CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2020
440.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04621 Labriola: Destinazione delle risorse europee al completamento delle bonifiche delle aree contaminate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le questioni poste si innestano, in parte, tra gli aspetti che la struttura ministeriale sta cercando di affrontare nell'ambito del processo di riforma in corso nel settore delle bonifiche.
  Il tema delle bonifiche, come noto, è una problematica molto complessa che l'attuale assetto normativo affronta secondo specifici step procedurali. Infatti, prima di definire la necessità di procedere alla progettazione di interventi di bonifica bisogna necessariamente passare per una fase di caratterizzazione e successiva analisi di rischio per la definizione del modello concettuale definitivo. Non è possibile quindi disporre di una progettazione di interventi di bonifica senza una base scientifica da definire caso per caso.
  Considerato quanto detto, si può ben capire che le tempistiche legate al procedimento non sempre si sposano con quelle dettate dai programmi e finanziamenti, in particolare quelli europei. In tale contesto, il Ministero, nell'ambito di specifiche attività di modifica della norma e degli strumenti tecnico-normativi, sta tenendo in considerazione anche questo tipo di disallineamento.
  Già gli articoli 52 e 53 del decreto-legge semplificazione puntano, infatti, ad accelerare la fase di accertamento necessaria a verificare l'esigenza di procedere a bonifica.
  Secondo l'attuale assetto strutturale della norma, il settore delle bonifiche necessita di un flusso finanziario costante che soddisfi il fabbisogno economico parallelamente alle necessità che emergono nel corso dell'espletamento delle varie fasi procedurali e alla progressiva disponibilità di progettazione definitiva.
  Negli ultimi 6 mesi il Ministero ha previsto risorse pari a circa 915 milioni di euro destinati a finanziare interventi di bonifica. In particolare, sono stati sottoscritti n. 8 Atti di Programmazione: Decreto Piano rimozione amianto edifici pubblici 385 MLN, Accordo di Programma per il SIN Venezia Porto Marghera 102 MLN, Napoli Bagnoli 305 MLN, Puglia discariche in procedura d'infrazione 4,5 MLN, SIN di Tito e Val Basento 26 MLN, Accordo di programma Venezia Porto Marghera per Marginamenti Laguna di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche 44 MLN; Decreto per interventi nell'area della Maddalena 9 MLN; Decreto finanziamento interventi discariche abusive Commissario straordinario discariche abusive bonifiche 35 MLN.
  Attualmente sono in corso di chiusura Accordi di programma per un importo totale di circa 80 MLN.
  Sullo specifico aspetto delle navi militari si informa che la Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi 101-102, ha rifinanziato il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto per euro 12.000.000,00 da destinare alla bonifica di navi militari contenenti amianto nelle annualità 2020-2021-2022. Il Ministero è in fase di concertazione con i Dicasteri competenti per il completamento della procedura finalizzata all'emanazione del decreto.Pag. 226
  Nella consapevolezza che quanto emanato dal decreto-legge semplificazioni non sia del tutto sufficiente, si ritiene che lo stesso rappresenti comunque un importante inizio per un percorso di modifica della normativa sulle bonifiche. Proprio per tale ragione, nell'ambito del Collegato Ambientale è stata proposta una specifica delega per la modifica dell'articolato del TUA, che si spera possa trovare l'appoggio di tutte le parti politiche coinvolte.

