CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05181 D'Alessandro: Equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza a tutela dal rischio di contagio da Covid-19 per i lavoratori fragili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
  Al riguardo, la disposizione normativa prevedeva che le assenze dal servizio dei lavoratori cosiddetti fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, fossero equiparate dal punto di vista del trattamento giuridico alla degenza ospedaliera.
  Ai fini dell'attestazione della condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, il lavoratore può avvalersi della certificazione rilasciata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).
  Il termine per l'applicazione di queste misure di tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  Successivamente, il nuovo comma 2, dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto un'ulteriore proroga, al 15 ottobre 2020, del termine previsto per la tutela in questione, che dunque, attualmente, risulta riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, per i quali sussiste una più elevata incidenza di complicanze gravi all'insorgenza della malattia.
  Inoltre, è stato previsto che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili possano di norma, svolgere l'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
  Dunque per usufruire della tutela in discorso, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità, indicando gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
  A valle di questa ricostruzione normativa, voglio dunque rassicurare l'odierno interrogante che la problematica relativa alla tutela dei cosiddetti lavoratori fragili è particolarmente sentita dal Governo tanto che, al Disegno di legge di Bilancio per l'anno finanziario 2021 – attualmente al vaglio del Parlamento – è stato presentato un emendamento, la cui copertura finanziaria è in fase di verifica, inteso a tutelare, fino alla fine del periodo emergenziale, quei lavoratori per i quali risulta particolarmente pericoloso recarsi sul luogo di Pag. 263lavoro perché soggetti, con maggiore facilità, al contagio da Covid-19. L'emendamento in parola, prevede infatti che il periodo di assenza dal servizio venga equiparato al ricovero ospedaliero e non sia computabile nel periodo di comporto.

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ALLEGATO 2

5-05182 Costanzo: Iniziative volte a impedire l'aggiramento del divieto di licenziamento nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente la situazione produttiva e occupazionale dell'impresa Pininfarina Engeenering con sede legale a Torino.
  Al riguardo, posso riferire che il Ministero del Lavoro è a conoscenza dell'accordo sottoscritto, in data 27 gennaio 2020, presso la Direzione generale rapporti di lavoro, tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015. All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un accordo governativo avente ad oggetto il ricorso, da parte della Società, al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018. Nello specifico, il trattamento di CIGS è stato richiesto dalla Società per un periodo di 12 mesi (a decorrere dal 1° gennaio 2020) in favore di un numero massimo di 44 lavoratori, tutti occupati presso la sede di Bairo (Torino). Emerge, quindi, che la prospettiva della cessazione dell'attività era già stata dichiarata dai vertici aziendali in occasione del predetto incontro.
  Contestualmente, le Parti hanno sottoscritto – ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 – un accordo per il ricorso all'assegno di ricollocazione in favore dei lavoratori rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero.
  Inoltre voglio far presente che, allo stato, la Direzione competente del Ministero del lavoro non è a conoscenza dell'attivazione di procedure di licenziamento collettivo da parte della Società in quanto, trattandosi di un esubero avente carattere locale, la relativa procedura è di competenza della Regione Piemonte.
  Il Ministero che rappresento ha espressamente interpellato la Regione Piemonte che ha reso noto che il 15 dicembre scorso si è riunito il tavolo di crisi relativo alla Società PININFARINA ENGINEERING S.r.l. in liquidazione.
  In quell'occasione è stata ribadita l'impossibilità di proseguire l'attività produttiva e di evitare la messa in Liquidazione della Società, con conseguente esubero di tutto il personale.
  La Società ha però confermato alle Organizzazioni sindacali e alla Regione Piemonte di essere disponibile, fino al 18 dicembre 2020, a portare avanti il percorso delineato nell'incontro in sede regionale del 2 dicembre 2020, che prevedeva l'impegno a favorire l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di complessive 75 unità, di cui 30 presso Pininfarina Spa e le restanti presso altre società del territorio torinese. Tali società, già in fase di individuazione, svolgono prevalentemente attività di sviluppo di ingegneria. La Pininfarina Spa si è impegnata ad effettuare 25 proposte di assunzione entro gennaio 2021, le restanti entro aprile 2021.
  Inoltre la Società ha confermato, come già comunicato alla Rsu in data 9 dicembre 2020, la disponibilità ad offrire il percorso di outplacement a carico dell'azienda per coloro che al 30 aprile 2021 non avranno trovato una ricollocazione (compresi coloro che avranno ricevuto una proposta di assunzione e l'avranno rifiutata). Coloro che - al termine della CIGS non avranno trovato una ricollocazione (con esclusione di coloro che hanno rifiutato una proposta di assunzione) - riceveranno una somma pari a 20.000,00 lordi. Inoltre, la Regione ha riferito che viene confermata, come già Pag. 265comunicato alla Rsu in data 10 dicembre 2020, la possibilità di anticipo del TFR al lavoratore che ne farà richiesta a partire dal mese di maggio 2021.
  Da ultimo, pur avendo la questione rilevanza locale, posso assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, alla luce degli strumenti di tutela già attivati anche nella prospettiva di esaminare ulteriori strumenti.
  Concludo, evidenziando, l'attenzione del Ministero che rappresento al tema generale del rispetto del divieto di licenziamento anche attraverso l'attivazione di eventuali accertamenti da parte dell'ispettorato del lavoro sulle singole fattispecie.

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ALLEGATO 3

5-05183 Durigon: Presunti errori nell'elaborazione delle certificazioni uniche 2020 da parte dell'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente le certificazioni uniche rilasciate dall'Inps che, come noto, è tenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 22 del 2012, a rendere «...disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUI) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD informa cartacea».
  Al riguardo, sentito l'istituto, espressamente interpellato, posso riferire che nell'anno 2020, in attuazione della predetta normativa, l'Inps ha messo a disposizione dei cittadini (attraverso il «Cassetto previdenziale») e dei CAF (in modalità di cooperazione applicativa) le certificazioni uniche (CU) originarie e le rettifiche intervenute successivamente nei termini previsti dalle scadenze di legge.
  In particolare, 19.600.000 CU sono state messe a disposizione entro il 31 marzo 2020 e le seguenti rettifiche relative a circa 620.000 contribuenti sono state messe a disposizione alle seguenti date: 30 aprile 2020, 25 luglio 2020 e 16 novembre 2020. Pertanto, tutte le CU 2020, incluse quelle rettificate, sono state rese disponibili in modalità telematica prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata per l'anno in corso al 10 dicembre 2020.
  Come di consueto, inoltre, nel corso del mese di novembre 2020 sono stati effettuati specifici controlli in ordine alle CU rettificate acquisite dai contribuenti in modalità telematica. In particolare, sono state esaminate le situazioni dei contribuenti che, avendo acquisito la CU originaria, non risultavano avere ancora scaricato dai sistemi le rettifiche intervenute successivamente.
  Con riferimento a tali situazioni, pari a circa 130.000, è stato inviato tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre dell'anno in corso specifico avviso nel quale si è comunicato che, per l'eventuale assolvimento/integrazione degli obblighi dichiarativi, è disponibile la rettifica della CU 2020 originaria prelevabile attraverso i sistemi di comunicazione telematica dell'istituto.
  Ciò allo scopo di consentire ad ogni contribuente di valutare gli eventuali effetti sui propri obblighi dichiarativi. L'Inps ha precisato, difatti, che le predette rettifiche interessano anche adeguamenti di dati identificativi del contribuente che non comportano variazioni di imponibile.
  A beneficio dei contribuenti, inoltre, voglio ricordare che l'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 ha prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.
  Concludo, sottolineando che la trasmissione delle predette rettifiche di CU/2020 non deriva da alcun errore nelle procedure informatiche dell'istituto, ma si tratta di ordinaria attività relativa agli obblighi dell'INPS in qualità di sostituto di imposta.

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ALLEGATO 4

5-05184 Rizzetto: Controlli per la verifica dei requisiti dei percettori del reddito di cittadinanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede entro quali tempi verrà concluso l'iter per poter accedere a tutti i dati necessari, ai fini dei controlli mirati all'individuazione dei reali aventi diritto del Reddito di Cittadinanza.
  Al riguardo, voglio ricordare che il decreto-legge n. 4 del 2019 prevede verifiche sui requisiti dichiarati dal beneficiario nella domanda di accesso alla misura che vengono effettuate in via preventiva dall'INPS con riferimento ai dati presenti nella sue banche dati. Sul punto, preciso che la gran parte dei controlli concernenti i requisiti di maggiore rilievo prescritti ai fini del riconoscimento del beneficio vengono fatti ex ante sulla base delle informazioni presenti nell'ISEE. Inoltre, in una fase successiva, su campioni di rischio appositamente selezionati, vengono effettuati ulteriori controlli messi in atto da altri organi, tra cui la Guardia di Finanza. A questo proposito l'INPS, interpellato in materia nel mese di ottobre 2020, ha dichiarato che risultano 694.296 domande respinte in sede di istruttoria per mancato rispetto dei parametri reddituali e/o patrimoniali. Tali requisiti sono verificati con l'analisi della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida al momento di presentazione della domanda, integrata (nei casi previsti dall'articolo 3 comma 10 della legge n. 26 del 2019) dai dati comunicati tramite modello RdC/PdC-Com ridotto.
  Le domande decadute sono invece 145.767. La verifica, sempre in sede di istruttoria automatizzata, è riferita in questo caso alla sussistenza mensile dei requisiti, così come previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 4 del 2019.
  Giova, inoltre, evidenziare che vi sono state:

   3.855 decadenze inserite dalle sedi INPS, a seguito di verifiche amministrative ed ispettive attivate sul mantenimento del possesso dei requisiti di legge, di cui 2.047 relative ai requisiti reddituali e/o patrimoniali;

   8.910 revoche inserite dalle sedi INPS, a seguito di verifiche amministrative ed ispettive attivate sul mantenimento del possesso dei requisiti di legge, di cui 2.409 relative ai requisiti reddituali o patrimoniali.

  Ciò detto, l'accertamento dello stato reddituale o patrimoniale dei richiedenti, avviene per il tramite della Dichiarazione Sostitutiva Unica, che è oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni presenti nelle sue banche dati (redditi, patrimonio mobiliare ecc.).
  Tali controlli, tuttavia, non esauriscono il sistema degli accertamenti sul reale stato patrimoniale dei percettori. Infatti:

   a) il flusso massivo dei dati RdC è inviato periodicamente alla Guardia di Finanza che dispone ulteriori verifiche mirate sulle situazioni che richiedono approfondimenti;

   b) a partire dal mese di novembre saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni rese dai percettori del reddito di cittadinanza in merito al possesso dei cosiddetti «beni durevoli». Tale accertamento sarà contestuale per i successivi rinnovi e le nuove domande;

   c) l'Inps sta ulteriormente implementando il piano dei controlli sulle autocertificazioni Pag. 268 rese per RdC con riferimento a quelle dichiarazioni che non sono controllabili contestualmente alla presentazione della domanda;

   d) la situazione relativa allo stato lavorativo è verificata a campione consultando gli archivi dell'istituto e, a partire dal mese di novembre, tale verifica verrà estesa a tutta la platea dei percettori RdC.

  Considerato che a ottobre 2020 risultavano percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza 1.235.902 nuclei familiari, emerge dai dati sopra riportati che il numero delle domande respinte, decadute o revocate e delle irregolarità riscontrate sono un indice della bontà dell'attività di verifica effettuata e degli indicatori utilizzati anche per selezionare il campione.
  Concludo segnalando che i requisiti oggetto dell'interrogazione rappresentano una quota minimale rispetto al complesso dei requisiti richiesti per accedere al Reddito di Cittadinanza e già puntualmente verificati dall'INPS.

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ALLEGATO 5

5-05185 Viscomi: Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese della pesca marittima interessate da misure di arresto temporaneo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla questione del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima ed in particolare sull'eventuale ritardo nella liquidazione delle somme spettanti per il fermo pesca 2019.
  Come già illustrato dall'interrogante, il Ministero che rappresento, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il decreto n. 1 del 22 gennaio 2020, ha disciplinato le modalità procedurali relative all'esame e alla liquidazione delle domande della indennità in argomento, dando così applicazione alle disposizioni legislative.
  Con riferimento all'ipotesi di un ritardo nella liquidazione del fermo pesca per l'anno 2019, paventata dall'interrogante, corre l'obbligo di evidenziare che la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero che rappresento il 10 luglio 2020 ha adottato il decreto direttoriale di autorizzazione alla corresponsione dell'indennità giornaliera onnicomprensiva in caso di sospensione del lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio e lo ha tempestivamente trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Pertanto, con riguardo all'annualità 2019 del fermo pesca, sono state poste in essere, da parte del Ministero del lavoro, tutte le attività di competenza propedeutiche all'erogazione degli indennizzi.
  Per completezza, si evidenzia che, nel mese di agosto del corrente anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto a definire procedure e modalità di impegno ed erogazione in favore delle 15 Direzioni Marittime interessate e che, attualmente, sono in corso i pagamenti degli indennizzi in favore dei lavoratori beneficiari.