CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2021
571.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05486 Gribaudo: Erogazione degli ammortizzatori sociali in favore dei dipendenti della Allfood Spa, impiegati presso il centro di ricerca ENEA «Casaccia».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante, premesso che dal mese di marzo 2020 i circa duecento dipendenti della Allfood Spa., impiegati presso le mense/bar nei centri ENEA, in particolare, presso il centro ENEA di Casaccia (Roma), sono stati collocati in regime di cassa integrazione a carico del Fondo integrativo salariale (FIS), chiede di conoscere quali iniziative intenda intraprendere al fine di sbloccare l'erogazione degli ammortizzatori sociali ai predetti lavoratori.
  Sentito l'INPS, si rappresenta che in data 19 luglio 2020 e 20 luglio 2020 l'azienda AllFood Spa ha presentato domande di assegno ordinario per il periodo dal 5 luglio 2020 al 29 agosto 2020 con causale «Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto» per ventidue Unità produttive ubicate sul territorio italiano, tra le quali l'unità produttiva n. 32, centro ENEA di Casaccia.
  Trattandosi di richiesta di assegno ordinario per causale diversa da quelle relative all'emergenza COVID-19, l'istruttoria delle predette domande ha seguito la disciplina di trattazione ordinaria e non emergenziale.
  L'Allfood S.p.a. è un'azienda plurilocalizzata, e pertanto la definizione delle istanze è di competenza della struttura INPS presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento contributivo, che provvede alla istruttoria complessiva delle domande presentate.
  Ciò ha comportato, in fase istruttoria, la verifica dei singoli requisiti di accesso alla prestazione, con particolare attenzione a quello relativo all'anzianità di almeno novanta giorni di effettivo lavoro, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in capo ai beneficiari della prestazione, presso l'unità produttiva alla quale è stata presentata la domanda.
  Le domande in questione, in seguito ad accorpamento, sono state definite con esito positivo con unico provvedimento del Direttore della struttura INPS territoriale di competenza.
  A fronte dell'unico provvedimento di concessione, sono state emesse dalle strutture territoriali INPS competenti per unità produttiva, le autorizzazioni per le singole unità produttive interessate dalla prestazione, propedeutiche al pagamento diretto in favore dei lavoratori beneficiari della prestazione richiesta.
  Per il periodo in questione e per alcune delle unità produttive autorizzate, l'azienda ha inviato i flussi SR41, che risultano in fase di lavorazione.
  L'azienda ha quindi presentato ulteriori domande con causali relative all'emergenza COVID-19 per i periodi dal 30 agosto al 31 ottobre 2020, dal 2 novembre al 15 novembre 2020 e dal 16 novembre al 27 dicembre 2020.
  Le prime due domande sono state autorizzate; la terza è stata respinta, poiché non risultano fruite le 18 settimane di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. L'azienda è stata comunque invitata a riproporre la domanda con una causale corretta.
  È invece in fase di istruttoria la richiesta per il periodo dal 4 gennaio al 28 febbraio 2021. Pag. 278
  Segnalo, da ultimo, che l'INPS ha rappresentato di operare in stretto contatto con l'azienda, in considerazione dell'elevato numero di lavoratori coinvolti. Inoltre questa interlocuzione ha permesso di chiarire direttamente alcune criticità rilevate dall'INPS in sede di controllo e pertanto di individuare alcune problematiche di tipo procedurale che sono in corso di soluzione.
  Posso pertanto assicurare che l'INPS è impegnato, mediante una revisione delle autorizzazioni concesse ed in corso, a sbloccare i pagamenti dei lavoratori per tutti i periodi interessati dalle richieste.

