CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Atto n. 225).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 225);

   segnalato che, a seguito dell'esito del referendum popolare svoltosi il 20 e 21 settembre 2020, la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2020 ha modificato gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, al fine di ridurre il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi, e che, conseguentemente, i parlamentari da eleggere nel territorio nazionale sono 392 deputati e 196 senatori, mentre i deputati eletti nella Circoscrizione estero sono ridotti da 12 a 8 e i senatori eletti nella Circoscrizione estero sono ridotti da 6 a 4;

   rilevato come la predetta riforma intervenga anche sulla previsione costituzionale dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, il quale individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione, stabilendo che, rispetto al testo previgente, il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma sia pari a tre, restando invece immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione;

   ricordato che, ai sensi del sistema elettorale vigente, delineato dalla legge n. 165 del 2017, i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte con metodo proporzionale e il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali;

   segnalato in particolare che alla Camera il territorio è articolato in 28 circoscrizioni, in 147 di collegi uninominali (pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni) e in un numero di collegi plurinominali, da determinare ai sensi della delega legislativa conferita in materia dalla legge n. 51 del 2019, in cui assegnare 245 seggi secondo il metodo proporzionale;

   ricordato che al Senato il territorio è articolato in 20 circoscrizioni, corrispondenti al territorio delle 20 regioni, in 74 collegi uninominali (anche in questo caso pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali), e in un numero di collegi plurinominali, da determinare ai sensi della delega conferita in materia dalla legge n. 51 del 2019, in cui assegnare 122 seggi secondo il metodo proporzionale;

   richiamato che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega recata dall'articolo 3 della citata legge n. 51 del 2019, per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   evidenziato come, per la definizione dei relativi criteri di delega, il citato articolo 3 della legge n. 51 del 2019 rinvii a quelli stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 165 del 2017;

   rilevato come lo schema di decreto, all'articolo 1, riguardi la determinazione Pag. 16dei collegi per la Camera dei deputati rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e – per i collegi plurinominali – a quanto previsto dalla Tabella A.2, mentre l'articolo 2 riguarda invece la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella B.1 e – per i collegi plurinominali – a quanto previsto dalla Tabella B.2;

   segnalato altresì come l'articolo 3 dello schema, al comma 1 specifichi che, qualora, prima della convocazione dei comizi elettorali, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune, al fine di evitare incertezze applicative nel caso di mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni;

   rilevato come i principi e criteri di delega specifici per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato prevedano in particolare:

    1) che la popolazione di ciascun collegio uninominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

    2) che nella formazione dei collegi uninominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

    3) che i collegi uninominali, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

    4) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, si debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

    5) che nella circoscrizione Friuli – Venezia Giulia uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001;

   considerato inoltre come i principi e criteri direttivi di delega specifici per la costituzione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera prevedano:

    1) che, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, cui spetta un seggio da attribuire con metodo maggioritario, in ogni circoscrizione del territorio nazionale, i collegi plurinominali siano formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, specificando che ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale;

    2) che il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il relativo territorio sia determinato in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, «in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio»;

    3) che alla circoscrizione Molise sia assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale;

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    4) che nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria e Basilicata sia costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

    5) che la popolazione di ciascun collegio uninominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

    6) che nella formazione dei collegi uninominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

    7) che i collegi uninominali, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

    8) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

   rilevato altresì come i principi e criteri direttivi di delega specifici per la costituzione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato, prevedano:

    1) che, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni i collegi plurinominali siano formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, specificando che ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

    2) che il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il relativo territorio siano determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce quindi all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto «in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio»;

    3) che la popolazione di ciascun collegio plurinominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

    4) che nella formazione dei collegi siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

    5) che i collegi, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

    6) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

   evidenziato come il combinato disposto della disciplina elettorale vigente, di cui alla legge n. 165 del 2017, della riduzione del numero dei parlamentari operato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020 e dei principi e criteri di delega individuati dalla legge n. 51 del 2019 richiamando i principi e criteri di delega di cui all'articolo 3 della citata legge n. 165, costituisca una serie di limiti e di vincoli molto puntuali e stringenti Pag. 18 rispetto alla discrezionalità delle scelte da operare ai fini della determinazione dei collegi elettorali;

   valutata favorevolmente la scelta del Governo di non esercitare alcuna forma di discrezionalità politica rispetto al disegno dei collegi elettorali presentato dalla Commissione di esperti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017 sulla base di decisioni tecniche, al fine di assicurare la massima neutralità politica nella delimitazione territoriale dei collegi stessi;

   rilevato come le numerose proposte di integrazione o modifica dello schema di decreto giunte ai relatori non siano accoglibili per vari motivi, tra cui si richiamano in particolare i seguenti:

    in alcuni casi i fini, pur condivisibili, di tali proposte non erano conseguiti dagli strumenti individuati;

    in altri casi non erano rispettati o il vincolo delle circoscrizioni Camera, che sono disciplinate con norma di rango primario, ai sensi della Tabella A allegata alla legge vigente, o i criteri tassativi di delega (ad esempio il rispetto dello scarto massimo del 20 per cento), ovvero i criteri indicati in modo preferenziale, come il rispetto, per quanto possibile, dei confini provinciali o il rispetto dei sistemi locali senza scorporarne singoli comuni;

    in altri, in caso di proposte tese ad evitare collegi plurinominali molto ampi di 8 eletti, si sarebbe determinato uno squilibrio, con collegi plurinominali con 5 e 3 eletti in circoscrizioni limitrofe;

    in altri casi, per rimediare a interventi relativi a qualche provincia, si sarebbero creati squilibri in altre province;

   sottolineato quindi come, anche per quest'ultimo motivo, si è comunque ritenuto inopportuno procedere a interventi fortemente invasivi rispetto al lavoro compiuto dalla Commissione tecnica;

   sottolineata in tale contesto l'opportunità di specificare maggiormente, con successivo intervento normativo, taluni aspetti del meccanismo del nuovo sistema di censimento permanente della popolazione, indicando in particolare il termine entro il quale devono essere resi ufficiali i dati relativi alla popolazione residente, qualora si rendesse necessaria una ulteriore revisione dei collegi elettorali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di definire diversamente i collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio-01, con l'obiettivo di rendere maggiormente omogenei i territori interessati sul piano socio-economico e infrastrutturale, comunque nel rispetto dei criteri di delega previsti per la definizione dei collegi, prevedendo la seguente distribuzione dei collegi uninominali nell'ambito dei collegi plurinominali della predetta Circoscrizione:

    il collegio plurinominale 1 – P01 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U01, Lazio1 – U02 e Lazio 1 U-03;

    il collegio plurinominale 2 – P02 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U04, Lazio 1 – U08 e Lazio 1 – U09;

    il collegio plurinominale 3 – P03 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U05, Lazio 1 – U06 e Lazio 1- U07.