CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2019
216.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01399 Rizzetto: Sulla crisi della società Sertubi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Jindal Saw Italia S.p.a., avente sede a Trieste, risulta essere l'unico produttore italiano di tubi di ghisa sferoidale per il trasporto dell'acqua e conta circa 70 dipendenti.
  Il 14 luglio 2017 l'Agenzia della Dogana di Trieste ha considerato illegittima l'apposizione del marchio « Made in Italy» sulle tubazioni prodotte dalla Jindal, sequestrando i beni e denunciando alla Procura della Repubblica la violazione dell'articolo 517 del codice penale (che punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci).
  In particolare, l'Agenzia di Trieste ha sostenuto che l'informazione Vincolante in materia di Origine (d'ora innanzi IVO) è decaduta automaticamente a partire dal 1° giugno 2016, giorno di entrata in vigore del Regolamento europeo n. 2446/2015, secondo cui, al fine di ritenere come sostanziale la trasformazione di taluni prodotti (e, dunque, del rilascio dell'IVO) devono ricorrere le seguenti condizioni: il cambio della voce doganale e la prevalenza dei materiali unionali su quelli extra UE.
  Orbene, a tal proposito l'Agenzia di Trieste ha specificato che, nel caso di specie, non ricorreva nessuna delle summenzionate condizioni, posto che per la realizzazione dei prodotti venivano utilizzati materiali importati dall'India e solo rifiniti nel territorio triestino.
  Pertanto, si teneva un apposito incontro al MISE, che ha visto coinvolti la Società Jindal e la Dogana di Trieste.
  In seguito a tale incontro, si provvedeva a richiedere una nuova IVO all'Ufficio di Trieste dell'Agenzia delle Dogane. Quest'ultimo, il 22 febbraio 2018, comunicava l'avvio di un procedimento di diniego della richiesta (che sarebbe diventata definitiva dopo 30 giorni).
  A marzo 2018 c’è stato un nuovo incontro al MISE, cui ha fatto seguito una nuova decisione delle Dogane. Quest'ultima, successivamente, confermava la propria precedente determinazione.
  Il 25 giugno 2018, interveniva sul punto anche la Commissione europea, la quale sanciva che «in mancanza di norme di origine non preferenziale armonizzate a livello mondiale, la determinazione dell'origine ai fini dell'apposizione del marchio di origine è effettuata in conformità alle norme pertinenti applicate dal Paese importatore».
  Di conseguenza, le norme di origine non preferenziale applicabili nel caso di specie sono quelle in vigore nel Paese importatore, non essendo invece obbligatorie le disposizioni di cui all'allegato 22 01 del Regolamento 2015/2446/UE, come precedentemente sostenuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  Inoltre, la Commissione ha osservato che l'apposizione del marchio sui prodotti subordinata ad un contratto privato è disciplinata dall'articolo 61, paragrafo 3, del Regolamento n. 952/2013/UE, ai sensi del quale, qualora lo richiedano le esigenze del commercio, un documento che prova l'origine può essere rilasciato in Italia conformemente alle norme di origine non preferenziale in vigore nel Paese importatore o ad altri metodi di individuazione del Paese in cui le merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.
  Alla luce di tali vicende, che potrebbero determinare una crisi del settore, i dipendenti dello stabilimento Sertubi di Trieste Pag. 120unitamente alle organizzazioni sindacali hanno chiesto l'intervento del Ministero dello sviluppo economico affinché intervenga nella vicenda.
  Il Ministero, nel rispondere all'appello dei lavoratori, ha convocato subito un tavolo di confronto e alla luce di quanto accennato sta valutando le possibili soluzioni al fine di risolvere la problematica evidenziata, rimettendo all'Agenzia delle Dogane l'assunzione di ogni iniziativa di propria specifica competenza, anche al fine di dare effettività alla pronuncia della Commissione europea, avente valore di interpretazione autentica della normativa europea in materia.
  L'obiettivo infatti è quello di individuare un percorso che consenta di superare gli attuali ostacoli che la società sta riscontrando alla Dogana, affinché questa realtà produttiva possa continuare ad operare nel territorio della provincia di Trieste.