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ALLEGATO 2

5-05532 Lollobrigida: Esclusione del reddito del coniuge dalla soglia massima prevista per il riconoscimento agli invalidi civili totali percettori di pensione di inabilità dell'integrazione di cui alla legge n. 448 del 2001.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo ritenga di adottare iniziative per consentire che il riconoscimento del diritto all'incremento del trattamento pensionistico, ex articolo 38 della legge n. 448 del 2001, venga subordinato al solo requisito reddituale del percipiente l'assegno e non anche a quello risultante dal cumulo con il proprio coniuge.
  Tale richiesta muove dalla considerazione secondo la quale la previsione normativa, facendo riferimento al cumulo dei redditi solo in caso di coniugio, determinerebbe una disparità di trattamento escludendo dal proprio ambito di applicazione le ipotesi in cui i percettori del reddito risultino inseriti all'interno di un nucleo familiare con altri soggetti diversi dal coniuge.
  Come noto, l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel prevedere un «incremento al milione» delle pensioni a favore dei soggetti disagiati, precisa che il beneficio in argomento è condizionato al reddito personale nel caso in cui il richiedente il beneficio non sia coniugato, ovvero al reddito personale e coniugale qualora il richiedente sia coniugato.
  La Corte costituzionale, con la sentenza del 23 giugno 2020, n. 152, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che l'incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (cosiddetto «incremento al milione») fosse concesso «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» e non anche «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».
  Al riguardo, il Parlamento, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «decreto Rilancio», ha individuato un primo nucleo di risorse finanziarie, al fine di promuovere un'applicazione tempestiva della pronuncia costituzionale. Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, all'articolo 15, l'estensione della maggiorazione economica ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i diciotto e i sessant'anni, in conformità con quanto disposto dalla citata sentenza.
  L'INPS, con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate, ha fornito indicazioni e chiarimenti per ottenere il beneficio della maggiorazione economica, ivi compresa la definizione dei requisiti reddituali.
  Il diritto e la misura del beneficio sono pertanto correlati, in caso di rapporto di coniugio, al non superamento del doppio limite di reddito annuo: quello personale che non deve essere superiore a 8.469,63 euro, pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità, e quello coniugale che deve essere non superiore a 14.447,42 euro.
  Con riferimento, poi, ai redditi computabili, la circolare INPS ha precisato che ai fini dell'incremento in parola si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario, rimangono esclusi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni Pag. 280di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  Il legislatore, nel dettare la disciplina di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, rubricato «Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati», ha inteso prendere in considerazione una platea di beneficiari che versa in condizioni particolarmente svantaggiate e, a tal fine, ha ritenuto di considerare anche eventuali ulteriori redditi di cui i beneficiari dispongono singolarmente o, se coniugati, cumulativamente al proprio coniuge.
  Ciò premesso, occorre certamente evidenziare che il tema sollevato dall'interrogante è meritevole della massima considerazione, trattandosi del riconoscimento, a fini di equità sociale, di ulteriori benefici e agevolazioni a soggetti particolarmente vulnerabili e svantaggiati, che hanno diritto – in ossequio a quanto disposto dalla nostra Carta costituzionale – al sostegno, al mantenimento e all'assistenza sociale da parte dello Stato.
  Assicuro pertanto l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare con la massima attenzione e in tempi brevi la fattibilità di un intervento nel senso indicato dall'interrogante, tenendo altresì in considerazione i debiti criteri di sostenibilità finanziaria delle misure proposte e di omogeneità con il complessivo sistema previdenziale e assistenziale.

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ALLEGATO 3

5-05668 Eva Lorenzoni: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita del gruppo L'Alco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dei punti vendita del gruppo L'Alco.
  Secondo le informazioni acquisite dalla regione Lombardia, il gruppo, diffuso perlopiù in provincia di Brescia con alcune presenze in altre province lombarde, ha oggi circa 700 dipendenti ed è organizzato in tre distinte ragioni sociali:

   L'Alco Grandi Magazzini (Alco G.M.), che si articola in otto punti vendita all'ingrosso;

   Gestione centri commerciali (GEST.C.C.), che gestisce tre centri commerciali;

   L'Alco Spa, articolata in venticinque punti vendita al dettaglio.

