CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 3 luglio 2020
402.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 44.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
   a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2g/km

Contributo (euro)

0-20

2.000

21-60

2.000

61-110

1.500

   b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2g/km

Contributo (euro)

0-20

1.000

21-60

1.000

61-110

750

Pag. 35

  1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.
  1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
  1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
  1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
44. 15. (Nuova formulazione) Benamati, Epifani, Moretto, Nardi, Rotta, Fragomeli, Gariglio, Fregolent, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Fassino, Soverini, Dal Moro, Buratti, Topo, Mor, De Filippo.

ART. 48.

  Sopprimere il comma 6.
48. 31. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

ART. 66.

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

  1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche Pag. 36e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento – ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS.
  3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante di ACCREDIA, da un rappresentante di UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL.
  4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati da ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.
  5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.
  6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;
   b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
   c) al comma 3:
    1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
    2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;
   d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

Pag. 37

  7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
66. 02. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Pezzopane.

ART. 67.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Inserimento al lavoro dei care leaver)

  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
67. 01. Emanuela Rossini.

ART. 68.

  Nella parte conseguenziale, alla lettera d), sostituire il capoverso 8 con i seguenti:
   8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
   8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.

  Nella parte conseguenziale, inserire la seguente lettera:
   d-bis) all'articolo 265, sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure Pag. 38di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
*0. 68. 137. 90. (Nuova formulazione) Ceccanti.
*0. 68. 137. 92. (Nuova formulazione) Fassina.

  Dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) All'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente:
   all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole 20 milioni con le seguenti 21 milioni.
0.68.137.96. (Nuova formulazione) Marin, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  All'articolo 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) al comma 2, secondo periodo, le parole: “in ogni caso” sono sostituite dalle seguenti: “a pena di decadenza” e la parola “quarto” è soppressa.»;
   2) al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione resta possibile presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.”»;
   3) al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale ‘emergenza COVID-19’ sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine Pag. 39di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22.”»;
   4) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi del comma 1, lettere c) ed e), se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;
   a) all'articolo 70, al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”»;
   c) All'articolo 71, capoverso Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga «Emergenza Covid-19» all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione Pag. 40o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
  4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al sesto periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del sesto periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della prestazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente:
   a) Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

Art. 70-bis.
(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle Pag. 41ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.
   b) all'articolo 82, comma 1, alinea, sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «luglio»;
   c) all'articolo 103, comma 5, sostituire le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1o giugno al 15 luglio 2020» con le seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o giugno 2020 al 15 agosto 2020»;
   d) all'articolo 265, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente e al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9 del presente articolo.»;
   e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
68. 137 Il Governo.

ART. 72.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « 1.» con il seguente: « 1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente Pag. 42articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
*72. 91. (Nuova formulazione) Gribaudo, Serracchiani, Rotta, Quartapelle Procopio, Pollastrini, Mura, Carla Cantone, Di Giorgi, Pezzopane, Carnevali, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cenni, Ciampi, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Nardi, Piccoli Nardelli, Pini, Prestipino, Schirò.
*72. 5. (Nuova formulazione) Vitiello.
*72. 40. (Nuova formulazione) Varrica.
*72. 61. (Nuova formulazione) Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Bellucci.
*72. 65. (Nuova formulazione) Bond, Baldini.
*72. 81. (Nuova formulazione) De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
*72. 95. (Nuova formulazione) Lacarra.
*72. 99. (Nuova formulazione) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*72. 106. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
*72. 109. (Nuova formulazione) Giannone.
*72. 117. (Nuova formulazione) Zennaro, Rospi, Nitti.
*72. 11. (Nuova formulazione) Toccafondi, D'Alessandro, Vitiello, Moretto.

ART. 80.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.
80. 18. (Nuova formulazione) De Maria, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Soverini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.
80. 011. Costanzo, Invidia, Cubeddu, Segneri, Cominardi, De Lorenzo, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Tripiedi, Villani.

ART. 82.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente Pag. 43articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.

  Conseguentemente:
   al comma 11, sostituire le parole: pari a 959,6 milioni di euro con le seguenti: pari a 971,3 milioni di euro;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 788,3 milioni di euro per l'anno 2020.
82. 76. (Nuova formulazione) Fassina, Tabacci.

ART. 84.

  All'articolo 84 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, lettera b), dopo le parole: e il 31 gennaio 2020; inserire le seguenti: per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
   b) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera;
   c) al comma 12, le parole: 3.840,8 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 3.850,4 milioni di euro;
   d) al comma 14, sostituire le parole da: pari a 3.912,8 milioni fino alla fine del comma con le seguenti:, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto.
*84. 100. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Orfini, Rossi, Prestipino, Ciampi, Lattanzio, Mollicone, Pezzopane.
*84. 122. (Nuova formulazione) Nitti.
*84. 78. (Nuova formulazione) Fratoianni, Fassina.

ART. 89.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e Pag. 44inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
89. 1. (Nuova formulazione) Noja, Carnevali.

  Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefìci di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

  Conseguentemente, all'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-ter, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.740,8 milioni di euro con le seguenti: 2.673,2 milioni di euro.
89. 04. Meloni, Garavaglia, Randelli, Lupi, Crippa, Delrio, Boschi, Fassina, Plangger.

ART. 90.

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presento decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
*83. 1. (Nuova formulazione) Noja.
*83. 18. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
*83. 15. (Nuova formulazione) Novelli, Versace, Bagnasco.
*83. 8. (Nuova formulazione) Massimo Enrico Baroni, Nesci, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Mammì, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga.
*83. 6. (Nuova formulazione) Nobili.

ART. 93.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*93. 44. (Nuova formulazione) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo, Pezzopane.

Pag. 45

*93. 9. (Nuova formulazione) Durigon, Manzato, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Cavandoli.
*93. 24. (Nuova formulazione) Giacomoni, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore.
*93. 37. (Nuova formulazione) Brunetta, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
*93. 58. (Nuova formulazione) Zennaro, Rospi, Nitti.
*93. 29. (Nuova formulazione) Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 95.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
95. 1. (Nuova formulazione) Rosato.

ART. 102.

  Al comma 1, le parole: 45 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 35 milioni di euro.
102. 1. (Nuova formulazione) Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 103.

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

  1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori Pag. 46subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*84. 04. (Nuova formulazione) Mulè, Aprea, Bagnasco, Biancofiore, Cassinelli, Cattaneo, Mandelli, Marin, Napoli, Perego Di Cremnago, Pettarin, Ravetto, Rosso, Ruffino, Saccani Jotti, Zanella, Zangrillo.
*103.012 (Nuova formulazione) Braga, Enrico Borghi, Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Viscomi, Schirò.

ART. 105.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni con le seguenti: dei minori di età compresa tra zero e sedici anni.
*105. 2 (Nuova formulazione) D'Alessandro, Toccafondi, Vitiello, Moretto.
*105. 6. (Nuova formulazione) Toccafondi.
*105. 7. (Nuova formulazione) Rampelli, Bellucci.

  Nel titolo IV, dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tale fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.
  2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

  Conseguentemente:
   alla rubrica del titolo IV, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure Pag. 47per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
105. 037. (Nuova formulazione) Sportiello, Perantoni, Nesci, Lapia, Mammì, Ianaro, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Menga, Zan, Conte, Boldrini.

ART. 106.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».
106. 19. (Nuova formulazione) Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
106. 028. (Nuova formulazione) Baldino, Alaimo, Dieni, Corneli, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Berti, Bilotti, Brescia, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 111.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con Pag. 48modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole «dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché»;
   b) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applica» .
111. 4. Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Sospensione della quota capitale dei mutui per le autonomie speciali)

  1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, le parole: «Le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
      b) al comma 5, le parole: «4,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «92,3 milioni».
111. 012. Trizzino, Sodano, Faro, Alaimo.

ART. 112.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
  4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 49all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*112. 13. (Nuova formulazione) Maraia, Torto, Buompane, Caso, Gubitosa, Maglione, Giarrizzo, Elisa Tripodi, Iovino, Colletti, Vacca, Adelizzi, Grippa, Faro, Corneli.
*112. 20. (Nuova formulazione) Conte, Del Basso De Caro, De Filippo, Stumpo.
*112. 26. (Nuova formulazione) De Luca, Pezzopane.
*112. 14. (Nuova formulazione) Cirielli, Trancassini.
*112. 9. (Nuova formulazione) Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Varchi.
*112. 2. (Nuova formulazione) Lazzarini, Molteni, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*112. 11. (Nuova formulazione) Mandelli, Pella, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.
*112. 27. (Nuova formulazione) Zennaro, Rospi, Nitti.
*112. 21. (Nuova formulazione) Tartaglione, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Porchietto.
*112. 15. (Nuova formulazione) Occhiuto, Nevi, Paolo Russo, Casciello.
*112. 6 (Nuova formulazione) Pella, Zangrillo, Rosso, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio–sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, a integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.

  Conseguentemente:
   all'articolo 265 comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.
112.4 (Nuova formulazione) Guidesi.

ART. 119.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 119.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
   a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente Pag. 50indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
   b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
   c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Pag. 51

  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
  4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
  4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
  5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Pag. 52lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
   a) dai condomìni;
   b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
   d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, Pag. 53n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
   e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
   a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
   b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

  13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici Pag. 54sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
  14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
  15-bis. le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1o gennaio 2020:
   a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

Pag. 55

  16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
  16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
  16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 799,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 69,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   al comma 7, lettera a), sostituire le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023 e le parole: che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021.
119. 115 (Nuova formulazione) Sut, Nardi, Moretto, Pastorino, Benamati, Vallascas, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Fragomeli, Miceli, Lepri, Rossi, Mor, Fregolent, Del Barba, D'Alessandro, Scoma, Marco Di Maio, Paita, Gadda, Ungaro, Nobili, Terzoni, Deiana, Alemanno, Berardini, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gallinella, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 119 aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, Pag. 56con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2020»;
   b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono soppresse.
119. 047. Varrica, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Vignaroli, Vianello, Zolezzi.

ART. 122.

  Al comma 1, dopo le parole: ivi inclusi aggiungere le seguenti: il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli.
122. 8. Ficara, Varrica.

ART. 129.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefìci per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti».
129. 02 (Nuova formulazione) Plangger.

ART. 164.

  Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Promozione degli investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse Pag. 57derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.
164. 024. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

ART. 177.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole: 74,90 milioni di euro con le seguenti: 77 milioni di euro;
   b) al comma 4, sostituire le parole: 205,45 milioni di euro con le seguenti: 211,45 milioni di euro;
   c) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.
177. 16. (Nuova formulazione) Frassini, Guidesi, Piastra.

ART. 179.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: amministratore delegato aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,.
*179. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.
*179. 19. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Caiata, Prisco.
*179. 21. Fassina.
*179. 25. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*179. 27. De Toma, Rachele Silvestri.
*179. 28. Tabacci.

ART. 181.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1o marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.
  1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: pari a 127,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 140 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 787,5 milioni.
181. 31. (Nuova formulazione) Fassina.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Pag. 58il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
  4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.
*181. 17. (Nuova formulazione) Grimaldi.
*181. 37. (Nuova formulazione) Lacarra, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Zardini.

