CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 giugno 2021
599.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06136 Pastorino: Verifiche di SACE S.p.A. sul rispetto di condizioni e impegni da parte dei beneficiari del programma «Garanzia Italia».

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   Sace S.p.a. è l'ente gestore del programma «Garanzia Italia»;

   in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il programma prevede la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2021 (come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) in favore di soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma a imprese colpite dall'epidemia da Covid-19;

   il decreto ha previsto le seguenti condizioni di accesso per beneficiarne: avere sede legale in Italia, non essere identificata come impresa in difficoltà ai sensi dei regolamenti europei alla data del 31 dicembre 2019, non avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate alla data del 29 febbraio 2020, né controllare né essere controllata direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese inserito sulla blacklist europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali;

   l'articolo 1, comma 2, lettere a), c), h) e m), ha perimetrato le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti relative rispettivamente a: durata e preammortamento, importi massimali per i finanziamenti assistiti da garanzia, limiti ai costi dei finanziamenti garantiti e ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dei soggetti finanziati ad esito del finanziamento coperto da garanzia;

   il medesimo articolo, al comma 2, lettere i), l), n) e n-bis), stabilisce gli impegni che un'impresa beneficiaria di garanzia deve assumere;

   il manuale operativo del programma prevede che la richiesta di ammissione alla garanzia Sace presentata da un'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore debba contenere autodichiarazioni circa il rispetto delle condizioni di accesso e l'assunzione degli impegni previsti dal decreto;

   il soggetto finanziatore è tenuto a confermare, in fase di presentazione della richiesta di garanzia a Sace, di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le autodichiarazioni sopracitate, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e a inviare a Sace comunicazioni trimestrali che le consentano il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, inter alia, dell'assenza di comunicazioni da parte dell'impresa beneficiaria in merito alla violazione degli impegni assunti –:

   su quale campione di imprese beneficiarie e con quali esiti la Sace abbia finora effettuato verifiche in house sul rispetto, in fase di concessione delle garanzie, delle condizioni di accesso e delle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti e, in fase di monitoraggio, sul rispetto degli impegni assunti.
(5-06136)

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ALLEGATO 2

5-06136 Pastorino: Verifiche di SACE S.p.A. sul rispetto di condizioni e impegni da parte dei beneficiari del programma «Garanzia Italia».

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione relativa all'attività di verifica di SACE per la concessione delle garanzie nell'ambito del programma «garanzia Italia», si precisa che il decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (il «Decreto Liquidità»), in relazione al processo per l'ottenimento della garanzia SACE (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione), prevede due modalità di intervento distinte in funzione del fatturato dell'impresa in Italia e del numero dei dipendenti (consolidato se appartenente ad un gruppo), come di seguito indicato:

   «procedura ordinaria»: riservata ad imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a n. 5.000 - gestita attraverso canali ordinari e con l'emanazione di decreto ministeriale;

   «procedura semplificata»: per le imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a n. 5.000 e per finanziamenti di ammontare inferiore a 375 Milioni di euro - gestita attraverso la piattaforma online cosiddetta «Portale Garanzia Italia».

  Le operazioni relative alla «procedura ordinaria» sono sottoposte alle usuali verifiche istruttorie svolte dalle competenti strutture tecniche di SACE che, effettuate le verifiche di eleggibilità e conformità normativa rispetto ai requisiti previsti dal Decreto Liquidità e completata positivamente l'istruttoria creditizia sull'impresa beneficiaria, le sottopongono all'organo deliberativo. Nel caso di delibera positiva, l'emissione della garanzia resta subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti.
  In linea con le previsioni del Decreto Liquidità, dato il carattere di urgenza dell'intervento, diversamente da quanto previsto per il processo «ordinario», il modello operativo «semplificato» è sviluppato sul principio cardine dell'affidamento, sia in termini di istruttoria creditizia sia di verifiche di eleggibilità e sulle dichiarazioni rese dal soggetto finanziatore e dal debitore.
  Al fine di mitigare il rischio di dichiarazioni errate da parte delle banche/debitori – nel calcolo degli importi ammessi a garanzia e dei criteri di eleggibilità – sono previsti specifici controlli automatici nel sistema in fase di rilascio della garanzia.
  Nel caso in cui vengano evidenziate anomalie durante i controlli effettuati, viene inibito automaticamente l'inserimento della richiesta. Nello specifico, vengono effettuati i seguenti controlli di coerenza sulle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria e dal soggetto finanziatore:

   a. correttezza della percentuale di copertura richiesta (valutando fatturato e numero di dipendenti come disposto dal Decreto Liquidità);

   b. verifica che le commissioni e i tassi di interesse previsti in caso di erogazione del finanziamento senza garanzia sarebbero stati superiori a quelli applicati in presenza della garanzia SACE;

   c. controllo sull'eventuale duplicazione per errore della richiesta di garanzia in fase di richiesta;

   d. verifica che, in caso di «PMI», l'impresa abbia già avuto accesso al Fondo di Garanzia o che appartenga ad una categoria merceologica esclusa;

   e. verifiche sull'entità dell'importo del finanziamento richiesto rispetto al limite Pag. 12previsto per la singola impresa o per il gruppo a cui appartiene, prendendo in considerazione eventuali richieste pregresse di garanzie di cui al Decreto Liquidità.

