CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2020
444.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04669 Di Maio e Noja: Sul diritto delle persone con disabilità a partecipare alle funzioni religiose senza alcuna discriminazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'interrogazione presentata dagli onorevoli Di Maio e Noja fa riferimento al Protocollo per la ripresa delle celebrazioni religiose con la presenza dei fedeli, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana lo scorso 7 maggio ed entrato in vigore il 18 maggio successivo. In particolare, viene richiamata l'attenzione sul paragrafo 1.8, relativo alle modalità di partecipazione alle celebrazioni religiose delle persone con disabilità, ritenendo potenzialmente discriminatorio il contenuto delle relative disposizioni.
  Va premesso che il Protocollo, recepito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, 11 giugno e 14 luglio 2020, indica le modalità con le quali si svolgono le celebrazioni religiose con la partecipazione dei fedeli, onde evitare occasioni di potenziale contagio del virus Covid-19.
  Il presunto contenuto discriminatorio, evidenziato nell'odierna interrogazione, è stato oggetto di segnalazioni da parte di alcune associazioni rappresentative di persone con disabilità, in riscontro alle quali il Ministero dell'interno ha già chiarito che la previsione contenuta nel testo del protocollo è stata orientata non certo a discriminare ma, al contrario, a dimostrare una particolare «sensibilità» nei confronti delle persone con disabilitò, prevedendo una specifica attenzione per le loro particolari esigenze e promuovendo pari opportunità, inclusione e partecipazione attiva.
  Sull'argomento il Ministero dell'interno, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto di interessare, il 19 giugno scorso, la Conferenza Episcopale italiana, segnalando l'opportunità che «il punto 1.8 del Protocollo sia inteso nel senso che le persone con disabilità hanno pieno diritto di partecipare alle celebrazioni religiose con le stesse modalità di tutti gli altri fedeli, soggetti solo alle limitazioni generali che il Protocollo stesso prevede e rispettando le regole di prevenzioni obbligatorie per tutti». Quanto sopra al fine di evitare equivoci ed incomprensioni, pur nella consapevolezza che la previsione non avesse intenti discriminatori.
  La Conferenza episcopale italiana (CEI) il 26 giugno scorso, con nota indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché all'associazione LEDHA, ha chiarito che non vi è nessuna volontà discriminatoria da parte del Protocollo nei confronti delle persone con disabilità, per quanto riguarda la loro partecipazione alle celebrazioni religiose. Nell'evidenziare che l'inserimento del paragrafo su richiamato, dimostra, al contrario, un'attenzione specifica e particolare per le persone con disabilità, la CEI ha sottolineato come la cura per la salute di tutti anche nella partecipazione alle celebrazioni Pag. 27liturgiche è stato l'intendimento che ha guidato la redazione prima e la sottoscrizione poi del Protocollo.
  Ha, altresì, rappresentato che non risultano registrati e segnalati comportamenti discriminatori verso persone con disabilità ma che, al contrario, si hanno notizie di iniziative e attenzioni peculiari per favorire la partecipazione alle celebrazioni liturgiche delle persone con disabilità, pur nelle oggettive difficoltà del momento.
  Quanto rappresentato dalla Conferenza episcopale italiana va quindi nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti, superando eventuali ambiguità e possibili differenti interpretazioni della disposizione.

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ALLEGATO 2

5-04670 Gebhard ed altri: Sullo sgombero dell'area F del villaggio di Castel Romano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sul prospettato sgombero, a Roma, del Villaggio della Solidarietà di Castel Romano, chiedendo di conoscere quali misure saranno adottate per la ricollocazione delle persone in condizioni di fragilità socio-economica.
  Giova preliminarmente evidenziare che l'insediamento di Castel Romano presenta forti criticità di carattere igienico-sanitario che costituiscono un pericolo per la salute pubblica, in particolare dovute allo sversamento indebito di rifiuti all'interno del sito e nelle aree limitrofe, nonché alla manomissione delle strutture e degli impianti elettrici, idrici e fognari.
  Tali criticità sono state più volte trattate negli ultimi mesi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal Prefetto di Roma, in quanto è stata riscontrata la necessità di rafforzare i servizi di vigilanza, a seguito del sequestro penale dell'intera area disposto dall'Autorità Giudiziaria.
  Al fine di impedire il reiterarsi delle condotte criminose in materia ambientale che hanno determinato il sequestro penale, la Polizia Locale di Roma Capitale ha provveduto a mettere in sicurezza la predetta area, garantendo un servizio di vigilanza in atto dall'inizio dello scorso mese di luglio.
  Inoltre, si rappresenta che la Regione Lazio, in considerazione dei gravi rischi igienico-sanitari sia per gli ospiti del campo che per gli abitanti delle zone limitrofe, lo scorso 8 luglio ha adottato un'ordinanza affinché Roma Capitale proceda alla chiusura definitiva del Villaggio della Solidarietà di Castel Romano e alla bonifica dell'intera area, nonché al ripristino dei luoghi.
  Al riguardo il Comune, in linea con gli impegni presi con la Regione Lazio, ha riferito di aver già intrapreso un piano di superamento dell'intero sistema assistenziale dei Villaggi della Solidarietà, tra cui il campo di Castel Romano; tale intenzione è stata formalmente ribadita lo scorso 24 settembre in occasione di una seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  L'Amministrazione capitolina ha rappresentato che sussiste una situazione eccezionale di concreto aggravamento del rischio igienico-sanitario e ambientale, tale da rendere indispensabili e non ulteriormente differibili gli interventi di sgombero dei luoghi da cose e persone, la bonifica delle aree e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali.
  L'Amministrazione ha altresì fatto presente che è in corso da tempo una pianificazione dello sgombero dell'area, per il quale la medesima ha l'onere della ricollocazione dei soggetti vulnerabili e socialmente fragili e dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie.
  Si precisa che lo sgombero dell'area F dell'insediamento, richiamata espressamente nell'interrogazione è all'attenzione della Prefettura di Roma e sarà oggetto di una prossima seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

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ALLEGATO 3

5-04671 Iezzi ed altri: Sulle vicende relative allo sbarco ad Olbia di centoventicinque immigrati giunti a bordo della nave Alan Kurdi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli Onorevoli interroganti, in relazione alla recente vicenda della nave Alan Kurdi, chiedono di conoscere lo svolgimento dei fatti e di sapere quali destinazioni avranno i migranti sbarcati in Sardegna da quella imbarcazione.
  In proposito, informo che lo scorso 19 settembre, la nave Alan Kurdi dell'ONG Sea-Eye, effettuava in area SAR libica tre distinti soccorsi, recuperando rispettivamente 90, 24 e 19 migranti a bordo di tre piccole imbarcazioni.
  In ordine ai primi due eventi il comando dell'unità navale effettuava le comunicazioni di competenza al centro di soccorso libico, mentre per la terza operazione di soccorso, ha richiesto un Place of Safety (POS) in Europa. Tale richiesta veniva indirizzata ai centri di soccorso italiano, maltese e tedesco.
  Successivamente, il 20 settembre, trovandosi in area SAR maltese, la predetta imbarcazione, inviava una nuova richiesta di POS al centro di soccorso maltese.
  Durante le prime ore del successivo 22 settembre, il Centro Internazionale Radio-Medico (CIRM) autorizzava l'evacuazione medica di 2 minori, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, per un totale di 8 persone, che venivano condotte a Lampedusa.
  Nella giornata del 23 settembre, il centro di soccorso italiano rilevava che l'imbarcazione faceva rotta verso la Francia fino a quando, il giorno dopo, a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine la predetta nave ha trovato riparo nella rada di Arbatax.
  Il 25 settembre, dopo lo stazionamento in rada ad Arbatax, è stato autorizzato lo sbarco dei 125 migranti rimanenti nel porto di Olbia, che presenta caratteristiche più idonee per la gestione dell'accoglienza dei migranti sotto il profilo sanitario e di sicurezza.
  Per garantire lo sbarco in piena sicurezza, si è provveduto a circoscrivere la zona portuale interessata, delimitando un'area sterile – ben visibile dall'esterno – per le operazioni sanitarie e di polizia, secondo le prescrizioni impartite con apposita ordinanza dal Questore di Sassari.
  Al momento dell'attracco, era in atto una manifestazione di protesta avverso lo sbarco ed una manifestazione di cittadini favorevoli all'accoglienza.
  Nell'ambito di tali iniziative, l'onorevole Zoffili faceva ingresso nell'area sterile, fino a ridosso della nave, e chiedeva al Prefetto ed al Questore di far entrare nell'area anche alcuni consiglieri regionali che intendevano associarsi alla protesta e monitorare le operazioni.
  Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione sanitaria, connesse al rischio della diffusione del virus Covid-19, non essendo ancora stato effettuato lo screening, non è stato possibile accogliere la richiesta.
  Ritengo di evidenziare che, all'esito dei tamponi, 10 migranti sono risultati positivi al virus COVID-19, anche se asintomatici.
  Dopo le attività di sbarco, tutti i migranti sono stati trasferiti in apposite strutture ubicate nelle quattro province Pag. 30della Sardegna dove sono stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.
  Assicuro, inoltre, che, al fine di evitare l'elusione delle predette misure di prevenzione, è stato disposto il rafforzamento della vigilanza delle strutture di accoglienza di destinazione dei migranti.
  Quanto, infine, al ricollocamento delle persone sbarcate, ribadisco che solo 25 migranti resteranno sul territorio nazionale mentre i restanti saranno dislocati in altri Paesi europei che hanno dato la loro disponibilità, non appena saranno concluse le misure di sorveglianza sanitaria a cui ho fatto cenno.

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ALLEGATO 4

5-04672 Ceccanti ed altri: Sul rispetto della parità di genere per l'accesso alle cariche elettive nelle normative elettorali regionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno si chiede se il Ministro dell'interno sia in possesso dei dati relativi alla quota di donne elette nei consigli regionali in occasione dell'ultima tornata elettorale.
  Si chiede, inoltre, se si ritengano adeguate le normative elettorali vigenti a garantire il rispetto del principio della parità di genere e, ove non lo fossero, quali iniziative di competenza si intendano assumere.
  In via preliminare evidenzio che il Ministero dell'interno, per le elezioni regionali, dispone dei dati delle Regioni che hanno scelto di stipulare un apposito protocollo per avvalersi del servizio di supporto per la raccolta; elaborazione e diffusione dei dati; nel caso specifico, in occasione dell'ultima tornata elettorale, trattasi delle Regioni Campania, Liguria, Puglia e Veneto.
  I dati in questione, al momento ufficiosi, non essendo ancora stati convalidati dalle competenti Corti d'Appello, sono consultabili sul sito Eligendo del Ministero dell'interno.
  Sulle tematiche poste nell'interrogazione sono stati acquisiti elementi informativi dagli uffici del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  Più in particolare quest'ultimo ha fornito il quadro complessivo, sebbene non ancora intervenuta la proclamazione, dei dati relativi alle donne elette nei consigli regionali nelle ultime consultazioni elettorali.
  Attualmente le donne risultano elette nella seguente proporzione:
   1. Liguria 3 su 30 Consiglieri eletti;
   2. Toscana 16 su 40 Consiglieri eletti;
   3. Veneto 17 su 50 Consiglieri eletti;
   4. Marche 8 su 30 Consiglieri eletti;
   5. Campania 8 su 50 Consiglieri eletti;
   6. Puglia 8 su 50 Consiglieri eletti;
   7. Val d'Aosta 4 su 36 Consiglieri eletti.

  In ordine alla valutazione circa l'adeguatezza delle normative elettorali vigenti gli uffici del Ministro per gli affari regionali e le Autonomie hanno precisato che gli stessi non risultano «destinatari di attribuzioni in qualche modo riconducibili ad una figura di verifica delle legislazioni regionali nella materia de qua».
  È stato riferito, altresì che «il rispetto del principio della parità di genere è declinato in ogni legge regionale in coerenza con i poteri attribuiti alle regioni nella materia; nello specifico, sia nei sistemi scelti per la formazione delle liste di candidati sia in quelli concernenti l'espressione delle preferenze. Da qui la logica conseguenza che anche il valore numerico relativo agli eletti, distinti per genere, non è di per sé immediatamente indicativa del rispetto o meno dei principi di parità di genere se non confrontato con le previsioni normative. Ma è altrettanto evidente che detta valutazione presuppone, come già detto, il radicamento di una competenza valutativa e l'individuazione dell'organo al quale la stessa è intestata, evidenze che allo stato della legislazione vigente non è dato constatare». In effetti – viene valutato dai citati uffici – «è più appropriato Pag. 32ritenere che ogni deviazione o distorsione dai principi fondamentali concernenti la garanzia della parità di genere, dettati per l'esercizio della potestà legislativa elettorale delle Regioni a statuto ordinario va fissata e fatta valere con gli strumenti di tutela delle garanzie costituzionali, quando non siano sufficienti allo scopo l'esercizio delle prerogative delle assemblee elettive. A dette assemblee sono intestate le competenze per individuare le iniziative da assumere nel caso di mancato rispetto del principio della parità di genere; iniziative che, per garantire complessiva coerenza al sistema dovrebbero introdurre la sanzione dell'inammissibilità di metodi e/o meccanismi di costruzione delle preferenze elettorali non rispettose della parità di genere».
  Per quanto attiene, infine, all'ordine del giorno citato nell'interrogazione, gli uffici del Ministro per le pari opportunità e la famiglia hanno confermato la volontà di dare seguito all'impegno ivi contenuto, coinvolgendo le altre amministrazioni competenti.

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ALLEGATO 5

5-04673 Donzelli ed altri: Sui rischi di diffusione di ideologie terroristiche nella moschea di via della Marranella a Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli interroganti chiedono informazioni in merito alle azioni che il Governo sta ponendo in essere per fare fronte al pericolo del terrorismo di matrice islamica in Italia.
  La richiesta prende spunto dai contenuti di un'intervista rilasciata a Roma, pubblicata lo scorso 12 maggio dal quotidiano online «IlGiornale.it» e trasmessa successivamente nel corso di un programma televisivo.
  Dagli accertamenti svolti dalla Questura di Roma è emerso che la suddetta intervista è stata rilasciata da una persona, nota anche con il nome di «Najib», nome adottato da circa venti anni a seguito della sua conversione all'Islam.
  A quanto risulta, l'intervista in questione è stata rilasciata in prossimità dell'ingresso di un'associazione culturale islamica con sede a Roma in via Capua, di estrazione sunnita, frequentata prevalentemente da fedeli di origine bengalese e marocchina.
  La predetta associazione culturale, già chiusa nel periodo del lockdown per contenere la pandemia da Covid-19, è stata sottoposta lo scorso 3 giugno a sequestro cautelare per violazione delle norme urbanistiche, antincendio e in materia edilizia, a seguito di un'ispezione della Polizia locale di Roma Capitale. Da tale data il predetto luogo è rimasto chiuso.
  Il soggetto indicato nell'interrogazione come «Bachu» è, invece, un cittadino bengalese, presidente di un'altra associazione sita nel medesimo quartiere di Torpignattara, costituita nel 1992 e diventata nel corso del tempo il principale polo d'aggregazione della comunità bengalese di Roma.
  Come riferito nella stessa interrogazione, lo scorso 15 maggio l'onorevole Donzelli in relazione ai contenuti delle dichiarazioni rilasciate durante l'intervista ha presentato un esposto presso il Comando dei Carabinieri di Prato, che ha successivamente provveduto a notiziare la locale Procura della Repubblica.
  Sotto un profilo più generale, assicuro che è costante l'attività di prevenzione da parte delle Forze dell'ordine di qualsiasi forma di istigazione all'odio e alla violenza al fine di rilevare e contrastare eventuali azioni di proselitismo e di radicalizzazione al fondamentalismo islamico.
  In tale contesto, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), istituito presso il Ministero dell'interno, rappresenta il fulcro dell'azione di coordinamento tra tutte le articolazioni antiterrorismo delle Forze di Polizia e degli organismi di intelligence.
  Nell'ambito delle iniziative rivolte a limitare la minaccia terroristica di matrice internazionale, il Comitato, oltre ad elaborare specifiche strategie finalizzate al contrasto del fenomeno dei foreign fighter, procede periodicamente all'aggiornamento delle attività di monitoraggio dei luoghi che potrebbero costituire l’humus in cui possono svilupparsi processi di radicalizzazione religiosa; si tratta in particolare di moschee e i luoghi di culto, associazioni, comunità sospettate di contiguità con l'estremismo islamico, ambienti carcerari e il web che continua a rivestire un ruolo Pag. 34determinante in molti percorsi di radicalizzazione in ragione della velocità e della riservatezza dello scambio di messaggi.
  Il CASA ha, inoltre, promosso mirati servizi di controllo condotti in prima battuta dalle D.I.G.O.S. con il contributo delle altre Forze di Polizia allo scopo di acquisire informazioni utili ad orientare ed integrare l'efficacia dei servizi di prevenzione generale.
  In questa cornice, va segnalato come dal 2015 ad oggi, sono 498 gli estremisti rimpatriati, inoltre nel corso dell'anno in corso sono stati tratti in arresto, all'esito di indagini antiterrorismo, 2 terroristi islamici e un soggetto appartenente ad altro contesto riferibile sempre al terrorismo internazionale.
  Infine, nell'evidenziare l'importanza strategica che assume la cooperazione internazionale nell'ambito del contrasto al terrorismo, rammento che il Ministero dell'interno è da sempre impegnato in diversi fori internazionali al fine di migliorare il flusso informativo tra le strutture antiterrorismo dei diversi Paesi, in particolare quelli della Unione europea, e rendere così più efficace tanto l'azione di prevenzione che quella repressiva.

