inserire le seguenti: e sentite le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
*48.1. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.
*48.17. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(CAPITALE UMANO 4.0 – Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi Pag. 171di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
48.03. Lupi.

ART. 49.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7.
49.1. Foscolo, Di Muro, Rixi, Viviani, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Pastorino, Bagnasco.

ART. 50.

  Al comma 1, sostituire le parole: al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro con le seguenti: al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro ed assistenti sanitari,.
*50.2. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*50.3. Carnevali, Siani, Pini, De Filippo, Rizzo Nervo, Lorenzin.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Agevolazioni fiscali per ricercatori, docenti e lavoratori impatriati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2-bis le parole: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, commi 1, 2 o 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'intero periodo previsto dallo stesso comma»;

    2) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   «5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alla data Pag. 172del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), capoverso 3-ter, previo versamento di:

   a) un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

   a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
50.037. Giarrizzo, Alaimo.

(Inammissibile limitatamente al n. 1 del comma 1)

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni statali sotto indicate possono procedere all'assunzione a tempo determinato, anche Pag. 173con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività presso le proprie sedi della regione Calabria:

   a) Ministero della cultura con riferimento a Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato Regionale;

   b) Ministeri della giustizia con riferimento a Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile;

   c) Ministero dell'istruzione con riferimento alle Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) Le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.051. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, le amministrazioni statali sotto indicate possono procedere all'assunzione a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, di tirocinanti già rientranti in percorsi di formazione e utilizzati nell'ambito di attività presso le proprie sedi della regione Calabria:

   a) Ministero della cultura con riferimento a Musei e siti archeologici facenti capo al Segretariato regionale;

   b) Ministeri della giustizia con riferimento a Corti d'Appello, Procure, Uffici della Magistratura Amministrativa e contabile;

   c) Ministero dell'istruzione con riferimento alle Istituzioni scolastiche facenti capo all'USR.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   b) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori Pag. 174 da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

   c) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA;

   e) le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
50.061. Cannizzaro, Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni relative all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

   1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro.
   2. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018».
   3. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «3. In sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione dell'INPS con propria deliberazione provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché al rinnovo degli organi sociali. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 1 è composto da tre membri, anche dipendenti dell'INPS, di cui uno con funzioni di presidente.».
50.029. Ciprini.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure in materia di non autosufficienza)

  1. La lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituita dalle seguente: «dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 40.000».
  2. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, qualora i servizi assistenza personale nei casi di non autosufficienza siano affidati ad imprese specializzate, con pagamento del corrispettivo mediante sistemi tracciabili, la detrazione di cui alla lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 decreto Pag. 175 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 spetta nella misura del 50 per cento. In caso di incapienza, al contribuente è riconosciuto un rimborso pari alla metà della detrazione non usufruita, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri conseguenti al presente articolo, previsti in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.
50.05. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Estensione della tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali)

  1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica subiti dal lavoratore a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento, anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, all'articolo 13, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: «pari o superiore al 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 4 per cento».
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto è approvata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.
50.027. Tripiedi.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni urgenti per l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienico sanitari)

  1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, non si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.
50.02. Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di garantire la proroga delle attività rientranti nei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga nella regione Calabria, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
50.056. Cannizzaro, Maria Tripodi.

Pag. 176

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di garantire la proroga delle attività rientranti nei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga nella regione Calabria, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
50.052. Cannizzaro, Maria Tripodi.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)

  1. In favore del comune di Roma Capitale è concesso un contributo straordinario di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:

   a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;

   b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto all'emergenza abitativa attraverso l'incentivazione della pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;

   c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropolitane.
51.08. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)

  1. In favore del Comune di Roma Capitale è concesso un contributo straordinario di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:

   a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;

   b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto all'emergenza abitativa attraverso l'incentivazione della pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;

   c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al Pag. 177decongestionamento delle aree metropolitane.
51.09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 del 2 agosto 2018 e potenziamento del trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di porre in essere ogni strumento utile e contenere la diffusione del virus COVID-19 nonché velocizzare le procedure amministrative, in modo tale da potenziare il servizio pubblico locale e regionale ed incentivare le imprese nel settore del trasporto pubblico, il termine previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogato al 31 giugno 2022.
51.07. Maraia.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

  1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: «prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di cosiddetta “sharing mobility”, ad esemprio car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing),».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77 del presente articolo.
51.02. Nobili, Del Barba.

ART. 52.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Nelle more del riparto del Fondo di cui al comma 1, ovvero dell'individuazione di diverse modalità per assicurare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del Fondo anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2020 e alle previsioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la predetta sentenza, in occasione del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2021, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 1, per l'esercizio 2021 il termine di cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre 2021.
   1-ter. Gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri Pag. 178direttivi, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali:

   a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

   b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti complessive medie nel triennio 2017-2019, al netto dell'accantonamento al Fondo credito di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2019, inferiore al 65 per cento della media nazionale del rispettivo comparto;

   c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati alle province e alle città metropolitane.»;

   al comma 4, sostituire le parole da: 506,5 fino alla fine del comma con le seguenti: 1006,5 milioni di euro per l'anno 2021, e di 1.006,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
*52.1. Ruffino.
*52.36. Ripani.
*52.37. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*52.20. De Luca, Topo, Ciampi, Miceli.
*52.40. Pella, Musella, Paolo Russo.
*52.35. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 506,5 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. Nelle more del riparto del Fondo di cui al comma 1, ovvero dell'individuazione di diverse modalità per assicurare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del Fondo anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2020 e alle previsioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la sentenza summenzionata, in occasione del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2021, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 1, per l'esercizio 2021 il termine di cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre 2021.
   1-ter. Gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell'interno, per essere assegnati, nell'anno 2022, agli enti locali, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

   a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

   b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti complessive medie nel triennio 2017-2019, al netto dell'accantonamento al Fondo credito di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2019, inferiore al 65 per cento della media nazionale del rispettivo comparto;

   c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Pag. 179destinati alle province e alle città metropolitane.»;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 506,5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
52.3. Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Micheli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
52.14. Topo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 degli enti locali non rilevano i dati relativi alla TARI nell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità applicative delle disposizioni di cui al primo periodo a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021.
52.26. Navarra.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Stabilizzazione personale precario in servizio presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale nella Regione siciliana)

  1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al Fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica la richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. Nell'istanza per il finanziamento dell'istituzione di tali posti aggiuntivi ciascun ente locale interessato deve:

   a) allegare la delibera di adozione della nuova dotazione organica, recante anche la separata indicazione dei posti «aggiuntivi» rispetto a quelli ordinari conteggiati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da destinare solo esclusivamente alle stabilizzazioni;

   b) allegare il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione Pag. 180 del personale precario, anche in regime part-time, con la espressa attestazione della necessità di copertura dei posti aggiuntivi in dotazione organica ai fini della completa definizione delle procedure di stabilizzazione;

   c) attestare che il personale precario da stabilizzare, anche in regime part-time, è essenziale per la garanzia dei servizi essenziali e per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale;

   d) quantificare l'onere economico per la Regione siciliana.