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ALLEGATO 2

5-04622 Ilaria Fontana: Adozione di soluzioni alternative all'utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche a fini di tutela ambientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si premette che il Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile ha diffuso, il 31 agosto scorso, le Raccomandazioni tecniche per l'uso della mascherina chirurgica a scuola, richiamando anche quanto espresso dall'Oms il 21 agosto scorso rispetto all'uso delle mascherine chirurgiche in ambito scolastico differenziandole per fasce di età.
  In aggiunta, si sottolinea che l'Istituto Superiore di Sanità, relativamente all'utilizzo da parte della collettività della protezione delle vie respiratorie, ha specificato che per le mascherine chirurgiche non è consentito il riutilizzo ed il ricondizionamento, mentre può essere preso in considerazione l'uso prolungato, esclusivamente nel caso che l'utilizzo non sia continuativo per le 6/8 ore giornaliere, intervallo di tempo che ne garantisce l'efficacia. Pertanto, è possibile riutilizzarle il giorno successivo, a patto di conservarle in un sacchetto di carta e avendo l'accortezza di maneggiarle dagli elastici per evitare di toccarle con le mani. Le mascherine chirurgiche, fornite a tutti gli studenti di ordine e grado, sono da considerarsi dunque monouso, quindi non riutilizzabili e non lavabili. Tale circostanza ha come diretta conseguenza la produzione di un ulteriore quantitativo di rifiuti prodotti in ambito scolastico, fino ad oggi assente, e che dovrà comunque essere correttamente gestito.
  A tale riguardo occorre far riferimento ai rapporti emessi, fin dallo scorso marzo, sia dall'ISS sia dall'ISPRA, con i quali sono state fornite apposite indicazioni per la raccolta di tali dispositivi. Le mascherine chirurgiche, infatti, una volta divenute rifiuto, devono essere raccolte, se prodotte in ambito domestico, insieme ai rifiuti indifferenziati, cui è attribuito il codice CER 200301, se prodotte da altre utenze – diverse da quelle sanitarie – separatamente, con l'attribuzione del codice CER 150203 «Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202».
  In relazione invece allo stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto- legge n. 34/2020 (convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77) ed in particolare all'Art. 229-bis – Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale, si rappresenta, con riferimento al comma 1, che sono in corso di redazione, in collaborazione con ISS e ISPRA, le Linee Guida, da emanare entro il 31 dicembre 2020, per la definizione di specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario, nonché di quelli utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive.
  Con riferimento al comma 2, è stato avviato un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente per la predisposizione del programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, che vede coinvolti ISS, ISPRA e, nel prosieguo, altri enti di ricerca. Il programma in parola è adottato di concerto con il Ministero dell'economia e con il Ministero della salute.
  In merito al comma 5, acquisito il parere positivo del Ministero della salute Pag. 228per la parte di competenza, è stato trasmesso nella giornata di ieri per la firma del Sig. Ministro il Decreto contenente Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili, che prevede requisiti ambientali relativi alle mascherine filtranti e a determinati dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale ed ai relativi imballaggi, finalizzati alla riduzione dei rifiuti. Si evidenzia che l'adozione dei criteri ambientali minimi in questione, comporterà dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per tutti gli acquisti di mascherine da parte dei soggetti aggregatori o da altre tipologie di stazioni appaltanti, incluse le scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo del rispetto dei CAM stessi e pertanto si dovrà procedere all'acquisto di maschere filtranti di comunità, riutilizzabili. Da tale obbligo sono esclusi gli acquisti di mascherine destinate agli operatori sanitari.
  Infine, con riferimento al comma 6, è in corso la stesura della relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge n. 296/2006 in termini di impianto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche ed è stata inoltre predisposta una proposta di revisione ed aggiornamento del predetto Piano d'azione.

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ALLEGATO 3

5-04623 Pezzopane: Bonifica della discarica Montedison di Bussi (PE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre, innanzitutto, evidenziare che il progetto presentato da RTI Dec Deme, risultato aggiudicatario, è stato sottoposto, ai sensi di legge, al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Consiglio, nell'esaminare la documentazione relativa al progetto definitivo degli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree industriali di Bussi sul Tirino, con parere del 24 gennaio 2019, non ha reso parere «meramente interlocutorio» ma, al contrario, ha rilevato una pesante carenza nel grado di approfondimento del progetto definitivo. In particolare, la carenza progettuale riscontrata, a parere del Consiglio Superiore, rendeva impossibile la redazione di un progetto definitivo corretto, approfondito e rispondente ai requisiti minimi della normativa tecnica vigente, in particolare per quanto concerneva la stima delle volumetrie dei rifiuti e dei terreni interessati dall'attività di rimozione, caratterizzazione e trasporto a discarica, aspetti che peraltro erano destinati a produrre ripercussioni dirette sul Quadro Economico. Tale parere ha determinato un arresto procedimentale poiché i vizi evidenziati non sono sanabili senza violare le regole elementari dell'evidenza pubblica. Tali radicali vizi, infatti, inficiano il bando e non è possibile modificare ex post le regole della procedura senza alterare la par condicio ed incorrere in ipotesi di reato. Conseguentemente, l'annullamento dell'aggiudicazione, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compreso il bando di gara, costituisce un atto non solo perfettamente legittimo, ma persino doveroso da parte dell'Amministrazione.
  Si rammenta inoltre che, il 3 maggio 2017, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tira Ministero, Regione Abruzzo, Comune di Bussi e Solvay S.p.A. teso all'acquisizione delle aree, a fronte di una cifra simbolica, da parte del comune. Tuttavia, va precisato che il Comune ha autonomamente ritenuto di acquisire le suddette aree senza che fosse stato stipulato il contratto con l'aggiudicataria, in palese violazione del citato Accordo. Questo ha comportato che Solvay, che teneva in funzione la barriera idraulica per effettuare gli emungimenti, abbia avuto titolo per spegnerla, proprio in forza di quanto previsto dall'Accordo di Programma del 2017, che consentiva a Solvay di interrompere le misure di prevenzione quando non fosse stata più proprietaria dell'area.
  Ferme restando le ragioni dei ritardi appena descritte, si segnala, inoltre, che, in seguito alla mancata proroga della disponibilità della contabilità speciale prevista dall'OPCDC n. 365/2016 relativa al subentro del Ministero dell'ambiente nel coordinamento degli interventi in questione, il Ministero stesso ha provveduto a chiudere la contabilità speciale, con riassegnazione delle somme a favore del Ministero dell'economia che saranno disponibili per ulteriori interventi, il che significa che i fondi per la bonifica del SIN sono aumentati e non diminuiti. Ad oggi la Regione Abruzzo, nonostante il Ministero con nota del 25 giugno 2020 abbia chiesto di indicare quali interventi risultino prioritari, per far sì che vengano bonificate aree più estese del SIN, non ha fornito riscontro.Pag. 230
  Quanto alla posizione di Edison, il Ministero, il 27 aprile scorso, ha diffidato la stessa a porre in essere ogni attività tesa ad integrare la caratterizzazione dell'area sulla base della quale sarebbe stata poi obbligata a presentare il progetto di bonifica, specificando che la violazione degli obblighi derivanti dalla nota sentenza del Consiglio di Stato è suscettibile di essere valutata dalla Procura della Repubblica per omessa bonifica.
  Per quanto attiene, infine, le attività poste in essere da Edison nelle aree in oggetto, si ritiene utile rappresentare che, in relazione alla bonifica, al fine di migliorare la definizione del modello concettuale per la progettazione definitiva, Edison con nota del 26 maggio ha trasmesso il documento «Piano di indagine – aree esterne a nord – sito di Bussi sul Tirino». Sul predetto «Piano di indagine» il Ministero ha chiesto a ISPRA, ISS, INAIL, ARTA Abruzzo e ASL di Pescara di esprimere un parere istruttorio. In riscontro ai pareri dei citati Enti, Edison con nota del 14 settembre ha trasmesso una relazione e richiesto la convocazione di un tavolo tecnico per condividere l'approccio delineato.

