CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 febbraio 2020
318.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325);
   considerato che:
    le disposizioni di cui all'articolo 8 recano: la proroga al 31 dicembre 2020 della possibilità che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale si può esercitare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali; la proroga al 31 dicembre 2020 del divieto per il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni salvo che vi sia il «nulla osta dell'amministrazione della giustizia»; la proroga al 30 giugno 2020 dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza; il differimento al 19 ottobre 2020 della data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva; il differimento al 14 settembre 2022 della data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012;
    l'articolo 22 modifica, in sostanza, l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo, in particolare, l'istituzione di un'ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale e l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio;
    la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la norma consente di utilizzare le somme già stanziate dal comma 320 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le esigenze della giustizia amministrativa, mediante la necessaria puntualizzazione in sede normativa delle sue specifiche destinazioni, con contestuale rimodulazione delle stesse sulla base delle esigenze definite dalla norma, laddove ogni ulteriore rinvio creerebbe serie disfunzioni al corretto andamento della giurisdizione, specie in termini di celerità dei giudizi e di conseguente tempestività della risposta alle istanze di giustizia;
    la stessa relazione illustrativa specifica che la disposizione definisce nel dettaglio le modifiche organizzative, gli incrementi organici e le assunzioni da effettuare in applicazione del primo periodo del comma 320 del citato articolo 1 Pag. 36della legge n. 145 del 2018 rendendo così effettivo l'adeguamento dell'organizzazione e dell'organico della magistratura amministrativa rispetto alle essenziali esigenze imposte da una debita considerazione del rilevante ruolo che la stessa è sempre più chiamata a svolgere, essendosi assistito negli ultimi anni a un ampliamento delle competenze e del relativo contenzioso in settori nevralgici per la vita della comunità nazionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri.

TESTO DELLA RELAZIONE DEPOSITATO DAL RELATORE, ON. PERANTONI

  Nel rinviare alla relazione svolta il 24 ottobre 2019 per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge del collega Costa, in questa sede procederò ad illustrare le due proposte di legge che ad essa sono state abbinate d'ufficio.
  Con riguardo alla proposta di legge Turri C. 2357, evidenzio che la stessa, all'articolo 1, con un contenuto identico a quello della proposta di legge AC 2059, reca l'abrogazione delle modifiche in materia di prescrizione introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. Ricordo che si tratta di modifiche agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, che sono entrate in vigore il 1o gennaio 2020. In particolare, l'abrogazione attiene: alla lettera d) dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 158 relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato, fissandone per il reato continuato il termine di decorrenza al giorno di cessazione della continuazione; alla lettera e) del medesimo comma, che ha sostituito il secondo comma dell'articolo 159 c.p. stabilendo che il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto. Per motivi di coordinamento, inoltre, la lettera e) ha anche abrogato il terzo e il quarto comma dello stesso articolo 159, introdotti dalla Riforma Orlando; alla lettera f) che ha abrogato il primo comma dell'articolo 160 c.p. che individuava come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna. Infine, la proposta abroga il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 che fissa al 1o gennaio 2020 l'entrata in vigore della disciplina della prescrizione introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale. A differenza della proposta C. 2059, la proposta di legge C. 2357 reca la reviviscenza dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione di reato di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2019.
  L'articolo 2 della proposta di legge prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto alla proposta di legge C. 2306 presentata dal collega Conte, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo, segnalo preliminarmente che, come riportato nella relazione illustrativa, tale proposta di legge, composta da 6 articoli, si fonda sulla distinzione tra prescrizione del reato – che certifica l'oblio della collettività rispetto a fatti pregressi – e prescrizione del processo penale – che si configura come la non ulteriore protraibilità della pretesa punitiva nei confronti di un soggetto –, avanzata in maniera innovativa durante i lavori della Commissione ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita nel 2006. Sulla base di tale distinzione, la proposta di legge prevede che la prescrizione del Pag. 38reato cessi di decorrere nel momento in cui lo Stato si attiva con l'emissione del provvedimento che dà inizio al giudizio.
  In particolare, gli articoli da 1 a 3 riguardano la prescrizione del reato e modificano gli articoli 157, 159 e 160 del codice penale. L'articolo 1, proprio per sottolineare anche lessicalmente la distinzione tra prescrizione del reato e prescrizione del processo, interviene sulla sola rubrica dell'articolo 157 del codice penale, per specificare che il tempo necessario a prescrivere, scandito in tale articolo del codice penale, al quale non si apportano ulteriori modifiche, si riferisce esclusivamente al reato.
  L'articolo 2 della proposta di legge abroga l'articolo 159 del codice penale che contiene la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Conseguentemente, in base a questa riforma, il decorso del termine di prescrizione del reato non potrà più essere sospeso.
