CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05133 Currò: Iniziative per il rafforzamento delle misure
di ristoro e di riduzione del carico fiscale per i contribuenti
.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute negli ultimi decreti-legge e concernenti la proroga dei termini per i versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  In particolare, l'Onorevole evidenzia che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni che rinviano il termine per i suddetti versamenti, molti dei soggetti beneficiari della proroga, risultano aver già pagato gli importi dovuti e che, pertanto, in relazione alle menzionate disposizioni si potrebbero determinare presumibilmente minori oneri per l'Erario.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Governo se «dopo una valutazione in merito, non ritenga necessario e urgente assumere le iniziative di competenza affinché il differenziale di risorse citato in premessa sia salvaguardato e destinato ad ulteriori misure di riduzione degli oneri fiscali.».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Giova preliminarmente precisare che il risparmio di risorse prospettato dall'Onorevole interrogante sarebbe ascrivibile alle disposizioni che prorogano i versamenti dovuti all'anno 2021, come ad esempio l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, che prevede la proroga dal 30 novembre al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per alcune tipologie di soggetti con limiti di fatturato e residenza in particolari zone.
  Ciò premesso, deve osservarsi che le informazioni circa l'effettivo numero di soggetti che usufruiscono della proroga dei versamenti e l'effettivo ammontare dei versamenti sospesi non sono immediatamente disponibili a seguito dell'acquisizione dei dati e delle analisi delle deleghe di versamento.
  Le valutazioni ex post dei provvedimenti di proroga, in assenza di informazioni derivanti dalla ripresa dei versamenti stessi, richiedono, invece, metodologie di stima diversificate a seconda della natura del tributo sospeso che consentono solo un'eventuale revisione della stima degli oneri per l'Erario indicati in sede di relazione tecnica.
  Inoltre si deve tener conto della circostanza che gli interventi di sospensione sono stati indirizzati in modo selettivo ad una platea di contribuenti che soddisfano determinate condizioni e requisiti. La verifica ex post dei requisiti che assicurano ai contribuenti di poter beneficiare della sospensione dei versamenti dovrebbe essere effettuata mediante l'incrocio con altre fonti informative, come ad esempio le dichiarazioni dei redditi, che hanno tuttavia tempi di aggiornamento non compatibili con le esigenze rappresentate dall'Onorevole interrogante.

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ALLEGATO 2

5-05134 Tarantino: Applicazione dell'esenzione IMU
in relazione alla riduzione del rischio epidemiologico regionale
.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano preliminarmente i diversi interventi con i quali il Governo è intervenuto in più riprese sull'applicazione dell'Imposta municipale unica per l'anno 2020. In particolare, gli Interroganti fanno riferimento alle ordinanze del Ministro della salute che, in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020, hanno individuato le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un elevato livello di rischio (cosiddette zone rosse), aree per le quali è stata prevista, in favore delle categorie economiche ed imprenditoriali danneggiate dall'emergenza epidemiologica in atto, la cancellazione dell'IMU.
  Tenuto conto della progressiva degradazione dello scenario di rischio di diverse regioni che ne ha determinato il passaggio da zone rosse a zone arancioni, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ai requisiti temporali richiesti al fine di poter beneficiare dell'esenzione fiscale in argomento.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta che la questione è stata risolta in via interpretativa con la pubblicazione, sul sito del Dipartimento delle finanze – www.finanze.gov.it –, delle FAQ del 4 dicembre 2020.
  In particolare, il chiarimento interpretativo si rinviene nella risposta alla seguente domanda:

   «l'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2020, stabilisce l'esenzione per le attività indicate nell'allegato 2 ubicate nelle “regioni rosse”, si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all'entrata in vigore del dl suddetto».

