CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. (C. 1027 Ciprini ed altri).

PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione,
   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1027 Ciprini ed altri, recante Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, nel nuovo testo risultante dall'approvazione di un emendamento presso la Commissione di merito;
   apprezzata la estensione delle disposizioni di cui agli articoli 152, 153 e 154 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, rispettivamente in tema di contingente e durata del contratto, assunzioni e regime dei contratti, anche al personale a contratto assunto dalle delegazioni diplomatiche speciali, di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
   valutata, in generale, con favore la finalità delle disposizioni di novella del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in termini di maggiori garanzie dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici a contratto impiegati all'estero, ma anche in termini di irrobustimento dell'apparato di doveri al cui rispetto gli stessi lavoratori e lavoratrici sono tenuti;
   evidenziate le rilevanti novità ai fini della fissazione della retribuzione annua base, di cui all'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con riferimento innanzitutto all'avvalimento da parte del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di agenzie specializzate a livello internazionale, nonché ad una maggiore valorizzazione delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate;
   apprezzate anche le novità introdotte in tema di assenze dal servizio, di cui all'articolo 157-sexies del citato decreto del Presidente della Repubblica, con riferimento a termini temporali più favorevoli al dipendente con contratto a tempo indeterminato che versi in malattia;
   valutata con favore la modifica apportata all'articolo 159 del citato decreto del Presidente della Repubblica che, in occasione di viaggi di servizio, introduce la possibilità di un'indennità giornaliera per gli impiegati a contratto, pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento, alternativa al rimborso spese di vitto e alloggio e in aggiunta alle spese di trasporto;
   apprezzata, infine, la previsione di una più articolata disciplina del procedimento finalizzato alla irrogazione di sanzioni disciplinari agli impiegati a contratto, di cui all'articolo 164, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE