CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2020
433.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04584 Giacometto: Iniziative per lo sdoganamento prioritario di beni destinati al contrasto dell'epidemia da COVID-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se non si intenda semplificare le operazioni di sdoganamento delle attrezzature mediche destinate al contrasto dell'epidemia di Covid-19 anche facendo ricorso all'impiego di ulteriori unità di personale da destinare ai controlli sulle merci, con particolare riferimento al materiale sanitario.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Le importazioni all'interno dell'Unione europea presuppongono la presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione tramite la quale, nelle forme prescritte, manifesta la volontà di vincolare una determinata merce al regime doganale dell'importazione definitiva, assolvendo al pagamento dei relativi tributi.
  Dall'arrivo della merce in appositi depositi sotto vigilanza doganale, il suo titolare ha sessanta giorni di tempo per vincolare la merce al regime dell'importazione o ad altro regime doganale, ad esempio riesportando la merce o procedendo al suo trasferimento presso altro deposito.
  Nel caso richiamato dagli Onorevoli interroganti, relativo all'acquisto da parte della Regione Piemonte di 4 dispositivi robotici per l'esecuzione seriale di tamponi, i dispositivi medici sono arrivati presso i magazzini della società DHL presso l'aeroporto di Malpensa in data 16 agosto 2020.
  Sino al 1o settembre 2020 la suddetta impresa non ha ritenuto di presentare alcuna dichiarazione doganale e nessuna richiesta di supporto risulta, inoltre, pervenuta, in tale periodo, allo Sportello Dogana Amica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte della ASL di Torino.
  Soltanto in data 1o settembre 2020 sono state presentate 2 dichiarazioni doganali di transito dall'Ufficio delle dogane di Malpensa alla sezione operativa territoriale di Orbassano (entrambe selezionate CA dal Circuito Doganale di Controllo e quindi immediatamente trasferibili alla Sezione operativa di destinazione).
  In data 2 settembre 2020 è stata presentata la dichiarazione doganale di importazione presso la Sezione operativa di Orbassano.
  Sebbene la spedizione non fosse stata annunciata e prenotata anticipatamente e la relativa dichiarazione doganale sia stata, pertanto, selezionata per un controllo documentale, la merce e stata immediatamente rilasciata alla libera disponibilità della ASL importatrice, in quanto le verifiche documentali sono state eseguite nello stesso giorno.
  In sintesi, la merce è stata oggetto di dichiarazione doganale da parte del rappresentante doganale della ASL di Torino solo il 2 settembre 2020 ed è stata svincolata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il giorno stesso.
  Nessun ritardo è pertanto imputabile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale, piuttosto, si è attivata nel giro di poche ore per superare le difficoltà segnale dalla ASL 3 di Torino, amministrazione importatrice della merce.
  In particolare, su segnalazione pervenuta alla Dogana di Torino il pomeriggio del 1o settembre 2020 dall'Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, i funzionari dell'Agenzia delle Pag. 60dogane e dei monopoli hanno provveduto a svincolare la merce con ogni consentita premura, non appena la presentazione della dichiarazione doganale ha reso possibile tale adempimento.
  La stessa Giunta della Regione Piemonte, in persona del suddetto Assessore, ha inteso dare un formale riscontro scritto al Responsabile della Sezione operativa dell'Agenzia responsabile di tale efficiente epilogo.
  Non trova dunque riscontro l'affermazione che la Dogana avrebbe «bloccato lo sdoganamento e il conseguente invio a destinazione di tale strumentazione», essendosi accertato l'esatto contrario.
  Gli Onorevoli segnalano che le stesse attrezzature acquistate anche dagli altri ospedali di Pescara e di Bergamo, sono arrivate regolarmente «forse perché non sono stati dichiarati strumenti medicali».
  In proposito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce di non disporre di informazioni utili al rintraccio delle ulteriori importazioni cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti.
  Si osserva, nondimeno, che gli strumenti medicali importati dalle ASL per il contrasto del COVID-19 beneficiano dell'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e dell'IVA e che, nondimeno, tale beneficio fiscale implica la verifica della effettiva destinazione «istituzionale» di tale merce.
  Tale verifica è stata semplificata prevedendo che gli enti importatori di tali merci rilascino una dichiarazione telematica che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di applicare in tempo reale l'esenzione dai predetti tributi.
  Tale iter, completamente dematerializzato, si avvale di un meccanismo automatico integrato con la « white list» dei soggetti autorizzati a tale tipo di importazioni, e consente di prevenire condotte fraudolente, acquisendo, senza rischio di contraffazioni e di truffe in danno all'erario, l'identità del soggetto istituzionale destinatario della merce importata in regime di esenzione dal versamento dei tributi ordinariamente dovuti all'atto dello sdoganamento.