  Il Dipartimento delle finanze ha chiarito che «per l'esonero dalla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa. A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche.».
  A tal proposito l'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2020 (decreto Ristori-bis) prevede che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto stesso, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149 in esame.
  Occorre precisare che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto appena citato, al momento dell'emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria. Lombardia, Pag. 61 Piemonte e Valle d'Aosta, che facevano parte della fascia rossa.
  Successivamente con l'articolo 1 del decreto-legge n. 154 del 2020 (decreto Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell'IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e Toscana.
  Nell'Atto Senato A.S. 2027 del DDL di conversione del decreto-legge n. 154 del 2020 si legge infatti che il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato al fine di fare fronte agli oneri derivanti «dall'estensione dei benefici di cui agli articoli [...] 5 del predetto decreto-legge...».
  Pertanto, alla luce di quanto suesposto deve sottolinearsi che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l'agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.

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ALLEGATO 3

5-05135 Ungaro: Iniziative per la salvaguardia dei presidi
territoriali della Banca popolare di Bari nella regione Abruzzo
.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al QT in riferimento, relativo alla chiusura dello sportello presso il comune di Roseto degli Abruzzi della Banca popolare di Bari ed al piano industriale della Banca, si rappresenta quanto di seguito esposto.
  La Banca d'Italia, interpellata per competenza, ha fatto presente che il programma di razionalizzazione della rete distributiva della Banca Popolare di Bari (BPB) ha costituito parte dell'accordo stipulato lo scorso 10 giugno tra i Commissari straordinari e le Rappresentanze sindacali, con l'assistenza dell'Associazione Bancaria Italiana.
  Su un piano più generale, l'Istituto ha inoltre osservato che le scelte organizzative concernenti la gestione e la localizzazione delle succursali rientrano nell'autonomia gestionale delle banche e dei gruppi bancari, rispetto alla quale l'intervento dell'Autorità di vigilanza si limita ai casi in cui l'apertura di nuove succursali risulti in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo.
  Giova rammentare, inoltre, che in armonia con il diritto comunitario, il Testo Unico Bancario ha accolto il principio della libertà di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia ed in altri Paesi dell'Unione europea: da tale principio consegue proprio che le scelte in tema di articolazione territoriale sono rimesse alle singole banche, che perseguono le proprie strategie di posizionamento sul mercato congiuntamente con gli obiettivi di redditività ed efficienza, nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario. In tale contesto, come detto, l'Autorità di supervisione competente può vietare l'apertura di sportelli per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca. Non può essere invece vietato il trasferimento o la chiusura di sportelli bancari.
  La Banca d'Italia ha precisato, infine, che la ridefinizione dei modelli gestionali e delle strategie distributive delle banche è un fenomeno che sta coinvolgendo l'intero sistema bancario; negli ultimi tre anni si è registrata una complessiva riduzione del numero di sportelli e un maggiore ricorso a canali digitali che consentono di ridurre i costi operativi e offrire alla clientela servizi innovativi.

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ALLEGATO 4

5-05136 Cattaneo: Difficoltà di accesso all'applicazione IO
e al programma
cashback da parte dei cittadini.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al QT in riferimento, relativo al programma cashback si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Giova premettere come l'iniziativa Cashback si introduca nell'ambito delle misure per la «Strategia Italia cashless», volta a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. A tal riguardo, l'iniziativa in esame prevede la corresponsione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuino acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (articolo 1, commi dal 288 al 290 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 73 del decreto-legge n. 104 del 2020). Le condizioni, i criteri e le modalità operative per la corresponsione di tale rimborsi sono disciplinati con apposito regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, del 24 novembre 2020, n. 156 (successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S. Generale del 28 novembre 2020, n. 296). Come espressamente sancito dall'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della richiamata legge n. 160/2019, nonché dall'articolo 5 del decreto ministeriale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto tempestivamente alla stipula delle Convenzioni con le società Consap S.p.A. e PagoPA S.p.A., definendone i profili di operatività, in ottemperanza alle richiamate disposizioni. Le Convenzioni sono state approvate dai competenti organi di controllo.
  Ai fini dell'operatività delle predette Convenzioni, è stato emanato un apposito provvedimento di avvio, pubblicato sul sito internet del Ministero, come sancito dall'articolo 7, comma 4 del decreto ministeriale, con cui è stato confermato l'avvio del Programma Cashback, nella sua fase sperimentale di attuazione, a far data dall'8 dicembre 2020.
  A partire dal 7 dicembre PagoPa S.p.A. ha consentito l'iscrizione degli utenti al Programma Cashback mediante registrazione sull'AppIO.
  La concreta operatività del Programma Cashback poggia su un'infrastruttura innovativa e articolata implementata da PagoPa S.p.A., che richiede di volta in volta dimensionamenti e interventi migliorativi valutabili solo in concreto alla luce dell'effettivo rendimento e utilizzo della piattaforma da parte degli utenti.
  Nel caso di specie, come segnalato dagli onorevoli interroganti, nelle giornate del 7 e 8 dicembre si sono rilevati rallentamenti nella procedura di registrazione sull'AppIO degli strumenti di pagamento degli aderenti. Tali rallentamenti sono stati imputati da PagoPa S.p.A. ad un componente del paymanagment di SIA S.p.A., che gestisce la sezione Portafoglio della AppIO, che si è rivelato in concreto non sufficientemente dimensionato rispetto all'enorme carico di traffico generatosi nelle giornate del 7 e 8 dicembre, con picchi di circa 14 mila operazioni al secondo. Per far fronte alle criticità segnalate e risolvere i predetti rallentamenti, PagoPa S.p.A., in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella gestione della infrastruttura tecnologica, ha realizzato specifici interventi risolutori previa analisi ponderata per garantire la massima sicurezza delle operazioni.
  Ad ogni modo, nonostante i rallentamenti verificatisi e in via di risoluzione progressiva, i numeri di accesso al servizio Pag. 64risultano di particolare rilievo. Dai dati forniti dalla PagoPa S.p.A. già nella prima metà del giorno 9 dicembre risultavano 2,5 milioni di cittadini iscritti, per un totale di 2,8 milioni di strumenti di pagamento caricati e un complessivo di oltre 8 milioni di persone che avevano scaricato la App IO.
  Nelle prossime ore, grazie al lavoro di PagoPA S.p.A., di SIA S.p.A. e di tutti gli attori coinvolti il processo di caricamento delle carte di credito andrà verso una totale normalizzazione superando i rallentamenti segnalati.
  Considerato, pertanto, che non si è verificato un blocco del servizio quanto piuttosto un mero rallentamento nella registrazione degli strumenti di pagamento sull'AppIO, peraltro in via di progressiva e totale risoluzione, non si ravvisa la disparità di trattamento degli utenti nell'accesso al Programma Cashback. Inoltre, è prevista ed è attualmente funzionante l'integrazione con i servizi bancari ed è ad oggi possibile partecipare al Programma Cashback tramite canali diversi dall'AppIO, ossia tramite i sistemi informatici messi a disposizione dagli Issuer convenzionati.
  Infine, con riferimento alla riportata circostanza secondo la quale il Cashback premi i soggetti più abbienti, si osserva quanto segue. Nell'ambito dei lavori preparatori all'emanazione del citato decreto ministeriale sono stati definiti i requisiti per la partecipazione al Programma tali da incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, a prescindere dal valore della singola transazione. Infatti, l'obiettivo della misura è quello di consentire la diffusione dei pagamenti elettronici anche per le transazioni di piccolo importo. A tal fine, l'unico requisito essenziale per maturare il diritto al rimborso risulta essere il numero minimo di transazioni, di qualsiasi importo, realizzate nel periodo di riferimento (minimo 50 transazioni per semestre e 10 transazioni per il periodo sperimentale). Inoltre, anche al fine di evitare di incentivare i più abbienti, i rimborsi sono calcolati su base percentuale (10 per cento del valore di ogni acquisto) con soglie di rimborso massimo erogabile pari a 15 euro per ogni acquisto, e a 1.500 euro per ogni semestre. Inoltre il cosiddetto Supercashback di 1.500 euro per semestre è erogato sulla base esclusivamente del numero di transazioni effettuate, indipendentemente dal relativo importo.
  Ferme restando le precisazioni di cui sopra, alla luce dell'impegno assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ottica della promozione dei pagamenti con carte e della conseguente digitalizzazione e modernizzazione del Paese, si conferma la piena operatività del Programma Cashback.

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ALLEGATO 5

5-05137 Albano: Disservizi dell'applicazione IO
ai fini dell'accesso al programma
cashback.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al QT in riferimento, relativo al programma cashback, si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Giova premettere come l'iniziativa Cashback si introduca nell'ambito delle misure per la «Strategia Italia cashless», volta a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici.
  A tale riguardo, l'iniziativa in esame prevede la corresponsione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuino acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (articolo 1, commi dal 288 al 290 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 73 del decreto-legge n. 104 del 2020). Le condizioni, i criteri e le modalità operative per la corresponsione di tale rimborsi sono disciplinati con apposito regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, del 24 novembre 2020, n. 156 (successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S. Generale del 28 novembre 2020, n. 296). Come espressamente sancito dall'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della richiamata legge n. 160 del 2019, nonché dall'articolo 5 del decreto ministeriale, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto tempestivamente alla stipula delle Convenzioni con le società Consap S.p.A. e PagoPA S.p.A., definendone i profili di operatività in ottemperanza alle richiamate disposizioni. Le Convenzioni sono state approvate dai competenti organi di controllo.
  Ai fini dell'operatività delle predette Convenzioni, è stato emanato un apposito provvedimento di avvio, pubblicato sul sito internet del Ministero, come sancito dall'articolo 7, comma 4 del decreto ministeriale, con cui è stato confermato l'avvio del Programma Cashback, nella sua fase sperimentale di attuazione, a far data dall'8 dicembre 2020.
  A partire dal 7 dicembre PagoPa S.p.A. ha consentito l'iscrizione degli utenti al Programma Cashback mediante registrazione sull'AppIO.
  La concreta operatività del Programma Cashback poggia su un'infrastruttura innovativa e articolata, implementata da PagoPa S.p.A., che richiede di volta in volta dimensionamenti e interventi migliorativi valutabili solo in concreto alla luce dell'effettivo rendimento e utilizzo della piattaforma da parte degli utenti.
  Nel caso di specie, nelle giornate del 7 e 8 dicembre sono stati rilevati rallentamenti nella procedura di registrazione sull'AppIO degli strumenti di pagamento degli aderenti. Tali rallentamenti sono stati imputati da PagoPa S.p.A. ad un componente del paymanagment di SIA S.p.A., che gestisce la sezione Portafoglio della AppIO che si è rivelato in concreto non sufficientemente dimensionato rispetto all'enorme carico di traffico generatosi nelle giornate del 7 e 8 dicembre, con picchi di circa 14 mila operazioni al secondo. Per far fronte alle criticità segnalate e risolvere i predetti rallentamenti, PagoPa S.p.A., in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella gestione della infrastruttura tecnologica, ha realizzato specifici interventi risolutori, previa analisi ponderata per garantire la massima sicurezza delle operazioni.
  Ad ogni modo, nonostante i rallentamenti verificatisi in via di risoluzione progressiva, Pag. 66 i numeri di accesso al servizio risultano di particolare rilievo. Dai dati forniti dalla PagoPa S.p.A. già nella prima metà del giorno 9 dicembre risultavano 2,5 milioni di cittadini iscritti, per un totale di 2,8 milioni di strumenti di pagamento caricati e un complessivo di oltre 8 milioni di persone che avevano scaricato la App IO.
  Nelle prossime ore, grazie al lavoro di PagoPA S.p.A., di SIA S.p.A. e di tutti gli attori coinvolti, il processo di caricamento delle carte di credito andrà verso una totale normalizzazione superando i rallentamenti segnalati.
  Giova, infine, precisare che il Programma Cashback, come innanzi descritto, non possa essere definito come uno strumento di «profilazione dati e di controllo dei cittadini». Infatti, la normativa di attuazione espressamente prevede la gestione dei dati per le sole finalità del rimborso. Non è pertanto ammessa alcuna profilazione dei soggetti aderenti, né alcuna utilizzazione dei dati per finalità estranee al Programma.

