CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 giugno 2019
201.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.06, 5.15, 5.07, 12.029, 13.022, 17.09, 19.012, 25.5, 26.29 E 36.20 DEI RELATORI, 36.012 DEL GOVERNO, 36.013, 38.39, 39.014, 41.010 E 47.9 DEI RELATORI, 49.044 DEL GOVERNO, 49.045 E 49.046 DEI RELATORI

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

  1. Sulle somme corrisposte in esecuzione di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, di composizioni amichevoli o di dichiarazioni unilaterali, definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte, seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale, per la corretta esecuzione in ambito nazionale di tali sentenze, composizioni amichevoli e dichiarazioni unilaterali, non sono dovute imposte. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate al primo periodo del presente comma».
2. 06. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
  5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applica la disposizione del comma 5-bis.
  5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono destinate a un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
5. 15. I Relatori.

Pag. 20

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

  1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 07. I Relatori.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

  1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:
  « 6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1o gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».

  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
12. 029. I Relatori.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono Pag. 21allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3.»
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
  4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti sul territorio nazionale identificate secondo un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
  5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
   a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
   b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
   c) le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la comunicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
   d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate ai dati relativi al codice identificativo di cui al comma 4.
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano Pag. 22attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione il codice identificativo.
  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
13. 022. I Relatori.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al codice della strada)

  1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  « 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza Pag. 23di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia».
17. 09. I Relatori.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati pagamenti» e le parole: «altre aziende debitrici» sono sostituite dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attività di impresa»;
   b) il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, come definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, e i professionisti, che risultano parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216 e 223, 217 e 224, 218 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al precedente periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore e il commissario o liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;
   b-bis) al comma 201, dopo le parole: «nei confronti delle imprese» sono inserite le seguenti: «e dei professionisti»;
   c) dopo il comma 201 è inserito il seguente:
  «201-bis. Il provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199. Il provvedimento di erogazione è revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 201.»
   d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».
19. 012. I Relatori.

ART. 25

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, previsti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre Pag. 242009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica».
25. 5. I Relatori.

ART. 26.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».
26. 29. I Relatori.

ART. 36.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera h), capoverso « 502-bis», al primo periodo, dopo le parole: «35.000 euro nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita» e, al secondo periodo, dopo le parole «esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,»;
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».
  2-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio,».
36. 20. I Relatori.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: «fino al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

36. 012. Il Governo.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di razionalizzazione della fruizione delle agevolazioni relative alla classe di merito più favorevole e valorizzazione dei conducenti virtuosi)

  1. All'articolo 134, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «ed in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia».
36. 013. I Relatori.

Pag. 25

ART. 38.

  Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2026 ai 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
  1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate Pag. 26dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane». Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.   Il fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:
   a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;
   b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).

  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1-novies. Il fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziano pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.Pag. 27
  1-decies. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1o gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziano pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
  1-undecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».
  1-duodecies. Alla tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni
Oltre il 65 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni

20 anni

  1-terdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 282020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
38. 39. I Relatori.

ART. 39

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis
(Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1o gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del Programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018, del 28 febbraio 2018.

39. 014. I Relatori.

ART. 40

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 è inserito il seguente:
  « 250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
   a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
   b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del presente articolo.
  250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità per l'applicazione delle disposizioni del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
41. 010. I Relatori.

Pag. 29

ART. 47.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo salva-opere». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo, non gravante in alcun modo sull'aggiudicatario, rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine dell'aggiudicazione definitiva. Non sono soggette al contributo le gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province e dalle regioni. Le risorse del Fondo sono destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici nei casi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore, nella misura del 70 per cento dei crediti non soddisfatti vantati dalle stesse.
  1-ter. Le imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici di cui al comma 1-bis segnalano all'amministrazione aggiudicatrice i crediti per mancata corresponsione dei corrispettivi loro dovuti per i lavori e le prestazioni, maturati nei confronti dell'appaltatore prima della presentazione della domanda di apertura della procedura di crisi da parte della stessa. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero, su suo incarico, il contraente generale verifica la spettanza e l'entità dei crediti insoddisfatti entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione da parte dei richiedenti. Tale documentazione è trasmessa all'appaltatore a cura dell'amministrazione ovvero del contraente generale e si considera idonea alla prova dei crediti ove non sia specificamente contestata entro quindici giorni dalla trasmissione. Per i crediti insoluti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice anticipa il contributo nella misura indicata al comma 1-bis, provvedendo al versamento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda al Fondo, previa verifica effettuata secondo le modalità previste dal secondo e dal terzo periodo. Le somme versate sono rimborsate a carico del Fondo. Per le somme corrisposte ai creditori, il Fondo è surrogato nel credito nei confronti del debitore assoggettato alla procedura di crisi. Tale credito deve essere soddisfatto in via prioritaria rispetto all'ulteriore credito vantato dalle imprese beneficiarie delle risorse di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità operative del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla medesima data.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici

47. 9. I Relatori.

ART. 49.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

  1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni Pag. 30liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.
  2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
   a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
   b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
   c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
   d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

  3. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  4. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 044. Il Governo.

Pag. 31

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di Carta del turista)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole da: «, anche al fine di realizzare» fino alla fine del comma sono soppresse;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ai fini di cui al comma 2 e per accrescere le opportunità di accoglienza e di accessibilità turistica, l'ENIT affida la realizzazione e la gestione di una carta destinata al miglioramento dell'offerta turistica, denominata Carta del turista, in forma fisica o digitale, che, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito di una somma da parte del titolare presso l'emittente, consenta di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura, ai parchi di divertimento e agli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici sulla base di convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, e di usufruire della rete logistica dell'affidatario per l'eventuale invio dei suddetti beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. Il servizio è affidato a un soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti, volti ad assicurare una diffusa ed immediata operatività della Carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:
   a) gestione di servizi pubblici;
   b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente, anche in mobilità ed evoluti;
   c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione;
   d) presenza capillare di infrastrutture fisiche e logistiche in tutto il territorio nazionale.
49. 045. I Relatori.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Commissario straordinario per la manifestazione UEFA Euro 2020)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti alla manifestazione UEFA Euro 2020, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva allo svolgimento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
  2. Al commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati.
  3. È facoltà del commissario straordinario:
   a) predisporre e approvare il piano degli interventi;
   b) operare le riduzioni dei termini stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   c) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
   d) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Pag. 32dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

  4. È altresì facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e avvalersi dei poteri di cui all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
49. 046. I Relatori.

Pag. 33

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

EMENDAMENTI 6.014, 7.016, 10.34, 16.061, 17.8, 18.24, 26.026, 28.06, 32.013, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 E 49.7 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imponibilità della quota di valore della produzione derivante da attività esercitate su navi da crociera iscritte nel Registro internazionale)

  1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che le disposizioni del secondo periodo si applicano anche alla quota di valore della produzione derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività esercitate da terzi in base ai rapporti contrattuali con l'armatore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Non si dà luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
6. 014. I Relatori.

ART. 7.

Subemendamenti all'emendamento 7.016 dei Relatori

  Alla lettera b), capoverso «6-ter», sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.500.000.
0. 7. 016. 3. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colannino, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Alla lettera b), capoverso «6-ter», sostituire le parole: euro 2.500.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
0. 7. 016. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colannino, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è rilasciato alle piccole e medie imprese (PMI) titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del comma 1, nei casi in cui il credito spettante, certo liquido ed esigibile, sia scaduto in data antecedente al sorgere dell'obbligo contributivo e sia di importo superiore all'onere da esso derivante. A tale fine le imprese interessate rivolgono specifica istanza presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio del DURC, presentando la documentazione comprovante. Ove l'istanza sia accolta, non si fa luogo alla erogazione Pag. 34delle sanzioni previste per il ritardato versamento degli oneri contributivi. Con decreto del Ministro lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità applicative del presente comma, anche prevedendo modalità di compensazione diretta tra le amministrazioni debitrici e creditrici.
0. 7. 016. 1. Baldelli, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione di interventi agevolativi per il sostegno delle piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile»;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso agli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito altresì, alle condizioni previste dal presente comma, qualora le medesime imprese siano titolari di:
   a) crediti, anche non certificati, nei confronti della pubblica amministrazione;
   b) crediti nei confronti di imprese con le quali abbiano stipulato un contratto di subappalto nell'ambito di un contratto pubblico aggiudicato ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   c) finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come «inadempienze probabili» (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.

  6-ter. Per i titolari dei crediti e finanziamenti indicati al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale copre l'importo nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 dovrà essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti e sono fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»;
   c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «revoca della stessa» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis»;
7. 016. I Relatori.

ART. 10.

Subemendamenti all'emendamento 10.34 dei Relatori

  Premettere le seguenti parole: Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

Pag. 35

  Conseguentemente all'articolo 50, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti:, pari a 411,025 milioni di euro per l'anno 2019, a 529,291 milioni di euro per l'anno 2020, a 648.891 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.089,375 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 439 375 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 565,541 milioni di euro per l'anno 2020, a 650,391 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478.891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:;
   b) dopo la lettera l), inserire la seguente:
    «l-bis) quanto a 10,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».
0. 10. 34. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: al comma 1, capoverso comma 3.1, inserire le seguenti: dopo le parole: «a quest'ultimo rimborsato», aggiungere le seguenti: «con una maggioranza del 10 per cento» e;
   b) dopo le parole: al comma 2, capoverso comma 1-octies, inserire le seguenti: dopo le parole: «a quest'ultimo rimborsato» aggiungere le seguenti: «con una maggioranza del 10 per cento» e;
   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
0. 10. 34. 6. Bazoli, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo le parole: Al comma 1, capoverso comma 3.1, inserire le seguenti: dopo le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» aggiungere le seguenti: «o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo» e.

  Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 2, capoverso comma 1-octies, dopo le parole: in cinque quote annuali di pari Pag. 36importo aggiungere le seguenti: o, nel caso di gravi problemi di liquidità accertati dall'Agenzia delle entrate e nei limiti delle risorse disponibili per la presente disposizione, in due quote annuali di pari importo.
0. 10. 34. 8. Librandi.

  Sostituire le parole da: Il fornitore fino a: finanziari con le seguenti: Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ad altri soggetti privati.
0. 10. 34. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: beni e servizi, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente:
   sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;
   dopo il comma 3 dell'articolo 10 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
  3-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «ed altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   b) al comma 1-quinquies il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;
   d) al comma 1-septies il terzo periodo è soppresso;
   e) dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:

  «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».Pag. 37
  3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021, 3,4 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 110 milioni per il 2019, 106 milioni per il 2020 e 101 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
0. 10. 34. 5. Moretto.
(Inammissibile limitatamente ai capoversi 3-bis lettera b) e 3-ter, lettera e))

  Apportare le seguenti modificazioni:
  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai propri fornitori di beni e servizi, con l'esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest'ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari con le seguenti: a qualunque soggetto avente il diritto compresi gli istituti bancari in alternativa all'utilizzo diretto delle stesse, rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0. 10. 34. 1. Muroni, Fassina, Pastorino.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: con esclusione della possibilità fino a: finanziari.
0. 10. 34. 16. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole da: Rimane fino a: finanziari.
0. 10. 34. 17. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al secondo capoverso, dopo le parole: ad intermediari finanziari aggiungere, il seguente periodo: Il soggetto avente diritto alle detrazioni in alternativa alla facoltà di cui al primo periodo del presente comma può optare altresì per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0. 10. 34. 9. Benamati.

Pag. 38

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2, con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3,4 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
0. 10. 34. 10. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029 volto a garantire il pieno ristoro delle spese relative alle operazioni di finanziamento a cui le imprese fornitrici di cui commi 1 e 2 hanno fatto ricorso per mantenere la liquidità necessaria alla continuità dell'attività d'impresa.
  3-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i criteri per accedere al fondo da parte dei soggetti interessati.
  3-quater. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 34. 11. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
0. 10. 34. 12. Boschi, Marattin, Fregolent, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

Pag. 39

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110, e del 18 aprile 2019, n. 100372.
0. 10. 34. 13. Ungaro.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
  «1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente disposizione.».
0. 10. 34. 14. Melilli.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al periodo precedente, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data Pag. 40di entrata in vigore della presente disposizione.».
0. 10. 34. 15. Melilli.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
0. 10. 34. 3. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal cen- tottantesimo giorno dall'emanazione del provvedimento di cui al comma 3.
0. 10. 34. 4. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
10. 34. I Relatori.

ART. 16.

  Nel capo I, dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di riscossione di contributi previdenziali)

  1. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «iscritti alle casse previdenziali professionali» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,».
16. 061. I Relatori.

ART. 17.

Subemendamenti all'emendamento 17.8 dei Relatori

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 6.000.000.
0. 17. 8. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 5.500.000.
0. 17. 8. 1. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
  2-quater. Alle deliberazioni di emissione di obbligazioni non convertibili o Pag. 41titoli similari che non eccedano l'importo complessivo di euro 5.000.000 in linea capitale, emessi dai soggetti beneficiari finali, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2410, secondo comma, del codice civile.
0. 17. 8. 3. Osnato.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo ammesso alla garanzia, per singolo soggetto beneficiario finale, relativa mente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000.
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato.
  2-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Le disposizioni del secondo comma non si applicano in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale».
17. 8. I Relatori.

ART. 18.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle stesse.
18. 24. I Relatori.

ART. 26.

Subemendamenti all'emendamento 26.026 dei Relatori

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148 è aggiunto il seguente:

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
0. 26. 026. 7. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al capoverso, «Art». 41, al comma 1 premettere i seguenti:
  01. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
  02. In sostituzione del contributo di cui al comma 01, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in Pag. 42forza dei contratti collettivi di cui al comma 01, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
  03. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 01 e 02, con esclusione dei soggetti di cui al comma 07, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 01 e 02.
  04. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 01 e 02 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
  05. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1o gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai finì previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 01 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 02 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 07.
  06. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 01 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.
  07. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 01, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto Pag. 43da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
  08. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 07, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
  09. I contratti collettivi di cui al comma 01 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 01, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.
  010. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

  Conseguentemente, all'articolo aggiuntivo 26.026 dei Relatori, sopprimere il comma 3.
0. 26. 026. 6. Del Barba, Fregolent, Marattin.
(Inammissibile, ad eccezione
della parte conseguenziale)

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: reindustrializzazione e riorganizzazione con le seguenti: reindustrializzazione, riorganizzazione e innovazione tecnologica.
0. 26. 026. 1. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 500 unità.
*0. 26. 026. 2. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 500 unità.
*0. 26. 026. 8. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 300 unità.
0. 26. 026. 3. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 200 unità.
0. 26. 026. 9. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 41, comma 1, sostituire la parola: progresso con le seguenti: progresso, e dopo le parole: sviluppo tecnologico aggiungere le seguenti: e alla riconversione ambientale.
0. 26. 026. 4. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sostituire la parola: progresso con le seguenti: progresso, e dopo le parole: sviluppo tecnologico aggiungere le seguenti: e allo sviluppo dell'economia circolare.
0. 26. 026. 5. Benedetti, Cunial.

Pag. 44

  Al comma 1, capoverso Art. 41, comma 1, sostituire le parole: o con con le seguenti: d'intesa.
0. 26. 026. 11. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art». 41, comma 1, sopprimere le parole: o con le loro rappresentanze aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
0. 26. 026. 10. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
0. 26. 026. 12. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41», sopprimere il comma 8.
0. 26. 026. 13. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: che può intendersi fino alla fine del medesimo primo periodo.
0. 26. 026. 14. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
  10-ter. In sostituzione del contributo di cui al comma 10-bis, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 10-bis, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
  10-quater. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti Pag. 45versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 10-bis e 10-ter.
  10-quinquies. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
  10-sexies. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.
0. 26. 026. 15. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico).

  1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

«Titolo III
Contratto di espansione

Art. 41.
(Contratto di espansione)

  1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, entro il limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:
   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
   b) la programmazione temporale delle assunzioni;
   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In deroga alle disposizioni di legge e di contratto collettivo e fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione ai contratti di apprendistato professionalizzante avviati ai sensi del presente articolo, gli obblighi formativi si intendono intera- mente assolti qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire esclusivamente l'insegnamento necessario per il conseguimento della competenza tecnica professionale e specialistica, il quale può essere completamente svolto utilizzando l'opera del lavoratore in azienda mediante la sola applicazione pratica; Pag. 46
   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

  3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.
  5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, nell'ambito di procedure di non opposizione, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, liquidabile anche in unica soluzione, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione è quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
  6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
  8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto che è parte integrante del contratto di espansione descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
  9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori di cui al primo periodo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
  10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 Pag. 47del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.
  11. Le risorse economiche di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate in ciascun anno restano disponibili per gli anni successivi».

  2. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:
  « 6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto che la gestione dei fondi rientra prevalentemente nelle finalità pubbliche perseguite dall'INPS. Gli oneri di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  3. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano ad applicarsi fino al termine dei periodi considerati.
26. 026. I Relatori.

ART. 28.

  Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. A decorrere, dal 1o gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero una interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
    2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma a far data dai quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Pag. 48n. 159 del 2013 e ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione».
28. 06. I Relatori.

ART. 32.

  Al capo IV, premettere il seguente articolo:

Art. 32-bis.
(Transazioni in materia di cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008».

  2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
32. 013. I Relatori.

ART. 33

Subemendamenti all'emendamento 33.51 dei relatori

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei Pag. 49primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto. Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia, eventualmente differenziato in base al periodo precedente, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento di tale valore. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite;
   b) .
0. 33. 51. 13. Melilli.
(Inammissibile)

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con i seguenti: «2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto. Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia, eventualmente differenziato in base al periodo precedente, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento di tale valore. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo Pag. 5023, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite.
  2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
  2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
   a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
   b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
   d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-bis), e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000;
   b) .
0. 33. 51. 14. Melilli.
(Inammissibile)

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le parole: i comuni, le province e le città metropolitane;
   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
   c) .
0. 33. 51. 15. Melilli.
(Inammissibile)

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
i comuni possono procedere ad assunzioni con le seguenti: i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni.
0. 33. 51. 1. Pastorino.
(Inammissibile)

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
fondo crediti di dubbia esigibilità inserire le seguenti: di parte corrente.
0. 33. 51. 2. Pastorino.

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);Pag. 51
   b) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
le fasce demografiche inserire le seguenti:, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia.
0. 33. 51. 3. Pastorino.

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti:, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni.
0. 33. 51. 4. Pastorino.

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b)
Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
0. 33. 51. 5. Pastorino.

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire, in fine, il seguente:
Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi».
0. 33. 51. 6. Pastorino.

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) al comma 1, quinto periodo, dopo le parole:
un rapporto superiore al valore soglia inserire le seguenti:, eventualmente differenziato in base al periodo precedente,;
   c) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: del predetto valore soglia con le seguenti: di tale valore.
0. 33. 51. 7. Pastorino.

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) al comma 1, sesto periodo, premettere le seguenti parole:
A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite.
0. 33. 51. 8. Pastorino.

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
0. 33. 51. 9. Pastorino.
(Inammissibile)

Pag. 52

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  «2-bis. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
   «a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
   b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
   d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.».
0. 33. 51. 10. Pastorino.
(Inammissibile)

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto infine il seguente periodo: «Restano ferme per gli Enti locali le previsioni di cui al comma 362».
0. 33. 51. 11. Pastorino.
(Inammissibile)

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni: a);
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, in deroga all'articolo 1, commi 361 e 365 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore.
0. 33. 51. 12. Pastorino.
(Inammissibile)

  Alla parola: Sostituire premettere le seguenti: Apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma».
   b) al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La durata del suddetto percorso di riduzione annuale del rapporto, diversificato in base alla fascia demografica di appartenenza e all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia, è stabilito con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del presente comma».
   c).
0. 33. 51. 18. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire le parole: tre rendiconti con le seguenti: cinque rendiconti.
0. 33. 51. 17. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Pag. 53Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire le parole: tre rendiconti con le seguenti: quattro rendiconti.
0. 33. 51. 16. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i comuni con le seguenti: i comuni, le province e le città metropolitane.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
0. 33. 51. 19. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole:
i comuni possono procedere ad assunzioni con le seguenti: i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni e dopo le parole: fondo crediti di dubbia esigibilità inserire le seguenti: di parte corrente;
   b) al secondo periodo dopo le parole: le fasce demografiche aggiungere le seguenti: le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia.
   c) al terzo periodo sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti: in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni;
   d) al quarto periodo sopprimere le parole: fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento, e dopo il medesimo periodo inserire il seguente: Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi;
   e) al quinto periodo, dopo le parole: un rapporto superiore al valore soglia inserire le seguenti: eventualmente differenziato in base al periodo precedente, e sostituire le parole: del predetto valore soglia con le seguenti: di tale valore;
   f) al sesto periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, e aggiungere in fine le seguenti:, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite.
0. 33. 51. 21. Pella, Baratto, Mandelli.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera a))

  Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
  2-ter. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge Pag. 54limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
   l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
   l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
   l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
0. 33. 51. 22. Baratto, Pella, Mandelli.
(Inammissibile)

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.
33. 51. I Relatori.

ART. 38.

Subemendamenti all'emendamento 38.38 dei Relatori

  Sostituire le parole: A decorrere dal 2019, con le seguenti: Per l'anno 2019.
0. 38. 38. 20. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia dell'Aquila;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 1. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Teramo;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Pescara;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;Pag. 55
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 3. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Bologna;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 4. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ferrara;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 5. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Modena;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 6. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Reggio Emilia;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 7. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Mantova;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;Pag. 56
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 8. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Rovigo;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 9. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Pesaro;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 10. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Urbino;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 11. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Rieti;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 12. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Macerata;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;Pag. 57
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 13. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ascoli Piceno;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 14. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Fermo;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 15. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Ancona;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 16. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Terni;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 17. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nella provincia di Perugia;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;Pag. 58
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 18. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: al comune di Campione d'Italia con le seguenti: ai comuni colpiti da eventi sismici nel territorio dell'isola di Ischia;
   b) dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: da ripartire in base al numero della popolazione residente;
   c) sopprimere le parole: denominato «Contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia».
0. 38. 38. 19. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. A decorrere dal 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme stanziate sul capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
38. 38. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 38.030 dei Relatori

  Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:
  «885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 885-quater.
  885-quater. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Pag. 59Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.».
0. 38. 030. 03. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:
  «885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 885-quater.
  885-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
0. 38. 030. 2. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:
  «885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle Pag. 60disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
0. 38. 030. 1. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:
  «885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis, pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede:
   a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
   c) per 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
0. 38. 030. 4. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Bucalo, Varchi, Lucaselli.

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 881-bis sostituire le parole: utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020, già destinate alla programmazione della Regione Siciliana che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone conseguentemente al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue con le seguenti: a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso comma 885-bis sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
0. 38. 030. 5. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

Pag. 61

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 881-bis sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 sono incrementate di 140 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), capoverso comma 885-bis sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
0. 38. 030. 6. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 885-bis sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
0. 38. 030. 7. Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Ettore.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
0. 38. 030. 8. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Recepimento dell'accordo tra Governo e Regione siciliana)

  1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
   a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
   c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Pag. 62

  3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:
  «881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.
  881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro».
38. 030. I Relatori.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Bonus eccellenze)

  1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».
39. 013. I Relatori.

ART. 49.

Subemendamenti all'emendamento 49.7 dei Relatori

  Alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1o gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

  Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, Pag. 63n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 49. 7. 2. Marattin, Fregolent, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché per le spese di partecipazione alle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni»;
   b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle missioni economiche all'estero organizzate in coordinamento con le associazioni industriali della filiera delle costruzioni.
0. 49. 7. 1. Moretto, Benamati, De Micheli.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero inserire le seguenti: o in Italia;
   b) al comma 4, lettera c), dopo le parole: manifestazioni fieristiche internazionali di settore inserire le seguenti: sia in Italia sia all'estero.
49. 7. I Relatori.

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ALLEGATO 3

D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 8, premettere le seguenti parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
2. 4. (Nuova formulazione) Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

ART. 3

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

  1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 Pag. 65attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*3. 018. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

*3. 014. (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
**3. 019. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

**3. 015. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
   b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».
*3. 020. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Pag. 66Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

*3. 016. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

**3. 021. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

**3. 017. (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi Pag. 67a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».
  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;
   b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».
*4. 07. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*4. 013. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  « 6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**4. 08. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

**4. 014. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Pag. 68

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
   «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
   h-septies) alle tasse scolastiche».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies e h-septies) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015»;
   b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1o dicembre 2015».

  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*4. 09. (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

Pag. 69

*4. 015. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

**4. 010. (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

**4. 016. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:
  « 4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».
*4. 011. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*4. 017. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Pag. 70

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)

  1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
   3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
**4. 012. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

**4. 018. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di invito al contraddittorio)

  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario»;
   b) prima dell'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 5-ter. – (Invito obbligatorio)1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai Pag. 71documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
  5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
  6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1o luglio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*4. 019. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*4. 022. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

   Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
4. 023. Gusmeroli, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Ravvedimento parziale)1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde Pag. 72a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate».
*4. 021. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*4. 024. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 6.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».

6. 1. (Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*6. 06. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*6. 07. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente Pag. 73ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, con le seguenti: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o, sui medesimi immobili, agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.
7. 15. Parolo, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: con il conseguimento della classe energetica A o B con le seguenti: con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.
7. 7. Vallascas, De Lorenzis, Trano, Faro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai predetti fabbricati, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine, all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea:
    1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,» sono inserite le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;
    2) dopo le parole: «nei confronti» è inserite la seguente: «anche»;
   b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facoltà esercitabili dai contraenti».
*7. 1. Lucaselli, Lollobrigida, Osnato, Rampelli, Acquaroli.

*7. 43. Bellachioma, Comaroli, Ribolla, Frassini, Vanessa Cattoi, Cestari.

*7. 39. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Pella.

Art. 7-bis.
(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

**7. 014. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Pag. 74

**7. 013. (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

ART. 11

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
   b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».
11. 01. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Luci votive)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1o gennaio 2019.

12. 01. (Nuova formulazione) Pastorino.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

  1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è Pag. 75emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

*12. 019. (Nuova formulazione) Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*12. 024. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  « 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».
**12. 020. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

**12. 025. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*12. 021. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Pag. 76Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*12. 026. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;
   b) il comma 2 è abrogato.

  2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:
  « 4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**12. 022. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

**12. 027. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

Pag. 77

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».
*12. 023. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*12. 028. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.
**13. 017. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

**13. 019. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
   a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   b) mediante bonifico bancario;
   c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;Pag. 78
   d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
   e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».
*13. 018. Ruocco, Gusmeroli, Trano, Cavandoli, Aprile, Covolo, Cancelleri, Ferrari, Caso, Gerardi, Currò, Alessandro Pagano, Giuliodori, Paternoster, Maniero, Tarantino, Migliorino, Martinciglio, Ruggiero, Zennaro, Zanichelli, Spadoni.

*13. 020. Gusmeroli, Ruocco, Cavandoli, Trano, Covolo, Aprile, Ferrari, Cancelleri, Gerardi, Caso, Alessandro Pagano, Currò, Paternoster, Giuliodori, Tarantino, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Spadoni.

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ALLEGATO 4

D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFORMULATE NEL CORSO DELLA SEDUTA, NON POSTE IN VOTAZIONE

ART. 7

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare aggiungere le seguenti: anche in caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) dopo le parole: provvedano alla inserire le seguenti: ristrutturazione edilizia ivi compresa la;
   c) dopo le parole: nonché all'alienazione degli stessi aggiungere le seguenti: anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.

*7. 9. (Nuova formulazione) Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

*7. 3 (Nuova formulazione) Rospi, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: secondo modalità stabilite con le seguenti: secondo termini e modalità stabiliti;
   b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
   c) sopprimere il comma 2;
   d) al comma 4 sostituire le parole: nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con le seguenti: secondo termini e modalità determinati;
   e) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dal 1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2019».

13. 1. (Nuova formulazione) Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.