CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 marzo 2021
546.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. (Atto n. 241).

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni VIII e IX,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto;

   ricordato preliminarmente che l'atto in oggetto è stato trasmesso il 20 gennaio – e sostituisce integralmente il testo dell'atto 236, assegnato il 7 gennaio, di cui le Commissioni avevano già avviato l'esame, che è stato contestualmente ritirato e che esso – a differenza del precedente – reca l'elenco, in allegato, anche dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera su cui la presidenza del Consiglio ha comunicato in data 22 gennaio una rettifica riferita ad un singolo nominativo;

   premesso che:

    il provvedimento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto «decreto sblocca cantieri», come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto «decreto semplificazioni»;

    con riguardo ai tempi, la citata norma stabilisce che il decreto sia adottato entro il 31 dicembre 2020, ma anche che, con uno o più decreti successivi, da adottare con le medesime modalità e sulla base dei medesimi criteri entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

    la medesima disposizione delinea quindi la procedura per la formazione dell'elenco delle opere, prevedendo che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dell'economia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro venti giorni. Inoltre, per quelli di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti sono adottati, «ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della regione interessata»;

    la citata disposizione specifica le caratteristiche che gli interventi devono possedere per essere inseriti nell'elenco allegato: in esso sono compresi interventi caratterizzati «da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti»;

    il comma 5 del citato articolo 4 affida al decreto governativo il compito di stabilire i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari;

    ancora, la disposizione legislativa che ne autorizza la nomina consente ai Commissari, oltre all'approvazione dei progetti con le procedure semplificate in deroga previste dalla norma in questione, l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, potendo operare in deroga al Codice dei contratti e aprire contabilità speciali, nonché Pag. 11 la facoltà di nomina di un sub-commissario;

    evidenziato preliminarmente che lo schema di decreto non appare pienamente coerente con il descritto quadro legislativo in quanto:

     lo schema di decreto è stato trasmesso dopo il termine fissato dalla legge;

     l'elenco delle opere trasmesso alle Camere non distingue quali di esse, riguardando ambiti territoriali circoscritti, necessitano dell'intesa con il Presidente della regione interessata, che in ogni caso non è stata preventivamente acquisita per nessuna, in difformità con una prassi istituzionale consolidata che individua il parere parlamentare come ultimo passaggio dell'iter di formazione degli atti normativi quando esso prevede l'interlocuzione tra Governo, enti regionali e Camere; a tale riguardo la relazione illustrativa evidenzia che «la fase procedurale in sede parlamentare è stata considerata propedeutica all'acquisizione delle intese con i Presidenti delle regioni, al fine di evitare di intraprendere interlocuzioni non suffragate da una condivisione, da parte del Parlamento, della scelta delle opere proposte dal Governo»;

     il testo dello schema in esame non definisce termini e attività connesse alla realizzazione dell'opera né dispone in merito alle eventuali spese destinate al supporto tecnico, al compenso per i Commissari straordinari, all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, all'apertura di contabilità speciali e alla nomina di sub-commissari;

   preso atto dell'ulteriore documentazione depositata e delle informazioni rese dal rappresentante del Governo nel corso dell'iter parlamentare che:

    1) indicano le opere che necessitano della richiamata intesa con le regioni interessate, nel documento pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta delle Commissioni del 26 gennaio 2021;

    2) forniscono ulteriori informazioni relativamente agli interventi indicati nell'elenco recato dallo schema di atto in esame, anche con riguardo alle loro fonti di finanziamento, nei documenti pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta delle Commissioni del 4 febbraio 2021;

   acquisita altresì la documentazione che la Conferenza delle regioni e delle province autonome – con riferimento all'audizione svoltasi il 4 febbraio – ha approvato l'11 febbraio e quindi trasmesso alle Commissioni, recante le note riguardanti nove regioni di integrazione/correzione dell'elenco degli interventi allegato allo schema di decreto citato, integrata successivamente dalla analoga nota della regione Sardegna;

   richiamata l'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, svoltasi il 2 marzo 2021;

   esaminato lo schema di decreto che si compone di tre articoli, di un primo allegato che elenca 58 opere (14 interventi su infrastrutture stradali, 16 su infrastrutture ferroviarie, 3 su infrastrutture portuali, 1 relativo al trasporto pubblico di massa, 12 su infrastrutture idriche e 12 su infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza) e di un secondo allegato che individua i commissari designati per ciascuna opera;

   rilevato che la relazione illustrativa – nel confermare che non si è ancora raggiunta l'intesa con ciascun Presidente della Regione interessata – precisa che essa sarà acquisita, ove necessaria, «prima dell'adozione del DPCM di individuazione delle opere e della nomina dei commissari una volta acquisito il parere delle Commissioni parlamentari», lasciando quindi intendere che l'atto in esame non sarà formalmente adottato – neanche con riguardo alle opere che non richiedono l'accordo con le regioni – fino a che non siano raggiunte tutte le intese;

   rilevata la volontà di accelerare e concludere tempestivamente le procedure propedeutiche al commissariamento di opere;

   considerato che nel corso del dibattito parlamentare è emersa l'esigenza di ampliare ulteriormente il novero degli interventi infrastrutturali da commissariare e Pag. 12che le relative proposte potranno trovare spazio in un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in base alla disciplina del dianzi citato articolo 4 dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2021;

   sottolineata infine l'esigenza di procedere senza indugio all'adozione in via definitiva dell'atto, essendo ampiamente decorso il primo termine del 31 dicembre 2020 indicato dal citato articolo 4,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia assicurato il pieno coinvolgimento delle regioni nell'individuazione degli interventi infrastrutturali da commissariare, sia procedendo all'acquisizione delle intese prescritte dalla legge, sia attivando a tal fine le opportune interlocuzioni con la Conferenza delle regioni e delle province autonome;

   2) nel caso in cui dall'interlocuzione con le regioni emerga l'esigenza di modificare l'elenco degli interventi infrastrutturali in esame, il Governo riferisca tempestivamente alle Commissioni parlamentari competenti;

   3) si garantisca la massima priorità nell'assegnazione delle future risorse agli interventi infrastrutturali inclusi nell'elenco allegato allo schema di decreto in esame, ove non integralmente finanziati;

   4) in caso di sostituzione dei commissari nominati ai sensi dello schema di decreto in esame, si proceda ad acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020;

   5) entro il termine previsto dalla legge del 30 giugno 2021, si proceda all'adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da commissariare, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari dopo l'interlocuzione con le regioni. Nel corso del dibattito parlamentare è infatti emersa con convinzione la necessità di emanare un ulteriore decreto che comprenda molte altre opere. Questo determina l'esigenza di definire un decreto di consistenza considerevolmente più ampia nel numero delle opere e nelle risorse per esse impegnate. Si abbia cura di inserire prioritariamente in tale atto le opere che siano in stato di avanzamento progettuale a livello esecutivo, cantierabili e con un quadro finanziario definito, utilizzando lo strumento dei lotti funzionali e costruttivi per la realizzazione delle grandi opere che necessitano di importanti finanziamenti. Al fine della celerità di realizzazione delle stesse, si valutino quelle già deliberate dal CIPE, inviando alle Commissioni parlamentari competenti il relativo elenco aggiornato alla data di emanazione del decreto in esame;

   6) nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio sia data priorità alle opere olimpiche e alle opere inserite nelle reti TEN-T;

   7) entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di realizzazione degli interventi infrastrutturali oggetto del presente schema di decreto, anche al fine di assicurare un monitoraggio costante sulle variazioni progettuali.

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ALLEGATO 2

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. (Atto n. 241).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni VIII e IX,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto;

   ricordato preliminarmente che l'atto in oggetto è stato trasmesso il 20 gennaio –e sostituisce integralmente il testo dell'atto 236, assegnato il 7 gennaio, di cui le Commissioni avevano già avviato l'esame, che è stato contestualmente ritirato e che esso – a differenza del precedente – reca l'elenco, in allegato, anche dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera su cui la presidenza del Consiglio ha comunicato in data 22 gennaio una rettifica riferita ad un singolo nominativo;

   premesso che:

    il provvedimento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto «decreto sblocca cantieri», come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto «decreto semplificazioni»;

    con riguardo ai tempi, la citata norma stabilisce che il decreto sia adottato entro il 31 dicembre 2020, ma anche che, con uno o più decreti successivi, da adottare con le medesime modalità e sulla base dei medesimi criteri entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

    la medesima disposizione delinea quindi la procedura per la formazione dell'elenco delle opere, prevedendo che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dell'economia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro venti giorni. Inoltre, per quelli di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti sono adottati, «ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della regione interessata»;

    la citata disposizione specifica le caratteristiche che gli interventi devono possedere per essere inseriti nell'elenco allegato: in esso sono compresi interventi caratterizzati «da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti»;

    il comma 5 del citato articolo 4 affida al decreto governativo il compito di stabilire i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari;

    ancora, la disposizione legislativa che ne autorizza la nomina consente ai Commissari, oltre all'approvazione dei progetti con le procedure semplificate in deroga previste dalla norma in questione, l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, potendo operare in deroga al Codice dei contratti e aprire contabilità speciali, nonché Pag. 14 la facoltà di nomina di un sub-commissario;

   evidenziato preliminarmente che lo schema di decreto non appare pienamente coerente con il descritto quadro legislativo in quanto:

   lo schema di decreto è stato trasmesso dopo il termine fissato dalla legge;

   l'elenco delle opere trasmesso alle Camere non distingue quali di esse, riguardando ambiti territoriali circoscritti, necessitano dell'intesa con il Presidente della regione interessata, che in ogni caso non è stata preventivamente acquisita per nessuna, in difformità con una prassi istituzionale consolidata che individua il parere parlamentare come ultimo passaggio dell'iter di formazione degli atti normativi quando esso prevede l'interlocuzione tra Governo, enti regionali e Camere; a tale riguardo la relazione illustrativa evidenzia che «la fase procedurale in sede parlamentare è stata considerata propedeutica all'acquisizione delle intese con i Presidenti delle regioni, al fine di evitare di intraprendere interlocuzioni non suffragate da una condivisione, da parte del Parlamento, della scelta delle opere proposte dal Governo»;

   il testo dello schema in esame non definisce termini e attività connesse alla realizzazione dell'opera né dispone in merito alle eventuali spese destinate al supporto tecnico, al compenso per i Commissari straordinari, all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, all'apertura di contabilità speciali e alla nomina di sub-commissari;

   preso atto dell'ulteriore documentazione depositata e delle informazioni rese dal rappresentante del Governo nel corso dell'iter parlamentare che:

    3) indicano le opere che necessitano della richiamata intesa con le regioni interessate, nel documento pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta delle Commissioni del 26 gennaio 2021;

    4) forniscono ulteriori informazioni relativamente agli interventi indicati nell'elenco recato dallo schema di atto in esame, anche con riguardo alle loro fonti di finanziamento, nei documenti pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta delle Commissioni del 4 febbraio 2021;

   acquisita altresì la documentazione che la Conferenza delle regioni e delle province autonome – con riferimento all'audizione svoltasi il 4 febbraio – ha approvato l'11 febbraio e quindi trasmesso alle Commissioni, recante le note riguardanti nove regioni di integrazione/correzione dell'elenco degli interventi allegato allo schema di decreto citato, integrata successivamente dalla analoga nota della regione Sardegna;

   richiamata l'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, svoltasi il 2 marzo 2021;

   acquisita la deliberazione di rilievi resa dalla Commissione Bilancio nella seduta del 10 marzo 2021;