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ALLEGATO 2

5-04585 Currò: Chiarimenti sull'applicazione di sanzioni per attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al regime di responsabilità previsto in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale (Superbonus) di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e, in particolare, chiede «di chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni.».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  In relazione ai profili soggettivi di responsabilità per l'indebita fruizione del beneficio fiscale l'articolo 121, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che «Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.».
  In attuazione delle disposizioni introdotte ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernenti l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020, punto 7 disciplina l'attività di controllo disponendo che, «Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente i fornitori e i concessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta Pag. 62in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.».
  Deve pertanto sottolinearsi che i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.
  Quanto, poi, agli strumenti a disposizione del beneficiario nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli, si osserva che il comma 14 del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione ammirativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».
  I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.
  Infine, con riferimento ai poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate si richiama il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui «Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
  Pertanto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale.
  L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

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ALLEGATO 3

5-04586 Fragomeli: Erogazioni di contributi a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame con la question time in oggetto, l'onorevole Fragomeli e altri richiamano le disposizioni normative (articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020) e regolamentari (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020) che hanno disciplinato il riconoscimento del contributo a fondo perduto in oggetto, chiedono al Governo i risultati definitivi del processo con particolare riferimento al numero delle istanze presentate, i soggetti beneficiari suddivisi per fasce di ricavi o compensi, i tempi medi dell'erogazione e il totale effettivamente erogato e, da ultimo, chiedendo di valutare la possibilità di far gestire dall'Agenzia delle entrate anche processi di riconoscimento di altri contributi a fondo perduto previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto «Agosto»).
  Al riguardo, nella tabella seguente sono riportati, suddivisi per fascia di ricavi e compensi annui, il numero di soggetti ai quali è stato finora erogato il contributo a fondo perduto, con i relativi importi.

Fascia di ricavi e compensi annui N. soggetti ai quali è stato erogato il contributo (milioni di unità) Importo totale contributo erogato (miliardi di euro) Importo medio contributo erogato (euro)
da zero a 400 mila euro 1,86 3,52 1.892
maggiore di 400 mila fino a 1 milione di euro 0,11 1,51 13.727
maggiore di 1 milione fino a 5 milioni di euro 0,16 1,09 6.813
Totale 2,13 6,12 2.872

  L'erogazione dei contributi è avvenuta mediamente entro 14 giorni di calendario dalla presentazione dell'istanza, che rappresentano circa 10 giorni lavorativi.
  Infine si evidenzia che, sulla base delle disposizioni sia del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) che del decreto-legge n. 104 del 2020 (Decreto Agosto), l'Agenzia delle entrate è chiamata a gestire:
   una serie di processi riguardanti diverse agevolazioni fiscali, tra le quali si menzionano:
    il credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi e degli immobili ad uso non abitativo;
    il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
    il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI;
    le detrazioni (e le cessioni dei relativi crediti d'imposta) spettanti per i lavori eseguiti sulle unità immobiliari e le parti comuni condominiali (es. Superbonus 110 per cento);
    il credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni; Pag. 64
   il processo di riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano subito un predefinito calo di fatturato (articolo 59 del Decreto Agosto).

