CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04667 Baldini: Iniziative per limitare il rischio di trasmissione del Sars-Cov-2, con particolare riguardo alla fascia di età più giovane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole interrogante che ha sollevato una tematica di particolare rilevanza, che mi consente di ricordare tutte le misure poste in essere per limitare il rischio di trasmissione del virus, che ancorché dirette a tutte le fasce di età della popolazione, assumono una rilevanza significativa soprattutto con riguardo alla fascia di età più giovane.
  Tra le più recenti e tempestive misure di sanità pubblica per la protezione della salute della popolazione, adottate per contrastare l'evento pandemico causato dal coronavirus denominato SARS-CoV-2, ricordo, il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, valido dalla data del 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, che disciplina diverse iniziative urgenti per delimitare il rischio di trasmissione del virus COVID-19, dedicando particolare riguardo alla fascia di età più giovane.
  Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (3 dicembre 2020, n. 301) del decreto, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del recente decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
  È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia Autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali spostamenti si applicano quindi i predetti divieti.
  Per le strade o piazze nei centri urbani, dove si possano creare situazioni di assembramento, può essere disposta, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso riguardante gli esercizi commerciali legittimamente aperti, e naturalmente alle abitazioni private.
  È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso dei locali indicazioni che riportino il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in ciascun locale.
  L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
  Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).
  Sono sospese le attività in palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; le attività motorie in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pag. 126
  Fatte salve le competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso.
  Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
  Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
  Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili, all'aperto o al chiuso.
  Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata: a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni viene garantita l'attività didattica in presenza.
  Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle esigenze di sicurezza sanitaria: le attività formative e curriculari si svolgono a distanza.
  A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate nelle medesime Università e Istituzioni, con riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
  Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico: resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto della vigente disciplina normativa igienico-sanitaria, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  Le misure di contenimento del contagio variano su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata/massima gravità e da un livello di rischio alto.
  Rammento inoltre che, nel contesto emergenziale determinato dal COVID-19, il Ministero della salute ha incentivato l'utilizzo di tecnologie come le applicazioni mobili («apps»): in particolare, l'Applicazione IMMUNI è stata scelta nel nostro Paese quale strumento coadiuvante il contact tracing tradizionale.
  Le applicazioni mobili per il contact tracing offrono diversi vantaggi:

   consentono di rintracciare contatti sconosciuti al caso (ad esempio i passeggeri che si sono seduti vicini su di un mezzo di trasporto);

   possono potenzialmente accelerare il processo di contact tracing;

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   possono facilitare il «follow-up» dei contatti da parte delle Autorità sanitarie.

  Le funzionalità principali dell'App sono:

   inviare una notifica alle persone che possono essere state esposte ad un caso COVID-19 – contatti stretti – con le indicazioni su patologia, sintomi e azioni di sanità pubblica previste;

   invitare queste persone a mettersi in contatto con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, spiegando di aver ricevuto una notifica di contatto stretto di COVID-19 da Immuni.

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ALLEGATO 2

5-04965 Bologna: Aggiornamento e finanziamento del Piano nazionale per le demenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel 2013, l'Alzheimer Disease International (ADI), la più importante Associazione internazionale negli ambiti delle demenze, nel proprio Report «Ideas and advice on developing and implementing a National Dementia Plan», ha esortato i Governi nazionali a sviluppare Piani Nazionali per la Demenza (PND), ritenuti l'unico strumento in grado di trasformare e perfezionare il livello di assistenza e cura nelle demenze, in quanto capaci di consentire ai Governi stessi, attraverso adeguati e strutturati finanziamenti, di garantire la salute e l'assistenza sociale, nonché la qualità delle cure ed il necessario supporto per le persone affette da demenza.
  In Italia, il Piano Nazionale Demenze, predisposto dal Ministero della salute ed approvato con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 30 ottobre 2014.
  Dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015, venne attivato, a cura del Ministero della salute ed in stretto raccordo con l'istituto Superiore di Sanità, un Tavolo per il monitoraggio del recepimento e implementazione del Piano Nazionale Demenze.
  Nel corso di questi ultimi cinque anni, il Tavolo ha effettuato riunioni periodiche con le Regioni e Province Autonome, con le Associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti, con i rappresentanti delle principali Società scientifiche del settore e della medicina generale, finalizzate ad un confronto permanente sui vari aspetti delle demenze, per poter effettuare un lavoro sistematico in questo delicato ambito.
  Nel 2017, il Tavolo ha prodotto due Documenti: «Linee di indirizzo sui percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali per le demenze» e «Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze», entrambi approvati con l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni il 26 ottobre 2017.
  Il Tavolo ha inoltre operato con lo scopo di supportare tutte le attività per la gestione ed il continuo aggiornamento dell'«Osservatorio demenze» dell'Istituto Superiore di Sanità (ad esempio, disamina accurata delle specifiche normative regionali, analisi dei dati «survey», mappatura, ecc.).
  Nel corso del 2018, il Tavolo ha prodotto altri due Documenti di approfondimento su «Temi etici nelle demenze» e su «Comunità amiche delle persone con demenza», attraverso una metodologia scientificamente validata, in raccordo con il lavoro realizzato dalle organizzazioni del settore a livello europeo, e con il confronto delle esperienze italiane virtuose.
  Il Documento recante «Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di Comunità amiche delle persone con demenza», è stato approvato con l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2020.
  Inoltre, nel 2018 sono stati individuati i criteri per la messa a regime del Sistema Informativo Demenze, con un progetto del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), che ha sperimentato indicatori in 4 Regioni (Campania, Lazio, Toscana, Piemonte), con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, e sono state avviate una serie di azioni per impegnare le Regioni/Province Autonome e le ASL a costruire ed implementare i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali-PDTA, attraverso la formazione di livello nazionale ed il supporto locale alla stesura di PDTA. Pag. 129
  Nel novembre 2019 è stato avviato il progetto CCM concernente «Il ruolo del Medico della Medicina Generale nella prevenzione e nella gestione del paziente con demenza», che si concluderà nel 2021, anch'esso con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità.
  Le persone affette da demenza e i loro stessi familiari vivono spesso le difficoltà della transizione da un Servizio ad un altro, anche mentre vivono a casa.
  Per consentire di fronteggiare l'emergenza pandemica nel delicato settore in esame, desidero segnalare che è stato prodotto dal Tavolo il Documento «Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con demenza nell'attuale scenario della pandemia di COVID-19», pubblicato nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità il 28 ottobre 2020.
  Concludo comunicando che è ferma intenzione del Ministero della salute intervenire per poter garantire la piena attuazione del Piano Nazionale Demenze; tuttavia allo stato, non si hanno specifiche e dettagliati elementi per poter anticipare i progetti e le modalità con cui saranno finanziati le risorse del Recovery fund.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminati gli emendamenti Caretta 14.5, Montaruli 14.1,14.2, 14.3 e 14.4, Battilocchio 15.6, Versace 15.1, gli identici emendamenti Pettarin 15.4 e Giglio 15.8, gli emendamenti Giglio 15.10, Pettarin 15.2, Versace 15.3, gli identici emendamenti Pettarin 15.5 e Giglio 15.9 e l'emendamento Giglio 15.7, presentati al disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», trasmessi dalla XIV Commissione,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 4

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

  1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere i) e m), della Costituzione, stabilisce i princìpi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, cimiteriali e della polizia mortuaria, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento dei defunti.
  2. In particolare, la presente legge:

   a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e individua i compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL), nonché le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

   b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, il trattamento dei resti mortali, delle ossa umane e delle ceneri cremate nel territorio nazionale, a fini di tutela igienico-sanitaria e di garanzia dei diritti fondamentali della persona;

   c) armonizza lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;

   d) stabilisce le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

   e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione;

   f) disciplina gli impianti cimiteriali e i servizi di cremazione per animali di affezione.

  3. La costruzione, la cura e la gestione dei cimiteri sono attività di rilevanza pubblica: i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'articolo 824, comma 2, del codice civile, e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari. La tutela e il mantenimento dei cimiteri, a partire da quelli storici e monumentali, sono affidati alle istituzioni nazionali e territoriali.
  4. Sono di competenza esclusiva dei comuni le attività inerenti alla disponibilità, alla custodia, al mantenimento o all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accettazione e alla sepoltura dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione ed esumazione ordinaria.
  5. È garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso nei limiti previsti dalla presente legge.
  6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal Pag. 132decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge:

   a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;

   b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte;

   c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

   d) per «soggetti aventi titolo» si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, o, in mancanza di questi, nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto;

   e) per «dolenti» si intendono coloro che, essendo estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere;

   f) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

   g) per «attività funebri» si intendono le attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza ai fini dell'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 7;

   h) per «impresa funebre» si intende il soggetto imprenditoriale autorizzato all'esercizio dell'attività funebre;

   i) per «centro servizi» si intende l'impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale;

   l) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa funebre o del centro servizi, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque dell'esecuzione delle attività funebri di cui alla lettera g);

   m) per «casa funeraria» si intende una struttura gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme o i cadaveri di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto;

   n) per «sala del commiato» si intende il luogo collocato all'interno della casa funeraria, del cimitero o del crematorio, al di fuori dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche o private, adibita all'esposizione ai soli fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso o in un'urna cineraria. La sala del commiato non può costituire una struttura autonoma;

   o) per trasporto funebre si intende il trasferimento della salma o del cadavere eseguito da imprese funebri;