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ALLEGATO 2

5-01835 Traversi: Sulla definizione di regole per la misurazione relativa ai contatori Enel.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema della comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche di energia elettrica e della loro correttezza ai fini della loro fatturazione deve essere letto in una duplice chiave.
  La prima, attiene al valore del consumo di energia misurato dallo strumento di misura (il contatore), detto valore a base della transazione commerciale, risulta essere oggetto della metrologia legale, come definita dalla Direttiva 2014/32 e dalla normativa di attuazione della stessa.
  La seconda è rivolta all'affidabilità della trasmissione a distanza di quel valore e richiama l'attenzione di molti osservatori relativamente alla attendibilità stessa ed alla sicurezza del dato trasmesso.
  Relativamente alla prima chiave di lettura, vorrei evidenziare che per «metrologia legale» si intende l'insieme delle procedure legislative amministrative e tecniche fissate in maniera da assicurare e specificare in modo vincolante la qualità e credibilità delle misurazioni effettuate con determinati strumenti di misura relativamente a «funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali» (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2007 come modificato dal decreto legislativo n. 84 del 2016 di attuazione della direttiva « Measuring Instruments Directive» – MID 2014/32/UE).
  La trasmissione del dato, a valle dello strumento di misura, non è affidata alle competenze della metrologia legale poiché, seppure di estrema importanza e sempre più centrale nell'evoluzione della gestione post-misura, non può essere considerata essa stessa una misurazione, in quanto attiene solo alla funzione di trasferimento dei dati risultanti dalle misurazioni stesse.
  Infatti, nel caso di collegamento di strumenti di misura ad altri dispositivi, eventualmente di trasmissione dati, la precitata direttiva prevede esclusivamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non devono essere influenzate da tali collegamenti né per le caratteristiche del dispositivo collegato, né per i dispositivi remoti che comunichino con lo strumento di misura.
  Del trasferimento dei dati tra il contatore ed il punto di raccolta, e della sovrapposizione di tutti i dati (trasmissione dei dati) è interessata l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha commissionato al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) il compito di redigere protocolli di dialogo opportuni.
  Ciò premesso, si sottolinea, in ogni caso, che la lettura del dato del contatore di energia elettrica attiva, risultato della misurazione, è il valore che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo che l'utente dovrà corrispondere. In caso di eventuale contestazione, il dato di riferimento è esclusivamente quello visualizzato dal contatore elettrico garantendo la fede pubblica.
  Per quanto attiene alla regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di misura, a partire dai dati di misura generatisi nei contatori di energia elettrica attiva, a valle dell'elaborazione metrologica (che evidentemente determinano ricadute Pag. 122sulla fatturazione dell'energia somministrata all'utente), evidenzio che la competenza è attribuita all'ARERA.
  Quest'ultima, sentita a riguardo, ha premesso che la regolazione dei sistemi di misura di energia elettrica prevede, fin dal 2006, il requisito della telelettura/telegestione (delibera 292/2006).
  La telelettura/telegestione non modifica i dati di misura creati all'interno dei misuratori, in conformità con la precitata direttiva MID – recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 22 del 2007 – ha previsto la non alterabilità dei dati registrati nella «cella metrologica». Inoltre, i dati presenti nei registri del misuratore sono visibili sul display del contatore e il cliente può verificare i propri consumi con facilità, premendo il tasto sul contatore, e recuperare i dati di misura registrati ai fini della fatturazione.
  L'utilizzo delle telelettura/telegestione ha comportato, secondo quanto riferito dall'Autorità, in termini reali, una riduzione della componente della bolletta che remunera il servizio di misura, durante il periodo 2004-2017.
  Ciò si è reso possibile grazie ai recuperi di produttività dei costi operativi, che hanno più che compensato gli investimenti destinati ai misuratori di prima generazione.
  I benefici dei sistemi di smart metering di seconda generazione, in base a quanto riferito, sono maggiori di quelli già espressi dai misuratori di prima generazione e sono così sintetizzabili:
   maggiore frequenza (giornaliera, anziché mensile/bimestrale) dei dati di misura, che consente, tra l'altro, benefici correlati alla possibilità di ricevere fatture senza più acconti e conguagli;
   maggiore granularità di dati disponibili (su base quartoraria anziché mensile per fasce orarie), che portano benefici ai clienti finali – correlati alla necessità di minori garanzie da prestare nei contratti di fornitura e alla riduzione degli sbilanciamenti nel mercato all'ingrosso (grazie alla più esatta conoscenza della domanda) – nonché benefici concorrenziali, per la possibilità di definire offerte innovative con valorizzazione oraria e con nuovi raggruppamenti orari come leva di offerta commerciale o anche di tipo prepagato;
   messa a disposizione istantanea dei dati al cliente (che può esercitare un controllo continuo sui propri consumi) e terze parti interessate e delegate dal cliente (cosiddetto chain 2, ovvero il canale di comunicazione diretta tra il misuratore e il dispositivo nella disponibilità del cliente), tramite dispositivi interoperabili. Tutto ciò potrà indurre modifiche nei comportamenti di prelievo e delle abitudini d'uso dell'energia elettrica, con vantaggi derivanti da una maggiore consapevolezza del cliente medesimo, che si riflette nella scelta tra le differenti offerte, e dalla possibilità di una più intensa automazione degli apparecchi domestici;
   passo avanti in termini sia di cybersecurity del sistema, grazie ai requisiti di sicurezza previsti, conformi alla Raccomandazione della Commissione europea 148/2012, e all'utilizzo di algoritmi di criptazione dei messaggi, sia di privacy, per mezzo, per esempio, della possibilità di oscurare sul display alcune informazioni sensibili (per esempio, codice POD e nome del venditore).

  Infine, vorrei anche evidenziare che l'attività di misura è svolta dalle imprese distributrici, che sono tenute ad operare in modo neutrale e non discriminatorio rispetto alla posizione dei clienti sul mercato di maggior tutela o sul mercato libero. La delibera 222/2017/R/eel prevede anche specifiche misure volte ad assicurare la piena conoscenza del processo di sostituzione dei misuratori in corso svolto dal distributore di energia, quale operatore del servizio di misura.

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ALLEGATO 3

5-02251 Moretto: Sul rilancio produttivo della società Stefanel.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, la Stefanel s.p.a. si trovava in difficoltà da diversi anni. A danneggiarne gli affari, oltre a fattori specifici del settore in cui la stessa opera (come la forte concorrenza di altri gruppi e il commercio online), si è aggiunta una situazione finanziaria e patrimoniale da tempo in forte tensione.
  Inizialmente il board della storica azienda nata a Ponte di Piave (Treviso), avevano immaginato che un processo di ristrutturazione unito al passaggio del controllo dalla famiglia Stefanel alla River Tre spa dei fondi di private equity Oxy e Attestor (saliti al 71 per cento del capitale), bastasse a rilanciare la società.
  Così non è stato. A inizio giugno l'Azienda, dopo un primo incontro (febbraio 2019) già svoltosi presso il Ministero dello sviluppo economico alla presenza di tutte le parti coinvolte e nel corso del quale la medesima aveva manifestato l'intenzione di chiedere la cassa integrazione straordinaria per i propri dipendenti, ha informato di rinunciare alla procedura di concordato preventivo con riserva e dunque, al deposito del piano e della proposta concordataria nel termine già fissato dal Tribunale di Treviso per il 14 giugno. Contemporaneamente la Stefanel ha avviato l’iter per l'ammissione all'amministrazione straordinaria con il deposito del ricorso presso il Tribunale di Venezia per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai fini dell'ammissione alla predetta procedura, ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999.
  Alla luce dei provvedimenti del Tribunale di Venezia, recanti la convocazione all'udienza del giorno 2 luglio 2019, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di insolvenza della società, ieri (2 luglio 2019), il Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha inviato il proprio parere, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999, recante altresì la designazione vincolante del professionista designato quale commissario giudiziale nel caso di pronuncia della dichiarazione di insolvenza della STEFANEL S.p.A.
  Infatti, in attuazione della Direttiva ministeriale del 19 luglio 2018 (recante la nuova disciplina dei procedimenti di designazione commissari giudiziali e di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), lunedì 1o luglio, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, si è svolta la procedura di estrazione a sorte tra i professionisti selezionati da parte della commissione di esperti nominata in base alla predetta direttiva.
  All'esito di predetta procedura, il Ministro ha indicato quale commissario giudiziale da nominarsi da parte del Tribunale di Venezia, l'Avv. Raffaele Cappiello, nato a Roma il 17 settembre 1968.
  In caso di pronuncia di insolvenza, dunque, il Commissario giudiziale dovrà redigere, entro i successivi 30 giorni, una relazione sulle cause dell'insolvenza e sulla sussistenza delle condizioni di riequilibrio, ai fini dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
  Quest'ultima, come noto, è specificamente volta alla salvaguardia delle attività d'impresa ed alla tutela dei connessi livelli occupazionali.