   esaminato lo schema di decreto che si compone di tre articoli, di un primo allegato che elenca 58 opere (14 interventi su infrastrutture stradali, 16 su infrastrutture ferroviarie, 3 su infrastrutture portuali, 1 relativo al trasporto pubblico di massa, 12 su infrastrutture idriche e 12 su infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza) e di un secondo allegato che individua i commissari designati per ciascuna opera;

   rilevato che la relazione illustrativa – nel confermare che non si è ancora raggiunta l'intesa con ciascun Presidente della regione interessata – precisa che essa sarà acquisita, ove necessaria, «prima dell'adozione del DPCM di individuazione delle opere e della nomina dei commissari una volta acquisito il parere delle Commissioni parlamentari», lasciando quindi intendere che l'atto in esame non sarà formalmente adottato – neanche con riguardo alle opere che non richiedono l'accordo con le regioni – fino a che non siano raggiunte tutte le intese;

   rilevata la volontà di accelerare e concludere tempestivamente le procedure propedeutiche al commissariamento di opere;

   considerato che nel corso del dibattito parlamentare è emersa l'esigenza di ampliare Pag. 15 ulteriormente il novero degli interventi infrastrutturali da commissariare e che le relative proposte potranno trovare spazio in un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in base alla disciplina del dianzi citato articolo 4 dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2021;

   sottolineata infine l'esigenza di procedere senza indugio all'adozione in via definitiva dell'atto, essendo ampiamente decorso il primo termine del 31 dicembre 2020 indicato dal citato articolo 4,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) sia assicurato il pieno coinvolgimento delle regioni nell'individuazione degli interventi infrastrutturali da commissariare, sia procedendo all'acquisizione delle intese prescritte dalla legge, sia attivando a tal fine le opportune interlocuzioni con la Conferenza delle regioni e delle province autonome;

   2) nel caso in cui dall'interlocuzione con le regioni emerga l'esigenza di modificare l'elenco degli interventi infrastrutturali in esame, il Governo riferisca tempestivamente alle Commissioni parlamentari competenti;

   3) si garantisca la massima priorità nell'assegnazione delle future risorse agli interventi infrastrutturali inclusi nell'elenco allegato allo schema di decreto in esame, ove non integralmente finanziati;

   4) in caso di sostituzione dei commissari nominati ai sensi dello schema di decreto in esame, si proceda ad acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020;

   5) entro il termine previsto dalla legge del 30 giugno 2021, si proceda all'adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da commissariare, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari dopo l'interlocuzione con le regioni. Nel corso del dibattito parlamentare è infatti emersa con convinzione la necessità di emanare un ulteriore decreto che comprenda molte altre opere. Questo determina l'esigenza di definire un decreto di consistenza considerevolmente più ampia nel numero delle opere e nelle risorse per esse impegnate. Si abbia cura di inserire prioritariamente in tale atto le opere che siano in stato di avanzamento progettuale a livello esecutivo, cantierabili e con un quadro finanziario definito, utilizzando lo strumento dei lotti funzionali e costruttivi per la realizzazione delle grandi opere che necessitano di importanti finanziamenti. Al fine della celerità di realizzazione delle stesse, si valutino quelle già deliberate dal CIPE, inviando alle Commissioni parlamentari competenti il relativo elenco aggiornato alla data di emanazione del decreto in esame;

   6) nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio sia data priorità alle opere olimpiche e alle opere inserite nelle reti TEN-T;

   7) entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di realizzazione degli interventi infrastrutturali oggetto del presente schema di decreto, anche al fine di assicurare un monitoraggio costante sulle variazioni progettuali;

   8) in considerazione della scelta di queste Commissioni, anche su richiesta del Governo, di non indicare le opere da inserire nel prossimo decreto, si abbia cura di avviare un confronto tempestivo con le competenti Commissioni, al fine di condividere preventivamente la definizione dell'elenco degli interventi infrastrutturali da inserire nel prossimo decreto.