CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 dicembre 2019
298.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (C. 2305 Governo, approvato dal Senato) Nota di variazioni (C. 2305/I Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le Seguenti modificazioni:
   all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono eliminate le seguenti parole: «in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti».
   al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono eliminate le seguenti parole: «secondo principi di selettività» e «attraverso l'attribuzione di fasce di merito».
2305/VII/1. 1. Frassinetti, Mollicone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. Il fondo di cui al comma precedente potrà essere incrementato negli anni successivi per garantire, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze.
2305/VII/1. 2. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in Via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei.
2305/VII/1. 3. Frassinetti, Mollicone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
  147-bis:
   a) I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito» nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo;
   b) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai candidati risultati idonei al concorso bandito con Pag. 111decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca 2 del 20 dicembre 2018.
2305/VII/1. 4. Frassinetti, Mollicone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
  147-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito dal seguente:
   Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all'approvazione della nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi.

  Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, è soppresso il seguente periodo: La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso.
2305/VII/1. 5. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:
  180-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 le parole «di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze dette risorse sono assegnate all'Autorità politica con delega allo sport. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 6. Marin, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Russo.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di sostenere e promuovere il movimento olimpico nel paese e incoraggiare lo sviluppo dello sport, in vista delle Olimpiadi di Tokio, per sostenere la preparazione olimpica degli atleti italiani, è autorizzato per l'anno 2020 un finanziamento di 10 milioni di euro. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate al CONI e al CIP per la copertura di oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto delle delegazioni italiane. Con decreto del MEF da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di erogazione di detto finanziamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 7. Marin, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Casciello, Mandelli, Pella, D'Ettore.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2020 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurriculari. Con decreto del MIUR da adottare di concerto con l'Autorità competente in materia di sport, sentito il CONI, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Pag. 112comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 8. Marin, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Casciello, Mandelli, Pella, D'Ettore.

  Sostituire il comma 240 con il seguente:
  240. Ai fini di fornire una alta e qualificata attività di consulenza alla Presidenza del Consiglio in materia di informazione, indirizzo strategico, potenziamento e coordinamento dell'attività di ricerca scientifica italiana anche in funzione dell'attività economica ad essa correlata è istituita una Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR) dotata di autonomia statutaria e organizzativa sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio.

  Conseguentemente
  Sostituire il comma 251 con il seguente:
   251. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il personale per il funzionamento dell'Agenzia viene assicurato attraverso il comando di personale di ruolo di corrispondente qualifica operante presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o presso altri Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR.
  Sostituire i commi 253 e 254 con il seguente:
   253. Al fine di potenziare la ricerca svolta da Università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2020,150 milioni di euro per il 2021, di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni euro annui a decorrere dal 2022. Le somme sono assegnate alla Agenzia Nazionale della Ricerca che le trasferisce al Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Agricoltura per il finanziamento di programmi di attività di ampio e accertato interessa nazionale nei corrispondenti settori di attività.
2305/VII/1. 9. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Ettore.

  Sopprimere il comma 249.
2305/VII/1. 10. Aprea, Casciello, Saccani Jotti, Palmieri, Marin, Occhiuto, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile)

  Al comma 256, aggiungere il seguente periodo:
  Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno dei personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente.
2305/VII/1. 11. Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 250, aggiungere il seguente:
  256-bis. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, alla fine del testo è inserito il seguente testo: in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici.

Pag. 113

  Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6.
2305/VII/1. 12. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:
  257-bis. Al fine di favorire l'utilizzo della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado e di potenziare e accrescere la qualificazione del personale educativo, docente e dei dirigenti scolastici in materia, a decorrere dal 2020 è istituito presso lo Stato di previsione dei MIUR, apposito fondo con lo stanziamento di 80 mln di euro annui destinato alla organizzazione di percorsi di formazione tecnologica in servizio che integrino le competenze disciplinari, pedagogiche e tecnologiche del personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. A valere sul Fondo di cui al presente comma, una somma pari a 20 mln di euro è destinata alla valorizzazione del personale educativo e docente in possesso di specifica formazione in materia di didattica digitale, o che la acquisisce mediante la frequenza dei percorsi di cui al precedente, che adottano le nuove tecnologie digitali per lo svolgimento dell'insegnamento. La valorizzazione avviene tramite assegnazione di una indennità, definita bonus didattica digitale, con natura di retribuzione accessoria e può essere assegnata anche all'istituzione scolastica nel suo complesso o a un team di docenti che partecipano congiuntamente a un progetto. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale.
  257-ter. A decorrere dal 2021, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti in qualunque graduatoria per l'insegnamento nonché gli educatori della scuola dell'infanzia partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.
  257-quater. La formazione dei docenti di cui ai commi 257-bis e 257-ter può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti al fine della formazione dei docenti in materia di didattica digitale.
  257-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 257-bis a 257- quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 13. Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, Marin, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 266 aggiungere il seguente:
  266-bis. Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:
   a) All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: «in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria»; al medesimo comma, eliminare anche le parole: «nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale».

Pag. 114

  Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.
   b)
All'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
    eliminare la parola: «predette»;
    sostituire le parole: «scuole statali e pareggiate» con le parole: «scuole statali, pareggiate e paritarie»;
    sostituire le parole: «è riconosciuto» con le parole «è interamente riconosciuto»;
    eliminare le parole «, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo».
   c) All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: «A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge;
   d) È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'a.s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018;
   e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
2305/VII/1. 14. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università è della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2305/VII/1. 15. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.
(Inammissibile)

Pag. 115

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. È soppresso l'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono continuare ad attuare per l'a. a. 2020/2021 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.
  A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
2305/VII/1. 16. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. Nella definizione delle piante organiche di cui all'articolo 6 e del capo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il settore scolastico, è previsto, a partire dall'a. s. 2020/2021, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga su sostegno assegnati per coprire effettive esigenze, anche sui posti relativi alle sezioni primavera attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 65 del 17 aprile 2017, e la revisione dei criteri di assegnazioni degli organici alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e all'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, da sottoporre alla Conferenza Stato-regioni, in base alle effettive esigenze del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso di dispersione scolastica, migratorio o ancora depresse economicamente.
2305/VII/1. 17. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della «quota 100», nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo del personale docente in riferimento all'anno scolastico Pag. 1162019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro Che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20.
2305/VII/1. 18. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si aggiunge il seguente periodo: «Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2020/2021 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.».
2305/VII/1. 19. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: «Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.».
2305/VII/1. 20. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
2305/VII/1. 21. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. All'articolo 58, comma 1, lettera m), punto 3), di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «due».
2305/VII/1. 22. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Dopo il comma 266, aggiungere il seguente:
  266-bis. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2305/VII/1. 23. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Al comma 282 aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2019-2020 nelle istituzioni AFAM, nonché per favorire la riduzione del precariato, sono inseriti in coda alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento per titoli, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto Pag. 117a tempo, indeterminato e determinato nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, di cui ai commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti titolari di diritto in seguito a sentenza passata in giudicato,.
2305/VII/1. 24. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 285 inserire il seguente:
  285-bis. Al fine di valorizzare la qualità e l'efficienza del sistema nazionale di istruzione le risorse pubbliche finalizzate al finanziamento del sistema nazionale di istruzione come definito dalla legge 62/2000 sono ripartite tra tutte le istituzioni scolastiche sulla base del parametro del costo standard per studente distinto per livello di istruzione. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo standard per studente di cui al comma 285-ter per ogni studente regolarmente iscritto.
  285-ter. Per «costo standard per studente» si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia. Con legge dello Stato sono individuati I parametri e i criteri per la definizione del costo standard per studente nel rispetto delle norme in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi all'istruzione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e definiti con legge dello Stato.
  285-quater. Il costo standard per studente è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.
  285-quinquies. Con decreto del MIUR, di cui al comma 285-quater sono definiti anche i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 285-ter.
  285-sexies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 285-bis. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  285-septies. 1 singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma 285-bis che è conseguentemente ridotto di quota parte.
  285-octies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma 285-bis possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo standard per studente.
  285-novies. Con le medesime modalità di cui al comma 285-sexies, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:
   a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:
    1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma online predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito internet;
    2) rendendo pubblici i curriculum vitae dei docenti;
    3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);
    4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;Pag. 118
   b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:
    1) verificare la permanenza dei requisiti parità;
    2) verificare la valutazione della scuola;
    3) verificare i rendimenti scolastici;
    4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma 6-quinquies;

5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

  285-decies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie.
2305/VII/1. 25. Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Casciello, Marin, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile)

  Al comma 330 aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, devono essere utilizzate prioritariamente per la stabilizzazione nei ruoli dello Stato, da definire nel prossimo rinnovo contratto, del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia già maturato trentasei mesi di servizio rame assistente all'autonomia e alla comunicazione.
2305/VII/1. 26. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Al comma 330 aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: «I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
2305/VII/1. 27. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 335 con il seguente:
  335. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 28. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Al comma 335, sostituire le parole: 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità con le seguenti: 30 milioni di euro.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 29. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

Pag. 119

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
2305/VII/1. 30. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Russo.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 357 con i seguenti:
  357. (Finanziamento del «bonus diploma») Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2019/2020, pressò le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
  357-bis. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    di corsi di alta formazione presso gli istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  357-ter. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile dei beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  357-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia Pag. 120e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  358-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 388 a 388-quater è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  359-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
2305/VII/1. 31. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Prestigiacomo, Pella.

  Al comma 357, aggiungere in fine, le seguenti parole: La musica registrata, i libri, gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, i prodotti dell'editoria audiovisiva, devono essere resi accessibili anche alle persone in condizione di disabilità che, a causa di detta condizione, necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari atti a rendere il prodotto medesimo pienamente accessibile.
2305/VII/1. 32. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Russo.

  Al comma 357, aggiungere il seguente:
  «357-bis. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».
2305/VII/1. 33. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Al comma 367, sostituire le parole: sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro con le seguenti: sono incrementati nella misura di 20 milioni di euro.
2305/VII/1. 34. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
  «Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse finanziarie di cui al presente comma sono attribuite ai teatri di rilevante interesse culturale per i quali la media dei contributi ricevuti negli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, dalle regioni e dagli enti locali non supera il 35 per cento della somma dei costi della produzione e degli oneri finanziari risultanti dal conto economico al 31 dicembre 2018. Il contributo spettante a ciascun teatro a valere sulle risorse finanziarie di cui al presente comma è determinato in proporzione alla differenza tra il 35 per cento e il rapporto percentuale di cui al periodo precedente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo Pag. 121a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

  Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2305/VII/1. 35. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
  «367-bis. Istituzione del Fondo per ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica sale teatrali.
  È istituito il “Fondo per la ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica delle sale teatrali” per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di messa a norma, innovazione tecnologica, restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle strutture di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 da inserirsi nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
2305/VII/1. 36. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 371, aggiungere il seguente:
  371-bis. Fondo per la Rievocazione Storica.
  All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  4-ter. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 627 citato al comma 4-bis, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
2305/VII/1. 37. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 377 sostituire: con uno stanziamento pari a 500.000 euro con: con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro.
2305/VII/1. 38. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 394 con il seguente:
  394. All'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, nel limite massimo di 125 milioni di euro annui, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 39. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Russo.

  Al comma 394 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 36 mesi.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, per il triennio 2020-2022, nel limite massimo di 125 milioni di euro annui, mediante corrispondete riduzione annua del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 40. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Russo.

Pag. 122

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 la lettera c) si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
2305/VII/1. 41. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Russo.

  Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:
  411-bis. Per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'adozione di un piano straordinario di potenziamento del Sistema di istruzione tecnica superiore (ITS), il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2020, di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 42. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. Al fine di potenziare e di valorizzare il sistema dell'istruzione tecnica superiore le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono trasformate in fondazioni smart academy, di seguito smart accademy, che erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale. Le smart academy costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante. Le smart academy organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Alle smart academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la smart academy rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite. Al termine dei percorsi di cui ai precedenti periodi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle smart academy un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato. Alle smart academy, al fine di semplificarne è di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le smart academy finalizzate Pag. 123alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le smart academy sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula del propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. Le smart academy propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi. Alle smart academy, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  412-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è adottato il regolamento di attuazione delle norme di cui al comma 412-bis.
  412-quater. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al, comma 412-ter, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in smart academy secondo quanto previsto dal comma 412-bis.
  412-quinquies. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le smart academy o stage nelle imprese di industria 4.0.
  412-sexies. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, le fondazioni smart academy predispongono azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.
  412-septies. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni smart academy, partecipare alla loro governance, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.
  412-octies. Per offrire alle imprese di industria 4.0, le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le smart academy valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e attuate a livello territoriale.
  412-novies. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, Pag. 124del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione è controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle smart academy dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte è degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente smart academy e dalle rappresentanze datoriali, il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.
2305/VII/1. 43. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
   b) non inferiore a 400 ore nei secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
   c) non Inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 412-bis, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 44. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 61 del 2017;

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 412-bis, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 45. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

Pag. 125

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, a decorrere dall'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca un fondo denominato «Fondo leFP» con una dotazione annua di 50 milioni di euro. Le risorse di cui al detto Fondo leFP sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento del numero di corsi e delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 46. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dall'articolo 1, comma 784, della legge 145/2018, è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/1. 47. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 145/2018, possono essere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
2305/VII/ 1. 48. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 145/2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/ 1. 49. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito Pag. 126di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/ 1. 50. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di soft skills, è istituita la «dote merito» per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i progetti di mobilità internazionale di cui al presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca uno apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/ 1. 51. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  478-bis. Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1 settembre 2021, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2017, n. 157. Per la relativa copertura finanziaria si attinge al fondo di cui al comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/VII/ 1. 52. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  478-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: «infanzia» aggiungere le seguenti parole: «, primaria e secondaria».
2305/VII/ 1. 53. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.
(Inammissibile)

Pag. 127

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato) Nota di variazioni (C. 2305/I Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2305 Governo, approvato dal Senato, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
    considerato che l'80,7 per cento dello stanziamento del MIUR è assegnato alla missione Istruzione scolastica, che l'incidenza percentuale delle spese finali del MIUR sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari al 9,1 per cento e che, rispetto alla legge di bilancio 2019, si registra un aumento delle spese finali di 536,8 milioni di euro per il 2020;
   tenuto conto che lo stanziamento per la missione Istruzione universitaria e formazione post universitaria corrisponde al 14,5 per cento e che tale Missione registra un incremento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 123,5 milioni di euro;
   considerato che lo stanziamento per la missione Ricerca e innovazione corrisponde al 4,5 per cento del bilancio del MIUR;
   preso atto che lo stanziamento assegnato alla missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici nel bilancio del MIBACT è pari a euro 2.268,5 milioni, corrispondente all'89,6 per cento dello stanziamento del Ministero, e che, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra un incremento di 88,4 milioni di euro;
   apprezzato l'inserimento delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018;
   viste, con riferimento alla II sezione, le autorizzazioni di spesa relative alle missioni in materia di sport;
   apprezzato il rifinanziamento, ancorché nel limite di spesa di 160 milioni, per il 2019 della Card cultura per i diciottenni;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione Bilancio se sia possibile, nell'ambito della manovra di bilancio per il 2020, incrementare le risorse da destinare al MIUR con particolare riferimento ai settori università e ricerca;
   si valuti l'opportunità di inquadrare la nuova Agenzia nazionale per la ricerca e le sue funzioni (di cui all'articolo 1, commi 240 e seguenti) nell'ambito di un complessivo processo di riorganizzazione del sistema della ricerca, da discutere in Parlamento nell'ambito dell'esame del disegno di legge collegato preannunciato dal Governo nel DEF 2019, in modo da consentire il più ampio coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e della comunità scientifica nazionale;Pag. 128
   siano confermate le risorse destinate al finanziamento della Card cultura per i diciottenni nei limiti di spesa già previsti per gli anni precedenti;
   si valuti la possibilità, al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base, anche promuovendo la costituzione di palestre di quartiere e di incrementare le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
   si valuti la possibilità di prevedere percorsi di formazione tecnologica ad integrazione delle competenze disciplinari, pedagogiche e tecnologiche del personale educativo e docente, a partire da percorsi di educazione all'uso critico dei media;
   si valuti l'opportunità di assicurare la diffusione capillare sul territorio del sistema ITS, al fine di incrementare il numero degli iscritti alle selezioni.