CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE FORMULATE DAI RELATORI

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, capoverso «6-bis»:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare.»;
   b) all'ultimo periodo, le parole da: «ad eccezione dei commi» fino alla fine del periodo sono soppresse;

  2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 650.000 per l'anno 2019 e a euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».
*2. 22. Dadone, Dori, Macina, Grippa, Migliore.
*2. 9. Meloni, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Donzelli, Varchi, Prisco, Lollobrigida, Silvestroni, Zucconi, Migliore.
*2. 18. Legnaioli, Tateo, Potenti, Paolini, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Boniardi, Bisa, Vinci, Tonelli, Stefani, Maturi, Invernizzi, Giglio Vigna, De Angelis, Iezzi, Migliore.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave.
2. 17. Iezzi, Claudio Borghi, Tateo, Potenti, Paolini, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Boniardi, Bisa, Vinci, Tonelli, Stefani, Maturi, Giglio Vigna, De Angelis, Invernizzi, Migliore.

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  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle parole: «sono inseriti i seguenti»;
   b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
  «6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le somme ricavate dalla vendita delle navi, o di parte di queste, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire su richiesta delle amministrazioni interessate, ed essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».
2. 58. Macina, Dori, Migliore.

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ALLEGATO 2

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

EMENDAMENTO 2.60 DEI RELATORI

  All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate quale concorso agli oneri di gestione delle navi assegnate, a quelli di custodia e a quelli di distruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.».
2. 60. I Relatori.