CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 marzo 2021
555.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04613 Costanzo: Impatto ambientale sul territorio del comune di Torrazza Piemonte conseguente alla realizzazione del tunnel di base della linea Torino-Lione, con particolare riguardo al deposito di smarino ivi previsto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, in via preliminare, va osservato che il sito del deposito di Torrazza è stato oggetto di esame nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale speciale del progetto per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e nel contestuale procedimento di approvazione, ai sensi del DM 161/2012, del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.
  È utile ripercorre, ancorché sinteticamente, l'iter delle valutazioni ad oggi svolte che si sono concluse favorevolmente, con prescrizioni/condizioni ambientali e con i provvedimenti di seguito richiamati.
  Nel 2011 si conclude la Procedura di VIA speciale sul Progetto Preliminare che è approvato con accertamento della compatibilità ambientale. Nello specifico con Delibera CIPE 57/2011 si approva con prescrizioni il Progetto Preliminare parte italiana Sezione Transfrontaliera, tenuto conto del parere di valutazione di impatto ambientale positivo, della Commissione VIA 29 luglio 2011.
  Tra le prescrizioni, vi erano quelle relative alla presentazione del piano di gestione ed utilizzo dei materiali da scavo contenente le informazioni richieste ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
  Nel 2015 con Delibera CIPE 19/2015 è stato approvato il progetto definitivo con prescrizioni e accertamento della compatibilità ambientale delle parti variate rispetto al Progetto Preliminare.
  Più in particolare, ai fini dell'approvazione della predetta delibera, è stata svolta una Procedura di VIA relativamente alle parti variate rispetto al Progetto Preliminare (da Delibera CIPE n. 57/2011) e contestualmente è stata attuata la Procedura di Verifica di Ottemperanza sul Progetto Definitivo di prima fase e approvazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del DM 161/2012.
  Questa valutazione prevede che il Piano di Utilizzo dovrà essere ulteriormente integrato e aggiornato, e presentato insieme al progetto esecutivo, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.
  Con riguardo ai Siti di deposito, deve essere verificata l'assenza di elementi ostativi per il conferimento dello smarino e la presenza di una progettazione di dettaglio che evidenzi la compatibilità delle coltivazioni e dei recuperi morfologici ed ambientali in corso, con le proposte di deponia previste nel progetto stesso.
  Circa il sito di deposito di Terrazza Piemonte, dovrà essere chiarito se l'intervento progettato da LTF (Lyon Turin Ferroviaire S.A.S.) interferisca con aree già recuperate sul piano ambientale, indicando le tempistiche previste per il conferimento e realizzazione del progetto.
  Nel 2018, a seguito delle varianti apportate alla cantierizzazione, per ottemperare alla prescrizione n. 235 della Delibera CIPE n. 19/2015 è stata svolta un'ulteriore procedura di VIA da parte della Commissione che si è conclusa con parere positivo, con prescrizione del 16 febbraio 2018.
  Nel 2019 è stata avanzata da parte della Società proponente la richiesta per una corretta interpretazione di alcune prescrizioni (Prescrizioni 12,14 e 96 della Delibera CIPE 19/2015), relative all'area tecnica del Comune di Terrazza.
  A fronte di tale richiesta, il Ministero ha ritenuto di condividere la proposta tecnica del soggetto proponente e lo stesso Comune Pag. 63di Terrazza, con delibera n. 54 del 27 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole alla nuova soluzione progettuale del sito di valorizzazione.
  Allo stato, questo stesso Ministero è in attesa che il soggetto proponente, Società TELT, trasmetta il progetto esecutivo e il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, integrato e aggiornato secondo quanto prescritto nelle precedenti fasi di valutazione sinteticamente sopra richiamate.
  Il Piano di Utilizzo delle terre e rocce provenienti dagli scavi per la realizzazione di opere, è soggetto al DM 161/2012 e al DPR 120/2017, e rappresenta il quadro di gestione e movimentazione dei materiali di scavo, considerati sottoprodotti e non rifiuti sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e il rispetto delle soglie di concentrazione di cui alle tabelle A e B del D.Lgs. 152/2006.
  L'approvazione e la verifica del Piano di utilizzo è svolta in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio degli scavi che produrranno i materiali stessi.
  Occorre precisare che tra gli interessi del Ministero della transizione ecologica vi è quello di avere una visione d'insieme dell'intero processo di valutazione ambientale delle opere e di monitorare le diverse fasi approvative dei progetti presentati garantendo il rispetto e la corretta attuazione delle condizioni dettate nei provvedimenti di compatibilità ambientale.
  Nel caso di specie, nell'ambito della procedura di «Verifica di Attuazione» che si esplica in diversi step e in un arco temporale che si prolunga fino alla completa realizzazione dell'opera, saranno svolte le valutazioni in ordine all'avvenuto rispetto delle prescrizioni e la definitiva approvazione del Piano di Utilizzo.
  In tale contesto sarà certamente posta adeguata attenzione alle questioni rilevate dall'interrogante.

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ALLEGATO 2

5-04740 Daga: Stato degli interventi di difesa del suolo nei territori delle autorità distrettuali di bacino finanziati con il programma stralcio di interventi di manutenzione idraulica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta, in via preliminare, che con DM n. 332 del 27 novembre 2018 e con D.M. n. 347 del 3 dicembre 2019 sono stati approvati rispettivamente i Programmi stralcio manutenzioni per le annualità 2018 e 2019, adottati con le deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti (CIP), relativi al territorio dei distretti idrografici delle Alpi Orientali, del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, per un ammontare complessivo di 75 milioni di euro.
  Tali Programmi contengono un insieme di interventi, individuati dalle Autorità di bacino distrettuali in collaborazione con le Regioni territorialmente competenti, riconducibili ad un più ampio programma triennale, che evidenzia l'importanza della manutenzione come misura atta a garantire una costante ed efficace azione di prevenzione dei dissesti, da svilupparsi in coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti sul territorio distrettuale.
  Come previsto dall'articolo 3 del citato D.M. del 2019, le Autorità di bacino distrettuali monitorano lo stato di attuazione degli interventi programmati per il rispettivo territorio ed informano periodicamente il Ministero della transizione ecologica e la CIP circa il work in progress degli interventi.
  Si osserva che il Programma Stralcio Manutenzione 2018, prevedeva un monitoraggio annuale circa lo stato di attuazione degli interventi, nelle Delibere delle CIP del 2019 è stato specificato che ciascuna Autorità provvederà, semestralmente e fino alla completa realizzazione degli stessi, ad aggiornare il Ministero dell'ambiente oggi della transizione ecologica in merito agli sviluppi attuativi degli interventi medesimi.
  Si evidenzia inoltre che la quota di finanziamento a valere sul Programma Stralcio 2018 è stata integralmente versata alle Autorità di Bacino Distrettuali. Parimenti, si rappresenta che l'anticipo pari al 50 per cento della quota di finanziamento relativa al Programma Stralcio 2019 è stato versato a partire dal mese di aprile 2020.
  Per quanto riguarda il Programma Stralcio Manutenzione 2018, in base ai dati in possesso del Ministero e in corso di aggiornamento, esistono: 10 interventi in attesa di avvio, 49 in progettazione, 36 in esecuzione, 54 conclusi.
  Occorre precisare inoltre che nella relazione dell'Autorità di Bacino distrettuale non erano presenti informazioni riguardo 6 interventi sebbene gli stessi facessero parte del programma mentre per 10 interventi afferenti all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, non si hanno informazioni in quanto, nonostante i ripetuti solleciti, non è mai pervenuta una relazione di monitoraggio.

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ALLEGATO 3

5-04848 Terzoni: Verifiche sulle emissioni in atmosfera e sulla prevenzione del rischio di incidente rilevante della raffineria Api di Falconara Marittima.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che l'attuale autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della Raffineria di API di Ancona è stata rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 maggio 2018, a conclusione del procedimento di «riesame complessivo» finalizzato all'adeguamento dell'autorizzazione alle pertinenti Conclusioni sulle BAT, pubblicate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014.
  Il DM dell'11 maggio 2018 contiene anche prescrizioni in materia sanitaria, acquisite in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 3 maggio 2018, presentate dal Comune di Falconara Marittima.
  Nel corso del 2020 sono stati conclusi due procedimenti di modifica dell'AIA.
  Il primo è stato avviato per la valutazione di ottemperanza di una prescrizione AIA, relativa al progetto di valutazione delle ricadute di talune sostanze emesse in atmosfera dalla raffineria che dovrà essere completata entro 18 mesi.
  Il secondo riguarda la correzione di alcuni refusi e la modifica di talune prescrizioni AIA. Il procedimento si è concluso con la seduta della Conferenza di Servizi del 26 ottobre 2020. Il decreto di riesame è stato firmato dal Ministro della transizione ecologica in data 3 marzo 2021.
  Ad oggi è in corso un ulteriore procedimento di riesame dell'AIA, avviato su specifica richiesta di Ispra e Arpa Marche del 4 agosto scorso. A seguito della citata richiesta, nello stesso mese di agosto 2020, il Ministero ha disposto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4 del D.lgs. 152/06, l'avvio del procedimento di riesame relativamente alle prescrizioni che attengono al contenimento delle emissioni diffuse alla luce delle prescrizioni sulle emissioni odorigene e, su specifica richiesta di ARPA Marche, relativamente alla prescrizione riportante ai valori limite allo scarico idrico di alcuni parametri.
  In ordine al suddetto procedimento sono tuttora in corso le attività istruttorie da parte della competente Commissione AIA-IPPC.
  Per quanto riguarda nello specifico l'evento dell'11 aprile 2018, durante l'apposita ispezione condotta presso la raffineria, l'Ispra ha accertato ritardi nella comunicazione dell'evento ed ha proposto di diffidare il Gestore a migliorare le procedure di informazione di eventi incidentali e ad aumentare i monitoraggi presso i serbatoi per il tempestivo rilevamento di eventuali criticità.
  Il Ministero nei mesi di luglio e settembre 2018, ha diffidato il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-undecies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, ad ottemperare a quanto proposto da Ispra.
  A seguito delle attività di controllo di competenza, Ispra, con nota del 5 giugno 2020, ha evidenziato il superamento delle inottemperanze delle suddette diffide.
  Inoltre, a seguito dell'ultima visita ispettiva condotta presso l'istallazione, Ispra ha richiesto al Gestore di trasmettere gli esiti delle manutenzioni eseguite sui serbatoi per contenere le perdite di tenuta rilevate dai monitoraggi.
  A seguito dell'evento dell'11 aprile 2018 sono state avviate anche indagini da parte della Procura di Ancona riguardanti tre serbatoi, precisamente TK61, TK62 e TK59.
  A febbraio 2019 il Gestore ha comunicato agli enti di controllo l'avvio delle operazioni di bonifica del serbatoio TK61, assicurando lo svolgimento delle stesse nel Pag. 66rispetto delle prescrizioni della Procura di Ancona e fornendo aggiornamenti periodici.
  Nel mese di novembre lo stesso Gestore ha effettuato l'inertizzazione del serbatoio TK61 mentre le rimanenti attività di bonifica prevedono la rimozione della fase residuale semisolida di idrocarburo.
  Per quanto riguarda gli altri due serbatoi TK62 e TK59, si è dato avvio alla riprogrammazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni AIA riguardanti lo stoccaggio e il parco serbatoi.
  In merito a tale problematica è stato altresì istituito dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), un gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione prodotta da API e di valutare la procedura proposta per la gestione delle anomalie dei serbatoi con doppio fondo.
  A conclusione delle attività del suddetto gruppo di lavoro il CTR, sulla base delle conclusioni da esso presentate e della successiva proposta del Gestore di revisione del programma di manutenzione di due serbatoi TK62 e TK59, ha prescritto al Gestore di procedere alla bonifica dei predetti serbatoi nei tempi tecnici strettamente necessari a partire dalla data di conclusione degli accertamenti dell'autorità giudiziaria che ne vincolano l'esecuzione.
  Con riguardo agli aspetti relativi all'applicazione del D.lgs. 105/2015, si premette che l'impianto, classificato come stabilimento di «soglia superiore» ai sensi del suddetto decreto è soggetto, come stabilito dalla norma, ai controlli esercitati dal Ministero dell'interno che, in particolare, valuta il Rapporto di Sicurezza predisposto dal Gestore ed effettua ispezioni periodiche ordinarie o ispezioni straordinarie sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti in parola.
  A seguito dell'incidente il Ministero dell'ambiente oggi della transizione ecologica ha richiesto al Gestore ed agli uffici territoriali competenti le informazioni necessarie per accertarne l'eventuale classificazione come «rilevante», ai sensi dell'articolo 26 del citato D.lgs. 105/2015. In base alle informazioni ricevute non sono stati rilevati i presupposti per ulteriori accertamenti, né per la notifica dell'incidente alla Commissione europea.
  Si evidenzia in ultimo che, in data 28 giugno 2019, il NOE di Ancona, nell'ambito del procedimento penale n. 4360/16, ha segnalato allo stesso Ministero alcune carenze tecnico-operativo-gestionali riguardanti la raffineria, accertate nell'ambito delle attività d'indagine.
  ISPRA, investita della questione, ha proposto di diffidare il Gestore ad adeguare, in particolare, le procedure e le modalità di gestione delle operazioni di carico/scarico di idrocarburi presso i terminali marittimi.
  Nel giugno 2020 ISPRA ha comunicato in via definitiva il superamento delle inadempienze e criticità oggetto della diffida.
  Per completezza di informazione, si evidenzia ancora che questo Ministero, al fine di individuare ulteriori eventuali inottemperanze delle prescrizioni e di valutare la necessità di riesaminare l'AIA, ha richiesto e acquisito le relazioni tecniche redatte dai CTU per il N.O.E. di Ancona relative alle criticità evidenziate.
  Acquisite le suddette relazioni Ispra, con nota del 23 dicembre 2019, ha rappresentato al Ministero le proprie valutazioni seguite alla verifica ispettiva dell'ottobre 2019, da cui emerge che non risultano elementi oggettivi tali da disporre un riesame di AIA. Le conclusioni di Ispra sono state opportunamente trasmesse al N.O.E.