CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 novembre 2019
274.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni e 7-00314 Gagnarli: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    la canapa è una coltura tradizionale tipica del nostro Paese: fino alla metà del secolo l'Italia era infatti il secondo produttore mondiale dopo la Russia con 100 mila ettari seminati e un milione di quintali prodotti;
    nel 2016 il Parlamento ha approvato la legge n. 242 che reca tra le proprie finalità «il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione»;
    a seguito della nuova normativa, la coltivazione di canapa, dopo decenni di abbandono, ha registrato una crescita esponenziale nel nostro Paese: negli ultimi tre anni la superficie coltivata è passata da 950 a 3 mila ettari coinvolgendo centinaia di aziende-agricole;
    secondo quanto previsto dal suo articolo 1, comma 2, la legge n. 242 del 2016 «si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002». Tuttavia, non sono previste definizioni che specifichino quale tipo di coltivazione sia ammessa, ad esempio in pieno campo e/o in serra, o quale metodo di moltiplicazione sia consentito;
    con sentenza dello scorso 30 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che «la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'articolo 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'articolo 4, commi 5 e 7 della legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»;
    tale pronuncia, al di là del merito giuridico, sta creando forte preoccupazione in tutto il settore, in particolare in chi commercia prodotti in canapa;
   rilevato che:
    ancorché la legge n. 242 del 2016 disciplini la coltivazione della canapa al fine di promuoverne la filiera agroindustriale, senza alcun riferimento ad aspetti ricreativi o terapeutici, alla luce della sentenza succitata, è pertanto indispensabile, anche al fine di non sminuire le finalità dell'impianto normativo, disciplinare la cessione, da parte degli agricoltori, di biomassa di canapa a fini estrattivi;
    sarebbe altresì utile la determinazione di specifici codici doganali per ogni macro categoria di prodotto derivante Pag. 296dalla canapa come previsto dall'articolo 189 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
    è inoltre improcrastinabile l'avvio di un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale, auspicabilmente su iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che coinvolga il Ministero della salute, quello dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico allo scopo di approfondire congiuntamente tutte le tematiche legate agli usi alimentari, cosmetici e commerciali della canapa industriale, con la finalità di dare contenuti anche in termini di certezza ed unitarietà di azione all'intento del legislatore del 2016 di incrementare e sviluppare la coltivazione di questa pianta;
    altresì indispensabile è l'istituzione del tavolo di filiera, attualmente non previsto dalla legge n. 242 del 2016. Tale tavolo, come avviene per altre colture, dovrebbe avere il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un'analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica e indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione;
   in particolare, l'attivazione della filiera alimentare, con la produzione di semi, farina e olio, particolarmente interessante per gli agricoltori/trasformatori che realizzerebbero a prezzi remunerativi un prodotto molto ricercato dal mercato e il cui approvvigionamento avviene attualmente principalmente attraverso l'importazione, necessita di chiarezza normativa allo scopo di permettere, da un lato, al produttore di operare in piena sicurezza e, dall'altro lato, al consumatore di acquistare un prodotto salubre e sicuro. A questo proposito, l'articolo 5 della legge n. 242 del 2016 sancisce che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti»;
   rilevato altresì che:
    ad oggi non risultano destinate risorse al settore della canapicoltura, nonostante siano previste dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, che reca norme per incentivare la filiera della canapa, in particolare per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nonché il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Al fine di rendere adeguatamente remunerativa l'attività di coltivazione per gli agricoltori in ogni territorio, gli impianti di trasformazione sono le infrastrutture necessarie per incentivare la filiera;
    con riferimento alle piante officinali, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, dispone che l'elenco delle specie di piante officinali coltivate sia stabilito con decreto interministeriale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al quale è rinviata anche la disciplina dell'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione;
    al fine di incentivare la creazione di nuove varietà di canapa adatte alle condizioni climatiche italiane è, infine, indispensabile permettere alle aziende sementiere, alle aziende florovivaistiche e agli enti pubblici di ricerca, di poter selezionare nuove varietà di canapa e procedere alla registrazione di tali nuove varietà ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011,

impegna il Governo:

   a) a disciplinare la cessione di biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata composta dall'intera pianta di canapa o di Pag. 297sue parti, identificabili o che, nel complesso, ne consentono l'identificabilità nello stato stabilizzato di presentazione – biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata con tenore di THC non eccedente lo 0,2 per cento – per la fornitura ad imprese attive nei settori quali farmaceutico, alimentare, cosmetico e manifatturiero nel rispetto della disciplina vigente in ciascun settore;
   b) a definire, con urgenza, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di Thc ammessi negli alimenti, così come previsto all'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica;
   c) a predisporre specifici codici doganali, anche alla luce dell'articolo 189 del Regolamento UE n. 1308/2013, per ogni macro categoria di prodotto derivante dalla canapa;
   d) a valutare la possibilità di sostenere in ambito comunitario la proposta di innalzamento del limite del contenuto di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle coltivazioni di canapa dallo 0,2 per cento allo 0,3 per cento, anche al fine di permettere la lavorazione di un numero molto di più significativo di varietà;
   e) a valutare l'opportunità di richiedere nelle opportune sedi unionali, una modifica dell'attuale classificazione dei Novel Food attualmente contenuta nella lista Belfrit al fine di prevedere l'inclusione delle infiorescenze di canapa per la preparazione di prodotti;
   f) a procedere con urgenza alla emanazione del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018 relativamente all'elenco delle piante officinali;
   g) a valutare la possibilità di stanziare, nella legge di bilancio 2020, specifiche risorse a favore del comparto da destinare prioritariamente alla:
    1. sottoscrizione di intese di filiera;
    2. innovazione tecnologica, con la creazione di impianti di trasformazione specializzati;
    3. ricerca per il miglioramento genetico, individuando varietà italiane adatte alla produzione di fibra o di granella o di inflorescenza;
    4. prosecuzione di progetti di ricerca in corso;
    5. costituzione di nuovi poli sementieri, a garanzia della qualità e della tipicità italiana delle varietà selezionate;
    6. previsione di una specifica formazione tecnico normativa agli operatori dei controlli nel settore canapa, al fine di evitare errori e/o sovrapposizioni a scapito dei consumatori e delle imprese;
   h) ad attivare un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale che coinvolga il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, quello dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico e gli enti di ricerca allo scopo di:
    1) predisporre gli opportuni chiarimenti relativamente alle procedure di realizzazione dei controlli in campo;
    2) valutare di riconoscere per le colture florovivaistiche la possibilità di riproduzione anche per via agamica;
    3) verificare la possibilità di costituire un tavolo di filiera per favorire lo sviluppo di intese destinate, tra l'altro, alla creazione di appositi distretti che si specializzino nella lavorazione della canapa destinata alle diverse produzioni alimentari, tessili, edile e della bioingegneria.

Pag. 298

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni e 7-00314 Gagnarli: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa.

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    la canapa è una coltura tradizionale tipica del nostro Paese: fino alla metà del secolo l'Italia era infatti il secondo produttore mondiale dopo la Russia con 100 mila ettari seminati e un milione di quintali prodotti;
    nel 2016 il Parlamento ha approvato la legge n. 242 che reca tra le proprie finalità «il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione»;
    a seguito della nuova normativa, la coltivazione di canapa, dopo decenni di abbandono, ha registrato una crescita esponenziale nel nostro Paese: negli ultimi tre anni la superficie coltivata è passata da 950 a 3 mila ettari coinvolgendo centinaia di aziende-agricole;
    secondo quanto previsto dal suo articolo 1, comma 2, la legge n. 242 del 2016 «si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002». Tuttavia, non sono previste definizioni che specifichino quale tipo di coltivazione sia ammessa, ad esempio in pieno campo e/o in serra, o quale metodo di moltiplicazione sia consentito;
    con sentenza dello scorso 30 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che «la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'articolo 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'articolo 4, commi 5 e 7 della legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»;
    tale pronuncia, al di là del merito giuridico, sta creando forte preoccupazione in tutto il settore, in particolare in chi commercia prodotti in canapa;
   rilevato che:
    ancorché la legge n. 242 del 2016 disciplini la coltivazione della canapa al fine di promuoverne la filiera agroindustriale, senza alcun riferimento ad aspetti ricreativi o terapeutici, alla luce della sentenza succitata, è pertanto indispensabile, anche al fine di non sminuire le finalità dell'impianto normativo, disciplinare la cessione, da parte degli agricoltori, di biomassa di canapa a fini estrattivi;
    sarebbe altresì utile la determinazione di specifici codici doganali per ogni macro categoria di prodotto derivante Pag. 299dalla canapa come previsto dall'articolo 189 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
    è inoltre improcrastinabile l'avvio di un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale, auspicabilmente su iniziativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che coinvolga il Ministero della salute, quello dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico allo scopo di approfondire congiuntamente tutte le tematiche legate agli usi alimentari, cosmetici e commerciali della canapa industriale, con la finalità di dare contenuti anche in termini di certezza ed unitarietà di azione all'intento del legislatore del 2016 di incrementare e sviluppare la coltivazione di questa pianta;
    altresì indispensabile è l'istituzione del tavolo di filiera, attualmente non previsto dalla legge n. 242 del 2016. Tale tavolo, come avviene per altre colture, dovrebbe avere il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un'analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica e indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione;
   in particolare, l'attivazione della filiera alimentare, con la produzione di semi, farina e olio, particolarmente interessante per gli agricoltori/trasformatori che realizzerebbero a prezzi remunerativi un prodotto molto ricercato dal mercato e il cui approvvigionamento avviene attualmente principalmente attraverso l'importazione, necessita di chiarezza normativa allo scopo di permettere, da un lato, al produttore di operare in piena sicurezza e, dall'altro lato, al consumatore di acquistare un prodotto salubre e sicuro. A questo proposito, l'articolo 5 della legge n. 242 del 2016 sancisce che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti»;
   rilevato altresì che:
    ad oggi non risultano destinate risorse al settore della canapicoltura, nonostante siano previste dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, che reca norme per incentivare la filiera della canapa, in particolare per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nonché il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Al fine di rendere adeguatamente remunerativa l'attività di coltivazione per gli agricoltori in ogni territorio, gli impianti di trasformazione sono le infrastrutture necessarie per incentivare la filiera;
    con riferimento alle piante officinali, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, dispone che l'elenco delle specie di piante officinali coltivate sia stabilito con decreto interministeriale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al quale è rinviata anche la disciplina dell'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione;
    al fine di incentivare la creazione di nuove varietà di canapa adatte alle condizioni climatiche italiane è, infine, indispensabile permettere alle aziende sementiere, alle aziende florovivaistiche e agli enti pubblici di ricerca, di poter selezionare nuove varietà di canapa e procedere alla registrazione di tali nuove varietà ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011,

impegna il Governo:

   a) a disciplinare la cessione di biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, identificabili o che, nel complesso, Pag. 300ne consentono l'identificabilità nello stato stabilizzato di presentazione – biomassa essiccata, trinciata o pellettizzata con tenore di THC non eccedente lo 0,2 per cento – per la fornitura ad imprese attive nei settori quali farmaceutico, alimentare, cosmetico e manifatturiero nel rispetto della disciplina vigente in ciascun settore;
   b) a definire, con urgenza, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di Thc ammessi negli alimenti, così come previsto all'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica;
   c) a predisporre specifici codici doganali, anche alla luce dell'articolo 189 del Regolamento UE n. 1308/2013, per ogni macro categoria di prodotto derivante dalla canapa;
   d) a valutare la possibilità di sostenere in ambito comunitario la proposta di innalzamento del limite del contenuto di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle coltivazioni di canapa dallo 0,2 per cento allo 0,3 per cento, anche al fine di permettere la lavorazione di un numero molto di più significativo di varietà;
   e) a valutare l'opportunità di richiedere nelle opportune sedi unionali, una modifica dell'attuale classificazione dei Novel Food attualmente contenuta nella lista Belfrit al fine di prevedere l'inclusione delle infiorescenze di canapa per la preparazione di prodotti;
   f) a procedere con urgenza alla emanazione del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018 relativamente all'elenco delle piante officinali;
   g) a valutare la possibilità di stanziare, nella legge di bilancio 2020, specifiche risorse a favore del comparto da destinare prioritariamente alla:
    1. sottoscrizione di intese di filiera;
    2. innovazione tecnologica, con la creazione di impianti di trasformazione specializzati;
    3. ricerca per il miglioramento genetico, individuando varietà italiane adatte alla produzione di fibra o di granella o di inflorescenza;
    4. prosecuzione di progetti di ricerca in corso;
    5. costituzione di nuovi poli sementieri, a garanzia della qualità e della tipicità italiana delle varietà selezionate;
    6. previsione di una specifica formazione tecnico normativa agli operatori dei controlli nel settore canapa, al fine di evitare errori e/o sovrapposizioni a scapito dei consumatori e delle imprese.
   h) ad attivare un tavolo tecnico di coordinamento interministeriale che coinvolga il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, quello dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico e gli enti di ricerca allo scopo di:
    1) predisporre gli opportuni chiarimenti relativamente alle procedure di realizzazione dei controlli in campo;
    2) valutare di riconoscere per le colture florovivaistiche la possibilità di riproduzione anche per via agamica;
    3) favorire la costituzione di un tavolo di filiera per consentire lo sviluppo di intese destinate, tra l'altro, alla creazione di distretti ed esperienze che si specializzino nella lavorazione della canapa destinata alle diverse produzioni alimentari, tessili, edili e della bioingegneria.
(8-00050) «Benedetti, Cenni, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Del Sesto, Gadda, Galizia, Gallinella, Incerti, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Portas».

Pag. 301

ALLEGATO 3

Risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli, 7-00361 Gadda e 7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    la politica protezionistica dei dazi messa in atto dall'amministrazione statunitense, che ancora una volta mette nel mirino i comparti economici in cui gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, rischia di avere gravi conseguenze sul sistema produttivo italiano ed europeo;
    il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, ha stabilito che gli Stati Uniti, a partire dal 18 ottobre, potranno imporre dazi su merci provenienti dall'Unione europea per 7,5 miliardi di dollari all'anno, corrispondenti a 6,8 miliardi di euro. Si tratta di una sentenza che risolve una disputa legale, aperta da Boeing nel 2004, che accusa il consorzio Airbus (Francia, Germania, prevalentemente, e Regno Unito e Spagna) di aver ricevuto negli anni sussidi illeciti da parte dell'Unione europea e di alcuni suoi Stati membri;
    non è previsto al momento un limite temporale all'imposizione dei dazi, che potranno, quindi, restare in vigore o essere modificati unilateralmente fino a quando non verrà raggiunto un accordo sul contenzioso legato ad Airbus. Secondo quanto previsto dal Trade Act, inoltre, l'amministrazione statunitense potrà operare revisioni periodiche, in particolare dopo i primi 120 giorni e successivamente ogni 180 giorni, modificando il paniere di prodotti o la percentuale dei dazi, attuando così una rotazione dei prodotti interessati;
    nonostante l'Italia sia assolutamente estranea alle infrazioni commesse dagli Stati europei sopracitati, poiché non facente parte del consorzio Airbus, i dazi del 25 per cento a carico dei prodotti europei colpiscono i prodotti di eccellenza italiana di derivazione lattiero casearia come il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il Gorgonzola, i salumi come il salame e la mortadella, ma anche i prodotti del mare come crostacei, molluschi, agrumi o i succhi e liquori, amari e il limoncello;
    il settore dell'agroalimentare italiano, simbolo di eccellenza del «made in Italy» nel mondo, rischia di essere seriamente danneggiato da tali misure, con indubbie conseguenze quali quelle di un considerevole calo dell’export verso gli Stati Uniti che, in termini economici, si tradurrebbe in una perdita, stando ai dati diffusi dalle principali associazioni di settore, stimata in circa 500 milioni di euro, con l'inevitabile rischio di mettere in ginocchio intere filiere e causare un crollo dei consumi all'estero;
    gli Stati Uniti sono il secondo mercato estero, dopo la Francia, per l’export di parmigiano-reggiano con oltre 10 milioni di chilogrammi venduti ogni anno ad un costo di circa 40 dollari al chilo e, se in conseguenza dell'aumento delle tariffe doganali i listini dovessero lievitare fino a 60 dollari al chilo, il Consorzio stima una perdita di quota di mercato del 90 per cento e una perdita di fatturato di 360 milioni di euro. Analoga sorte per il Grana Pag. 302Padano che negli Usa realizza 60 milioni di euro, esportando, assieme al Parmigiano, 400 mila forme l'anno;
    la regione con il maggiore export negli Usa di prodotti lattiero-caseari è l'Emilia Romagna con 115 milioni di euro, seguita da Lombardia con 63 milioni, da Sardegna con 62 milioni, da Veneto con 35 milioni e da Campania con 12 milioni;
    quanto ai liquori e cordiali (esclusi i vini), l'Italia è il terzo fornitore, dopo Francia e Irlanda, del mercato Usa, che peraltro rappresenta il primo mercato italiano extra Unione europea. Nel 2018 l'Italia ha esportato per un valore pari a circa 163 milioni di dollari con una crescita pari al 13 per cento rispetto all'anno precedente. Nei primi 8 mesi del 2019 l'Italia ha esportato per un valore pari a 102 milioni di dollari con una crescita pari a circa il 3 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente. Estendendo lo sguardo agli ultimi cinque anni, l'incremento di export di liquori e cordiali è stato superiore al 50 per cento;
   rilevato che:
    i prodotti lattiero-caseari subiscono una grande concorrenza nel mercato statunitense dove vengono commercializzati prodotti generici che utilizzano impropriamente falsi nomi, evocativi del nostro Paese, come il «Parmesan» che rappresenta il simbolo del falso italiano;
    si prospetta il considerevole rischio che i dazi introdotti dall'amministrazione statunitense possano agevolare la crescita del mercato dell’Italian sounding, che negli ultimi 30 anni ha registrato un incremento esponenziale. Tale mercato negli Stati Uniti vale oggi 19 miliardi, un valore che con l'introduzione di dazi, che siano selezionati su determinate categorie merceologiche dell'agroalimentare italiano, potrebbe arrivare intorno ai 24 miliardi;
    i falsi «made in Italy» avranno inevitabilmente un vantaggio in più rispetto a quelli importati dall'Italia, perché andrebbero a costare meno rispetto a quelli italiani che, subendo un aumento del prezzo, arriverebbero ad una percentuale inferiore di consumatori;
    il made in Italy ha già subito danni a causa dell'embargo russo per un valore di oltre un miliardo in cinque anni, al quale potrebbero sommarsi anche le conseguenze della Brexit;
    si potrebbero verificare, inoltre, ripercussioni importanti sul mercato interno europeo, a causa di possibili fenomeni di triangolazioni del prodotto e, comunque, di una maggiore quantità di prodotto non italiano immessa sul mercato nazionale, ad esempio, nel settore agrumicolo o nel caso di prodotti non oggetto di dazi in Italia ma particolarmente colpiti in altri Paesi europei, come nel caso dell'olio per la Spagna;
   rilevato altresì che:
    l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) ha annunciato misure straordinarie a supporto delle imprese operanti nei comparti colpiti dai dazi, con uno stanziamento aggiuntivo di 12 milioni di euro relativo a misure quali l'adozione di azioni promozionali sul mercato USA, la creazione di un help desk on-line per il supporto diretto o gli interventi a sostegno delle imprese colpite, come la fruizione gratuita dei servizi ICE;
    il Ministro italiano dell'Agricoltura ha avanzato richiesta al Commissario europeo al Commercio di attivare un fondo unionale e di puntare a un rafforzamento delle politiche di promozione negli Stati Uniti,

impegna il Governo:

  ad intervenire urgentemente, nelle opportune sedi unionali, al fine di:
   a) adottare le misure, compresa la restituzione alle esportazioni, necessarie a fronteggiare l'emergenza e riequilibrare il mercato;
   b) adottare iniziative per tutelare le aziende dell'agroalimentare italiano, in Pag. 303modo da scongiurare che siano messi a rischio prodotti simbolo del made in Italy;
   c) promuovere la creazione di un fondo europeo con una dotazione straordinaria finalizzato a neutralizzare le perdite economiche a carico del settore agroalimentare italiano, del tutto estraneo al contenzioso tra Airbus e Boeing che ha generato l'applicazione dei dazi in parola;
   d) ad incrementare la dotazione finanziaria dei fondi europei già esistenti volti a fronteggiare le crisi di mercato del comparto agricolo italiano, chiedendo che siano alimentati da risorse al di fuori del bilancio agricolo;
   e) a sostenere, presso le competenti sedi dell'Unione Europea, il mantenimento dell'atteggiamento a favore di un negoziato nell'ambito del contenzioso Airbus/Boeing, che vede l'Italia non direttamente coinvolta, al fine di evitare l'innescarsi di una pericolosa spirale protezionistica di dazi che danneggi i produttori agroalimentari italiani;
   f) a valutare la possibilità di adottare iniziative per misure finanziarie dirette alla tutela delle denominazioni di origine e di indicazione geografica (Dop e Igp), che nel nostro Paese saranno fortemente penalizzate da questa situazione;
   g) ad adottare iniziative per destinare specifiche e ulteriori risorse per il finanziamento delle misure di promozione dei prodotti agroalimentari sui mercati esteri previste dal Reg. 1144 del 2014, da destinare al rafforzamento, tra l'altro, delle imprese italiane nel mercato statunitense e negli ulteriori mercati emergenti;
   h) ad adottare iniziative a valere sui fondi del Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti al fine di sostenere l'export delle imprese italiane che operano nel comparto agroalimentare, con particolare riferimento a quelle coinvolte dai dazi statunitensi;
   i) a valutare, nella prossima legge di bilancio, la possibilità di stanziare ulteriori adeguate risorse finanziarie per le agevolazioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede misure a sostegno delle imprese che agiscono a tutela dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding.

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ALLEGATO 4

Risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli, 7-00361 Gadda e 7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    la politica protezionistica dei dazi messa in atto dall'amministrazione statunitense, che ancora una volta mette nel mirino i comparti economici in cui gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, rischia di avere gravi conseguenze sul sistema produttivo italiano ed europeo;
    il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, ha stabilito che gli Stati Uniti, a partire dal 18 ottobre, potranno imporre dazi su merci provenienti dall'Unione europea per 7,5 miliardi di dollari all'anno, corrispondenti a 6,8 miliardi di euro. Si tratta di una sentenza che risolve una disputa legale, aperta da Boeing nel 2004, che accusa il consorzio Airbus (Francia, Germania, prevalentemente, e Regno Unito e Spagna) di aver ricevuto negli anni sussidi illeciti da parte dell'Unione europea e di alcuni suoi Stati membri;
    non è previsto al momento un limite temporale all'imposizione dei dazi, che potranno, quindi, restare in vigore o essere modificati unilateralmente fino a quando non verrà raggiunto un accordo sul contenzioso legato ad Airbus. Secondo quanto previsto dal Trade Act, inoltre, l'amministrazione statunitense potrà operare revisioni periodiche, in particolare dopo i primi 120 giorni e successivamente ogni 180 giorni, modificando il paniere di prodotti o la percentuale dei dazi, attuando così una rotazione dei prodotti interessati;
    nonostante l'Italia sia assolutamente estranea alle infrazioni commesse dagli Stati europei sopracitati, poiché non facente parte del consorzio Airbus, i dazi del 25 per cento a carico dei prodotti europei colpiscono i prodotti di eccellenza italiana di derivazione lattiero casearia come il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il Gorgonzola, i salumi come il salame e la mortadella, ma anche i prodotti del mare come crostacei, molluschi, agrumi o i succhi e liquori, amari e il limoncello;
    il settore dell'agroalimentare italiano, simbolo di eccellenza del «made in Italy» nel mondo, rischia di essere seriamente danneggiato da tali misure, con indubbie conseguenze quali quelle di un considerevole calo dell’export verso gli Stati Uniti che, in termini economici, si tradurrebbe in una perdita, stando ai dati diffusi dalle principali associazioni di settore, stimata in circa 500 milioni di euro, con l'inevitabile rischio di mettere in ginocchio intere filiere e causare un crollo dei consumi all'estero;
    gli Stati Uniti sono il secondo mercato estero, dopo la Francia, per l’export di parmigiano-reggiano con oltre 10 milioni di chilogrammi venduti ogni anno ad un costo di circa 40 dollari al chilo e, se in conseguenza dell'aumento delle tariffe doganali i listini dovessero lievitare fino a 60 dollari al chilo, il Consorzio stima una perdita di quota di mercato del 90 per cento e una perdita di fatturato di 360 milioni di euro. Analoga sorte per il Grana Pag. 305Padano che negli Usa realizza 60 milioni di euro, esportando, assieme al Parmigiano, 400 mila forme l'anno;
    la regione con il maggiore export negli Usa di prodotti lattiero-caseari è l'Emilia Romagna con 115 milioni di euro, seguita da Lombardia con 63 milioni, da Sardegna con 62 milioni, da Veneto con 35 milioni e da Campania con 12 milioni;
    quanto ai liquori e cordiali (esclusi i vini), l'Italia è il terzo fornitore, dopo Francia e Irlanda, del mercato Usa, che peraltro rappresenta il primo mercato italiano extra Unione europea. Nel 2018 l'Italia ha esportato per un valore pari a circa 163 milioni di dollari con una crescita pari al 13 per cento rispetto all'anno precedente. Nei primi 8 mesi del 2019 l'Italia ha esportato per un valore pari a 102 milioni di dollari con una crescita pari a circa il 3 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente. Estendendo lo sguardo agli ultimi cinque anni, l'incremento di export di liquori e cordiali è stato superiore al 50 per cento;
   rilevato che:
    i prodotti lattiero-caseari subiscono una grande concorrenza nel mercato statunitense dove vengono commercializzati prodotti generici che utilizzano impropriamente falsi nomi, evocativi del nostro Paese, come il «Parmesan» che rappresenta il simbolo del falso italiano;
    si prospetta il considerevole rischio che i dazi introdotti dall'amministrazione statunitense possano agevolare la crescita del mercato dell’Italian sounding, che negli ultimi 30 anni ha registrato un incremento esponenziale. Tale mercato negli Stati Uniti vale oggi 19 miliardi, un valore che con l'introduzione di dazi, che siano selezionati su determinate categorie merceologiche dell'agroalimentare italiano, potrebbe arrivare intorno ai 24 miliardi;
    i falsi «made in Italy» avranno inevitabilmente un vantaggio in più rispetto a quelli importati dall'Italia, perché andrebbero a costare meno rispetto a quelli italiani che, subendo un aumento del prezzo, arriverebbero ad una percentuale inferiore di consumatori;
    il made in Italy ha già subito danni a causa dell'embargo russo per un valore di oltre un miliardo in cinque anni, al quale potrebbero sommarsi anche le conseguenze della Brexit;
    si potrebbero verificare, inoltre, ripercussioni importanti sul mercato interno europeo, a causa di possibili fenomeni di triangolazioni del prodotto e, comunque, di una maggiore quantità di prodotto non italiano immessa sul mercato nazionale, ad esempio, nel settore agrumicolo o nel caso di prodotti non oggetto di dazi in Italia ma particolarmente colpiti in altri Paesi europei, come nel caso dell'olio per la Spagna;
   rilevato altresì che:
    l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) ha annunciato misure straordinarie a supporto delle imprese operanti nei comparti colpiti dai dazi, con uno stanziamento aggiuntivo di 12 milioni di euro relativo a misure quali l'adozione di azioni promozionali sul mercato USA, la creazione di un help desk on-line per il supporto diretto o gli interventi a sostegno delle imprese colpite, come la fruizione gratuita dei servizi ICE;
    il Ministro italiano dell'Agricoltura ha avanzato richiesta al Commissario europeo al Commercio di attivare un fondo unionale e di puntare a un rafforzamento delle politiche di promozione negli Stati Uniti,

impegna il Governo:

  ad intervenire urgentemente, nelle opportune sedi unionali, al fine di:
   a) adottare le misure, compresa la restituzione alle esportazioni, necessarie a fronteggiare l'emergenza e riequilibrare il mercato;
   b) adottare iniziative per tutelare le aziende dell'agroalimentare italiano, in Pag. 306modo da scongiurare che siano messi a rischio prodotti simbolo del made in Italy;
   c) promuovere la creazione di un fondo europeo con una dotazione straordinaria finalizzato a neutralizzare le perdite economiche a carico del settore agroalimentare italiano, del tutto estraneo al contenzioso tra Airbus e Boeing che ha generato l'applicazione dei dazi in parola;
   d) ad incrementare la dotazione finanziaria dei fondi europei già esistenti volti a fronteggiare le crisi di mercato del comparto agricolo italiano, chiedendo che siano alimentati da risorse al di fuori del bilancio agricolo;
   e) a sostenere, presso le competenti sedi dell'Unione Europea, il mantenimento della posizione a favore di un negoziato nell'ambito del contenzioso Airbus/Boeing, al fine di evitare l'innescarsi di una pericolosa spirale protezionistica di dazi che danneggi i produttori agroalimentari italiani;
   f) a valutare la possibilità di adottare iniziative per misure finanziarie dirette alla tutela delle denominazioni di origine e di indicazione geografica (Dop e Igp), che nel nostro Paese saranno fortemente penalizzate da questa situazione;
   g) a continuare a manifestare interesse per l'adeguato finanziamento delle misure di promozione dei prodotti agroalimentari sui mercati esteri previste dal Reg. 1144 del 2014, prevedendo, ove necessario, anche specifiche ed ulteriori risorse, da destinare al rafforzamento, tra l'altro, delle imprese italiane nel mercato statunitense e negli ulteriori mercati emergenti;
   h) ad adottare iniziative a valere sui fondi del Piano Straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti al fine di sostenere l'export delle imprese italiane che operano nel comparto agroalimentare, con particolare riferimento a quelle coinvolte dai dazi statunitensi;
   i) a valutare, nella prossima legge di bilancio, la possibilità di stanziare ulteriori adeguate risorse finanziarie per le agevolazioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede misure a sostegno delle imprese che agiscono a tutela dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding.
(8-00051) «Incerti, Maglione, Luca De Carlo, Golinelli, Gadda, Spena, Andreuzza, Anna Lisa Baroni, Binelli, Brunetta, Bubisutti, Cadeddu, Caon, Cassese, Cillis, Colla, Dara, De Filippo, Del Sesto, Marco Di Maio, Fasano, Formentini, Fregolent, Gagnarli, Galizia, Galli, Gallinella, Gastaldi, Guidesi, Librandi, Liuni, Lolini, Loss, Lovecchio, Alberto Manca, Manzato, Migliore, Moretto, Nevi, Noja, Parentela, Patassini, Pettazzi, Piastra, Pignatone, Paolo Russo, Saltamartini, Sandra Savino, Ungaro, Viviani, Zanichelli, Zoffili».