CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01809 Benamati: Su questioni relative alla sicurezza del sistema elettrico nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al primo quesito posto dall'interrogante, relativamente a «come si addivenga alla stima dei margini di riserva riportati da Terna sul “Piano strategico 2019-2023”», rispondo, anche sulla base degli elementi forniti dalla stessa Società Terna s.p.a., rappresentando quanto segue.
  La metodologia finalizzata a ricostruire la capacità del sistema elettrico nazionale al fine di soddisfare il fabbisogno di energia è indicata nel cosiddetto Codice di rete (Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete) al Capitolo 3o (paragrafo 3.7.4) relativo ai «Margini di adeguatezza previsionali».
  Quest'ultimi, detti anche «margini di riserva a salire» rappresentano la differenza tra la capacità di generazione disponibile e il fabbisogno di energia elettrica, aumentato del relativo fabbisogno di riserva operativa.
  Il fabbisogno di riserva operativa è, invece, la capacità di regolazione a salire (e a scendere), da mantenere disponibile sulle unità di produzione e/o sulle unità di consumo abilitate, al fine di garantire la copertura del fabbisogno in caso di eventi accidentali (es. fuori servizio non programmate) o di significativi scostamenti dai programmi, ed è determinato sulla base delle regole tecniche nazionali ed europee.
  La riserva operativa è dimensionata, oltre che a copertura della perdita accidentale dei gruppi termoelettrici, anche in funzione dell'incertezza del carico e della generazione rinnovabile non programmabile.
  Ad oggi, raggiunge valori prossimi ai 4GW ma tenderà ad aumentare al crescere dell'installato eolico e fotovoltaico. Il fabbisogno di energia elettrica, infatti, può raggiungere in estate, in caso di ondate di caldo molto intense, con valori superiori ai 60 GW.
  La capacità di generazione disponibile è pari alla somma della capacità di generazione disponibile interna e dell’import.
  Quanto alla capacità di generazione interna, essa è data dalla somma dei contributi, in termini di capacità disponibile, provenienti dalle diverse fonti, classificate in base alla tecnologia: impianti termoelettrici (incluso il geotermoelettrico e le biomasse), impianti idroelettrici e di pompaggio e infine le rimanenti fonti rinnovabili (eolico e solare).
  È importante evidenziare che esiste una significativa differenza tra «potenza disponibile» e «potenza installata», risultando la prima molto inferiore alla seconda per una serie di vincoli tecnici per il termoelettrico, e vincoli legati alla effettiva producibilità dipendente dalle condizioni meteorologiche per quanto riguarda le fonti rinnovabili.
  Il contributo netto dell'importazione dall'estero è sempre più variabile in inverno (fino a valori nulli in caso situazioni di simultanea scarsità come quella del gennaio 2017 o indisponibilità delle interconnessioni come quella in essere sulla frontiera Svizzera) e leggermente più costante in estate (tra 3 e 8 GW).
  A titolo di esempio, la situazione sul fronte dell'adeguatezza al 31 luglio 2018 alle ore 21:00 è stata la seguente:
   1. capacità di generazione disponibile pari a 58.5 GW, di cui 53,7 GW di capacità di generazione disponibile interna (pari Pag. 130alla somma delle diverse fonti) e 4,8 GW di import;
   2. fabbisogno pari a 47,5 GW;
   3. riserva operativa pari a 4,0 GW.

  Dalla differenza dei valori sopra riportati risulta un valore del margine pari a 7 GW.
  In merito alla capacità di generazione interna, evidenzio ancora che la progressiva decrescita della capacità termoelettrica disponibile verificatasi negli ultimi anni ha influito negativamente sul margine di riserva, aumentando conseguentemente la dipendenza dall'importazione di energia elettrica dall'estero, il cui contributo risulta oggi indispensabile.
  Pertanto, tenuto conto degli impegni assunti nell'ambito della proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima circa l'incremento di generazione rinnovabile eolica e fotovoltaica e degli obiettivi di decarbonizzazione (con conseguente ulteriore diminuzione della capacità disponibile), al fine di evitare una ulteriore riduzione del margine di riserva, è indispensabile mettere in campo tutte le azioni programmate sul fronte degli accumuli di energia, del ruolo attivo della domanda, dell'investimento infrastrutturale nelle reti e della realizzazione di nuovi impianti termoelettrici di punta, con tecnologie a basso impatto ambientale, anche attraverso il meccanismo del capacity market, in modo da coordinare la transizione energetica con la sicurezza del sistema.
  Relativamente al secondo quesito posto dall'On. Interrogante, su «quale sia, secondo il Ministero dello sviluppo economico, il valore o la percentuale di un margine di riserva congruo rispetto agli impianti installati e disponibili a produrre, al fine di garantire al Paese la sicurezza del sistema elettrico nazionale», si segnala quanto segue.
  Ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 2011 e della convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica (decreto MAP 20 aprile 2005 e s.m.i.), TERNA predispone annualmente le analisi generali di adeguatezza del sistema elettrico nazionale e, con cadenza semestrale, le analisi previsionali sui picchi stagionali e sulla potenza disponibile al fine di individuare i possibili scenari di rischio, programmare per tempo le misure necessarie e consentire l'adozione tempestiva delle ulteriori misure per assicurare la sicurezza e l'adeguatezza del sistema elettrico.
  Nell'ambito di tale attività la medesima società effettua, oltre alla verifica del margine a livello nazionale, anche un calcolo zonale nel quale si tiene conto della capacità di scambio tra le zone di mercato.
  Le simulazioni condotte negli ultimi anni hanno mostrato una riduzione della capacità di generazione interna e, conseguentemente, l'incremento della dipendenza dall'importazione di energia elettrica dall'estero, specialmente in caso di condizioni meteo estreme, sia sul fronte delle temperature sia sul fronte delle precipitazioni e della conseguente disponibilità della risorsa idrica.
  Ciò premesso, il valore di riserva congrua per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è commisurato a parametri di tipo probabilistico in linea con i valori utilizzati a livello europeo che prevedono tipicamente un rischio di distacco di carico involontario per ragioni di adeguatezza (Loss Of Load Expectation – LOLE) non superiore ad una media di 3 ore/anno per l'intero sistema elettrico nazionale, che si può approssimare come corrispondente ad un margine di riserva superiore ad almeno il 20 per cento della punta di carico, (in sostanza dell'ordine di circa 12 GW) in funzione della distribuzione della generazione, dei carichi e della capacità di scambio disponibile tra le varie aree del Paese.
  Ciò detto, il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare e valuterà con Terna i citati valori, per garantire l'adeguatezza del sistema soprattutto nella fase di transizione.

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ALLEGATO 2

5-02207 Zardini: Sulle iniziative per tutelare le attività commerciali di laboratorio di vicinato alimentare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il tema in discussione, si richiama l'attenzione alle modalità di esercizio del consumo immediato sul posto presso gli esercizi di vicinato legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, i titolari di impianti di panificazione e gli imprenditori agricoli dei prodotti oggetto di vendita.
  Nelle premesse, l'interrogante fa riferimento all'evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione della disciplina riguardante le attività commerciali e di laboratorio di vicinato alimentare in tutta Italia e, in particolare, nel comune di Roma.
  A tal riguardo, è opportuno precisare che sulle modalità di esercizio del consumo sul posto, il Ministero dello sviluppo economico si è espresso nel tempo con successive circolari e risoluzioni, oltre a quelle richiamate dall'Onorevole interrogante, volte a non rendere fonte di disparità di trattamento del tutto ingiustificata i vantaggi di semplificazione nell'acquisizione del titolo autorizzatorio per gli esercizi in cui si pratica il consumo sul posto (ovvero esercizi di vicinato soggetti a SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività – Unica), rispetto ai normali pubblici esercizi (soggetti ad autorizzazione o SCIA Unica, a seconda che trattasi di zone tutelate o non tutelate), in presenza di caratteristiche di servizio sostanzialmente assimilabili e di pari impatto.
  I chiarimenti contenuti nelle citate risoluzioni ministeriali, infatti, hanno il senso di individuare tutte quelle modalità di svolgimento delle attività certamente consentite, offrendo un quadro di certezza giuridica almeno alla maggior parte delle attività in questione, non dovendo pertanto, al contrario, essere considerate fonte di divieto aggiuntivo rispetto alle prescrizioni di legge.
  In altri termini, se entrambe le tipologie di esercizi fossero assoggettate a SCIA e ai medesimi requisiti igienico sanitari e di sorvegliabilità, la distinzione non avrebbe ragione di essere e, peraltro, gli esercizi di vicinato e gli altri esercizi abilitati al servizio di consumo sul posto potrebbero svolgere attività del tutto assimilabili conseguendo con il medesimo grado di complessità e con i medesimi requisiti ed adempimenti l'uno o l'altro titolo autorizzatorio.
  Ne consegue, pertanto, l'importanza di distinguere le attività di vendita con consumo sul posto rispetto a quelle di somministrazione, anche dal punto di vista degli arredi utilizzati (nella misura in cui tali arredi e le relative modalità di utilizzo consentano consumazioni seduti al tavolo, con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela e di permanenza nel luogo di consumo, con esiti di fatto del tutto assimilabili all'attività di ristorazione o degli altri pubblici esercizi).
  Quanto alle pronunce giurisprudenziali sull'argomento, si segnala l'ulteriore evoluzione interpretativa che di recente ha visto le favorevoli sentenze 5195 e 5321 del 24 aprile 2019, con cui il TAR Lazio è tornato ad effettuare una dettagliata disamina sulla corretta individuazione dei criteri distintivi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da quella di consumo immediato sul posto.
  Il Tribunale, nel sottolineare la più rigorosa regolamentazione degli esercizi di somministrazione, ha ribadito l'importanza di un'attenta perimetrazione delle Pag. 132due diverse fattispecie volta a prevenire fenomeni elusivi che utilizzino l'esercizio di vendita come un vero e proprio ristorante o esercizio di somministrazione, sottraendosi sia ai requisiti soggettivi e strutturali cui quest'ultimo è condizionato, sia e, soprattutto, alle limitazioni quantitative e alle restrizioni di apertura e trasferimento di attività di somministrazione nei diversi ambiti di esercizio.
  Secondo il giudizio del Tar Lazio, inoltre, il concetto di assistenza alla clientela (requisito escluso nella fattispecie del consumo immediato sul posto e caratteristico della somministrazione) è più complesso e riguarda tutti quegli elementi organizzativi che distinguono un servizio da una mera attività di vendita-cessione di beni. La Corte, in particolare, ha richiamato il fatto che il consumo immediato non definisce un'autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari, bensì una modalità specifica di fruizione di tali prodotti, necessariamente accessoria rispetto all'attività di vendita o di laboratorio che deve permanere prevalente rispetto al consumo stesso.
  Gli esercizi presso i quali è consentito il consumo immediato sul posto, infatti, dovendo consentire solo come attività accessoria il consumo immediato – e dunque estemporaneo – non devono dotarsi di strutture specifiche, potendo invece disporre degli arredi già presenti per la vendita e che, all'occasione, possono essere utilizzati anche per il relativo consumo. Di contro, i pubblici esercizi che effettuano come unica attività la somministrazione devono, invece, avvalersi di attrezzature adeguate a garantire una sosta prolungata e confortevole nel locale.
  Il TAR ritiene, inoltre, che la legge 287 del 1991 si applica anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, confermando, quindi, che il dato distintivo che caratterizza l'attività di somministrazione non è la presenza di personale di sala, bensì il contesto organizzativo complessivo in cui viene esercitata l'attività.
  Peraltro, non va sottovalutato (tutte le citate sentenze ne danno ampio risalto) che, per effetto dell'evoluzione della normativa in materia di ampliamento delle possibilità regolamentari esercitabili da parte degli enti locali, i Comuni, in specie quelli con un centro storico richiedente particolari esigenze di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, si sono dotati di regolamenti recanti prescrizioni spesso stringenti, soprattutto con riferimento agli esercizi di somministrazione, prevedendo inibizioni all'apertura di nuove attività o sottoponendo quelli esistenti a determinati requisiti tipologici e strutturali, relativi ai locali e alla qualità, riferiti ai titolari dell'attività o alle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti.
