CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1913 Governo, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019 recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»;
   rilevato che l'articolo 5, paragrafo» 1, del regolamento del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevedere che «gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle loro sezioni di frontiera esterna»;
   considerato che, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono volti a garantire un più efficace controllo delle frontiere marittime in linea con la richiamata disposizione, nonché con le disposizioni di cui all'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani», senza incidere sulle competenze dell'Unione europea in materia di immigrazione;
   richiamato il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario, tra gli Stati membri nell'ambito delle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, di cui articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 311

ALLEGATO 2

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO PD

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   premesso che:
    il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (A.C. 1913) reca plurimi aspetti illegittimi;
    nel merito, esso appare del tutto eterogeneo nel contenuto e sproporzionato nelle misure che adotta;
    nel capo I, vi sono disposizioni sull'autorizzazione all'ingresso nelle acque territoriali che contrastano con i principi di ragionevolezza, conferendo un potere enorme al Ministro dell'interno e umiliando il ruolo dei Ministri più naturalmente competenti, quali il titolare della difesa e quello dei trasporti e delle infrastrutture;
    con l'istituto del divieto d'ingresso nelle acque territoriali a prescindere dalle circostanze, come è immaginato, si va palesemente contro l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che prescrive al legislatore ordinario di obbedire ai vincoli internazionali. Al riguardo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Protocollo addizionale n. 4 fanno divieto dei trattamenti disumani e degradanti (articolo 3) e dei respingimenti collettivi alla frontiera (articolo 4). Le norme contenute nel decreto-legge sono in diretto contrasto con queste disposizioni;
    le nuove norme sono poi incoerenti con il regolamento comunitario FRONTEX (2016/1624/UE), il quale esclude iniziative unilaterali degli Stati membri che violino i diritti umani e la dignità delle persone; e con le proposte di riforma del regolamento di Dublino, le quali prevedono la redistribuzione dei migranti che arrivano, cui invece il Governo rinuncia, per non compromettere i rapporti con gli alleati c.d. di Visegrad (in particolare, Polonia e Ungheria) che sono alleati a parole ma non nei fatti. Vertendosi peraltro in ambito di diritto dell'UE, il decreto-legge potrà essere disapplicato dai giudici nazionali per contrasto con gli articoli 18 e 19 della Carta di Nizza;
    la Convenzione di Ginevra peraltro all'articolo 33 vieta l'espulsione e il respingimento dei rifugiati verso le «frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche;
    peraltro, nell'articolo 2 sono previste pesanti sanzioni per il comandante della nave che non ottemperi all'ordine di allontanarsi dalle acque italiane. Questa regola, contrastante con il diritto del mare, costituisce un ulteriore disincentivo all'impiego nelle organizzazioni umanitarie e non governative, nel solco del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, che ha già causato decine di migliaia di disoccupati, senza aumentare in nulla la sicurezza dei nostri territori;
   il decreto-legge in essere, prevedendo la possibilità del respingimento in alto Pag. 312mare aggrava il contrasto già rilevato con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, con l'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, a termini del quale il trattenimento di un richiedente asilo è giustificato solo se questi, entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, non abbia presentato la sua domanda di protezione appena possibile. Qui non si consente neanche la presentazione della richiesta di asilo,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 313

ALLEGATO 3

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   premesso che:
    il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (A.C. 1913) reca plurimi aspetti di violazione dei Trattati internazionali ratificati, ponendosi in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che prescrive al legislatore ordinario di rispettare i vincoli internazionali;
    nel merito, il suddetto decreto-legge, nel capo I e II, risulta palesemente in contrasto con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sul principio di non respingimento, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con il Protocollo addizionale n. 4, che fanno divieto dei trattamenti disumani e degradanti (articolo 3) e dei respingimenti collettivi alla frontiera (articolo 4) e con l'articolo 593 del codice penale sul principio di omissione di soccorso;
    all'articolo 2 il decreto-legge risulta illegittimo in quanto pone l'attività del Prefetto in contrasto con Comuni e Provincia, come emerso per voce di più esperti in sede di audizioni alla Camera sul suddetto decreto;
    il fenomeno migratorio va affrontato urgentemente a livello europeo, insieme ai partner dell'Unione europea, nelle sedi appropriate e con la massima celerità;
    la situazione in Libia si sta giornalmente deteriorando, il nostro stesso Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale ha dichiarato che la Libia non è più un porto sicuro. Pertanto vige anche il diritto alla legittima difesa per chi si rifiuta di rientrare in Libia e che questo decreto-legge non riconosce;
    questo decreto-legge mette in atto una criminalizzazione sistematica della solidarietà, prevedendo sanzioni amministrative per comportamenti che invece sono coerenti con i principi costituzionali e la normativa internazionale. Sono, di fatto, colpiti coloro che rispondono all'obbligo di soccorso in mare, supplendo all'assenza di un piano lungimirante e sistematico, in termini di programmazione, gestione e integrazione dei migranti, sia a livello nazionale che europeo;
    invece di operare una tale criminalizzazione, il Governo dovrebbe interessarsi dei cosiddetti sbarchi «fantasma», come sostenuto anche in audizione davanti alle commissioni riunite dal procuratore di Agrigento, responsabili del 90 per cento degli arrivi di migranti sulle coste italiane (nel 2019 le Ong hanno portato in salvo solo 297 persone su 3082 approdate nei primi sei mesi dell'anno), effettuati con mezzi di fortuna da quei migranti che arrivano indisturbati e che molto spesso sfuggono alle forze dell'ordine per i controlli di identificazione;
    la strada da percorrere non è l'inasprimento dei rapporti con i paesi partner europei attraverso azione bilaterali e solitarie in aperta violazioni dei Trattati internazionali come avviene con il suddetto decreto-legge in materia di respingimenti in mare. l'Italia non può non Pag. 314rispettare i trattati internazionali e la Unione europea non può ignorare le proprie responsabilità;
    è urgente, invece, una azione diplomatica e politica che faccia leva sull'emergenza e che porti a un lavoro di coordinamento di una politica europea dell'emigrazione,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 315

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno (COM(2019)178).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale «Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno» (COM(2019)178);
   considerato che la Commissione europea nella suddetta comunicazione ha tracciato un bilancio delle iniziative condotte nell'ambito della qualità della legislazione europea per il periodo 2015-2018 e fornito indicazioni di prospettiva per il futuro, sulla base anche dei risultati della consultazione pubblica della Commissione europea che si è conclusa il 23 ottobre 2018;
   rilevato che l'introduzione di principi per legiferare meglio trae le proprie origini dalla volontà di conseguire una migliore governance europea e di ancorare lo sviluppo sostenibile all'elaborazione delle politiche dell'Unione attraverso un esame congiunto degli impatti economici, sociali e ambientali;
   osservato che legiferare meglio consiste nel prendere in considerazione modalità alternative per conseguire risultati, evidenziando che l'attività legislativa non deve mai essere fine a sé stessa e che le azioni a livello dell'Unione europea dovrebbero sempre comportare un valore aggiunto rispetto a ciò che può essere conseguito a livello nazionale, regionale o locale;
   considerato che le ragioni alla base delle iniziative per legiferare meglio sono divenute più importanti che in passato alla luce di un contesto globale caratterizzato dalla trasformazione ad un ritmo sempre più rapido delle tecnologie che rende sempre più importante comprendere gli effetti intersettoriali e identificare le possibilità di sinergie per elaborare e attuare le soluzioni politiche appropriate lungo l'intero ciclo di elaborazione delle politiche, dalla valutazione all'attuazione;
   rilevato che occorre garantire che: il processo decisionale dell'Unione europea sia aperto e trasparente; i cittadini e le parti interessate possano contribuire all'elaborazione e all'esecuzione delle politiche e dei processi decisionali dell'Unione; le azioni dell'Unione europea si basino su prove concrete e tengano conto dei relativi impatti; gli oneri normativi per le imprese, i cittadini e le pubbliche amministrazioni siano ridotti al minimo;
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in applicazione del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo Pag. 316della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione;
   auspicato che la nuova Commissione europea, che si insedierà a seguito delle prossime elezioni europee, dia pieno seguito alle iniziative fin qui condotte in tema di qualità della legislazione europea;
   rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) prevedere che nell'ambito della prossima legislatura europea, la Commissione europea prosegua, rafforzandole, le iniziative in corso volte ad aprire maggiormente il processo di elaborazione delle politiche dell'UE e che insieme al Consiglio dell'UE e al Parlamento europeo, in quanto co-legislatori, definisca una strategia comune, con obiettivi condivisi per l'intero ciclo del processo legislativo e decisionale europeo;
   b) migliorare, anche tenendo conto delle raccomandazioni della Task force sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la qualità delle valutazioni di impatto per quanto riguarda i profili relativi ai suddetti principi;
   c) garantire, a livello europeo una maggiore visibilità e seguito ai contributi delle Regioni e degli enti locali, anche nel quadro delle attività del Comitato delle regioni dell'Unione europea in relazione al processo decisionale europeo e promuovere, a livello nazionale, un più forte raccordo tra Governo, Parlamento, Regioni ed enti locali, in particolare in sede di esame degli strumenti di programmazione legislativa a livello europeo al fine di rafforzare l'azione di sistema e di creare maggiore responsabilità delle politiche, con benefici in termini di qualità della legislazione a tutti i livelli;
   d) rafforzare gli strumenti di democrazia diretta e partecipazione dei cittadini al processo legislativo europeo e avviare una revisione dei trattati finalizzata a conferire iniziativa legislativa al Parlamento europeo;
   e) avviare, a partire dalla legislatura europea appena iniziata un dialogo periodico con i Parlamenti nazionali sul tema della qualità della legislazione al fine di promuovere una maggiore condivisione a livello dei parlamenti dell'Unione europea delle migliori prassi in tale ambito.