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ALLEGATO 6

5-05138 Fragomeli: Erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in attuazione dei recenti decreti emanati per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica in atto, i cosiddetti decreti-legge Ristori.
  In particolare, gli Onorevoli chiedono di conoscere quali siano i dati delle erogazioni effettuare dall'Agenzia delle entrate alla data del 7 dicembre 2020, con particolare riferimento ai tempi medi di erogazione e al dettaglio dei beneficiari suddivisi per tipologia di attività e territorio provinciale (o regionale) di appartenenza.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate si rappresenta quanto segue.
  I decreti-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (decreto Ristori 1), n. 149 del 9 novembre 2020 il (decreto Ristori-bis), n. 154 del 23 novembre 2020 (decreto Ristori-ter) e n. 157 del 30 novembre 2020 (decreto Ristori quater) hanno previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici interessati dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 introdotte dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.
  Le richiamate disposizioni hanno stabilito che i contributi a fondo perduto di cui trattasi sono erogati automaticamente dall'Agenzia delle entrate a coloro che hanno già percepito il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), accreditando il medesimo conto corrente bancario o postale sul quale era stato erogato il precedente contributo.
  Invece, gli operatori, che non avevano presentato istanza ai sensi del menzionato decreto Rilancio e che registrano anche ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro, possono richiedere il contributo a fondo perduto secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate segnala che i pagamenti dei contributi previsti dai richiamati decreti-legge sono stati disposti automaticamente dall'Agenzia delle entrate e decorrere dal 6 novembre 2020, a coloro che avevano già percepito il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Rilancio (senza necessità di presentare una nuova istanza). In particolare, nell'arco di poco più di un mese sono stati finora erogati automaticamente n. 613.087 contributi a fondo perduto per un controvalore di circa 2.357 milioni di euro, con tempi medi di pagamento da 4 a 15 giorni rispetto alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti-legge di riferimento.
  Nei prospetti seguenti, predisposti dall'Agenzia delle entrate, sono indicati i contributi a fondo perduto finora erogati automaticamente ai sensi dei cosiddetti decreti Ristori, distinti per settore economico e regione di domicilio fiscale del beneficiario, come richiesto dagli Onorevoli interroganti.

Pag. 68

Regione

N. pagamenti

Importo erogato
(in milioni di euro)

  ABRUZZO

18.479

59,92

  BASILICATA

4.612

13,94

  CALABRIA

22.883

66,82

  CAMPANIA

68.375

241,18

  EMILIA ROMAGNA

45.310

171,97

  FRIULI VENEZIA GIULIA

11.618

42,30

  LAZIO

41.149

195,26

  LIGURIA

19.006

66,88

  LOMBARDIA

109.821

464,86

  MARCHE

14.896

53,11

  MOLISE

1.959

6,31

  NON DISPONIBILE

2

0,01

  PIEMONTE

52.882

189,12

  PUGLIA

31.041

92,51

  SARDEGNA

11.155

40,55

  SICILIA

35.424

106,08

  TOSCANA

57.669

239,26

  TRENTINO ALTO ADIGE

20.388

91,14

  UMBRIA

8.292

32,00

  VALLE D'AOSTA

2.718

11,08

  VENETO

35.408

172,46

  Totale

613.087

2.356,76

Pag. 69

ATECO

Descrizione

N. pagamenti

Importo erogato
(in milioni di euro)

  20

  FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

  87

0,29

  46

  COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

  50.210

83,91

  47

  COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

  81.402

371,59

  49

  TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

  28.908

51,63

  50

  TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

  810

1,62

  52

  MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO Al TRASPORTI

  656

2,59

  55

  ALLOGGIO

  64.136

299,06

  56

  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

  299.669

1.159,20

  59

  ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

  784

9,12

  61

  TELECOMUNICAZIONI

  763

0,51

  74

  ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

  9.433

18,02

  77

  ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

  1.092

10,32

  79

  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

  3.963

16,30

  82

  ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

  2.605

28,33

  85

  ISTRUZIONE

  2.934

9,41

  90

  ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

  6.704

35,58

  91

  ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

  580

6,17

  92

  ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO

  3.862

21,75

Pag. 70

  93

  ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

  21.975

122,59

  94

  ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

  6.406

30,17

  96

  ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

  26.108

78,60

Totale

613.087

2.356,76