CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 ottobre 2019
260.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (C. 2203 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2203, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;
   condivise pienamente le finalità, perseguite dal decreto-legge, di rafforzare i meccanismi di tutela dei lavoratori meno garantiti e di incrementare l'efficacia degli strumenti per il superamento delle situazioni di crisi aziendale, delle politiche attive del lavoro e degli ammortizzatori sociali, nonché di migliorare la sostenibilità ambientale del sistema produttivo nazionale;
   considerato che l'articolo 4, comma 2-bis, consente alla società ANPAL Servizi Spa di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che abbia già prestato servizio con contratto a tempo determinato, nonché di bandire, nel triennio 2019-2021, specifiche procedure concorsuali – per l'assunzione a tempo indeterminato – per il personale che abbia maturato entro il 1o gennaio 2019 specifiche esperienze professionali con contratto di collaborazione presso la medesima società, facendo riferimento alle procedure stabilite dai regolamenti interni per il reclutamento del personale, adottati dalla predetta società ANPAL Servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, confermando i principi in materia di stabilizzazione del personale precario già previsti dalla normativa in materia di assunzioni da parte delle società a partecipazione pubblica;
   richiamata la giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, relativa alle procedure concorsuali riservate agli interni attivate presso amministrazioni pubbliche e presso società a partecipazione pubblica;
   rilevata l'opportunità di valutare se le predette previsioni del comma 2-bis dell'articolo 4 siano congruenti con i limiti posti, con riguardo alle pubbliche amministrazioni, dalla giurisprudenza relativamente alle assunzioni e alle procedure concorsuali riservate;
   segnalato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, come il provvedimento, recando primariamente modifiche alla disciplina vigente in materia di lavoro e di crisi aziendali, sia riconducibile prevalentemente alle materie, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, «tutela della concorrenza», «ordinamento civile e penale», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e m) della Costituzione;
   rilevato altresì come il decreto – legge attenga anche alle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», attribuite Pag. 18dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 4, comma 2-bis, valuti la Commissione di merito la congruità della predetta previsione con i principi definiti dalla giurisprudenza costituzionale e di merito relativamente alle assunzioni e procedure concorsuali riservate.