  Con riferimento al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 58 del Decreto Agosto in favore della filiera della ristorazione, pure menzionato dall'interrogazione parlamentare di cui trattasi, si rappresenta che la gestione di tale misura è stata espressamente affidata dal legislatore al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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ALLEGATO 4

5-04587 Ungaro: Iniziative relative alla vendita di Borsa Italiana SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione relativa all'operazione di mercato su Borsa Italiana ed MTS, si precisa, preliminarmente, che nell'ambito dell'operazione di acquisizione da parte di Refinitiv, anche in connessione con la procedura avviata dalla Commissione Europea per i profili di concorrenza, London Stock Exchange Group (LSEG) ha sollecitato la presentazione di manifestazioni di interesse ad acquisire MTS ovvero l'intero gruppo Borsa Italiana.
  La procedura è in corso e non è quindi consentito fornire elementi, data la partecipazione di società quotate nel processo.
  Si danno comunque assicurazioni che il Governo, in stretto raccordo con le autorità di vigilanza, sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi dell'operazione, consapevole dell'importanza strategica che Borsa Italiana e MTS hanno per il corretto funzionamento del mercato finanziario italiano e per l'intero sistema economico e produttivo italiano.
  Ai sensi della normativa sul golden power e delle normative di settore sui mercati le offerte saranno oggetto di vaglio da parte del Governo e delle autorità di vigilanza, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività, e la tutela degli interessi pubblici sottesi a tali asset strategici.
  L'attenzione dovrà essere rivolta a garantire non solo il valore e il posizionamento domestico e internazionale di Borsa Italiana ma anche il pieno rispetto delle regole di correttezza e di buon andamento dei mercati finanziari, la loro trasparenza ed efficienza e un adeguato grado di tutela dei risparmiatori.
  Borsa Italiana può svolgere un ruolo significativo nella ripartenza del Paese, in particolar modo se coglierà l'opportunità di contribuire alla realizzazione del progetto europeo di integrazione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union) cui le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea di dicembre 2019 e la rinnovata agenda della Commissione Europea di hanno dato nuovo impulso.
  Mercati ed ecosistemi locali possono avere un senso solo se parte centrale di un mercato dei capitali unico a livello europeo, aperto, spesso e liquido. Solo così si potrà sbloccare il reale potenziale, per imprese ed investitori, insito in mercati dei capitali europei pienamente integrati ed efficienti, rafforzando anche la competitività a livello mondiale del sistema finanziario europeo.

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ALLEGATO 5

5-04588 Bitonci: Erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al 9 settembre 2000 le domande FIR istituite da parte di Consap SpA al 2o livello sono n. 38.288 con esito di proposta di accoglimento per la Commissione tecnica del FIR, per un totale di indennizzi pari a circa euro 486.000.000,00.
  Le domande convalidate dalla Commissione Tecnica – che ha natura indipendente – sono pari a 780.
  Si ricorda che la norma istitutiva del FIR, e con precisione il comma 493, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, predispone una dotazione del Fondo di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Rientriamo perfettamente nell'arco temporale di riferimento e non sussistono ritardi. Si ricorda, altresì, che i termini per la presentazione della domanda, inizialmente fissati al 18 febbraio 2020 e successivamente estesi al 18 aprile, sono stati ulteriormente prorogati dal decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, al 18 giugno 2020, su istanza delle stesse associazioni di risparmiatori ed a causa dell'emergenza COVID-19.
  Nel pomeriggio della data odierna è stata convocata una riunione con i membri della Commissione Tecnica. In tale sede il Governo chiederà:
   a) di avviare, nei successivi giorni, la procedura di bonifico delle domande convalidate dalla Commissione Tecnica;
   b) di indennizzare l'importo del 100 per cento.