CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2021
607.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
1.1. Benamati, Barelli, Binelli, Moretto, Sut.

(Approvato)

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016» (C. 3041 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo C. 2751 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (nuovo testo C. 2751 Governo), così come risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente;

   sottolineato con favore che il provvedimento in esame è volto a realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

5-06218 Sut: Sulla disciplina dei controlli in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

  In relazione a quanto osservato dall'onorevole interrogante, va evidenziato che il complesso sistema di controllo affidato al GSE, nell'esercizio delle funzioni attribuite in via esclusiva in materia di erogazione degli incentivi nel settore termico ed elettrico, trova fondamento nella disciplina primaria introdotta dal decreto legislativo n. 3 marzo 2011, n. 28 (in particolare, l'articolo 42) di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
  Il quadro normativo in materia è stato oggetto nel tempo di interventi normativi quali l'introduzione, a fronte dell'accertamento di determinate violazioni, della decurtazione tariffaria da applicare, nonché nella modifica della previsione di cui all'articolo 42, comma 5 del menzionato decreto legislativo, che rinvia al Ministero dello sviluppo economico (oggi della transizione ecologica) la disciplina organica dei controlli.
  Inoltre, con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) sono state apportate modifiche al comma 3 dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011 prevedendo che il GSE, prima di poter disporre la decadenza dall'incentivo, è tenuto verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela previsti dall'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Si rileva che tali modifiche legislative, tuttavia, per quanto ispirate ad una logica di ridimensionamento dell'impatto afflittivo del sistema sanzionatorio del GSE, non possano avere come effetto una eliminazione tout court della misura della decadenza dagli incentivi.
  Una diversa lettura, difatti, trascurerebbe la considerazione della specificità degli interessi pubblici che riguardano il settore in esame, dato che siffatti incentivi, posti a carico della componente A3 della tariffa elettrica, gravano direttamente sugli utenti.
  Con specifico riferimento alle richieste dell'onorevole interrogante, si fa presente che il decreto attuativo del menzionato articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è in fase di predisposizione, tenuto conto, tra l'altro, della necessità di adeguamento dello stesso alla luce delle recenti modifiche legislative che, come anticipato, hanno inciso ulteriormente sulla disciplina dell'attività di controllo rimessa al GSE, modificando portata e presupposti per l'esercizio dei poteri riconosciuti allo stesso GSE nell'ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.
  La finalità che ha improntato la predisposizione del decreto è stata ravvisata nell'esigenza di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che, al momento dell'accertamento della violazione, percepiscono incentivi.
  Inoltre, si è tenuta in considerazione l'esigenza di realizzare un adeguato contemperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo e l'interesse all'esercizio di adeguati poteri di controllo da parte del Gestore.
  Fra gli obiettivi salienti del nuovo decreto controlli si segnala l'aggiornamento dell'elenco delle «violazioni rilevanti» che danno luogo a decadenza dal diritto di percepire l'incentivo o a rigetto dell'istanza.
  È previsto, altresì, un nuovo elenco di violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo, con indicazione, per ciascuna fattispecie, della percentuale di decurtazione. Pag. 84
  Infine, per quanto attiene alla questione relativa all'applicazione da parte del GSE della disciplina contenuta nell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si ritiene che lo stesso Gestore potrà procedere compiutamente all'attuazione della predetta disciplina in virtù del nuovo emanando decreto.

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ALLEGATO 5

5-06219 Benamati: Sulle procedure di capacity market 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

  La disciplina del mercato della capacità, approvata con decreto ministeriale 28 giugno 2019, è basata su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a selezionare le risorse necessarie per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico minimizzando gli oneri per i consumatori.
  Per quanto riguarda la disponibilità effettiva delle risorse selezionate, la disciplina ha previsto la possibilità di partecipazione alle aste anche per la capacità nuova, di generazione e accumulo, non ancora in possesso dei titoli autorizzativi, purché gli stessi siano conseguiti nei termini previsti dalla disciplina, ovvero 24 mesi prima della decorrenza dell'anno di consegna oggetto delle aste, pena la risoluzione dei relativi contratti.
  La società Terna, nella qualità di Gestore della rete di trasmissione nazionale incaricata dello svolgimento delle procedure concorsuali, il 28 novembre 2019, ha celebrato l'asta relativa al periodo di consegna 2023.
  All'esito è stata aggiudicata nuova capacità di generazione per circa 4 GW, di cui circa 3,5 GW non ancora autorizzata alla data dell'asta.
  Con avviso agli operatori del 29 gennaio 2021, la società Terna ha reso noto alle società risultate assegnatarie di capacità nuova non autorizzata, in esito alle aste del Mercato della Capacità con periodo di consegna 2022 e 2023, la possibilità di avvalersi di una proroga al massimo di sei mesi per la presentazione dei titoli autorizzativi, in ragione della straordinarietà dell'emergenza sanitaria in atto e dei ritardi maturati nei procedimenti autorizzativi per effetto di tale emergenza.
  Parimenti è stata concessa alle società assegnatarie di capacità nuova la possibilità di richiedere una proroga del termine di inizio del periodo di consegna della durata massima di sei mesi, laddove il ritardo nella realizzazione degli impianti sia direttamente riferibile all'emergenza Covid-19.
  Come evidenziato dall'onorevole interrogante, ad oggi, per larga parte della capacità nuova selezionata per l'anno 2023, i relativi procedimenti autorizzativi sono ancora in corso, soprattutto a causa dei tempi necessari per concludere le valutazioni ambientali.
  Proprio al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, il Governo è intervenuto con specifiche norme da inserire nel decreto-legge n. 77 del 2021 «Governance semplificazione» attualmente in fase di conversione.
  Sul piano amministrativo, laddove ne esistano le condizioni (es. VIA positiva), il Ministero sta cercando di concludere i procedimenti di propria competenza entro il 30 giugno prossimo, anche se è ipotizzabile che la finalizzazione riguarderà un limitato numero di casi.
  Per quanto riguarda il processo di phase out del carbone, si precisa che è in fase di programmazione la prossima asta del mercato della capacità per l'anno 2024, che si terrà negli ultimi mesi del 2021, alla quale potrebbe partecipare anche la capacità già selezionata che non abbia ancora ottenuto l'autorizzazione.
  Pertanto, anche i progetti in ritardo sulla consegna prevista per 2023, potranno contribuire alla realizzazione del Piano energia e clima, con una consegna nell'anno successivo.
  Infine, a fronte delle richieste pervenute da parte degli operatori interessati, di un'ulteriore proroga per l'ottenimento delle autorizzazioni, atteso il ruolo di Terna nel riconoscerle, quale controparte contrattuale, il Ministero sta valutando tale possibilità, Pag. 86 tenendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti.
  Ai fini di tale valutazione si terrà in adeguata considerazione l'interesse degli operatori, ma anche l'interesse generale a fornire tempi certi al processo di decarbonizzazione e giusti costi per l'utenza.
  Si conferma comunque il massimo impegno di questo Ministero sul versante dell'accelerazione dei processi autorizzativi e ancor di più per quanto riguarda l'esigenza di una efficace realizzazione dei progetti funzionali alla transizione ecologica e agli obiettivi posti dal PNIEC.

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ALLEGATO 6

5-06220 Moretto: Sul decreto di immissione nel mercato degli agitatori per bevande.

TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

  Riguardo alla richiesta degli onorevoli interroganti che il Governo intervenga nelle sedi appropriate affinché l'entrata in vigore della Direttiva europea 904 del 2019 sia prorogata di un anno; si precisa innanzitutto che l'argomento è all'attenzione del Ministero.
  La predisposizione dello schema di decreto legislativo è stata effettuata al fine di recepire la Direttiva richiamata, sulla base dei criteri di delega contenuti nell'articolo 22 della legge di delegazione europea.
  Le disposizioni normative conseguenti impongono che l'attuazione della direttiva avvenga nel termine indicato dalla stessa, ovvero entro il 3 luglio 2021. A partire da questa data deve essere applicato il divieto di immissione sul mercato di determinati nuovi prodotti in plastica, cosiddetti monouso.
  Il mancato recepimento di una Direttiva da parte di un Paese membro, come noto, comporta che la Commissione Europea possa avviare una procedura di infrazione nei confronti di tale Stato e adire la Corte di giustizia europea anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Purtuttavia, vi è la possibilità, secondo le previsioni della cosiddetta «legge Moavero Milanesi» del 2012, di ottenere una proroga pari a tre mesi di tale termine di recepimento, in tal modo evitando il rischio di infrazioni comunitarie.
  Nella bozza del decreto legislativo di recepimento della direttiva è stata prevista, fermo restando il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, una disposizione che consente alle aziende coinvolte l'esaurimento delle scorte presenti in magazzino, per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto.
  Il Ministero si sta adoperando, anche attraverso una interlocuzione diretta con la Commissione Europea, per porre in essere azioni di mitigazione nel processo di recepimento, volte a tutelare le filiere industriali del settore.
  In tale direzione si segnala che lo schema di decreto di recepimento contiene una disposizione finalizzata a consentire l'immissione sul mercato di prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata, conforme allo standard europeo UNI EN 13432, con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile che, in un'ottica di transizione verso la gestione circolare della plastica, dovrebbero essere considerate come alternative sostenibili alle plastiche standard.
  Ancora, riguardo alle Linee Guida dell'Unione europea, è ferma intenzione del Governo ribadire che la definizione di polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente sia meno stringente, ovvero che venga riferita unicamente alla fase finale del processo di fabbricazione, fattore che rappresenta la vera differenza tra le due categorie di prodotti.
  In ultimo, nelle more di ulteriori azioni che verranno intraprese per la salvaguardia delle aziende, bisogna tenere presente che il nostro Paese vige ancora una situazione emergenziale dovuta all'emergenza pandemica. Nonostante i notevoli miglioramenti degli ultimi mesi, anche grazie alla intensa campagna di vaccinazione, siamo tutti consapevoli che i prodotti in plastica monouso in molti casi sono stati utili nel contrasto alla pandemia, al fine di garantire la sicurezza e la necessaria protezione sanitaria dei cittadini.
  Pertanto, il Governo continuerà a sostenere con convinzione le posizioni espresse.

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ALLEGATO 7

5-06221 Squeri: Sullo sviluppo della generazione termica da biomasse.

TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

  Con riferimento alle questioni poste dagli interroganti, in via preliminare occorre osservare che i consumi termici finali lordi; a livello nazionale, destinati al riscaldamento e raffrescamento si aggirano intorno ai 53 Milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) nel 2018, pari a poco meno del 50 per cento dei consumi finali di energia complessivi.
  Pertanto, il settore termico riveste un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi sulle energie rinnovabili. È quindi richiesto un cambiamento tecnologico deciso, verso soluzioni che favoriscano la penetrazione delle fonti rinnovabili.
  In termini assoluti, si prevede che i consumi da rinnovabili supereranno i 15 Mtep nel settore del riscaldamento e raffrescamento (al 2018 sono pari a 10,6 Mtep, pari al 20,2 per cento).
  Tale incremento è legato principalmente all'aumento dell'energia rinnovabile fornita da pompe di calore (+115 per cento) e solare (+260 per cento). Per le bioenergie si prevede un sostanziale mantenimento dell'attuale livello di produzione, con un incremento del 2 per cento rispetto ai livelli attuali.
  Il perseguimento della decarbonizzazione del sistema energetico attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili non può prescindere dal miglioramento della qualità dell'aria.
  Va osservato, inoltre, che, secondo quanto indicato dal PNIEC vigente, lo sviluppo del settore delle FER termiche è connesso agli impatti emissivi degli impianti di riscaldamento a biomasse solide esistenti.
  L'installazione di nuovi impianti di riscaldamento a biomasse dovrà favorire gli impianti ad alta qualità ambientale, considerando anche la possibilità che siano introdotte limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualità dell'aria.
  Nel breve termine, saranno introdotti requisiti prestazionali più stringenti per l'accesso agli incentivi dei generatori di calore a biomassa.
  In tale prospettiva è dunque necessario che tutti gli interventi di supporto all'uso termico delle biomasse risolvano questi aspetti potenzialmente confliggenti.
  A livello nazionale, si interviene attraverso l'applicazione di strumenti come l'Ecobonus e il Conto termico che prevedono elevati standard qualitativi per gli impianti incentivati, ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente n. 186 del 2017.
  A livello regionale, i piani di qualità dell'aria devono prevedere limitazioni alla installazione o divieti all'utilizzo di impianti non in grado di garantire elevate prestazioni ambientali (decreto ministeriale n. 186 del 2017) e ciò nelle aree interessate da procedure di infrazione avviate contro l'Italia per i superamenti di alcuni inquinanti, in particolare con riferimento alla procedura 2014/2194 per i superamenti del materiale particolato PM10 e alla procedura 2015/2043 per i superamenti del biossido di azoto NO2).
  Un simile approccio è stato previsto in occasione dell'emanazione del decreto per la definizione dei requisiti minimi per l'accesso all'Ecobonus (decreto del Ministro dell'ambiente 6 agosto 2020).
  Inoltre, l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, che ha condotto al miglioramento della prestazione energetica degli immobili e alla diffusione delle fonti rinnovabili termiche, dovrà essere reso più efficace al fine di ampliarne il campo d'azione e assicurarne l'applicazione in tutti i casi previsti.
  Si intende altresì vagliare l'ipotesi di strutturare misure utili a finanziare la ricerca Pag. 89 e l'innovazione tecnologica per questa tipologia impiantistica, al fine di ulteriormente migliorarne le prestazioni energetiche e ambientali.
  Si segnala infine che l'incremento della quota FER termiche si ottiene anche grazie a una diffusa riqualificazione del parco edilizio esistente, che conduca a una significativa riduzione dei consumi. Tale impegno infatti è stato confermato, tra l'altro, tramite l'inserimento all'interno del PNRR della misura del Superbonus 110 per cento.