  Sono inoltre previsti ulteriori controlli in modalità cosiddetto «batch» (ovvero elaborazioni con esecuzione differita). Nel caso in cui si evidenzino anomalie su tali controlli, possono generarsi due diverse casistiche, quali: (a) respingimento dell'operazione; ovvero (b) assegnazione della richiesta ad una fase «pending».
  Nello specifico, la richiesta di garanzia viene, inter alia, respinta nel caso in cui:

   l'anagrafica presentata dall'impresa (codice fiscale del cliente) risulti inesistente;

   l'anagrafica presentata dall'impresa (codice fiscale della capogruppo del cliente) risulti inesistente;

   qualsiasi delle anagrafiche di cui ai punti precedenti verta nell'ambito di una procedura concorsuale.

  La classificazione della pratica come «pending» avviene in alcune specifiche casistiche (come a titolo esemplificativo in caso di capogruppo estera). In questi casi la pratica viene inviata ad un ufficio dedicato che ha il compito di analizzare la posizione dell'impresa e valutare le eventuali azioni da intraprendere.
  La documentazione sottostante l'operatività è basata su un principio generale di responsabilità imputabile al soggetto coinvolto nel processo (ad es. impresa, soggetto finanziatore), coerente con il livello di controllo che il soggetto stesso è in grado di esercitare sulle informazioni e dichiarazioni fornite in fase di richiesta di garanzia.
  In base a tale principio le fattispecie che possono determinare l'esclusione del soggetto finanziatore dal pagamento dell'indennizzo risultano circoscritte ad inadempimenti direttamente imputabili al soggetto finanziatore (ad es. mancata retrocessione a SACE del premio per la garanzia, mancato rispetto degli impegni a carico del soggetto finanziatore previsti dal Decreto Liquidità, mancata attivazione di rimedi una volta a conoscenza di una violazione da parte dell'impresa degli impegni previsti dallo stesso Decreto, e altro). SACE si è dotata di apposite procedure interne volte alla verifica di tali circostanze in caso di richiesta di indennizzo.
  SACE, inoltre, ai fini di una maggiore tutela, effettua controlli a campione atti a verificare il rispetto da parte delle imprese beneficiarie degli obblighi assunti e delle dichiarazioni rese (es. destinazione delle somme incassate, accordi sindacali, divieto di distribuzione dei dividendi) relativamente ad un campione significativo di operazioni. Le attività di verifica a campione sono state avviate dal primo trimestre del 2021. Ad oggi, non sono state riscontrate significative difformità.
  È inoltre previsto l'obbligo a carico del soggetto finanziatore di inviare a SACE (su base trimestrale) un report relativo, da un lato, all'andamento delle singole operazioni (esposizione, eventi pregiudizievoli, rating, insoluti, ecc.) al fine di monitorare l'andamento del portafoglio e, dall'altro, il rispetto degli obblighi assunti da parte delle imprese beneficiarie (nella misura in cui il soggetto finanziatore sia pervenuto in possesso di tali informazioni).
  Ad oggi, risultano regolarmente forniti da tutte le banche accreditate i report trimestrali previsti nei quattro trimestri di operatività relativamente a tutte le operazioni garantite.

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ALLEGATO 3

5-06137 Alessandro Pagano: Adozione di specifici meccanismi automatici per la compensazione dei crediti nei confronti della PA con debiti tributari iscritti a ruolo.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   ALESSANDRO PAGANO, CENTEMERO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PATERNOSTER, RIBOLLA, TARANTINO e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'annoso e cronico ritardo con cui le pubbliche amministrazioni italiane effettuano i pagamenti dei debiti commerciali alle Imprese (piccole, medie e grandi) ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni tali da suscitare vivaci proteste da parte del mondo imprenditoriale per le conseguenze negative che provoca sulle condizioni di liquidità delle imprese creditrici e, più in generale, sull'occupazione e sugli investimenti;

   l'attuale impianto normativo (articoli 28-quater e 28-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) prevede che i creditori della pubblica amministrazione possano compensare i crediti certificati presso la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze con i debiti tributari dovuti a seguito dell'iscrizione a ruolo presso gli agenti della riscossione;

   in particolare, è stata data la possibilità alle imprese di compensare i debiti tributari relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per forniture, somministrazioni, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014);

   pur tuttavia, i crediti certificati non sono compensabili mediante imposte correnti o avvisi bonari, ma possono essere utilizzati in compensazione solo con importi già iscritti a ruolo e, quindi, gravati da sanzioni e dai relativi interessi che fanno lievitare il debito dell'impresa o del professionista di oltre il 40 per cento;

   inoltre, la possibilità di compensare i crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione è prevista di anno in anno mediante apposite disposizioni avendo, perciò, sempre un carattere temporaneo; ne conviene che rinviare all'adozione di specifici provvedimenti normativi circa l'operatività della stessa finisce per danneggiare un diritto riconosciuto alle imprese e ai professionisti che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili – regolarmente certificati – nei confronti di pubbliche amministrazioni –:

   se intenda adottare iniziative volte ad introdurre specifici e automatici meccanismi applicativi che consentano quindi agli operatori economici che vantano per effetto di servizi resi in favore della Pubblica Amministrazione crediti certi liquidi ed esigibili, di compensare gli stessi con i debiti tributari iscritti a ruolo, al fine di restituire certezze al sistema imprenditoriale, già particolarmente vessato dell'attuale periodo di contingenze sanitarie ed economiche.
(5-06137)

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ALLEGATO 4

5-06137 Alessandro Pagano: Adozione di specifici meccanismi automatici per la compensazione dei crediti nei confronti della PA con debiti tributari iscritti a ruolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano gli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 i quali prevedono che i creditori della Pubblica Amministrazione possono compensare i crediti certificati presso la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze con i debiti tributari dovuti a seguito dell'iscrizione a ruolo presso gli agenti della riscossione.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano che la possibilità di compensare i crediti maturati dalle imprese nei confronti della P.A. con i debiti tributari iscritti a ruolo è prevista di anno in anno mediante apposite disposizioni di carattere temporaneo e, pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intendano adottare specifici e automatici meccanismi applicativi che consentano agli operatori economici di potere compensare sempre i propri crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della P.A. con i debiti tributari iscritti a ruolo.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  Il riferimento all'anno 2014, è stato poi aggiornato di volta in volta nel tempo con successive, specifiche disposizioni; da ultimo l'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito per gli anni 2019 e 2020 la compensazione dei crediti commerciali con le somme iscritte a ruolo comprese nei carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
  Tanto premesso, si rileva preliminarmente che, come evidenziato dai dati pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e riferiti alle fatture emesse negli ultimi anni, le pubbliche amministrazioni hanno conseguito un miglioramento dei tempi di pagamento sistematico e continuo.
  Deve altresì precisarsi la scelta di estendere progressivamente la possibilità di procedere alla compensazione in parola posticipando di volta in volta la data entro la quale i carichi devono essere stati affidati agli agenti della riscossione (da ultimo con l'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021 che, per l'anno in corso, fa riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020), deriva dalla necessità di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, limitando l'applicazione dell'istituto a debiti sufficientemente risalenti, per i quali le previsioni di incasso siano ormai ridotte e Pag. 15non si determini una perdita di gettito e un correlato aumento del fabbisogno finanziario.
  Una facoltà di compensazione sostanzialmente illimitata, soprattutto se estesa alle imposte correnti, determina infatti effetti negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre a incentivare per il futuro il mancato versamento da parte dei creditori commerciali nella prospettiva di una compensazione, ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare per il bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica soprattutto per il primo anno. In merito alla effettiva possibilità di recupero, giova sottolineare che, qualora l'ente debitore commerciale non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione, tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.
  Il predetto impatto negativo sarebbe peraltro di difficile quantificazione e, pertanto, dovrebbe essere stimato, secondo un approccio prudenziale, ipotizzando un ricorso alla procedura di compensazione da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati.
  È opportuno altresì rilevare che la gestione del meccanismo di compensazione attraverso il modello F24 determinerebbe aspetti problematici dal punto di vista finanziario e procedurale, legati alla necessità di dotare la contabilità speciale «Fondi di bilancio» delle risorse necessarie ad attuare le compensazioni con riferimento ad importi notevolmente incrementati.

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ALLEGATO 5

5-06138 Martinciglio: Iniziative a tutela della concessione di crediti e garanzie bancarie per gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse sportive.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   MARTINCIGLIO, CANCELLERI e GRIMALDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la crisi economica e finanziaria senza precedenti, che sta affrontando il settore dei giochi e delle scommesse sportive, a causa delle chiusure delle attività da oltre un anno, a seguito delle misure adottate per contenere la diffusione del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, appare ulteriormente aggravata dall'atteggiamento discriminatorio da parte di molti istituti di credito e di compagnie assicurative, nei riguardi degli operatori del settore, in relazione alla richiesta del rinnovo delle garanzie collaterali richieste fino al 100 per cento e delle fideiussioni, necessarie per ottenere finanziamenti o l'apertura di fidi bancari;

   al riguardo, gli interroganti evidenziano che il comportamento da parte delle banche, evidentemente vessatorio e penalizzante nei confronti dei gestori del comparto suesposto, (che sta determinando una serie di effetti socio-economici fortemente negativi per tanti imprenditori del settore, riducendone ulteriormente l'attività di raccolta delle scommesse legali) rischia di alimentare il rischio di infiltrazioni criminali nell'attività interessata del settore retail (agenzie di scommesse, sale slot, Bingo) che ha registrato fra l'altro, un calo di oltre il 43 per cento nel 2020 e una perdita per l'erario, nei primi dieci mesi del 2020, superiore ai 4 miliardi di euro, di cui oltre 2,8 miliardi di euro derivanti dal prelievo erariale sugli apparecchi;