  La regione Lombardia, espressamente interpellata dal Ministero che rappresento ha reso noto che la grave crisi del gruppo, che si è aggravata nelle ultime settimane, ha portato alla chiusura di tutti i punti vendita (tra la metà e la fine di marzo 2021) e alla presentazione di concordati (con riserva) che sono già stati richiesti da Alco Spa e Alco G.M. e a breve sarà richiesto per GEST.C.C. Il tribunale ha già nominato una terna di commissari cui farà gestire unitariamente le tre ragioni sociali.
  Dato anche l'alto numero di lavoratori coinvolti, la regione Lombardia ha fornito massima disponibilità, avviando diverse interlocuzioni con i rappresentanti aziendali e le organizzazioni sindacali per affrontare le criticità e accompagnare la vertenza cercando di salvaguardare quanto più possibile asset aziendali e livelli occupazionali.
  Il 15 aprile scorso presso la regione Lombardia si è tenuto un incontro tra azienda, commissari e organizzazioni sindacali per prevedere:

   l'attivazione per tutti i lavoratori di una CIGS per cessazione sostenuta dalle politiche attive regionali;

   la verifica esplorativa di un'offerta (per ora riservata), da parte di un primario player del settore, che riguarda più della metà dei punti vendita al dettaglio e tutti i centri commerciali;

   lo sviluppo di azioni volte alla ricerca di ulteriori soggetti investitori per i restanti punti vendita al dettaglio e per i punti vendita all'ingrosso.

  Durante l'incontro del 15 aprile, l'azienda ha comunicato che il giudice delegato è orientato ad autorizzare la richiesta di ricorrere alla CIGS per cessazione da parte delle due ragioni sociali già in concordato (Alco Spa e Alco G.M.), e che sarebbe stata presentata al Tribunale (il 19 aprile) la richiesta di concordato anche per l'altra ragione sociale, in esito alla quale verrà richiesta al giudice anche per quest'ultima l'autorizzazione a ricorrere alla CIGS per cessazione.
  Secondo quanto rappresentato dalla regione Lombardia, le organizzazioni sindacali sembrano concordare sul ricorso alla CIGS e, pertanto, la Regione ha già comunicato che organizzerà, insieme principalmente alla provincia di Brescia, i percorsi di politica attiva connessi all'ammortizzatore sociale.
  Sul versante delle offerte, l'azienda ha riferito che è pervenuta una seconda offerta, in competizione con quella già presentata. Pertanto il giudice è orientato a prevedere una gara competitiva per l'assegnazione degli asset aziendali. Pag. 282
  In conclusione, rassicuro gli onorevoli interroganti in merito all'attenzione da parte del Governo e da parte delle istituzioni locali.
  Voglio, pertanto, sottolineare che, al fine di individuare le possibili forme di sostegno per i lavoratori coinvolti, il Ministero del lavoro manterrà alta l'attenzione sulla vicenda esposta, continuando a monitorarne gli ulteriori sviluppi e a sostenere, in collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico, i percorsi per garantire per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 4

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4, e Annesso).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4) e il relativo Annesso;

   preso atto che il Documento di economia e finanza (DEF) non contiene, secondo quanto previsto in via generale dalla normativa nazionale, lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR), in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/241, sarà presentato alle Istituzioni europee un unico documento integrato che comprenderà il Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), che sarà definito nei prossimi giorni, e il PNR;

   considerato che il DEF reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che prospetta uno scostamento rispetto ai precedenti obiettivi, nei termini riportati nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, annessa al Documento;

   tenuto conto dei dati economici relativi al 2020, che certificano le conseguenze drammatiche della pandemia da COVID-19, che, specialmente per quanto riguarda il mercato del lavoro, sono state in parte attutite dai provvedimenti assunti dal Governo;

