CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (C. 2681 Governo C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 è premesso il seguente:

   «Art. 01. – (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono per:

   a) “componenti togati” i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie eletti dalla magistratura ordinaria fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

   b) “componenti non togati” i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere fra quelli candidati ad entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura;

   c) “candidati” coloro che sono stati selezionati mediante sorteggio tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell'articolo 21, comma 7»;

   b) all'articolo 1:

    1) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti togati e da otto componenti non togati»;

    2) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto dal vicepresidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato»;

   d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

   «Art. 3. – (Commissioni)1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.
   2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.
   3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive»;

   e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. – (Composizione della sezione disciplinare)1. La cognizione dei procedimenti Pag. 52 disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da otto componenti effettivi e da sei supplenti.
   2. I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati.
   3. I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati.
   4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto e presiede la sezione disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
   5. La vicepresidenza della sezione disciplinare spetta al membro effettivo togato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria la vicepresidenza spetta al più anziano per età.
   6. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate da un componente togato scelto, in base al principio di rotazione, dal vicepresidente del Consiglio superiore»;

   f) al primo comma dell'articolo 5, la parola: «magistrati» è sostituita dalle seguenti: «componenti togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   g) all'articolo 6:

    1) il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria»;

    2) il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;

   h) al quarto comma dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte dei conti ha il potere di svolgere il controllo sulla gestione delle spese durante l'anno finanziario e di giudicare l'eventuale sussistenza di una responsabilità amministrativa e contabile»;

   i) al terzo comma dell'articolo 11 le parole: «eletti dai magistrati» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   l) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

   «Art. 18. – (Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura)1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

   a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

   b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

   c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

   d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

   e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

   f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge»;

   m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

   «Art. 20. – (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)1. Il Consiglio superiore della magistratura:

   a) decide sui reclami attinenti al sorteggio e alle elezioni;

   b) verifica i titoli di ammissione dei componenti togati eletti;

   c) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti non togati eletti e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere;

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   d) elegge il vicepresidente e i membri del Consiglio di presidenza;

   e) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;

   f) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, secondo comma;

   g) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

   h) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio»;

   n) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

   «Art. 21. – (Operazioni di sorteggio)1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
   2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.
   3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
   4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
   5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
   6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
   7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
   8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

   a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

    1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

    3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

   b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

   9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
   10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8»;

   o) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

   «Art. 21-bis. – (Convocazione dei corpi elettorali)1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
   2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere. Pag. 54
   3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
   4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati»;

   p) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

   «Art. 22. – (Componenti non togati)1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.
   2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
   3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.
   4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti»;

   q) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

   «Art. 23. – (Componenti togati)1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
   2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
   3. L'elezione è effettuata:

   a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

   c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

   r) dopo l'articolo 23-bis è aggiunto il seguente:

   «Art. 23-ter. – (Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura) – 1.Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.
   2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituto colui che vanta maggiore anzianità di servizio»;

   s) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Non possono concorrere alle elezioni:

   a) i magistrati che al momento delle operazioni di sorteggio non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 19;

   b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento del sorteggio non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nella qualifica;

   c) i magistrati che al momento del sorteggio abbiano subìto una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e Pag. 55che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita un'altra sanzione disciplinare;

   d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio;

   e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio»;

   t) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   «Art. 25. – (Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione)1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
   3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
   4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
   5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
   7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.
   8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
   9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.
   10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso»;

   u) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

   «Art. 29-bis. – (Impugnazioni)1. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Pag. 56superiore della magistratura è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

   v) all'articolo 33:

    1) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

    2) al terzo comma, le parole: «designato dal Parlamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «non togato», le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati» e le parole: «colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità» sono soppresse;

    3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i successivi dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica»;

   z) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente: «Art. 33-bis. – (Ineleggibilità)1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa»;

   aa) all'articolo 36, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «non togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono soppresse;

   bb) all'articolo 37, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-ter»;

   cc) l'articolo 39 è sostituito dal seguente: «Art. 39. – (Sostituzione dei componenti togati)1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.

  2. Il componente sostituto deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.
  3. In mancanza di sostituti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti»;

   dd) all'articolo 40:

    1) al secondo e terzo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

    2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Ai componenti che risiedono fuori Roma è attribuita l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità è determinata dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 41.
1.4. Colletti.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: quattro mesi
1.6. Colletti.

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  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi
*1.17. Bartolozzi, Sarro.
*1.5. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: , di produttività
1.1. Costa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: direttivi e semidirettivi con le seguenti: di coordinamento degli uffici giudiziari

  Conseguentemente, ovunque ricorrono nel testo, sostituire le parole: direttivi e semidirettivi con le seguenti: di coordinamento degli uffici giudiziari
1.3. Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttivi e semidirettivi aggiungere le seguenti: , delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati
1.11. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti, previo concorso per titoli ed esami;
1.10. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) alla revisione dei requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni dei magistrati ordinari prevedendo l'obbligo nei primi tre anni dall'ingresso in magistratura di esercitare le sole funzioni giudicanti;
1.8. Prisco, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) alla revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura prevedendo che:

    1) ferma restando la loro durata in carica quadriennale, l'elezione della metà dei componenti togati avvenga ogni due anni;

    2) il sistema di elezione assicuri la parità di genere attraverso un'equilibrata rappresentanza di donne e uomini;

    3) venga garantito, nell'elezione dei componenti togati, il rispetto di un criterio di proporzionalità tra magistrati con funzioni giudicanti e con funzioni requirenti;
1.16. Bordo, Verini, Vazio, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione premettere le seguenti: composizione e.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1:

    al comma 1, lettera c), sopprimere, in fine, le seguenti parole: dei laureati in giurisprudenza;

    al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta;

   all'articolo 3:

    al comma 1, lettera a):

     sopprimere le parole: di assistere;

     sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

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     sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

    al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

   a-quinquies) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità «più che positivo», da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità «positivo», da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un Pag. 59giudizio di professionalità «non positivo» e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9;

    al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate aggiungere le seguenti: , anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio

    alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e;

   all'articolo 4:

    al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a quarantacinque anni;

   a-bis) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

   a-ter) prevedere che, ai soli effetti economici, ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), sia attribuito il superamento della terza valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

   a-quater) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la terza valutazione di professionalità;

   a-quinquies) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno sedici anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a cinquantacinque anni;

   a-sexies) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a-quinquies) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

   a-septies) prevedere che, ai soli effetti economici, ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a-quinquies), sia attribuito il superamento della quinta valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

   a-opties) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a-quinquies), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la quinta valutazione di professionalità;

   a-novies) prevedere che ai concorsi di cui alle lettere a) e a-quinquies) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per magistrato ordinario, tenendo conto della precedente esperienza dei candidati;

   a-decies) prevedere che coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi speciali per l'ammissione in magistratura, non possano essere ammessi ad altri concorsi speciali in magistratura;

   a-undecies) prevedere che al tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, tenendo conto della precedente esperienza professionale maturata dal tirocinante;

Pag. 60

   a-duodecies) prevedere la circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) non possa coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del Tribunale nel quale essi abbiano esercitato la professione forense;

   a-terdecies) prevedere che ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) sia attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale previsto per gli altri magistrati ordinari;

   a-quaterdecies) prevedere che per il periodo di pregressa attività forense si applichino le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

    al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dalla lettera a) con le seguenti: dalle lettere da a) a a-quaterdecies);

    al comma 1, lettera c):

     sostituire le parole: dalla lettera a) con le seguenti: dalle lettere da a) a a-quaterdecies);

     dopo le parole: anche in sede decentrata, aggiungere le seguenti: in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta,

    sostituire, la rubrica con la seguente: Accesso alla magistratura.
1.22. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione premettere le seguenti: composizione e.

  Conseguentemente, all'articolo 3:

   al comma 1, lettera a):

    sopprimere le parole: di assistere;

    sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

    sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

   al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Pag. 61Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

   a-quinquies) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità «più che positivo», da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità «positivo», da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità «non positivo» e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9;

   al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate aggiungere le seguenti: , anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio

   alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e.
1.23. Zanettin, Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione premettere le seguenti: composizione e.

  Conseguentemente, all'articolo 3:

   al comma 1, lettera a):

    sopprimere le parole: di assistere;

    sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

    sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

   al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui Pag. 62all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

   alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e.
1.24. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione premettere le seguenti: composizione e.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   d) alla modifica del sistema disciplinare;

   e) alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura;

   al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1.7. Annibali.

  Al comma 1, lettera b), alla parola: razionalizzazione premettere le seguenti: composizione e.

Pag. 63

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera c), sopprimere le parole: dei laureati in giurisprudenza;

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) alla modifica del sistema disciplinare.
1.2. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) alla modifica del sistema disciplinare.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

  Art. 8-bis. – (Modifiche in materia di illeciti disciplinari) – 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

   b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.
1.25. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: trasmessi alle Camere aggiungere le seguenti: , entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
1.15. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta
*1.18. Bartolozzi, Sarro.
*1.12. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
1.19. Bartolozzi, Sarro.

  Sopprimere il comma 3.
1.14. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*1.20. Bartolozzi, Sarro.
*1.13. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1.21. Bartolozzi, Sarro.

Pag. 64

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Separazione delle funzioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

   b) prevedere che le commissioni del consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni.

   c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante.

  Conseguentemente, all'articolo 10:

   al comma 1:

    alla lettera a) premettere la seguente:

   «0a) all'articolo 11, comma 2, le parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti” sono soppresse;»;

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti” sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole da: “all'interno dello stesso distretto” fino alla fine del comma sono soppresse;

    3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi»;

   sostituire il comma 2 con i seguenti:

  «2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
  3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
  4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
  5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».
1.02. Costa.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie. Pag. 65
  2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
1.01. Costa.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: siano avviati aggiungere le seguenti: dalla competente commissione entro giorni quindici dalla ricezione del fascicolo del consiglio giudiziario di appartenenza dell'aspirante
2.60. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e istruiti con le seguenti: , istruiti e definiti entro ulteriori giorni sessanta
2.61. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutti gli atti dei procedimenti aggiungere le seguenti: ed i verbali delle sedute istruttorie
2.63. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: fin dall'avvio degli stessi procedimenti;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;
2.23. Annibali.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti: fin dall'avvio degli stessi procedimenti
2.1. Costa.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo
2.18. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che il presidente della quinta commissione del CSM verifichi, con cadenza trimestrale, la regolare corrispondenza e trasmissione dei pareri da parte dei consigli giudiziari interessati, adoperando all'uopo ogni opportuna iniziativa di impulso;
2.62. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre componenti della commissione competente lo richiedano con le seguenti: un componente della commissione competente o uno dei candidati lo richieda
2.67. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: due
*2.49. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.
*2.57. Morani, Vazio, Miceli, Verini, Bordo, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in ogni caso.
2.64. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: valuti specificamente aggiungere le seguenti: dandone adeguata motivazione
2.2. Costa.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di specifici corsi, della durata di almeno Pag. 66 tre settimane con le seguenti: in ciascuno dei tre anni precedenti la procedura, di specifici corsi, da tenersi continuativamente nel corso dell'anno con impegno di almeno tre ore settimanali,
2.5. Costa.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: della durata di almeno tre settimane

  Conseguentemente, alla medesima lettera d), dopo le parole: valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura aggiungere le seguenti: e della Scuola nazionale dell'Amministrazione.
2.33. Annibali.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: della durata di almeno tre settimane
2.34. Annibali.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre settimane con le seguenti: sei mesi
2.4. Costa.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: tre con la seguente: otto
2.43. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prova finale aggiungere le seguenti: articolata nella redazione di un elaborato scritto ed un colloquio orale,
2.19. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: da parte del Consiglio superiore della magistratura aggiungere le seguenti: e della Scuola nazionale dell'Amministrazione
2.35. Annibali.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: che i corsi aggiungere le seguenti: , che coinvolgeranno come docenti anche soggetti esterni alla magistratura competenti nelle rispettive materie,
2.6. Costa.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere che i corsi siano tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici;
2.44. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).
2.36. Annibali.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive con le seguenti: valorizzare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, soprattutto il requisito della maggiore anzianità di ruolo, laddove sussistano adeguate attitudini e non vi siano stati provvedimenti consiliari che abbiano valutato non positivamente o negativamente il merito del magistrato; individuare
2.21. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) al fine di contrastare il fenomeno delle «porte girevoli», prevedere per i magistrati fuori ruolo, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi;

Pag. 67

  Conseguentemente:

  all'articolo 2, comma 1:

    alla lettera f), sopprimere le parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura;

    alla lettera f), sopprimere le parole: compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura;

    alla lettera f), sopprimere le parole: anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria;

    sopprimere la lettera g);

  all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera g);

  all'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso 12-ter, lettera b) sopprimere le parole: oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali

  all'articolo 16:

    al comma 1, dopo le parole: 100.000 abitanti aggiungere le seguenti: o che per un periodo superiore a 3 anni hanno usufruito del collocamento fuori ruolo;

    al comma 2, dopo la parola: mandato aggiungere le seguenti: o del periodo di collocamento fuori ruolo di cui al comma precedente;

  all'articolo 18, comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque

  all'articolo 19, comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque

  all'articolo 30, comma 1, lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere il seguente:

   e-ter) I magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

  all'articolo 37, comma 1:

    primo periodo, sopprimere le parole: Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura

    secondo periodo. sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
2.52. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) al fine di contrastare il fenomeno delle «porte girevoli», prevedere per i magistrati fuori ruolo, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi;.
2.51. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera g)
2.3. Costa.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: Pag. 68 le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera n), dopo le parole: prima di cinque anni dall'assunzione, aggiungere le seguenti e prima di un anno dalla cessazione
2.24. Annibali.

  Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: in ogni caso
2.65. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura

  Conseguentemente:

  al medesimo comma 1:

   alla lettera f) sopprimere le parole: compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura;

   alla lettera f) sopprimere le parole: anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria;

   sopprimere la lettera g);

  al comma 3 sopprimere la lettera g)
2.53. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

  alla lettera f) sopprimere le parole: , anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria

  sopprimere la lettera g)
2.50. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura
2.16. Businarolo.

  Al comma 1 lettera f) dopo le parole: e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura aggiungere le seguenti: presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale ovvero presso organi di giurisdizione internazionale

  Conseguentemente, alla medesima lettera f) sopprimere le parole: le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura
2.70. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: ; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; con le seguenti: presso il Ministero della giustizia e gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi giurisdizionali internazionali

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  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

  alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: , anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria;

  sostituire la lettera g) con le seguenti:

   g) prevedere che, ai fini, della valutazione dell'attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, siano valutate in concreto apprezzando l'attinenza del contenuto dell'incarico alla funzione giudiziaria e l'idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia e i risultati effettivamente conseguiti;

   g-bis) escludere, comunque, dalla valutazione, ai fini della verifica dell'attitudine organizzativa e ai fini della maturazione di esperienze ordinamentali le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;
2.71. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: e le esperienze negli organi di governo della magistratura

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

  alla lettera g), sostituire la parola: anche con la seguente: prevalentemente;

  sopprimere la lettera l);

  alla lettera m), sopprimere le seguenti parole: anche in caso di mancata richiesta di conferma;

  alla lettera n), sopprimere le seguenti parole: anche quando non chiede la conferma;

  sopprimere la lettera o).
2.17. D'Orso.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e le esperienze negli organi di Governo della magistratura
2.45. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: nello svolgimento dell'attività giudiziaria aggiungere le seguenti: , tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio,
2.7. Costa.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: le misure adottate dall'aspirante volte a incrementare la trasparenza nell'amministrazione della giustizia, anche con riferimento ai criteri di affidamento degli incarichi ad amministratori giudiziari, curatori fallimentari, amministratori di sostegno, periti, consulenti ed altri ausiliari, nonché alla liquidazione dei compensi; le attività di formazione, sul piano giuridico e sul piano etico, dei magistrati, del personale amministrativo e dei professionisti, svolte anche in collaborazione con l'avvocatura; i protocolli per il migliore funzionamento del servizio-giustizia conclusi con organismi rappresentativi dell'avvocatura, enti pubblici e parti sociali; la organizzazione e la gestione dell'ufficio per il processo; il contributo dato allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività giudiziaria; le iniziative realizzate in raccordo con organismi europei e internazionali
2.68. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
2.25. Annibali.

Pag. 70

  Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: escludere dalla valutazione, ai fini della verifica dell'attitudine organizzativa e ai fini della maturazione di esperienze ordinamentali le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;
2.72. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) nella definizione dei criteri ponderali di cui alla lettera e), individuare precisi ed univoci parametri di valutazione comparativa degli indicatori generali e specifici;
2.69. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2.22. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;
2.39. Annibali.

  Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: delle osservazioni con le seguenti: dei pareri
2.66. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti e.
2.46. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 2, alinea, alle parole: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge premettere le seguenti: Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 ,titolare esclusivo dell'azione penale,

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole: consentendo al Parlamento, qualora non fossero rispettati questi ultimi di interrogare i titolari dei poteri ispettivi, il Ministro della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura;
2.38. Annibali.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

  0-a) garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
2.40. Annibali.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che il Parlamento in seduta comune, ogni 5 anni, decida i criteri di priorità nella trattazione degli affari e dei procedimenti;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 3)
2.54. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Pag. 71

  Al comma 2, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

    01) l'individuazione di effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;
2.42. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ove possibile,
*2.8. Costa.
*2.26. Annibali.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
**2.9. Costa.
**2.47. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.
**2.27. Annibali.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente numero:

    11) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
2.56. Vazio, Bordo, Verini, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che al progetto organizzativo sia data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della procura della Repubblica;
*2.11. Costa.
*2.28. Annibali.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;
2.41. Annibali.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire; tale valutazione è, in ogni caso, circoscritta, all'idoneità specifica nell'esercizio del controllo di legittimità, con esclusione di qualunque altra considerazione, che rimane in capo al Consiglio superiore della magistratura;
2.59. Zan, Miceli, Morani, Verini, Bordo, Vazio.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: e che sia attribuita preminenza alla con le seguenti: anche tenendo in considerazione la
2.58. Zan, Vazio, Miceli, Verini, Bordo.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche con le seguenti: alla produttività e alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e
2.10. Costa.

Pag. 72

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: «dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense»;

   c-ter) prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, dopo le parole 30 gennaio 1941, n. 12 aggiungere le seguenti: modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
*2.29. Annibali.
*2.12. Costa.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
2.48. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: Consiglio superiore della magistratura, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato
2.37. Annibali.

  Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione, con le seguenti: ove presenti evidenti elementi di irrazionalità, da indicarsi specificamente
*2.13. Costa.
*2.30. Annibali.

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con decisione motivata.
2.55. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con le seguenti: siano escluse dalla valutazione,
2.15. Costa.

  Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fin dall'avvio degli stessi procedimenti
*2.14. Costa.
*2.31. Annibali.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la cifra: «65» è sostituita dalla seguente: «20».
2.20. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria)

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a emanare uno o più decreti legge nel Pag. 73rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) ricondurre l'intero sistema della giustizia tributaria sotto l'egida esclusiva del Ministero delle Giustizia, al fine di garantire il rispetto effettivo dei principi di terzietà e imparzialità nel giudizio tributario;

   b) prevedere appositi percorsi di selezione mediante concorso e professionalizzazione funzionale dei magistrati tributari al fine di non sottrarre unità di personale giudicante e inquirente alla giustizia penale, civile e amministrativa. Prevedere l'incompatibilità di tale funzione con altre funzioni amministrative e giurisdizionali;

   c) individuare forme e modalità di raccordo con il Ministero dell'Economia, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza del giudice tributario;

   d) eliminare i meccanismi di premialità sugli accertamenti e inserire meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato;

   e) escludere l'inversione dell'onere della prova nel giudizio tributario;

   f) prevedere la sospensione dell'esecuzione sino alla pronuncia di sentenza definitiva.
2.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;
3.13. Annibali.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle con le seguenti: i componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e votano nelle
3.20. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la facoltà con le seguenti: il diritto
3.21. Morani, Verini, Miceli, Bordo, Vazio, Zan.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a) sostituire le parole: di assistere alle deliberazioni relative con le seguenti: di esercitare il diritto di voto, contribuendo alle deliberazioni relative
3.25. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di assistere alle deliberazioni con le seguenti: e alle deliberazioni con diritto di voto
*3.18. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.
*3.10. Costa.
*3.17. Annibali.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di assistere alle con le seguenti: di esprimere parere sulle
3.16. Annibali.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di assistere

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   al comma 1:

    lettera a) sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

Pag. 74

    lettera a), sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

    dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    4) In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

   a-quinquies) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità «più che positivo», da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità «positivo», da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai Pag. 75parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità «non positivo» e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9;

    alla lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate, aggiungere le seguenti: , anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio;

   alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e.
3.29. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di assistere

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
  al comma 1:

  alla lettera a) sostituire le parole: delle competenze con le seguenti: di tutte le competenze;

  alla lettera a) sopprimere le parole da: di cui, rispettivamente fino alla fine della lettera;

   dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci Pag. 76anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia soppresso;

   alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: della composizione e
3.30. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di assistere
3.23. Miceli, Morani, Verini, Bordo, Vazio, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: delle con le seguenti: di tutte le
3.5. Costa.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
3.6. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori Pag. 77 universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

   a-quater) abrogare l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti parole: della composizione e.
3.7. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio Pag. 78giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato.
3.14. Annibali.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, siano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale.

   Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3-bis) nella redazione di cui al precedente numero il consiglio giudiziario deve tenere conto anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi
3.19. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di professionalità «più che positivo», da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità particolarmente apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità «positivo», da attribuirsi quando la valutazione risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità «non positivo» e il voto 5 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9.
3.8. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) in riferimento alla valutazione della professionalità dei magistrati, modificare il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al fine di basare la valutazione su punteggi oggettivi riferiti al tasso di conferma delle sentenze, all'esito in giudizio delle indagini preliminari svolte, al rapporto tra misure cautelari richieste e autorizzate, al numero di ingiuste detenzioni su custodie richieste o autorizzate e al tempo di giacenza dei fascicoli oltre il termine di chiusura delle indagini preliminari;
3.4. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) introdurre, tra i criteri di valutazione della professionalità di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati del pubblico ministero l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni ed alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari;
3.3. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte d'appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Pag. 79Consiglio dell'Ordine distrettuale degli avvocati;
3.22. Vazio, Morani, Verini, Miceli, Bordo, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) abrogare l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
3.12. Costa.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base di una analisi approfondita delle pertinenti tematiche di scienza dell'organizzazione e di ordinamento giudiziario comparato, realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con la Scuola Superiore della Magistratura.
3.26. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 3).
3.33. D'Orso.

  Al comma 1 lettera c), numero 3), dopo le parole: statistiche comparate, aggiungere le parole: anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio;
*3.9. Costa.
*3.15. Annibali.

  Al comma 1 lettera c), numero 3), sopprimere le parole: i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato

   Conseguentemente, al medesimo numero 3), aggiungere in fine i seguenti periodi: A tal fine, è istituito il fascicolo informatico di performance del magistrato, che contiene: per i magistrati del pubblico ministero, l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni ed alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse;
3.2. Costa.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: le statistiche comparate aggiungere le seguenti, anche in relazione al rilevante numero di smentite dei provvedimenti nelle successive fasi e gradi del procedimento,
3.24. Miceli, Morani, Bordo, Vazio, Verini, Zan.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente: 5) che vi sia l'obbligo di tenere conto dei fatti accertati in sede di giudizio disciplinare ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità;
3.11. Costa.

  Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire la parola: accertati con la seguente: sanzionati
3.27. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 6) che il Consiglio superiore della magistratura escluda dalla valutazione di professionalità i periodi di aspettativa del magistrato per l'espletamento di incarichi elettivi di carattere politico Pag. 80 a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (Regione, Provincia, Città Metropolitana e Comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;
3.32. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 6) che, nel procedimento disciplinare, sia previsto il deposito degli atti da parte della Procura Generale al fine di consentire alla difesa una piena interlocuzione
3.28. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui alla lettera c) del presente articolo e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2, prevedere l'istituzione del fascicolo informatico di performance del magistrato. Il fascicolo contiene, per i magistrati del pubblico ministero l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni ed alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse.
3.1. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità con esito negativo, eliminando la previsione della dispensa in caso di secondo giudizio negativo e rafforzando gli effetti delle valutazioni negative sul piano della progressione retributiva del magistrato e dell'idoneità dello stesso ad accedere a funzioni di grado superiore.
3.31. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di composizione e competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, prevedendo che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio Nazionale Forense;

Pag. 81

   b) prevedere la competenza dei componenti laici del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione anche sulle deliberazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, coordinando ogni disposizione incompatibile.
3.02. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di composizione e competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, prevedendo che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore Generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio Nazionale Forense;

   b) prevedere che i componenti laici del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione abbiano piena competenza sulle deliberazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, coordinando ogni disposizione incompatibile.
3.01. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 4

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettere b) e c), sopprimere le parole da: fermo restando a presente comma;

   alla rubrica, sopprimere le parole: Riduzione dei tempi per l'.
4.12. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a quarantacinque anni;

   a-bis) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

   a-ter) prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), sia attribuito il superamento della terza valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

   a-quater) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a), al Pag. 82compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la terza valutazione di professionalità;

   a-quinquies) prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che abbiano almeno sedici anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a cinquantacinque anni;

   a-sexies) prevedere che il concorso speciale di cui alla lettera a-quinquies) venga bandito contestualmente a quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per un numero di posti non inferiore a un decimo e non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo;

   a-septies) prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a-quinquies), sia attribuito il superamento della quinta valutazione di professionalità sin dall'inizio del tirocinio;

   a-octies) prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alla lettera a-quinquies), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la quinta valutazione di professionalità;

   a-novies) prevedere che ai concorsi di cui alle lettere a) e a-quinquies) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per magistrato ordinario, tenendo conto della precedente esperienza dei candidati;

   a-decies) prevedere che coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi speciali per l'ammissione in magistratura, non possano essere ammessi ad altri concorsi speciali in magistratura;

   a-undecies) prevedere che al tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 gennaio 2006, n. 26, tenendo conto della precedente esperienza professionale maturata dal tirocinante;

   a-duodecies) prevedere la circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) non possa coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del Tribunale nel quale essi abbiano esercitato la professione forense;

   a-terdecies) prevedere che ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui alle lettere a) e a-quinquies) sia attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale previsto per gli altri magistrati ordinari;

   a-quaterdecies) prevedere che per il periodo di pregressa attività forense si applichino le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: dalla lettera a) con le seguenti: dalle lettere da a) a a-quaterdecies);

   al medesimo comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: dalla lettera a) con le seguenti: dalla lettere da a) a a-quaterdecies);

    sostituire le parole: anche in sede decentrata, con le seguenti: anche in sede decentrata, in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta e;

    sostituire la rubrica con la seguente: Accesso alla Magistratura.
4.11. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Pag. 83

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate.
4.4. Annibali.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possano essere immediatamente ammessi con le seguenti: e frequentato una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) possano essere ammessi
4.6. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1 lettera c), dopo le parole: anche in sede decentrata, aggiungere le seguenti: in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta e.
*4.2. Costa.
*4.5. Annibali.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere una modifica delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, richiedendo per il diritto civile e per il diritto penale la conoscenza dei profili europei e internazionali, con specifico riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo;
4.8. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere il divieto per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso scuole private che offrano corsi di preparazione al concorso in magistratura;
4.9. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed avente ad oggetto la tutela internazionale dei diritti fondamentali
4.10. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere la preclusione per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso le scuole private che offrono corsi di preparazione al concorso in magistratura.
4.7. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere altresì che la prova scritta consista nello svolgimento di due elaborati vertenti sul diritto civile e sul diritto penale, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, che abbia la forma di un provvedimento di contenuto decisorio, e che si svolga mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.
4.3. D'Orso, Perantoni.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: Riduzione dei tempi per.
4.1. Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati Pag. 84nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare i requisiti per l'elettorato passivo previsti dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel senso che, oltre alle cause di ineleggibilità già previste, siano aggiunte le seguenti: non siano eleggibili i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;

   b) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

    1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

    2) l'elezione si effettua:

   i) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   ii) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

   iii) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

    3) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al numero 2);

    4) ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi di cui ai punti ii) e iii) del numero 2);

    5) ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono essere espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

    6) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi + 1) / (numero dei seggi + 1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

    7) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati. È trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al Pag. 85termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati i cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.
4.03. Annibali.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

  1. I Giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
  2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

   b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000 annui, da erogare in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

   c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

   d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

   f) prevedere che l'Ufficio del Giudice di pace sia coordinato dal Giudice di pace coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Prevedere che al Giudice di pace coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

   g) prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

   h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

Pag. 86

   i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

  3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, stimati in 151 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.
4.05. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

  1. Il Governo è autorizzato ad indire uno o più concorsi pubblici per soli titoli per la stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa, nella misura massima del 100 per cento del contingente in servizio.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

   b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000 annui, da erogarsi in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

   c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

   d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

   e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

   f) prevedere che l'Ufficio del giudice di pace sia coordinato dal Giudice di pace coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Prevedere che al Giudice di pace coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

   g) prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

   h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

   i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

  3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, valutati in 151 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione e Pag. 87rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.
4.06. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante le modifiche in materia di illeciti disciplinari è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

   b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso;

   c) prevedere che il procuratore generale presso la Corte d'appello proponga l'archiviazione al primo presidente di Corte di cassazione che, ove accolga la proposta, la disponga.
4.01. Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

   b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.
4.02. Annibali.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

  1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante.
4.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 5.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento Pag. 88 delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

   b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

   d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   e) previsione delle necessarie norme transitorie.
5.2. D'Orso, Perantoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento.
  1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

   b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

   d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   e) previsione delle necessarie norme transitorie.
5.1. D'Orso, Perantoni.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso Art. 115, comma 1, sostituire le parole: trentasette magistrati con le seguenti: sessantasette magistrati.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 2 e 3.
6.1. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione presso la Corte di cassazione della sezione suprema del Tribunale superiore dei conflitti)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti mediante novelle al codice di procedura civile, al codice di procedura penale, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e alle disposizioni sul processo tributario previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) istituire presso la Corte di cassazione il Tribunale superiore dei conflitti quale organo giurisdizionale supremo per Pag. 89la risoluzione delle questioni di giurisdizione insorte nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e dei giudici speciali;

   b) attribuire in via esclusiva al Tribunale superiore dei conflitti la cognizione dei conflitti di giurisdizione e del regolamento preventivo di giurisdizione provvedendo alla razionalizzazione della disciplina di tali conflitti;

   c) prevedere che il ricorso al Tribunale superiore dei conflitti sia ammissibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice;

   d) prevedere le modalità attraverso le quali il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, possa richiedere, in ogni stato e grado del processo e finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato, che il Tribunale superiore dei conflitti dichiari il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione;

   e) stabilire la composizione del Tribunale superiore dei conflitti nel numero di dodici membri, di cui sei magistrati della Corte di cassazione, tre del Consiglio di Stato e tre della Corte dei conti, prevedendo che la presidenza venga attribuita a turno ai magistrati dei tre ordini con rotazione annuale;

   f) prevedere che l'assegnazione dei giudici al Tribunale superiore dei conflitti avvenga da parte degli organi di autogoverno delle magistrature nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche;

   g) prevedere che i magistrati assegnati al Tribunale superiore dei conflitti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

   h) stabilire l'intervento della Procura generale della Corte di cassazione nel giudizio di fronte al Tribunale superiore dei conflitti;

   i) prevedere che la segreteria del Tribunale superiore dei conflitti sia istituita presso la Corte di cassazione;

   l) disciplinare il rito del procedimento attribuito al Tribunale superiore dei conflitti secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio tra le parti;

   m) prevedere che l'udienza di trattazione possa tenersi con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;

   n) prevedere il regolamento di giurisdizione d'ufficio attribuendo al giudice indicato come fornito di giurisdizione, a seguito di declinatoria del giudice adito, davanti al quale sia riassunta la causa, il potere di sollevare d'ufficio la questione davanti al Tribunale superiore dei conflitti;

   o) stabilire che le statuizioni del Tribunale superiore dei conflitti indichino definitivamente, oltre all'estinzione del giudizio a quo, il giudice legittimato in ordine alla controversia, davanti al quale le parti possono riassumere il processo con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda;

   p) stabilire la proponibilità del rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione innanzi al Tribunale superiore dei conflitti finché non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede cautelare o di merito;

   q) prevedere l'adozione di misure cautelari, nel giudizio sospeso a seguito del regolamento di giurisdizione, a meno che il giudice non ritenga insussistente la propria giurisdizione e che la dichiarazione di una delle parti di voler proporre il regolamento di giurisdizione impedisca al giudice remittente, in sede di decisione della domanda cautelare, di definire il giudizio con sentenza, concedendo un termine di rinvio per consentire la proposizione del regolamento Pag. 90di giurisdizione e la contestuale fissazione della data per il prosieguo della trattazione;

   r) stabilire, nel caso di regolamento incidentale di giurisdizione, che il giudice davanti a cui pende la causa sospenda con ordinanza motivata il processo soltanto se non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, individuando i termini e le forme di riassunzione di fronte al giudice legittimato a seguito della pronuncia sulla giurisdizione;

   s) prevedere che i provvedimenti giurisdizionali del Tribunale superiore dei conflitti che decidono sulla giurisdizione, resi sia in sede di regolamento sia in sede di ricorso ordinario, siano adottati sulla base di modelli sintetici di motivazione, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

   t) prevedere che la pronuncia sulla giurisdizione resa dal Tribunale superiore dei conflitti è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in un altro processo;

   u) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di conflitti di giurisdizione e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renda necessarie.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.
  3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.07. Bartolozzi, Sarro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per la previsione, nell'ambito della pianta organica del personale di magistratura, di un ruolo di magistrati ordinari disponibili ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale)

  1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare l'adempimento da parte del Governo italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale, bilaterale e multilaterale, e di partecipazione alle attività istituzionali degli Enti ed organismi sovranazionali rafforzando la presenza in tali contesti, e negli organi di governo nazionali, di magistrati particolarmente qualificati e dotati delle necessarie competenze e caratteristiche attitudinali.
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere, nell'ambito della pianta organica del personale di magistratura, l'istituzione di un ruolo di magistrati ordinari disponibili ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea e internazionale presso gli organi di governo italiani o presso le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione Pag. 91 per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento;

   b) prevedere l'attività di cooperazione giudiziaria europea e internazionale di cui alla lettera a) quale attività in ruolo, come tale sottratta alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 2, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

   c) prevedere l'accesso al ruolo di cui alla lettera a) di magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e che abbiano un'ottima conoscenza della lingua inglese e francese nonché della lingua ufficiale ovvero di una delle lingue ufficiali dello Stato nel quale l'attività internazionale deve essere svolta;

   d) prevedere l'inquadramento di diritto nel ruolo di cui alla lettera a) dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di cooperazione giudiziaria internazionale presso uno degli organismi di cui alla medesima lettera a);

   e) prevedere, quale titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di cui alla lettera a), l'espletamento di attività di cooperazione giudiziaria europea o internazionale, bilaterale o multilaterale, presso uno degli enti, organismi o istituzioni ivi indicati nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.
  5. In ogni caso, dall'attuazione delle presenti disposizioni di legge e dei decreti legislativi da esse previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad esse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
6.02. D'Orso, Perantoni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per la previsione, di una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale)

  1. Il Governo è delegato a adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare l'adempimento da parte del Governo italiano agli obblighi di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale, bilaterale e multilaterale, e di partecipazione alle attività istituzionali degli Enti ed organismi sovranazionali rafforzando la presenza in tali contesti, e negli organi di governo nazionali, di magistrati particolarmente qualificati e dotati delle necessarie competenze e caratteristiche attitudinali attraverso la previsione di una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività internazionale presso gli organi di governo italiani o le Istituzioni Pag. 92dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento.
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere, una pianta organica aggiuntiva, separata rispetto a quella del personale di magistratura, di magistrati ordinari chiamati ad esercitare attività di cooperazione giudiziaria europea ed internazionale;

   b) prevedere l'accesso al ruolo di cui alla lettera a) di magistrati che abbiano padronanza della lingua inglese o francese, ovvero della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato nel quale l'attività di cooperazione giudiziaria deve essere svolta;

   c) prevedere l'inquadramento di diritto nel ruolo di cui alla lettera a) dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di cooperazione giudiziaria presso uno degli organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati;

   d) prevedere, quale titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di cui alla lettera a), l'espletamento di attività di cooperazione giudiziaria europea o internazionale, bilaterale o multilaterale, presso uno degli enti, organismi o istituzioni indicati nei 3 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione, decorso il quale i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.
6.03. D'Orso, Perantoni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la riattivazione dei tribunali)

  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Riattivazione dei tribunali)

   1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
   2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, Pag. 93 del personale amministrativo e della polizia giudiziaria.
   3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, inserendovi i tribunali subprovinciali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui al citato allegato 1.
   4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.

Art. 8-ter.
(Piante organiche)

   1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati ai sensi del medesimo articolo e alla loro copertura.
   2. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.
   3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
6.06. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Nomina)

   1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.
   2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.
   3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina».
6.05. Annibali.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

  1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «a un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «a un quinto»;

   b) all'articolo 2, comma 3:

    1) alla lettera a) le parole: «da parte di professore d'università» sono soppresse;

    2) la lettera c) è abrogata.
*6.04. Annibali.
*6.01. Costa.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 74, primo comma, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «nei modi e nei termini fissati dalla legge».
7.4. D'Orso, Perantoni.

