CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 marzo 2021
540.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 280 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 281 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 282 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 283 final).

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione (Finanze),

   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)280), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)281), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)282) e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)283), presentate dalla Commissione europea il 24 luglio 2020;

  premesso che:

   con tale iniziativa la Commissione europea prosegue il lavoro di traduzione, sul piano normativo, degli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, lanciato nel 2015, successivamente parzialmente rivisto e aggiornato nel 2017 e rilanciato, da ultimo, a settembre dalla Commissione europea con la presentazione di un nuovo piano d'azione;

   il progetto non si limita a promuovere una integrale unificazione dei mercati dei Pag. 22capitali a livello europeo ma mira a offrire ai sistemi produttivi europei canali di finanziamento alternativi a quello tradizionale costituito dal credito bancario, esigenza che si pone in termini particolarmente urgenti per il nostro Paese;

   le proposte in oggetto recano in particolare modifiche alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), al regolamento sul prospetto e al quadro dell'UE per la cartolarizzazione;

   le proposte, che costituiscono il cosiddetto «pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali», sono il frutto di un encomiabile uno sforzo compiuto dalla Commissione europea per fornire un sostegno immediato alla ripresa economica agevolando l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, in particolare le PMI;

  considerato che:

   tra le modifiche proposte, sicuramente le più significative riguardano quelle dirette a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, in particolare allo scopo di ridurre il peso gravante sui bilanci delle banche europee degli ingenti crediti deteriorati i cui volumi inevitabilmente aumenteranno in misura esponenziale proprio in conseguenza della crisi COVID-19;

   l'impatto rilevantissimo della crisi sui sistemi economici europei e, conseguentemente, sulla redditività delle banche, segna una netta inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni in cui le banche europee – e quelle italiane in particolare – hanno compiuto considerevoli sforzi per migliorare le proprie performance e ridimensionare i crediti incagliati e quelli in sofferenza;

   secondo autorevoli stime, infatti, il volume complessivo dei crediti deteriorati potrebbe addirittura raggiungere in Europa i 1.500 miliardi di euro, una cifra superiore ai 1.170 miliardi di euro raggiunti in seguito all'esplosione della crisi economico-finanziaria del 2007-2008;

   in estrema sintesi, sulla base anche del lavoro istruttorio svolto dall'Autorità bancaria europea, le proposte mirano a estendere il vigente quadro dell'UE relativo alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e a rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (cartolarizzazioni non-performing exposure – NPE), al fine di aiutare le banche a rimuovere le esposizioni deteriorate dai loro bilanci nel contesto della crisi COVID-19, mantenendo nel contempo standard prudenziali elevati;

   portata più limitata, ma comunque significativa, hanno le altre modifiche proposte con il pacchetto in esame. In particolare, la proposta di direttiva recante modifica alla direttiva MIFID II intende ricalibrare gli obblighi di documentazione e informazione gravanti sugli operatori di mercato, ferma restando la necessità di un'adeguata protezione dei risparmiatori, in particolare dei clienti al dettaglio;

   le modifiche si muovono nel senso di ridimensionare taluni obblighi di informazione in particolare su supporto cartaceo. Gli interventi prospettati riguardano per lo più gli adempimenti nei confronti di clienti professionali o controparti qualificate;

   analoghe considerazioni valgono per la proposta di regolamento sul prospetto, che introduce una nuova tipologia di prospetto semplificato (c.d. «prospetto UE per la ripresa»), al massimo di trenta pagine, con una breve nota di sintesi di due pagine, facile da produrre per le imprese interessate per raccogliere sui mercati nuovi capitali, tuttavia limitato alle emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato regolamentato o in un mercato delle piccole e medie imprese da almeno 18 mesi. Il nuovo regime si applicherà fino al 31 dicembre 2022 per consentire agli emittenti di raccogliere il capitale aggiuntivo necessario per superare la crisi COVID-19;

   preso atto dei contenuti delle memorie trasmesse sugli Atti dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Associazione bancaria italiana;

   preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto sul pacchetto a dicembre 2020 tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE;

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   preso atto del fatto che – nel momento in cui la presente proposta di documento finale giunge all'approvazione della Commissione Finanze della Camera dei deputati – la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)280) e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)281) sono state approvate in via definitiva in sede europea;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) il complesso delle misure proposte costituisce una delle iniziative più significative tra quelle poste in essere dalle Istituzioni europee per fronteggiare la drammatica crisi causata dalla pandemia e prevenire il rischio di squilibri talmente gravi tali da mettere a repentaglio la stabilità e la tenuta dell'intero sistema finanziario europeo;

   b) per questo motivo, la rapidità con la quale si è proceduto, anche nell'ambito dei lavori del Consiglio dell'UE, rappresenta un segnale positivo inviato ai mercati sull'intenzione delle Istituzioni europee di garantire la solidità del sistema finanziario e porre le premesse per il suo rilancio;

   c) in questo quadro, più che opportuno appare l'obiettivo di favorire la ripresa del mercato delle cartolarizzazioni, anche in considerazione della disponibilità di ingenti liquidità, di cui potranno avvalersi in particolare le banche europee per ridurre il peso dei crediti deteriorati;

   d) a tal fine appare opportuno sostenere l'accelerazione del processo di copertura dai rischi (cd. hedging) delle banche italiane anche in previsione della possibile evoluzione delle sofferenze a seguito della crisi pandemica;

   e) è comunque necessario rafforzare i poteri di vigilanza speciale delle competenti autorità nazionali, tenuto conto della complessità e della crucialità delle cartolarizzazioni sintetiche, nonché garantire – a livello europeo – parità di condizioni, al fine di evitare che si inneschi una concorrenza sregolata nella collocazione sul mercato di crediti deteriorati che potrebbe penalizzare i sistemi più vulnerabili, tra cui quello italiano, rendendo meno agevole o meno vantaggioso il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni per ridurre il volume dei crediti deteriorati;

   f) in tale quadro, sarebbe opportuno garantire inoltre che, nel caso di cartolarizzazioni NPE siano applicati requisiti di capitale diversi da quelli applicati alle cartolarizzazioni in bonis, la cui applicazione potrebbe risultare sproporzionata e tale da escludere la partecipazione di soggetti italiani o europei alle operazioni; a tal fine occorrerebbe introdurre un trattamento normativo specifico in deroga al metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) e alla metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (SEC-SA), definendo a livello europeo un indicatore sintetico di protezione di titoli cartolarizzati dall'eccesso di perdite (syntethic excess spread), che comunque tenga in considerazione le specificità del sistema bancario e finanziario italiano;

   g) per favorire un reale sviluppo della cartolarizzazione dei crediti deteriorati, nel regolamento di modifica del regolamento n. 575/2013 (CRR) occorrerebbe procedere all'eliminazione della soglia minima di ponderazione del rischio del 100 per cento per tutte le esposizioni relative a tale tipologia di cartolarizzazioni;

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   h) circa le altre proposte, come peraltro segnalato dal Governo italiano nel corso del negoziato, occorre procedere in modo che le modifiche alla normativa MiFID II non pregiudichino la situazione degli investitori al dettaglio, a partire dai piccoli risparmiatori, anche circoscrivendo la portata dell'esenzione dalle regole di product governance ai soli rapporti con clienti professionali/controparti qualificate, ovvero alle obbligazioni non complesse ai sensi della disciplina MiFID II distribuite in regime di execution only;

   i) occorre altresì che le novità introdotte con le modifiche al regolamento sul prospetto siano adeguate rispetto all'obiettivo di favorire una rapida ricapitalizzazione delle imprese potenzialmente interessate, in particolare valutando l'opportunità di non limitare temporalmente l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione prospettate;

   j) dato che il regolamento ESEF sarebbe applicabile alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2020, al fine di consentire alle società quotate italiane di disporre di un lasso di tempo più ampio per l'adeguamento alla nuova regolamentazione – che implica anche il sostenimento di ingenti oneri implementativi – si ritiene opportuno esercitare l'opzione di rinvio, garantita a livello UE.

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ALLEGATO 2

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. (COM (2020) 280 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 281 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 282 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 283 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione (Finanze),

   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)280), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)281), la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)282) e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)283), presentate dalla Commissione europea il 24 luglio 2020;

  premesso che:

   con tale iniziativa la Commissione europea prosegue il lavoro di traduzione, sul piano normativo, degli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, lanciato nel 2015, successivamente parzialmente rivisto e aggiornato nel 2017 e rilanciato, da ultimo, a settembre dalla Commissione europea con la presentazione di un nuovo piano d'azione;

   il progetto non si limita a promuovere una integrale unificazione dei mercati dei capitali a livello europeo ma mira a offrire Pag. 26ai sistemi produttivi europei canali di finanziamento alternativi a quello tradizionale costituito dal credito bancario, esigenza che si pone in termini particolarmente urgenti per il nostro Paese;

   le proposte in oggetto recano in particolare modifiche alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), al regolamento sul prospetto e al quadro dell'UE per la cartolarizzazione;

   le proposte, che costituiscono il cosiddetto «pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali», sono il frutto di un encomiabile sforzo compiuto dalla Commissione europea per fornire un sostegno immediato alla ripresa economica agevolando l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, in particolare le PMI;

  considerato che:

   tra le modifiche proposte, sicuramente le più significative riguardano quelle dirette a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, in particolare allo scopo di ridurre il peso gravante sui bilanci delle banche europee degli ingenti crediti deteriorati i cui volumi inevitabilmente aumenteranno in misura esponenziale proprio in conseguenza della crisi COVID-19;

   l'impatto rilevantissimo della crisi sui sistemi economici europei e, conseguentemente, sulla redditività delle banche, segna una netta inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni in cui le banche europee – e quelle italiane in particolare – hanno compiuto considerevoli sforzi per migliorare le proprie performance e ridimensionare i crediti incagliati e quelli in sofferenza;

   secondo autorevoli stime, infatti, il volume complessivo dei crediti deteriorati potrebbe addirittura raggiungere in Europa i 1.500 miliardi di euro, una cifra superiore ai 1.170 miliardi di euro raggiunti in seguito all'esplosione della crisi economico-finanziaria del 2007-2008;

   in estrema sintesi, sulla base anche del lavoro istruttorio svolto dall'Autorità bancaria europea, le proposte mirano a estendere il vigente quadro dell'UE relativo alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e a rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (cartolarizzazioni non-performing exposure – NPE), al fine di aiutare le banche a rimuovere le esposizioni deteriorate dai loro bilanci nel contesto della crisi COVID-19, mantenendo nel contempo standard prudenziali elevati;

   portata più limitata, ma comunque significativa, hanno le altre modifiche proposte con il pacchetto in esame. In particolare, la proposta di direttiva recante modifica alla direttiva MiFID II intende ricalibrare gli obblighi di documentazione e informazione gravanti sugli operatori di mercato, ferma restando la necessità di un'adeguata protezione dei risparmiatori, in particolare dei clienti al dettaglio;

   le modifiche si muovono nel senso di ridimensionare taluni obblighi di informazione in particolare su supporto cartaceo. Gli interventi prospettati riguardano per lo più gli adempimenti nei confronti di clienti professionali o controparti qualificate;

   analoghe considerazioni valgono per la proposta di regolamento sul prospetto, che introduce una nuova tipologia di prospetto semplificato (c.d. «prospetto UE per la ripresa»), al massimo di trenta pagine, con una breve nota di sintesi di due pagine, facile da produrre per le imprese interessate per raccogliere sui mercati nuovi capitali, tuttavia limitato alle emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato regolamentato o in un mercato delle piccole e medie imprese da almeno 18 mesi. Il nuovo regime si applicherà fino al 31 dicembre 2022 per consentire agli emittenti di raccogliere il capitale aggiuntivo necessario per superare la crisi COVID-19;

   preso atto dei contenuti delle memorie trasmesse sugli Atti dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Associazione bancaria italiana;

   preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto sul pacchetto a dicembre 2020 tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE;

Pag. 27

   preso atto del fatto che – nel momento in cui la presente proposta di documento finale giunge all'approvazione della Commissione Finanze della Camera dei deputati – la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)280) e la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)281) sono state approvate in via definitiva in sede europea;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) il complesso delle misure proposte costituisce una delle iniziative più significative tra quelle poste in essere dalle Istituzioni europee per fronteggiare la drammatica crisi causata dalla pandemia e prevenire il rischio di squilibri talmente gravi tali da mettere a repentaglio la stabilità e la tenuta dell'intero sistema finanziario europeo;

   b) per questo motivo, la rapidità con la quale si è proceduto, anche nell'ambito dei lavori del Consiglio dell'UE, rappresenta un segnale positivo inviato ai mercati sull'intenzione delle Istituzioni europee di garantire la solidità del sistema finanziario e porre le premesse per il suo rilancio;

   c) in questo quadro, più che opportuno appare l'obiettivo di favorire la ripresa del mercato delle cartolarizzazioni, anche in considerazione della disponibilità di ingenti liquidità, di cui potranno avvalersi in particolare le banche europee per ridurre il peso dei crediti deteriorati;

   d) a tal fine appare opportuno sostenere l'accelerazione del processo di copertura dai rischi (cd. hedging) delle banche italiane anche in previsione della possibile evoluzione delle sofferenze a seguito della crisi pandemica;

   e) è comunque necessario rafforzare i poteri di vigilanza speciale delle competenti autorità nazionali, tenuto conto della complessità e della crucialità delle cartolarizzazioni sintetiche, nonché garantire – a livello europeo – parità di condizioni, al fine di evitare che si inneschi una concorrenza sregolata nella collocazione sul mercato di crediti deteriorati che potrebbe penalizzare i sistemi più vulnerabili, tra cui quello italiano, rendendo meno agevole o meno vantaggioso il ricorso allo strumento delle cartolarizzazioni per ridurre il volume dei crediti deteriorati;

   f) in tale quadro, sarebbe opportuno garantire inoltre che, nel caso di cartolarizzazioni NPE siano applicati requisiti di capitale diversi da quelli applicati alle cartolarizzazioni in bonis, la cui applicazione potrebbe risultare sproporzionata e tale da escludere la partecipazione di soggetti italiani o europei alle operazioni; a tal fine occorrerebbe introdurre un trattamento normativo specifico in deroga al metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) e alla metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (SEC-SA), definendo a livello europeo un indicatore sintetico di protezione di titoli cartolarizzati dall'eccesso di perdite (syntethic excess spread), che comunque tenga in considerazione le specificità del sistema bancario e finanziario italiano;

   g) per favorire un reale sviluppo della cartolarizzazione dei crediti deteriorati, nel regolamento di modifica del regolamento n. 575/2013 (CRR) occorrerebbe procedere all'eliminazione della soglia minima di ponderazione del rischio del 100 per cento per tutte le esposizioni relative a tale tipologia di cartolarizzazioni;

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   h) circa le altre proposte, come peraltro segnalato dal Governo italiano nel corso del negoziato, occorre procedere in modo che le modifiche alla normativa MiFID II non pregiudichino la situazione degli investitori al dettaglio, a partire dai piccoli risparmiatori, anche circoscrivendo la portata dell'esenzione dalle regole di product governance ai soli rapporti con clienti professionali/controparti qualificate, ovvero alle obbligazioni non complesse ai sensi della disciplina MiFID II distribuite in regime di execution only;

   i) occorre altresì che le novità introdotte con le modifiche al regolamento sul prospetto siano adeguate rispetto all'obiettivo di favorire una rapida ricapitalizzazione delle imprese potenzialmente interessate, in particolare valutando l'opportunità di non limitare temporalmente l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione prospettate.

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ALLEGATO 3

5-05412 Zanichelli: Problematiche connesse al piano «cashback» con riferimento all'improprio frazionamento delle transazioni elettroniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto richiesto con l'interrogazione in riferimento, inerente al programma cashback, giova precisare che l'iniziativa Cashback si introduce nell'ambito delle misure per la «Strategia Italia cashless», volta a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. A tal riguardo, si ritiene comunque utile rammentare che l'iniziativa in esame prevede la corresponsione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione effettuino acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Le condizioni, i criteri e le modalità operative per la corresponsione di tali rimborsi sono disciplinati con apposito regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il n. 156 del 24 novembre 2020.
  Terminato il periodo sperimentale di applicazione del Programma, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è subentrata l'operatività del Programma Cashback ordinario, articolato in tre periodi semestrali. In ciascun periodo di riferimento, al fine di accedere al rimborso pari al 10 per cento dell'importo di ciascuna transazione, gli aderenti dovranno effettuare un minimo di 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici. Sono presi in considerazione gli acquisti di valore massimo fino a 150 euro, e le operazioni di importo superiore concorrono all'attribuzione del rimborso fino al limite di tale somma. Il rimborso Cashback ordinario è, in ogni caso, determinato su un valore complessivo di transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro in ciascun semestre.
  Accanto al rimborso appena descritto, è prevista l'operatività, sempre a decorrere al 1° gennaio 2021 e su base semestrale, di un «Rimborso speciale» (cd. «Super Cashback») pari a 1.500,00 euro da assegnare ai primi centomila aderenti che, in ciascun periodo di riferimento, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni, per acquisti con strumenti di pagamento elettronici.
  In relazione allo specifico quesito riportato nell'interrogazione, con riferimento ai comportamenti anomali segnalati, si precisa che è in atto una costante attività di monitoraggio del Programma da parte della PagoPA S.p.A. al fine di individuare e verificare le operazioni anomale, che in quanto tali possano essere considerate passibili di esclusione dall'ambito di applicazione del Programma cashback.
  Infine, con riferimento alla possibile individuazione di iniziative volte ad incrementare i livelli di efficienza del Programma Cashback, si rappresenta che sono attualmente all'esame diverse soluzioni alla luce delle evidenze emerse dal monitoraggio sopra richiamato.

