CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2019
297.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa nota di variazioni (C. 2305 Governo e C. 2305/I Governo, approvati dal Senato).

TESTO DELLA RELAZIONE DELL'ON. DI SARNO

  La Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'approvazione della prescritta relazione per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio 2020 C. 2305, approvato dal Senato.
  Ricordo preliminarmente che, con la riforma introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, la nuova legge di bilancio è riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, la prima delle quali svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. Segnalo a tale proposito che, a seguito della citata riforma, la seconda sezione viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  In questa sede mi soffermerò esclusivamente sulle parti di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento al nostro esame. Segnalo a tale proposito che gli interventi di interesse della nostra Commissione contenuti nel disegno di legge di bilancio 2020, a seguito dell'esame in Senato, mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, con specifico riguardo al personale, nonché al rafforzamento della lotta alla violenza di genere e alla tutela delle vittime di reati violenti.
  Passando alla illustrazione di tali interventi, segnalo che il comma 168, introdotto al Senato, modifica il Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Si prevede pertanto che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica della predetta Agenzia avvengano senza la complessa procedura vigente che prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Il comma 169 reca la copertura finanziaria di questa previsione, autorizzando la spesa di 5.280.620 euro annui, a decorrere dal 2020.
  Il comma 170 amplia di 15 unità le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato, disponendo la conseguente modifica della tabella A, di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. La disposizione precisa che le procedure per i relativi concorsi saranno disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato nonché disposte anche in deroga ai vincoli sul reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti Pag. 23dalla normativa vigente sul turn over. Vengono, infine, previste, le necessarie autorizzazioni di spesa per far fronte ai crescenti oneri derivanti dalle assunzioni dei nuovi avvocati dello Stato a partire dal 2020. Dal 2030 l'onere finanziario si stabilizza a 2.953.736 euro annui. A tali oneri si provvede ai sensi del comma 174.
  Il comma 171 autorizza, per il triennio 2020-2022, l'Avvocatura dello Stato all'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale non dirigenziale di 25 unità, conseguentemente incrementando la dotazione organica dell'Avvocatura. Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 253.445 euro per il 2020, 1.013.778 a decorrere dal 2021) si provvede ai sensi del comma 174.
  Il comma 172 prevede poi la nomina di esperti, nel numero massimo di otto, da parte dell'Avvocato generale, a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Gli esperti devono essere individuati tra: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; professori universitari; ricercatori a tempo determinato; assegnisti di ricerca; dottori di ricerca; dirigenti dell'amministrazione dello Stato. L'incarico ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile. Gli esperti nominati sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Spetta agli esperti un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. La copertura di tali oneri (pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020) è indicata dal successivo comma 174.
  Il comma 173 prevede che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinnanzi alla Corte di Strasburgo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinnanzi alla Corte di Lussemburgo, è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020.
  Il comma 174, nell'autorizzare la spesa massima complessiva per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173, precisa che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale» della Missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
  Il comma 334, introdotto durante l'esame al Senato, amplia le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria, comprendendo in esse, a partire dal 1o gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto: l'apertura della tutela ai sensi dell'articolo 343 del codice civile (si tratta dei casi in cui entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale); la collocazione in luogo sicuro, ai sensi dell'articolo 403 del codice civile (si tratta delle ipotesi di minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione); l'affidamento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge sulle adozioni 4 maggio 1983, n. 184 (si tratta del minore temporaneamente privo di un ambiente Pag. 24familiare idoneo). Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.
  Il comma 345, anch'esso introdotto al Senato, incrementa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali, istituito dal comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine di sostenere le politiche sulle adozioni internazionali e il funzionamento della relativa Commissione.
  Il comma 348 introduce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di esporre in modo visibile al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza. Ricordo a tale proposito che il numero di pubblica utilità 1522, istituito nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L'obbligo di esposizione del cartello contenente il numero verde anti violenza, è altresì contemplato, secondo quanto previsto dal comma 350: negli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i quali gli alberghi, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le sale pubbliche da gioco o stabilimenti di bagni; nei locali dove si svolge l'assistenza medico generica e pediatrica; nelle farmacie.
  L'individuazione delle modalità applicative concernenti il contenuto e il modello dei cartelli e le tempistiche dell'esposizione degli stessi – sia per quanto concerne le pubbliche amministrazioni sia per quanto concerne gli altri soggetti sui quali grava l'obbligo – è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 349).
  Secondo quanto previsto dal comma 351, la violazione dell'obbligo di esposizione nelle pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale. Nessuna sanzione è invece prevista per la violazione del medesimo obbligo negli esercizi pubblici, nei luoghi dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica e nelle farmacie.
  Per l'attuazione delle predette disposizioni è incrementata di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
  Il comma 353, introdotto al Senato, incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, la cui adozione è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne. Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate – unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo – nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi. Questo capitolo del bilancio dell'Economia sarà dunque incrementato, per il triennio di riferimento della legge di bilancio 2020-2022, di 4 milioni di euro.
  Il comma 415 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. La relazione tecnica dell'originario disegno di legge di bilancio Pag. 25chiarisce che si tratta dell'autorizzazione all'assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti, bandito con il decreto ministeriale 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. La relazione specifica inoltre che in relazione al suddetto concorso si prevedono un totale di 250 vincitori (che saranno immessi in servizio a partire dal 1o gennaio 2020) e che la quantificazione degli oneri si riferisce a 200 unità, in quanto l'assunzione delle ulteriori 50 unità potrà essere effettuata mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over. Il comma 416 reca la copertura finanziaria della descritta disposizione.
  Il comma 417, introdotto al Senato, stanziando 1.961.966 euro all'anno a decorrere dal 2020, incrementa la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero della giustizia, per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. È inoltre aggiunta alla predetta destinazione anche il finanziamento dell'attribuzione di sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie, erogabili anche a favore del personale amministrativo.