    1) costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

    2) costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di Pag. 133osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

   p) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione eseguito dall'operatore denominato tanatoprattore, unito ai trattamenti di «tanatocosmesi», intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

   q) per «servizi cimiteriali istituzionali» si intende l'insieme delle attività inerenti alla disponibilità, alla cura e all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accoglienza e alla custodia dei defunti nonché le operazioni di inumazione ed esumazione.

TITOLO II
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 3.
(Compiti e attribuzioni delle regioni)

  1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai princìpi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.
  2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge:

   a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

   b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

   c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

   d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre nonché i requisiti della certificazione regionale all'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

   e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

   f) gli ambiti territoriali e i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle attività funebri;

   g) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri e dei servizi cimiteriali;

   h) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

   i) le modalità per lo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;

   l) i criteri e le modalità operative di gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Art. 4.
(Compiti e attribuzioni dei comuni)

  1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e inoltre:

   a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

   b) individua spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri per il tributo di speciali onoranze nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

   c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri e delle strutture obitoriali;

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   d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

   e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

   f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende sanitarie locali.

Art. 5.
(Compiti delle aziende sanitarie locali)

  1. Le aziende sanitarie locali, nei limiti delle proprie competenze:

   a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;

   b) formulano prescrizioni per la tutela della salute pubblica;

   c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;

   d) rilasciano i pareri e le certificazioni previsti dalla presente legge.

TITOLO III
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 6.
(Programmazione territoriale)

  1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale da parte delle regioni al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e domanda potenziale della popolazione.
  2. La programmazione territoriale prevede, tenendo in considerazione il rapporto tra popolazione e diffusione di imprese funebri, che il numero delle sedi autorizzabili sia proporzionale al numero degli abitanti residenti nelle macro aree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni in ragione di un'autorizzazione ogni 15.000 abitanti, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti le attività funebri già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti sono comunque autorizzabili, oltre alle sedi già esistenti, ulteriori sedi secondarie in ragione di una sede ogni 5.000 abitanti.

Art. 7.
(Attività funebre)

  1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che rispettino l'effettiva libertà di scelta dei soggetti aventi titolo garantendo la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza.
  2. L'attività funebre comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

   a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;

   b) preparazione e vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;

   c) preparazione e ricomposizione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro, trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

   d) trasferimento della salma durante il periodo di osservazione e trasporto del cadavere o del feretro sigillato;

   e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

   f) eventuale gestione di case funerarie.

  3. L'esercizio dell'attività funebre è consentito a ditte individuali e a società di persone, o di capitali in possesso dell'apposita Pag. 135 autorizzazione rilasciata dal comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.
  4. Sono vietati l'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari volti all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e di attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività.
  5. Non possono essere sottoscritti contratti per servizi funerari da soggetti non autorizzati all'attività funebre.
  6. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  7. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

   a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;

   b) la gestione del servizio obitoriale;

   c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche e private;

   d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Art. 8.
(Impresa funebre)

  1. L'impresa funebre è il soggetto che, in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, svolge l'attività funebre.
  2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.
  3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.
  4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione di servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari e assimilabili di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche e private e di obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre. Alle imprese funebri sono altresì vietati l'esercizio del servizio di ambulanza quali trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, ai soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.

Art. 9.
(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

  1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale di cui all'articolo 6 deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

   a) una sede adeguata alla trattazione degli affari;

   b) auto funebri adibite al trasporto salme, cadaveri e feretri in relazione al numero dei servizi annui funebri come indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge e un'apposita autorimessa, avente Pag. 136requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale. Tale autorimessa deve disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano dell'auto funebre;

   c) un direttore tecnico anche coincidente con il titolare o il legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i soggetti aventi titolo committenti, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre;

   d) operatori funebri con mansione di necroforo, stabilmente assunti con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi, nel numero di unità lavorative annue (ULA) in relazione al numero dei servizi annui funebri come indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge.