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ALLEGATO 4

5-04624 Occhionero: Condizioni dell'affidamento in concessione di una area all'interno della riserva naturale Montedimezzo (IS).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, secondo quanto riferito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Isernia, l'area picnic della Riserva Naturale Orientata e della Biodiversità di Montedimezzo, ricadente in agro del Comune di Vastogirardi, è stata oggetto di procedura aperta di affidamento in concessione, tempestivamente notificata con richiesta di pubblicazione del bando a tutti i Sindaci del Consorzio Assomab, compreso il comune di San Pietro Avellana. Al bando hanno partecipato soltanto due ditte. L'area è stata aggiudicata alla ditta Scaviter s.r.l. Dell'aggiudicazione sono stati informati, una volta definita la procedura con l'autorizzazione a contrarre del Superiore Comando, tutti i comuni dell'ASSOMAB.
  La concessione temporanea dell'area picnic è stata prevista, condivisa e autorizzata dal Superiore Raggruppamento Biodiversità di Roma per garantire un modello gestionale più rispondente alle esigenze di tutela di un'area protetta che assicuri anche una fruizione sostenibile alla collettività.
  Tale organizzazione consente poi al Reparto Biodiversità di non distrarre eccessivamente il personale OTI dai propri compiti contrattuali che riguardano la messa in sicurezza dell'intera riserva naturale, il controllo quotidiano dei sentieri e dei recinti faunistici, l'alimentazione degli animali, l'assistenza in occasione di visite guidate ed escursioni naturalistiche, la manutenzione continua delle staccionate, l'ausilio per l'applicazione dei protocolli anti Covid-19 e molte altre incombenze.
  La gestione fatta con criteri imprenditoriali è stata quindi ritenuta idonea ad assicurare un più corretto uso dell'area picnic anche per scopi ricreativi, non consentiti dal decreto istitutivo della Riserva se non previa autorizzazione dell'Ente Gestore ove ricorrano i presupposti di legge.
  Lo stesso Reparto ha segnalato che, presso il Centro Visitatori della Riserva, sono presenti altri servizi igienici liberi, disponibili per tutti gli amanti della natura che raggiungono la foresta per visitare il museo della flora e della fauna, i recinti faunistici e le voliere con uccelli rapaci, ovvero per conoscere la foresta percorrendo i sentieri naturalistici.
  Ha evidenziato, peraltro, che la R.N.O. di Collemeluccio non è interessata da alcuna forma di concessione dell'area picnic poiché al momento non si è ravvisata alcuna necessità in tal senso.
  Sempre secondo quanto riferito dal Reparto Biodiversità, l'area picnic di Montedimezzo viene gestita dall'aggiudicatario nel rispetto delle limitazioni imposte nel contratto di concessione e di tutte le prescrizioni che gravano su tale area protetta. I tavoli e i barbecue, opportunamente numerati dal concessionario, vengono assegnati a pagamento, anche tramite prenotazione, i bagni sono disponibili previo pagamento di una modesta quota, ad esclusione del bagno per disabili che resta gratuito, i rifiuti vengono raccolti a cura degli ospiti e comunque con garanzia di pulizia da parte del concessionario.
  Per quanto attiene l'accesso alle riserve, il Reparto evidenzia che questo avviene nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni Pag. 232anti Covid-19 ed in ossequio ai protocolli di sicurezza adottati per i parchi, le aree protette e i musei, opportunamente pubblicizzati mediante collocazione all'interno delle stesse tabelle descrittive e prescrittive circa le misure di prevenzione del contagio, con la predisposizione di punti informativi all'ingresso di ogni riserva e l'adozione del registro dei visitatori.
  Ulteriori informazioni vengono fornite via telefono o via mail e, per le visite guidate, vengono consegnati, oltre al modello di richiesta di autorizzazione, gli allegati riportanti tutte le prescrizioni a rispettare. L'intera Riserva è quotidianamente presidiata dal personale OTI e dal militari del Nucleo Tutela Biodiversità di Montedimezzo.

