CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2020
394.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (C. 2537 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
   esaminato il disegno di legge C. 2537, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la finalità del provvedimento sia quella di realizzare un'indagine sierologica a campione per valutare lo stato immunitario della popolazione nei confronti del virus SARS-COV-2 e come pertanto esso sia riconducibile alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato come assumano altresì rilevo le materie «ordinamento civile e penale» e «profilassi internazionale», di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;
   rilevato come il comma 14, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge autorizzi l'ISTAT, per le finalità di cui al medesimo l'articolo 1, a conferire fino a un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, ma come le disposizioni richiamate stabiliscano anche princìpi generali e altre norme che non appaiono oggetto della deroga;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare in termini più specifici le previsioni a cui si intende derogare, considerato che le disposizioni richiamate nel medesimo primo periodo pongono anche princìpi generali e altre norme che non appaiono oggetto della deroga ivi prevista.