  2. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d).
  3. Le imprese funebri comunicano l'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti dell'impresa e del relativo personale o dell'indicazione dell'eventuale contratto stipulato con il centro servizi. Le regioni predispongo apposite piattaforme telematiche digitali contenenti i medesimi dati. Ogni cambiamento riferito ai dati trasmessi in SCIA deve essere comunicato dall'impresa funebre nella piattaforma regionale che ne darà notifica al comune autorizzante. Il comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali e umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria acquisendo autonomamente le informazioni dalla piattaforma regionale senza nessun aggravio burocratico per le imprese. In sede di verifica, laddove si riscontri la carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività o la difformità dei dati, gli enti competenti potranno procedere alla sospensione dell'attività o, nel caso di mancato adeguamento entro 90 giorni, al ritiro dell'autorizzazione.
  4. Ogni sede secondaria è soggetta a SCIA presso il comune territorialmente competente e deve garantire la presenza di almeno un addetto alla trattazione degli affari stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi ed in persona diversa da quelle utilizzate nelle altre sedi.
  5. Ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al presente articolo non è ammesso il ricorso ad associazioni temporanee di impresa né a reti di impresa.
  6. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d) si intendono soddisfatti laddove la contestuale presenza di essi venga documentata attraverso la stipulazione, in via esclusiva, di specifici contratti di fornitura tra il centro servizi e l'impresa funebre. Tale contratto dovrà avere durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività funebre e della sua esistenza dovrà essere data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale all'atto del conferimento del mandato.
  7. Le imprese funebri, denominate centro servizi, che mettono a disposizione di altre imprese funebri le proprie dotazioni di mezzi e personale devono essere comunque in possesso di:

   a) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necroforo stabilmente assunti con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi;

   b) tre auto funebri adibite al trasporto di salme, di cadaveri e feretri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale.

Pag. 137

  8. Ogni regione, sentite le organizzazioni nazionali del settore, definisce entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'ulteriore proporzionale incremento delle dotazioni previste per i centri servizi oltre a quelle indicate nei precedenti punti a) e b) in considerazione del numero dei contratti sottoscritti e dei servizi eseguiti.
  9. Laddove il centro servizi mette a disposizione i propri requisiti ad imprese ubicate in regioni differenti, il medesimo deve possedere i requisiti previsti da tutte le regioni in cui intende operare.

Art. 10.
(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

  1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, determinati dalle regioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. I corsi obbligatori di formazione per il personale di cui al comma 1 prevedono percorsi, contenuti e durate definiti dalle regioni e sono tenuti da enti formativi accreditati o da associazioni di settore operanti su scala nazionale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge. Tutti i corsi sono soggetti ad aggiornamento ogni 5 anni.

Art. 11.
(Mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza)

  1. Il comune, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione dei prezzi, ad esclusione delle prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale di cui all'articolo 4.
  2. Il mandato per lo svolgimento dei servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.
  3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 deve essere sottoscritto nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre o su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo. È vietato il procacciamento e il conferimento del mandato per lo svolgimento dei servizi funebri, negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura e di strutture sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private, nonché nei locali di osservazione delle salme, nei cimiteri e nei crematori.
  4. È fatto divieto al personale pubblico o privato, operante in enti pubblici, in strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, di ricovero, cura e assimilate, in strutture deputate ai pubblici servizi, e a gestori di servizi di ambulanze, di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare o portare a conoscenza le imprese funebri del decesso di persone.
  5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati in ottemperanza del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni.
  6. La promozione pubblicitaria relativa ai servizi funebri è vietata ai soggetti non titolari di un'impresa funebre.
  7. Gli annunci funebri in occasione dei funerali sono esenti da diritti di affissione e pubblicità; il servizio di affissione dei medesimi annunci può essere effettuato anche da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi o bacheche dedicate e nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali. Pag. 138
  8. È fatto divieto di collocare materiale e promozioni pubblicitarie funerarie e cimiteriali a una distanza inferiore a 100 metri da strutture sanitarie, di ricovero e cura, pubbliche o private, sociosanitarie e socioassistenziali nonché da cimiteri.
  9. A tutela della corretta informazione degli utenti, tutti i messaggi pubblicitari inerenti ai servizi funebri, nonché ai relativi prezzi, diffusi e pubblicizzati mediante mezzi pubblicitari sia materiali sia digitali, in qualsiasi forma eseguiti, devono rispettare la normativa vigente in materia di corretta comunicazione al consumatore e il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, approvato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.
  10. Le informazioni fornite all'utenza devono riguardare lo specifico servizio richiesto all'impresa funebre e garantire la certezza dell'importo finale, distinto nelle varie voci che lo compongono nonché le eventuali voci non prevedibili o quantificabili con la netta distinzione degli oneri e diritti comunali.
  11. Le pubblicità in materia funeraria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse entro tre mesi dalla medesima data.

Art. 12.
(Trasporti funebri)

  1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di idonei mezzi e personale appartenenti all'impresa medesima, per mezzo di un contenitore non sigillato in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita. Tale trasporto avviene dal luogo del decesso all'abitazione del defunto o degli aventi titolo, ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, al deposito di osservazione comunale, all'obitorio o alla casa funeraria.
  2. Il trasporto di salma può avvenire su tutto il territorio nazionale, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione medica dalla quale risulti che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificazione costituisce titolo valido e sufficiente per eseguire il trasporto della salma il quale deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasporto di salma deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi.
  3. Il trasporto della salma è comunicato tempestivamente dall'impresa funebre, anche per via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune di destinazione e alla Azienda sanitaria territorialmente competente per l'effettuazione della visita necroscopica. La struttura ricevente comunica l'arrivo della salma indicando il giorno e l'orario di arrivo, trasmettendo tali informazioni, anche in via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune competente della struttura ricevente, nonché alla Azienda sanitaria competente per il luogo di destinazione. Il trasferimento della salma può avvenire eccezionalmente in luoghi diversi da quelli indicati al comma 1, per il tributo di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del sindaco.
  4. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di idonei mezzi e personale appartenenti all'impresa medesima, nel feretro sigillato al luogo di destinazione sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze ed è preventivamente autorizzato dal comune di decesso.
  5. Il trasporto è riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
  6. L'addetto al trasporto funebre, in qualità di incaricato di un pubblico servizio, Pag. 139prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

   a) l'identità della salma o del cadavere;

   b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato e vi sia apposto il sigillo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  7. L'addetto al trasporto redige il verbale di cui al comma 6 in duplice originale: entrambi gli esemplari devono sempre accompagnare il feretro fino a destinazione dove, sugli stessi, verrà rilasciata, dalla struttura ricevente o dal comune di destinazione finale, la ricevuta attestante la ricezione del feretro. Un originale del verbale deve essere trattenuto dalla struttura ricevente la quale trasmette copia sia al comune di destinazione finale che a quello in cui è avvenuto il decesso. L'altro originale è conservato dall'impresa funebre, anche in formato digitale, per cinque anni.
  8. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso in ottemperanza delle norme previste dai trattati internazionali vigenti.
  9. Per i decessi che avvengono presso una struttura sanitaria, di ricovero, cura, sociosanitaria, socioassistenziale, hospice, pubblica o privata, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse deve essere effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non deve essere riconducibile in alcun modo ad attività funebre.
  10. L'attività di trasporto funebre termina all'arrivo nella struttura ricevente o nel comune di destinazione finale dove il personale incaricato effettua il prelievo del feretro dall'auto funebre procedendo alla successiva movimentazione e collocazione del medesimo.
  11. I trasporti funebri devono essere effettuati nel rispetto di quanto individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) del soggetto esecutore ed in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'Azienda sanitaria locale relativamente agli aspetti igienico-sanitari.
  12. Il trasporto di ceneri e di resti ossei può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
  13. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.
  14. Il trasporto funebre è svolto a pagamento. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone. Per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 16, comma 1, i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso.
  15. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le autorizzazioni ad esso relative sono esenti da bolli, la documentazione relativa ai trasporti funebri può essere trasmessa tra i vari soggetti anche per via telematica.

Art. 13.
(Caratteristiche dei feretri)

  1. Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, i cofani, in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione, dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive ed essere confezionati in conformità alle seguenti disposizioni:

   a) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione Pag. 140 in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla suddetta cassa in legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa;

   b) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, devono essere impressi in maniera indelebile e inequivocabile sia il marchio del fabbricante sia l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo e univoco di serie del prodotto. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del fabbricante. L'etichettatura dei cofani funebri di legno è conforme a quanto stabilito dalla norma UNI 11520:2014. Al fine, comunque, di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, per un funerale, di bare conformi a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

   c) quando è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che copre, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico in caso di inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio idrogeno e ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi atti a ridurre la sovrapressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è previsto l'uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati biodegradabili i materiali che per tipo e per spessore hanno superato la prova prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990;

   d) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile, recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di mancato rispetto dei requisiti;

   e) limitatamente a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare ancora in inumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014;

   f) sono vietati la distribuzione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI vigenti in materia. Spetta alle ASL e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;

   g) le aziende produttrici e distributrici devono essere iscritte al registro nazionale istituito e tenuto dal Ministero della salute Pag. 141o da un soggetto appositamente delegato dallo stesso Ministero. Il registro è consultabile per via telematica ed è di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, sia per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e distribuiscono i loro prodotti all'interno del territorio italiano e impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali, sia per i cofani sia per gli accessori, provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale per inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno o cremazione. Il certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute;

   h) le autorizzazioni ministeriali relative ai manufatti di cui al presente comma realizzati con materiali diversi da quelli ivi previsti perdono di efficacia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono vietati la realizzazione, la commercializzazione e l'utilizzo di manufatti realizzati in difformità da quanto previsto dal presente comma.

Art. 14.
(Case funerarie e servizi mortuari)

  1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.
  2. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione. La struttura, in caso di permanenza di salme o cadaveri al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, deve essere presidiata da personale addetto. La gestione delle case funerarie e dei servizi ad essa connessi al precedente comma, non sono subappaltabili a soggetti terzi.
  4. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali e impiantistiche alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

   a) una sala per la preparazione o osservazione delle salme o dei cadaveri nonché per il deposito dei feretri sigillati;

   b) una sala per l'esposizione dei defunti ai dolenti;

   c) un locale adibito a spogliatoio per il personale;

   d) servizi igienici per il personale;

   e) servizi igienici per i dolenti;

   f) una sala del commiato;

   g) una cella frigorifera;

   h) un deposito per i materiali e attrezzature tecniche.

  5. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno 24 mesi per adeguare i propri criteri strutturali previsti al precedente comma 4.
  6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, sociosanitarie, socioassistenziali, hospice, pubbliche e private, nei cimiteri e nei crematori. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.
  7. Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente legge.
  8. Il personale addetto alla gestione della casa funeraria o della sala del commiato Pag. 142devono avere i requisiti formativi specifici, con i relativi attestati, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti sui cadaveri, compresa la tanatoprassi. I corsi prevedono percorsi, contenuti e durate definiti dalla regione in cui operano.
  9. Presso le case funerarie possono essere custoditi i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.
  10. I comuni autorizzano la realizzazione e la gestione dei crematori presso le case funerarie nel rispetto della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Art. 15.
(Tanatoprassi)

  1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi validi in tutto il territorio nazionale riguardo a:

   a) l'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi denominato tanatoprattore;

   b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

   c) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

   d) la garanzia che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

Art. 16.
(Attività necroscopiche)

  1. Il comune provvede in via obbligatoria alle attività necroscopiche, in forma singola o associata, direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, ovvero, con criteri di turnazione, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre nei seguenti casi:

   a) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

   b) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelevamento e al trasporto di una salma o di un cadavere presso un deposito di osservazione, un obitorio o un servizio mortuario del servizio sanitario regionale.

  2. Il servizio sanitario regionale provvede ai servizi necroscopici per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio e il servizio mortuario sanitario nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento.
  3. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che non devono essere riconducibili in alcun modo ad attività funebre.

Pag. 143

Art. 17.
(Cause ostative, vigilanza e sanzioni)

  1. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

   a) condanna definitiva per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo VIII, capo II, del Codice penale;

   b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

   c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

   d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

   e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   f) violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

   g) violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

  2. Le condizioni ostative di cui al comma 1, si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, nonché a tutto il personale dipendente dell'impresa, anche di nuova assunzione.
  3. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai comuni e dalle ASL esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.
  4. I comuni e le aziende sanitarie locali vigilano e controllano l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento.
  6. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
  7. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
  8. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 7, le sanzioni di cui al comma 7 del presente articolo sono duplicate.
  9. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12 comma 4 e 5, le sanzioni amministrative previste al comma 7 del presente articolo vengono triplicate.
  10. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 comportano la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di reiterazione può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

Capo I
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 18.
(Competenze e funzioni delle regioni e dei comuni)

  1. I comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni predispongono e approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori. Pag. 144
  2. I comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i cimiteri e i crematori esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.
  3. Le regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.
  4. I comuni, sulla base del piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite le Aziende sanitarie locali competenti per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali.
  5. I comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione europea.
  6. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali istituzionali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1, del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.
  7. Il comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

   a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

   b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

   c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento dei servizi cimiteriali nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

   d) stabilisce le caratteristiche dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione in rispetto della normativa vigente.