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ALLEGATO 6

5-04674 Sisto e D'Attis: Sulla nomina del Prefetto di Brindisi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo Prefetto di Brindisi e per garantire la sicurezza dei cittadini.
  In relazione alla presenza della criminalità a Brindisi e nella provincia va preliminarmente evidenziato che persiste una costante influenza degli storici clan mafiosi.
  La provincia brindisina, in particolare, costituisce uno snodo molto importante per i traffici di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il contrabbando di tabacchi.
  Le risultanze investigative confermano anche la presenza diffusa del fenomeno del caporalato nonché di quello relativo allo sfruttamento del lavoro nero.
  In tale complesso scenario è massimo l'impegno delle Forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto del crimine. L'andamento della delittuosità nella provincia e nel comune di Brindisi, nei primi sette mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, registra, anche a causa del lockdown, una riduzione dei delitti nel comune e nella provincia di Brindisi, superiore al 20 per cento, con una particolare contrazione delle rapine superiore al 45 per cento e dei furti superiore al 33 per cento.
  Tra le attività di polizia più recenti si segnala l'operazione «Old Generation» – richiamata nell'interrogazione – con la quale il 25 settembre scorso la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per otto persone, tra le quali Giovanni Donatiello, nonché dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di altre cinque persone.
  Tale operazione conferma la proficua sinergia instaurata tra Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria e Istituzioni tutte, finalizzata ad un più capillare controllo del territorio e all'intensificazione delle attività di prevenzione generale e di contrasto di tutte le forme criminose.
  In un contesto complesso così come descritto è ancora più necessaria la presenza del rappresentante del Governo e quindi a seguito del collocamento a riposo del Prefetto di Brindisi, come di alcuni Prefetti giunti ai limiti di età, si darà corso in un prossimo Consiglio dei ministri ad un movimento di Prefetti per la copertura degli incarichi vacanti a seguito dei collocamenti in quiescenza.