  Da ultimo, evidenzio che, per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 222 del 2016 secondo cui, per finalità di tutela di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, i Comuni, d'intesa con le Regioni, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali, hanno adottato deliberazioni contenenti divieti o che subordinano ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
  Ciò detto, il Ministero dello sviluppo economico terrà comunque conto di quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante e, riguardo in particolare alla richiesta posta, rappresento che si potrà valutare l'opportunità di avviare un tavolo di confronto con i diversi attori della filiera, compresi i panificatori, al fine di affrontare costruttivamente il riordino della legislazione di settore, auspicata d'altronde dalle stesse Federazioni e Associazioni maggiormente rappresentative della categoria. In quella sede si potrà altresì prendere in considerazione la possibilità di vagliare utili iniziative, anche attraverso l'eventuale adozione di soluzioni normative, volte a meglio perimetrare gli ambiti dell'esercizio di vicinato, sia analizzando eventuali aspetti fiscali, sia approfondendo le componenti qualitative delle attività commerciali in discussione.

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ALLEGATO 3

5-02211 Donno: Sulle iniziative a garanzia di una corretta pratica commerciale in relazione all'uso della «formula My Car/No-Cost».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto in discussione, si fa riferimento all'offerta commerciale pubblicizzata dalla Società Vantage Group srl, denominata « My Car No Cost» veicolata attraverso specifici siti web.
  In merito al quesito posto dagli Interroganti circa l'intenzione di richiedere un'indagine riferita alla citata offerta quale possibile pratica commerciale scorretta, così come prevista dagli articoli 20 e seguenti del Codice del Consumo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  È ben noto, infatti, che quanto agli interventi di tutela, nel caso di truffa ai danni del consumatore, configurandosi una fattispecie di pratiche commerciali scorrette, l'Autorità competente di riferimento è, ai sensi dello stesso Codice del Consumo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale svolge pregnanti poteri inibitori, di accertamento e sanzionatori.
  Come risulta dal sito ufficiale dell'AGCM, in data 3 aprile 2019 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Società VANTAGE GROUP S.r.l., volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20 e successivi del Codice del Consumo in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute in relazione alla pratica commerciale « My Car No Cost». Le Parti segnalanti sono: AECI, Associazione Europea Consumatori Indipendenti, Sezione Regionale Lazio, Sezione di Lecce, Sezione di Roma; ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori.
  Nello specifico della pratica commerciale in questione, è stato evidenziato che la società VANTAGE GROUP S.r.l., secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e numerose segnalazioni di consumatori e loro associazioni rappresentative, pervenute all'Autorità nel periodo febbraio 2016-marzo 2019, nell'espletamento della sua attività d'intermediazione per l'acquisto di veicoli e vendita di spazi pubblicitari su questi ultimi, avrebbe posto in essere talune condotte che potrebbero integrare ipotesi di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, la società pubblicizza la richiamata offerta commerciale, « My Car No Cost», che consentirebbe di acquistare automobili «a costo zero» (o fortemente ridotto), impegnandosi a corrispondere agli aderenti un rimborso mensile – a titolo di remunerazione per la prestazione di un servizio pubblicitario sulle autovetture attuato tramite il cosiddetto wrapping (ovvero l'applicazione di pellicole raffiguranti il messaggio pubblicitario) – di ammontare tale da coprire integralmente (o quasi) la corrispondente rata del finanziamento relativo al costo di acquisto dell'autovettura, nonché una quota delle spese sostenute mensilmente per carburante e assicurazione RC auto.
  In relazione a tale offerta, sono pervenute all'Autorità segnalazioni riguardanti:
   condotte potenzialmente ingannevoli, quali la falsa prospettazione del completo rimborso di tutte le rate di finanziamento, l'addebito di costi a fronte di servizi destinati a non essere erogati e il carattere piramidale;
   condotte potenzialmente aggressive, afferenti alla fase esecutiva del rapporto, quali l'ingiustificato inadempimento delle Pag. 134proprie obbligazioni da parte della società, che avrebbe poi ostacolato l'esercizio dei conseguenti diritti e rimedi da parte dei consumatori.

  Il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dell'attività di accertamento che l'Antitrust sta svolgendo nell'ambito del procedimento istruttorio de qua e in attesa della pronuncia di merito, valuterà l'opportunità di adottare eventuali misure tecnicamente percorribili volte a garantire la correttezza delle pratiche commerciali e la massima tutela dei diritti dei consumatori.