  8. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri, fatta eccezione per i cimiteri monumentali o di rilevanza storica. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.
  9. Il comune istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini.
  10. Il comune accerta la sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal Codice civile.
  11. Il comune gestisce le modalità di subentro nella concessione di sepolture private.

Art. 19.
(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

  1. Il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «piano generale», è predisposto e approvato dai comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.
  2. Nella predisposizione del piano generale, i comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni tengono altresì conto dei seguenti fattori:

   a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale;

Pag. 145

   b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

   c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e dei relativi fabbisogni;

   d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate o mediante nuove costruzioni con loculi stagni o areati;

   e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;

   f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei visitatori;

   g) individuazione dei livelli ottimali del servizio sollecitando i comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti;

   h) realizzazione di cimiteri per animali di affezione.

  3. Il piano generale ha la durata minima di venti anni e massima di quaranta anni ed è oggetto di revisione ogni dieci anni.
  4. I comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extracomunali o interprovinciali, definite dalle regioni svolgono altresì le seguenti funzioni:

   a) definizione della carta dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;

   b) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

Art. 20.
(Piani regolatori cimiteriali)

  1. I comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge approvano il piano regolatore cimiteriale e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.
  2. Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere rivisto se il comune rileva scostamenti che possano influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.
  3. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e del piano generale.
  4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

   a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

   b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna o aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

   c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

   d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi stagni o aerati;

   e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

   f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori.

  5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori Pag. 146sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano generale dei cimiteri. I comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari, ossari, spazi preposti per la dispersione delle ceneri e per l'inumazione delle urne contenenti le ceneri.
  6. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.
  7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
  8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 6.

Art. 21.
(Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri)

  1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai comuni, anche in associazione tra loro, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della presente legge.
  2. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il comune, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza dal centro abitato almeno pari a 50 metri.
  5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.
  6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dai comuni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

Art. 22.
(Disposizioni in materia di sepolture)

  1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 21 al comma 5, ed al presente articolo al comma 2, sono vietate le sepolture effettuate in un luogo diverso dal cimitero.
  2. Il comune sentita l'Azienda sanitaria territorialmente competente, qualora concorrano giustificati motivi può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse Pag. 147dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
  3. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.
  4. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è posto a carico del comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal comune o dal gestore del cimitero.
  5. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 5, e all'articolo 24, comma 1, i titolari di concessioni relative ai manufatti o ai terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate tali concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla tumulazione, all'estumulazione, all'esumazione straordinaria, alla traslazione di defunti.
  6. È libera scelta degli aventi titolo e nel rispetto dei regolamenti comunali in vigore la scelta del soggetto a cui affidare l'installazione e la manutenzione di monumenti o di lapidi.

Art. 23.
(Tumulazione aerata)

  1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, sono autorizzate la costruzione ex novo di loculi areati e la trasformazione di loculi stagni in areati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.
  2. In caso di tumulazione areata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.
  3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione areata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno duraturo nel tempo che impedisca l'aerazione del cadavere ed all'interno del feretro devono essere utilizzati prodotti enzimatici al fine di favorire la scheletrizzazione.
  4. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
  5. Nel loculo areato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
  6. Il loculo areato deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Art. 24.
(Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)

  1. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è competenza dei comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza Pag. 148 pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.
  2. I soggetti affidatari, pubblici o privati, dei cimiteri, sono tenuti a dimostrare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria mediante la sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
  3. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q) della presente legge, è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre.
  4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.
  5. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.
  6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati.
  7. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente definendo le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento.
  8. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.
  9. Gli addetti cimiteriali pubblici e privati devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalle regioni.

Art. 25.
(Oneri di gestione e di manutenzione)

  1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.
  2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.
  3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.
  4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.
  5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 26.
(Servizio di illuminazione elettrica votiva)

  1. Per «illuminazione elettrica votiva» si intende l'erogazione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe e delle altre sepolture, comprese le attività di fatturazione, riscossione, recupero dei crediti e rendicontazione, nonché le attività di allaccio e distacco, le relazioni di natura commerciale e di assistenza con gli utenti, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti nonché la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre Pag. 1492021 l'ISTAT aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, determinando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.
  2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Il comune è tenuto a verificare la proprietà degli impianti entro la data di cessazione del contratto di concessione ed eventualmente a procedere al riscatto oneroso degli stessi, al termine della concessione, qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.
  4. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.
  5. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Capo II
DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 27.
(Princìpi fondamentali in materia di cremazione)

  1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.