ART. 182.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Fermo quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente dei concessionari è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificata dal comma 2-ter del presente articolo»;
   b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio.
  2-ter. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il numero 2.1) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente: “2.1) per le pertinenze destinate ad attività Pag. 59commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del numero 1.3)”.
  2-quater. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2-ter del presente articolo. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al presente comma, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1o gennaio 2007, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al primo periodo.
  2-quinquies. Dal 1o gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.
  2-sexies. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
   a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

  2-septies. Le disposizioni di cui al comma 2-sexies non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni precedenti.
  2-octies. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa Pag. 60domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
   a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
   b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

  2-novies. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 2-octies è presentata entro il 30 settembre 2020 e, entro il 30 settembre 2021, è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
  2-decies. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2-octies costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
  2-undecies. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 2-novies sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 2-octies, compresi quelli di riscossione coattiva, nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.
*182. 81. (Nuova formulazione) Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
*182. 40. (Nuova formulazione) Buratti, Ferri.
*182. 68. (Nuova formulazione) Ripani, Gelmini, Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.
*182. 15. (Nuova formulazione) Raffaelli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*216. 05. (Nuova formulazione) Barelli, Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
  1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sostituire le parole: dal comma 1, pari a 25 milioni con le seguenti: dal presente articolo, pari a 35 milioni;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 790 milioni.
182. 78. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Pag. 61

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
   b) al comma 8, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
   c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
  « 11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.
  12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
  « 12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
  12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, Pag. 62per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
182. 107. (Nuova formulazione) Bonomo, Nardi, Benamati, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane, Bordo, Rossi, Buratti.

  Al comma 2, dopo le parole: del demanio marittimo inserire le seguenti:, lacuale e fluviale.
182. 1. Bendinelli, Ferri, Marco Di Maio, Moretto, Occhionero.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:
      a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
   b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
   c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).
182. 52. Spena, Fiorini, Porchietto, Barelli, Carrara, Polidori, Squeri, Della Frera, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Art. 183.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 210 milioni di euro con le seguenti: 171,5 milioni di euro;
   b) al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge, la dotazione di cui all'articolo 28, comma 1, della legge stessa, limitatamente all'anno 2020;
   c) al comma 11:
    1) alla lettera b), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: al rimborso o e aggiungere, infine, i seguenti periodi: L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo Pag. 63di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata;
    2) dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di adozione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, in riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle misure di contenimento adottate ai sensi del medesimo articolo 3, nonché comunque per i soggetti che dalla medesima data si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   d) dopo il comma 11 inserire i seguenti:
  11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni».
  11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi da biglietteria e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dalle prescrizioni e dalle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;
   e) al comma 12, sostituire le parole: All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10 con le seguenti: All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10 e 11-ter.

  Conseguentemente all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti:, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator;
   b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni con le seguenti: 1.432,6 milioni.
183. 77. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Orfini, Rossi, Ciampi, Lattanzio, Mollicone, Bendinelli, Ferri, Marco Di Maio, Moretto, Occhionero.

  Al comma 2, primo periodo dopo le parole: dell'intera filiera dell'editoria, aggiungere le seguenti: incluse le imprese e le lavoratrici e i lavoratori della filiera di Pag. 64produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore.
183. 89. Fusacchia, Piccoli Nardelli, Muroni, Lattanzio.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di «Capitale italiana della cultura», in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
  8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: «A eccezione dell'anno 2020,».
183. 36. (Nuova formulazione) Dori, Cominardi, Martina, Carnevali, Berlinghieri, Bazoli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro con le seguenti: dai commi 1, 2, 3, 9, 10 e 10-bis, pari a 450 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 785 milioni di euro per l'anno 2020.
183. 32. (Nuova formulazione) Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Gagnarli.

ART. 184.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: investimenti e aggiungere le seguenti:, al supporto di;
   b) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.
184. 6. Lattanzio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

  All'articolo 184 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la tutela, inserire le seguenti: la conservazione, il restauro,;
   b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto «Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento» è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente:
   al comma 6 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 52 milioni;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 798 milioni.
184. 11. (Nuova formulazione) Navarra.

Pag. 65

ART. 185.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari.
185. 1. Vacca, Gallo, Casa, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

  Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.
(Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO)

  1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
185. 02. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Nevi, Casciello.

ART. 194.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
194. 6. (Nuova formulazione) Sensi, Pezzopane.

ART. 195.

  Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
  2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino Pag. 66al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».
*195. 06. Piccoli Nardelli, Rossi, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Mollicone.
*195. 016. Capitanio, Maccanti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Tombolato, Colmellere, Giacometti, Cavandoli.
*195. 09. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.
*195. 013. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:

Art. 195-bis.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

  1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
  «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti primo comma.
   In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».
195. 018. De Filippo.

ART. 198.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: agli operatori che aggiungere le seguenti: alla data di presentazione della domanda di accesso.

  Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo.
198. 2. (Nuova formulazione) Luciano Cantone.

ART. 199.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), primo periodo sostituire le parole: nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente con le seguenti: nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore;
   b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
   c) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   «c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi»;
   d) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale Pag. 67nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
  « 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in modo proporzionale, agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio».

  8-ter. Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti dall'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in forma originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia della salute a seguito dell'emergenza da COVID-19.
  8-quater. Con riguardo alla capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 2, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4.95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
*199. 43. (Nuova formulazione) Pastorino.
*199.1 (Nuova formulazione) Paita.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare le Autorità di sistema portuale, nel limite di 5 milioni di euro, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
  10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.
  10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di Pag. 68coordinamento delle autorità di sistema portuale, sono dettate le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.
  10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
*199. 15. (Nuova formulazione) Mancini.
*199. 18. (Nuova formulazione) Termini, Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Grande, Berti, Emiliozzi, Trano.
*199. 2. (Nuova formulazione) Paita.
*199. 52. (Nuova formulazione) Gariglio, Cantini.
*199. 62. (Nuova formulazione) Tabacci.

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

  1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;
   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  « 4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
   a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
   b)  sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
   c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione. 4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.
199. 06. (Nuova formulazione) Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pastorino, Mura, Serracchiani.

ART. 200.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, dopo le parole: è effettuata sono inserite le seguenti: senza l'applicazione di penalità;Pag. 69
   a) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.
  5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
200. 24. (Nuova formulazione) Ficara, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ed il personale viaggiante aggiungere le seguenti: nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche in leasing, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti.
* 200. 15. (Nuova formulazione) Navarra, Fragomeli, Topo.

Pag. 70

* 200. 30. (Nuova formulazione) Scagliusi Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
200. 6. (Nuova formulazione)Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Buono viaggio)

  1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
   a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
   b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 1 milione di euro, è ripartita in parti uguali tra tutti i comuni interessati.

  3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.
  4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.Pag. 71
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*200. 07. (Nuova formulazione) Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pezzopane, Mura, Serracchiani.
*180. 14. (Nuova formulazione) Fassina.

ART. 202.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4 e dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Tale piano è trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
*202. 12. (Nuova formulazione) Enrico Borghi, Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pezzopane.
*202. 14. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
202. 5. (Nuova formulazione) Nobili.

ART. 205.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 205.
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori).

  1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
205. 4. (Nuova formulazione) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 206.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla SS n. 4 «Via Salaria» – variante Trisungo-Acquasanta — 2o lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla SS n. 4 «Via Salaria» – Realizzazione di strada a Pag. 72quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS per le attività di progettazione, nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS con priorità di finanziamento e realizzazione.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento della tratta autostradale A24 e A25 e della SS n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017.
206. 5. (Nuova formulazione) Mancini, Pezzopane, Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Trancassini, Rampelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.
206. 1. Buratti.

ART. 208.

  All'articolo 208 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, eliminare le parole:, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,; sostituire le parole: di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024», con le seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024;

b) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia);Pag. 73
   c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, già trasferite al bilancio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
*208. 37. (Nuova formulazione) Orlando, Carnevali, Martina, Pastorino.
*208. 19. (Nuova formulazione) Zanichelli, De Girolamo, Spadoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il Porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria, la società Rete ferroviaria italiana Spa, sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, disciplinano, anche mediante apposita convenzione, i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto, nonché le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico e l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.
208. 14. Bruno Bossio, Navarra, Fragomeli, Topo, Basini, Gariglio, Cantini.

ART. 211.

  Dopo l'articolo 211 aggiungere il seguente:

Art. 211-bis.
(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

  1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria Pag. 74emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
  2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
  3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei princìpi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.
  4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione dal contagio del personale operativo e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, inclusi coloro che provengono dall'estero.
  5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:
   a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID-19;
   b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
   c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;
   d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.
211. 01. (Nuova formulazione) Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

ART. 212.

  Dopo l'articolo 212, è aggiunto il seguente:

Art. 212-bis.
(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia)

  1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

  «Art. 18-bis. – 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, Pag. 75sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».

  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente al Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*212. 01. (Nuova formulazione) Pellicani, Fornaro, Rotta, De Menech, Zardini, Dal Moro, Zan..
*213. 08. (Nuova formulazione) Brunetta, Gelmini.
*201. 017. (Nuova formulazione) Brunetta.
*201. 012. (Nuova formulazione) Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

ART. 213.

  Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.
(Interventi di messa in sicurezza del territorio)

  1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 5 dell'articolo 265 di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 7, alinea, sostituire le parole: 211, 214 con le seguenti: 211, 213-bis, 214
213. 01. (Nuova Formulazione) Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 214.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, sono trasferiti all'ANAS Spa 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione della variante alla strada statale 42 denominata «SS42-variante Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*214. 3. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Cavandoli, Tomasi.
*214. 18. (Nuova formulazione) Martina, Carnevali, Pizzetti.

Pag. 76

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, ad ANAS S.p.A. è assegnata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento di collegamento tra la strada statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 – tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)» . All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
214. 2. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 3, dopo le parole: servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci inserire le seguenti: e servizi di trasporto passeggeri con autobus, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al rimborso delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, dei canoni di leasing riferiti, in base all'originario piano di ammortamento o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e relativi all'acquisto dal 2016 al 2019, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.
*214. 1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.
*214. 10. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*214. 11. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*214. 12. Martino, Occhiuto.
*214. 13. Bordo, Pezzopane.

ART. 216.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: al 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: al 30 settembre 2020;
   b) alla lettera b), le parole: entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.
216. 18. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sono aggiunte le parole: e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali.
  Le parole in scadenza entro il 31 luglio 2023 sono sostituite dalle parole in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Dopo le parole anche attraverso la proroga della durata del rapporto, sono inserite le seguenti:, comunque non superiore a ulteriori tre anni,.
  Dopo il primo periodo è inserito il seguente: La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla Pag. 77riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi.
*216. 17. (Nuova formulazione) Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Napoli, Ruffino, Nevi.
*216. 023. (Nuova formulazione) Nobili.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ai contratti di abbonamento aggiungere le seguenti:, anche di durata uguale o superiore a un mese,
216. 20. Torto, Iovino, Faro.

ART. 217.

  Dopo l'articolo 217, aggiungere il seguente:

Art. 217-bis.
(Sostegno delle attività sportive universitarie)

  1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport negli atenei, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
217. 06. (Nuova formulazione) Navarra, Rossi, Pezzopane.

ART. 218.

  Nel capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:

Art. 218-bis.
(Associazioni sportive dilettantistiche)

  1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
218. 05. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

ART. 220.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 220-bis.
(Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le Pag. 78spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla UdV 1.4 «Servizi di gestione amministrativa dell'attività giudiziaria», è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
220. 03. (Nuova formulazione) D'Orso, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Vitiello.

ART. 221.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 221.
(Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)

  1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
  2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
  3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.
  4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e dà alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
  5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può Pag. 79avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
  7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.
  8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
  9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei Pag. 80commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.
  10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
  11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
221. 2. (Nuova formulazione) D'Orso, Suriano, Martinciglio, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 222.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 222.
(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», sono individuate le misure di cui al presente articolo.
  2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi Pag. 81previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore. Con uno o più decreti dei Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, , sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni.
  4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita a ISMEA la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  6. L'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica sociale ed ambientale delle filiere agroalimentari incentivando una maggiore integrazione ed una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521».

  7. L'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con Pag. 82modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
  «2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa della diffusione dell'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonché di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni».

  8. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 9 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.
  9. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro con le seguenti: di 800,1 milioni di euro.
*222. 25. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina, Bisa, Pezzopane.
*222. 5. (Nuova formulazione) Marco Di Maio.
*222. 020. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Fornaro, Scerra, Zanichelli, Giuliodori.
*224. 5. (Nuova formulazione) Gadda, Scoma, Marco Di Maio, Moretto.
*224. 20. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Casciello, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis.
*224. 28. (Nuova formulazione) Baldelli, Acquaroli, Morgoni, Patassini, Terzoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Annibali, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 222, aggiungere il seguente:

Art. 222-bis.

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni in conseguenza Pag. 83delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
222. 036. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Gadda, Scoma, Moretto.

ART. 224.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
  «4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
224. 4. Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 224, aggiungere i seguenti:

Art. 224-bis.
(Sistema di qualità nazionale benessere animale)

  1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale», costituito dall'insieme di requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo allevatoriale degli animali destinati alla produzione alimentare, ivi compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, e adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Pag. 84Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente norma, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati esistenti, sia nazionali che regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche dati, ivi comprese le modalità di alimentazione ed integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A questo fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato di concerto con il Ministro della salute è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (UE) n. 765/08, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente Unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter.
(Sostenibilità delle produzioni agricole)

  1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico Disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il Disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.
  2. Al fine di definire ed aggiornare il Disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. I dati e le informazioni ricavate dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) di cui al Regolamento (CE) 1217/2009 che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia «dal produttore al consumatore».
  4. In prima applicazione, il Disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle Linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.
  5. Il Disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di Pag. 85produzione integrata, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890.
  6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari.
*224. 042. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.
*222. 15. (Nuova formulazione) Anna Lisa Baroni, Nevi, Sandra Savino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.

ART. 225.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di evitare che la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, determini l'impossibilità da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'acqua, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compresi i fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
  6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che, in quanto già erogate in anticipazione, sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui alla chiusura del finanziamento dell'opera e costituiscono un debito nei confronti dell'amministrazione finanziatrice, compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
  6-quater. Le economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a carico dello Stato prima dell'anno 2010 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 6-bis possono essere utilizzati per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tale fine i consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati presentano istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificate la disponibilità delle risorse e la compatibilità degli interventi alle finalità del presente articolo, ne autorizza preventivamente l'utilizzo; al termine degli interventi autorizzati, i citati consorzi di bonifica e gli enti irrigui rendicontano, per l'approvazione, i costi sostenuti, che sono detratti dalla gestione da cui derivano.
  6-quinquies. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi è subordinata all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e all'assenza di autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi programmi di investimento, salva l'espressa rinuncia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Consorzi di bonifica ed enti irrigui.
225. 1. Marco Di Maio.

ART. 227.

  Dopo l'articolo 227, aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.
(Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini)

  1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela Pag. 86degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
227. 10. (Nuova formulazione) Braga, Deiana, Muroni, Fregolent, Terzoni, Pezzopane, Incerti, Plangger.

ART. 228.

  Dopo l'articolo 228 inserire il seguente:

Art. 228-bis.
(Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti)

  1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
228. 015. Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 229.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
229. 27. (Nuova formulazione) Deiana, Braga, Muroni, Maria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Testamento.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla Pag. 87data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
229. 11. (Nuova formulazione) Nobili.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata, alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, che abbiano compiuto 18 anni di età. L'ammontare del contributo è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.
  4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*229. 52. (Nuova formulazione) Pellicani.
*229. 5. (Nuova formulazione) Moretto, Paita.

  Nel capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:

Art. 229-bis.
(Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)

  1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
   a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
   b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne Pag. 88di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».

  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.
  7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*229. 038. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, Vignaroli, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
*66. 01. (Nuova formulazione) Benedetti.
*66. 03. (Nuova formulazione) Fioramonti, Lattanzio.
*66. 04. (Nuova formulazione) Giannone.
*66. 05. (Nuova formulazione) Fassina, Muroni.
*66. 06. (Nuova formulazione) Deiana, Vianello, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 89

ART. 230.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, ai soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è attribuito, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*230. 7. (Nuova formulazione) Gallo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Donno, Giuliano, Villani, Sportiello, Grimaldi, Iorio, Micillo, Buompane, Del Monaco, Di Lauro, Maraia, Iovino, Giordano, Segneri.
*230. 13. (Nuova formulazione) Fusacchia, Bruno Bossio.
*235. 023. (Nuova formulazione) Donno, Faro, Villani.

  Dopo l'articolo 230, aggiungere il seguente:

Art. 230-bis.
(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)

  1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al presente comma è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero di studenti di ciascun istituto scolastico.
  2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
  3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con uno stanziamento di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare Pag. 90alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta dai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, all'articolo 235, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 386,9 milioni.
230. 041. (Nuova formulazione) Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani.

ART. 231.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020.
231. 7. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi, Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.
(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

  1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
   a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
   b) attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;
   c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

  2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e nei limiti dello stesso.Pag. 91
  3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
231. 011. (Nuova formulazione) Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente, Villani.

ART. 232.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla Città Metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'Istituto Superiore S. Quasimodo in Magenta, al fine di abbattere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2020.
*232. 16. (Nuova formulazione) Lupi, Sangregorio, Tondo.
*232. 15. (Nuova formulazione) Colucci, Sangregorio, Germanà.

ART. 233.

  All'articolo 233, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 sostituire le parole 65 milioni con le seguenti: 165 milioni;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati.

  Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Alla rubrica le parole: fino a sedici anni sono soppresse
233. 32. (Nuova formulazione) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.

ART. 236.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM.
236. 13. Torto, Iovino, Faro.

Pag. 92

ART. 238.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Le risorse di cui al presente comma aggiungere le seguenti:, nella misura di 45 milioni di euro,.

  Conseguentemente: al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente comma, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente provvedimento. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.
238. 30. (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:

Art. 238-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

  1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
  2. La scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) primo periodo, relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.
  3. L'offerta formativa della scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
  4. Ai componenti del comitato di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.
  6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile della difesa di cui al quadro 1, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, Pag. 93con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del Centro alti studi per la difesa riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
  8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa per l'anno 2021 di euro 587.164,00, per l'anno 2022 di euro 694,112,00, per l'anno 2023 di euro 801.059,00 e, a decorrere dal 2024, di euro 908.007,00. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
*238. 01. (Nuova formulazione) Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
*238. 07. (Nuova formulazione) Giovanni Russo, Iovino, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Rizzo, Roberto Rossini, Scerra.

ART. 241.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: al Comitato per la programmazione economica inserire le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti.
241. 2. Scerra, Galizia, Berti, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Torto, Leda Volpi, Varrica, Ficara, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Giarrizzo, Licatini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Paxia, Perconti, Pignatone, Raffa, Rizzo, Saitta, Sodano, Suriano, Trizzino, Marzana, Marino, Perantoni, Cadeddu, Scanu, Deiana, Alberto Manca, Cabras, Corda, Dieni, Barbuto, Scutellà, Tucci, Parentela, Sapia, Cillis, Grippa, Corneli, Colletti, Vacca, Adelizzi, Del Monaco, Iorio, Amitrano, Caso, Bilotti, Sarli, Maraia, Di Sarno, Sportiello, Giovanni Russo, Buompane, Di Stasio, Gallo, Iovino, Del Sesto, Pallini, Gubitosa, Grimaldi, Provenza, Maglione, Micillo, Manzo, De Lorenzo, Villani, Baldino.

ART. 243.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente capoverso:
  65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, Pag. 94comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in relazione ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali ed artigianali ed agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto, di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare ogni forma di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.
243. 1. (Nuova formulazione) Enrico Borghi, Navarra, De Menech, Pezzopane.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  65-sexies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, «dottorati comunali». I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando.
243. 4. (Nuova formulazione) Fusacchia, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Lattanzio.

Pag. 95

ART. 244.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola: Sicilia, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ;
   b) al comma 3, le parole: 48,5 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 73,5 milioni;
   c) sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.
244. 5. Nevi, Barelli, Baldelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Calabria, Spena.

ART. 245.

  Dopo l'articolo 245 inserire il seguente:

Art. 245-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

  1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata «Resto al Sud», all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60.000 euro»;
   b) al comma 8, lettera a), le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   c) al comma 8, lettera b), le parole: «65 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
*245. 07. Sodano, Raduzzi, Faro, Manzo, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Cancelleri, Luciano Cantone, Casa, Chiazzese, Cimino, D'Orso, D'Uva, Ficara, Varrica, Giarrizzo, Grillo, Licatini, Lombardo, Lorefice, Martinciglio, Papiro, Penna, Paxia, Perconti, Raffa, Rizzo, Saitta, Scerra, Suriano, Trizzino, Galizia.
*245. 08. Ruggiero.

ART. 246.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto.
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
246. 1. Eva Lorenzoni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, Formentini, Donina, Dara.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) alla lettera a), dopo le parole: «funzionario giudiziario, senza demerito» aggiungere le seguenti: «per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»;
    2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, Pag. 96senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b);
    3) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.»;
   b) al comma 3:
    1) all'alinea sostituire le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;
   c) al comma 7:
    1) all'alinea, sostituire le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione con le seguenti: emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    2) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo».

  Conseguentemente al comma 3, lettera a), sostituire le parole: di cui al comma 1, lettere da a) ad f) con le seguenti: di cui al comma 2.
*252. 5. (Nuova formulazione) Dieni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.
*252. 6. Baldino, Brescia, Alaimo, Bilotti, Berti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Grande, Ciprini, Tucci, Grillo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 259-bis.
(Misure per in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 Pag. 97allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019 e, per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psico-fìsici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
  2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, ha una durata di sei mesi.
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
259. 04. (Nuova formulazione) Prisco, Cirielli, Varchi, Ferro, Deidda.

Dopo l'articolo 260, è inserito il seguente:

Art. 260-bis.
(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

  1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017.
  2. L'amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
   a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 Pag. 98dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
   b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
   c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

  3. Resta fermo che l'amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
  4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
  5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
  6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale– 4a Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale– 4a Serie speciale – n. 38 del 15 maggio 2020.
  7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*260. 02. (Nuova formulazione) Fiano, Miceli, Ceccanti, Zardini, De Maria, Pollastrini, Raciti, Visconti, Cantini, Morgoni, Corneli, Pezzopane.
*260. 04. (Nuova formulazione) Macina, Maurizio Cattoi, Baldino, Donno, Costanzo, Alaimo, Berti, Bilotti, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Brescia, Serritella, Nesci, Iovino, Cimino, Villani, Berardini, De Girolamo.

ART. 263.

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
  All'articolo 263 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio Pag. 99delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»
   b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano»;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  « 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
  3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti Pag. 100delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

  4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata».
263. 6. (Nuova formulazione) Baldino, Alaimo, Brescia, Dieni, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Maurizio Cattoi, Berti, Bilotti, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, del Regolamento (UE) 2017/2394, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di tele-comunicazione o, altresì, agli operatori – che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione – la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievole per i consumatori e poste in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità può applicare una sanzione amministrativa sino a 5.000.000 di euro».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
263. 08. (Nuova formulazione) Brunetta.

ART. 265.

  Dopo l'articolo 265, inserire il seguente:

Art. 265-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
265. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 101

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (C. 2500 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE 1.101, 2. 014, 25.033, 27.22, 65.016, 72.122, 84.126, 122.034, 127.028, 136.6, 199.026, 223.8, 227.18, 237.03 E 238.018 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.101 dei Relatori

  Sostituire le parole: Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con le seguenti: apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini del potenziamento dei posti letti necessari alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto, e nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono le modalità di remunerazione dei posti letto e degli spazi eventualmente messi a disposizione dalle strutture private, accreditate e non, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
  3-ter. La remunerazione deve tenere conto dei posti letto messi a disposizione dalle suddette strutture sanitarie, anche sulla base di tre distinti setting assistenziali:
   a) pazienti COVID-19 di grado medio in ricovero ordinario;
   b) pazienti COVID-19 paucisintomatici di grado lieve;
   c) pazienti COVID-19 ospedalizzati e clinicamente guariti ma che necessitano di un ulteriore periodo di degenza ospedaliera a basso impatto assistenziale;
   d) pazienti non COVID-19 al momento degenti presso strutture pubbliche.

  3-quater. Per quanto riguarda le strutture private accreditate che hanno dato disponibilità di posti letto finalizzati al ricovero dei pazienti e alla gestione dell'emergenza, la remunerazione mensile minima è pari ad una percentuale di un dodicesimo del budget assegnato alla specifica struttura dalle disposizioni regionali vigenti, che viene riconosciuto a prescindere dal valore della reale produzione. La remunerazione di cui al presente comma, deve comunque tenere conto dei setting assistenziali di cui al comma 3-ter nonché parametrata in base ai giorni di degenza e ai costi sostenuti e documentati di dispositivi e farmaci.
  3-quinquies. Ai fini della remunerazione di cui ai commi 3-ter e 3-quater, le strutture private non devono aver attivato procedure di licenziamento di personale né aver presentato richiesta di accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto.Pag. 102
   b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
0. 1. 101. 6. Paolo Russo.

(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, capoverso 4-bis, lettera a), sostituire le parole: all'articolo 3-quinquies con le seguenti: all'articolo 8-ter.
0. 1. 101. 7. Trizzino.

  Nella parte consequenziale, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c) ed e), nonché dei parafarmaci registrati con dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, (sottoscriversi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
0. 1. 101. 4. Mandelli.

(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
  «Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
   2 . Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
   I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».
0. 1. 101. 5. Mandelli.

(Inammissibile)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I citati servizi di assistenza domiciliare integrata devono essere autorizzati e accreditati dal Servizio sanitario nazionale ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo la parola: «ambulatoriali» sono inserite le seguenti: «e domiciliari»;
   b) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: «L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta» sono inserite le seguenti: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché».
1. 101. I Relatori.

Pag. 103

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.014 dei Relatori

  Al capoverso 1-bis, premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo la parola: «medici» sono inserite le seguenti: «e sanitari»;
   b) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti medici» sono inserite le seguenti: «, e dirigenti sanitari,».

  Conseguentemente, al capoverso 2-bis, alla rubrica, sostituire le parole: all'articolo, con le seguenti: agli articoli 5-bis e.
0. 2. 014. 3.  Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera b).
0. 2. 014. 5.  Sportiello, Lorefice, Menga, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

  1. Al fine di tutelare maggiormente i diritti delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Definizioni)

   1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
   2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
   3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
   4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;Pag. 104
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili»;
   c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «sono tenute ad».
0. 2. 014. 1.  Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile)

  1. Al fine di promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica e l'abbattimento delle barriere alla comprensione e comunicazione, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con disabilità uditive in genere, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni e la lingua italiana dei segni tattile. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli interventi e gli ambiti di azione nonché i percorsi formativi specifici atti a potenziare i serviti di interpretariato.
0. 2. 014. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

  1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
0. 2. 014. 4. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Pag. 105

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
   b) al comma 4-duodecies, le parole: «esercitate non in regime d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «anche se esercitate in regime d'impresa».
2. 014. I Relatori.

ART. 25.

Subemendamenti all'emendamento 25.033 dei Relatori

  Al capoverso «Art. 25-bis», comma 1 sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la sostituzione all'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
   b) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante le maggiori entrate provenienti dall'attuazione della seguente disposizione:

  All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60 c.d.s. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione, ovvero circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti».
0. 25. 033. 6. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni al capoverso «Art. 25-bis»:
   al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2020» con le Pag. 106seguenti: «12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal maggior gettito derivante dall'attuazione della seguente disposizione.

   All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60 c.d.s. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione, ovvero circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti».
0. 25. 033. 7. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 2.
0. 25. 033. 13. Gadda.

  Al capoverso Art. 25-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.
0. 25. 033. 12. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso «Art. 25-bis», aggiungere il seguente:
  25-ter. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'allestimento fieristico e congressuale, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 25.

Pag. 107

  Conseguentemente sostituire le parole: aggiungere il seguente con: aggiungere i seguenti:
0. 25. 033. 10. Piastra, Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti.

  Conseguentemente dopo il capoverso «Art. 25-bis» aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo e delle altre province maggiormente colpite da COVID-19)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte ai costi di cremazione sostenuti in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo e nelle altre province maggiormente colpite, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione e l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
0. 25. 033. 3. Frassini, Garavaglia, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso «Art. 25-bis» aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)

  1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità» con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente. Pag. 108
  3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
  5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'articolo 222 del presente decreto-legge.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al «Fondo per le esigenze indifferibili».

  Conseguentemente, sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti:
0. 25. 033. 9. Molinari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per il finanziamento delle attività di Patronato e compensi spettanti per assistenza fiscale)

  1. Le risorse del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserita la seguente:
   « c-bis) effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera;».

  3. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
25. 033. I Relatori.

ART. 27.

Subemendamenti all'emendamento 27.22 dei Relatori

  Al capoverso 4-bis, sostituire le parole da: è impiegata fino alla fine del comma con le seguenti: è impiegata per effettuare operazioni di mercato a sostegno di filiere produttive rilevanti per l'economia italiana attraverso aumenti di capitale realizzati da operatori specializzati del private equity.
0. 27. 22. 7. Ungaro.

  Al capoverso comma 4-bis dopo le parole: è impiegata inserire le seguenti: per una quota non inferiore a 10 milioni di euro per supportare la ripresa economica delle aziende operanti nel del settore agroalimentare e, in particolare, nel comparto beverage, nonché.
0. 27. 22. 8. Tartaglione, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  All'emendamento 27.22 al comma 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo:
  È altresì garantita una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone Pag. 109fisiche pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente persona fisica nei suddetti Fondi, sino ad un importo massimo dell'investimento pari ad euro 100.000 per ogni periodo di imposta ed a condizione che l'investimento medesimo sia mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
0. 27. 22. 13. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Una quota parte delle risorse del Patrimonio Destinato, pari a 2 miliardi di euro delle risorse previste dal primo periodo del comma 17 del presente articolo, è impiegata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo di operazioni di mercato effettuate tramite Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
27. 22. I Relatori.

ART. 65.

Subemendamenti all'emendamento 65.016 dei Relatori

  Al capoverso Articolo 65-bis, comma 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
0. 65. 016. 1. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al capoverso Articolo 65-bis, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire il completamento delle attività di ricostruzione conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 in considerazione delle ulteriori difficoltà registrate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e sisma del maggio 2012.
0. 65. 016. 2. Zolezzi, Deiana, Daga, Terzoni.

(Inammissibile)

  Al capoverso «Articolo 65-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire il completamento delle attività straordinarie conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 in considerazione delle ulteriori difficoltà registrate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».Pag. 110
  2-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e sisma del maggio 2012.
0. 65. 016. 3. Zolezzi, Deiana, Daga, Terzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Sisma Abruzzo. Proroga di termini)

  1. In considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese a causa dell'emergenza da COVID-19 nello svolgimento delle attività necessarie alla presentazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e di eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020».
  2. In deroga all'articolo 48, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine di venticinque giorni previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 è stabilito in novanta giorni.
65. 016. I Relatori.

ART. 72.

Subemendamenti all'emendamento 72.122 dei Relatori

  Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a cinquanta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.».

  Conseguentemente:
   dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una Pag. 111indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.»;
   a-ter) al comma 4, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni»;
   a-quater) al comma 6, le parole «per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2020»;
   al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
   0a) al comma 1, le parole «e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista» sono soppresse.
0. 72. 122. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: alla lettera a) sostituire le parole: «31 luglio» con le seguenti: «31 agosto» e alla.
0. 72. 122. 16. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: alla lettera a) sostituire le parole: «non superiore a trenta giorni» con le seguenti: «non superiore a sessanta giorni e alla.».
0. 72. 122. 17. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: alla lettera a) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento», e alla.
0. 72. 122. 15. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: alla lettera a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». e alla.
0. 72. 122. 3. Locatelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, al medesimo articolo 72:
   a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1.200 euro» con le seguenti: «3.000 euro»;
   b) al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.804 milioni di euro»;
   c) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro»;
   d) al comma 2, lettera b), capoverso comma «5», sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «102 milioni di euro»;
   e) all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «463 milioni di euro».
0.72. 122. 5. Locatelli, Panizzut, Bond, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Pag. 112Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo le parole: al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti: sostituire le parole 1200 con le seguenti: 1800 e.
0. 72. 122. 18. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Dopo le parole: al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti: dopo le parole 1200 aggiungere le seguenti: maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo.
0. 72. 122. 14. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: per attività educative aggiungere le seguenti:, sportive;
   b) dopo le parole: educatore professionista aggiungere le seguenti: o, se necessario, di almeno un educatore sportivo.
0. 72. 122. 12. Marin, Spena, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: e ricreative estive aggiungere le seguenti: nonché per attività rieducative e di recupero, anche sanitario;
   b) dopo le parole: educatore professionista aggiungere le seguenti: o, se necessario, di almeno un operatore sanitario abilitato.
0. 72. 122. 11. Spena, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Pella, Marin, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, idonee ad essere predisposte come centri per attività educative e ricreative estive vincolate al coordinamento delle attività di centro estivo da parte di almeno un educatore professionista,.
0. 72. 122. 19. Gadda.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I lavoratori di cui alla lettera a) comma 1, che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro.
0. 72. 122. 13. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, all'articolo 105, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   « b-bis) interventi per il potenziamento dei centri e soggiorni estivi, dei centri diurni estivi e dei servizi socioeducativi territoriali per persone con disabilità, per i mesi da giugno a settembre 2020.»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «per le finalità di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «e di un ulteriore 10 per cento per le finalità di cui alla lettera b-bis)»;Pag. 113
   c) al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 780 milioni di euro.
0. 72. 122. 4. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Bazzaro, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Covolo.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ai centri con funzione educativa e ricreativa inserire le seguenti:, a strutture o spazi normalmente destinati ad attività agrituristiche, di fattoria didattica o di agricoltura sociale, idonei ad essere utilizzati come centri per attività educative e ricreative estive, purché le attività di centro estivo siano soggette al coordinamento da parte di almeno un educatore professionista,.
72. 122. I Relatori.

ART. 84.

Subemendamenti all'emendamento 84.126 dei Relatori

  Al capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti con le seguenti: e sanitarie riconosciute ai propri iscritti, quale forma di sostengo per i nuclei familiari e per i singoli lavoratori in caso di disoccupazione, mobilità o diminuzione della capacità lavorativa,.
0. 84. 126. 1. Sportiello, Lorefice, Menga, Lapia, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Al comma 12 dell'articolo 84 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il limite di spesa fino a copertura totale delle domande degli aventi diritto».
0. 84. 126. 7. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:

  12-ter. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 del presente articolo hanno diritto ad una integrazione fino alla concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi.
0. 84. 126. 8. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. L'indennità di cui al comma 5 del presente articolo e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti Pag. 114in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
0. 84. 126. 9. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente articolo sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.
0. 84. 126. 10. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono autorizzati a riconoscere ai propri iscritti, laddove previsto dai propri ordinamenti e per tutta la durata di sospensione, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'attività libero professionale esercitata in modo esclusivo e permanente, sussidi sostitutivi del reddito previsti in caso di calamità naturali.
0. 84. 126. 12. Paolo Russo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Non concorrono altresì alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
84. 126. I Relatori.

ART. 122.

Subemendamenti all'emendamento 122.034 dei Relatori

  Sostituire le parole: Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente con le seguenti: Dopo l'articolo 122 aggiungere i seguenti:

  Conseguentemente, dopo il capoverso 122-bis, aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
  2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
  3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Le Pag. 115disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.
  4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.
  5.Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
0. 122. 034. 30. Donno.

(Inammissibile)

  Sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;

  Conseguentemente dopo il capoverso 122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad Pag. 116assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
  5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
0. 122. 034. 2. Ribolla, Belotti, Paternoster.

(Inammissibile)

  Sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;

  Conseguentemente dopo il capoverso 122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Proroga termini dei versamenti su piattaforma PagoPA)

  1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».
0. 122. 034. 6. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

(Inammissibile)

Pag. 117

  Sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;

  Conseguentemente dopo il capoverso 122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Credito d'imposta per il settore sportivo)

  1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
0. 122. 34. 7. Belotti, Gava, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

(Inammissibile)

  Sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;

  Conseguentemente dopo il capoverso 122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Proroga dei termini degli adempimenti per beneficiare delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica)

  1. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020.
0. 122. 034. 10. Patassini.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;
   b) dopo il capoverso 122-bis, aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Ulteriori misure fiscali a sostegno delle imprese)

  1. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo Pag. 1182426 del Codice civile e ai principi contabili OIC 16 e OIC 24, i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, possono sospendere la contabilizzazione in conto economico delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Gli ammortamenti sospesi sono effettuati nell'esercizio finanziario successivo e determinano l'allungamento di un anno del piano di ammortamento iniziale delle predette immobilizzazioni.
  2. Alle quote di ammortamento sospese di cui al comma precedente, non si applicano gli articoli 102, 102-bis e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
0. 122. 034. 20. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;
   b) dopo il capoverso 122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Riduzione carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1o maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 122. 034. 21. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;
   b) dopo il capoverso 122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Ulteriori misure in materia di cessione di crediti di imposta)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 Pag. 119dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
  2. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  4. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
0. 122. 034. 22. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;
   b) dopo il capoverso 122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Ulteriori misure in materia di cessione di crediti di imposta)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IVA, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
  2. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  4. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.
0. 122. 034. 23. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

Pag. 120

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;
   b) dopo il capoverso 122-bis aggiungere, il seguente:

Art. 122-ter.
(Ulteriori misure in materia di cessione di crediti di imposta)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali, ovvero dei crediti di imposta di cui agli articoli 119, 121 e 122 del presente decreto, e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.
  2. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  4. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.
0. 122. 034. 24. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Al capoverso 122-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 197, sono inseriti i seguenti:
  «197-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2426 del codice civile e ai principi contabili OIC 16 e OIC 24, i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, possono sospendere la contabilizzazione in conto economico delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Gli ammortamenti sospesi sono effettuati nell'esercizio finanziario successivo e determinano l'allungamento di un anno del piano di ammortamento iniziale delle predette immobilizzazioni.
   197-ter. Alle quote di ammortamento sospese di cui al comma precedente, non si applicano gli articoli 102, 102-bis e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   197-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 197-bis e 191-ter.
   197-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 191-bis, 191-ter e 191-quater, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si ma- Pag. 121nifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
0. 122. 034. 25. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Al capoverso 122-bis, alla lettera c) sostituire le parole: ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con le seguenti: inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nonché fondi pensione e casse di previdenza.
0. 122. 034. 26. Paolo Russo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore.

  Al capoverso 122-bis, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 676 sono aggiunti i seguenti:
  «676-bis. A decorrere dal 1o maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accusa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
   676-ter. Agli oneri previsti dal comma precedente, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
0. 122. 034. 27. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Al capoverso 122-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino alla completa revisione, in tutti i casi di riconoscimento di un credito d'imposta, non si applicano i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
0. 122. 034. 28. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

(Inammissibile)

  Al capoverso 122-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 28, nonché del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto Pag. 122praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

  Conseguentemente:
   sostituire la rubrica del capoverso 122-bis con la seguente: Modifiche alla modalità di fruizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità di fruizione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
   all'articolo 122, comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
0. 122. 034. 29. Della Frera, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo.

(Inammissibile)

  Al capoverso 122-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 587, è inserito il seguente:
  «587-bis. Ai fini di una partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ispirata ai principi di mobilità sostenibile, la spedizione della delegazione italiana è organizzata attraverso l'utilizzo esclusivo di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tal fine sono utilizzate le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come rifinanziato dall'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 48, comma 6, il cui risparmio di spesa è assegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
   alla rubrica dell'articolo 122-bis, aggiungere le seguenti parole: e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
0. 122. 034. 34. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso 122-bis, aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Certificati bianchi)

  1. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;
   b) il Gestore dei Servizi energetici-GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;Pag. 123
   c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.a. del numero di certificati bianchi da restituire;
   d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;
   e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;
   f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto- legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
0. 122. 034. 31. Patassini, Andreuzza, Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 191, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;
   b) al comma 204, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;
   c) dopo il comma 208 è inserito il seguente:
  « 208-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 207 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
122. 034. I Relatori.

ART. 127.

Subemendamenti all'emendamento 127.028 dei Relatori

  Al capoverso Articolo 127-bis, al comma 1, premettere il seguente:
  01. Dopo l'articolo 1-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

Art. 1-quater.
(Esenzioni dai reati fallimentari)

  1. Alle operazioni di finanziamento concluse in conformità agli articoli 1 e 1-bis e ai pagamenti effettuate ai sensi dei predetti articoli non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo Pag. 124comma, 217 e 218 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto-legge, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 127-bis con la seguente: Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
0. 127. 028. 2. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso lettera a), sostituire le parole: le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» con le seguenti: le parole: «ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020», sono soppresse;
   b) al capoverso lettera a), sostituire le parole: e fino al 30 giugno 2020, con le seguenti: e fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;
   c) al capoverso lettera b), sostituire le parole: le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020», con le seguenti: le parole: «dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020».
0. 127. 028. 19. Buratti, Cenni.

  Al capoverso «Art. 127-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 31 agosto 2020.
0. 127. 028. 3. Buratti, Cenni.

  Al capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, 217 e 218 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle operazioni di finanziamento e garanzia effettuate ai sensi del presente decreto, salvo il caso di dolo.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 127-bis con la seguente: Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
0. 127. 028. 22. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Al capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, 217 e 218 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo, non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».

Pag. 125

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 127-bis con la seguente: Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
0. 127. 028. 21. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Al capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis c.c.» sono aggiunte le seguenti: «o società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000».
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a modificare, anche adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto come segue:
   a) all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a);
   b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed» e aggiungere, dopo le parole: «livello di indebitamento», la parola «finanziario»;
   c) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «durante il periodo di rimborso» con le parole: «durante i primi tre anni del periodo di rimborso»;
   d) all'articolo 4, comma 1, sostituire la frase «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario» con la frase: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario»;
   e) all'articolo 4, comma 2, sostituire il periodo: «L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro» con il seguente: «L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro»;
   f) all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «sette anni» con le parole: «dieci anni» e sopprimere le parole: «ad accezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni».
0. 127. 028. 20. Emiliozzi.

(Inammissibile)

  Al capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il contribuente che ha sospeso il pagamento delle rate concordate con Equitalia a seguito della rottamazione del proprio debito con la concessionaria della riscossione, ha diritto ad una proroga del suddetto debito pari al numero delle rate non pagate nel periodo ricompreso tra i mesi di marzo e agosto 2020.
  1-ter. Le rate non pagate vengono automaticamente poste in coda al piano di rateizzazione in essere ed i relativi interessi sono ricalcolati, a carico del contribuente, dalla concessionaria della riscossione Pag. 126che è tenuta ad emettere ed inviare agli interessati i nuovi bollettini entro il mese di dicembre 2020.
  1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica a tutti i contribuenti che, entro il 31 agosto 2020, non abbiano provveduto al pagamento delle rate scadute nel periodo di sospensione di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Il contribuente riprende i pagamenti del proprio piano di rateizzazione a decorrere dal mese di settembre 2020 con i bollettini già in suo possesso.
  1-sexies. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 di cui al presente decreto-legge.
0. 127. 028. 23. Polverini.

(Inammissibile)

  Sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti.

  Conseguentemente dopo il capoverso «Art. 127-bis», aggiungere il seguente:

Art. 127-ter.
(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 127. 028. 1. Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

(Inammissibile)

  Sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 127-bis» aggiungere il seguente:

Art. 127-ter.

(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

  1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «può essere incrementata» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata».
0. 127. 028. 5. Durigon, Covolo, Bitonci, Paternoster, Racchella, Turri, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso «Art. 127-bis», aggiungere il seguente:

Art. 127-ter.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

  1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal mese di gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali Pag. 127da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 160 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-quater comma 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 160 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 160 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 160 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  Conseguentemente, sostituire le parole: Dopo l'articolo aggiungere il seguente con le seguenti: Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:.
0. 127. 028. 25. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo» sono sostituite dalle seguenti: «emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva nel medesimo intervallo temporale sono sospesi per lo stesso periodo»;
   b) al comma 3, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
127. 028. I Relatori.

ART. 136.