  L'articolo 3 reca modificazioni all'articolo 160 del codice penale, innovando la disciplina dell'interruzione del termine di prescrizione. Segnalo in primo luogo che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta in esame è volta a sopprimere il primo comma del citato articolo del codice penale, che tuttavia è già stato abrogato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. A tale proposito ricordo che, successivamente alla presentazione della proposta di legge del collega Conte, sono entrate in vigore le modifiche introdotte alla disciplina della prescrizione dalla citata legge n. 3 del 2019, tra le quali anche l'abrogazione del primo comma dell'articolo 160 del codice penale.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 modifica l'originario secondo comma (attuale primo) dell'articolo 160 del codice penale, intervenendo sulla disciplina della interruzione derivante dal compimento di atti processuali, per escludere che dal compimento di tutti gli atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio derivi una interruzione della prescrizione e conseguentemente l'obbligo di un nuovo decorso del termine. La riforma infatti circoscrive la prescrizione del reato (e dunque la sua interruzione) alla fase antecedente il rinvio a giudizio.
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge del collega Conte introduce un nuovo comma all'articolo 160 del codice penale, con il quale disciplina la cessazione del decorso della prescrizione del reato. Con il decreto che dispone il giudizio (ex articolo 429 del codice di procedura penale), il decreto di giudizio immediato (ex articolo 456 del codice di procedura penale), il decreto di citazione a giudizio (ex articolo 552 del codice di procedura penale), l'instaurazione del giudizio direttissimo (ex articolo 450 del codice di procedura penale) o del giudizio abbreviato (ex articolo 438 e seguenti del codice di procedura penale), la richiesta di applicazione della pena (ex articolo 444 del codice di procedura penale) e il decreto penale di condanna (ex articolo 45 del codice di procedura penale), si apre la fase del processo penale nel quale il decorso del tempo può produrre un effetto di estinzione del processo.
  In coerenza con tale modifica, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge interviene a modificare la rubrica dell'articolo 160 del codice penale (che risulterebbe integrata nel modo seguente «Interruzione e cessazione del corso della prescrizione»).
  L'articolo 4 della proposta di legge in esame riscrive l'articolo 161 del codice penale introducendovi una disciplina della estinzione del processo collegata al decorso del tempo processuale.
  Si ricorda che attualmente l'articolo 161 disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione in relazione al concorso nel reato (primo comma) e individua un limite (variabile a seconda della tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere un reato derivante da una interruzione (secondo comma). Viene così integralmente sostituito il contenuto dell'articolo 161, facendo venir meno l'attuale disciplina degli effetti della interruzione della prescrizione.Pag. 39
  Il nuovo articolo 161 interviene in materia di ragionevole durata ed estinzione del processo, al fine di prevedere per ogni grado processuale un tempo massimo di durata, superato il quale deve essere dichiarata l'estinzione del processo. In particolare per il processo di primo grado (lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 si prevede: il termine di un anno dal rinvio a giudizio per la celebrazione della prima udienza; i termini dalla prima udienza, di un anno per i reati puniti con la pena dell'arresto o della reclusione fino a cinque anni, anche se congiunte a pena pecuniaria, e di due anni per i reati puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni, entro i quali il processo deve essere concluso.
   Per i processi celebrati in appello, davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio, i termini entro i quali il processo deve essere concluso sono, rispettivamente, di due anni e di un anno e sei mesi, che decorrono dalla proposizione dell'atto di impugnazione o dal deposito della sentenza con la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio (lettera b) del comma 1 dell'articolo 4).
  Si prevede tuttavia che, in ogni grado di giudizio, il giudice, con ordinanza impugnabile che dichiara la complessità dell'accertamento e del giudizio, tenuto conto anche del numero degli imputati e delle imputazioni, può aumentare i suddetti termini fino alla metà.
  Sono fatte salve le cause di sospensione del decorso processuale ai sensi del codice di procedura penale, prevedendo che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore o per impedimento assoluto dell'imputato determina la sospensione del termine di durata del processo per non più di sessanta giorni. La riforma trasforma alcune delle attuali cause di sospensione del termine di prescrizione di cui all'articolo 159 del codice penale (peraltro abrogato) in cause di sospensione del termine di prescrizione del processo.
  Infine, si stabilisce che sulla dichiarazione di estinzione del processo prevalgono comunque le seguenti ipotesi di declaratoria di non punibilità (ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale): perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o manca una condizione di procedibilità.
  In conseguenza delle modifiche introdotte alla disciplina della prescrizione del reato, l'articolo 5 della proposta di legge abroga le lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 3 del 2019, che intervengono sugli articoli 159 e 160 del codice penale. Diversamente dalla proposta C. 2059-A, e dalla proposta C. 2357, che prevedono l'integrale soppressione della riforma della prescrizione operata dalla legge c.d. Spazzacorrotti, la proposta in esame non interviene sulle modifiche all'articolo 158 del codice penale relative alla decorrenza del termine di prescrizione del reato per i reati continuati.
  L'articolo 6 stabilisce infine che le disposizioni introdotte dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta di legge si applicano per i fatti commessi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.