Art. 28.
(Manifestazione di volontà del defunto)

  1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
  2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:

   a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

   b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;

   c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un'associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di Pag. 150cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

  3. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale di stato civile, è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o dall'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.
  4. L'affidamento personale delle ceneri deve essere autorizzato dal competente ufficio del comune ove è avvenuto il decesso o del comune in cui si trova il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.
  5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).
  6. Le autorizzazioni alla cremazione, dispersione e affidamento, nonché le relative dichiarazioni di volontà di cui al comma 2 sono esenti da bollo e da diritti comunali.

Art. 29.
(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

  1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell'articolo 22, comma 2. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri.
  2. La dispersione delle ceneri è consentita solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
  3 La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

   b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;

   c) nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva;

   d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

  4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
  5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
  6. In caso di affidamento personale, il comune rilasciante l'autorizzazione, annota, nel registro previsto dall'articolo 52 Pag. 151del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 del presente articolo e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta facendosi carico dei relativi oneri.
  7. È data facoltà ai familiari o aventi titolo, all'atto della richiesta di affido come prevista dall'articolo 28, comma 4, di richiedere una porzione simbolica di ceneri prima che venga eseguito l'atto di sigillatura dell'urna.
  8. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.
  9. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.
  10. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il comune deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

Art. 30.
(Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 31.
(Modalità di cremazione e garanzie)

  1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.
  2. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e successivamente questa è sigillata, salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 7.
  3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori di forni crematori, pubblici o privati, dovranno dotarsi di un sistema di tracciabilità che presenti le seguenti caratteristiche:

   a) il dispositivo di tracciamento dovrà essere immediatamente applicato al contenitore per il quale è prevista la cremazione al momento del ricevimento nella struttura del crematorio e all'urna nella quale verranno riposte le ceneri conseguenti la cremazione al fine di certificare l'effettiva corrispondenza tra lo stesso ed i contenitori su cui è stato applicato;

   b) unitamente all'urna contenente le ceneri, dovrà essere consegnato agli aventi diritto, un certificato di tracciabilità che attesti le tempistiche, le modalità e la corretta esecuzione della cremazione in ogni suo passaggio.

TITOLO V
IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 32.
(Cimiteri per animali di affezione e servizi di cremazione)

  1. I cimiteri per animali possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati e non hanno carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del Codice civile. Pag. 152
  2. I cimiteri di animale di affezione sono realizzanti tenendo conto degli strumenti di pianificazione previsti dagli articoli 19 e 20 della presente legge.
  3 Il trasporto delle spoglie degli animali di affezione disposto dai proprietari è eseguito anche su autoveicoli dell'utente, purché contenute in idonei contenitori, con corretta documentazione di accompagnamento e d'identificazione, costituita da certificato medico veterinario che ne autorizzi il trasporto ed escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica ed in ottemperanza delle linee guida, emanate dal Ministero della salute, applicative del Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modifiche e integrazioni.
  4. La realizzazione delle strutture destinate alla cremazione delle spoglie degli animali di affezione è subordinata a autorizzazione rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario pubblico e dei servizi competenti in materia ambientale. In caso di espressa richiesta dei proprietari dell'animale di affezione, i gestori di tali strutture devono garantire la restituzione delle ceneri del loro animale previa esecuzione di cremazione della singola spoglia. Se non richieste dal proprietario le ceneri dovranno essere smaltite, a norma di legge, dal responsabile dell'impianto di incenerimento.
  5. È vietato lo smaltimento delle spoglie di animali di affezione medianti sotterramento in terreni pubblici o privati ad eccezione del seppellimento dell'animale d'affezione padronale in un terreno di proprietà dello stesso proprietario dell'animale, o di un suo familiare, indicato nella comunicazione di decesso dell'animale. Per il seppellimento è richiesta una certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
  6. È consentita l'inumazione o la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione, riposte in apposita urna, nella sepoltura del proprietario, previa espressa richiesta dei familiari o aventi titolo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

Art. 33.
(Disposizioni di adeguamento)

  1. Il Governo, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee di indirizzo cui le regioni si attengono per il recepimento delle disposizioni della presente legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili.
  2. Nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei decreti emanati ai sensi della medesima legge, le regioni e i comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

Art. 34.
(Abrogazioni)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 228, 337, 338, 339, 340, 341 e 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono abrogati.

TABELLA 1

(Articolo 9, comma 1, lettere b) e d))

Funerali per anno

Mezzi funebri

Necrofori

Direttore tecnico

da 1 a 300

1

4

1

da 301 a 1.000

3

6

1

oltre 1.000

4

12

1