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ALLEGATO 4

5-05413 Ungaro: Chiarimenti sulla misura premiale del «supercashback» ed individuazione di nuovi strumenti per favorire l'utilizzo della moneta elettronica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione in riferimento, inerente al «programma di cashback», si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Al riguardo, al fine di corrispondere specificamente alla richiesta degli onorevoli interroganti sulla individuazione di «strumenti più utili e meno onerosi per favorire l'utilizzo della moneta elettronica abolendo o riformando profondamente la campagna in atto già censurata dalla Banca Centrale Europea» giova premettere come l'iniziativa Cashback si introduca nell'ambito delle misure per la «Strategia Italia cashless», volta a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. A tal riguardo, come noto, l'iniziativa in esame prevede la corresponsione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuino acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Le condizioni, i criteri e le modalità operative per la corresponsione di tali rimborsi sono disciplinati con apposito regolamento ministeriale, emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il numero 156 del 24 novembre 2020, (di seguito, il «Decreto»).
  Con tale provvedimento è previsto che, terminato il periodo sperimentale di applicazione del Programma, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è subentrata l'operatività del Programma Cashback ordinario, articolato in tre periodi semestrali. In ciascun periodo di riferimento, al fine di accedere al rimborso pari al 10 per cento dell'importo di ciascuna transazione, gli aderenti dovranno effettuare un minimo di 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici. Sono presi in considerazione gli acquisti di valore massimo fino a 150 euro, e le operazioni di importo superiore concorrono all'attribuzione del rimborso fino al limite di tale somma. Il rimborso Cashback ordinario è, in ogni caso, determinato su un valore complessivo di transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro in ciascun semestre.
  Accanto al rimborso appena descritto, è prevista, altresì, l'operatività, sempre a decorrere al 1° gennaio 2021 e su base semestrale, di un «Rimborso speciale» (cd. «Super Cashback») pari a 1.500,00 euro dà assegnare ai primi centomila aderenti che, in ciascun periodo di riferimento, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni, per acquisti con strumenti di pagamento elettronici.
  Ciò premesso, con riferimento allo specifico quesito oggetto dell'interrogazione in esame, ossia in merito alla possibile individuazione di iniziative di riforma del Programma Cashback, si segnala che è in corso una costante attività di monitoraggio ad opera di PagoPa S.p.A. All'esito di tale monitoraggio saranno analizzate le risultanze emerse anche al fine di valutare eventuali modifiche da apportare al Programma stesso.

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ALLEGATO 5

5-05414 Martino: Ritardi nelle erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione in riferimento, inerente al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Giova rammentare, preliminarmente, che il FIR è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2019, con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, allo scopo di indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
  Al riguardo, con particolare riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti sulle iniziative adottate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per accelerare l'erogazione degli indennizzi del FIR e sulla necessità di dare assicurazioni ai risparmiatori in merito al mantenimento in bilancio delle risorse per gli indennizzi stessi, si precisa che la dotazione finanziaria del FIR è confermata secondo le disposizioni legislative originarie della legge n. 145/2018 e non ha quindi subito riduzioni. A chiusura di ciascun esercizio finanziario sono necessarie, perciò, solo le operazioni contabili che consentano di effettuare i pagamenti in relazione alle previsioni della nuova legge di bilancio. Pertanto le risorse previste saranno mantenute in bilancio secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica, per essere erogate per gli indennizzi accertati a favore degli aventi diritto.
  È inoltre stata avviata nel corso del 2020 un'intensa interlocuzione tra la Commissione tecnica del FIR e gli Uffici competenti del Ministero con il fine di individuare, entro il perimetro normativo consentito, best practices per rendere più efficiente ed agevole il lavoro della medesima.
  Si riassumono di seguito i passaggi salienti dell'interlocuzione con le conseguenti iniziative intraprese ed i risultati che ne sono derivati.
  Il Dipartimento del tesoro ha suggerito di avvalersi di criteri di calcolo statistico prudenziali per determinare l'ammontare dell'anticipazione dell'indennizzo, pur nella salvaguardia dei diritti di tutti gli aventi diritto. Una strada oggetto di valutazione è stata anche quella dell'approvazione «massiva» delle istanze da parte della Commissione. Questo sempre considerando le caratteristiche giuridiche del procedimento in questione (e dunque la divisione dei compiti istruttori e decisori tra la Segreteria e la Commissione Tecnica) e nel solco di quanto accade già in altri settori dell'attività della Pubblica Amministrazione.
  Nel novembre del 2020, il Dipartimento del tesoro ha valutato positivamente due profili evidenziati dalla Commissione tecnica del FIR: la possibilità di aumentare la quota dell'anticipo del 40 per cento dell'indennizzo attribuibile dalla Commissione, in attesa della predisposizione del piano di riparto, nonché l'individuazione delle richiamate best practices, idonee a rendere più agevole e spedito il processo istruttorio e decisionale che conduce al riconoscimento degli indennizzi.
  Per quanto concerne le procedure di pagamento, la Commissione tecnica ha approvato una modifica regolamentare per la assegnazione individuale delle istanze a ciascun commissario relatore, per gruppi omogenei di pratiche.
  Al fine di accelerare il pagamento degli indennizzi, la misura dell'anticipo rispetto Pag. 32ai piani di riparto è stato elevato fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo approvato dalla Commissione tecnica del FIR.
  L'esercizio di tale possibilità richiede una verifica da parte della Commissione, che risulta essere già in corso, in quanto la liquidazione delle istanze deve comunque essere conciliata con la necessità di non pregiudicare la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.
  Lo scorso gennaio 2021 il Dipartimento del tesoro ha chiesto alla Commissione di condividere il piano di lavoro e l'assetto operativo e organizzativo diretto a soddisfare l'esigenza, posta dalla legge, di concludere l'esame delle istanze e la relativa liquidazione nell'anno in corso.
  Recentemente, inoltre, nel mese di febbraio la Commissione tecnica ha, tra l'altro, rappresentato che:

   entro la fine del primo trimestre 2021, è previsto il completamento di una nuova analisi statistico-attuariale che consenta di avere elementi previsionali credibili sull'importo complessivo dei «rimborsi forfettari» e conseguentemente di valutare, anche alla luce dei dati disponibili sui rigetti:

    i) la possibilità di anticipi al 100 per cento prima del definitivo piano di riparto;

    ii) la prevedibilità di una permanenza di fondi per le istanze relative alla procedura di indennizzo non forfettaria;

   ove il suddetto esame non si rivelasse esaustivo, si prevede la ripetizione dello stesso al 30 giugno 2021;

   entro il primo semestre 2021, è previsto il tendenziale completamento dell'esame a livello istruttorio delle pratiche relative ai rimborsi forfettari, salvi i casi per i quali sussistano ancora esigenze di integrazione istruttoria nonché eventuali «incagli» per specifiche pratiche;

   continua la programmazione delle tempistiche di approvazione da parte della Commissione con l'obiettivo di pervenire ad una chiusura delle decisioni sui rimborsi forfettari entro il terzo trimestre 2021;

   nel caso in cui emerga dalle verifiche sopra indicate la potenziale permanenza di fondi per gli indennizzi non forfettari, sarà avviato da subito l'esame a livello di Commissione tecnica delle relative domande per le quali sia stato concluso da parte della Segreteria Tecnica il primo esame e la richiesta di integrazioni istruttorie;

   alle suddette scadenze sarà premura della Commissione assumere le necessarie deliberazioni, che saranno prontamente comunicate, unitamente all'eventuale emergere di necessità di rafforzamento della struttura di supporto o di proroga del termine di chiusura;

   rimane fermo al riguardo che il rispetto dei tempi assegnati non può essere disgiunto dal serio e corretto esame delle istanze assegnate; per tale ragione non può ad oggi escludersi che la somma dei fattori innanzi segnalati potrebbe determinare esigenze di differimento del tempo originariamente previsto, specialmente per l'esame delle domande presentate da soggetti privi dei requisiti c.d. forfettari.

  In proposito il Dipartimento del tesoro, ai fini del completamento dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori entro la scadenza prestabilita dalla legge nel corrente anno, con particolare riferimento alle procedure non forfettarie, ha altresì richiesto ulteriori precisazioni rispetto a come e quando si intendano programmare e cadenzare i seguenti adempimenti: verifiche circa la potenziale permanenza di fondi; svolgimento delle istruttorie; esame di queste ultime e conseguenti decisioni da parte della Commissione.
  Da ultimo, ieri 2 marzo, Consap ha comunicato che, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina del FIR dall'art. 1, comma 1143, lettere a) e b), L. 30 dicembre 2020 n. 178, nella seduta del 18 febbraio 2021, la Commissione tecnica ha deliberato di corrispondere a ciascun avente diritto il 100 per cento dell'importo dell'indennizzo riconosciuto a seguito del completamento dell'esame istruttorio, con contestuale erogazione del saldo a favore di coloro che hanno già ricevuto l'acconto dell'indennizzo nella misura del 40 per cento.
  Ad oggi, sono state approvate n. 21.426 domande per un importo complessivo di Pag. 33euro 41,1 milioni, di cui – alla luce delle delibere assunte dalla Commissione tecnica sulla misura degli indennizzi – euro 31,1 milioni, corrispondenti al 40 per cento dell'indennizzo erogato a titolo di acconto, ed euro 10 milioni afferenti alle pratiche liquidate al 100 per cento dell'importo riconosciuto, in relazione alle quali sono state avviate le verifiche finalizzate all'esecuzione materiale dei pagamenti.
  Sono, inoltre, in attesa di valutazione da parte della Commissione tecnica circa 36.000 istanze di rimborso, che saranno liquidate, come detto, al 100 per cento dell'importo riconosciuto.
  Quanto ai tempi di pagamento previsti, si rappresenta che la Segreteria tecnica ha provveduto ad adeguare le proprie misure organizzative al fine di garantire l'allineamento delle disposizioni di pagamento rispetto alle posizioni approvate dalla Commissione tecnica a valle di ogni delibera.
  Inoltre, in osservanza di quanto deciso dalla Commissione tecnica nella seduta del 18 febbraio scorso, contestualmente alla liquidazione degli indennizzi relativi alle pratiche che man mano saranno approvate, nei tempi tecnici necessari, si provvederà alla liquidazione del saldo in relazione alle posizioni per le quali è già stato erogato l'acconto dell'indennizzo nella misura stabilita del 40 per cento.

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ALLEGATO 6

5-05415 Fragomeli: Andamento della Lotteria degli scontrini.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano come il decreto-legge n. 183 del 2020 ha previsto l'avvio a partire dal 1° marzo 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini.
  In relazione a quest'ultima, in vista della prima estrazione mensile prevista l'11 marzo prossimo, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere i dati relativi ai soggetti che hanno richiesto il codice di partecipazione, il numero delle estrazioni valide per la prima estrazione, ed il numero dei registratori telematici attualmente attivi.
  Al riguardo, sentite le Agenzie fiscali, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi 540 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, ha disciplinato la lotteria degli scontrini.
  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 5 marzo 2020 e successivamente modificato il 29 gennaio 2021, sono state definite le modalità di attuazione.
  Le prime trasmissioni dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria sono pervenute a partire dal 1 ° febbraio 2021.
  Tanto premesso, si riportano di seguito i dati di interesse relativi alla lotteria degli scontrini, registrati ed elaborati dal partner tecnologico Sogei:

   Numero dei soggetti che hanno richiesto il codice lotteria: 4.092.187;

   Numero di transazioni valide per la prima estrazione mensile: 16.958.486.

  Per quanto attiene al numero di registratori telematici attualmente attivi si rappresenta che, a fronte del numero dei registratori telematici attualmente attivi pari a 1.485.477 unità, 304.386 hanno inviato i dati ai fini della partecipazione alla lotteria.

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ALLEGATO 7

5-05416 Centemero: Pagamento alle imprese dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'Interrogazione in riferimento, inerente alle disposizioni recate dal regolamento delegato (UE) 2018/171 in tema di soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Nella definizione degli interventi normativi d'urgenza connessi alla gestione della crisi conseguente al Covid, le misure per l'accesso alla liquidità di imprese e famiglie attraverso il credito bancario hanno rappresentato e rappresentano un momento centrale della strategia di supporto al tessuto economico e sociale, oggetto di costante manutenzione e potenziamento tramite i diversi interventi di decretazione d'urgenza che si sono succeduti e, da ultimo, con la legge di bilancio per il 2021.
  Come noto, gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA), che si applicano dal 1° gennaio 2021, armonizzano la nuova definizione di default (c.d. DOD) e integrano quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 2018/171 sulla definizione della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.
  Giova sottolineare che le fonti in materia di nuova definizione di default e soglia di rilevanza delle esposizioni scadute sono note già da tempo. Gli orientamenti EBA sulla definizione di default sono stati sottoposti a consultazione pubblica già nel 2015 e sono stati oggetto di pubblicazione, nella loro ultima formulazione, nel gennaio 2017. Il regolamento delegato è stato pubblicato nel febbraio 2018. Questo ha permesso all'industria, e in particolare agli enti creditizi significativi, di avere notizia della riforma e adeguare l'esercizio della propria attività con congruo anticipo, incorporando con gradualità la nuova definizione di default nei propri modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
  Va inoltre ribadito che le nuove regole in materia di default, così come già chiarito dalla Banca d'Italia, non introducono un divieto alla concessione di sconfinamenti, non modificano la definizione di sofferenze e non prevedono alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi (CR).
  In particolare, la classificazione a sofferenza di un cliente in Centrale dei Rischi avviene se l'intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d'Italia; inoltre, tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
  Le modifiche alla definizione di default relative alle cosiddette «soglie di rilevanza» non hanno, pertanto, alcun impatto sulla classificazione a sofferenza. Gli intermediari infatti dovranno continuare a segnalare un cliente «in sofferenza» sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.
  Come ulteriormente precisato dalla Banca d'Italia, le Linee Guida sulla definizione di default prudenziale pubblicate dall'EBA a settembre 2016 e riformulate, come detto, a gennaio 2017, oltre a completare il Regolamento sopra indicato, prevedono criteri per il calcolo dei giorni di arretrato, indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento, nonché criteri minimali Pag. 36 di uscita di un debitore dallo stato di default. In alcuni casi, come ad esempio nelle esposizioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, è definita un'estensione dai previsti 90 ai 180 del numero di giorni di scaduto di un credito commerciale, oltre i quali il debitore deve essere classificato a default.
  A livello europeo, non è emerso un interesse per un posticipo della data di applicazione delle nuove regole sul default. Le autorità europee, nel fissare al 1° gennaio 2021 l'introduzione delle nuove regole, approvate già nel 2018, avevano considerato che la loro adozione avrebbe richiesto rilevanti e complesse attività di adeguamento da parte delle banche, anche per i profili organizzativi e informatici. Pertanto, avevano raccomandato alle banche di avviare per tempo le attività propedeutiche all'applicazione delle nuove regole. Uno slittamento dell'applicazione delle nuove regole avrebbe comportato rilevanti costi per gli intermediari e non ha trovato sostegno, anche perché diversi Paesi già applicavano regole più rigorose di quelle italiane.
  Gli spazi per interventi normativi nazionali sulla nuova disciplina sono, peraltro, molto limitati; essi riguardano essenzialmente la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di modificare le soglie oltre le quali un'obbligazione in arretrato è considerata rilevante ai fini della disciplina del default. Con riferimento alle soglie in valore assoluto, il Regolamento delegato prevede la possibilità per le autorità competenti di modificarle solo in termini più restrittivi (quindi inferiori ai 100 o 500 euro). Quanto alla soglia relativa, l'Autorità competente può adottare un valore tra lo 0 per cento e il 2,5 per cento, nel caso in cui la soglia dell'1 per cento non corrispondesse a un livello ragionevole di rischio. Per potersene discostare, l'autorità competente deve dimostrare che la soglia dell'1 per cento determina il riconoscimento di un numero eccessivo di default non effettivamente imputabili a difficoltà finanziarie del debitore o ritardi nel riconoscimento dello stato di default.
  Con riferimento alla soglia relativa, la BCE, a seguito di analisi quantitative nell'ambito dei Paesi aderenti al Meccanismo di vigilanza unico europeo (SSM), dalle quali non sono emersi elementi per giustificare uno scostamento dalla soglia dell'1 per cento per le banche significative, ha confermato l'applicazione della soglia dell'1 per cento prevista dal Regolamento delegato; ha inoltre adottato nel giugno 2020 un indirizzo con cui richiede alle autorità nazionali di adottare la soglia dell'1 per cento anche per le banche meno significative. La Banca d'Italia, nell'ambito di una consultazione pubblica condotta nel 2019 ha invitato l'industria a fornire evidenze per motivare la scelta di una soglia diversa dall'1 per cento; poiché dalla consultazione non ne sono emerse, anche la Banca d'Italia, come la BCE, ha confermato l'applicazione di una soglia pari all'1 per cento. Nel caso di intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari e finanziari, ai quali può non applicarsi la normativa europea, la Banca d'Italia ha invece previsto un periodo transitorio in base al quale, fino al 31 dicembre 2021, la soglia di rilevanza relativa è stata mantenuta al 5 per cento (a fronte dell'1 per cento previsto per le banche), in modo da agevolare la transizione al nuovo regime.
  In merito ai riflessi che la nuova definizione di default avrà sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi (CR) che la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari per le valutazioni del «merito di credito», l'Istituto ha osservato che la definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori. La nuova definizione di default non modifica invece nella sostanza i criteri sottostanti la CR e le modifiche alla definizione di default relative alle soglie di rilevanza non hanno, inoltre, alcun impatto sulla segnalazione in CR, che continuerà a essere regolata come ora. La segnalazione in CR prescinde quindi dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza. La sola modifica introdotta riguarda Pag. 37 la circostanza che, dallo scorso 1° gennaio, gli intermediari appartenenti a un gruppo bancario o finanziario devono considerare per la segnalazione in CR tutte le informazioni – positive e negative – a disposizione del gruppo stesso. Tale requisito non era richiesto formalmente in precedenza ma era verosimilmente già attuato dalle banche appartenenti a gruppi.
  Per quanto riguarda il cd. «calendar provisioning» si rappresenta che, in base al regolamento (UE) 2019/630 in materia di copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, è un approccio secondo cui, tanto più a lungo un'esposizione rimane deteriorata, tanto minore sarà la probabilità di recupero del relativo valore. Pertanto, aumenta nel tempo la quota dell'esposizione coperta da accantonamenti, altre rettifiche e deduzioni dal patrimonio di vigilanza, secondo un calendario predefinito. Alle esposizioni deteriorate non garantite si applica un calendario più rigoroso. Si tiene peraltro conto delle misure di concessione delle banche (forbearance) ai fini dell'applicazione del fattore di copertura pertinente.
  Il citato regolamento stabilisce che la piena deduzione dal capitale delle banche si applica, per le esposizioni non garantite, dopo 3 anni dalla classificazione come esposizioni deteriorate; per le NPE assistite da garanzie reali su immobili, dopo 9 anni; per le altre esposizioni garantite, dopo 7 anni.
  Giova contestualizzare i termini della riforma nel panorama giuridico ed economico europeo. Il confronto tra Stati membri sui tempi delle procedure giudiziali ed extragiudiziali per il realizzo dei crediti mostra che, in media, le banche nella UE escutono il credito non pagato entro termini di circa 3 anni (cfr. Autorità bancaria europea, Report on the benchmarking of national loan enforcement frameworks, EBA/Rep/2020/29, novembre 2020), evitando pertanto i conseguenti impatti negativi sui bilanci delle banche.
  Al fine di favorire la transizione verso il nuovo regime prudenziale, il regolamento citato trova comunque applicazione solo per le esposizioni originate dopo il 26 aprile 2019, data della sua entrata in vigore, e successivamente classificate come deteriorate. A seguito dell'adozione del regolamento, il 22 agosto 2019 la BCE ha rivisto le proprie aspettative di vigilanza per le singole banche in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati, allineandosi al regolamento.
  Ciò premesso, si ritiene di interesse un focus sulle misure adottate e in corso di adozione a livello UE in materia.
  Già nel corso del primo semestre del 2020, a fronte dell'esplosione dell'emergenza Covid, sono stati apportati specifici emendamenti al framework prudenziale al fine di mitigare i potenziali effetti pro-ciclici nello scenario pandemico e favorire il supporto dell'economia reale da parte del sistema bancario. Tra le iniziative volte ad arginare gli effetti della crisi sull'incremento dei crediti deteriorati è opportuno ricordare: i) il regolamento (UE) 2020/873 (c.d. CRR Quick Fix), 2) l'aggiornamento dell'NPL Action Plan e 3) la proposta di un quadro normativo per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.
  La riforma c.d. CRR Quick Fix ha consentito di conseguire obiettivi significativi tra i quali:

   anticipare al 30 giugno 2020 l'entrata in vigore del trattamento più favorevole in termini di assorbimento patrimoniale previsto per il credito alle PMI, alle infrastrutture e per alcune attività di software (particolarmente rilevanti per il nostro Paese);

   evitare, per un periodo di tre anni, che eventuali aumenti dello spread sui titoli del debito pubblico connessi al diffondersi della pandemia si riflettano in maniera indebita sul capitale delle banche;

   prevedere, nell'ambito degli accantonamenti minimi obbligatori sui crediti deteriorati (c.d. calendar provisioning,), un trattamento preferenziale permanente per le esposizioni (assistite da garanzie pubbliche (particolarmente rilevante per l'Italia).

  Inoltre è in atto un programma di aggiornamento delle iniziative intraprese nel 2017 con il c.d. NPL Action Plan per lo sviluppo di strumenti utili alla riduzione Pag. 38delle attività deteriorate. Tra di essi, ai sensi della comunicazione citata dagli interroganti, si rinvengono la valorizzazione delle società dedicate alla gestione di attività deteriorate, la riforma dei quadri normativi sull'insolvenza e la definizione di idonee strategie per lo sviluppo di mercati secondari degli attivi deteriorati. In particolare, con riferimento alle c.d. bad banks, si ritiene che la valorizzazione dell'operatività di società dedicate alla gestione degli attivi deteriorati, secondo logiche che vadano nel senso della massimizzazione del valore nel lungo periodo, in un'ottica di maggiore flessibilità operativa rispetto a quanto consentito dal framework normativo attuale, possa essere uno strumento atto a consentire al settore bancario di riorientare rapidamente il credito verso nuovi settori, come il digitale e la sostenibilità, conciliando un rinnovato sostegno all'economia reale con il necessario ritorno a obiettivi sostenibili di redditività prospettica.
  Anche la recente introduzione di specifici emendamenti al quadro normativo per le cartolarizzazioni di crediti deteriorati, consentirà di rimuovere gli ostacoli normativi allo sviluppo del mercato secondario di tali crediti, in modo da permettere alle banche di mantenere, se non di rafforzare, la loro capacità di erogare prestiti all'economia reale e in particolare alle PMI. Le cartolarizzazioni possono infatti svolgere un ruolo determinante in quanto, trasformando i prestiti in titoli negoziabili, possono liberare capitali bancari per l'erogazione di ulteriori prestiti e consentire a una gamma più ampia di investitori di finanziare la ripresa economica.

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ALLEGATO 8

5-05417 Albano: Potenziamento della struttura doganale nazionale in conseguenza della Brexit.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti sottolineano il depauperamento della struttura organizzativa doganale nell'intero Paese e, in particolare, nella Regione Marche, derivante dall'introduzione della nuova organizzazione doganale prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio per l'anno 2018).
  Secondo gli Onorevoli interroganti la menzionata legge 205/2017 ha, infatti previsto l'istituzione di 218 posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) in luogo delle previgenti 117 posizioni organizzative temporanee (POT) creando due ordini di problemi: in primo luogo in ben ventidue Uffici di 4° livello in tutto il territorio nazionale tali posizioni sono totalmente assenti; in secondo luogo, si è generato il paradosso che numerosi uffici ove è presente un Dirigente in sede sia fornito anche di POER, mentre un ufficio retto ad interim, come quello, ad esempio di Civitanova Marche, sede di rilevante importanza per il distretto manifatturiero risulti privo di POER, con la conseguenza di depotenziare ulteriormente la struttura doganale sul territorio marchigiano.
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali misure si intendano adottare per ripristinare le posizioni organizzative soppresse ed in generale per potenziare la struttura doganale nazionale.
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.
  La distribuzione territoriale delle POER è stata individuata in coerenza con l'articolazione delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia come definita nelle determinazioni direttoriali con n. protocollo 129186 e 129188, oggi in parte modificate.
  Il modello organizzativo transitorio dell'Agenzia ivi previsto implicava:

   la riduzione di 46 posizioni dirigenziali (di cui 2 di livello generale e 44 di livello non generale);

   l'istituzione di 218 posizioni organizzative per incarichi ad elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ai sensi della Legge 27/12/2017 n. 205.

  Inoltre la distribuzione territoriale delle POER, oltre ad esser esaminata nella seduta del Comitato di Gestione del 27 novembre 2018, è stata anche oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali avviato, ai sensi dell'art. 5 CCNL Comparto Funzioni Centrali, in data 22 novembre 2018 e concluso con verbale di confronto del 12.12.2018 firmato da tutte le parti sociali che avevano sottoscritto all'epoca il citato CCNL.
  Ciò posto, l'Agenzia delle dogane evidenzia che la parte prevalente delle POER è stata individuata presso le strutture territoriali (110 unità tra Uffici delle dogane e Uffici dei monopoli, pari a più del 50 per cento delle posizioni disponibili) e la restante parte, in misura sostanzialmente equivalente, è stata assegnata alle strutture regionali (55 unità) e a quelle centrali (53 unità).

  A livello territoriale, le 110 POER sono state così ripartite:

   è stata prevista una POER per tutti gli Uffici delle dogane che presentano un livello di graduazione superiore al quarto e una POER per tutti gli Uffici dei monopoli a prescindere dalla graduazione, in ragione dell'ampiezza della competenza territoriale (di livello almeno regionale);

Pag. 40

   è stata aggiunta una ulteriore POER per 22 Uffici delle dogane che presentano un indice pari o superiore all'1,4 per cento delle attività svolte (dati riferiti al 2017);

   è stata prevista una ulteriore POER per le Sezioni operative territoriali degli Uffici delle dogane che presentano contemporaneamente almeno due dei seguenti criteri: elevato livelli di operatività, elevato dimensionamento dell'ufficio, scarsa prossimità alla sezione principale dell'ufficio delle dogane. Si tratta delle seguenti 10 Sezioni: Aeroporto di Capodichino, Aeroporto Marconi, Aeroporto Ciampino, Aeroporto di Fiumicino, Porto Passo Nuovo, Porto Voltri, Ponte Chiasso, Aeroporto Orio al Serio, Aeroporto Marco Polo, Porto Franco Nuovo.

  A livello regionale, le 55 POER sono state così ripartite:

   è stata prevista una POER nell'allora Sezione di Staff al Direttore Territoriale in ragione delle attività per le funzioni di Anticorruzione, pianificazione e controllo;

   sono state previste due POER per l'allora Ufficio procedure dogane e accise per tener conto della complessità delle attività svolte in ambito dogane e accise (oggi tali Uffici, unitamente all'allora Ufficio Legale e Ufficio Procedure Giochi e Tabacchi sono confluiti nell'unico Ufficio di Linea). Una posizione è assegnata all'Ufficio procedure e antifrode della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento;

   sono state previste due POER per l'allora Ufficio antifrode (oggi Ufficio Antifrode e Controlli) in ragione dell'elevata specializzazione richiesta per le attività di antifrode e di laboratori e servizi chimici;

   è stata prevista una POER per l'allora Ufficio risorse che, rispetto al modello vigente, incorpora le attività di 2 o più uffici (l'Area personale, formazione e organizzazione e il/i Distretto/i). Oggi tale ufficio è confluito nell'Ufficio di Supporto unitamente all'ex Sezione di Staff.

  Quindi, in ogni Direzione Territoriale mediamente sono state previste n. 6 POER.
  A livello centrale, le 53 POER sono state ripartite sulla base dei seguenti criteri:

   è stato previsto un numero di POER superiore rispetto al numero degli Uffici per le Direzioni che prevedono un potenziamento delle attività rispetto al modello vigente. Si tratta in sostanza della Direzione antifrode e controlli e della Direzione organizzazione e digital transformation, le quali hanno assorbito rispettivamente le attività dei laboratori e le attività di natura organizzativa;

   è stato assegnato un numero di POER uguale a quello degli Uffici per le Direzioni tecniche Dogane e Accise;

   è stato previsto un numero di POER inferiore a quello degli Uffici per le altre Direzioni.

  In merito al potenziamento di personale dell'Agenzia, che presenta una carenza di organico di circa 2000 unità, si fa presente che sono stati banditi recentemente alcune procedure concorsuali, all'esito delle quali si provvederà all'assunzione, nel prossimo anno, di circa mille funzionari.
  In vista di tali assunzioni l'Agenzia sta sviluppando un piano di potenziamento anche delle POER sull'intero territorio nazionale.
  Inoltre, per quanto concerne le strutture regionali (tra cui le Marche) l'Agenzia sta mettendo a punto un progetto di efficientamento e potenziamento di tutte le sue articolazioni che riguarderà anche le POER.
  Nelle tabelle di seguito riportate è esposta la distribuzione delle POER presso le Direzioni Territoriali e presso le Direzioni Centrali.

Pag. 41

Tabella 1. Distribuzione POER presso le Direzioni Territoriali

Direzioni Territoriali

Totale

di cui Uffici DT

di cui UD/UM

#Uffici

#PO

#Uffici

#PO

#Uffici

#PO

Direzione interregionale per il Lazio e l'Abruzzo

14

18

5

6

9

12

Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

17

22

5

6

12

16

Direzione interregionale per la Campania e la Calabria

15

15

5

6

10

9

Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta

21

23

5

6

16

17

Direzione interregionale per la Puglia, il Molise, la Basilicata

13

11

5

6

8

5

Direzione interregionale per la Romagna e le Marche

18

16

5

6

13

10

Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria

16

18

5

6

11

12

Direzione Regionale per la Lombardia

17

26

5

6

12

20

Direzione regionale per la Sicilia

12

13

5

6

7

7

Direzione interprovinciale Bolzano e Trento

5

3

3

1

2

2

Tabella 2. Distribuzione POER presso le Direzioni Centrali

Direzioni Centrali

#Uffici

#PO

  Affari generali

3

1

  Accise

4

4

  Amministrazione e Finanza

4

3

  Antifrode e Controlli

5

9

  Dogane

6

6

  Giochi

7

5

  Internal audit

4

2

  Legale e contenzioso

4

3

  Organizzazione e digital transformation

4

5

  Personale

8

7

  Relazioni e progetti internazionali

2

1

  Strategie

3

2

  Tabacchi

5

3

  Altri Uffici

2

2