  3. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della Regione siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. Il finanziamento per la copertura dei posti aggiuntivi è assegnato con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da adottare entro 30 giorni dalla richiesta previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  4. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'ente locale deve trasmettere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, per il controllo di rispettiva competenza, la nuova dotazione organica deliberata ai sensi del presente articolo, il decreto regionale di finanziamento della copertura dei posti aggiuntivi ed il piano dei fabbisogni del personale contenente le misure di stabilizzazione del personale precario.
  5. In ciascun caso di quiescenza del personale precario stabilizzato ai sensi della presente disposizione o di interruzione per qualunque motivo del rapporto di lavoro del medesimo personale, con conseguenza cessazione del finanziamento regionale, il corrispondente posto «aggiuntivo» in dotazione organica dovrà intendersi automaticamente soppresso, tranne nel caso di apposita copertura dell'ente locale nel rispetto della normativa statale di finanza pubblica.
52.098. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ampliamento dei comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

   1) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'Interno, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

   2) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;

   3) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;

   4) hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

  2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione Pag. 181 dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

   a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

   b) per i comuni della regione Sardegna e della Regione siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla TASI e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);

   c) il riparto del Fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

   d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
*52.095. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*52.02. Ruffino.
*52.077. Ripani.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per i 2021 per gli enti in disavanzo)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di individuare le modalità per l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al ripiano possono non applicare al bilancio di previsione 2021-2023 le quote di disavanzo derivanti dai rendiconti 2020 e 2021, incluse le eventuali quote di disavanzo per mancati recuperi di annualità precedenti ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di due anni. Gli enti che intendano avvalersi della facoltà prevista al presente articolo devono fornire dimostrazione di aver applicato almeno dall'esercizio 2021 le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni poste dalla legislazione vigente e ferme restando le agevolazioni sociali già stabilite. Ai fini di cui al precedente periodo gli enti interessati possono innalzare le misure delle aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con effetto dal 1° gennaio 2021, procedendo successivamente alla conseguente variazione del bilancio di previsione.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario Pag. 182pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**52.03. Ruffino.
**52.078. Ripani.
**52.0101. Pella.
**52.096. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
**52.025. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.
**52.070. Pastorino, Fornaro, Fassina.
**52.047. De Luca, Topo, Ciampi, Miceli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021)

  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e i servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 80 del 28 gennaio 2020 e n. 4 del 29 aprile 2021, nonché al fine di adeguare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2020, ad accantonare una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2021, rideterminato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 7, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per un importo pari al Fondo per anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 6 giugno 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successivi rifinanziamenti, incassato e non rimborsato alla data del 1 gennaio 2015, al netto dei rimborsi successivamente intervenuti fino al 31 dicembre 2020.
  2. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento previsto nel comma 1 è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
  3. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale dell'anticipazione nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata, il Fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1.
  4. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
52.056. Manzo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Utilizzo avanzo vincolato derivante da proventi relativi ad alienazioni)

  1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  2. Gli avanzi vincolati all'estinzione totale o parziale di debito degli enti locali o dello Stato, risultanti al 31 dicembre 2020 nei rendiconti degli enti territoriali, in applicazione Pag. 183 della norma oggetto di abrogazione di cui al comma 1, possono essere destinati a spese di investimento.
*52.0113. Pella.
*52.014. Ruffino.
*52.033. Cestari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Micheli.

ART. 53.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di snellire il processo di spesa dei fondi di cui al presente articolo i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
*53.17. Pella, Paolo Russo.
*53.15. Ripani.
*53.2. Ruffino.
*53.6. Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Micheli.
*53.12. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*53.16. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Contributo ai comuni che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale)

  1. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 15 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2021, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
53.06. Belotti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure a sostegno dei bilanci degli enti di area vasta)

   1. Al fine di garantire la piena operatività degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- Pag. 184legge, procede al riparto delle risorse di cui al comma 1, sotto forma di contributo diretto agli enti di cui al medesimo comma.
   3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
54.05. Prestigiacomo, Pella.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure a sostegno dei bilanci degli enti di area vasta)

   1. Al fine di sostenere gli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata una spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate al pagamento di rate di mutuo ovvero al ripianamento di posizioni debitorie prodottesi a seguito di anticipazioni di liquidità.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procede al riparto delle risorse di cui al comma 1, sotto forma di contributo diretto agli enti di cui al medesimo comma.
   3. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
54.06. Prestigiacomo, Pella.

ART. 55.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incremento del fondo per contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

  1. All'articolo 23-bis, comma 1, primo periodo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
55.08. Casa, Brescia, Baldino, De Carlo, Elisa Tripodi, Alaimo.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali e ulteriori misure a favore degli enti locali)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 51-bis, è inserito il seguente:

   «51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 200 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Pag. 185Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;

   b) al comma 52, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021, moltiplicata per 25.»;

   c) al comma 56, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi»;

   d) al comma 57, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «È ammesso l'utilizzo dei CIG non ancora perfezionati. Per importi inferiori a 40 mila euro è consentito l'utilizzo dello SMART CIG».

  2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure selettive già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis, Per il finanziamento di un programma sperimentale di creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città capoluogo di provincia, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono aggiornate le modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai fini dell'applicazione del comma 1-bis del medesimo articolo come introdotto dal comma 3, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.
  5. Il termine di cui all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esteso sino a ventiquattro mesi complessivi.
  6. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni fino a 3 mila abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  7. Il Fondo di cui al comma 6 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 6 tra i comuni beneficiari, si tiene Pag. 186conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dello stesso.
  9. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
  10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 6, pari a 235 milioni di euro per l'anno 2021 e 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
56.012. Fragomeli, Ubaldo Pagano, Topo, Ciagà, Sani, De Micheli, Buratti, Navarra.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Rinnovo concessioni)

  1. In ragione dell'emergenza da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis della legge 21 maggio 2021 n. 69. Entro tale data possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva di cui all'Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al periodo precedente.
56.018. Fassina.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni per Roma Capitale)

  1. Al fine di assicurare, anche in ragione delle perdite di gettito causate dall'emergenza COVID-19, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuto, per l'anno 2021, a Roma Capitale un contributo straordinario di euro 200 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.
56.08. Baldino, Flati.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in materia di equilibrio economico degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato Pag. 187 da un idoneo piano di risanamento aziendale.».
56.07. Vignaroli, Flati

ART. 57.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di DURC)

  1. All'articolo 264, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;» sono aggiunte le seguenti: «. La presente lettera si applica sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione europea;».
  2. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-septies è aggiunto il seguente:

   «8-opties. Le disposizioni di cui al comma 8-bis non si applicano nei casi in cui si tratta di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici derivanti da strumenti di agevolazione di carattere straordinario e legati all'emergenza epidemiologica COVID-19, fino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione europea».
57.04. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Gli accertamenti esecutivi relativi ad omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'anno 2020 e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per l'anno 2021, relative alle imprese di pubblicità esterna che abbiano avuto una perdita di ricavi superiore al 20 per cento rispetto ai ricavi del 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2021. Eventuali pagamenti tardivi eseguiti dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni entro la data del 31 ottobre 2021 o altra data fissata dagli enti locali successiva alla precedente non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed agli interessi legali.
57.019. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Esenzione dalla prima rata dell'IMU per i proprietari di immobili oggetto di provvedimento di sfratto esecutivo e compensazione per i comuni)

  1. A parziale compensazione delle perdite economiche conseguenti dall'impossibilità di porre in esecuzione provvedimenti di rilascio degli immobili in conseguenza della sospensione prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili oggetto dei suddetti provvedimenti di rilascio.
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e Pag. 188delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto.
57.02. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

ART. 58.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica non ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la contrattazione collettiva nazionale definisce l'importo delle retribuzioni aggiuntive spettanti al personale docente, con effetti a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e Ricerca» sottoscritto il 19 aprile 2018, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107;.
58.17. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
*58.46. Toccafondi, Del Barba.
*58.20. Testamento, Villarosa, Corda.
*58.100. De Lorenzo, Fassina.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: quale attività didattica ordinaria.

   2) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

    a) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 419, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   “1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito il ruolo unico dei dirigenti tecnici con compiti ispettivi.
   2. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.”;

   b) all'articolo 420:

    1) al comma 1 le parole da: “, distinti” sino a: “419” sono soppresse;

    2) al comma 2 le parole: “sono ammessi” sono sostituite dalle seguenti: “è ammesso personale docente ed educativo e dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo” e le lettere a), b) e c) sono soppresse;

    3) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi;

    4) al comma 6 le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive,”; le parole: “della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'istruzione,”; dopo le parole: “nei limiti dei posti” sono inserite le seguenti: “vacanti e” e le parole “nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento” sono soppresse;

Pag. 189

    5) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili con il relativo punteggio, nel rispetto di modalità e limiti previsti dalla normativa vigente, i programmi delle prove. Le soglie di superamento dalle prove sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente.”;

    6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Il bando di concorso può prevedere una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione”;

   c) all'articolo 421:

    1) al comma 1:

   le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive,”;

   le parole: “o capo del servizio centrale” sono soppresse;

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) tre tra dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica”;

   la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione”;

   la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   “c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione;”;

    2) i commi 2, 3 e 5 sono soppressi”;

   d) all'articolo 422:

    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. I concorsi per titoli ed esami di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.

     2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.';

    2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono soppressi”;

   e) all'articolo 423:

    “1) al comma 1 le parole: 'ispettore tecnico' sono sostituite dalle seguenti: 'dirigente tecnico con funzioni ispettive'.

    2) al comma 2 le parole: 'ed il colloquio con la valutazione prescritta,' e la parola: 'anzidette' sono soppresse; dopo le parole: 'dei punti assegnati per i titoli' sono inserite le seguenti: ', nel limite dei posti messi a concorso';

    3) i commi 3 e 4 sono soppressi”;

   e) l'articolo 424 è abrogato».

   3) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: al fine di tutelare fino a: qualunque sede della provincia chiesta.

   4) Al comma 5 dopo le parole: al comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole per l'infanzia paritarie e.

   5) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

    5-bis. I commi 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

    «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono richiedere contributi per la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti, appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore Pag. 190 a 20.000 euro annui, di dispositivi digitali dotati di connettività.

    624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di euro 20 milioni.».

    5-ter. All'articolo 1, comma 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica».
58.55. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini, Nitti, Lattanzio.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*58.43. Toccafondi, Del Barba.
*58.87. Azzolina.
*58.90. Villani.
*58.18. Testamento, Villarosa, Corda.
*58.117. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
58.65. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

  3-bis. Conseguentemente alla Scuola per l'Europa è riconosciuta, a decorrere dalla sua istituzione, la facoltà di determinare in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari alla realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 4, a carico delle famiglie degli alunni iscritti che non sono dipendenti dell'EFSA né dipendenti delle aziende convenzionate con la Scuola per l'Europa, il cui ammontare è determinato entro il limite massimo annuale di euro 2.000, fatte salve le riduzioni spettanti alle famiglie in base alle disposizioni vigenti.
58.25. Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole d'infanzia e.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , compresi i servizi educativi autorizzati.
*58.44. Toccafondi, Del Barba.
*58.28. Colmellere, Alessandro Pagano, Fogliani, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*58.109. Paolo Russo.
*58.41. Lupi.
*58.115. Aprea, Spena, Pella.

  Al comma 5, dopo le parole: al comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole dell'infanzia paritarie e.

Pag. 191

  Conseguentemente:

   sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti parole: 150 milioni.
58.83. Rampelli, Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito:

    a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;

    b) i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, ivi compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae e compenso erogato;

    c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;

    d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

    e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

    f) i beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio;

   2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'ultimo periodo del comma 5 comporta la revoca dell'erogazione del contributo di cui al medesimo comma.
58.19. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   e-bis) dagli enti gestori delle scuole paritarie per gli immobili in proprietà, locazione o comodato gratuito adibiti a scuola paritaria di ogni ordine e grado e rientranti nella categoria catastale B5.

  Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: e 5 con le seguenti: 5 e 5-bis.
58.6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 978, primo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico»;

   b) al comma 979 le parole: «di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «di 40,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

  6-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 13.61 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40,84 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58.88. Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Iovino, Villani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili Pag. 192a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo».
58.49. Marchetti, Lucentini, Caparvi, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Paolini, Patassini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Cantalamessa, Castiello, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
58.05. Roberto Rossini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

ART. 59.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere i commi da 2 a 13;

   b) sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:

   «14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
   15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

   a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

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   b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

   c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

   16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
   17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera b).
   18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.
   19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
59.41. Testamento, Villarosa, Corda.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/20221, entro il 31 luglio 2021, sono pubblicate tutte le graduatorie concorsuali di procedure già espletate o in corso di perfezionamento.
59.90. Gallo.

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  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al periodo precedente, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

   b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   9-bis. Per il solo anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare la copertura del più alto numero di posti vacanti e disponibili su posti di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, è costituita da parte degli uffici scolastici regionali una graduatoria articolata su base regionale alla quale possono iscriversi gli specializzati sul sostegno entro il 31 luglio 2021 secondo le modalità definite da un decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione che stabilisce anche i titoli valutabili e il relativo punteggio.
   9-ter. Gli iscritti in graduatoria ai sensi del comma 9-bis sono assunti con contratto a tempo determinato sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le procedure ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche.
   9-quater. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo di una specifica prova orale, il docente di sostegno è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova orale comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 9-bis e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
   9-quinquies. Le procedure di reclutamento a tempo determinato che attingono dalle graduatorie di cui al comma 9-bis si concludono entro la data stabilita dall'ordinanza di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), del presente decreto.
   9-sexies. A partire dall'anno scolastico 2022/2023, si concludono entro e non oltre il 31 luglio, secondo la cadenza biennale, le procedure di cui all'articolo 1, commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
59.91. Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Azzolina, Caso, Villani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, alinea, sostituire le parole: salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 con le seguenti: salvo i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero 498 del 21 aprile 2020 Pag. 195e successive modifiche e salvo il 50 per cento dei posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto dipartimentale numero;

   b) al comma 4, sostituire la lettere b) con la seguente:

   «b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/ 2021, almeno una annualità di servizio svolto, nella classe di concorso o tipologia di posto per il quale è attivato il contratto a tempo determinato, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al sistema di istruzione professionale valutabile come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso, riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre annualità nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al sistema di istruzione professionale, anche non consecutive negli ultimi dieci anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno una annualità delle tre di cui al periodo precedente. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova orale di natura didattico-metodologica che dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2021. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente nonché il titolo di dottore di ricerca. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria partecipano ad un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022.».

   d) al comma 6, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: di cui al precedente comma 4.

   e) sostituire il comma 7, con il seguente:

   «7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare e metodologico-didattica; detta prova è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. I candidati che superano la prova disciplinare e metodologico-didattica sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

   f) al comma 8, dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e metodologico-didattica;

   g) sostituire il comma 9, con il seguente:

   «9. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui ai commi 4 e 4-bis, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione delle prove di cui ai commi 4-bis e 7, le modalità di formazione delle commissioni delle prove di cui al comma 4-bis e 7, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento delle suddette Pag. 196prove nonché gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo di cui al comma 4-bis che dovranno tenere conto dell'esperienza di insegnamento già maturata dal partecipante al percorso, a partire dal bilancio delle competenze. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.»;

   h) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   «9-bis. Fermo restando le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni e la disciplina prevista dal comma 980 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più decreti legislativi, di modifica al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di provvedere alla definizione e organizzazione del sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria su posto comune nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

   a) percorso annuale di formazione e tirocinio, seguito da un anno di formazione e ricerca da svolgere contestualmente al servizio di insegnamento su posto vacante e disponibile;

   b) definizione dei ruoli e competenze, in un quadro di piena collaborazione e di condivisione di scelte e responsabilità, per università o istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituzioni scolastiche statali a cui sono affidati programmazione e coordinamento del percorso di cui alla lettera a) anche attraverso strutture di natura inter-istituzionale tra le citate istituzioni, finanziate da specifiche risorse;

   c) accesso al percorso di cui alla lettera a) riservato ai vincitori di concorso nazionale da svolgersi su base regionale per i posti vacanti e disponibili per ciascuna classe di concorso secondo le modalità disposte dal successivo comma 10; le prove accertano le conoscenze e competenze disciplinari, antropo-psico-pedagogico, metodologie e tecnologie didattiche, informatiche e linguistiche in una lingua straniera nonché le motivazioni ed attitudini all'insegnamento;

   d) accesso al concorso di cui alla lettera c) consentito a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso e dei crediti formativi universitari di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

   e) definizione dei contenuti e degli obiettivi formativi del percorso di cui alla lettera a) al fine di permettere ai frequentanti l'acquisizione delle specifiche competenze professionali in ambito pedagogico, psicologico, metodologico-didattico, didattico-disciplinare, valutativo e autovalutativo, organizzativo e legislativo, relazionale e di orientamento, di ricerca e di documentazione, riflessivo;

   f) articolazione del percorso di cui alla lettera a) in formazione specialistica mediante corsi e laboratori, tirocinio diretto, accompagnamento riflessivo sulle esperienze maturate, anche mediante la collaborazione di tutor universitari e scolastici, esperienza di insegnamento, elaborazione di un progetto conclusivo di ricerca azione quale prova valutativa finale;

   g) all'esito di positiva conclusione e valutazione del percorso di cui alla lettera a), si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso e si sottoscrive il contratto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima istituzione scolastica presso cui si è prestato il servizio di insegnamento previsto nel secondo anno del percorso stesso;

   h) previsione dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto Pag. 197legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del superamento del percorso dei cui alla lettera a);

   i) definizione del trattamento economico relativo al primo anno del percorso di cui alla lettera a) per i vincitori ammessi al percorso stesso;

   l) determinazione degli standard nazionali per la valutazione dell'intero percorso di cui alla lettera a);

   m) previsione che il percorso di cui alla lettera a) sia gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale;

   n) previsione che una percentuale dei posti vacanti e disponibili di cui alla lettera b) è riservata ai candidati che oltre ai requisiti di accesso di cui alla lettera c) hanno già svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio, delle quali almeno una nella classe di concorso per la quale si candidano, anche non consecutive, negli ultimi 8 anni scolastici valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; i vincitori su posti riservati accedono direttamente al secondo anno del percorso di cui alla lettera a), per il quale è disposta una specifica articolazione delle attività formative e professionalizzanti;

   o) per assicurare un percorso di qualità, previsione che alle istituzioni di cui alla lettera b) sono riconosciuti specifici finanziamenti a copertura delle spese di organizzazione e gestione;

   p) disposizione di specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

   9-ter. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9-bis determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

   i) al comma 10, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando la disciplina prevista dal comma 980 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,;

   l) al comma 10, alinea, dopo la parola: secondaria aggiungere le seguenti: secondo le modalità previste al precedente comma 9-bis e sostituire le parole: frequenza annuale con le seguenti: frequenza biennale;

   m) al comma 10 sopprimere le parole: al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi;

   n) al comma 10, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla e a risposta aperta volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato rispetto alla classe di concorso;

   o) al comma 11, secondo periodo sostituire le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione con le seguenti: Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, tenuto conto delle specificità del concorso per il personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria e quello per l'accesso al sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria di cui al precedente comma 9-bis,;

   p) al comma 12, dopo la parola: resilienza aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dal precedente comma 9-bis;

   q) al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo;

   r) al comma 17, al primo periodo, sopprimere le parole da: se approvate fino alla fine del periodo, e al secondo periodo Pag. 198sostituire le parole: al periodo precedente, con le seguenti: al comma 15, lettera c);

   s) sostituire il comma 19, con il seguente:

   «19. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis, 7 e 16, pari a euro 21.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
59.58. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Miceli.

(Inammissibile limitatamente alla lettera h))

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: contestualmente;

   b) sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, e in via residuale negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021»;

   c) sopprimere la lettera b).
*59.11. Tasso.
*59.12. Fioramonti, Muroni, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: contestualmente;

   b) alla lettera a) dopo le parole: per i posti comuni sopprimere le parole: e di sostegno, dopo le parole: il titolo di abilitazione, sopprimere le parole: o di specializzazione e dopo le parole: entro il 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: e che contestualmente hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   c) sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2021».
59.108. De Lorenzo, Fratoianni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, alinea, sopprimere la parola: contestualmente;

   b) al comma 4, sopprimere la lettera b).

   c) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.
59.35. Testamento, Villarosa, Corda.

  Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'alinea, sopprimere la parola: contestualmente;

Pag. 199

   b) alla lettera b) sostituire le parole: hanno svolto su posto comune o di sostegno con le seguenti: contestualmente, e limitatamente ai posti comuni, hanno svolto.
59.24. Fioramonti, Fusacchia, Muroni, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 4, lettera a), dopo la parola: prima, aggiungere le seguenti: e seconda.
59.10. Longo.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per eventuali ulteriori cattedre vacanti, si provvede tramite scorrimento della seconda fascia delle graduatorie provinciali;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: nelle istituzioni scolastiche statali con le seguenti: nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
59.104. Angiola, Costa.

  Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92, e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*59.76. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Ciaburro.
*59.83. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: istituzioni scolastiche statali aggiungere le seguenti: e paritarie.
**59.85. Rampelli, Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Ciaburro.
**59.131. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 7, con il seguente:

   «7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. I candidati valutati positivamente alla prova disciplinare sono sottoposti a valutazione da parte del comitato di valutazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge del 13 luglio 2015, n. 107.»

   b) al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di giudizio positivo della prova disciplinare e di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio Pag. 200del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta l'impossibilità della valutazione del percorso di formazione e prova, la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta, fermo restando il giudizio positivo della prova disciplinare, la reiterazione dell'anno di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.;

   c) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. I concorsi ordinari, di cui ai decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, devono comunque essere avviati entro e non oltre il mese di ottobre 2021 al fine di assicurare l'immissione in ruolo dei vincitori a partire dal mese di settembre 2022.
  10-ter. Il concorso straordinario, di cui al decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, finalizzato all'accesso ai percorsi abilitanti deve essere avviato entro e non oltre il 15 dicembre 2021 al fine di utilizzare il titolo conseguito per le operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023;

   d) al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente al comma 18, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga al secondo periodo del comma 13.
59.88. Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via straordinaria, altresì, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi precedenti, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente: a) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno; b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  8-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
  8-quater. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Contestualmente i medesimi hanno l'onere di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Coloro che sono nominati su posto di sostegno hanno inoltre l'obbligo di essere ammessi anche in soprannumero al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell'incarico di cui al comma precedente.
  8-quinquies. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata Pag. 201 da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
  8-sexies. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
59.46. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.
*59.9. Longo.
*59.13. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*59.38. Testamento, Villarosa, Corda.
*59.47. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*59.72. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*59.100. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*59.110. De Lorenzo, Fassina.
*59.114. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

   «8. La durata del periodo di servizio del personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un secondo mandato della durata di quattro anni, è prorogata per ulteriori tre anni scolastici; a tal fine, a partire dall'anno scolastico 2021/22, il personale interessato è riassegnato presso la sede dove prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora tale sede di servizio non fosse disponibile, detto personale è assegnato in una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con decreto interministeriale n. 4377 del 7 ottobre 2011.
   Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e, in seguito al superamento di dette prove, ad un ulteriore periodo di servizio all'estero di tre anni».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
59.06. Schirò, La Marca, Miceli, Quartapelle Procopio, Fassino, Delrio, Boldrini, Boccia.