   ricordato che le misure messe in campo per contrastare gli effetti dell'epidemia nel settore del lavoro ammontano complessivamente a 29,8 miliardi di euro nel 2020, a 2,5 miliardi di euro nel 2021, e a 0,3 miliardi di euro nel 2023, dei quali circa 18,5 miliardi di euro nel 2020 e 1,3 miliardi di euro nel 2021 sono stati destinati agli ammortizzatori sociali, mentre 9,2 miliardi di euro nel 2020 sono stati destinati all'attribuzione di indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, dei lavoratori dipendenti del settore del turismo, degli operai agricoli che presentano particolari requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA, dei lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo e di quelli domestici;

   considerato che nell'anno 2020 il tasso di occupazione si è collocato al 57,5 per cento, tornando sui livelli del 2017, con una contrazione dell'occupazione più diffusa tra le donne, per le quali la riduzione del tasso di occupazione è stata del 3,4 per cento, per un totale di 338 mila occupate, mentre per gli uomini la diminuzione è stata del 2,3 per cento, per complessivi 309 mila occupati;

   osservato altresì che la riduzione dell'occupazione ha riguardato maggiormente i lavoratori non dipendenti, per i quali la contrazione è stata del 4,1 per cento, rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali il calo è stato del 2,4 per cento, e che, nell'ambito dei lavoratori dipendenti, i più colpiti sono stati i lavoratori con contratti a tempo determinato, per i quali la riduzione del tasso di occupazione è stata pari al 12,1 per cento, mentre per gli addetti a tempo indeterminato il calo è stato pari allo 0,42 per cento;

   rilevato che il tasso di disoccupazione è, invece, diminuito nel 2020 di 0,7 punti percentuali, collocandosi al 9,3 per cento per effetto del minor tasso di partecipazione al mercato del lavoro indotto dalla pandemia, che ha fatto registrare una riduzione del 10 per cento del numero dei soggetti in cerca di occupazione, e dell'incremento del 5,6 per cento del numero di inattivi;

   osservato che, anche per l'anno in corso, le previsioni tendenziali, che tengono Pag. 284conto anche degli effetti del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, risentono del perdurare dell'emergenza sanitaria, anche se le prospettive sono sensibilmente migliorate, anche per effetto del progresso della campagna di vaccinazione e dei possibili sviluppi sul piano delle terapie;

   rilevato che il DEF prevede una crescita tendenziale dell'occupazione in termini di unità di lavoro armonizzate del 3,5 per cento nel 2021, del 3,9 per cento nel 2022, del 2,2 per cento nel 2023 e dell'1,7 per cento nel 2024, mentre, in termini di forza lavoro, nel 2021 prospetta un calo dell'1,2 per cento, al quale farebbe seguito un aumento del 2,9 per cento nel 2022, del 2,1 per cento nel 2023 e dell'1,6 per cento nel 2024;

   preso atto che il tasso di disoccupazione tendenziale salirebbe nel 2021 al 9,9 per cento per poi diminuire progressivamente al 9,5 per cento nel 2022, all'8,8 per cento nel 2023 e all'8,2 per cento nel 2024;

   preso atto che la previsione tendenziale dell'andamento dei redditi da lavoro pubblico incorpora gli effetti dei rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, in relazione ai quali si assume un'attività contrattuale limitata nell'anno in corso, la sottoscrizione di una quota rilevante di contratti nel 2022 e il completamento della tornata contrattuale nel 2023;

   tenuto conto che, pertanto, per la spesa per redditi da lavoro dipendente si stima in via tendenziale una crescita dell'1,8 per cento nel 2021, del 5,4 per cento nel 2022 e un calo dello 0,9 per cento nel 2023 e dell'1,3 per cento del 2024;

   considerato che, sul piano programmatico, le previsioni scontano anche gli effetti di ulteriori interventi che il Governo metterà in campo nei prossimi giorni, tra i quali un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio dell'economia, da adottare successivamente all'autorizzazione da parte delle Camere dello scostamento dagli obiettivi di bilancio, e l'adozione della versione finale del PNRR, che amplia le risorse complessive destinate al Piano;

