CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2019
277.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2222, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come molte disposizioni del decreto-legge (relative al reclutamento e alla rilevazione delle presenze di personale scolastico, al reclutamento di dirigenti tecnici del MIUR, alla stabilizzazione di personale da parte degli enti pubblici di ricerca, ai docenti universitari) attengano alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e «ordinamento civile», affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, dall'articolo 117, secondo comma, lettere g), ed l), della Costituzione;
   rilevato inoltre come il provvedimento attenga anche alla materia «norme generali sull'istruzione», anch'essa affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
   evidenziato altresì come le disposizioni di natura contabile di cui all'articolo 8 siano riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», anch'esso affidato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   considerato che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, relative alla possibile gratuità del servizio di trasporto scolastico sono riconducibili al diritto allo studio, il quale non è espressamente citato nel vigente articolo 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, in base al quale i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, ai sensi del quale la procedura straordinaria di reclutamento e abilitazione prevista dall'articolo è bandita, «con uno o più provvedimenti», e al comma 11 dello stesso articolo 1, in base al quale la procedura prevista dall'articolo medesimo è bandita «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di armonizzare sul punto la formulazione delle due disposizioni, nonché l'opportunità di correggere la dizione del medesimo comma 11 facendo riferimento all'adozione di un decreto del «Ministro» dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) con riferimento al comma 17 dell'articolo 1, il quale demanda l'attuazione delle previsioni recate dal comma a un decreto del «Ministero» dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Pag. 69Conferenza Stato-regioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di correggerne la dizione facendo riferimento all'adozione di un decreto del «Ministro» dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
   c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale, fermo restando l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 63 del 2017, consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se la disposizione riguardi solo gli alunni della scuola primaria, cui fa riferimento il richiamato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 63 del 2017, ovvero anche gli studenti degli altri gradi di istruzione, considerati nel comma 1 dello stesso articolo 5, nonché l'opportunità di chiarire – e in caso esplicitare – il valore di interpretazione autentica e quindi retroattivo della norma;
   d) con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui introduce un nuovo comma 4-ter nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016, relativo alle modalità di computo dei periodi di collaborazione ai fini del requisito dei tre anni di tre anni di servizio ivi previsto per la stabilizzazione dei precari negli enti pubblici di ricerca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire – e in caso esplicitare – il valore di interpretazione autentica e quindi retroattivo della norma.