Subemendamenti all'emendamento 136.6 dei Relatori

  Premettere le seguenti parole: Apportare le seguenti modificazioni: 1) e dopo le parole: l'ultimo periodo., aggiungere le seguenti: 2) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti Pag. 128territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 ottobre 2019, n. 253, entro il termine perentorio del 31 maggio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma, il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dai benefici».
0. 136. 6. 5. Suriano, Alaimo.

(Inammissibile)

  Sostituire le parole: Al comma 2, lettera a) con le seguenti: Al comma 2, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 100, dopo le parole: «da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché da enti dotati di personalità giuridica aventi sede legale in Italia» e alla lettera a).

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: Ciascuna persona fisica inserire le seguenti: ovvero ente dotato di personalità giuridica avente sede legale in Italia.
0. 136. 6. 2. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Garavaglia, Comaroli, Tomasi.

  Sostituire le parole: in ciascun anno solare, a 30.000 euro sono sostituite dalle seguenti: in ciascun anno solare, a 150.000 euro con le seguenti: in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro sono sostituite con le seguenti: in ciascun anno solare, a 150.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 206 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, e 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;
   b) quanto a 76 milioni di euro per l'anno 2021, e 206 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 136. 6. 3. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire dalle parole: in ciascun anno solare fino alle: a 150.000 euro con le seguenti: in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro con le seguenti: in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro nell'arco dei 5 anni.
0. 136. 6. 8. Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore.

Pag. 129

  Sostituire le parole: e ultimo periodo con le seguenti: e al terzo periodo sostituire le parole: «non superiore a 150.000 euro all'anno» con le seguenti: «non superiore a 1.500.000 euro all'anno».
0. 136. 6. 9. Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 114, sono aggiunti i seguenti:
  114-bis. È istituito il piano di risparmio a lungo termine obbligazionario, di seguito definito PIR-O, con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 114-ter del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma. In riferimento ad ogni anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine obbligazionario denominato PIR-O devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in titoli di Stato italiani o di titoli obbligazionari pubblici italiani, diversi ma equipollenti ai titoli di Stato italiani, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in titoli di Stato italiani o in titoli obbligazionari pubblici italiani, diversi ma equipollenti ai titoli di Stato italiani, aventi scadenza non inferiore a 10 anni.
  114-ter. Ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 114-bis si applicano i commi 104, 105, 106, 107, con esclusione del richiamo al comma 103, nonché i commi 108, 109, 110, 111, 113 e 114. Fatto salvo quanto previsto dal comma 112, ciascuna persona fisica può essere contemporaneamente titolare di un piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101 e di un piano di risparmio a lungo termine obbligazionario denominato PIR-O di cui al comma 114-bis.
  114-quater. Le disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.
  114-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato a norma del comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto.
0. 136. 6. 4. Raduzzi.

(Inammissibile)

  Aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. Le cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Pag. 130decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni mobili ed immobili fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 senza assolvere le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite residue, comunque fino al 30 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge credito d'imposta. Conseguentemente detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le perdite utilizzate ai sensi dei due precedenti periodi non possono essere più utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84.».
0. 136. 6. 6. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: il comma 101, ultimo periodo, con le seguenti: al comma 101, primo periodo, le parole: «in ciascun anno solare, a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun anno solare, a 150.000 euro» e l'ultimo periodo.
136. 6. I Relatori.

ART. 199.

Subemendamenti all'emendamento 199.026 dei Relatori

  Prima delle parole: Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente premettere le seguenti: All'articolo 199, comma 7, lettera a), le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «16 milioni», e dopo le parole: «utilizzabili a tali fini» sono inserite le seguenti: «, prevedendo uno schema di priorità in sede d'assegnazione che favorisca i porti turistici maggiormente colpiti dal blocco dei traffici crocieristici rispetto agli scali commerciali e».
0. 199. 026. 3. Battilocchio.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: per «incarichi e cariche» fino a: dell'articolo 4, comma 1, con le seguenti: Le situazioni di inconferibilità per lo svolgimento di deleghe gestionali dirette da parte di coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, accertate dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non danno luogo alla nullità di cui all'articolo 17 né all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 18;
   b) sopprimere parole da:, si intendono fino a: a favore dell'ente;
   c) dopo il capoverso 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 131
   a) alla lettera e) e l) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) alla lettera l) dopo le parole: «assimilabili,» sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».

  1-ter. Le cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono estese anche ai titolari di imprese operanti nei settori di competenza dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
0. 199. 026. 2. Massimo Enrico Baroni, Businarolo, Brescia, Lorefice, Francesco Silvestri, Scagliusi, Ficara, Sportiello, Baldino, Dori, D'Arrando, Nesci, Lapia, Sarli, Nappi.

(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: Per «incarichi e cariche» fino a: dell'articolo 4, comma 1, con le seguenti: Le situazioni di inconferibilità per lo svolgimento di deleghe gestionali dirette da parte di coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, accertate dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non danno luogo alla nullità di cui all'articolo 17 né all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 18;
   b) sopprimere parole da:, si intendono fino a: a favore dell'ente;
   c) dopo il capoverso 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, all'articolo 1 comma 2 lettere e) e l) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
0. 199. 026. 1. Massimo Enrico Baroni, Businarolo, Brescia, Lorefice, Francesco Silvestri, Scagliusi, Ficara, Sportiello, Baldino, Dori, D'Arrando, Nesci, Lapia, Sarli, Nappi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, lettera
e), e dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico)

  1. Per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell'ente di diritto privato. Analogamente, per «attività professionali» ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, alinea, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività di consulenza o assistenza a favore dell'ente.
199. 026. I Relatori.

Pag. 132

ART. 223.

Subemendamenti all'emendamento 223.8 dei Relatori

  Sopprimere le parole: ovvero per i soci di cantine e cooperative, nell'attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di raccolta delle uve.
0. 223. 8. 1. Manzato, Gastaldi, Giaccone, Liuni, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 con le seguenti: nella dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vitivinicola ovvero, per i soci di cantine cooperative, nell'attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di raccolta delle uve.
223. 8. I Relatori.

ART. 227.

Subemendamenti all'emendamento 227.18 dei Relatori

  Al comma 3-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'autorizzazione della Commissione europea.
0. 227. 18. 3. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di anni uno, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».
0. 227. 18. 1. Gava, Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3-ter aggiungere, il seguente:
  3-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione dei commi 3 e 3-bis, in cui sono indicate le risorse effettivamente utilizzate, il numero dei soggetti cui è stato corrisposto il contributo straordinario e gli interventi realizzati nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
0. 227. 18. 4. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: conseguentemente, dopo l'articolo 227, aggiungere il seguente:

Art. 227-bis.
(Introduzione della zona economica speciale per il sostegno alle imprese colpite dalla pandemia in provincia di Bergamo)

  1. Nel territorio della Provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.Pag. 133
  2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;
   d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;
   e) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all'accelerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.
  5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre Pag. 1342012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
0. 227. 18. 2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i territori dei parchi nazionali sono considerati zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, o zone economiche ambientali, di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 108/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «Arrestare la perdita di biodiversità», «Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  3-ter. L'efficacia delle misure previste dai commi 3 e 3-bis del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
227. 18. I Relatori.

ART. 237.

Subemendamenti all'emendamento 237.03 dei Relatori

  Al capoverso 237-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di promuovere la capacità del sistema nazionale di ricerca in relazione ai progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma industria 4,0 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 in favore del consorzio CURSA – Consorzio Universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente – quale dotazione da investire entro il 31 dicembre 2021 per progetti coerenti con le finalità istituzionali di economia digitale perseguite dal consorzio medesimo. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
0. 237. 03. 7. D'Attis, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro.

  Al capoverso 237-bis dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sostituire le parole: «da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti» con le seguenti: «dai professionisti sanitari e sociosanitari».
0. 237. 03. 8. Mandelli.

(Inammissibile)

  Al capoverso 237-bis dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e Pag. 135una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
    1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  6-ter. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) del comma 6-bis sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
  6-quater. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) del comma 6-bis sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
  6-quinquies. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti Pag. 136a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
    1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
    8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento Pag. 137del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
    9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

  6-sexies. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) del comma 6-quinquies sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  6-septies. I docenti di cui ai punti 3) e 5) del comma 6-quinquies sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  6-octies. I docenti di cui ai punti 4) e 7) del comma 6-quinquies sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  6-novies. I docenti di cui ai punti 6) e 7) del comma 6-quinquies sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
  6-decies. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
  6-undecies. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Ulteriori misure urgenti per la continuità delle attività del sistema universitario e scolastico.
0. 237. 03. 10. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Al capoverso 237-bis dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e della conseguente necessità di incrementare il numero di docenti per far fronte alle nuove prescrizioni di sicurezza, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa Pag. 138delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026,2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di 11o grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.
  6-ter. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 è ridotto nella misura di 654 milioni e per l'anno 2021 è ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.
  6-quater. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.
0. 237. 03. 11. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 237, aggiungere il seguente:

Art. 237-bis.
(Ulteriori misure urgenti per la continuità delle attività del sistema universitario)

  1. In considerazione dell'impatto determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla programmazione triennale degli atenei 2019-2021, le risorse destinate alla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, relative agli anni 2019 e 2020, sono assegnate agli atenei statali e non statali in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020.
  2. Le risorse destinate al Piano lauree scientifiche e ai Piani per l'orientamento e il tutorato, relative agli anni 2019 e 2020, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dall'articolo 1, commi 290, 292 e 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite tra le università statali in proporzione al numero dei soggetti immatricolati ai corsi di laurea nell'anno accademico 2019/2020 e destinate al sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati dagli atenei al fine di promuovere le immatricolazioni all'anno accademico 2020/2021.Pag. 139
  3. Entro il 31 gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti le linee generali di indirizzo della programmazione delle università e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione di quelli previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, e sono altresì fissati i criteri per la destinazione delle relative risorse per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il termine di dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio relativo alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari a favore dei soggetti neo-diplomati o neo-laureati che hanno conseguito il titolo nel periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è prorogato di sette mesi.
  5. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'importo delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, possono considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o di enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni del presente comma si applicano, ove possibile, anche nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
237. 03. I Relatori.

ART. 238.

Subemendamenti all'emendamento 238.018 dei Relatori

  Al capoverso «Art. 238-bis», prima del capoverso comma 1 inserire il seguente:
  01. All'articolo 6, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici da COVID-19, attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».
0. 238. 018. 2. Bond, Baldini.

(Inammissibile)

  All'articolo 238-bis dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis.1. Al fine di agevolare le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, Il Pag. 140Ministro della salute e le regioni promuovono il coinvolgimento delle aziende termali nella definizione di programmi tesi ad offrire azioni terapeutiche e assistenziali per i disturbi delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali.
0. 238. 018. 8. Bond, Baldini.

(Inammissibile)

  Al capoverso articolo 238-bis, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla presente legge, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.
0. 238. 018. 4. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Gusmeroli.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso «Art. 238-bis» aggiungere il seguente:

Art. 238-ter.
(Misure a favore del settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
  3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
  4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la Prevenzione di Malattie Invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145/2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
  5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020,2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
  6. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.Pag. 141
  7. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
  8. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
  9. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  10. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  11. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
  12. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  13. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per 25 l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.
0. 238. 018. 11. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso «Art. 238-bis» inserire il seguente:

Art. 238-ter.
(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:
   a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
   b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento Pag. 142del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
   c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);
   d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
   e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»;
   f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
   g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: «fatta eccezione per» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e»;
   h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: «70 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali.»;
   i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 1o gennaio 2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Pag. 143Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10o giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

  Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, all'articolo 176, comma 7, sostituire le parole: in 1677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: in 1.632,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 688,8 milioni di euro per l'anno 2021.
0. 238. 018. 10. Bond, Baldini.