Pag. 94

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 192, sesto comma, le parole: «salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse.
7.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*7.3. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*7.1. Costa.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

   «1-sexies. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in mancanza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale, ovvero qualora non ricorrano le situazioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova certa dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi.»;

   b) al comma 2, le parole: «per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

   c) al comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

   d) il comma 3 è abrogato;

   e) al comma 3-bis:

    1) la parola: «distrettuale» è sostituita dalle seguenti: «della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza»;

    2) le parole: «competente in relazione al luogo detenzione o internamento» sono soppresse.
8.02. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

  1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7:

    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle sue attribuzioni. Pag. 95
   1-bis. A tal fine, il Presidente del tribunale di cui al comma 1, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificare al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.
   1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
   1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
   1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
   1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Giudizio amministrativo-contabile»;

   b) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati.
8.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di indennità speciale)

  1. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa» sono soppresse.
8.03. Bartolozzi, Sarro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, la parola: «assicura» è sostituita dalla seguente: «coordina» e, dopo le parole: «azione penale», sono inserite le seguenti: «vigila sull'»;

    3) il comma 4 è abrogato;

    4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni»;

    5) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «dell'ufficio» sono inserite le seguenti: «e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio»;

    6) al comma 6 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;»;

    7) al comma 6, lettera c), la parola: «assegnazione» è sostituita dalla seguente: «attribuzione»;

   b) l'articolo 2 è abrogato;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «dal magistrato» fino a: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «o da un magistrato Pag. 96dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione»;

    2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;

   d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

   e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «poteri di direzione, controllo e organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di coordinamento e organizzazione».
8.04. D'Orso, Perantoni.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Performance)

  1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

   a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

   b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
9.30. Annibali.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti:

    01) alla lettera a), le parole: «violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «violano i doveri di cui all'articolo 1»;

    02) alla lettera c), la parola: «consapevole» è soppressa;

    03) alla lettera d), le parole: «abitualmente o gravemente» sono soppresse;

    04) alla lettera g), la parola: «inescusabile» è soppressa;

    05) alla lettera h), la parola: «inescusabile» è soppressa;

    06) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

   «h-bis) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria»;

    07) alla lettera m) le parole: «e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano leso diritti personali»;

    08) la lettera q) è sostituita dalla seguente: «il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

   dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

    1-bis) alla lettera r) le parole: «in modo abituale e ingiustificato» sono soppresse;

Pag. 97

    1-ter) alla lettera u), le parole: «quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui» sono soppresse;

    1-quater) alla lettera cc), la parola: «intenzionale» è soppressa;

   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) alla lettera gg), le parole: «determinata da negligenza grave ed inescusabile» sono soppresse.
9.3. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) alla lettera a), le parole: «violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «violano i doveri di cui all'articolo 1»;
9.4. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) alla lettera c), la parola: «consapevole» è soppressa;
9.5. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   c-bis) la consapevole inosservanza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa;
9.41. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1 premettere il seguente:

    01) alla lettera d), le parole: «abitualmente o gravemente» sono soppresse;
9.6. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti:

    01) alla lettera g), la parola: «inescusabile» è soppressa;

    02) alla lettera h), la parola: «inescusabile» è soppressa;

    03) alla lettera m) le parole: «e inescusabile che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante» sono sostituite dalle seguente: «che abbiano leso diritti personali»;

  Conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) alla lettera gg), le parole: «determinata da negligenza grave ed inescusabile» sono soppresse.
9.7. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) alla lettera g), la parola: «inescusabile» è soppressa;
9.8. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) alla lettera h), la parola: «inescusabile» è soppressa;
9.9. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1 premettere il seguente:

    01) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

   «h-bis) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria»;
9.13. Costa.

Pag. 98

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) alla lettera m) le parole: «e inescusabile» sono soppresse;
9.10. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) alla lettera m) le parole: «o, in modo rilevante» sono soppresse;
9.11. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) la lettera q), è sostituita dalla seguente:

   «q) il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni»;
9.14. Costa.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) alla lettera q), le parole: «il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «una volta e mezza».
9.32. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso q-bis) aggiungere il seguente:

   «q-ter) l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di durata massima delle indagini preliminari».
9.40. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera r) le parole: «in modo abituale e ingiustificato» sono soppresse;
9.15. Costa.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera r), è inserita la seguente:

   «r-bis) il non aver riscontrato nei tempi stabiliti le richieste del Ministero della giustizia in ordine a dati e elementi statistici relativi al loro ufficio;»
9.21. Costa.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera u), le parole: «quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui» sono soppresse;
9.16. Costa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera v) le parole: «la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 5»
9.35. Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Morani, Zan.

  Al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

    1-bis) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

   «v-bis) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

Pag. 99

    1-ter) dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

   «aa-bis) il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura»;
9.23. Costa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

   «v-bis) pubbliche dichiarazioni o interviste che, al di fuori dei casi di cui alla lettera v), per il riferimento agli affari oggetto di trattazione da parte di un ufficio giudiziario o ai magistrati incaricati della medesima ovvero per il contesto in cui sono intervenute e per le reazioni suscitate sono idonee ad arrecare pregiudizio al prestigio o al decoro dell'istituzione giudiziaria ovvero a integrare la violazione dei doveri di cui all'articolo 1;»
9.2. Costa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera aa), sono inserite le seguenti:

   «aa-bis) il rilasciare, in qualsiasi forma, di dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino al suo accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   aa-ter) il rilasciare dichiarazioni o il fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo;»
9.39. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera aa) è inserita la seguente:

   «aa-bis) il rilasciare dichiarazioni ed interviste, anche su piattaforme telematiche, in relazione a procedimenti penali pendenti in carico ad altri magistrati che facciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato;»
9.42. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

   «aa-bis) il rilasciare dichiarazioni o il fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo;»
9.38. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

   «aa-bis) il rilasciare, in qualsiasi forma, di dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino al suo accertamento con sentenza definitiva di condanna;».
9.37. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera cc), la parola: «intenzionale» è soppressa;
9.17. Costa.

Pag. 100

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) alla lettera gg) dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale».
9.1. Costa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) alla lettera gg), le parole: «determinata da negligenza grave ed inescusabile» sono soppresse.
9.12. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Costituisce, in ogni caso, illecito disciplinare ogni altro comportamento in concreto lesivo del prestigio della magistratura.».
9.31. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, dopo lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato.
9.18. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

   1. A seguito delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), g) e q), il magistrato responsabile sarà passibile, in ordine di gravità dell'illecito, di:

   a) trasferimento di natura peggiorativa, seguendo le tabelle delle circoscrizioni giudiziarie;

   b) perdita di anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni per illecito.».
9.34. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;».
9.19. Costa.

  Al comma 1, dopo lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) l'uso strumentale della propria qualità al fine di sollecitare o contestare interventi normativi del Parlamento o del Governo».
9.20. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 3, comma 1, sono inserite in fine le seguenti lettere:

   l) l'avvicinare o contattare uno o più componenti del Consiglio superiore della Magistratura al fine di orientarne le decisioni da assumere in ordine alle pratiche pendenti proprie o altrui;

Pag. 101

   m) non denunciare, quale componente del Consiglio superiore della magistratura, al Comitato di Presidenza di essere stato avvicinato o contattato da un magistrato al fine di orientare le decisioni da assumere in ordine alle pratiche pendenti di interesse del predetto o di altri;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

   «n) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere l) ed m)».
9.29. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 3-bis è abrogato.
*9.26. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
*9.22. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 5 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis) le notizie o informazioni relative ad indagini o attività in corso dell'ufficio vengono divulgate attraverso comunicati stampa del Procuratore della Repubblica, purché questo avvenga in modo ragionevole e proporzionato e tenendo conto del principio di presunzione di innocenza.».
9.36. Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Morani, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 16, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «procede all'archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «richiede l'archiviazione al Primo presidente della Corte di cassazione che, se accoglie la richiesta, la dispone»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti relativi all'archiviazione possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e comunque sempre dall'autore della segnalazione».
9.24. Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 16, comma 5-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli atti relativi all'archiviazione possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e comunque sempre dall'autore della segnalazione».
9.25. Costa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 25-bis», alinea sostituire le parole: almeno tre con le seguenti: non meno di cinque
9.27. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 25-bis», alinea, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni
9.33. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 25-bis», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) nel momento in cui l'illecito è stato commesso, il magistrato non abbia rivestito incarichi direttivi o semidirettivi.
9.28. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Pag. 102

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di conoscibilità per l'esponente dell'esito procedimentale)

  1. All'articolo 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il soggetto che ha presentato denunzia o esposto a carico del magistrato ha facoltà di conoscere l'esito delle indagini compiute dai titolari dell'azione disciplinare, tenuti a esitare la richiesta entro il termine di giorni trenta dalla ricezione».
9.06. Bartolozzi, Sarro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato,» sono sostituire dalle seguenti: «esclusivamente per iscritto»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fino alla fine delle indagini preliminari, è consentita esclusivamente e tassativamente la diffusione di comunicati stampa con l'indicazione dei fatti specifici e delle norme di legge la cui violazione è contestata ai soggetti indagati, non è consentita la diffusione da parte dell'autorità giudiziaria, a fini di comunicazione, di filmati contenenti riprese di atti d'indagine preliminare, quali intercettazioni, videoregistrazioni, fotogrammi, esecuzione di perquisizioni o di misure cautelari, né la diffusione di audio di intercettazioni non ancora vagliate nell'apposita udienza stralcio; non è consentita l'attribuzione di una denominazione alle inchieste da parte dell'autorità giudiziaria procedente.».
9.01. Costa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

  1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

   b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

   c) l'articolo 6 è abrogato;

   d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

   e) l'articolo 8 è abrogato.

   f) l'articolo 16 è abrogato.
9.04. Costa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

  1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 2, 3 e 3-bis sono abrogati.
9.02. Costa.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

  1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: Pag. 103
  a) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dai seguenti:

   «1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.
   1-bis. A tal fine, il Presidente del tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.
   1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
   1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
   1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
   1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti».

  b) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Giudizio amministrativo-contabile»;
  c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati.
9.05. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

  1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, il comma 3 è abrogato.
9.03. Costa.

ART. 10.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata apposita procedura di reclutamento»
10.21. D'Orso, Perantoni

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo è soppresso;

   00a) all'articolo 12:

    1) al comma 10, le parole da: «nonché ogni altro elemento» sino alla fine del comma sono soppresse;

    2) al comma 11, le parole da: «nonché ogni altro elemento» sino alla fine del comma sono soppresse.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) all'articolo 13, comma 1-bis, lettera a), la parola: “ottennale” è sostituita dalla seguente: “quadriennale”»;

   dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   «c-bis) all'articolo 45, comma 1, le parole da: “il magistrato può essere confermato” fino a: “dell'attività svolta” sono sostituite dalle seguenti: “l'attività svolta dal magistrato sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura”;

Pag. 104

   c-ter) all'articolo 46:

    1) al comma 1, le parole da: “il magistrato può essere confermato” fino a: “dell'attività svolta” sono sostituite dalle seguenti: “l'attività svolta dal magistrato sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura”;

    2) al comma 2, la parola: “secondo” è soppressa.».
10.23. D'Orso.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti” sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole da: “all'interno dello stesso distretto” fino alla fine del comma sono soppresse;

    3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati»;

   sostituire il comma 2 con i seguenti:

   «2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
   2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
   2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
   2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».
10.1. Costa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «12-bis» con il seguente: 12-bis. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive non sono valutati gli aspiranti che non abbiano ottenuto la più alta valutazione in termini di performance.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 12-ter
10.5. Annibali.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «12-bis», sopprimere la lettera b).
*10.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.
*10.20. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «12-ter», sopprimere la lettera b).
**10.6. Annibali.
**10.3. Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 12-ter, lettera b), sopprimere le parole: oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali.
10.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

   «b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: “, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”;

Pag. 105

    2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati».

  Conseguentemente:

  sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla rubrica dell'articolo 13 le parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa» sono soppresse;

    2) la rubrica del Capo IV è sostituita dalla seguente: «Conferimento delle funzioni».

  3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 192, sesto comma, le parole: «salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della Magistratura» sono soppresse;

   b) all'articolo 194 le parole: «o per conferimento di funzioni,» sono soppresse.
10.19. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata» sono sostituite dalle seguenti: «una sola volta entro il primo quadriennio dalla data della sua nomina, e comunque all'esito della prima valutazione di professionalità».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: possono effettuare fino alla fine del comma, con le seguenti: non possono effettuare ulteriori mutamenti delle medesime funzioni.
10.11. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata» sono sostituite dalle seguenti: «una sola volta all'esito della prima valutazione di professionalità»
10.12. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;

   Conseguentemente:

   al comma 2 sostituire parole: a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione con le seguenti: a condizione che non ne abbiano già effettuato uno.
10.13. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole da: «quattro» a: «esercitata» sono sostituite dalle seguenti: «una volta nell'arco dell'intera carriera, entro cinque anni dall'assunzione delle sue funzioni».
10.14. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta».
10.15. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Pag. 106

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: una.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2 sostituire le parole: a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione con le seguenti: a condizione che non ne abbiano già effettuato uno.
10.10. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: uno.
10.9. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «I predetti limiti temporali non si applicano ai magistrati che ricoprono posizioni di fuori ruolo presso gli organi di governo italiani o le Istituzioni dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del Consiglio d'Europa, e delle Corti o organismi giudiziari europei ed internazionali comunque denominati, ovvero nello Stato presso cui è istituito un posto da magistrato di collegamento».
10.22. D'Orso, Perantoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea, sono conferite, nel corso dell'esperienza professionale del magistrato, una sola volta per la durata di cinque anni e non sono rinnovabili in alcun altro incarico direttivo».
10.4. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di collocazione fuori ruolo dei magistrati)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «non può superare gli anni dieci anche continuativi,» sono sostituite con le seguenti: «non deve eccedere i cinque anni, continuativi o frazionati, nel corso dell'intera carriera.»;

   b) le parole: «fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi gli incarichi ricoperti presso il Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale.».
10.01. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.1. Annibali.

  Al comma 1), lettera b), capoverso 5-quater, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) la segnalazione dei gravi e reiterati ritardi può pervenire al Presidente di sezione anche a mezzo di specifica istanza inoltrata dagli avvocati difensori delle parti in giudizio, contenente gli estremi della causa e gli elementi a supporto della lamentata violazione.
11.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle Procure della Repubblica presso i Tribunali)

  1. È istituita, presso ogni sede centrale di tribunale, una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.
  2. È istituita, presso ogni corte d'appello e presso ogni sezione di corte d'appello, una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.
  3. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori costituita presso la procura della Repubblica.
  4. Le competenze proprie del pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al comma 2 sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale della Repubblica.
  5. La sezione specializzata di cui al comma 1, è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.
  6. La sezione specializzata di cui al comma 2 è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.
  7. Le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono competenti per i reati commessi dai minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

   a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;

   b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui al titolo IX e delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, del codice penale, commessi in danno dei minori;

   c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;

   d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;

   e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;

   f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

   g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

  8. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata di cui al comma 1 la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale, secondo quanto disposto dai criteri tabellari.
  9. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o le sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.
  10. La competenza per territorio in ambito penale è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.
  11. Le sezioni specializzate di cui al comma 1, sono competenti:

   a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro Pag. 108primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

   b) per i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

   c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente ai minori.

  12. Le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.
  13. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.
  14. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata di cui al comma 1 ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima.
  15. Il giudice tutelare è altresì competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi gli eventuali provvedimenti rimasti inadempiuti della sezione specializzata di cui al comma 1 emessi nei confronti di minori, interdetti e inabilitati. L'istanza può essere avanzata anche dal minore che ha compiuto il quattordicesimo anno di età.
  16. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che ha compiuto il dodicesimo anno di età, lo deve sentire, sempre che la sua audizione non sia per il minore pregiudizievole a causa di circostanze o esigenze particolari.
  17. Avverso i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata di cui al comma 1, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.
  18. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
  19. Le sezioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi, altresì, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.
  20. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.
  21. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, del quale possono avvalersi, altresì, le sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2 per esigenze determinate e motivate.
  22. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze significative, su problematiche minorili, o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.
  23. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali e fino al compimento della maggiore età, rispettivamente dalla sezione specializzata di cui al comma 1 che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione medesima.
  24. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali e le corti d'appello è aumentata di 140 unità destinate al Pag. 109dislocamento nelle sezioni specializzate o nelle sezioni specializzate d'appello istituite ai sensi della presente legge.
  25. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie. Il decreto apporta, altresì, le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
  26. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4.
  27. In sede di prima attuazione delle presenti disposizioni, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4, hanno la precedenza i magistrati che hanno acquisito una particolare competenza in materia secondo i requisiti seguenti:

   a) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero di giudice presso la sezione per i minorenni della corte d'appello;

   b) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni di giudice tutelare in via esclusiva o prevalente;

   c) l'esercizio nell'ultimo quinquennio, per almeno due anni, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia e dei minori.

  28. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede, con proprio regolamento, all'istituzione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine dell'eventuale assegnazione dei medesimi presso le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4. La partecipazione a tali corsi costituisce requisito necessario ai fini dell'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti le attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.
  29. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 sono tenuti a partecipare.
  30. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 si provvede mediante assegnazione del personale in servizio che ne ha fatto richiesta ai medesimi organi giudiziari; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
  31. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede secondo le disposizioni seguenti:

   a) le cause penali e civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devolute, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate di cui ai commi 1 e 2, competenti per territorio ai sensi della presente legge;

   b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate di cui al comma 1 del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

   c) le cause pendenti davanti ai giudici tutelari sono devolute alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate di cui al comma 1 competenti per territorio.

  32. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica Pag. 110 ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
  33. Le sezioni specializzate di cui ai commi da 1 a 4 iniziano la loro attività decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  34. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dal presente articolo. A partire dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività.
  35. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.03. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 336 del codice civile)

  1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
   Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 cpc. In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile.
   Nei casi di urgente necessità, le parti o il pubblico ministero possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione Pag. 111 del procedimento. Si applica l'articolo 669 sexies del codice di procedura civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
   Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore».
11.02. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti per far fronte alle esigenze della ricostruzione e dell'emergenza pandemica)

  1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024».
  2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco.

ART. 12.

  Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12.
(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di Governo negli enti territoriali)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, anche se collocati fuori del ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, o a quella di presidente della regione, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio della circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione alla carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale, se, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi o uffici Pag. 112giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, sul territorio della provincia in cui è compreso il comune. I medesimi soggetti non possono altresì assumere l'incarico di assessore regionale o di assessore provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, se, nei cinque anni precedenti la data di assunzione dell'incarico, hanno prestato servizio presso sedi e uffici giudiziari aventi competenza, in tutto o in parte, rispettivamente sul territorio della regione o della provincia autonoma.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai magistrati che per l'intero periodo ivi indicato abbiano prestato servizio presso gli organi delle giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono comunque candidabili i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, compresi quelli di cui al comma 2, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. Nei casi di scioglimento anticipato delle Camere ovvero di elezioni suppletive e di scioglimento anticipato del consiglio regionale, comunale, metropolitano o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 non si applicano qualora il magistrato abbia cessato di appartenere al rispettivo ordine giudiziario da almeno due anni.

Art. 13.
(Aspettativa per incarichi di governo statali, regionali e locali)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, assessore o sottosegretario regionale, presidente o assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessore comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 14.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

  1. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o per l'elezione, a suffragio universale, agli organi degli enti territoriali, quando il candidato sia un magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare o tributario, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. L'accertamento dell'incandidabilità di cui alla presente legge è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio competente per l'esecuzione degli accertamenti previsti al medesimo fine dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 15.
(Status dei magistrati nel corso del mandato elettivo o dell'incarico di governo)

  1. Il collocamento in aspettativa è obbligatorio per l'intero periodo di svolgimento del mandato elettivo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale da parte del magistrato. Esso comporta il collocamento fuori ruolo, con gli effetti previsti dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari candidati e Pag. 113non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.
  2. I magistrati di cui al comma 1:

   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale o della Corte militare d'appello, sono ricollocati presso l'ufficio di provenienza;

   b) se già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui alla lettera a) o presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati presso i corrispondenti collegi giudicanti.

  3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della regione, di presidente o di consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere regionale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono essere a qualsiasi titolo assegnati a un ufficio del distretto di corte di appello avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio della regione, della provincia autonoma o del comune per il quale hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alle cariche di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano con riferimento al territorio della città metropolitana.
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del presente articolo è disposto nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo di cinque anni.
  5. I magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del presente articolo non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 17.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione dal mandato parlamentare, non possono tornare a esercitare le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 19.
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione dal mandato parlamentare, qualora non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

   a) ricollocamento in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo. Essi non possono comunque esercitare neppure successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui al precedente periodo o presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale dell'ufficio di provenienza per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

   b) inquadramento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo Pag. 114quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

   c) inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti a incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2;

   d) collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, nella misura massima di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni generali vigenti e fermo restando in ogni caso il limite degli anni di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità.

  3. L'opzione di cui al comma 2 è espressa, a pena di decadenza dall'impiego, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dal mandato.
  4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 18.
(Ricollocamento dei magistrati che hanno esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

  1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari nominati Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato nonché ai magistrati eletti alla carica di presidente delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 17.
  2. Ai magistrati nominati assessore o sottosegretario regionale, assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 20.
  3. Ai magistrati che hanno esercitato incarichi di capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei sottosegretari di Stato, dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei sindaci delle città metropolitane, nonché ai magistrati che hanno esercitato l'incarico di presidente o componente di autorità o commissioni di vigilanza per nomina del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Art. 19.
(Ricollocamento nell'Avvocatura dello Stato e presso il Ministero della giustizia e ricostruzione della carriera)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7, commi 1 e 3, e 11, comma 1, lettera b), in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e la conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), 7, commi 1 e 3, e 11, comma 1, lettera c), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento nonché le funzioni cui esso è finalizzato, prevedendo prioritariamente la destinazione Pag. 115 a mansioni di studio e ricerca e alle candidature presso enti od organismi internazionali in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

Art. 19-bis.
(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari eletti alla carica di consigliere regionale, consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale ovvero di sindaco o di consigliere metropolitano, alla cessazione dal mandato, sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo di cinque anni. Per il medesimo periodo essi non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.
  2. I magistrati di cui al comma 1, per i cinque anni successivi alla cessazione dal mandato, non possono prestare servizio nel distretto di corte di appello avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio della regione nel cui ambito hanno svolto il mandato.

Art. 19-ter.
(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

  1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della regione, consigliere regionale, presidente o consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero di sindaco o consigliere metropolitano, se eletti a suffragio universale, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.
  2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore o sottosegretario regionale, di assessore provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o di assessore comunale, non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni né essere assegnati ad alcun titolo a un ufficio giudiziario appartenente al distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero al distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati, a qualsiasi titolo, alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

Art. 19-quater.
(Disciplina transitoria)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una delle cariche di cui agli articoli 6 e 7, comma 1, alla cessazione dal mandato o dall'incarico, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

   a) ricollocamento in ruolo nella funzione giudicante, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo;

   b) inquadramento nel ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

   c) inquadramento nel ruolo autonomo del Ministero della giustizia previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

Pag. 116

   d) collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, nella misura massima di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni generali vigenti e fermo restando in ogni caso il limite degli anni di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità.

  2. L'opzione di cui al comma 1 è espressa, a pena di decadenza dall'impiego, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dal mandato.
  3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.
  4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono una delle cariche di cui agli articoli 18, comma 2, e 9, alla cessazione dal mandato o dall'incarico, sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali, per un periodo non inferiore a tre anni. Per il medesimo periodo essi non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 19-quinquies.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)

  1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   g-bis) se è stato candidato a elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti è stata candidata, nei cinque anni precedenti, a una di tali elezioni ovvero esercita o ha esercitato, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

  2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».
  3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

    «5-bis) se è stato candidato a elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha esercitato incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti è stata candidata, nei cinque anni precedenti, a una di tali elezioni ovvero esercita o ha esercitato, nei cinque anni precedenti, incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-sexies.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità di anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge.».

Art. 19-septies.
(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari)

  1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari.

Pag. 117

Art. 19-octies.
(Abrogazioni e coordinamento normativo)

  1. Sono abrogati:

   a) l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

   b) il numero 6) del comma 1 dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. All'articolo 60, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «6),» è soppressa.
12.10. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12
(Modifica dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di deputato)

  1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.
   3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.».

Art. 13.
(Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di parlamentare e non eletti e di rientro in ruolo dopo la cessazione del mandato)

  1. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 8-bis. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati e non sono stati eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza Pag. 118di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
   Art. 8-ter. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, se provenienti dalla funzione giudicante, sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni. Nel corso di tale periodo i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.».

  2. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. – 1. Ai fini del ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di senatore e non eletti e del rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione del mandato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».

Art. 14
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, di ricollocamento e di rientro in ruolo)

  1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, il numero 6) è abrogato.
  2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 60-bis. – (Disciplina dell'eleggibilità dei magistrati)1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.
   2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale del consiglio, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio. Pag. 119
   3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.
   Art. 60-ter.(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
   Art. 60-quater.(Rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione dalla carica)1. Una volta cessati dalla carica, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Nel corso di tale periodo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.».

Art. 15
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità)

  1. Dopo l'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

   «Art. 66-bis.(Incompatibilità dei magistrati)1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.
   2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono assegnati a qualsiasi titolo, ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia, ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della nomina, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.
   3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai magistrati che prestano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.
   4. Una volta cessati dalla carica di cui al comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati Pag. 120nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui sono compresi il comune o la provincia nell'ambito della cui giunta hanno ricoperto la carica di assessore ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto dell'accettazione della nomina. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.».

Art. 16
(Princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire le cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

  1. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, dagli articoli 8-bis e 8-ter del predetto testo unico, introdotti dall'articolo 13 della presente legge, nonché dagli articoli 18 e 19 della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali e di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente, di componente della giunta e di consigliere regionale.

Art. 17.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di membro del Parlamento europeo e di incompatibilità con la medesima carica)

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa da almeno sei mesi.
   2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati alla carica di membro del Parlamento europeo e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
   3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, una volta cessati dal mandato, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori Pag. 121 o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
   4. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.».

  2. All'articolo 5-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) con la funzione di magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare e onorario.

Art. 18.
(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere nominati ministri, vice ministri o sottosegretari di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.
  2. I magistrati nominati ministri, vice ministri o sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo i magistrati non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 19.
(Disciplina applicabile ai magistrati onorari)

  1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nell'anno antecedente la data di accettazione della candidatura.
  2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore comunale o provinciale non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 19-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di ministro, di vice ministro o di sottosegretario di Stato, alla cessazione del Pag. 122mandato parlamentare o della carica in corso, su loro richiesta:

   a) sono ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante;

   b) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

  2. Le disposizioni recate dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultano in carica come presidente della provincia, assessore o consigliere provinciale, sindaco, assessore o consigliere comunale, consigliere circoscrizionale, ovvero come membro del Parlamento europeo.
12.9. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12.

  1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – 1. I magistrati non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello presso il quale risiede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili i magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni di:

   a) primo presidente della Corte di cassazione e primo presidente aggiunto della Corte di cassazione;

   b) procuratore generale presso la Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

   c) procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto;

   d) presidente della corte di appello;

   e) procuratore generale presso la corte di appello e avvocato generale presso la corte di appello;

   f) presidente del tribunale, presidente del tribunale per i minorenni e presidente del tribunale di sorveglianza;

   g) procuratore della Repubblica presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale o presso il tribunale per i minorenni.

   3. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.
   4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovano in aspettativa.
   5. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello nel quale ricade, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.
   6. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, Pag. 123 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
   7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 6 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere.
   8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive».

Art. 13.

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 60, comma 1, numero 6), le parole: «alle corti di appello, ai tribunali,» sono soppresse;

   b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

   «Art. 60-bis.(Casi di ineleggibilità per i magistrati)1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni nelle circoscrizioni ubicate. Analogamente sono ineleggibili magistrati che nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia per il quale sono indette le elezioni.
   2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari che nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura non hanno cessato le funzioni di:

   a) primo presidente della Corte di cassazione;

   b) procuratore generale e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

   c) procuratore nazionale antimafia e procuratore nazionale antimafia aggiunto.

   3. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.
   4. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.
   5. I magistrati candidati e non eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.
   6. I magistrati eletti sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per il quale si sono svolte le elezioni. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.».

   c) dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

   «Art. 66-bis.(Casi di incompatibilità dei magistrati ordinari a ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale)1. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.
   2. L'incompatibilità prevista al comma 1 si estende anche ai magistrati che, nei due anni antecedenti la data di accettazione della carica, sono stati assegnati a qualsiasi titolo ovvero hanno esercitato le loro funzioni in un ufficio giudiziario del distretto di corte di appello nel quale è ubicato il comune o la provincia.
   3. I magistrati che assumono la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati Pag. 124 sono collocati in aspettativa non retribuita e, una volta cessati dalla carica, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia. Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.».

Art. 14.

  1. Le disposizioni di cui ai commi all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 60, 60-bis e 66-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dalla presente legge, costituiscono princìpi fondamentali per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

Art. 15.

  1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «I magistrati non sono eleggibili alla carica di cui al primo comma nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.
   I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
   I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.».

Art. 16.

  1. I magistrati non possono essere nominati ministri o sottosegretari di Stato se all'atto dell'accettazione della nomina non si trovano in aspettativa.
  2. I magistrati nominati ministri o sottosegretari di Stato una volta cessati dalla carica non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e alla ricostruzione delle rispettive carriere.

Art. 17.

  1. I magistrati parlamentari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, su loro richiesta:

   a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno;

   b) sono destinati anche in soprannumero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;

   c) sono nominati, in applicazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni alle sezioni rispettivamente consultive o di controllo;

   d) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 18.

  1. Le disposizioni dell'articolo 60-bis, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto Pag. 125 dall'articolo 13, comma 1, numero 2) della presente legge, non si applicano fino al prossimo scioglimento delle relative assemblee elettive in corso ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risultano in carica come presidente della provincia o consigliere provinciale, sindaco o consigliere comunale.

Art. 19.

  1. Le disposizioni all'articolo 66-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 13, comma 1, n. 2) della presente legge, si applicano ai magistrati che rivestono la carica di assessore alla data di entrata in vigore della medesima legge e che entro un mese da tale data non sono cessati dalla carica.
12.8. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Sostituire gli articoli da 12 a 19 con i seguenti:

Art. 12
(Modifiche alla disciplina in materia di candidatura dei magistrati alla carica di parlamentare italiano)

  1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
   3. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.
   4. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  3. Al titolo I del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

   «Art. 5-bis. – 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e le relative disposizioni attuative.».

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di candidatura dei magistrati alla carica di parlamentare europeo)

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni Pag. 126superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
   3. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.
   4. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 18 del 1979, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e loro ricollocamento e rientro in ruolo)

  1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) è abrogato.
  2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 60-bis. (Ineleggibilità dei magistrati) – 1. Non sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni presso un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trova il comune per il quale sono indette elezioni o i magistrati che nei tre anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura abbiano svolto funzioni giudiziarie in quella regione.
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai sindaci e ai consiglieri metropolitani, ove lo statuto della città metropolitana ne preveda l'elezione diretta, a suffragio universale, ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
   3. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
   4. L'aspettativa si protrae per tutto il periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.
   5. I magistrati in aspettativa mantengono il trattamento economico goduto decurtato delle indennità connesse all'esercizio della funzione giudiziaria, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva, salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.
   Art. 60-ter. (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) – 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato del magistrato eletto a sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai sindaci e ai consiglieri metropolitani, ove lo statuto della città metropolitana ne preveda l'elezione diretta, a suffragio universale, ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Pag. 127
   Art. 60-quater (Rientro in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma nei cinque anni successivi alla data delle elezioni non possono esercitare le funzioni, né possono essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio nella regione in cui sono compresi il comune o la città metropolitana per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni.».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 60-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

Art. 15.
(Princìpi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)

  1. In materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale, costituiscono princìpi fondamentali le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché le disposizioni recate dall'articolo 47-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 16.
(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.
  2. I magistrati in aspettativa mantengono il trattamento economico goduto decurtato delle indennità connesse all'esercizio della funzione giudiziaria, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.
  3. I magistrati cessati dalle cariche di cui al comma 1 sono ricollocati in ruolo nell'ultima sede di servizio, anche in sovrannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni.

Art. 17.
(Disposizioni finali e transitorie)

  1. Ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'assunzione dell'incarico.
12.11. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

   1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico ed ivi inclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili a cariche politiche o istituzionali di alcuna sorta, nazionali o sovranazionali se in rappresentanza dell'Italia, se non a dieci anni dall'assoluta cessazione della propria attività giudiziaria.
   2. L'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 sarà preclusa in caso di comprovata presenza di anche solo un illecito disciplinare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
12.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Pag. 128

  Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari.
12.5. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le parole: cinque anni.

  Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: ordini giudiziari aggiungere le seguenti: da almeno due anni.
12.12. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
12.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
12.6. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale aggiungere le seguenti: o, se più ampio, nel distretto di Corte d'appello;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: nel territorio della provincia in cui è compreso il comune aggiungere le seguenti: o, se più ampio, nel distretto di Corte d'appello.
12.2. Costa.

  Sopprimere il comma 2.
12.7. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 3, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano anche.
12.1. Costa.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Divieto di incarichi elettivi o di governo per i membri della magistratura)

  1. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive politiche o incarichi di governo. I magistrati eletti a tutti i livelli devono rassegnare le dimissioni dalla magistratura entro 10 giorni.
  2. Sono esclusi dal divieto gli incarichi di consulenza non retribuita a favore delle commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
13.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: tributari.
13.5. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: di Alto commissario o commissario governativo,
13.6. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, sostituire le parole: non sono collocati in aspettativa senza assegni con le seguenti: non sono cessati dalle funzioni o non sono collocati in aspettativa senza assegni da almeno due anni.
13.1. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno 2 anni.
13.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

Pag. 129

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Gli incarichi di Governo nazionale vengono assegnati mediante procedura di interpello finalizzata a raccogliere la disponibilità di tutti i magistrati interessati.
13.2. Lucaselli, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

ART. 15.

  Sostituire gli articoli 15, 16 e 17 con i seguenti:

Art. 15.
(Ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari, candidati a qualsiasi carica pubblica elettiva, sia in caso di loro elezione sia qualora non siano eletti, non possono tornare a esercitare le funzioni svolte prima della candidatura.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono inquadrati, a parità di trattamento, in un ruolo del Ministero della giustizia ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 16.
(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono essere collocati fuori ruolo.
  2. All'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
15.8. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo:

    sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

    sopprimere il comma 3.

    alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: in ruolo;

   b) all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 2 con le seguenti: agli articoli 15, comma 1, e 16, comma 2.
15.5. Annibali.

Pag. 130

  Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: tributari.
15.7. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale.
15.1. Costa.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
15.2. Costa.

  Al comma 1, sostituire le parole: non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura con le seguenti: qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

  Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: in ruolo.
15.3. Costa.

  Sopprimere il comma 3.
15.4. Costa.

  Al comma 3, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
15.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 16.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente o di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17.
16.3. Annibali.

  Al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari
16.5. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: per un periodo superiore ad un anno.
16.1. Costa.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
16.6. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: di componente del Governo aggiungere le seguenti: di Alto commissario o commissario governativo,
16.7. Bartolozzi, Sarro.

Pag. 131

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
16.2. Costa.

  Al comma 1, dopo le parole: 100.000 abitanti aggiungere le seguenti: o che per un periodo superiore a 3 anni hanno usufruito del collocamento fuori ruolo

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo la parola: mandato aggiungere le seguenti: o del periodo di collocamento fuori ruolo di cui al comma 1.
16.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono inquadrati aggiungere le seguenti: con salvezza del trattamento retributivo di appartenenza ivi compresa la progressione economica e previdenziale anche in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303
16.8. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: o della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: , della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Avvocatura dello Stato
16.10. D'Orso.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le parole: o nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
16.9. Bartolozzi, Sarro.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 2 con le seguenti: agli articoli 19, comma 1, e 16, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 19:

   al comma 1, sostituire le parole: non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta con le seguenti: i consigli e le giunte delle province autonome di Trento e Bolzano, i consigli e le giunte comunali, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17. Al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al primo periodo, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

   alla rubrica, sopprimere le parole: in ruolo.
17.2. Annibali.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 2 con le seguenti: agli articoli 15, comma 1, 16, comma 2 e 19, comma 1.
17.1. Costa.

ART. 18.

  Al comma 1, dopo la parola: contabile aggiungere la seguente: , tributario
18.9. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con esclusione della carica di sindaco Pag. 132o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre con le seguenti: qualora non abbia già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, è inquadrato in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

   al comma 3, sopprimere le parole: tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali;

   sopprimere il comma 4.
18.6. Annibali.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con le seguenti: in altri enti territoriali.
*18.1. Costa.
*18.5. Annibali.

  Al comma 1 sopprimere le parole: con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
18.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire le parole: è ricollocato in ruolo presso un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre con le seguenti: qualora non abbia già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, è inquadrato in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
18.2. Costa.

  Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
18.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.
18.3. Costa.

  Sopprimere il comma 4.
18.4. Costa.

ART. 19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari non possono essere collocati fuori ruolo. Pag. 133
  2. Gli articoli 196, 199 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sono abrogati.
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18:

    1) al comma 1, le parole: «i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative» sono soppresse;

    2) al comma 2 le parole: «ed i magistrati della giurisdizione ordinaria» sono soppresse;

   b) l'articolo 19 è abrogato.

  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.
  5. Il comma secondo dell'articolo 1, della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è abrogato.
  6. L'articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è abrogato.
  7. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 è abrogato.
  8. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388 è abrogato.
  9. I commi da 66 a 74 dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono abrogati.
19.5. Costa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

  1. Al rientro in ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari che abbiano ricoperto incarichi apicali quale capo o vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, Segretario generale della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento della Presidenza del Consiglio e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali, si applica la disciplina giuridica di cui all'articolo 16.
19.9. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Al comma 68 dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».
19.2. Costa.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Non possono essere conferite funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Conferimento di funzioni direttive e semidirettive a seguito di collocamento fuori ruolo.
19.1. Costa.

  Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
19.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 2, dopo le parole: assunti aggiungere le seguenti: o mantenuti.
19.4. Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Ai fini delle progressioni di carriera dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non viene computata una quota pari a un terzo degli anni complessivamente trascorsi in collocamento fuori ruolo.
19.3. Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Presso gli uffici legislativi dei Ministeri la quota di magistrati non può superare Pag. 134 il 30 per cento del personale in essi impiegato, al netto degli amministrativi.
19.6. Costa.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

   1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «eletti dai magistrati ordinari» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   b) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   c) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, da tre componenti togati e da un componente non togato»;

   d) all'articolo 4 il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono quattro componenti togati e quattro componenti non togati»;

   e) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono tre componenti togati e tre componenti non togati»;

   f) all'articolo 5, primo comma la parola: «magistrati» è sostituita dalle seguenti: «componenti togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   g) all'articolo 11, terzo comma, le parole: «eletti dai magistrati» sono sostituite dalla seguente: «togati» e le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   h) l'articolo 18 è sostituito con il seguente:

«Art. 18.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore della magistratura)

   1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura:

   a) fissa con decreto la data del sorteggio di cui all'articolo 21 e ne dirige le operazioni;

   b) indice le elezioni dei componenti togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

   c) richiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti non togati del Consiglio che sono effettuate tra coloro che sono stati sorteggiati;

   d) provvede alla nomina dei componenti togati e non togati del Consiglio risultati eletti;

   e) convoca e presiede il Consiglio superiore;

   f) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge»;

   i) l'articolo 21 è sostituito dai seguenti:

«Art. 21.
(Operazioni di sorteggio)

   1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
   2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzella Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due membri togati e due membri non togati e presieduta dal più anziano di età.
   3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1. Pag. 135
   4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
   5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
   6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del comma 7 e che possiedono i requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
   7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
   8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

   a) cento magistrati, ottanta candidati e venti riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

    1) otto magistrati, cinque candidati e tre riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2) trentadue magistrati, venticinque candidati e sette riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

    3) sessanta magistrati, cinquanta candidati e dieci riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

   b) quaranta candidati e dieci riserve, per l'elezione dei componenti non togati.

   9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
   10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8.