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ALLEGATO 7

5-04675 Brescia e Baldino: Sulla trasparenza dei dati relativi al sistema di accoglienza dei migranti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministero dell'interno per garantire una più completa informazione sul sistema di accoglienza dei migranti.
  Al riguardo, informo preliminarmente che si è di recente conclusa l'attività di raccolta delle informazioni necessarie per la predisposizione della Relazione al Parlamento sul funzionamento del sistema di accoglienza riferita al 2019 che, nell'anno in corso, ha subito rallentamenti connessi al lockdown.
  Nei prossimi giorni, ai fini del necessario coordinamento con il Ministero dell'economia e finanze, sarà ultimata la versione definitiva del rapporto, i cui dati verranno comunicati in formato elettronico editabile. I competenti uffici del Parlamento, in sede di pubblicazione della relazione, potranno dunque valutare la possibilità di rendere fruibili detti dati in formato elettronico e aperto.
  Per quel che concerne, in via generale, la richiesta di pubblicazione periodica delle informazioni in questione, occorre tenere presente che il sistema SGA, cui fanno riferimento gli interroganti, è stato realizzato quale strumento di lavoro per il monitoraggio dell'accoglienza e, al momento, gli elementi informativi ivi contenuti, con riferimento ai centri di accoglienza, necessitano di ulteriori verifiche prima di procedere alla pubblicazione.
  Sono peraltro in corso di approfondimento, ai fini della pubblicazione, le modalità di comunicazione periodica dei dati forniti dalle Prefetture con riguardo al sistema di accoglienza, per le quali si deve tenere presente tuttavia che la diffusa conoscenza di talune informazioni, quali quelle relative agli indirizzi delle strutture di accoglienza, potrebbero incidere su preminenti interessi di tutela della sfera privata e di sicurezza degli ospiti e degli enti gestori. Si tratta di un'attività complessa che richiede tempi adeguati e assestamento di molteplici dati ma che è intenzione del Governo portare avanti, fatte salve le suddette esigenze di tutela.
  Evidenzio infine che ciascuna Prefettura, in qualità di stazione appaltante, è tenuta a pubblicare sul proprio sito gli avvisi relativi alle procedure di gara, ivi compresi quelli relativi alla fase di aggiudicazione, stante che anche tali dati potranno essere oggetto di pubblicazione a livello centrale.

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ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato (C. 2232 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2232, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011»;
   evidenziato come la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF) sia volta a creare un quadro rafforzato di dialogo tra i Paesi produttori e consumatori di energia, con l'obiettivo di promuovere e migliorare la collaborazione tra i governi tra paesi consumatori importatori di energia, Paesi produttori-esportatori e Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato (C. 2415 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2415 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018»;
   evidenziato come l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, sia volto a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e ad apportare vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 10

Proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia. Disposizioni in materia di conflitti di interesse.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DA ADOTTARE COME TESTO BASE PRESENTATA DAL RELATORE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali)

  1. I titolari di cariche politiche, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di perseguire esclusivamente gli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e l'interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione)

  1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche politiche si intendono:
   a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri; i vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i ministri; i viceministri; i sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   b) i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;
   c) i membri del Parlamento;
   d) i consiglieri regionali;
   e) i titolari di cariche locali: il presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti della giunta comunale dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.

Art. 3.
(Conflitto di interessi)

  1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche indicate all'articolo 2 sia portatore di un interesse privato idoneo a compromettere l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o ad alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6.

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Art. 4.
(Autorità di vigilanza)

  1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».
  2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.
  3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
  5. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.
  6. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  8. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.
  9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato Pag. 41delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo. A tal fine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al precedente periodo.
  10. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9.
  11. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.
  12. A seguito degli accertamenti di cui al comma 9 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 9. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
  13. Per entrambe le Autorità è fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
  14. Entrambe le Autorità corrispondono e collaborano con gli organi delle Amministrazioni, acquisiscono i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.
  15. Nello svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Capo II
CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 5.
(Incompatibilità generali)

  1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
   b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di Pag. 42diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta;
   c) l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;
   d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
  3. I titolari delle cariche di governo nazionali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, possono rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica.
  4. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica.
  5. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.
  6. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 6, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
  7. I titolari delle cariche di governo nazionali non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerati e valutati l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica di governo e il singolo incarico professionale da assumere nel caso di lavoro autonomo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
  8. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 7 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
  9. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  10. Restano ferme le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Art. 6.
(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

  1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con la proprietà, il possesso Pag. 43o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che:
   a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali,
   b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;
   c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale.

  2. Ai fini della presente legge rilevano anche le partecipazioni inferiori alle soglie di cui al comma 1 che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
  3. Vi è inoltre incompatibilità derivante da attività patrimoniale quando, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, l'Autorità rileva una palese concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato tale da interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  4. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
  5. Il titolare di cariche di governo nazionale, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione della disposizione di cui al precedente periodo sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 7.
(Obblighi di dichiarazione)

  1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, il titolare della stessa è tenuto a trasmettere una dichiarazione all'Autorità in cui sono indicati:
   a) la titolarità di cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se cessate nei dodici mesi precedenti. La dichiarazione può contenere la contestuale rinuncia delle cariche di cui al precedente periodo;
   b) l'ultima dichiarazione dei redditi;
   c) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, associazioni o società di professionisti, Pag. 44trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura.

  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolte all'estero.
  3. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 11.
  4. Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di governo nazionali sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.
  5. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 3 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 11.
  6. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
  7. Le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 6. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 6 sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito internet.
  8. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 6.
  9. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Entro lo stesso termine, l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
  10. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non siano presentate, risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità invita immediatamente gli interessati perché provvedano entro dieci giorni alla presentazione, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:
   a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità Pag. 45dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;
   b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 non siano state rese, informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

  11. Nel caso di dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclusione da due a cinque anni. Della mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 viene data notizia nella sezione del sito internet prevista dal comma 7.
  12. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese. L'Autorità applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro quando, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del comma 11. Di tale sanzione l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la violazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

Art. 8.
(Obbligo di astensione)

  1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 2 che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 3 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione del titolare di una carica di governo nazionale riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla decisione medesima e si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  2. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'Autorità controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza sull'obbligo di astensione.
  3. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, individua e definisce settori e ambiti in cui il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. L'Autorità comunica al titolare della carica di governo nazionale tali settori e ambiti e lo informa Pag. 46della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 11. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 11, non sussiste obbligo di astensione.
  4. L'Autorità procede ai sensi del comma 3 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo o uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 rientra, tali da produrre nel patrimonio degli stessi un vantaggio economicamente rilevante.
  5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.
  6. Il titolare di una carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.
  7. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
  8. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionali è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o se la deliberazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, perché ne informi il Consiglio dei ministri.
  9. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del presente articolo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito internet prevista dall'articolo 7, comma 7.
  10. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  11. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, per gli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione.
  12. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  13. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, Pag. 47l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 9.
(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e relative sanzioni)

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 5 e ne verifica l'effettiva rimozione.
  2. L'Autorità nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a esprimere entro dieci giorni l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8.
  3. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o se la comunicazione riguarda il medesimo il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata opzione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno della pubblicazione l'interessato decade da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.
  5. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli, salva ogni sua ulteriore responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
  7. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o dalla funzione vietati.

Art. 10.
(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, Pag. 48comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento, anche d'ufficio, dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 e, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 11 o, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. Sono esclusi da tale proposta, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, dichiarati ai sensi dell'articolo 7, comma 8.
  2. Entro i successivi dieci giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e assegna all'interessato un termine, non superiore ai tre mesi, entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.
  3. Della decisione dell'Autorità vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la decisione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La decisione dell'Autorità è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Nel caso di mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o di mancata vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti entro il termine prescritto, l'Autorità informa il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata attuazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'interessato. Della mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno della pubblicazione viene nominato un commissario ad acta per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 secondo modalità individuate con lo stesso regolamento adottato ai sensi dall'articolo 4, comma 4.
  5. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 11.
(Disciplina del mandato fiduciario)

  1. Nei casi di incompatibilità patrimoniale secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, gli interessati conferiscono tutte le attività indicate nella decisione dell'Autorità ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.
  2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente Pag. 49le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:
   a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
   b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
   c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
   d) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti operando per la loro valorizzazione e adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria;
   e) deve essere previsto l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti.

  3. La società fiduciaria e gli esperti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, se costituiti in forma giuridica, non possono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria e gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Il divieto si estende anche al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria. L'individuazione della società fiduciaria è sottoposta all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
  4. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
  5. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
  6. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.
  7. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza trimestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
  8. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali conferiti. Il titolare della carica di governo può richiedere, per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla società fiduciaria di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni o può altresì comunicare alla società fiduciaria, per il tramite Pag. 50dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
  9. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
  10. L'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo e può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
  11. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica nei loro confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi. L'Autorità Nazionale Anticorruzione può anche imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
  12. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
  13. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, la società fiduciaria presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Art. 12.
(Disposizioni di carattere fiscale)

  1. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
  2. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dalla società fiduciaria in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
  3. L'eventuale trasferimento di attività economiche attraverso il mandato fiduciario e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del conferimento e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

Art. 13.
(Sanzioni alle imprese)

  1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o queste abbiano posto in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio effettivamente Pag. 51conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento.
  2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

Art. 14.
(Ineleggibilità dei membri del Parlamento)

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:
   a) i presidenti, gli assessori delle regioni e delle province autonome;
   b) i presidenti delle province;
   c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;
   d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;
   e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;
   f) i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura;
   g) i prefetti e i viceprefetti;
   h) gli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate dello Stato;
   i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura.

  2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
  3. Fermo restando quanto previsto dalle lettere f) e i) del comma 1, le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1, lettere da a) a e), g) e h), e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
  4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
  5. L'accettazione della candidatura comporta, in ogni caso, la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  6. Il quinquennio di durata della Camera dei deputati, di cui al comma 3 del presente articolo, decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11.
  7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sessanta giorni precedenti alla data di accettazione della candidatura.».
   b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili Pag. 52nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni e non possono ricoprire le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero o incarichi direttivi o semidirettivi.
  3. Ai soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato. I soggetti di cui al precedente periodo, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico».
   c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati».
   d) all'articolo 9, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse.
   e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni antecedenti all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati,
   a) ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti dallo Stato, da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
   b) siano rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
   c) siano consulenti legali, amministrativi e finanziari che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b).

  2. Le cause di ineleggibilità si applicano anche a coloro che detengono il controllo di società o imprese di cui al comma 1, per tramite del coniuge, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o dei parenti entro il secondo grado».

  2. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «con popolazione superiore ai 20.000 abitanti» sono soppresse.

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Art. 15.
(Ineleggibilità dei consiglieri regionali)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione».

Art. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari di cariche locali)

  1. Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire compiti e funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in relazione alle competenze attribuite all'Autorità dalla presente legge;
   b) individuare le situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale, il relativo procedimento di accertamento e le relative sanzioni attraverso criteri adeguati in relazione alla carica ricoperta;
   c) prevedere la decadenza dalla carica e la nullità dell'atto adottato nei casi di violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   d) escludere l'applicazione di tale legge nei comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro quindici giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

Art. 17.
(Autorità indipendenti)

  1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza Pag. 54sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati «autorità indipendenti», sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.
  2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'articolo 8, comma 8, e dell'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
  3. L'articolo 5, comma 7 si applica considerando l'attività di regolazione o garanzia svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.
  4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 8, comma 10. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 13, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.
  5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 10, comma 1, si applica alle partecipazioni in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.
  6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
  8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 18.
(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai princìpi contenuti nella presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.
  2. Qualora gli enti di cui al primo comma non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al secondo periodo adottano le disposizioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 19.
(Delega al governo per la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rafforzare Pag. 55il livello di prevenzione e di contrasto dei conflitti di interessi nelle pubbliche amministrazioni.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in materia di conflitti di interesse disciplinati dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
   b) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in relazione all'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, disciplinando il procedimento di accertamento dell'incompatibilità e la disciplina transitoria;
   c) ampliare ai fini dell'inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'ambito soggettivo della definizione degli incarichi e delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, comprendendovi anche il soggetto privato titolare dell'impresa o della maggioranza azionaria e prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione della nuova disciplina introdotta agli incarichi ed alle cariche in corso alla data della sua entrata in vigore;
   d) individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata dell'incarico, della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico e di possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;
   e) prevedere l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico, disciplinando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione;
   f) estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti gli enti pubblici, anche economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti di diritto privato regolati e finanziati che svolgano attività di pubblico interesse;
   g) implementare la trasparenza relativamente alle fattispecie di conflitto di interesse, prevedendo, altresì, obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate sanzioni in capo al dichiarante e all'amministrazione o ente di diritto privato nel caso di violazione.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Pag. 56Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 20.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, rispettivamente 30 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo e 20 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 10 con la qualifica di operativo. Le dotazioni organiche dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione sono corrispondentemente incrementate rispettivamente di 10 unità con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo e di 10 con la qualifica di funzionario e 10 con la qualifica di operativo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.602.000 euro per l'anno 2021, 3.944.030 euro per il 2022 e 4.800.000 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.
(Abrogazioni)

  1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 22.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il 1o luglio 2021.