(Inammissibile)

  Dopo il capoverso «Art. 238-bis» inserire il seguente:

Art. 238-ter.
(Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale)

  1. Al fine di consentire il rilancio del termalismo italiano, alle aziende termali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero.
  2. Le aziende termali possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. In alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, le aziende termali possono optare per un contributo a fondo perduto per le spese relative ad attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero, fino a una quota massima del 30 per cento delle spese sostenute.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale», con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
0. 238. 018. 9. Bond, Baldini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.
(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di supporto alla ricerca scientifica in ambito sanitario)

  1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per lo studio e il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa Pag. 144nazionale ed europea, possono essere adottate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 17 ottobre 2019, sull'Accordo nazionale delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi compresi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale degli operatori. Le risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi europei e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla FORST tramite apposite procedure di selezione. In materia restano ferme le competenze del Ministro dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  1-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa nel triennio 2019-2021, per l'abbattimento delle liste d'attesa e il contenimento della spesa sanitaria, garantendo agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I medesimi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19».
238. 018. I Relatori.

Pag. 145

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo)

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma, riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»;
   al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'isolamento delle persone contagiate»;
   al comma 4, primo periodo, la parola: «quarantenati» è sostituita dalle seguenti: «sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» è sostituita dalle seguenti: «affetti da malattie croniche»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19, anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;
   al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» è sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
   al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
   al comma 11, al quinto periodo, le parole: «e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome» e, al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto».

  All'articolo 2:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento stabilito»;
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono sostituite dalle seguenti: «posti letto»;
   al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole: «sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di COVID-19»;
   al comma 5, al primo periodo, le parole: «implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «aumentare il numero dei mezzi di trasporto» e, al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le Pag. 146parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
   al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'erogazione delle indennità» e le parole: «CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018»;
   al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
   al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Trento e di Bolzano»;
   al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;
   al comma 10:
    al terzo periodo, le parole: «e province» sono sostituite dalle seguenti: «e le province» e le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
    al quarto periodo, le parole: «all'articolo 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
    al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;
   al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all'Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;
   al comma 12, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»,»;
   al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o agosto 2011»;
   al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;
   alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19».

  All'articolo 3:
   al comma 1, capoverso 5, le parole: «possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione».

  All'articolo 3-bis (introdotto dagli identici emendamenti 3.01 e 3.09):
   al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e le parole: «della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data».

  All'articolo 4:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e Pag. 147le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;
   al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19» e le parole: «di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
   al comma 5, le parole: «e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste».

  All'articolo 5:
   alla rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici specializzandi».

  All'articolo 7:
   al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,».

  All'articolo 8:
   al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;
   al comma 3, dopo le parole: «del centro» è inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
   al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;
   al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati».

  All'articolo 11:
   al comma 1:
    alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle seguenti: « 3. Il FSE»;
    alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;
    alla lettera f):
     al primo capoverso, le parole: «– dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»;
     al secondo capoverso, le parole: «– le parole:» sono sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»;
    alla lettera g), capoversi 4-bis e 4-ter, le parole: «in ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»;
    alla lettera i):
     al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»;
     al capoverso 15-nonies, la parola: «15-nonies» è sostituita dalla seguente: «15-novies» e le parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 1999».

  All'articolo 19:
   al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonché dopo la cifra: «3.962.407» è inserita la seguente parola: «euro».

  All'articolo 23:
   al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

Pag. 148

  All'articolo 25:
   al comma 9, al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando» e, al sesto periodo, le parole: «nonché quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelli relativi»;
   al comma 10, la parola: «effettuazione» è sostituita dalla seguente: «presentazione»;
   al comma 12:
    al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «e applicando gli interessi dovuti»;
    al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole: «del decreto 31 maggio 2010, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

  All'articolo 26:
   al comma 2:
    alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»;
    alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74;»;
   al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il maggiore valore tra:» e le parole: «lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «lettera a);»;
   al comma 20:
    al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»;
    al terzo periodo, le parole: «del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014»;
    al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 8,» e le parole: «del COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19»,».

  All'articolo 27:
   al comma 4, alinea, dopo le parole: «in forma cooperativa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 5, le parole: «al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica»;
   al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi esponenti».

  All'articolo 31:
   al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23»,»;
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23».

  All'articolo 33:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite Pag. 149dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata».

  All'articolo 35:
   al comma 1, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa».

  All'articolo 36:
   ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: «pan europeo» sono sostituite dalla seguente: «paneuropeo»;
   al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID – 19» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»;
   al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

  All'articolo 37:
   al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» è inserita la seguente: «Innovations».

  All'articolo 38:
   al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in “de minimis”» sono sostituite dalle seguenti: «in regime “de minimis”»;
   al comma 11, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalla seguente: «riconosciute»;
   al comma 13, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogiochi» e la parola: «compreso» è soppressa;
   al comma 16:
    all'alinea, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse»;
    alla lettera c), le parole: «società di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali»;
   al comma 17, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogioco»;
   alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema».

  All'articolo 40:
   al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi».

  All'articolo 41:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «a partire» sono soppresse;
   al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio».

  All'articolo 42:
   al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;
   al comma 5, le parole: «ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ENEA è autorizzata» e le parole: «di Enea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;
   al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 43:
   al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole: «rinvenienti dall'abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dall'abrogazione della disposizione».

Pag. 150

  All'articolo 48:
   al comma 1, lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
   al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;
   al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;
   al comma 6, lettera a), dopo le parole: «15,5 milioni», «6,5 milioni» e «2,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 49:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 26» è inserita la seguente: «del».

  All'articolo 53:
   al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19».

  All'articolo 54:
   al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore»;
   al comma 7, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «ammesso».

  All'articolo 55:
   al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province»;
   al comma 3, la parola: «singolo» è soppressa e le parole: «che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata» sono sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente all'aumentare della durata»;
   al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»;
   al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse.

  All'articolo 56:
   al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio»
   al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
   al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al punto»;
   al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 del presente articolo».

  All'articolo 57:
   al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province»;
   al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
   al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle seguenti: «nello Spazio economico europeo».

  All'articolo 58:
   al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».

Pag. 151

  All'articolo 59:
   al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».

  All'articolo 60:
   al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».

  All'articolo 61:
   al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
   al comma 3, le parole: «dell'articolo 108 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'articolo 107 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al».

  All'articolo 64:
   al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;
   alla rubrica, la parola: «modiche» è sostituita dalla seguente: «modifiche».

  All'articolo 65:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 66:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite dalle seguenti: «sanitari e no,»;
   alla lettera b), la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

  All'articolo 70:
   al comma 1:
   alla lettera e), capoverso 5-quater, secondo periodo, la parola: «costituti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;
   alla lettera f), capoverso 6, come sostituito dall'emendamento 68.137, al sesto periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52».

  All'articolo 71 come modificato dall'emendamento 68.137 del Governo:
   al comma 1:
   al comma 1:
    al capoverso Art. 22-ter, comma 1, secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»;
    al capoverso Art. 22-quater:
     al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
     al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;
   al comma 4:
    dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra Pag. 152il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020»;
    al settimo periodo, le parole: «sesto periodo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «settimo periodo»;
    l'ottavo e il decimo periodo sono soppressi.
   al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
   alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»;
   al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 265».

  All'articolo 72:
   al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
     a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

  All'articolo 74:
   al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» è inserita la seguente: «2020».

  All'articolo 78:
   al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennità» sono inserite le seguenti: «di cui».

  All'articolo 80:
   al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, le parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «recesso dal contratto».

  All'articolo 83:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

  All'articolo 84:
   ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;
   al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;
   al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;
   al comma 9, lettera a), le parole: «articoli 13 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»;
   al comma 10, le parole: «all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

  All'articolo 85:
   al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta».

  All'articolo 90:
   ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet».

  All'articolo 95:
   al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese artigiane» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 5, la parola: «GURI» è sostituita dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale»;
   alla rubrica, le parole: «rischio da contagio» sono sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio».

Pag. 153

  All'articolo 98:
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;
   al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 101:
   al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

  All'articolo 102:
   al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

  All'articolo 103:
   al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» è sostituita dalla seguente: «documentazione»;
   al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» è inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il cittadino» è inserita la seguente: «straniero»;
   al comma 3, lettera b), le parole: «per se stessi o per componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»;
   al comma 4, al primo periodo, le parole: «è indicata» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello svolgimento di»;
   al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»;
   al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole» è inserita la seguente: «alimentari»;
   al comma 8, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «articolo 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»;
   al comma 10:
    alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
    alla lettera d), le parole: «quella di applicazione pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»;
   al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia»;
   al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono sostituite dalle seguenti: «anche per»;
   al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «dopo le parole: “rappresentanti” sono aggiunte le seguenti: “dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità”» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: “rappresentanti” sono inserite le seguenti: “dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità,”»;
   al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite Pag. 154dalle seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure».

  All'articolo 104:
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il riconoscimento di una indennità» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di un indennizzo»;
    al secondo periodo, le parole: «dell'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo».

  All'articolo 105:
   al comma 1, lettera b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;
   al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».

  All'articolo 106:
   al comma 1:
    al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;
    al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «apposite» è sostituita dalla seguente: «apposita».

  All'articolo 109:
   al comma 1:
    l'alinea è sostituito dal seguente:

  «Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:»;
   al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste».

  All'articolo 111:
   al comma 1:
    al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 113:
   al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» è inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» è sostituita dalla seguente: «contratti»;
   al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale».

  All'articolo 115:
   al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» è sostituita dalla seguente: «denominate»;
   al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

  All'articolo 117:
   al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome»;
   al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Pag. 155

  All'articolo 120:
   al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»;
   al comma 3, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati».

  All'articolo 121:
   al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» è sostituita dalla seguente: «sussistenza»;
   al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

  All'articolo 122:
   al comma 2, lettera d), le parole: «per sanificazione degli ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la sanificazione».

  All'articolo 123:
   al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».

  All'articolo 124:
   al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».

  All'articolo 125:
   al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» è soppressa;
   al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le seguenti: «della disposizione».

  All'articolo 126:
   al comma 1-bis (introdotto dagli identici emendamenti 126. 12 e 154. 4), le parole: «articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

  All'articolo 127:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020»;
    alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020».

  All'articolo 128:
   al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» è inserita la seguente: «2020».

  All'articolo 130:
   al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

  All'articolo 134:
   alla rubrica, la parola: «IVAFE» è sostituita dalle seguenti: «imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero».

  All'articolo 135:
   al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre».

  All'articolo 136:
   al comma 4, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

  All'articolo 137:
   al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

Pag. 156

  All'articolo 139:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»;
    al secondo e al terzo periodo, le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;
    alla rubrica, le parole: «epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19».

  All'articolo 143:
   al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

  All'articolo 145:
   al comma 2, la parola: «valutati,» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

  All'articolo 146:
   al comma 1, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e le parole: «applicando lo» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello».

  All'articolo 148:
   al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» è sostituita dalla seguente: «differiti».

  All'articolo 149:
   al comma 1:
    alla lettera d), le parole: «legge 13 maggio 1988, n. 54» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 maggio 1988, n. 154»;
    alla lettera g), le parole: «all'articolo 33, comma 1bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis» e la parola: «approvata» è sostituita dalla seguente: «approvato».

  All'articolo 152:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente» è inserita la seguente: «alla»;
   al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a».

  All'articolo 153:
   al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a».

  All'articolo 157:
   al comma 2:
    alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 641.»;
    alla medesima lettera f), capoverso, le parole: «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»;
   al comma 7, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

  All'articolo 161:
   al comma 1, le parole: «I pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «I termini per i pagamenti»

  All'articolo 164:
   al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici ovvero da società» sono sostituite dalle seguenti: «e di altri enti pubblici ovvero di società»;Pag. 157
   al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «è decretato dal» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito con decreto del»;
   al comma 3, le parole: «dell'articolo 952 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 952 e seguenti».

  All'articolo 165:
   al comma 1, le parole: «in conformità di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto previsto»;
   al comma 4, le parole: «in conformità con gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli schemi».

  All'articolo 168:
   al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» è soppressa la virgola.

  All'articolo 170:
   al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità del quadro normativo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al quadro normativo».

  All'articolo 171:
   al comma 1, le parole: «la conformità con quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «la conformità a quanto previsto», le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dell'obiettivo» e le parole: «minimizza il sostegno pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «comporta il minimo sostegno pubblico»;
   al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione».

  All'articolo 172:
   al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» è sostituita dalla seguente: «cessioni»;
   al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi».

  All'articolo 175:
    le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «1. Agli oneri».

  All'articolo 176:
   al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti» e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata sussistenza».

  All'articolo 178:
   al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».

  All'articolo 179:
   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

  All'articolo 180:
   al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020»;Pag. 158
   al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;
   al comma 3, capoverso 1-ter:
    al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»;
    al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione»;
   al comma 4, le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 giugno 2017, n. 96», le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione», dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma» e le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione».

  All'articolo 183:
   al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
   al comma 2, le parole: «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali»;
   al comma 3, la parola: «bigliettazione» è sostituita dalle seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»;
   al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»;
   al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»;
   al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre»;
   al comma 10, le parole: «Al di fine di sostenere» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»;
   al comma 11:
    all'alinea, le parole: «legge 24 aprile, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27»;
    alla lettera b), capoverso 2, secondo periodo, le parole: «di pari importo al titolo di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al prezzo del titolo di acquisto»;
    alla rubrica, le parole: «settore cultura» sono sostituite dalle seguenti: «settore della cultura».

  All'articolo 184:
   al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo II»;
   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
    alla rubrica, la parola: «cultura» è sostituita dalle seguenti: «per la cultura».

  All'articolo 185:
   al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

Pag. 159

  All'articolo 186:
   al comma 1, alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
   al comma 1, capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».

  All'articolo 187:
   al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633».

  All'articolo 189:
   al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento».

  All'articolo 190:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/2013»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse»;
   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse.

  All'articolo 192:
    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

  All'articolo 195:
    alla rubrica, la parola: «emergenze» è sostituita dalle seguenti: «per emergenze relative alle».

  All'articolo 196:
   al comma 3, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio».

  All'articolo 198:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;
    alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal».

  All'articolo 199:
   al comma 1:
    alla lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e le parole: «che dimostino di aver subito subito» sono sostituite dalle seguenti: «che dimostrino di aver subito»;
    alla lettera b), le parole: «e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno»;
   al comma 3, lettera b), le parole: «delle legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
   al comma 8, le parole: «e delle Autorità portuali»: sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro»

  All'articolo 200:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»;
   al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;Pag. 160
   al comma 8:
    al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate»;
    al secondo periodo, le parole: «ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,».

  All'articolo 201:
   al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono sostituite dalla seguente: «sub-fornitori».

  All'articolo 202:
   al comma 1:
    alla lettera b), capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto» sono sostituite dalla seguente: «sottoposto» e le parole: «è definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
    alla lettera c):
    al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
    al capoverso 5-ter, dopo la parola: «fiscale» è soppressa la virgola;
    alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
    alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;
   al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,».

  All'articolo 203:
   al comma 1, la parola: «assoggettate» è sostituita dalla seguente: «assoggettati», la parola: «EASA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;
    ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 204:
   al comma 2, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

  All'articolo 205:
   al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992,» e le parole: «regolamento n. 3557/92/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CEE) n. 3577/92».

  All'articolo 206:
   al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10», le parole: «di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche» sono sostituite dalle seguenti: «di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o Pag. 161tecnico-ingegneristiche» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «posti a carico delle»;
   al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;
   al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
   al comma 6, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
   al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,», le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145,» e le parole: «della tratta autostradale» sono sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali»;
    alla rubrica, le parole: «della tratta autostradale» sono sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali».

  All'articolo 207:
   al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» è sostituita dalla seguente: «abbiano» e, al secondo periodo, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

  All'articolo 208:
   al comma 5, secondo periodo, le parole: «del Ministero delle economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze».

  All'articolo 209:
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».

  All'articolo 210:
   al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» è soppressa la virgola;
   al comma 3, la parola: «traporti» è sostituita dalla seguente: «trasporti» e le parole: « l-ter e l-quater» sono sostituite dalle seguenti: « l-ter) e l-quater)».

  All'articolo 211:
   al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo Corpo»;
   al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»;
   al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020,».

  All'articolo 214:
   al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2009»;
   al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»;
   al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza»;
    alla rubrica, la parola: «ANAS» è sostituita dalle seguenti: «dell'ANAS».

Pag. 162

  All'articolo 215:
   al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
   al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»;
   al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» è sostituita dalla seguente: «attuativi».

  All'articolo 216:
   al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» e le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario» e, al terzo periodo, le parole: «dal concessionario» sono soppresse;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere».

  All'articolo 217:
   al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verrà» è sostituita dalla seguente: «è».

  All'articolo 218:
   al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» è sostituita dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
   al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 al decreto legislativo».

  All'articolo 219:
   al comma 1, la parola: «disinfestazione» è sostituita dalla seguente: «disinfezione»;
   al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «straordinario, euro» e le parole: «, nonché di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;
   al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

  All'articolo 222:
   al comma 3, dopo le parole: «500 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 223:
    alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» è inserita la seguente: «della».

  All'articolo 224:
   al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»;
   al comma 3:
    alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»:Pag. 163
    alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» è sostituita dalla seguente: «risultanti»;

  All'articolo 225:
   al comma 1, le parole: «la situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione,» è inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» è soppressa la virgola;
   al comma 5, le parole: «la modalità» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità».

  All'articolo 227:
   al comma 1, dopo le parole: «è istituito un Fondo» sono inserite le seguenti: «con la dotazione»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e del mare,».

  All'articolo 228:
   al comma 1, lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

  All'articolo 229:
   al comma 4, dopo le parole: «della domanda di mobilità» è soppressa la virgola.

  All'articolo 230:
    ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4a serie speciale,»;
   al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
    dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265»;
    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti».

  All'articolo 231:
   al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;
   al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»;
   al comma 3, la parola: «RUP» è sostituita dalle seguenti: «responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»;
   al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli stessi e» è inserita la seguente: «che»;
   al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;
   al comma 11, la parola: « template» è sostituita dalle seguenti: «modelli informatici»;
   al comma 12, dopo le parole: «370,23 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

  All'articolo 232:
   al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti».

Pag. 164

  All'articolo 233:
   al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola: «suddetto» è soppressa;
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «di età» sono soppresse;
   al comma 5, dopo le parole: «150 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

  All'articolo 236:
   al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» e, al terzo e al quarto periodo, la parola: «AFAM» è sostituita dalle seguenti: «di alta formazione artistica musicale e coreutica».

  All'articolo 237:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

  All'articolo 238:
   al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,»;
   al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» è inserita la seguente: «artistica,»;
   al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
   al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, a euro», dopo le parole: «per l'anno 2022 e a» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»;
    la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca».

  All'articolo 240:
   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello dirigenziale» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «:».

  All'articolo 241:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti» e le parole: «pandemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;
    al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»;
    al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica».

Pag. 165

  All'articolo 242:
   al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19»;
   al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»;
   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;
    al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il»;
    al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole: «al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica»;
    al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

  All'articolo 244:
   al comma 1, le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;
   al comma 2, le parole: «Aiuti ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «Aiuti a progetti»;
   al comma 3, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,».

  All'articolo 246:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro».
    La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: «Accelerazione dei concorsi».

  All'articolo 247:
   al comma 8, la parola: «ordinamenti» è soppressa.

  All'articolo 248:
   al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».
    Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accelerazione».

  All'articolo 250:
   al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;
   al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio».

  All'articolo 251:
   al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»
   al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,».

Pag. 166

  All'articolo 252:
   al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»;
   al comma 8, le parole: «a bandire» sono sostituite dalle seguenti: «a indire procedure di reclutamento».

  All'articolo 258:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
   al comma 3, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».

  All'articolo 259:
   al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;
   al comma 2, lettera b), capoverso, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»;
   al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali».

  All'articolo 260:
   al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri».

  All'articolo 261:
   al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

  All'articolo 262:
   al comma 1, lettera b), le parole: «inerenti la contabilità e il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla contabilità e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»;
   al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 264:
   al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: « 1. Le amministrazioni».

  All'articolo 265:
   al comma 1, terzo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
   al comma 3, dopo le parole: «2.625 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «1.413 l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1.413 milioni di euro per l'anno 2021»;
   al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;
   al comma 7:
    alla lettera a), le parole: «mediante e corrispondente utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;
    alla lettera b), la parola: «corrisponde» è sostituita dalla seguente: «corrispondente» e dopo le parole: «comma 290,» è inserita la seguente: «della»;Pag. 167
   al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono inserite le seguenti: «diffusione del»;
   al comma 13:
    alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;
    alla lettera b):
     le parole: «- al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «1) al secondo periodo»;
     le parole: «- il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «2) il quarto periodo»;
     le parole: «- al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «3) al sesto periodo» e la parola: «abrogate;» è sostituita dalla seguente: «soppresse.»;
   al comma 14, dopo le parole: «dall'Elenco 1» è inserita la seguente: «allegato».

  All'allegato 1:
   le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 – (Articolo 265, comma 1) – «Allegato 1» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «»».

  All'elenco 1:
   le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1 – (Articolo 265, comma 14) – «Elenco 1 – (Articolo 1, comma 609)» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «»».

  All'allegato C sono premesse le seguenti parole: «Allegato C – (Articolo 2, commi 5, 7 e 10)».

  All'allegato A sono premesse le seguenti parole: «Allegato A – (Articolo 1, comma 11)».

  All'allegato B sono premesse le seguenti parole: «Allegato B – (Articolo 1, comma 10)».

  All'allegato D sono premesse le seguenti parole: «Allegato D – (Articolo 2, comma 11)».

  All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le parole: «Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 2 – (Articolo 120, comma 1)».