CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 giugno 2019
211.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(C. 1476 Governo)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1476, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
   sottolineato in particolare come il Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sia volto a migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari, prevedendo un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento civile», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera a) e lettera l), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. (C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341)

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.

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ALLEGATO 3

Conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia» alle città di Brindisi, Salerno e Torino. (C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia» alle città di Brindisi, Firenze e Salerno).

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è conferito alle città di Brindisi, Firenze e Salerno il titolo di «città già capitale d'Italia», del quale possono fregiare i propri gonfaloni.

Art. 2.
(Conferimento del titolo di «Città prima capitale d'Italia» alla città di Torino).

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è conferito alla città di Torino il titolo di «città prima capitale d'Italia», del quale può fregiare il proprio gonfalone.