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ALLEGATO 5

5-04625 Lucchini: Blocco nell'erogazione dei finanziamenti per la messa in sicurezza di alcuni siti contaminati da rifiuti radioattivi nella provincia di Brescia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che la problematica segnalata è fortemente attenzionata dal Ministero dell'ambiente, il quale si è fatto, peraltro, promotore di una norma specifica volta a consentire ai Prefetti, in qualità di autorità locali competenti all'attuazione degli interventi nei casi di sussistenza di esposizione prolungata alle radiazioni ionizzanti, di poter disporre di un fondo a cui attingere per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni per i vari casi esistenti nei territori di competenza. Tuttavia, in sede di approvazione della legge di bilancio 2018, a differenza della proposta avanzata dal Ministero di istituire il fondo presso il MEF per una celere ripartizione delle risorse, è stata prevista l'attivazione del fondo direttamente presso il Ministero dell'ambiente. Questo ha comportato difficoltà nello stanziamento delle risorse finanziarie direttamente alle Prefetture competenti, non disponendo le stesse di capitoli di bilancio per la gestione della contabilità speciale. Al momento sono ancora in corso interlocuzioni con il Ministero dell'interno per la definizione della questione.
  Preme ricordare, inoltre, che il comma 536, dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018, nel prevedere lo stanziamento di un fondo presso il Ministero dell'ambiente, per complessivi 15 milioni di euro per il triennio 2018-2020, per finanziare le spese necessarie al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi in questione, dispone comunque l'obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi e che gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa siano versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore dei fondo stesso. Pertanto, le risorse finanziarie del suddetto fondo non sono, né devono essere intese, come contributi a fondo perduto da erogare direttamente ai soggetti privati. In ragione di tali presupposti, i siti industriali della ex Rivadossi S.r.l. di Lumezzane e della Acciaierie Venete S.p.A. di Sarezzo non sono stati esclusi da alcun finanziamento in quanto l'istanza avanzata dal Prefetto di Brescia non è stata ritenuta accoglibile per mancanza dei necessari requisiti.
  In merito alla situazione esistente presso la discarica della Raffineria Metalli Capra S.p.A. di Capriano del Colle, si rappresenta che l'istruttoria dell'istanza del Prefetto per accedere alle risorse del fondo in parola per l'importo di un milione di euro è tuttora pendente, avendo il Ministero ritenuto necessario condurre approfondimenti sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo giuridico. Sono inoltre in corso interlocuzioni con la Prefettura in merito al progetto di messa in sicurezza permanente della discarica.
  Circa il trasferimento dei fondi, si segnala, inoltre, che è stato posto un quesito alla Ragioneria Generale dello Stato che, con nota del 6 agosto scorso, ha evidenziato che a decorrere dalla chiusura delle contabilità speciali delle Prefetture, la modalità ordinaria con cui le Amministrazioni devono effettuare erogazioni in favore delle stesse prevede che le risorse Pag. 234siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati. Nel caso in esame, le risorse potrebbero essere utilizzate, a valere sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno alimentati dalla riassegnazione, o per il finanziamento diretto degli interventi oppure, qualora ne ricorrano le condizioni, per il trasferimento in favore degli enti locali interessati. Tale parere è stato condiviso anche dal competente Ufficio del MEF, pertanto, il Ministero dell'ambiente può provvedere al versamento delle risorse del fondo nell'ultimo bimestre 2020, per consentire la riassegnazione ad inizio 2021, nei termini descritti.
  Resta in capo alle Prefetture sondare ulteriormente la possibilità di intervento da parte del Dipartimento della Protezione civile, che dovrà valutare, dal punto di vista normativo e tecnico, se vi sia la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza.

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. C. 1704 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1704 Governo recante Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010;
   tenuto conto delle finalità del provvedimento di rafforzare le misure di protezione dell'habitat dei cetacei e di riduzione delle minacce alla loro sopravvivenza, in particolare ampliando l'area geografica di applicazione dell'Accordo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 7

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824 Liuni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1824 Liuni recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente il 10 settembre scorso;
   evidenziato che il provvedimento reca disposizioni che investono la competenza della Commissione Ambiente, in ragione della connessione tra il florovivaismo e la valorizzazione delle aree verdi, in particolare nel tessuto urbano;
   richiamati gli articoli 9 e 14 che affidano, rispettivamente, al Ministro delle politiche agricole la predisposizione del Piano nazionale del settore florovivaistico e l'adozione di un regolamento in materia di rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde;
   rilevato che, per le finalità e i contenuti dei suddetti atti, appare opportuno prevedere che sia acquisito per la loro adozione anche il concerto del Ministero dell'ambiente;
   rilevato altresì che nel citato articolo 9 non viene esplicitato il riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, in materia di prevenzione alla introduzione accidentale di specie esotiche invasive di interesse unionale, di cui al regolamento (UE) n. 1143/ 2014, in particolare per quanto attiene l'articolo 7, commi 1 e 2, relativi ai vettori di introduzione accidentale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 9 dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che sul decreto del Ministro delle politiche agricole che adotta il Piano nazionale del settore florovivaistico venga previamente acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente;
   b) al medesimo articolo 9, dopo il comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il seguente comma aggiuntivo: «2-bis. Il Piano deve tener conto del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ed in particolare dell'articolo 7, commi 1 e 2, riguardanti il Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive.»;
   c) all'articolo 14, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che sul decreto del Ministro delle politiche agricole che emana il regolamento ivi previsto sia previamente acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente, atteso che quest'ultimo ha adottato a sua volta il decreto 10 marzo 2020 «Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde».