CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 aprile 2021
563.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

  Come evidenziato dalle rilevazioni condotte dalla società Audiweb, in Italia, quasi 40 milioni di persone, tra cui la quasi totalità della popolazione più giovane, trascorrono sui social media 4 ore e 18 minuti al giorno in media, visualizzando contenuti, video e dirette social, rendendo così internet uno strumento ormai imprescindibile nella quotidianità di tantissimi italiani, di diverse fasce di età. Nei primi mesi di lockdown dal 9 marzo al 18 maggio 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da Sars-CoV-2, su alcune piattaforme, si è toccata una media di ben 26,5 milioni di visitatori al giorno negli Stati Uniti e di circa 4 milioni di italiani al mese.
  In questo nuovo contesto, i cosiddetti creatori di contenuti digitali sono persone fisiche che lavorano con le piattaforme web e che traggono da queste attività il loro principale, se non esclusivo, sostentamento e che, secondo alcune stime, sarebbero ormai molte decine di migliaia.
  Sotto il profilo sostanziale, questi soggetti risultano essere in posizione di totale dipendenza rispetto alla piattaforma da cui trasmettono, con la quale non hanno contatti diretti e trasparenti, non disponendo, peraltro, di margini di contrattazione sulle modifiche dell'algoritmo che determina la diffusione dei loro contenuti. Nell'operare in completa autonomia, gli operatori di questa categoria rimangono quindi sprovvisti di protezione rispetto ai rischi che minano quotidianamente la stabilità della loro attività, per la quale – allo stato – non sono previste specifiche tutele.
  La stessa presenza digitale di questi operatori è condizionata dall'eventuale irrogazione di veri e propri provvedimenti sanzionatori da parte della piattaforma sulla quale diffondono i propri contenuti. Tra questi provvedimenti sanzionatori, vi è il cosiddetto «Permaban» ossia l'espulsione a vita del creatore dalla piattaforma di riferimento a fronte di violazioni di codici di condotta stabiliti dalla piattaforma stessa, con conseguente perdita dei video, dei materiali, dei contenuti e delle interazioni resi disponibili sulla piattaforma nel corso degli anni.
  A fronte di questa situazione, nel mese di dicembre 2020, alcuni «streamer» hanno intrapreso una mobilitazione on line per chiedere più tutele in quanto, per gli stessi, la piattaforma digitale era diventata un vero e proprio luogo di lavoro che li vedeva però in posizione di estrema dipendenza funzionale ed economica da poche piattaforme di lavoro private.
  Questi temi sono stati di recente posti all'attenzione del Governo con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Barzotti 5-05239, svolta presso l'XI Commissione il 12 gennaio 2021. Nella risposta a tale atto di sindacato ispettivo il rappresentante del Governo evidenziò che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cogliendo lo stimolo lanciato dall'Unione europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro, avrebbe valutato, dopo un approfondito esame della questione e laddove richiesto, la possibilità di estendere anche a tali categorie di lavoratori i principi e le tutele recentemente introdotte per i lavoratori dipendenti dalle piattaforme digitali adibiti alle consegne a domicilio, ricordando come, con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, il medesimo Ministero avesse provveduto ad esplicitare il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (i cosiddetti «riders») delle piattaforme digitali. Pag. 93
  La normativa in vigore riconosce ai «riders» qualificato come lavoratori autonomi una serie diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza, l'estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile con la tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione, che potrebbero essere estese anche ai cosiddetti «creatori di contenuti digitali».
  Lo svolgimento di un'indagine conoscitiva consentirebbe, quindi, di acquisire elementi utili per una ricostruzione del fenomeno, con particolare riferimento alla più precisa definizione della platea dei soggetti riconducibili alla categoria dei creatori di contenuti digitali e della tipologia dei rapporti che essi intrattengono con le piattaforme digitali. Tale ricostruzione consentirebbe una più adeguata qualificazione giuridica del profilo professionale di questi lavoratori, nonché permetterebbe di individuare possibili interventi volti ad assicurare loro adeguate forme di tutela, anche attraverso una migliore definizione dei diritti e dei doveri derivanti dal rapporto da loro instaurato nell'ambito della propria attività.
  Al fine di acquisire elementi utili allo scopo dell'indagine, la Commissione potrebbe procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

   operatori del settore;

   rappresentanti delle imprese committenti delle prestazioni;

   rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   esperti e centri di ricerca, associazioni e organismi specializzati sulla materia, in grado di fornire elementi di valutazione e di informazione anche a livello comparato.

  Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato per la fine del mese di ottobre del 2021.

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ALLEGATO 2

5-05660 Segneri: Adozione del decreto per il riparto del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi complessa, istituito dall'articolo 1, comma 290, della legge di bilancio per il 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sull'attuazione delle misure a sostegno delle aree di crisi complessa.
  Al riguardo, il comma 289 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, legge n. 178 del 2020, stanzia ulteriori risorse pari a 180 milioni di euro per il completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021. Il successivo comma 290 istituisce il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  Il Fondo è istituito al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.
  I criteri e le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto, sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò premesso, voglio evidenziare che le strutture ministeriali – grazie anche alla particolare attenzione e impulso prestati dal Ministro Orlando alla velocizzazione dei procedimenti per l'attuazione delle norme primarie – si sono da subito impegnate per garantire la massima priorità all'adozione dei provvedimenti di sostegno alle aree di crisi complessa, che – come sottolineato dagli interroganti – possono avere un impatto significativo sui livelli occupazionali dei territori interessati.
  Segnalo pertanto che il decreto interministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 178 del 2020 è attualmente presso la Corte dei conti per il visto e la registrazione; mentre il decreto interministeriale di assegnazione delle risorse per i piani di recupero occupazionale, previsto dal citato articolo 1, comma 289, della legge di bilancio, è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 30 marzo 2021 e pertanto – a brevissimo, a seguito dei dovuti controlli di legge – esplicherà i suoi effetti.

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ALLEGATO 3

5-05661 Frate: Requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani che abbiano presentato piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante, dopo aver sottolineato il preoccupante stato di crisi generale dell'editoria, illustra la problematica afferente al prepensionamento dei lavoratori poligrafici dipendenti da imprese in crisi interessate da piani di riconversione o ristrutturazione aziendale, con particolare riferimento ai lavoratori che prestano la propria attività presso la «Gazzetta del Sud» e il «Giornale di Sicilia».
  Al riguardo, si rappresenta che nei confronti delle due testate giornalistiche in oggetto, sono stati adottati nel tempo più interventi di concessione di ammortizzatori sociali.
  In particolare, in merito alla società Editrice Gazzetta del Sud Spa, con il decreto direttoriale n. 103450 del 5 luglio 2019 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 gennaio 2020, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore di 50 lavoratori poligrafici impiegati preso le unità di Rende (CS) e Messina, per i quali è stato stipulato, in data 24 aprile 2019, un contratto di solidarietà della durata di 9 mesi.
  Relativamente alla Editoriale Poligrafica Giornale di Sicilia Spa, con decreto direttoriale è stato approvato, per il periodo dal 9 settembre 2019 al 30 ottobre 2020, il programma di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 42 lavoratori impiegati presso l'unità di Palermo; l'accertamento della condizione di crisi aziendale è stato finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato in favore di 24 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento.
  Successivamente, mediante più decreti direttoriali è stata sospesa, causa COVID-19, l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato con il decreto direttoriale del 17 ottobre 2019. Allo stato attuale il predetto decreto direttoriale è tornato ad avere efficacia a decorrere dal 29 marzo 2021 e fino al 23 luglio 2021.
  È pertanto evidente che si sia cercato di tutelare il settore dell'editoria attraverso interventi plurimi di sostegno del reddito e di salvaguardia dei livelli occupazionali, soprattutto in aree territoriali interessate da particolari debolezze e criticità.
  Tuttavia, la crisi perdurante di un settore così nevralgico per il pluralismo dell'informazione e per gli equilibri del nostro ordinamento democratico, impone certamente, all'interno di un quadro programmatico di interventi di carattere strutturale, di proseguire le politiche di tutela dei lavoratori.
  Al riguardo, con particolare riferimento alla situazione previdenziale dei lavoratori poligrafici che prestano la loro attività presso aziende in crisi, posso assicurare l'impegno del Ministero che rappresento a valutare con attenzione ipotesi di interventi normativi nel senso indicato dagli interroganti, che andranno certamente ponderati anche con riferimento a criteri di sostenibilità finanziaria.

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ALLEGATO 4

5-05662 Murelli: Iniziative in ordine alla chiusura dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante pone in evidenza le problematiche occupazionali dell'azienda di logistica Fedex-TNT, conseguenti alla decisione dell'azienda di chiudere l'hub piacentino Le Mose, impianto che occupa circa 400 lavoratori.
  La Prefettura di Piacenza ha rappresentato che, nell'ultima riunione tenutasi con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali il 31 marzo scorso, l'amministratore di TNT, nel comunicare la decisione aziendale di chiusura del sito piacentino, avrebbe altresì manifestato la volontà aziendale di implementare, tramite l'assunzione di circa 800 lavoratori addetti al servizio di smistamento pacchi, gli hub di Padova, Ancona, Bari, Bologna, Fiano Romano, Firenze e Napoli Teverola, nonché di aumentare gli investimenti nel network italiano.
  L'amministratore di TNT in detta riunione avrebbe altresì precisato che le scelte aziendali sono frutto di valutazioni legate a fattori oggettivi come il calo di volumi verso i clienti e la crescente instabilità del network stesso, che avrebbero reso l'hub di Piacenza non più strategico e centrale nelle attività distributive.
  Risulterebbe altresì che i lavoratori interessati dalla cessazione del contratto con la società Alba Srl sarebbero circa 280 mentre per quelli diretti di FEDEX-TNT e per quelli della VL EXPRESS (cosiddetti corrieri dell'ultimo miglio) la sospensione delle attività dell'hub piacentino non porterà alla disdetta dei contratti in essere.
  Risulta infine che, tanto le Amministrazioni territoriali che le parti sociali, vogliano chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'apertura di un tavolo di crisi, in considerazione del preoccupante impatto sociale che tale decisione, ove confermata, avrebbe per i lavoratori e per la comunità piacentina.
  Sul punto la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha significato che non risultano pervenute, allo stato, richieste di integrazione salariale straordinaria.
  Date queste premesse assicuro l'impegno del Ministro a sostenere senza indugio il percorso per l'attivazione di tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico che abbia come obiettivo prioritario la salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela di un tessuto produttivo così nevralgico per l'intero territorio piacentino.

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ALLEGATO 5

5-05663 Carla Cantone: Adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, relativo al cosiddetto DURC di congruità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante, premesso che ancora non è stato adottato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda adottare al fine di colmare il ritardo sin qui registratosi.
  Come rammentato nell'interrogazione, la norma in premessa prevede che «al Documento unico di regolarità contributiva si aggiunge quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
  Al riguardo, premesso che il termine di adozione del provvedimento in esame non ha natura perentoria, si fa presente le competenti strutture ministeriali avevano già avviato le necessarie valutazioni istruttorie ai fini dell'adozione del decreto, anche analizzando in maniera più specifica la possibilità di declinare nel decreto le proposte pervenute dalle Parti sociali e tenuto conto della complessità della materia che richiede un particolare approfondimento e un inevitabile raccordo con le Amministrazioni interessate.
  In particolare, si segnala che, lo scorso mese di novembre, nel corso di un incontro con le parti sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore aveva condiviso l'importanza dello strumento del DURC di congruità quale opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare i fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.
  Sul piano operativo, si segnala che questa Amministrazione ha successivamente effettuato incontri tecnici finalizzati alla predisposizione del decreto, al fine di verificare con le parti sociali del settore edile i modelli già consolidati nella prassi. Le stesse parti sociali hanno anche presentato l'accordo siglato in data 10 settembre 2020, con cui è stato introdotto un periodo di sperimentazione del sistema di congruità della manodopera per lo svolgimento dell'attività edile sia pubblica che privata, i cui contenuti potrebbero – per quanto compatibili – essere ripresi nel provvedimento in corso di predisposizione.
  A tale confronto hanno preso parte anche le altre Amministrazioni coinvolte (INPS, INAIL e INL) al fine di adottare posizioni condivise e di garantire il coordinamento delle attività di loro competenza con la procedura del rilascio del DURC di congruità.
  Nel concordare sull'importanza dello strumento del documento di congruità, quale strumento per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare i fenomeni di dumping contrattuale, non posso che assicurare l'impegno del Ministero che rappresento affinché si concludano a stretto giro tutte le consultazioni tecniche in essere, sì da poter adottare in tempi brevi il previsto decreto ministeriale.

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ALLEGATO 6

5-05664 Rizzetto: Problematiche connesse all'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che abbiano svolto attività gravose.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione sui lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni.
  Al riguardo, voglio ricordare che i lavoratori impiegati in attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, possono accedere anticipatamente alla pensione ricorrendo all'indennità Ape sociale di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232 del 2016 (63 anni di età e 36 anni di contribuzione, con uno sconto contributivo di massimo due anni per le lavoratrici madri), alla pensione anticipata per i lavoratori cosiddetti precoci di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016 (41 anni di contribuzione), nonché alla pensione di vecchiaia per i lavoratori cosiddetti gravosi di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 (anticipo di 5 mesi sul requisito anagrafico – fino al 2022, 66 anni e 7 mesi di età – con 30 anni di anzianità contributiva).
  L'elenco delle categorie lavorative è contenuto negli allegati C ed E della legge n. 232 del 2016. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono state aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  Le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state ulteriormente specificate dall'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  In particolare, nell'allegato A del sopracitato decreto sono stati espressamente individuati, per ciascuna tipologia di professione di cui all'allegato B, i codici della classificazione ISTAT corrispondente.
  Al fine di valutare l'eventuale revisione dei requisiti e del contesto normativo di riferimento per l'anticipo al pensionamento dei lavoratori in questione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2020, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 474, della legge n. 160 del 2019, è stata istituita la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.
  La Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato coadiuvato dal direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative e dal direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale), è composta da rappresentanti di: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, Istat, INPS, INAIL, Consiglio Nazionale degli attuari, nonché da esperti in materie economiche statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori (articolo 2, comma 1).
  La Commissione è altresì composta da 5 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e da 5 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori in qualità di esperti in materie economiche e statistiche e attuariali (articolo 2, comma 3).
  Il decreto ministeriale n. 3 del 12 gennaio 2021, in attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo, ha provveduto alla Pag. 99nomina di tali rappresentanti, che per le organizzazioni dei datori di lavoro sono state individuate in Confindustria, Confcommercio Confartigianato, Alleanza cooperative italiane e Coldiretti, e, per le organizzazioni sindacali, in Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal.
  Appare evidente che la composizione poliedrica della Commissione è anche finalizzata a poter circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione delle tutele, anche previdenziali, in favore di determinate categorie di soggetti, dovendo tener conto di tutti gli aspetti (sanitario, giuslavoristico, previdenziale, statistico attuariale, ambientale, eccetera) che afferiscono alle specifiche ragioni di tutela da riservare alle categorie in argomento.
  Segnalo altresì che l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto Proroga termini) ha prorogato al 31 dicembre 2021 i lavori della Commissione tecnica. Tale proroga del termine si è resa necessaria a causa dei rallentamenti nella costituzione della Commissione e nel conseguente avvio dei lavori, dovuti alla chiusura delle attività istituzionali ordinarie conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Ciò detto, voglio rassicurare l'onorevole interrogante che la Commissione proseguirà al più presto i suoi lavori e che certamente le problematiche segnalate saranno oggetto di approfondimento.

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ALLEGATO 7

5-05665 D'Alessandro: Iniziative per la salvaguardia dei lavoratori della società Elica Spa dello stabilimento di Cerreto d'Esi (An).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente le problematiche occupazionali conseguenti all'annuncio da parte della Società Elica Spa della chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona.
  Per quanto riguarda la competenza specifica del Ministero che rappresento, voglio sottolineare che con il decreto direttoriale del 27 settembre 2019 è stata autorizzata la proroga della corresponsione, già autorizzata il 15 marzo 2019, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 90 lavoratori impiegati presso l'unità di Cerreto D'Esi, 489 lavoratori impiegati presso l'unità di Mergo (AN) e 314 lavoratori impiegati presso l'unità di Fabriano (AN), per il periodo dal 15 luglio 2019 al 14 luglio 2020.
  Successivamente, è stata sospesa, causa COVID-19, l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato con il decreto direttoriale del 27 settembre 2019, che è tornato ad avere efficacia a decorrere dal 28 marzo 2021 e fino al 12 giugno 2021.
  Secondo le informazioni acquisite dal Ministero dello sviluppo economico, il Comune dove è sito lo stabilimento ricade nell'area di crisi industriale complessa riconosciuta a seguito della crisi del Gruppo Merloni. Nell'area di crisi, che coinvolge anche alcuni Comuni appartenenti alla Regione Umbria, insiste un Accordo di Programma recentemente prorogato con atto integrativo di proroga del 9 ottobre 2020.
  Il Ministero dello sviluppo economico ha riferito che con circolare del 6 novembre 2020 è stato emanato un nuovo avviso a valere sul regime di aiuto della legge n. 181 del 1989 con dotazione finanziaria pari a più di 12 milioni a favore dell'area di crisi dei Comuni marchigiani, tra cui Cerreto d'Esi. Secondo il Ministero dello sviluppo economico, tale avviso è stato aperto il 20 gennaio scorso. Da quella data potevano essere presentate domande di agevolazioni da parte degli imprenditori.
  La Regione Marche, in via complementare, come previsto nell'Atto integrativo di proroga, ha attivato sull'area specifiche misure per il sostegno al lavoro e politiche attive, con dotazione pari a circa 1,8 milioni di euro.
  Inoltre voglio evidenziare che la regione Marche, espressamente interpellata sulla questione, ha comunicato di aver convocato per domani, giovedì 8 aprile, alle ore 14, un incontro con le parti sociali, le rappresentanze sindacali, Confindustria e l'azienda stessa, al fine di avere informazioni maggiormente dettagliate in relazione ai programmi e alle motivazioni della scelta aziendale, necessarie per l'individuazione di soluzioni efficaci volte alla salvaguardia dei posti di lavoro e alla conservazione del sito produttivo.
  In conclusione, nell'evidenziare l'attenzione posta dal Governo e dalle Istituzioni locali alla crisi aziendale in oggetto, assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero del lavoro continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, al fine di continuare a garantire gli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.