Pag. 202

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Istituzione corsi straordinari di abilitazione all'insegnamento su materia e sul sostegno)

  1. In deroga a tutte le disposizioni vigenti e con apposito decreto di emanazione del bando, per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/23 le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi straordinari di abilitazione di durata annuale, riservati:

   a) agli iscritti alla seconda fascia delle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto con titolo valido all'insegnamento;

   b) ai docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado in servizio nelle scuole statali, paritarie e formazione professionale e sprovvisti di abilitazione e/o idoneità all'insegnamento;

   c) ai docenti di ruolo che intendono acquisire abilitazione su altra materia comune purché abbiano conseguito il titolo di accesso utile entro la data in vigore del presente decreto;

   d) agli insegnanti in servizio in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento;

   e) agli insegnanti tecnico pratico in servizio sprovvisti di abilitazione o di idoneità all'insegnamento.

  2. Il corso straordinario di abilitazione è da intendersi come formazione on the job per i docenti in servizio con una prova in itinere scritta e prova finale di tipo orale. Il superamento di entrambe le prove ha valore di abilitazione all'insegnamento. Le caratteristiche del corso, i programmi, scadenze e procedure di partecipazione verranno fissate con apposito decreto del Ministero dell'istruzione da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. I corsi straordinari di abilitazione sono finanziati con le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L'esatto ammontare dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettivamente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi.
59.02. Frate.

ART. 60.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  4-ter. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60.6. Melicchio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

Pag. 203

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

   «536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539».
60.01. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

  1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricerca nel contrasto alla diffusione del COVID-19 e incentivare i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Italia, all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter, previo versamento di:

   a) un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

Pag. 204

   b) un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

   5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

   a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

   b) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*60.04. Ungaro, Toccafondi, Mor, Marco Di Maio, Faro, Martinciglio, Giordano, Pallini, Del Barba, Cattaneo, Pastorino, Ubaldo Pagano.
*60.011. Cattaneo, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Barelli, Spena, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Sostegno alle università del Meridione)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia aventi un numero complessivo di iscritti non superiore a 9.000 studenti è riconosciuto un contributo per il 2021 pari a 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione tra gli atenei interessati.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60.010. Tartaglione, Saccani Jotti, Aprea, Bartolozzi, Casciello, Palmieri, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 205

ART. 62.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Istituto per l'Intelligenza Artificiale – I3A)

  1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'intelligenza artificiale e della sua ricaduta nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione è istituito l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A) per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale. L'Istituto avrà sede centrale a Torino e sarà organizzato su più poli territoriali caratterizzati da specifiche aree disciplinari con lo scopo di presidiare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l'impatto sui territori di riferimento. L'istituto avrà forma giuridica di fondazione. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
  2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sull'Istituto.
  3. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della loro composizione e dei rispettivi compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.
  4. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto dell'Istituto che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico dell'Istituto.
  5. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  7. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto I3A è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2021. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto Pag. 206presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.
  8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  9. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione delle risorse sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77 comma 7 del presente decreto.
62.03. Serritella, Davide Crippa, Carabetta, Azzolina, D'Arrando, Scagliusi, Carbonaro, Gariglio, Bonomo, Lepri, Giorgis, Bruno Bossio, Molinari, Pettazzi, Boldi, Giaccone, Gastaldi, Maccanti, Caffaratto, Benvenuto, Giglio Vigna, Tiramani, Patelli, Liuni, Gusmeroli, Fornaro, Portas, Costa, Napoli, Giacometto, Porchietto.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Istituto per l'Intelligenza Artificiale – I3A)

  1. È istituito l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A) per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale. L'Istituto ha sede a Torino.
  2. L'Istituto avrà forma giuridica di fondazione. Ne sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico, la città metropolitana di Torino e la regione Piemonte, ai quali viene attribuita la vigilanza sull'Istituto. I fondatori adottano lo statuto della fondazione entro 60 giorni.
  3. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il sindaco della città metropolitana di Torino e il presidente della regione Piemonte.
62.01. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti 750 milioni.
63.9. Alaimo, Giarrizzo, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis
(Disposizioni urgenti per il collegamento in fibra ottica e la parità di accesso alle risorse elettroniche)

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici di tipo residenziale, le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare Pag. 207riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
  2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete»;

   b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, intesa come realizzazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio o all'unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio o dell'unità immobiliare con il punto terminale di rete.».
63.07. Paita, Del Barba.

ART. 64.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

   b) dopo le parole, ovunque ricorrano: non superiore a 40.000 euro annui, aggiungere le seguenti: o di 60.000 annui per giovani con ISEE cumulativo con quello familiare;

   c) sostituire le parole: la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80 per cento con le seguenti: la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
64.49. Tuzi, Iovino, Ungaro, Toccalini, Bruno Bossio, Faro, De Luca, Frate, Cattaneo, Giordano, Di Lauro, Cubeddu, Zanichelli, Dieni, Corneli, Orrico, De Carlo, Berti, Carabetta, Fusacchia, Amitrano, Invidia, Perego Di Cremnago, Pallini, Currò, Gribaudo, Alaimo, Giarrizzo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e sopprimere le parole: alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

   b) al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
*64.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*64.4. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*64.37. Butti, Foti, Osnato, Rachele Silvestri, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Pag. 208

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
**64.11. Fregolent, Del Barba.
**64.14. Gribaudo.
**64.32. Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**64.42. Stumpo, Fassina.

  Al comma 12, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

  Conseguentemente, apportare la medesima modifica al comma 14.
64.25. Lorefice, Sportiello.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Per consentire la prosecuzione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, negli anni dal 2021 al 2024, con la possibilità di estendere gli interventi ivi previsti, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi medesimi sia di altri soggetti che, pur senza allontanamento dalla famiglia di origine, siano stati presi in carico dai servizi sociali con provvedimenti di tutela e socio-assistenziali, è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
64.6. Emanuela Rossini.

ART. 65.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 71-septies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Secondo le modalità disciplinate dal decreto di cui all'articolo 71-octies, gli obbligati presentano al Ministero della cultura, o al soggetto da questi individuato, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultano le cessioni effettuate e i compensi dovuti, da corrispondere contestualmente.»;

   b) l'articolo 71-octies è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, con effetto dal 1° gennaio 2023, le modalità della ripartizione del compenso di cui all'articolo 71-septies tra gli aventi diritto da parte del Ministero della cultura, che può provvedervi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi di una società o di altro ente da costituire allo scopo oppure da individuare mediante procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e trasparenza. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità della destinazione ad attività di promozione culturale di una quota percentuale dell'insieme dei compensi riscossi, al fine di favorire la creatività dei giovani autori.»;

  4-bis. Fino al 31 dicembre 2022 si applicano gli articoli 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modificazioni apportate dal comma 4 del presente articolo.
*65.18. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Rossi, Prestipino, Orfini.
*65.23. Toccafondi, Del Barba.

Pag. 209

  Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) al comma 3, le parole: «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
65.26. Vacca.

  Al comma 6, dopo le parole: suolo pubblico inserire le seguenti: o demaniale e sostituire le parole: 31 agosto 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7, sostituire le parole: 8,65 milioni con le seguenti: 16,65 milioni.

   b) ridurre il Fondo di cui all'articolo 77, comma 7, di 8 milioni di euro per l'anno 2021.
65.14. Fiano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I corsi di formazione bandistici e corali hanno lo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo e di potenziare i complessi bandistici e corali. I corsi si distinguono in corso di tipo corale e di tipo bandistico e si svolgono in ciclo triennale. Al fine di permettere una corretta programmazione e progettazione di un nuovo ciclo di corsi, dopo la crisi pandemica che ha comportato la sospensione delle attività dei circoli culturali, come previsto dai vari decreti emanati, è concesso un finanziamento di euro 3.000 per ogni corso che verrà attivato, riattivato o continuato a partire dai mesi da settembre a novembre 2021 che risponda alle seguenti caratteristiche: i corsi devono essere svolti nell'arco di otto mesi e devono essere raggiunte e garantite complessive duecento ore di lezione; ai corsi possono essere iscritti anche aspiranti di età inferiore ai quattordici anni, purché siano in possesso di adeguata istruzione di base; il numero degli iscritti non può essere complessivamente inferiore a 10 né superiore a 30; in fase di avvio dei corsi, il soggetto promotore, in base al numero degli iscritti elabora il progetto annuale da presentare al Ministero della cultura indicando: le ore di lezione degli iscritti al primo, al secondo e al terzo anno e al corso di perfezionamento e il numero delle classi di corso attivate; in caso di una sola classe deve essere riportata la suddivisione delle ore di insegnamento per gruppi di iscritti, il materiale didattico e i libri di testo scelti con l'ausilio degli insegnanti, l'orario settimanale delle lezioni, evidenziando il giorno di inizio del corso e il giorno di chiusura; il nominativo dell'insegnante o degli insegnanti con indicati i curriculum formativi e le ore di insegnamento; l'autorizzazione dei genitori e di chi esercita la patria potestà per gli iscritti minorenni. L'incarico di docenza per l'insegnamento è conferito dal soggetto promotore. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
65.47. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione Pag. 210 degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di accesso nel ruolo di docente di sostegno e di formazione in servizio, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo della durata di un anno da espletare nelle istituzioni scolastiche.
  10-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione della classe di concorso per il sostegno)

  1. Ai fini della indizione del concorso di cui al precedente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo nei posti di sostegno è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S – sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.
  2. Sui posti di sostegno della classe di concorso AA/S possono essere assegnati docenti provenienti da altre classi di concorso purché in possesso dei titoli richiesti.
  3. Come avviene per ogni classe di concorso, anche per il sostegno deve essere istituita un'apposita classe di concorso alla quale accedere con la laurea magistrale e la specifica abilitazione al sostegno.
65.1. Vietina.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo viaggiante e dell'attività circense, per ciascun anno del triennio 2021-2022, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'allegato III, punto 7) della direttiva (CE) 28 novembre 2006 n. 112.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
65.49. Baldini, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pag. 211
  3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 agosto 1982, n. 512, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
  4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.
  5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*65.014. Faro, Orrico.
*65.015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*65.020. Racchella, Patassini, Fiorini.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure a sostegno delle Onlus del settore culturale operanti in modalità alternative durante la pandemia da COVID-19)

  1. In considerazione del divieto di organizzare spettacoli dal vivo a causa delle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza pandemica da SARS-COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alla continuità delle attività delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo.
  2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo economico a favore delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo che abbiano continuato a operare durante la pandemia con forme innovative di spettacolo online e di scambio internazionale.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi, anche ai fini del rispetto dello stanziamento complessivo previsto per il Fondo di cui al comma 1, nonché l'apposita verifica del possesso oggettivo dei requisiti e dell'effettiva realizzazione dei progetti di cui al comma 2.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, valutati in 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
65.024. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti che operano nel settore)

  1. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate nell'anno 2021 e 2022, per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia spetta un credito d'imposta, nella Pag. 212misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per due annualità consecutive.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.
65.023. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 66.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

  4. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, sentito l'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo e l'ammontare del premio assicurativo sono determinati con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, sentito l'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione lavorativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione aventi ad oggetto le questioni di cui al comma 5 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari Pag. 213 non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
66.1. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini.

  Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: diciotto mesi.
66.12. Carbonaro, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 16, dopo le parole: commi da 7 a 15, inserire la seguente: non.
66.10. Carbonaro, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

ART. 67.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  9-ter. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*67.11. Trizzino.
*67.20. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*67.72. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*67.28. Ubaldo Pagano.
*67.104. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 31, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
67.50. Sensi, Pellicani, Frailis.

  Al comma 11, premettere le seguenti parole: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è abrogato e.
67.31. Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.

Pag. 214

  Sostituire il comma 13 con il seguente:

  13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. A gli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
*67.29. Ubaldo Pagano.
*67.100. Sandra Savino.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, con legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «per i successivi 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021».
67.65. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti del presente comma, pari a 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
67.24. Maccanti, Belotti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Credito di imposta per attività pubblicitarie)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
67.03. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

Pag. 215

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Credito d'imposta per pubblicità)

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
67.018. Topo, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, che siano state escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma 1 è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.
67.01. Sodano, Villarosa, Testamento, Menga.

ART. 68.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati internazionali (e su quello nazionale) riguardanti gli alimenti per il bestiame, quota parte, non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2021, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono destinate all'erogazione di contributi diretti agli allevatori bovini sotto forma di sostegno per i maggiori oneri. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse sono Pag. 216definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
68.73. (ex 67.96) Spena, Occhiuto, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Per l'anno 2021, al fine di contrastare gli effetti negativi dovuti al diffondersi del COVID-19, non è dovuto il canone previsto dalla normativa vigente, relativo alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  14-ter. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Sono escluse dall'applicazione di cui al periodo precedente i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acque ai sensi dell'articolo 68, comma 14-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.»
  14-quater. Per l'attuazione del comma 14-bis è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3 milioni di euro.
  14-quinquies. All'onere derivante dal comma 14-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
68.26. De Giorgi.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 2, al primo periodo dopo la parola: «naturali» sono aggiunte le seguenti: «, epidemiologici, fitopatie o epizozie» e al terzo periodo dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato.»;

   b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

  15-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che negli anni 2020 e 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo dell'anno 2019.
  15-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.
*68.11. Incerti, Critelli, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.

Pag. 217

*68.72. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*68.33. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito in fine il seguente periodo: «Per gli anni 2021 e 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 700.».
  15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.46. Viviani, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Al fine di potenziare i contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposto, per l'anno 2021, lo stanziamento di 100 milioni di euro.
  15-ter. Al fine di potenziare i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è disposto, per l'anno 2021, lo stanziamento di 30 milioni di euro.
  15-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 15-bis e 15-ter, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 3, del presente decreto.
68.58. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «in alto mare» sono inserite le seguenti: «anche in zone di giurisdizione esclusiva ovvero di limitazione dei diritti di pesca, comunque denominate, dichiarate unilateralmente nel Mar Mediterraneo da Paesi terzi, e non ricomprese in accordi internazionali conclusi dall'Unione europea»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alle misure previste dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, può altresì finanziare interventi compensativi, che non concorrono alla formazione del reddito, erogati secondo termini e modalità stabiliti con il decreto di cui al successivo comma 3 e calcolati sulla base dei parametri giornalieri utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'arresto temporaneo obbligatorio previsto nel quadro degli strumenti finanziari unionali, al fine di indennizzare gli armatori per ciascuno dei giorni di inattività forzata cui sono costrette le imbarcazioni in conseguenza dei sequestri di cui al precedente comma 1. A decorrere dall'anno 2021 per le finalità di cui a presente comma il Fondo Pag. 218è incrementato di 0,5 milioni di euro annui.».

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 99,5 milioni.
68.31. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 2020», sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».
*68.8. Cappellani, Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Frailis.
*68.68. Fasano, Occhiuto, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*68.15. Gagliardi, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza.
68.59. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo dopo le parole «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».
68.57. L'Abbate, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

  1. Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato di 500.000 euro per l'anno 2021.
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione con prodotti autorizzati per i trattamenti in biologico, nonché, esclusivamente da parte dei centri di ricerca pubblici ed in via sperimentale, le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

   a) «Visual Line of Sight», ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni potranno essere condotte anche in condizioni notturne sempre che l'UAS sia dotato di luci che consentano di riconoscere Pag. 219 la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

   b) «Extended Visual Line of Sight», ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assisteranno il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

  3. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «agricoltura di precisione» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura».
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
68.021. Alberto Manca, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2, 3 e 4)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Articolo 68-bis.
(Disposizioni in materia di apicoltura)

  1. All'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con le seguenti: «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».
  2. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».
  3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, approvato con decreto del Ministro della salute dell'11 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del manuale operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.».

  4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.».

Pag. 220

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i), l) e q), della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, nonché di interventi a sostegno degli imprenditori apistici che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma precedente.
  8. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, così come rifinanziato dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69.
68.019. Parentela, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Bilotti, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Cadeddu, Gallinella.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

  1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
   1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura e all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
   1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
   1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei Pag. 221bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

   b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
68.010. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure a sostegno del settore della birra artigianale)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 50.000 ettolitri, ai sensi del articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono esentati dal pagamento delle accise di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «venti ettolitri» sono sostituite dalle seguenti «quaranta ettolitri».
  3. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso: «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso: «Ceneri» è sostituito con il seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».

  4. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, così come rifinanziato dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69.
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
68.022. Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Marco Di Maio, Gadda.

ART. 69.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il trascinamento delle giornate dell'anno precedente sia dal punto di vista assistenziale che previdenziale.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 448 milioni con le seguenti: 670 milioni.
69.1. Lombardo, Fioramonti, Muroni, Cecconi, Fusacchia.

Pag. 222

ART. 71.

  Al comma 1, dopo le parole: aprile 2021 aggiungere le seguenti: , nonché le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria.
71.20. Torromino, Maria Tripodi, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono comprese tra le imprese di cui al comma 1 le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, per l'attività di produzione per commercializzazione e apicoltore professionista. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma.
*71.9. Gadda, Del Barba.
*71.23. Sandra Savino, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo, Loss.
*71.6. Gagliardi, Ruffino, Napoli.
*71.2. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 500 milioni.
**71.19. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**71.1. Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
71.15. Viviani, Morrone, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Stefani, Fantuz.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021.

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e, quanto a 95 milioni, ai sensi dell'articolo 77, comma 7.
*71.4. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*71.12. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione Toscana può Pag. 223destinare eventuali economie di spesa agli interventi compensativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 102 del 2004».
71.3. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sostegno al comparto agricolo e alla filiera ippica)

  1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, ed al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per quella a «distanza» al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per quella a «distanza» al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per quella a «distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.
71.04. Paolo Russo.

ART. 72.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Modifiche dei sistemi tariffari dei pedaggi autostradali)

   1. In ragione delle eccezionali e diffuse criticità che caratterizzano il sistema della mobilità su strada della regione Liguria, fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede, con riferimento al settore autostradale, con provvedimento da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre la sospensione del pagamento dei pedaggi previsti nella predetta regione.
   2. Nel caso in cui, valutate le circostanze, si verifichi il ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità regionale che permettano un'ordinaria mobilità, l'autorità di cui al comma 1 dispone l'applicazione dei sistemi tariffari dei pedaggi vigenti.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
72.05. Paita, Del Barba, Rixi, Foscolo, Di Muro, Viviani.

ART. 73.

  Al comma 6, premettere i seguenti:

  06.1 All'articolo 199, comma 1 lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dovuti in relazione all'anno 2020» sono sostituite Pag. 224dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021».
  06.2 All'articolo 199, comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;
  06.3. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021».
  06.4. All'articolo 199, comma 7, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  06.5. All'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dall'1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di cui al presente comma».
*73.12. Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Del Basso De Caro.
*73.37. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, si interpreta nel senso che il contributo ivi previsto viene determinato prendendo, quale unico parametro di riferimento, le giornate di lavoro prestate in meno dal soggetto fornitore di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 conseguenti all'emergenza COVID-19, pari alla differenza tra il totale delle giornate lavorate sia nel 2020 che nel 2021 e il totale delle stesse nel medesimo periodo del 2019, indipendentemente dal numero e dalla tipologia dei contratti subordinati dei lavoratori del medesimo fornitore di lavoro portuale temporaneo che vi hanno contribuito, siano essi dipendenti stabili o no, a tempo indeterminato, determinato o parziale, ovvero interinali somministrati secondo le disposizioni normative di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
**73.11. Gariglio, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Del Basso De Caro.
**73.36. Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Pag. 225 Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 8, comma 3-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 al secondo periodo, aggiungere, in fine, dopo le parole: «in ambito portuale» le seguenti parole: «e attua, per gli anni 2021 e 2022, misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori delle imprese ex articolo 16 titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo delle operazioni portuali ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo sulla base di criteri oggettivi stabiliti sentita la Commissione consultiva locale».
73.8. Andrea Romano, Gariglio, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  7-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  7-quater. Agli oneri di cui ai commi 7-bis e 7-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
73.70. Ficara.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. In ragione delle ulteriori misure di contenimento adottate per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere la ripresa del settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, danneggiati dagli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi.
  7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è erogato qualora le stesse imprese istanti abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, in termini di minori ricavi registrati nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
  7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021.
73.55. Lovecchio.

Pag. 226

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Al fine di fronteggiare la riduzione dei flussi del traffico crocieristico nel nostro Paese e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesso, il pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera, istituita dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, così come modificata dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, è sospeso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2,2 milioni di euro. La disponibilità del fondo è destinata a compensare per l'anno 2021, nel limite di 2,2 milioni di euro, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle misure del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Entro 30 giorni dalla autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse residue del Fondo di cui al comma 1 non utilizzate per il 2021 sono destinate all'estensione della misura di cui al presente articolo anche per il 2022, secondo modalità previste da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino all'esaurimento delle stesse.
*73.016. Lorenzin.
*73.031. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.052. Manzo.
*73.065. Rosso, Sozzani, Mandelli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza degli approvvigionamenti di merci alla rinfusa via mare, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi relativi alle merci trasportate nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali che esercitano l'attività produttiva di reddito in Italia con navi impiegate nel trasporto di merci liquide e solide alla rinfusa, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio Pag. 227derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. In ogni caso la compensazione non potrà eccedere l'importo di 400.000 euro per singola impresa.
  3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
73.042. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)

  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti servizi di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2021 e 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
*73.03. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Scagliusi, Ficara, Lovecchio.
*73.023. Paita, Del Barba.
*73.025. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*73.047. Zucconi, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*73.059. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*73.060. Foti, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rotelli, Silvestroni, Zucconi.
*73.073. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.
*73.075. Pella, Spena, Cattaneo, Giacomoni, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 500 milioni di euro, per l'anno 2021, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 410 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Pag. 228

   b) euro 90 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  3. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
73.038. Moretto, Ferri, Del Barba.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 460 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   c) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 460 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  3. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
*73.039. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*73.064. Porchietto, Giacometto, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di trasporto e rifinanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 410 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, Pag. 22910 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

  2. L'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «657. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e contestualmente rottama un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e all'alimentazione, salvo in caso di acquisto di veicoli esclusivamente elettrici per i quali il contributo è riconosciuto anche in assenza di rottamazione, come da seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,99

Con rottamazione

4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

3.200

2-3,299

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

3,3-3,5

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 410 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
  4. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  5. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride Pag. 230carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento».
**73.043. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
**73.056. Galli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Morrone, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**73.074. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto sostenibile)

  1. In relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a coloro che installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe «Euro 4» o «Euro 5», è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.
  2. Per poter accedere al contributo di cui al comma 1 il beneficiario deve avere un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 40.000 euro annui.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  4. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato ai sensi di quanto Pag. 231previsto nell'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
73.026. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente all'anno fiscale 2021, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente all'anno fiscale 2021, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
73.058. Molinari, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Cantalamessa, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Capienza autoservizi pubblici non di linea e bus turistici)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché i limiti scaturenti dal distanziamento interpersonale di un metro validi a bordo dei mezzi del trasporto turistico di persone mediante autobus, non si applicano nei territori delle regioni che si collocano in «Zona bianca».
*73.04. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Pezzopane, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
*73.012. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*73.029. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Zoffili, Castiello.
*73.063. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*73.068. Polidori, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella.
*73.072. Mandelli, Pella, Sozzani, Rosso, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei contributi ristoro Pag. 232 delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori ex articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  2. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accerta la non imponibilità dei ristori già erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ovvero stabilisce le modalità di compensazione delle somme precedentemente indicate nelle dichiarazioni dei redditi le quali producono gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  3. Agli oneri recati dal presente articolo, stimati complessivamente in 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
73.035. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77 del presente decreto.
73.061. Pastorino, Fassina, Bagnasco, Cassinelli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di zone economiche speciali)

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti:

   a) all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 204, dopo le parole «d'imposta spettante» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto disposto dal comma 204-bis,»;

    2) dopo il comma 204 è inserito il seguente:

   «204-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 Pag. 233che abbiano effettuato i relativi investimenti all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, in deroga al comma 191, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.»;

   b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059 è inserito il seguente:

   «1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 1056. 1057 e 1058 che abbiano effettuato i relativi investimenti all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, possono optare, in deroga a quanto previsto ai sensi del comma 1059, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1059 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il recupero dell'importo di cui al periodo precedente è effettuato nei confronti del soggetto cedente, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al sesto periodo del presente comma e dei relativi interessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente Pag. 234 della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
73.014. D'Alessandro, Vitiello, Del Barba, Grippa, Conte, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato a seguito della pandemia da COVID-19 è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimento di rilascio degli immobili disposti dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria, relativamente agli immobili adibiti ad uso abitativo.
73.066. Paolo Russo, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Pentangelo, Sarro, Spena.

ART. 74.

  Al comma 1, dopo le parole: del COVID-19 aggiungere le seguenti: nonché la vigilanza esterna e interna, qualora particolari situazioni di crisi lo richiedano, in concorso e supporto alle altre Forze armate e di polizia, presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e la vigilanza delle aree portuali.
74.2. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 6,4 milioni di euro al fine di attribuire lo specifico compenso, relativo all'anno 2020, con le modalità ivi indicate, al personale avente diritto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Le risorse di cui al comma 1 sono così suddivise:

   a) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro;

   b) Corpo della Guardia di finanza: 3 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6,4 milioni di euro, per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74.5. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. È riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2021 un contributo straordinario di 200 euro per ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia, nonché al personale medico e paramedico e al personale delle sale operative delle Forze armate, impegnato, con lo svolgimento di maggiori compiti, nel contrasto e nel contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
74.3. Corda, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Testamento, Sapia, Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari del personale delle Forze di polizia, Pag. 235delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022 destinato all'elargizione di un sostegno economico a favore dei famigliari del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, impegnati nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Il sostegno economico di cui al periodo precedente è fissato nella misura massima di 10 mila euro annui per nucleo familiare ai sensi del periodo precedente.
  2. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i soggetti che possono usufruire delle iniziative di sostegno anche economico di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo.
  3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77, del presente decreto.
74.023. Corda, Testamento, Colletti, Maniero, Costanzo, Cabras, Sapia, Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.
74.012. Butti, Foti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 75.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

  1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 203:

    1) al secondo comma, lettera b), le parole «dell'articolo 208» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 208 e 211»;

Pag. 236

    2) il quinto comma è abrogato;

   b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

   «Art. 211. – (Assicurazioni)1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, e ai familiari aventi diritto, è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
   2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura anche dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
   3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio, diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore.
   4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
   5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.».

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 8 milioni per l'anno 2021 e a euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 10, sostituire le parole 75 e con le seguenti: 75, 75-bis e,.
*75.015. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*75.07. Migliore, Del Barba.
*75.019. Valentini.
*75.012. Di Stasio.
*75.01. Zoffili, Formentini, Ferrari, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*75.016. Palazzotto, Fassina.

ART. 76.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Proroga scommesse)

  1. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche Pag. 237sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, in ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico idoneo ad identificare l'equilibrio delle concessioni, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 novembre 2021 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, sono prorogate al 30 novembre 2021, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
76.014. Capitanio, Pretto.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2021, e il limite quantitativo, contenuto nel medesimo comma, di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero è aumentato al 70 per cento.
76.016. Rachele Silvestri, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

ART. 77.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, volto al riconoscimento di un indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
   2-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 2-bis del presente articolo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dallo stabilimento ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
   2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo è riconosciuto nella misura del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda, e comunque per un ammontare non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa. Pag. 238
   2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al Fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater.

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire, le parole: 800 milioni con le seguenti: 795 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 97,5 milioni.
77.2. Ubaldo Pagano, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Cancellazione Imu)

  1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2021 non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*77.03. Topo.
*77.04. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.
*77.06. Meloni, Foti, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
**77.02. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
**77.05. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Pag. 239

ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

EMENDAMENTO 1.181 DEL GOVERNO

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, sopprimere il comma 30;

   b) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il settore elettrico)

  1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

   a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

   b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;

   b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

   c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

   c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

    2) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Agli oneri derivanti dal presente Pag. 240articolo valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   d) dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento della TARI)

  1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

   e) nel titolo I, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS)

  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
  2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
  3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5»;

   b) all'articolo 10:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2.»;

   c) all'articolo 11:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento Pag. 241 integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto».

  4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
  5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
  10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».

  11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

   «Art. 22-bis. – (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). – 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Pag. 242
   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

   a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

   b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

   c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

   3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

   a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

   b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

   c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

   4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11-ter.
(Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»)

  1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali Pag. 243sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
  2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Art. 11-quater.
(Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
  2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e l'Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.
  4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
  5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno Pag. 244non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
  6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato.
  7. I Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
  8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con finalità liquidatoria.
  9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   f) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Pag. 245
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

   g) all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 750, 4 milioni con le seguenti: 848 milioni;

    2) sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

  9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

   d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.

Pag. 246

   h) nel titolo IV, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure in materia di tutela del lavoro)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi Pag. 247la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
  10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:

   a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;

   b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;

   c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

  11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 24821 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

   i) all'articolo 77, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.

    2) sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023 , 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370, 25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;

   b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di Pag. 249cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

   f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

   h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

   i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

   l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

   l) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.
1.181. Il Governo.