CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2020
394.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 2.50 E 2.01 DEL RELATORE

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.50 del Relatore

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettere a), b), c), dopo le parole: riconoscimento di un assegno aggiungere la seguente: mensile.
0. 2. 50. 1. Novelli, Palmieri, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: per ciascun figlio minorenne a carico con le seguenti: per ciascun figlio a carico di età inferiore a ventuno anni;
   b) alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: possibilità di riconoscimento per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, di corresponsione dell'importo direttamente al figlio medesimo, al fine di favorirne l'autonomia;
   c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
    « g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis con i risparmi e le risorse rinvenienti dal “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

0. 2. 50. 3. Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a euro 300 fino a sei anni di età del figlio e non inferiore a 200 euro fino a 18 anni di età;
   b) alla lettera b), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 200 euro.
0. 2. 50. 22. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera a), dopo le parole: per ciascun figlio minorenne a carico aggiungere le seguenti: per un importo mensile non inferiore a 250 euro. 0.
2. 50. 18. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera a), dopo le parole: per ciascun figlio minorenne a carico aggiungere Pag. 70le seguenti: per un importo mensile non inferiore a 200 euro.
0. 2. 50. 19. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera a), dopo le parole: il beneficio aggiungere le seguenti:, di importo non inferiore a 150 euro mensili,.

  Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
0. 2. 50. 2. Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: di importo inferiore con le seguenti: di importo superiore;
   b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
    g-bis) previsione di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
0. 2. 50. 4. Bagnasco, Palmieri, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: ventunesimo anno di età con le seguenti: ventiseiesimo anno di età.
0. 2. 50. 5. Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ventunesimo anno di età con le seguenti: ventitreesimo anno di età.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ventunesimo anno di età, con le seguenti: ventitreesimo anno di età.
0. 2. 50. 8. Giannone.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: al fine di favorirne l'autonomia aggiungere le seguenti:, su sua richiesta, dal compimento del diciottesimo anno di età.
0. 2. 50. 13. Menga, Sportiello, Nappi, Troiano, Sarli, Nesci, D'Arrando.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare con un solo genitore;.
0. 2. 50. 10. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
0. 2. 50. 11. Bellucci, Gemmato.

Pag. 71

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio a carico, con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
0. 2. 50. 6. Versace, Bagnasco, Palmieri, Novelli, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento;
   b) sopprimere le parole: senza maggiorazione.
0. 2. 50. 9. Giannone.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: senza maggiorazione,.
0. 2. 50. 20. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare con un solo genitore.
0. 2. 50. 12. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato in misura del 30 per cento rispetto all'importo di cui alla lettera b), per il nucleo familiare con figli, qualora vi sia un soggetto che pur condividendo la medesima residenza, risulta iscritto in un altro stato di famiglia.
0. 2. 50. 7. Bond.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) adozione di un meccanismo di integrazione degli assegni di cui alle lettere a), b) e c) nei confronti dei nuclei familiari che, sulla base delle misure indicate all'articolo 2-bis, avrebbero percepito importi superiori a quelli degli assegni medesimi.
0. 2. 50. 21. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale.
0. 2. 50. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del Pag. 72beneficio; il medesimo requisito è richiesto per i figli a carico per i quali si richiede la prestazione,.
0. 2. 50. 15. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dei benefici, in modo continuativo.
0. 2. 50. 16. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2. 50. 17. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;Pag. 73
    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
   e-bis) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
   g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-bis.
2. 50. Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, al comma 1, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: per l'anno 2021,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'anno 2022, al fine di incrementare l'assegno unico di cui all'articolo 2, le risorse di cui al precedente comma, sono integrate di 1.500 milioni annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
0. 2. 01. 4. Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
0. 2. 01. 1. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
0. 2. 01. 6. Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1. Pag. 74In questo caso, detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.
0. 2. 01. 2. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'importo dell'assegno unico, non è computato:
   a) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
0. 2. 01. 3. Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione delle risorse per l'assegno unico di cui alla presente legge e di altre misure di sostegno alla genitorialità, sono altresì destinate le risorse assegnate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio annuale. Annualmente sono, di conseguenza, adottati appositi provvedimenti normativi finalizzati ad assegnare le suddette risorse inutilizzate, per le finalità di cui al presente comma.
0. 2. 01. 5. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 2. 01. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:
   a) dall'abrogazione delle seguenti misure:
    1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;Pag. 75
   b) dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
    1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 01. Il Relatore.

Pag. 76

ALLEGATO 2

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettere a), b), c), dopo le parole: riconoscimento di un assegno aggiungere la seguente: mensile.
0. 2. 50. 1. Novelli, Palmieri, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: direttamente al figlio aggiungere le seguenti:, su sua richiesta.
0. 2. 50. 13.(Nuova formulazione) Menga, Sportiello, Nappi, Troiano, Sarli, Nesci, D'Arrando, Lapia, Baroni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:Pag. 77
    1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;
    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
   e-bis) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
   g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-bis.
2. 50. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:
   a) dall'abrogazione delle seguenti misure:
    1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
    1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante Pag. 78l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 01. Il Relatore.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Cecconi.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. 1. De Filippo, Noja, Carnevali.