   la condotta da parte di numerosi istituti di credito, per la richiesta di garanzie collaterali e il rilascio o il rinnovo delle fideiussioni, che a parere degli interroganti, non appare essere prevista da alcuna normativa, in un momento come quello attuale, caratterizzato da una gravissima crisi sociale ed economica per l'intero Paese, determinata dalla crisi epidemiologica, rischia seriamente di compromettere ogni tentativo di ripresa per il comparto interessato, costretto a subire ulteriori ed ingiuste umiliazioni, con la decisione unilaterale da parte di alcune banche di cessare ogni tipo di rapporto proprio a causa della diminuzione degli incassi dei gestori delle attività di raccolta di giochi e scommesse –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali urgenti e necessarie iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere, al fine di evitare il perpetuarsi di pratiche che appaiono agli interroganti scorrette nei riguardi di tanti imprenditori del settore del gioco e delle scommesse, già afflitti da una crisi economica gravissima, i quali, invece, necessitano di un comportamento diametralmente opposto, ovvero di sostegno e di aiuto per il comparto interessato e l'intera filiera.
(5-06138)

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ALLEGATO 6

5-06138 Martinciglio: Iniziative a tutela della concessione di crediti e garanzie bancarie per gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse sportive.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione relativa al rapporto tra le banche e gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse sportive, la Banca d'Italia, interpellata in ragione della competenza in materia, ha rappresentato che, in termini generali, le banche sono responsabili delle politiche aziendali relative alla concessione di finanziamenti nel rispetto della normativa vigente, della trasparenza e correttezza verso i clienti e dei criteri di sana e prudente gestione. A quest'ultimo riguardo le banche sono tenute a valutare il merito creditizio dei richiedenti i finanziamenti e se ritenuto necessario, al fine di limitare i rischi connessi con l'erogazione del credito, possono chiedere garanzie reali o personali.
  Per il caso di specifici comportamenti irregolari o scorretti, la Banca d'Italia ha inoltre richiamato le iniziative in essere a tutela della clientela. In particolare, ha ricordato che il cliente, ivi inclusa un'impresa, può in tali casi presentare un reclamo all'intermediario che è tenuto a rispondere al cliente entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo relativo a operazioni e servizi bancari (il termine massimo di risposta è stato innalzato da 30 a 60 giorni e si applica ai reclami ricevuti dal 1° ottobre 2020). Il termine è ridotto a 15 giorni lavorativi per la risposta ai reclami che hanno per oggetto servizi di pagamento e qualora non sia soddisfatto della risposta ricevuta, può indirizzare un esposto alla Banca d'Italia ovvero rivolgersi per la tutela dei propri diritti all'Arbitro bancario e finanziario (ABF), che è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari finanziari oppure all'Autorità giudiziaria.
  È stato infine ricordato che, diversamente dalla Banca d'Italia, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha compiti in materia di pratiche commerciali scorrette, anche nell'ambito del settore bancario e finanziario.
  Tanto premesso, come già rappresentato in occasione di una risposta ad un'interrogazione di analogo contenuto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, interpellata in ragione della competenza in materia, ha comunicato di aver effettuato migliaia di verifiche, documentali e materiali, sul possesso di requisiti richiesti da parte degli operatori, sanzionando – in caso di violazioni e/o false dichiarazioni – e sospendendo l'attività degli operatori non in regola.
  In linea con quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, la predetta Agenzia fa presente che gli operatori del settore hanno rappresentato a più riprese le grandi difficoltà riscontrate nell'accedere ai servizi del mondo bancario in generale e, segnatamente, al rilascio delle garanzie fideiussorie, essenziali peraltro per la gestione del gioco. Tali difficoltà sono state evidentemente aggravate a causa della sospensione dell'attività della raccolta di gioco pubblico in ragione della pandemia da Covid-19 e del conseguente peggioramento dei parametri di affidabilità finanziaria valutati dagli istituti bancari. Tutto ciò ha comportato la presentazione da parte degli operatori del settore dei giochi di una prevalenza di garanzie provenienti da compagnie assicuratrici fideiubenti, spesso estere, le quali, ancorché vigilate dall'IVASS e sottoposte dall'Agenzia a tutte le verifiche del caso, non sempre sono risultate affidabili dal punto di vista della efficace tutela delle ragioni erariali.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha inoltre evidenziato che, sulla questione Pag. 18si sono svolti due incontri con l'ABI e la Banca d'Italia, promossi dall'Agenzia e finalizzati all'analisi e al superamento delle criticità esistenti, nel corso dei quali si è avuto modo di illustrare agli interlocutori le peculiarità del sistema del gioco pubblico italiano, caratterizzato da un regime di monopolio e dall'affidamento della gestione del gioco a concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica e sottoposti nel corso del rapporto concessorio a molteplici controlli afferenti i requisiti oggettivi e soggettivi delle compagini societarie.
  La medesima Agenzia riferisce che da tali incontri sarebbe emersa da parte della Banca d'Italia, l'impossibilità di imporre in via autoritativa agli istituti di credito un più consistente impegno nel settore del gioco, poiché le linee di indirizzo di fonte unionale vincolano le attività degli istituti nazionali inserendo, per quanto in argomento, tutti gli operatori di gioco tra le categorie imprenditoriali con un più altro profilo di criticità nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, a prescindere dallo stato effettivo dei parametri di valutazione. Da ciò conseguirebbe il rifiuto di talune banche di effettuare alcune prestazioni, quali il rilascio delle garanzie fideiussorie richieste per legge ai concessionari o l'apertura di conti correnti intestati a dipendenti di dette società.
  In conclusione, preso atto di quanto appreso durante i predetti incontri, l'Agenzia ritiene che, nell'ottica di superare criticità e anomalie, non sorrette da giustificati motivi di affidabilità finanziaria, la via più utilmente percorribile possa essere certamente quella di proseguire le interlocuzioni istituzionali che sono state avviate, per favorire, presso gli istituti bancari, una migliore conoscenza delle caratteristiche nazionali del settore del gioco legale e delle sue peculiarità, anche rispetto agli operatori di altri Paesi europei, ove non vige il monopolio statale né i rapporti tra operatori e Amministrazione pubblica sono regolati dal sistema concessorio.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli segnala, infine, che nel rispetto della libera concorrenza e del mercato, non sia da escludere anche la possibilità di definire protocolli di intesa con società a capitale pubblico, che operano nel mondo creditizio e assicurativo, in modo da tracciare percorsi preferenziali per gli operatori di gioco in possesso di tutti i requisiti di solvibilità necessari.

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ALLEGATO 7

5-06139 Osnato: Difficoltà di apertura di conti correnti bancari per le imprese con rating antiriciclaggio insufficiente.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   OSNATO, ALBANO e BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e che la Repubblica ha il compito di rimuovere, gli ostacoli che, di fatto, ne impediscono il pieno sviluppo. L'articolo 41 della Costituzione afferma che l'iniziativa privata è libera. L'articolo 47 della Costituzione prevede che la Repubblica, incoraggia e tutela il risparmio e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito;

   da fonti di stampa e da agenzie risulta che tali principi sarebbero stati violati da molteplici istituti di credito, i quali hanno negato la possibilità a un'azienda della provincia di Napoli di aprire un conto corrente;

   tale diniego scaturirebbe dal fatto che tale azienda ha un socio di minoranza (con il 20 per cento) che subì sequestro preventivo (peraltro in seguito revocato) e, conseguentemente, gli istituti di credito, evidenziando un «rating antiriciclaggio» insufficiente, chiusero i conti correnti a essa intestati; con la medesima «giustificazione», altri istituti hanno negato l'apertura di nuovi conti correnti e quindi l'azienda si è trovata nell'assoluta impossibilità di operare;

   la ditta dispone di risorse economiche avendo, proceduto alla vendita degli immobili realizzati pagati, a seguito di preliminari, con assegni circolari che non può, per quanto esposto sopra, incassare. Le è stata negata anche la possibilità di trasferire il denaro tramite una procura speciale all'incasso presentata dal socio di maggioranza;

   il limite di utilizzo del contante a duemila euro, in assenza di un conto corrente per cause indipendenti dall'impresa, rende ancora più limitante l'esercizio di quei diritti che la Costituzione italiana dovrebbe tutelare;

   a questo punto i creditori e i fornitori dell'azienda hanno sottoposto la stessa a iniziative esecutive individuali o a istanze di fallimento perché – nonostante le finanze aziendali siano in potenza assolutamente capienti – la ditta non può materialmente procedere ai pagamenti –:

   se il Governo sia al corrente di questa e di altre paradossali situazioni e ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a pervenire a soluzioni adeguate con riguardo a situazioni quali quella segnalata in premessa, in maniera tale che non confliggano con il dettato costituzionale.
(5-06139)

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ALLEGATO 8

5-06139 Osnato: Difficoltà di apertura di conti correnti bancari per le imprese con rating antiriciclaggio insufficiente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione in materia di normativa antiriciclaggio ed uso di denaro contante, la Banca d'Italia, interpellata in ragione della competenza in materia, ha fatto innanzitutto presente che gli elementi forniti nel QT non consentono di ricostruire con precisione la vicenda e, pertanto, di valutare il comportamento tenuto dagli intermediari nel caso concreto.
  Su un piano generale, la normativa in materia di antiriciclaggio richiede agli intermediari di valutare con attenzione, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, il profilo di rischio dei clienti, calibrando la profondità e l'intensità delle misure di adeguata verifica da adottare nella gestione dei rapporti con i clienti stessi alla luce dei fattori di rischio ad essi relativi.
  La normativa impone l'obbligo di astensione in specifiche circostanze. In particolare, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui sussista l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, gli intermediari sono tenuti ad astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria).
  Come noto, il quadro normativo internazionale in materia di antiriciclaggio è costituito da una complessa articolazione di fonti.
  L'ordinamento italiano in materia si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee. La cornice legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito le direttive europee in materia (2005/60/CE, (UE) 2015/849, (UE) 2018/843) e, per i profili di contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
  Per quanto attiene alle soglie del contante, con la normativa vigente e, da ultimo con la legge di bilancio 2021, il Governo ha inteso incentivare i pagamenti tracciabili al fine di perseguire il prioritario intento di combattere l'evasione fiscale e il fenomeno dei pagamenti in nero.

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ALLEGATO 9

5-06140 Ciagà: Riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di riforestazione urbana.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   CIAGÀ, FRAGOMELI, BURATTI, DE MICHELI, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 127-quinquies, della tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) stabilisce che, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento e, tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono ricompresi, ai sensi dell'articolo 16, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico in materia edilizia, tra l'altro, anche gli spazi di verde attrezzato e le aree verdi di quartiere;

   rispetto a questa fattispecie con Iva agevolata, i lavori pubblici sul verde quali, a titolo di esempio, la forestazione urbana, sarebbero soggetti all'applicazione dell'Iva ordinaria;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per la missione «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» stanzia complessivamente 68,6 miliardi di euro, di cui 59,3 miliardi sul dispositivo per la ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi a valere sul Fondo complementare;

   sarebbe auspicabile un intervento legislativo volto a prevedere, in un'ottica di incentivazione green, come avviene per i privati con il cosiddetto Bonus Verde previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017 e in linea con gli intenti del (Pnrr) la riduzione dell'Iva anche per gli interventi diretti degli enti locali che svolgono lavori pubblici sul verde –:

   quali siano le fattispecie, nell'ambito della riforestazione urbana, che scontano l'Iva ordinaria, al fine di adottare iniziative normative per prevedere la riduzione dell'Iva, stimando l'onere necessario alla relativa copertura finanziaria, distinguendo il materiale vegetativo e le attrezzature complementari, quali illuminazione, aree giochi, pavimentazione e altro, per la realizzazione dei quali, per i primi anni di applicazione, si potrebbe provvedere con le risorse stanziate dal Pnrr.
(5-06140)

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ALLEGATO 10

5-06140 Ciagà: Riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di riforestazione urbana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni normative che prevedono l'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi compresi anche gli spazi di verde attrezzato e le aree verdi di quartiere.
  Gli Onorevoli lamentano che tra gli interventi agevolabili non sarebbero, tuttavia, ricompresi i lavori pubblici sul verde, quali ad esempio la forestazione urbana, per i quali troverebbe applicazione l'IVA nella misura ordinaria.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti, al fine di incrementare le risorse disponibili a favore degli enti locali per la programmazione degli interventi pubblici sul verde, chiedono di sapere quali siano le fattispecie, nell'ambito della riforestazione urbana, che scontano l'IVA ordinaria, al fine di approntare un intervento legislativo che, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, preveda la riduzione dell'IVA, stimando l'onere necessario alla relativa copertura finanziaria.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Le disposizioni di cui alla Tabella A, Parte II, Parte II bis e Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplinano rispettivamente l'applicazione delle aliquote agevolate del 4 per cento, 5 per cento e 10 per cento ai beni e servizi tassativamente individuati dalle predette disposizioni.
  Tali disposizioni non contemplano alcuna specifica agevolazione per le opere di riforestazione urbana e del resto l'Allegato III alla Direttiva 112/2006, nell'elencare i beni e servizi per i quali gli Stati membri possono introdurre aliquote agevolate, non contempla le opere di riforestazione urbana.
  Ciò rilevato, attualmente le opere di riforestazione urbana possono godere dell'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del numero 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, solo se rientranti tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  Nello specifico ai fini dell'individuazione delle opere di urbanizzazione, bisogna fare riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2013).
  Le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione sono elencate nella citata legge n. 847 del 1964 e sono le seguenti:

   opere di urbanizzazione primaria:

    a) strade residenziali;

    b) spazi di sosta o di parcheggio;

    c) fognature;

    d) rete idrica;

    e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

    f) pubblica illuminazione;

    g) spazi di verde attrezzato;

   opere di urbanizzazione secondaria:

    a) asili nido e scuole materne;

    b) scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione;

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    c) superiore dell'obbligo;

    d) mercati di quartiere;

    e) delegazioni comunali;

    f) chiese ed altri edifici religiosi;

    g) impianti sportivi di quartiere;

    h) centri sociali (...);

    i) aree verdi di quartiere.

  Pertanto, deve rilevarsi che, a legislazione vigente, per le opere di riforestazione urbana trova applicazione l'aliquota ordinaria del 22 per cento con la sola eccezione delle menzionate opere che soddisfano i requisiti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria quali, ad esempio, gli spazi di verde attrezzato o le aree verdi di quartiere.
  L'introduzione di nuove previsioni concernenti l'applicazione di aliquote agevolate ai fini IVA, nonché l'estensione a nuove ipotesi di previsioni che già prevedono l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata, sono precluse ogni qual volta vadano al di là dei casi e dei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea in tema di disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
  È opportuno evidenziare che il comma 127-quinquies), della tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, consente di applicare l'aliquota del 10 per cento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
  Tale disposizione non è suscettibile di estensione in quanto l'articolo 98 della direttiva 2006/112 consente agli Stati di applicare aliquote ridotte ai beni e servizi di cui all'allegato III della direttiva medesima e nell'ambito di tale allegato il n. 10 menziona la «cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale».
  Atteso il tenore letterale del citato n. 10 dell'allegato III, si ritiene che l'accoglimento della richiesta, inducendo un ulteriore ampliamento delle fattispecie assoggettabili ad aliquota IVA ridotta esporrebbe l'Amministrazione italiana al rischio di deferimento al giudizio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 258 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Per completezza, si precisa che nel 2018 la Commissione europea ha presentato la «Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto», COM/2018/020. L'attuale testo di compromesso – in fase di esame – potrebbe consentire maggiori spazi di intervento.
  In relazione alla stima dell'onere derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA, il Dipartimento delle finanze fa presente che, in assenza di dati più puntuali sui progetti da sottoporre all'aliquota ridotta al 10 per cento, l'eventuale perdita di gettito dovuta al passaggio dell'IVA dal 22 per cento al 10 per cento (aliquota già prevista, come anzidetto, per le aree di verde urbano in quanto inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria) risulta allo stato non quantificabile.
  Ad ogni buon conto giova rammentare che per il 2021 è previsto un bando, indetto dal Ministero della transizione ecologica, pari ad un ammontare di 18 milioni di euro destinato alla forestazione urbana per le città metropolitane. La riduzione dell'aliquota IVA, prevista per tale tipologia di prestazioni, è pari a 12 punti percentuali che applicata ai 18 milioni di euro indicati, comporterebbe una perdita di gettito (qualora l'ammontare delle spese fosse unicamente quello individuato) di circa 2,16 milioni di euro su base annua.

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ALLEGATO 11

5-06141 Ungaro: Assunzione degli idonei del concorso per 175 dirigenti bandito dall'Agenzia delle entrate il 29 ottobre 2010.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   UNGARO e FERRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate, con atto n. 146687 del 29 ottobre 2010 ha bandito un concorso pubblico per 175 dirigenti di seconda fascia;

   la prova d'esame ha consentito di selezionare personale altamente qualificato che da anni dimostra sul campo estrema preparazione e dedizione al servizio, dopo aver già ricoperto incarichi di responsabilità;

   l'utilizzo di professionalità pronte, esperte, rappresenta un'opportunità unica di realizzare concretamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei pubblici uffici;

   l'Agenzia ha programmato, per il triennio 2021-2023, l'assunzione di 335 dirigenti di seconda fascia per far fronte alla grave deficienza di organico dirigenziale; l'assunzione immediata di tutti gli idonei del concorso permetterebbe di evitare ulteriori selezioni, incerte, lunghe e costose;

   l'espletamento di un altro concorso, oltre a rappresentare un dispendio di risorse pubbliche, contrasterebbe con quanto disposto dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 85/2020/PAR) che ha evidenziato l'opportunità dello scorrimento sia al fine di ridurre tempi e costi impliciti nella gestione di un concorso, sia a tutela delle legittime aspettative dei candidati, che hanno comunque superato un giudizio di idoneità, concludendo pertanto per una preferenza a favore dello scorrimento;

   dello stesso avviso è il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, sent. n. 14/2011 richiamata, da ultimo, da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4013/2020, conforme, Sez. V, sent. n. 4119 del 1° agosto del 2014;

   secondo il massimo organo di giurisdizione amministrativa, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, l'amministrazione deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento di graduatorie vigenti;

   in alternativa all'assorbimento presso l'Agenzia è possibile lo scorrimento della graduatoria al fine di coprire le posizioni dirigenziali di altri enti analoghi all'Agenzia delle entrate, ad esempio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che presenta 130 posti vacanti per gli stessi profili e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze che necessita di 98 figure analoghe;

   tali enti si trovano in grave deficit di posizioni dirigenziali e senza graduatorie e le professionalità del concorso dell'Agenzia delle entrate (AdE) per 175 dirigenti di seconda fascia sono assolutamente compatibili;

   in passato tanto il Ministero dell'economia e delle finanze, che Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno attinto da graduatorie dell'Agenzia delle entrate –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere per gestire questa importante opportunità, e quindi, avvalendosi degli esiti della procedura concorsuale di cui in premessa, ovviare alle carenze di organico dell'Agenzia delle entrate ed eventualmente degli altri enti.
(5-06141)

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ALLEGATO 12

5-06141 Ungaro: Assunzione degli idonei del concorso per 175 dirigenti bandito dall'Agenzia delle entrate il 29 ottobre 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che l'Agenzia delle entrate ha bandito un concorso pubblico per 175 dirigenti; la prova d'esame ha consentito di selezionare personale altamente qualificato che da anni dimostra sul campo estrema preparazione e dedizione al servizio, dopo aver già ricoperto incarichi di responsabilità.
  La stessa Agenzia ha programmato, per il triennio 2021-2023, l'assunzione di 335 dirigenti di seconda fascia per far fronte alla grave deficienza di organico dirigenziale e, pertanto, l'assunzione immediata di tutti gli idonei del predetto concorso permetterebbe di evitare ulteriori selezioni incerte, lunghe e costose.
  A tal riguardo, gli Onorevoli richiamano l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza plenaria n. 14 del 2011 secondo cui, in cui, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, l'Amministrazione deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento di graduatorie vigenti.
  Gli Onorevoli prospettano altresì la possibilità che, in alternativa all'assorbimento presso l'Agenzia, detta graduatoria sia utilizzata al fine di coprire le posizioni dirigenziali di altri Enti analoghi all'Agenzia delle entrate, «quali ad esempio l'Agenzia delle dogane che presenta 130 posti vacanti per gli stessi profili e lo stesso MEF che necessita di 98 figure; tali enti si trovano in grave deficit di posizioni dirigenziali e senza graduatorie e le professionalità del concorso AdE per 175 dirigenti di seconda fascia sono assolutamente compatibili».
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono «quali iniziative il Governo intenda assumere per gestire questa importante opportunità e quindi avvalendosi degli esiti della procedura concorsuale in premessa, e ovviare alle carenze di organico dell'Agenzia ed eventualmente degli altri enti».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il concorso per titoli ed esami richiamato dagli Onorevoli interroganti è stato bandito nel 2010 dall'Agenzia delle entrate in relazione alle indifferibili, peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse con le finalità di potenziamento delle attività dell'Agenzia indicate all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  La Commissione d'esame della procedura in oggetto ha avviato le attività di gestione del concorso solamente nel mese di gennaio del 2016, a causa di ricorsi giurisdizionali che si sono protratti nel tempo, partendo dalla fase di valutazione dei titoli dei candidati. Gli esami orali, a causa di ulteriori ricorsi, sono iniziati nel mese di gennaio 2019, hanno interessato una platea di 8.360 candidati e si sono conclusi soltanto il 26 maggio 2021.
  Il concorso è stato bandito da più di dieci anni e i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione dovevano aver maturato, già all'epoca, almeno cinque anni di servizio nella Pubblica Amministrazione.
  I criteri di selezione utilizzati sono stati quelli correlati alle indifferibili, peculiari e straordinarie esigenze che avevano determinato l'adozione del relativo bando e che per ragioni di celerità prevedevano la sola valutazione dei titoli e una prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio con la Commissione d'esame. Pag. 26
  Nel gennaio 2019 sono stati banditi due nuovi concorsi, rispettivamente per l'assunzione di 150 dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative e di 10 dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione dei servizi catastali di competenza dell'Agenzia delle entrate.
  In relazione a tali procedure, il prossimo 4 giugno verrà rinviata al 12 novembre 2021 la pubblicazione del diario e della sede d'esame per lo svolgimento della prova scritta.
  Questi due nuovi concorsi infatti, per un totale di 160 posti, prevedono, oltre alla valutazione dei titoli, prove scritte aggiornate alla normativa attuale.
  Hanno presentato domanda per questi due concorsi funzionari che, all'epoca dell'indizione del concorso per 175 dirigenti, non possedevano i requisiti per poter partecipare. Nella valutazione discrezionale sull'eventuale scorrimento della graduatoria degli idonei occorrerà, pertanto, prendere in considerazione anche gli interessi e le aspettative dei candidati dei citati nuovi concorsi che al tempo della selezione per 175 dirigenti non avevano titolo per parteciparvi.
  Al riguardo, occorre evidenziare che, allo stato attuale, la Pubblica Amministrazione, qualora intenda procedere all'assunzione di personale, non è obbligata a procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace ma, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può decidere di bandire un nuovo concorso (nel caso in esame i bandi sono già stati emanati), non sussistendo un diritto all'assunzione nel pubblico impiego di chi non sia vincitore a pieno titolo.
  Il proseguimento dei concorsi banditi per 160 dirigenti parrebbe, inoltre, sostenibile in termini di ragionevolezza e di efficacia, tenuto conto dell'esigenza di acquisire nuove e più specifiche professionalità.
  Per quanto, poi, riguarda l'asserita mancanza di economicità nel proseguire con i concorsi già banditi in luogo dello scorrimento di una graduatoria di idonei, va evidenziata la possibilità per ciascuna amministrazione di effettuare una valutazione costi-benefici. In tal senso, si ritiene non debbano essere considerati unicamente i costi per l'espletamento del nuovo concorso, ma anche quelli che dovranno essere sostenuti, a titolo di retribuzione, a favore del nuovo dirigente per tutto il periodo della carriera lavorativa. Tali costi, pertanto, devono necessariamente essere messi in relazione al rendimento presunto del nuovo assunto nella sua vita lavorativa.
  Sulla base di questo presupposto, in passato, l'Agenzia delle entrate ha deciso di non procedere all'assunzione di idonei a concorsi a dirigenti.
  La valutazione sull'eventuale assunzione o meno degli idonei del concorso a 175 dirigenti non potrà, pertanto, non tenere conto delle argomentazioni esposte e dovrà essere eventualmente affrontata solo a conclusione della procedura, partendo dal presupposto che una procedura selettiva deve garantire innanzitutto l'assunzione delle migliori professionalità, non basandosi solo su un calcolo numerico di copertura dell'organico dirigenziale attualmente deficitario.
  Per completezza, in merito all'assorbimento degli idonei da parte di altre amministrazioni, l'Agenzia delle dogane riferisce di aver utilizzato le graduatorie dell'Agenzia dell'entrate esclusivamente per l'acquisizione di personale appartenente alla terza area funzionale, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».
  L'Agenzia delle dogane comunica altresì di aver già programmato, nei propri stilati piani assunzionali, l'acquisizione di risorse, con qualifica dirigenziale, caratterizzate tuttavia da peculiari e specifiche competenze tecnico-specialistiche, coerenti con le attività istituzionali dell'Ente.