Art. 21-bis.
(Convocazione dei corpi elettorali)

   1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
   2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
   3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
   4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati»;

   l) l'articolo 22, della legge 24 marzo 1958, n. 159, è sostituito con il seguente:

«Art. 22.
(Componenti non togati)

   1. L'individuazione degli otto componenti non togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i quaranta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera b), tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale.
   2. L'elezione dei componenti non togati del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere Pag. 136avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
   3. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 2.
   4. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

   m) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

«Art. 23.
(Componenti togati)

   1. L'individuazione dei sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
   2. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
   3. L'elezione è effettuata:

   a) in un collegio unico nazionale, per un magistrato che esercita le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

   c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

   n) dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente:

«Art. 23-ter.
(Membri sostituti del Consiglio superiore della magistratura)

   1. Ai sedici membri effettivi togati del Consiglio superiore della magistratura si affiancano ulteriori otto membri sostituti.
   2. I membri sostituti sono individuati fra i candidati non eletti appartenenti alle rispettive categorie in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria è nominato membro sostituto colui che vanta maggiore anzianità di servizio»;

   o) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti parole: «non togati»;

   b) al terzo comma, ovunque ricorrano, le parole: «designato dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togato», nonché le parole: «designati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati». Infine le parole: «colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità», sono soppresse;

   p) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «componenti» sono inserite le parole: «non togati»;

   b) le parole: «eletti dal Parlamento» sono soppresse;

   q) all'articolo 37 dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente:

   «Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità dell'azione penale, relativi a componenti togati e non togati del Consiglio superiore della magistratura, si procede alla loro sostituzione con i membri sostituiti individuati ai sensi dell'articolo 23-ter»;

Pag. 137

   r) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti togati)

   1. Il componente togato che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito da uno dei membri sostituti individuati ai sensi dell'articolo 23-bis, appartenente della medesima categoria che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio.
   2. Il componente sostituto deve confermare la sua disponibilità a ricoprire la carica entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della relativa nomina.
   3. In mancanza di sostituti disponibili, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

   s) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati»;

   b) al terzo comma le parole: «eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «non togati».
20.1. Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalla carica.
20.2. Bartolozzi, Sarro.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Commissioni)

   1. Ogni otto mesi, il Presidente del Consiglio superiore nomina, in base al principio di rotazione, le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, terzo comma, assicurando, nell'arco del quadriennio, la presenza di ciascuno dei componenti del Consiglio in almeno sei diverse Commissioni, tra quelle non permanenti.
   2. Ogni otto mesi i componenti delle Commissioni sono integralmente rinnovati.
   3. Ciascun componente non può far parte della medesima Commissione per più di due volte, comunque non consecutive».
21.2. Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

  1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «I componenti della sezione disciplinare non possono far parte di alcuna commissione referente. I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio».
21.4. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
21.5. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Pag. 138

  Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le commissioni sono formate all'inizio della consiliatura e per l'intero quadriennio sulla base delle tabelle numeriche – una per ogni anno – redatte tramite l'assegnazione a sorteggio di un numero a ciascun componente. Si procede, tramite scambi con componenti sorteggiati tra quelli idonei, alle successive correzioni che risultano necessarie, al fine di rispettare le incompatibilità eventualmente risultanti a seguito del sorteggio dei componenti della commissione disciplinare. Anche le presidenze delle commissioni sono sorteggiate, sulla base del principio che a uno stesso componente non sia assegnata una seconda presidenza fino a quando la stessa non sia stata assegnata a tutti i componenti e che la medesima presidenza non sia assegnata una seconda volta al medesimo componente.
21.1. Businarolo.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: I Presidenti di tutte le commissioni curano, almeno trimestralmente, l'interlocuzione con le commissioni giustizia di Camera e Senato.
21.3. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura)

  1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il sistema di elezione assicura le pari opportunità di donne e uomini nella composizione della rappresentanza eletta dai magistrati ordinari ai sensi del comma 1»;

   b) all'articolo 25, comma 3:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I magistrati presentatori devono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, rispettando l'alternanza dei sessi, e non possono candidarsi a loro volta»;

    2) al terzo periodo, le parole: «del candidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati»;

   c) all'articolo 25, comma 5, dopo le parole: «all'articolo 23, comma 2,» sono inserite le seguenti: «segue un ordine alternato per sesso,»;

   d) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Ogni sesso deve essere rappresentato da almeno un terzo dei capilista»;

   e) all'articolo 26:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ogni elettore esprime due voti per candidati di sesso diverso su ciascuna scheda elettorale»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. L'elettore esprime i voti scrivendo i nominativi dei candidati prescelti sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3»;

    3) al comma 6, dopo le parole: «È nullo» è inserita la seguente: «solo»;

   f) all'articolo 27, comma 1, le parole: «la preferenza espressa» sono sostituite dalle seguenti: «le preferenze espresse».
21.01. Bartolozzi, Sarro.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22.2. Annibali.

Pag. 139

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
22.1. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti»;

   alla lettera d), sostituire le parole: è componente con le seguenti: ed i componenti eletti dal Parlamento sono componenti;

   alla lettera e), capoverso, dopo la parola: componente aggiungere le seguenti: più anziano.
22.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195)

  1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, sono soppresse le parole da: «, amministrazione della giustizia» fino alla fine del comma;

   b) al terzo comma, le parole: «su ogni altra materia», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente sulle materie».
*22.01. Annibali.
*22.02. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alle deliberazioni della sezione disciplinare)

  1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il presidente della sezione disciplinare è sostituito dal vicepresidente. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi Pag. 140 sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria»;

   b) il terzo e il quarto comma sono abrogati.
23.01. Colletti.

ART. 24

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Assegnazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria)

  1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4»;

   b) il comma 2 è abrogato;

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del dirigente che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.»;

   d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione».
24.1. Costa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

  sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 2 è abrogato;

  sopprimere la lettera c);

   alla lettera d), capoverso 7-bis, sopprimere le parole da: nonché un numero fino alla fine del periodo

  sostituire la rubrica con la seguente: Assegnazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria
24.2. Annibali.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. La segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4».

  Conseguentemente, al medesimo comma:

  sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 2 è abrogato;

Pag. 141

  sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  «7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del dirigente che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.»;

  alla lettera d), capoverso «7-bis», sopprimere le parole da: nonché un numero fino alla fine del periodo;

  sostituire la rubrica con la seguente: Assegnazione di personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria
24.4. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:

   «7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici componenti, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta agli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia in materie giuridiche e ai magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura».
24.3. Annibali.

ART. 25.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con prova scritta con le seguenti: per titoli e colloquio

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di seconda fascia aggiungere le seguenti: in materie giuridiche
25.4. Annibali.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con prova scritta con le seguenti: basata su titoli e colloquio

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: magistrati ordinari, aggiungere le seguenti: amministrativi e contabili
25.3. Annibali.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con prova scritta, con le seguenti: basata su titoli e colloquio
25.1. Costa.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura
25.5. Annibali.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: e a tutti i magistrati ordinari aggiungere le seguenti: amministrativi e contabili,

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo del secondo comma è soppresso;

   b) al terzo comma le parole: «su ogni altra materia ad esso attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente sulle materie ad esso espressamente attribuite»
25.7. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

Pag. 142

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: magistrati ordinari, aggiungere le seguenti: amministrativi e contabili,
25.2. Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo l'articolo 7-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 7-ter.

   1. La nomina dei magistrati addetti alla segreteria generale del CSM e all'Ufficio studi di cui agli articoli 7 e 7-bis, avviene per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del CSM.
   2. I criteri e parametri per la valutazione di idoneità sono stabiliti dal CSM, nei modi previsti per l'adozione di regolamenti interni di organizzazione.
   3. Il CSM definisce un elenco di idonei almeno triplo dei posti da coprire. La mancata estrazione non impedisce la partecipazione a successivi interpelli.»
25.6. Varchi, Maschio, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche alla gestione dei fondi)

  1. Al quarto comma dell'articolo 9, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte dei conti ha il potere di svolgere il controllo sulla gestione delle spese durante l'anno finanziario e di giudicare l'eventuale sussistenza di una responsabilità amministrativa e contabile».
25.03. Colletti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: «l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie»;

   b) al terzo comma, le parole: «su ogni altra materia», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente sulle materie».
25.02. Costa.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo del secondo comma è soppresso;

   b) al terzo comma, le parole: «su ogni altra materia ad esso attribuita», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente sulle materie ad esso espressamente attribuite».
25.01. Costa.

ART. 27.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «da venti componenti eletti dai magistrati ordinari»;

   b) le parole: «da otto componenti eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle Pag. 143seguenti: «da dieci componenti eletti dal Parlamento».

  Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: alla composizione e.
27.3. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27.1. Annibali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni alla Suprema Corte di Cassazione»
27.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 28.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari
28.1. Costa.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni
28.2. Costa.

  Al comma 1, sostituire le parole: ultimi due anni, ovunque ricorrono, con le seguenti: ultimi quattro anni
28.4. Bartolozzi, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole: «, e c)» sono soppresse;

   b) all'articolo 11, lettera a), le parole «, e c)» sono soppresse;

   c) all'articolo 15, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano, ove compatibili, anche ai componenti del Consiglio superiore della magistratura»
28.3. Costa.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
*29.10. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.
*29.5. Annibali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la modifica delle norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data della Pag. 144trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.
  3. Il Governo, secondo il procedimento di cui al comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, portando a venti il numero dei componenti eletti dai magistrati e a dieci il numero dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune;

   b) modificare il requisito per l'elettorato passivo previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo che non possano essere eletti i magistrati che alla data della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità;

   c) adottare il sistema del voto singolo trasferibile per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati, attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti princìpi:

    1) le candidature non sono corredate da firme;

    2) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

    3) il territorio nazionale è diviso in collegi; il rapporto tra la quota di eletti che provengono dalla funzione giudicante e la quota di eletti che provengono dalla funzione requirente deve rispettare la proporzione esistente tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti al momento della presentazione delle candidature;

    4) ciascun elettore riceve due schede, una per il voto nel collegio in cui è compreso l'ufficio giudiziario presso il quale presta servizio o al quale è stato assegnato, l'altra per l'elezione dei componenti che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione;

    5) ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei magistrati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza, che coincide con l'ordine di scrittura. Il voto può essere espresso per non più di due magistrati che svolgono le funzioni nel medesimo distretto;

    6) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata la quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi +1) / (numero dei seggi + 1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

    7) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito il minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati. È trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati i cui voti, così determinati, raggiungono Pag. 145 o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che hanno raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.
29.1. Costa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un collegio unico nazionale mediante un procedimento elettorale che si svolge in due fasi.
   2. Nella prima fase vengono sorteggiati i magistrati candidabili a componente del Consiglio Superiore della magistratura fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24. Il totale dei soggetti candidabili da sorteggiare è pari a 150, di cui i primi 100 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità.
   3. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.
   4. I candidati non possono essere collegati tra loro né a liste esterne.
   5. La seconda fase consiste nell'indicazione, sulla scheda elettorale, da parte di ogni elettore, del nome del magistrato per il quale esprime il proprio voto. Sono eletti i magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, è eletto il magistrato più anziano di età. Nel caso in cui risultino eletti più di 5 magistrati con funzioni requirenti di merito o di legittimità, quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti sono sostituiti dai magistrati con funzioni giudicanti a partire dal primo dei non eletti».

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: la terza valutazione con le seguenti: la quinta valutazione;

   sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

   1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature)

   1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più Pag. 146anziano di età e svolge le sue funzioni in relazione all'intero procedimento elettorale.
   3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.
   4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti e trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.
   5. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   7. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
   8. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
   9. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».

   all'articolo 32, sopprimere i commi 5 e 6;

   sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. Allo scrutinio provvede la commissione centrale elettorale. Questa dovrà altresì determinare i voti validi e il totale di voti per ciascun candidato ai fini della proclamazione dei candidati eletti.
   2. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e almeno due dei membri di diritto».

Pag. 147

   sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».
29.20. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

   1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un collegio unico nazionale mediante un procedimento elettorale che si svolge in due fasi.
   2. Nella prima fase vengono sorteggiati i magistrati candidabili a componente del Consiglio Superiore della magistratura fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24. Il totale dei soggetti candidabili da sorteggiare è pari a 150, di cui i primi 100 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità.
   3. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.
   4. I candidati non possono essere collegati tra loro né a liste esterne.
   5. La seconda fase consiste nell'indicazione, sulla scheda elettorale, da parte di ogni elettore, del nome del magistrato per il quale esprime il proprio voto. Sono eletti i magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, è eletto il magistrato più anziano di età».

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: la terza valutazione con le seguenti: la quarta valutazione.

   sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

   1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature)

Pag. 148

   1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età e svolge le sue funzioni in relazione all'intero procedimento elettorale.
   3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.
   4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti e trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.
   5. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   7. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
   8. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
   9. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».

   all'articolo 32, sopprimere i commi 5 e 6;

   sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

Pag. 149

   1. Allo scrutinio provvede la commissione centrale elettorale. Questa dovrà altresì determinare i voti validi e il totale di voti per ciascun candidato ai fini della proclamazione dei candidati eletti.
   2. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e almeno due dei membri di diritto».

   sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«Art. 35.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Art. 39.
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».
29.15. Siracusano, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

   1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un collegio unico nazionale mediante un procedimento elettorale che si svolge in due fasi.
   2. Nella prima fase vengono sorteggiati i magistrati candidabili a componente del Consiglio Superiore della magistratura fra quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il totale dei soggetti candidabili da sorteggiare è pari a 150, di cui i primi 100 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti 50 l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità.
   3. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.
   4. I candidati non possono essere collegati tra loro né a liste esterne.
   5. La seconda fase consiste nell'indicazione, sulla scheda elettorale, da parte di ogni elettore, del nome del magistrato per il quale esprime il proprio voto. Sono eletti i magistrati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, è eletto il magistrato più anziano di età».