  Il comma 418 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di 7 direttori di istituti penitenziari minorili, prevista dal comma 311 della legge di bilancio 2019. Tale misura, come precisa la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di bilancio, è volta ad assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e ad accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni.
  Il comma 419 autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna. La determinazione delle modalità e dei criteri per le suddette assunzioni sono demandate ad un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (comma 420). L'autorizzazione di spesa è recata dal comma 421 (1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027; 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029; 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030). Per l'espletamento delle procedure concorsuali, per l'anno 2020, è autorizzata la spesa di 500.000 euro.
  Il comma 422, con la finalità di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, autorizza il Ministero della Giustizia a bandire nel 2020 procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di 50 unità di personale destinate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In particolare, è prevista l'assunzione di funzionari giuridico pedagogici e funzionari mediatori culturali. Per l'attuazione del programma di assunzioni è autorizzata la spesa (comma 423): di 538.937 euro per l'anno 2020; di 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021.Per l'anno 2020 inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'espletamento delle procedure concorsuali.
  Il comma 424, con la finalità di migliorare i trattamenti legati all'esecuzione penale esterna e di comunità, autorizza l'assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di Pag. 26100 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1). Le suddette unità di personale sono destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia. Per l'attuazione del programma di assunzioni è autorizzata la spesa:di 1.009.136 euro per l'anno 2020; di 4.036.545 euro a decorrere dall'anno 2021.Per l'anno 2020 inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'espletamento delle procedure concorsuali (comma 425).
  Il comma 426 stanzia 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle vittime dei reati. La disposizione non specifica né la tipologia di reato le cui vittime sono oggetto di tutela, né il capitolo di bilancio che viene finanziato.
  I commi 427-430 recano una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, estendendo le modalità attuative del Fondo unico giustizia (FUG) penale anche al Fondo unico giustizia civile (comma 429). Ricordo a tale proposito che il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico in cui confluiscono: i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione; le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.
  L'introduzione di ulteriori (ed eventuali) specifiche misure di carattere amministrativo legate alle esigenze di coordinamento dei procedimenti riguardanti la gestione delle somme riconducibili al FUG – Penale e al FUG – Civile, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno. La disposizione prevede, poi, l'accensione, a partire dal 1o luglio 2020, di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile e penale.
  Il comma 430 prevede che alle somme di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 giacenti sul conto di tesoreria intestato a Equitalia giustizia è riconosciuto un tasso di interesse liquidato semestralmente pari al rendimento dei Bot a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei Bot a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso di tasso di rendimento dei Bot a sei mesi negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze è pari a zero.
  I commi 427 e 428 recano modifiche di coordinamento rispettivamente ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008.
  Il comma 431 prevede l'esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell'uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.
  In particolare, il comma 431, primo periodo, dispone che non siano dovute imposte sulle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo – siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie (articoli 62 e 62A del Regolamento della Corte) – nei casi in cui la Corte stessa preveda la clausola di esenzione fiscale. Il secondo periodo del comma 431 chiarisce pertanto che l'articolo 88, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono imponibili come sopravvenienze attive, non si applica alle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.
  I commi da 432 a 434 sostituiscono le piante organiche di magistrati distrettuali con le piante organiche flessibili distrettuali. Pag. 27
  Nello specifico, il comma 432 modifica il Capo II (articoli da 4 a 8) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), rinominandolo «Piante organiche flessibili distrettuali». A seguito di tale modifica il nuovo articolo 4 del Capo II della legge n. 48 del 2001 prevede che, con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Si prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.
  L'articolo 5 del Capo II della citata legge n. 48 del 2001, come modificato dal comma 432 in esame, fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. È confermata la vigente previsione normativa che prevede di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Confermando la normativa vigente è esclusa la sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni «direttive e semidirettive». Una significativa innovazione rispetto al sistema vigente è prevista dal comma 3 dell'articolo 5 il quale ricolloca i magistrati distrettuali nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e li destina agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento su ricordate. Il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali è rimesso al Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro compete inoltre stabilire anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità. L'articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come riscritto dal disegno di legge in esame, prevede che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.
  L'articolo 7 della legge n. 48 del 2001, confermando di fatto la disciplina vigente, prevede che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre ipotesi contemplate dal già illustrato articolo 4, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato deve essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato. È prevista inoltre la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato Pag. 28possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1, inerenti le situazioni di rendimento.
  Infine il nuovo articolo 8 della legge n. 48 del 2001 prevede che l'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (quattro anni per i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali), il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
  Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.
  Il comma 433 prevede che nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 (magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado) è data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.
  Il comma 434 stabilisce che i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale.
  Il comma 435, introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia.
  Nel dettaglio la disposizione, alla lettera a), modifica il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Tale disposizione demanda la rideterminazione dei posti di dirigente giudiziario negli uffici giudiziari ad un regolamento da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la modifica approvata dal Senato, è soppresso il richiamo alla proposta del Ministro della giustizia e al concerto del Ministro dell'economia. Le lettere b) e c) recano disposizioni di mero coordinamento collegate alla complessiva riforma del Capo II del decreto legislativo n. 240 del 2006, in materia di articolazioni decentrate del Ministero della giustizia, prevista dalla successiva lettera e). La lettera d) abroga l'articolo 5 del decreto legislativo n. 240 del 2006, il quale prevede l'istituzione e la disciplina dell'Ufficio del direttore tecnico. Questa struttura di livello dirigenziale generale in realtà non è mai stata istituita.
  La lettera e) dispone la sostituzione dell'intero Capo II (articoli da 6 a 10) del decreto legislativo n. 240 del 2006, con il nuovo rubricato «Articolazioni decentrate del Ministero della giustizia». Il nuovo articolo 6 individua le attribuzioni dei nuovi «Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria», articolazioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della giustizia, come tali soggetti a programmi, indirizzi e direttive dell'amministrazione centrale. Ai nuovi uffici competono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui alla legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Questi uffici sono altresì chiamati a svolgere attività di raccordo Pag. 29con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari si prevede la partecipazione gratuita, con diritto di voto, alle conferenze permanenti del presidente del locale Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  Il nuovo articolo 7, al fine di assicurare la funzionalità dei nuovi uffici e lo svolgimento delle citate attribuzioni, prevede l'aumento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale di 10 unità e del personale amministrativo, di 150 unità nelle diverse aree. Per la copertura della dotazione organica il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste a legislazione vigente.
  Il medesimo articolo, al comma 4, prevede infine la soppressione del posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, disponendo nel contempo che le funzioni e i compiti dell'ufficio speciale siano esercitati da uno degli uffici periferici con sede nel capoluogo campano.
  L'articolo 8 attribuisce, infine, al competente direttore generale dell'amministrazione centrale, sulla base dei criteri indicati negli atti di indirizzo dell'organo politico, il potere di assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici per l'espletamento del mandato.
  Il comma 436 reca la copertura finanziaria della disposizione recata dal comma 435.
  Il comma 454, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni.
  I commi da 486 a 488, anch'essi introdotti al Senato, sono volti ad escludere, per il triennio 2020-2022, che lo Stato e gli enti previdenziali possano aggredire i beni ereditari trasmessi dall'autore di un delitto di omicidio del partner ai figli minori. In relazione al medesimo delitto sono inoltre modificate le condizioni di accesso al Fondo per le vittime dei reati (comma 489).
  In particolare, le disposizioni intervengono per disciplinare la sorte dei crediti vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva) e prevedono che, limitatamente al triennio 2020-2022, lo Stato e gli istituti previdenziali o assicurativi non possano agire per il pagamento di tali crediti aggredendo i beni ereditari trasmessi ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni (commi 486 e 487). La disposizione non si applica ai crediti vantati dai privati nei confronti dell'autore del delitto, che potranno continuare a essere soddisfatti aggredendo i beni ereditari.
  In base al comma 488, alla copertura degli oneri derivanti da tali previsioni – nel limite massimo di 1,5 milioni di euro nel 2020, di 700 mila euro nel 2021 e di 500 mila euro nel 2022 – si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (recante disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti). Le somme dovute saranno corrisposte «a domanda all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti», con le modalità previste dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2015-2016). Le operazioni Pag. 30di surroga, specifica la disposizione, si applicano anche ai crediti pendenti al momento della entrata in vigore della legge di bilancio.
  Infine, con il comma 489 sono apportate alcune modifiche all'articolo 12, comma 1, lettera b) della citata legge n. 122 del 2016, che disciplina le condizioni per l'accesso all'indennizzo da parte della vittima del crimine violento, consentendo, diversamente da quanto attualmente stabilito, l'accesso all'indennizzo senza il previo esperimento delle procedure esecutive nei confronti dell'autore del reato, quando si tratti di delitto di omicidio in danno del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva). Segnalo a tale proposito che la modifica ha una portata più ampia rispetto a quelle dei commi 486 e 487 in quanto non è limitata temporalmente e non è circoscritta al tema del recupero dei crediti vantati da Stato o enti previdenziali.
  Il comma 862 dell'articolo 1, introdotto al Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.
  Con riferimento alla seconda sezione del disegno di legge, nel rinviare per una più dettagliata analisi del contenuto ai dossier di documentazione degli Uffici, segnalo che l'articolo 6 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il comma 2 autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.
  Si tratta delle spese comprese nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.
  La disposizione del comma 2 ricorre da anni nelle leggi di bilancio; l'unica differenza nella formulazione attuale, rispetto a quelle del passato, consiste nell'attribuzione della competenza per la riassegnazione al Ragioniere dello Stato (in luogo del Ministro dell'Economia) e nell'aggiunta del riferimento alla Sport e Salute s.p.a.
  Segnalo inoltre che il disegno di legge di bilancio 2020-2022 autorizza per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, a seguito delle modifiche approvate in Senato, spese finali, in termini di competenza, per 8.901,6 milioni di euro nel 2020, 8.847,6 milioni di euro per il 2021 e 8.744,5 milioni di euro per il 2022.
  In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 8.927,8 milioni di euro nel 2020, a 8.847,6 milioni di euro nel 2021 e a 8.744,5 milioni di euro nel 2022.
  Rispetto alla legge di bilancio 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2020 e progressivamente decrescente nel biennio 2021-2022.
  Con riferimento specifico al 2020, determinato come detto in 8.901,6 milioni di euro, si rileva che gli stanziamenti autorizzati corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una Pag. 31riduzione degli stanziamenti per il Ministero della giustizia di circa 29 milioni di euro.
  Tali dotazioni finanziarie sono allocate su 2 missioni, di cui la principale è la n. 6 «Giustizia», che rappresenta circa il 98 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero.
  Tale missione – dotata per il 2020 di stanziamenti di competenza pari a 9.153,4 milioni di euro – a partire dal 2017, non è più di integrale pertinenza del Ministero della Giustizia. Dei 7 programmi che la compongono, infatti, solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero; i restanti 3 sono di pertinenza del Ministero dell'economia (Tab. 2). In particolare, il Ministero dell'economia è responsabile dei seguenti programmi: 6.5. Giustizia tributaria, di pertinenza del Dipartimento delle finanze: 193,6 milioni di euro (invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente); 6.7. Giustizia amministrativa, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 180,1 milioni di euro (con un rifinanziamento di 5 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente); 6.8. Autogoverno della magistratura, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 32,5 milioni di euro (definanziato per 2 milioni di euro con un intervento di Sezione II).
  Per quanto riguarda i programmi di competenza del Ministero della Giustizia, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione Giustizia sono pari a 8.747,2 milioni di euro per il 2020. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.759,8 milioni), tale missione registra una diminuzione di circa 13 milioni di euro. La missione è articolata in 4 programmi di spesa: Amministrazione penitenziaria – 3.005,7 mln di euro; Giustizia civile e penale – 4.278,9 mln di euro; Giustizia minorile e di comunità – 278,0 mln di euro; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – 1.184,6 mln di euro.
  Con riguardo al programma 1.1 Amministrazione penitenziaria, segnalo che vi sono tradizionalmente ricondotte le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; trattamento penitenziario detenuti ed internati; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria. Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DAP si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato): assicurazione e rafforzamento dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari e durante le traduzioni; progettazione, ristrutturazione e razionalizzazione delle infrastrutture e degli impianti degli istituti penitenziari; miglioramento delle condizioni di detenzione; valorizzazione delle risorse umane, reclutamento, formazione ed efficienza gestionale.
  Come anticipato, lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2020 è pari a 3.005,7 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni 2019 (+122,5 milioni) ma in diminuzione rispetto al bilancio a legislazione vigente (-18,8 milioni).
  Con riguardo al programma 1.2: Giustizia civile e penale, segnalo che vi sono ricondotte le seguenti attività: attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; attività delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; attività di verbalizzazione degli atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi degli uffici giudiziari; gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati Pag. 32(Scuola superiore della magistratura). Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG). In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DOG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato): attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione; innovazione, efficientamento e modernizzazione degli uffici giudiziari.
  Lo stanziamento nel bilancio di previsione 2020 per questo programma è pari a 4.278,9 milioni di euro, in aumento tanto rispetto alle previsioni 2019 quanto rispetto al bilancio a legislazione vigente (+5 mln).
  Al programma 1.3: Giustizia minorile e di comunità sono ricondotte le seguenti attività: attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; cooperazione internazionale in materia civile minorile; rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna. Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC).
  In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DGMC si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato): esecuzione penale; giustizia penale minorile e esecuzione penale esterna; cooperazione internazionale in materia civile minorile; miglioramento dell'organizzazione e della capacità amministrativa; sviluppo del personale.
  Il bilancio di previsione 2020 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 278,0 milioni di euro, in aumento rispetto al bilancio a legislazione vigente (+2,3 mln) e al rendiconto 2018.
  Il programma 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» attiene alla gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e l'accesso alla professione notarile; la gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per il referendum; la gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; la gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; il contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; le attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; le attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in materia di prevenzione. Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG). In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DAG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato): sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del dipartimento; rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale; razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02. Assicurare un periodico monitoraggio della relativa spesa; gestione del contenzioso civile di cui alla legge Pinto.
  Il bilancio di previsione 2020 reca uno stanziamento di 1.184,6 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti.
  Con riguardo alla seconda missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», rispetto alla quale il Ministero della Giustizia gestisce Pag. 33154,3 milioni di euro, segnalo che essa è articolata in 2 programmi di spesa: indirizzo politico – 41,1 milioni di euro; servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza – 113,2 milioni di euro.
  Al programma 2.1 – Indirizzo politico sono ricondotte le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo. Il Programma è interamente gestito dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il Gabinetto del ministro si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato): miglioramento delle capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo; rafforzamento delle attività di valutazione e controllo strategico.
  Il bilancio di previsione 2020 reca uno stanziamento di 41,1 milioni di euro (di cui 33,4 imputati a spese correnti e 7,7 a spese di conto capitale), in diminuzione rispetto alle previsioni dello scorso anno e al bilancio a legislazione vigente.
  Al programma 2.2: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono ricondotte le seguenti attività: svolgimento di attività strumentali a supporto dell'amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi, le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale. Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG). In base alla Nota integrativa, nella gestione del Programma il DOG si prefigge i seguenti obiettivi (per i quali individua azioni correlate ed indicatori di risultato): miglioramento dello stato di benessere organizzativo e della capacità amministrativa; incremento dei livelli di efficienza attraverso il completamento delle attività di riorganizzazione a livello centrale e territoriale e lo sviluppo dei servizi interdipartimentali.
  Il bilancio di previsione 2020 reca uno stanziamento di 113,1 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti.
  Segnalo da ultimo che nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le 7 priorità politiche dell'azione del Ministero, come stabilite dall'Atto di indirizzo del Ministro (emanato il 23 settembre 2019): il rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura delle piante organiche e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo; l'avanzamento delle politiche di digitalizzazione, tanto nell'ambito della giurisdizione (avvio del processo penale telematico e estensione del processo civile telematico alla Corte di cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace) quanto in quello dell'attività amministrativa; il miglioramento della qualità amministrativa; razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture penitenziarie e giudiziarie. Per far fronte al fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari, avviare il ripensamento complessivo degli spazi detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento e ammodernamento delle attuali nonché la nuova destinazione di edifici pubblici dismessi; aumentare le risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle carceri e implementare i sistemi di sicurezza; una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini, da conseguire mediante la piena realizzazione di una estesa rete di uffici di prossimità per agevolare l'accesso ai servizi della giustizia anche agli utenti che risiedono in quelle aree del territorio penalizzate dalla minor vicinanza alle sedi giudiziarie; prevedendo altresì, in casi peculiari, una possibile riorganizzazione degli uffici giudiziari a partire da quelli del Giudice di Pace; un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione, da Pag. 34attuarsi valorizzando il lavoro come forma principale, assieme alla cultura, di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata; incrementando le attività di istruzione, di formazione professionale, di avviamento al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, nonché di partecipazione a progetti di pubblica utilità; una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata per il rimpatrio dei detenuti stranieri nei paesi di origine e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.
  Quanto alle ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia in primo luogo ricordo che lo Stato di previsione dell'entrata (tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2020. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2018 il capitolo registrava 157,9 milioni di euro (erano stati 141,1 mln nel 2017; 218,4 nel 2016 e 222,9 mln di euro nel 2015).
  Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno (tab. 8) segnalo tra l'altro il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2020 uno stanziamento di 38,9 milioni di euro. Si ricorda infatti che su questo fondo è intervenuto l'articolo 1, comma 862 con un incremento di 1 milione di euro.
  L'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10) è il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia). Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2020 il capitolo è finanziato con 36,5 milioni di euro (erano 70 milioni nel rendiconto 2018).

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ALLEGATO 2

5-03262 Lo Monte: Per il potenziamento dell'organico del tribunale di Prato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'efficientamento del servizio giustizia rappresenta un obiettivo a cui stiamo lavorando da tempo, puntando oltre che sul fronte normativo, anche su quello degli organici.
  Invero, con specifico riferimento al Tribunale di Prato, all'indomani della riforma della geografia giudiziaria, con decreto ministeriale 1o dicembre 2016, la pianta organica del personale di magistratura è stata ampliata con l'aggiunta di due giudici.
  A ciò va aggiunto che per il triennio 2019-2021 è stato disposto l'incremento di organico di magistratura di 600 unità, in parte già distribuite con l'incremento di 70 unità per gli Uffici di legittimità e un tavolo tecnico ministeriale sta vagliando la revisione delle piante organiche degli uffici di merito.
  E anche per quanto riguarda il personale amministrativo, altrettanto meritevoli del più ampio rilievo sono le politiche di rafforzamento già in atto. Già con il decreto ministeriale del 14 febbraio 2018 la pianta organica del Tribunale di Prato è stata incrementata di sei posti di assistente giudiziario (da 18 a 24 posti di tale profilo professionale).
  Si segnala che nel Tribunale sono state realizzate 13 assunzioni; inoltre tutti gli uffici di Prato sono da tempo sottoposti all'attenzione di questo Ministero, che infatti ha destinato 26 risorse agli uffici stessi attingendo da varie procedure.
  Inoltre, un ampio programma assunzionale è già in itinere proprio per tamponare le vacanze esistenti e far fronte alla previsione di cessazioni per raggiunti limiti di età.
  Nei giorni scorsi si è conclusa la preselezione per l'assunzione di 2.329 funzionari giudiziari e per 616 operatori giudiziari, mediante avviamento degli iscritti ai centri di impiego, è stato pubblicato il bando l'8 ottobre scorso, di ciò beneficerà anche l'ufficio di Prato.
  Il 10 dicembre è stato firmato il provvedimento di scorrimento per n. 489 posti della graduatoria del concorso a 800 posti di assistente giudiziario.
  Inoltre, il prossimo triennio prevede un imponente progetto di reclutamento per oltre 8.000 unità, con imminenti attività di selezione per complessive 800 unità e di pubblicazione di bandi nei primi mesi del 2020 per più di 3.100 unità.
  Quanto alla questione dell'ascensore del Tribunale, pur ricadendo questa nella competenza del «Manutentore Unico» presso l'Agenzia del demanio, si rappresenta in ogni caso che nel 2018 sono stati finanziati interventi di sostituzione e riparazione degli ascensori n. 4, 5 e 6; a maggio 2019 è stato affidato incarico di progettazione e ad ottobre 2019 è stata avviata indagine per l'affidamento dei lavori.
  Dunque, in questo vasto quadro assunzionale, che segna una netta controtendenza rispetto al passato, e di attenzione alle istanze degli uffici, saranno certamente riconsiderate le esigenze degli uffici sul territorio, tra queste anche quelle del Tribunale di Prato, anche in sede di revisione delle piante organiche, che a breve si concluderà.

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ALLEGATO 3

5-03257 Annibali: Per l'adeguamento dell'organico della procura distrettuale di Ancona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'efficientamento del servizio giustizia rappresenta un obiettivo a cui stiamo lavorando da tempo, puntando oltre che sul fronte normativo, anche su quello degli organici.
  È certamente storico il risultato raggiunto ampliando di ben 600 unità il ruolo organico della magistratura grazie alla previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2019, da aggiungersi al recente incremento, che per la Procura di Ancona aveva previsto 1 Posto di Procuratore Aggiunto.
  È un traguardo estremamente significativo perché segna il passaggio verso un tangibile recupero di energie e di efficienza degli Uffici Giudiziari sul territorio ed in particolare di quelli periferici come la Procura di Ancona.
  E anche per quanto riguarda il personale amministrativo, altrettanto meritevoli del più ampio rilievo sono le politiche di rafforzamento già in atto, che segnano, infatti, una netta inversione di tendenza rispetto al passato ed evidenziano tutta la massima attenzione che il Ministero pone al fabbisogno di risorse umane, nella convinzione che una giustizia ben organizzata sia una giustizia anche più efficiente.
Allo stato, il Distretto di Ancona, che conta 31 uffici giudiziari, registra una complessiva scopertura di organico di personale inferiore alla media nazionale; e la Procura di Ancona ha di recente beneficiato dell'incremento di 2 unità in pianta organica, dell'assunzione di 3 unità e della riqualificazione di 3 cancellieri.
  Ad ulteriore riprova del massimo impegno profuso su questo fronte, preme rimarcare che per la copertura del posto dirigenziale, oggetto di particolare attenzione dell'interrogante, dopo un interpello dell'aprile 2019 senza aspiranti legittimati, un nuovo interpello è stato bandito il 10 ottobre scorso.
  Si aggiunge, poi, che un ampio programma assunzionale è già in itinere proprio per tamponare le vacanze esistenti e far fronte alla previsione di cessazioni per raggiunti limiti di età.
  Infatti, oltre alla definizione delle procedura di assunzione di 2.329 funzionari giudiziari, di cui nei giorni scorsi si è conclusa la preselezione, e di 616 operatori giudiziari mediante avviamento degli iscritti ai centri di impiego, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 ottobre scorso, si implementeranno le ulteriori procedure concorsuali, che, per il prossimo triennio, prevedono un imponente progetto di reclutamento per oltre 8.000 unità, di cui certamente beneficerà anche il Distretto di Ancona.

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ALLEGATO 4

5-03258 Bazoli ed altri: Sull'applicazione della legge 19 luglio 2019, n. 69.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il «Codice Rosso» è norma che risponde all'emergenza sociale della violenza sulle donne e si propone di incidere fortemente sulla percezione diffusa delle vittime di sentirsi abbandonate dallo Stato, proteggendo chi ha il coraggio di denunciare.
  Si tratta di una disciplina che ha l'obiettivo di potenziare lo strumento di conoscenza e di emersione dei drammi che spesso si consumano tra le mura domestiche e che rimangono invisibili alla società.
  Dalla sua entrata in vigore, il 9 agosto 2019, non sono ancora decorsi neanche quattro mesi, ma posso comunicare agli onorevoli interroganti che i primi dati applicativi sono rassicuranti.
  Risultano, infatti, essere aumentate le denunce e gli arresti effettuati dal momento della vigenza della normativa in questione. La ragione di tale incremento va ricercata nella corsia preferenziale creata per la categoria di reati individuati dalla cornice normativa del «Codice Rosso».
  Invero, il caso è «urgente» sin dal momento iniziale della denuncia e passa attraverso fasi durante le quali la tempestività è la regola.
  Di qui la diffusione di una maggiore consapevolezza di poter essere protetti e guidati potenziando gli strumenti di tutela in favore del denunciante.
  Tra questi, c’è sicuramente l'ascolto della vittima nelle settantadue ore dalla iscrizione della notizia di reato. Tale adempimento però può essere modulato diversamente «anche nell'interesse della persona offesa» come testualmente recita l'articolo 2 della legge, potendosi determinare caso per caso la necessità di provvedere nei tre giorni o meno a tale adempimento istruttorio per la riservatezza delle indagini. In tal modo, il legislatore consente una elasticità di intervento che potrebbe validamente scongiurare anche il rischio paventato di «vittimizzazione secondaria», ma si tratta di scelte legate alle modalità di compimento degli atti di indagine che spettano esclusivamente alla autorità giudiziaria, così come la valutazione del pericolo per la persona offesa sulla base degli atti.
  Con riferimento poi all'altra potenziale criticità evidenziata riguardante la possibile paralisi delle Procure per procedere all'ascolto tempestivo ed obbligatorio di tale categoria di persone offese, è opportuno evidenziare come molti uffici del territorio si siano dotati di provvedimenti organizzativi specifici per dare concreta attuazione alla legge.
  È chiaro che a questo atteggiamento virtuoso deve accompagnarsi l'impegno del Ministero di destinare maggiori risorse alle Procure della Repubblica e più in generale a tutti i soggetti istituzionali coinvolti per consentire una sempre più efficace risposta dello Stato alla richiesta di aiuto della vittima.
  Nella stessa direzione, infatti, sono stati previsti i corsi di formazione obbligatoria per tutte le forze di polizia per la prevenzione ed il perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere. Il termine previsto per la loro attivazione è in corso dovendosi procedere alla relativa organizzazione, presso i rispettivi istituti di formazione, nel termine dei dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

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ALLEGATO 5

5-03259 Zanettin: Sulla nomina dei magistrati vincitori del concorso indetto il 31 maggio 2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'assunzione dei vincitori del concorso in magistratura, negli ultimi anni, è stata sempre subordinata alla norma di autorizzazione contenuta nella legge di bilancio.
  A differenza delle altre categorie di pubblici dipendenti, infatti, la procedura concorsuale per magistrati ordinari e la successiva assunzione non è sottoposta alla preventiva autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica.
  Tale peculiarità è espressione della prerogativa costituzionale del Ministro della giustizia in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi della giustizia.
  Nell'anno 2019 si è verificata una particolare contingenza temporale per cui si sono sovrapposti gli esiti di due procedure concorsuali: l'una indetta con decreto ministeriale 19 ottobre 2016 e l'altra, cui fanno riferimento gli interroganti, indetta il 31 maggio 2017.
  I vincitori del primo dei due concorsi indicati sono stati già regolarmente assunti grazie alla copertura finanziaria che ha trovato spazio nella legge di bilancio dello scorso dicembre.
  Come noto anche agli interroganti, il concorso bandito nel 2017 ha risentito di rallentamenti che risalgono alla fase relativa all'approvazione della graduatoria.
  In particolare, dopo la pubblicazione con riserva della prima graduatoria lo scorso 24 luglio, il Consiglio Superiore della Magistratura, il successivo 16 ottobre ha pubblicato la graduatoria definitiva.
  Ne è conseguita una inevitabile dilatazione temporale malgrado la quale, essendo ormai prossima l'approvazione della legge di bilancio per le coperture finanziarie dell'anno venturo, mi sento di rassicurare gli interroganti sulla speditezza dell'ulteriore corso della procedura con l'imminente assunzione dei vincitori.
  E infatti, nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2020 è prevista l'autorizzazione di spesa destinata all'assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 31 maggio 2017 e la provvista finanziaria risulta già inserita nello stato di previsione del Ministero della giustizia con decorrenza 1o gennaio 2020.
  Del resto, con lo storico incremento del ruolo organico della magistratura di 600 unità, questo Ministero ha già dato ampia dimostrazione, nei fatti, della particolare attenzione con cui guarda alle politiche assunzionali del personale giudiziario, in linea con la ferma convinzione che l'efficienza della giustizia passa innanzitutto attraverso un significativo rafforzamento organico di chi l'amministra quotidianamente.

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ALLEGATO 6

5-03260 Varchi: Su iniziative di modifica del codice di procedura penale al fine di contenere i tempi del processo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la riforma della prescrizione ai sensi della legge n. 3 del 2019, contrariamente a quanto sembrano suggerire gli interroganti, si è voluto operare in maniera diretta su un istituto che non può più rappresentare solo uno strumento di bilanciamento dell'eccessivo numero di procedimenti pendenti nel settore penale.
  Il dato riportato dagli interroganti, secondo cui il 60 per cento dei procedimenti che si concludono con una declaratoria di prescrizione del reato si verificano nella fase delle indagini preliminari è un dato non criticamente valutato.
  Il punto di partenza deve essere quello della incidenza della prescrizione nelle varie fasi.
  Considerando che un processo su quattro davanti alla Corte d'Appello si conclude con una sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, appare fin troppo chiara una situazione in cui lo Stato, dopo un largo impiego di risorse per celebrare i relativi procedimenti, di fatto, è costretto ad abdicare al proprio dovere di dare una risposta di giustizia.
  Dunque durante la fase delle indagini preliminari non vi sono ostacoli a valorizzare la funzione della prescrizione in una esclusiva ottica di garanzia dell'indagato, ma certo non possiamo più permetterci di vanificare un lavoro dispendioso (in termini di energie e di costi), ma deve essere garantito un processo efficiente e con tempi ragionevoli, in cui non vi siano possibilità, nel grado di appello, di raggiungere una decisione di merito.
  Ma per il resto convengo con gli interroganti. È necessario mettere in campo il massimo sforzo per rendere effettivo un intervento che consenta di velocizzare i procedimenti penali.
  Sotto questo aspetto, considerando che la riforma della prescrizione entrerà in vigore da gennaio prossimo e si applicherà ai fatti commessi successivamente, certamente i concreti riflessi attuativi si produrranno realisticamente tra alcuni anni.
  Sono in via di definizione attualmente tutte le misure idonee ad impedire che, anche in modo marginale, si verifichino disfunzioni in grado di incidere sulla durata dei procedimenti, con la previsione di conseguenze tanto disciplinari, quanto di tipo indennitario in caso di violazione dei termini che saranno introdotti per la conclusione di ciascun iter processuale.
  Inoltre, la massiccia opera assunzionale del personale amministrativo portata avanti in questi mesi (con un piano che prevede circa 8.000 assunzioni), il programmato aumento triennale (fino a 600 unità) degli organici della magistratura, concorrerà assieme alla riforma, attualmente in sede di confronto con le forze che compongono la maggioranza di Governo, a creare un sistema giustizia più efficiente, più rapido e capace di assorbire in maniera lineare la nuova regolamentazione della prescrizione.

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ALLEGATO 7

5-03261 Ascari ed altri: Sul rispetto del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il detenuto a cui fanno riferimento gli interroganti, già ristretto in regime di 41-bis presso la Casa di reclusione di Parma, il 21 novembre scorso veniva sottoposto a una perquisizione personale e locale a seguito del rilevamento di atteggiamenti sospetti da parte del personale addetto all'attività di osservazione.
  All'esito delle operazioni, svolte con l'ausilio di apparecchiature utili al rinvenimento della presenza di telefonini, egli veniva trovato in possesso di uno smartphone dotato di auricolari, di due microcellulari e di altro materiale, tutto debitamente sottoposto a sequestro.
  Il fatto è attualmente al vaglio investigativo della Procura della Repubblica di Parma, che sta procedendo per il reato di concorso in agevolazione ai detenuti sottoposti a particolari restrizioni (articolo 391-bis c.p.), mentre questo Dicastero darà corso ad un'approfondita ricostruzione istruttoria, non appena lo stato delle indagini lo consentirà.
  In ogni caso, a seguito dell'accaduto, il detenuto è stato trasferito alla Casa circondariale di Tolmezzo e, la settimana scorsa, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, su parere favorevole del Consiglio di Disciplina, ha applicato nei suoi confronti la misura della sorveglianza particolare ai sensi dell'articolo 14-bis dell'Ordinamento Penitenziario.
  Sempre in conseguenza dei fatti, si è proceduto a rafforzare ulteriormente il contingente organico del Gruppo Operativo Mobile di stanza presso l'istituto di Parma con l'incremento di altre 5 unità, tra cui un assistente capo con comprovata esperienza nel Reparto, e sono state adottate specifiche misure organizzative come la bonifica delle sezioni a media sicurezza e reclusione, l'intensificazione dei controlli alla portineria e agli ingressi, ed il rafforzamento del personale addetto a tali incombenze. Sarà prossimamente oggetto dell'attività di questo Ministero un intervento strutturale riguardante il Gom.
  In termini generali, la questione dell'illecita presenza di dispositivi mobili all'interno delle carceri è alla costante attenzione di questo Ministero, che sta conducendo una mirata politica di potenziamento delle dotazioni strumentali.
  A tal fine, sono stati da poco distribuiti 40 jammer, mentre 40 metal detector, 90 apparecchiature a raggi x e 65 rilevatori portatili di cellulari, tutti recentemente acquistati, sono in corso di installazione ed altri 200 rilevatori sono in fase di acquisto.
  Il Provveditorato per le Marche e l'Emilia Romagna ha attualmente a disposizione 3 inibitori, ed è in programma, entro la fine del mese, la dotazione di altri rilevatori, in particolare di 16 rilevatori manuali e di 5 cell detector.

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ALLEGATO 8

5-03299 Turri ed altri: Sull'attuazione della riforma della geografia giudiziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La geografia giudiziaria è un tema alla costante attenzione di questo Dicastero che, come noto, si riserva di rivalutare attentamente la riforma del 2014 attraverso una dettagliata analisi delle esigenze dei vari territori.
  Non a caso il Ministro della Giustizia ha già interloquito con il Comitato di coordinamento nazionale per la giustizia di prossimità con il compito di avviare un tavolo di confronto stabile per discutere le criticità della riforma e studiare eventuali soluzioni ragionevolmente percorribili.
  La sensibilità al tema è dimostrata anche dalla proroga al settembre 2021 delle quattro sedi giudiziarie abruzzesi oggetto dell'intervento legislativo in questione, come stabilita dalla legge di bilancio per il 2019, nonché dalla parallela proroga per la soppressione delle sedi giudiziarie isolane.
  Peraltro, nell'ambito dello scorrimento della graduatoria degli idonei per il concorso per assistente giudiziario, ancora in atto, i vertici delle sedi in questione hanno anticipatamente esercitato i poteri di assegnazione delle nuove unità di personale in relazione alle esigenze specifiche degli uffici, consentendo ai neo-assunti di conoscere la sede di lavoro effettiva nell'ambito del distretto già al momento della scelta.
  Quanto finora detto consente di sgomberare il campo da ogni possibile equivoco rispetto alla funzione degli Uffici di prossimità che abbiamo istituito senza alcuna pretesa di surrogarli alle sedi giudiziarie soppresse.
  Lo spirito con cui sono stati concepiti è quello di potenziare l'offerta del servizio giustizia, mettendo a disposizione del cittadino strutture territoriali che gli permettano di attendere a una serie di incombenze ed adempimenti, come il ritiro di notifiche o comunicazioni, l'invio di atti telematici, la fruizione di supporti e consulenza, specie nel settore della volontaria giurisdizione, senza doversi recare necessariamente presso gli uffici giudiziari.
  In ogni caso, pur nella consapevolezza della riserva di legge che vige in materia, il Ministero non è precluso a qualunque soluzione che sia finalizzata ad innalzare il livello di efficienza del sistema giustizia sul territorio.