CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 luglio 2019
225.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave.
2. 17. (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Claudio Borghi, Cestari, Tomasi.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, capoverso «6-bis»:
  a) sostituire il terzo periodo con il seguente
: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare»;
  b) all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ad eccezione dei commi» fino alla fine del periodo;
   2) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 650.000 per l'anno 2019 e a euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».
*2. 22. (Nuova formulazione) Dadone, Grippa, Macina, Dori.
*2. 9. (Nuova formulazione) Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio, Delmastro Delle Vedove.
*2. 18. (Nuova formulazione) Legnaioli, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia Pag. 45delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.
2. 23. Saitta, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
   b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
  «6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
*2. 58. (Ulteriore nuova formulazione) Macina, Dori.
*2. 59 (ex 2. 05) (Ulteriore nuova formulazione). Ficara, Macina, Dori.
*2. 24. (Ulteriore nuova formulazione) Saitta, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

  All'emendamento 2.60 dei relatori, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: n. 286 inserire le seguenti:, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi, o di parti di esse, disposta ai sensi del predetto articolo 12;
   al primo periodo, sostituire le parole «delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale con le seguenti: per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del;
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
0. 2. 60. 1. Macina, Dori.

Pag. 46

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.».
2. 60. I Relatori.

  Al comma 2, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.9 (Nuova formulazione) sostituire le parole: pari a euro 650.000 per il 2019 e a 1.300.000 euro con le seguenti: valutati in euro 650.000 per il 2019 e in euro 1.300.000.
2. 100. I Relatori.

ART. 3

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
   « m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.».
3. 03. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 4

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, in euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 100. I Relatori.

ART. 5

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: e con immediatezza, con le seguenti: e comunque entro le sei ore successive all'arrivo;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.Pag. 47
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale.
*5. 11. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
*5. 14. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.
*5. 17. Speranza, Conte.
*5. 21. Prisco, Varchi, Lollobrigida, Donzelli, Maschio.

ART. 6

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, sopprimere le parole: o l'integrità delle cose e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
6. 11. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 7

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti «da sei mesi a tre anni»;
   b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti «da sei mesi a tre anni».
7. 18. (Nuova formulazione) Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 8

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Potenziamento dei presìdi delle Forze di polizia)

  1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presìdi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti».
8. 013. (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, Tonelli, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Vinci.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.Pag. 48
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   b) quanto a 1.910.000 euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno».
8. 011.  (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, Tonelli, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Vinci, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

  1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui al primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è inserito il seguente:
  «1.1 All'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente è ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno».
8. 014. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Alaimo, Baldini, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Pag. 49

ART. 10

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede)

  1. Al fine di garantire al personale delle Forze di Polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, è autorizzata la spesa di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
10. 09 (Nuova formulazione) Iezzi, Tonelli, Invernizzi, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Vinci, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato)

  1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  « 2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, è istituito l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali, in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza svolgono le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato.
  2-quater. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
10. 010. (Nuova formulazione) Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Alaimo, Pag. 50Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 11

  Al comma 1, sostituire le parole: missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio con le seguenti: missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio.
11. 1. Bella, Melicchio, Macina, Dori.

ART. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

  1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
  2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1o settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:
   a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
   b) al Capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica del Capo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;
    2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
    3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:
  «01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica»;Pag. 51
    4) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i Fondi di cui al secondo periodo»;
   b) il comma 152 è sostituito dal seguente:
  «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” nell'ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza”, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
12. 025. (Nuova formulazione) Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Alimentazione del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno)

  1. Allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per la remunerazione Pag. 52delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede:
   a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
12. 036. (Nuova formulazione) Macina, Alaimo, Baldino, Bilotti, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 13

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni».
13. 6. Belotti, Furgiuele, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 8-bis dopo le parole: «se il soggetto» e prima delle parole: «ha dato prova» sono aggiunte le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e».
13. 7. (Nuova formulazione) Belotti, Furgiuele, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 16

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: , ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato Pag. 53è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
16. 5. Tonelli, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»  sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,».
*16. 02. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*16. 04. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.
*16. 08. Marco Di Maio.

ART. 17

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 1o gennaio 2019 per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
17. 04. (Nuova formulazione) Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

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ALLEGATO 2

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

SUBEMENDAMENTI All'EMENDAMENTO 2.60 DEI RELATORI

  All'emendamento 2.60 dei relatori, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: n. 286 inserire le seguenti:, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi, o di parti di esse, disposta ai sensi del predetto articolo 12;
   al primo periodo, sostituire le parole «delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale con le seguenti: per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
0. 2. 60. 1 Macina, Dori

  Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei magistrati impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 2. Bazoli, Verini, Miceli, Morani, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione Pag. 55personale dei giornalisti minacciati da gruppi organizzati di estrema destra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 3. Verini, Fiano, Bazoli, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri, Migliore.

  Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 4. Verini, Bazoli, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 5. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri, Migliore.

  Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate al Fondo per le misure anti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 6. Migliore, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso 1-bis, sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazione interessate, per l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale esclusi dal sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) Pag. 56ai sensi dell'articolo 12 del decreto decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132.
0. 2. 60. 7. Migliore, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distribuzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 8. Pollastrini, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri, Migliore, Giorgis.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 9. Bazoli, Verini, Miceli, Morani, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri, Migliore.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli amministratori che gestiscono i beni confiscati alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 10. Bazoli, Verini, Miceli, Morani, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma Pag. 576-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno delle vittime di usura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 11. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2 comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 12. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno delle vittime di richieste estorsive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 13. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno delle vittime dei reati intenzionali violenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
0. 2. 60. 14. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro Pag. 58dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno degli orfani di crimini domestici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 15. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 16. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 17. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui con le seguenti: ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva. Il Ministro Pag. 59dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0. 2. 60. 18. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  All'emendamento 2.60, capoverso «1-bis», sostituire le parole: ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione con le seguenti: al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
0. 2. 60. 19. Magi.

  All'emendamento 2.60, capoverso «1-bis», sostituire le parole: ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnati, a quelli di custodia, e a quelli di distruzione con le seguenti: al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
0. 2. 60. 20. Magi.

  All'emendamento 2.60, capoverso «1-bis», sostituire le parole: ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione con le seguenti: al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
0. 2. 60. 21. Magi.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'interno con le seguenti: sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e trasporti.
0. 2. 60. 22. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'interno con le seguenti: su proposta del Ministro della difesa.
0. 2. 60. 23. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al capoverso «1-bis», sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'interno con le seguenti: su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti.
0. 2. 60. 24. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  All'emendamento 2.60, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo il Governo adotta le iniziative di competenza, anche in sede europea, volte a promuovere l'avvio di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione di un blocco navale davanti alle coste libiche.
0. 2. 60. 25. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.
(Inammissibile)

  All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme Pag. 60sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.».
2. 60. I Relatori

Pag. 61

ALLEGATO 3

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.05 DEL GOVERNO

ART. 3

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti per i delitti di omicidio e lesioni contro il personale in servizio presso le strutture penitenziarie)

  1. All'articolo 576, primo comma, numero 5-bis), del codice penale, dopo le parole «ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza», sono inserite le seguenti: «o personale in servizio presso strutture penitenziarie».

3. 05 Il Governo.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 4

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1:
   al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2» e le parole: «ratificata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «resa esecutiva dalla».

  All'articolo 2:
   al comma 2, le parole: «per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019».

  All'articolo 8:
   al comma 2, le parole: «dello stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione».

  All'articolo 13:
   al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), le parole: «ai soggetti» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;