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: la terza valutazione con le seguenti: la quinta valutazione.

Pag. 150

   sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

   1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature)

   1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età e svolge le sue funzioni in relazione all'intero procedimento elettorale.
   3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature sono depositate presso l'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2.
   4. Scaduto il termine di cui al comma 3 del presente articolo, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti e trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.
   5. Entro il ventesimo giorno antecedente a quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   7. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
   8. I magistrati collocati fuori ruolo, i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
   9. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione».

Pag. 151

   all'articolo 32 sopprimere i commi 5 e 6;

   sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. Allo scrutinio provvede la commissione centrale elettorale. Questa dovrà altresì determinare i voti validi e il totale di voti per ciascun candidato ai fini della proclamazione dei candidati eletti.
   2. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e almeno due dei membri di diritto».

   sostituire, l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, entro un mese sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».
29.14. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
   2. L'elezione si effettua in sedici collegi uninominali maggioritari a turno unico di votazione così determinati:

   a) un collegio per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) quattro collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

   c) undici collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

  2. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e assegnazione dei seggi)

   1. L'ufficio elettorale di collegio provvede allo scrutinio aprendo le schede elettorali Pag. 152 e dividendo quelle valide in gruppi secondo il voto espresso; determina il totale dei voti validi per ciascun candidato. È dichiarato eletto il candidato che abbia ottenuto almeno la metà più uno dei primi voti validamente espressi.
   2. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto ai sensi del comma 1, il candidato che nel collegio abbia ottenuto il minor numero di primi voti è escluso e i relativi secondi voti sono distribuiti tra i candidati restanti, aggiungendosi ai primi voti. Se dopo tale operazione un candidato ha raggiunto la cifra della metà più uno dei voti validamente espressi, costituiti dalla somma dei primi voti dei candidati rimasti e dei secondi voti del candidato escluso, il candidato che abbia raggiunto tale cifra elettorale è proclamato eletto. In caso negativo tale operazione è ripetuta successivamente in relazione ai candidati rimasti secondo l'ordine crescente dei primi voti validi, finché un candidato non raggiunga la cifra della metà più uno dei voti validi, comprensiva dei propri primi voti e dei secondi voti dei candidati esclusi. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.
   3. Per sostituire il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura, entro un mese, sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio divenuto vacante nel relativo collegio. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30».
29.6. Annibali, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio Superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in ventiquattro collegi corrispondenti ai Distretti di Corte d'Appello.
   2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui; 3 in rappresentanza delle funzioni requirenti ed un rappresentante per le funzioni inquirenti.
   3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata.
   4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni inquirenti. Ove non disciplinato le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con decreto del Ministro della giustizia».

  Conseguentemente,

   sopprimere l'articolo 31;

   all'articolo 32 sopprimere il comma 6;

   sopprimere l'articolo 33.
29.4. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

Pag. 153

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene in un doppio turno di scelta secondo le modalità previste dal presente articolo.
   2. L'elezione si effettua:
   a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
   b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
   c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.
   3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:
   a) dodici magistrati per il collegio sub a) del comma 2;
   b) ventiquattro magistrati per il collegio sub b) del comma 2;
   c) sessanta magistrati per il collegio sub c) del comma 2.
   4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.
   5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal CSM uscente».

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2.».

   all'articolo 31, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

   «1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, secondo comma.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.
   4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione Pag. 154all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.
   5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie»;

   dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Durata della carica)

  1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: «non sono immediatamente rieleggibili» sono sostituite dalle seguenti: «non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma».
29.8. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in tredici collegi uninominali distribuiti sul territorio nazionale per la categoria giudicante, in cinque collegi uninominali distribuiti sul territorio nazionale per la categoria requirente e in un collegio unico nazionale binominale per i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte.
   2. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.
   3. La presentazione delle candidature nei collegi è fatta per singoli candidati non collegati ad alcuna lista e privi di contrassegno di gruppo o di lista.
   4. Ciascun magistrato candidato compie all'atto della candidatura anche una dichiarazione di collegamento con almeno due candidati in altri collegi».

  Conseguentemente:

   all'articolo 32, comma 1, capoverso «Art. 26», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   5-bis. Ogni elettore ha facoltà di esprimere un secondo voto, purché il secondo voto sia espresso per un candidato di sesso diverso dal primo. È nullo il secondo voto nel caso sia attribuito a un candidato dello stesso sesso di quello per cui è stato espresso il primo voto.

   sostituire l'articolo 33 con il seguente:

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

  1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e assegnazione dei seggi)

   1. L'ufficio elettorale di collegio provvede allo scrutinio aprendo le schede elettorali Pag. 155 e dividendo quelle valide in gruppi secondo il voto espresso; determina il totale dei voti validi per ciascun candidato.
   2. I voti ottenuti da tutti i candidati sono sommati ai voti conseguiti dai candidati con i quali ciascun candidato abbia compiuto dichiarazione preventiva di collegamento.
   3. I seggi vengono assegnati ai candidati collegati dividendo i voti per una serie di coefficienti lunga fino al numero di seggi da assegnare e si assegnano quindi i seggi in base ai risultati in ordine decrescente, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.
   4. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione del voto.
   5. Una volta stabilito a livello nazionale il numero di eletti spettanti a ogni gruppo di candidati, si proclamano eletti i candidati di quel gruppo che abbiano ottenuto le maggiori percentuali di voti nel proprio collegio».
29.12. Verini, Bordo, Vazio, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, dopo le parole: magistratura avviene aggiungere le seguenti: mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a 5 volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al comma 6, sostituire le parole: in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio con le seguenti: , su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti;

   al comma 7, sostituire le parole: esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso con le seguenti: una preferenza;

   dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono individuate, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da un decreto del Ministro della giustizia.;

   sopprimere i commi 9 e 10
29.9. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto tra la quota di eletti che provengono dalle funzioni giudicanti e la quota di eletti che provengono dalla funzione requirente deve rispettare la proporzione esistente tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti al momento della presentazione delle candidature.
29.2. Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al comma 4 sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis.

   dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 11. Il sistema elettorale deve garantire che la componente di magistrati che svolgono funzioni requirenti eletti componenti del Consiglio non deve essere superiore a un quarto del totale dei magistrati eletti.
29.16. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Pag. 156

  Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 6, premettere le seguenti parole: Fuori dai casi di cui al comma 9.
29.11. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema di elezione deve favorire un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, comma 8, sostituire le parole: formato secondo l'ordine di estrazione con le seguenti: seguendo l'ordine alfabetico

   all'articolo 32, capoverso Art. 26, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis). L'elettore esprime il voto, o i voti, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti.
29.13. Rossello, Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 8, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8.
29.3. Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 8, quinto periodo, sostituire le parole: non inferiore al 40 per cento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento
29.7. Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  11. Il sistema elettorale deve garantire che la componente di magistrati che svolgono funzioni requirenti eletti componenti del Consiglio non deve essere superiore a un quarto del totale dei magistrati eletti.
29.17. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Divieto di rieleggibilità)

  1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

Art. 29-ter.
(Durata della carica)

  1. Al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppressa la parola: «immediatamente».
29.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 30.

  Sopprimerlo
30.8. Annibali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

  1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.
(Elettorato attivo e passivo)

   1. Hanno elettorato passivo solo dieci magistrati per ogni collegio elettorale sorteggiati Pag. 157 centoventi giorni prima della data fissata per le elezioni con modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia emesso nei trenta giorni ancora antecedenti. Non sono sorteggiabili:

   a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni;

   b) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano maturato la quarta valutazione di professionalità;

   c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;

   d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

   e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

   f) i magistrati che fanno parte della Scuola superiore della magistratura che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.

   2. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione dei magistrati ordinari in tirocinio ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni».
30.7. Morrone, Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

   «1-bis. Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati vengono eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23».

  Conseguentemente al medesimo comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità»
30.10. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

  0-a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) i magistrati che al momento delle operazioni di sorteggio non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»
30.1. Colletti.

Pag. 158

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento del sorteggio non abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nella qualifica»
30.2. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: terza con la seguente: quinta
30.6. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) i magistrati che al momento del sorteggio abbiano subìto una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita un'altra sanzione disciplinare»
30.3. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio»
30.4. Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione è indetto il sorteggio»
30.5. Colletti.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere il seguente:

   e-ter) i magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.
30.9. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Allineamento dei requisiti di elettorato passivo per il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole «venti anni» sono sostituite con le seguenti: «quindici anni».
30.01. Costa.

ART. 31.

  Sopprimerlo.
31.2. Annibali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

  1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 25. – (Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione) – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
  2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Pag. 159Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
  3. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 3, è immediatamente pubblicato nel Notiziario ufficiale del Consiglio superiore della magistratura, e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
  4. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano.
  5. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggior anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
  6. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
  7. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, votano presso il seggio del tribunale di Roma.
  8. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
  9. Ultimate le operazioni elettorali, l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, dopo aver accertato che l'eletto eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 3, lettere a), b) o c), ne convalida l'elezione.
  10. Contro il provvedimento di mancata convalida dell'elezione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso».
31.1. Colletti.

  Al comma 1, capoverso articolo 25, comma 2, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , tramite sorteggio,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , tramite sorteggio,
31.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
32.1. Annibali.

ART. 33.

  Sopprimerlo.
33.1. Annibali.

Pag. 160

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche in materia di impugnazioni)

  1. Dopo l'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

   1. Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio superiore della magistratura è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
33.01. Colletti.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.1. Annibali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ciascun componente del Consiglio superiore ha un mandato di quattro anni».
34.2. Annibali.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche in materia di ineleggibilità)

  1. Dopo l'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

   «Art. 33-bis. – (Ineleggibilità)1. Sono ineleggibili al Consiglio superiore della magistratura i membri delle Camere, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo. Sono altresì ineleggibili coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano ricoperto una delle cariche di cui al primo periodo e coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa».
34.03. Colletti.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura)

  1. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che, per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalla carica.
34.01. Costa.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche in materia di incompatibilità)

  1. Dopo il quinto comma dell'articolo 33, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

   «5-bis). Chi ha ricoperto la carica di componente del Consiglio superiore della magistratura non può essere candidato alle elezioni politiche, regionali, e provinciali né alla carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i Pag. 161dieci anni decorrenti dalla cessazione della carica».
34.02. Colletti.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche in materia di durata della carica)

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto il seguente: «I magistrati eletti nel Consiglio superiore non possono rimanere in carica oltre l'età di collocamento a riposo, raggiunta la quale vengono sostituiti secondo le indicazioni dell'articolo 39 della presente legge».
34.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 35.

  Sopprimerlo.
35.1. Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 39», primo periodo, sostituire le parole: dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo con le seguenti: mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti con le seguenti: mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a 5 volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto.
35.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

ART. 36.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a con le seguenti: È attribuita un'indennità.
36.1. Colletti.

ART. 37.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura,

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
37.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: . Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non con le seguenti parole: , né.
37.1. Maschio, Varchi, Mollicone, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.
*37.4. D'Orso.
*37.3. Bartolozzi, Sarro.

Pag. 162

ART. 38.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Testo unico)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
  2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
*38.01. Annibali.
*38.02. Zanettin, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 39.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compresa l'equiparazione della qualifica del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione alla corrispondente qualifica del procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;

   b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero minimo di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

   c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale e che tale riorganizzazione sia sottoposta a verifica periodica, a cadenza almeno decennale;

   d) prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare;

   e) prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;

   f) mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.
39.3. Annibali.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione,
39.6. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in quanto applicabili
39.9. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere relativamente al concorso in materia di accesso alla magistratura militare l'ulteriore requisito della qualità di militare in servizio, in Pag. 163congedo o della riserva, di assimilato ai militari o di iscritto ai corpi civili militarmente ordinati (Croce Rossa, S.M. Ordine di Malta);
39.7. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere la soppressione della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, con corrispondente assegnazione della magistratura militare ai posti vacanti di altri uffici o ad altri uffici in sovrannumero e assegnazione delle funzioni del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione in materia disciplinare al procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione; prevedere la modifica della composizione del Consiglio della Magistratura Militare, prevedendo in luogo del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione un terzo membro togato elettivo;
39.8. Ferro, Deidda, Mollicone, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare;
*39.2. Cataldi.
*39.5. Annibali.

  Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: in quanto compatibili anche con l'esigenza con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza
39.10. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: anche con l'esigenza fino alla fine della lettera con le seguenti: e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;
*39.1. Cataldi.
*39.4. Annibali.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere la modifica della struttura dell'organo di autogoverno della Magistratura Militare ristabilendo, come è per il CSM, una maggioranza dei membri togati elettivi con l'aumento del numero da 2 a 4;
39.14. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per quanto compatibile
39.11. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere l'implementazione dell'organizzazione degli uffici di Procura con la qualifica semi-direttiva del Procuratore aggiunto
39.15. Bartolozzi, Sarro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi con le seguenti: Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio della magistratura militare che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , Pag. 164sentito il Consiglio della magistratura militare, fino alla fine del periodo.
39.13. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: trasmessi alle Camere aggiungere le seguenti: , entro il centoventesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
39.12. Butti, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.