   preso atto che, per effetto dello scostamento proposto, l'indebitamento nel 2021 si incrementerebbe di 40 miliardi di euro, che aumenterebbero a 43 miliardi di euro in termini di fabbisogno e a 50 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare, mentre un ulteriore incremento dell'indebitamento si registrerebbe negli anni successivi, con valori che vanno dai 6 miliardi di euro del 2022 ai 2,42 miliardi di euro del 2034;

   osservato che la versione definitiva del PNRR si baserà su un ammontare di risorse pari a 191,5 miliardi di euro, dei quali 68,9 miliardi corrispondono a sovvenzioni e 122,5 miliardi a prestiti e che, grazie alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del fondo di investimenti complementare, di prossima istituzione, le risorse destinate al PNRR aumentano a 222 miliardi di euro, che – unitamente agli altri strumenti previsti dal pacchetto Next Generation EU – raggiungono un totale di circa 237 miliardi di euro;

   rilevato che le risorse rivenienti dallo scostamento saranno destinate, oltre che alle spese per gli interessi derivanti dal maggiore disavanzo, a un nuovo decreto-legge in materia di sostegno e di rilancio dell'economia di prossima adozione, con il finanziamento, in particolare, di misure a favore dei titolari di partite IVA e delle imprese impattate dalla crisi da COVID-19, della proroga delle indennità a favore dei lavoratori stagionali e di nuove misure a favore dei giovani;

   preso atto che, secondo il quadro previsionale programmatico, il PIL reale crescerebbe del 4,5 per cento nel 2021, del 4,8 per cento nel 2022, del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024, raggiungendo solo nel terzo trimestre del 2022 i valori registrati nel 2019;

   osservato che la previsione di miglioramento delle grandezze relative al mercato del lavoro sarebbe superiore rispetto allo scenario tendenziale, in quanto, in termini di unità di lavoro, la crescita dell'occupazione sarebbe pari al 4,9 per cento nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,3 Pag. 285per cento nel 2023 e all'1,6 per cento nel 2024, mentre, in termini di forza lavoro, nel 2021 si registrerebbe un calo dell'1 per cento e una crescita del 3,2 per cento nel 2022, del 2,1 per cento nel 2023 e dell'1,6 per cento nel 2024;

   considerato che, sul piano programmatico, il tasso di disoccupazione sarebbe pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 e all'8 per cento per il 2024;

   apprezzata l'intenzione del Governo di adottare, attraverso disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, provvedimenti in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, in materia di aggiornamento e riordino della disciplina relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva;

   richiamate le osservazioni contenute nel parere sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), espresso dalla Commissione nella seduta dello scorso 16 marzo;

   rilevato che, al fine di sostenere la ripresa occupazionale nella fase di superamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, appare necessario che le amministrazioni pubbliche assicurino un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e garantiscano il pagamento dello stock di debito residuo;

   considerato che, anche in relazione ai riflessi dei processi di transizione digitale sull'occupazione, appare necessario dare seguito agli impegni contenuti nelle mozioni Invidia 1-00377, Lollobrigida 1-00384, Capitanio 1-00385 e Mandelli 1-00388, approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 2020, con le quali si è chiesto di integrare il Documento di economia e finanza pubblica con indicazioni relative all'indice di digitalizzazione e innovazione Desi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (Testo unificato C. 43 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 43 e delle proposte abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   condivisa la finalità del provvedimento di abrogare il divieto di iscrizione contemporanea a più università o corsi di studio universitari, disposto dal secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933;

   considerato che l'articolo 3, in materia di diritto allo studio, prevede, al comma 2, la redazione, con cadenza annuale, di un programma da parte delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo;

   ritenuto che la partecipazione di studenti lavoratori a corsi di istruzione terziaria e ad attività formative successive al conseguimento del titolo rappresenti un importante strumento per l'acquisizione di nuove competenze, necessarie in relazione all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle diverse attività lavorative, anche al fine di incrementare l'occupabilità dei lavoratori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.