CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02113 Bergamini: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
5-02114 Maccanti: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente agli atti dell'Onorevole Maccanti e altri e dell'Onorevole Bergamini e altri in quanto vertono su analogo argomento.
  Con riferimento alla proroga dei termini di cui all'articolo 9.1.1 del decreto direttoriale 11 maggio 2017 in materia di impianti a fune, informo che il decreto di proroga di 6 mesi è stato firmato proprio ieri 13 maggio ed è quindi in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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ALLEGATO 2

5-02115 Paita: Differimento del termine dell'entrata in vigore delle sanzioni relative all'autonoleggio con conducente.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al termine del 14 maggio 2019 relativo all'entrata in vigore delle sanzioni introdotte dal decreto-legge n. 135/2018, così come convertito dalla legge n. 12/2019. Tale termine non è subordinato all'adozione di ulteriori misure di regolamentazione del settore.
  In proposito evidenzio che la deroga per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 21/1992, introdotta dall'articolo 10, comma 4, del predetto decreto-legge, è prevista da una norma primaria, e pertanto può essere modificata solo in forza di una disposizione di pari rango.
  Rispetto alle osservazioni sulla compilazione del foglio di servizio elettronico, ricordo che le specifiche saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno.
  Al riguardo, come segnalato anche dallo stesso Ministero dell'interno, nelle more dell'emanazione di tale decreto, la legge prevede che venga compilato un corrispondente foglio di servizio in formato cartaceo, contenente le medesime informazioni stabilite per quello elettronico e da esibire agli organi di polizia stradale preposti al controllo. In particolare, il Ministero dell'interno precisa che l'esibizione del foglio elettronico non costituisce una divulgazione dei dati personali in quanto è effettuata nell'ambito di un controllo di polizia ed è finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni sulle modalità di esecuzione del servizio di noleggio con conducente. Pertanto, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Codice della privacy.
  Infine, ricordo che avverso la circolare 28 febbraio 2019, emanata dal Ministero dell'interno per fornire precise indicazioni agli organi di polizia ai fini del controllo, è stato presentato ricorso al TAR del Lazio, con contestuale richiesta di sospensione cautelare, da parte delle associazioni di categoria più rappresentative dei taxi e degli autonoleggiatori.
  Peraltro, si sono già tenute alcune riunioni con le categorie di settore, coordinate dal Vice Ministro Rixi che ha la delega sulla materia, e vi è l'intendimento di convocare nuovamente il tavolo di confronto, al fine di una soluzione ottimale e condivisa.

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ALLEGATO 3

5-02116 Tasso: Nascita della società FSTechnology e tutela delle competenze informatiche del personale del Gruppo FS.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Nel ricordare che i quesiti posti attengono a strategie aziendali che esulano dalla sfera di vigilanza esercitata dal Ministero delle infrastrutture e di trasporti, sono state acquisiti elementi presso Ferrovie dello Stato Italiane.
  Il Consiglio di Amministrazione di FS già nel 2018 ha esaminato l'iniziativa di costituzione di una società di scopo in ambito Information & Communication Technology all'interno del Gruppo FS con il fine di migliorare l'attuale modello organizzativo, favorendo la condivisione delle soluzioni e delle competenze ed evitando perdite di efficienza dovute a duplicazioni di progetti.
  FS assicura che la nuova società – operando come fornitore di servizi ICT sulla base di un rapporto di esclusiva con le società del Gruppo – porterà una serie di benefici di natura economica, oltre a opportunità di assunzioni nel periodo 2019-2023 fino a un massimo di 150 nuove risorse con elevata specializzazione nel campo.
  Con riferimento alla paventata ricollocazione del personale ICT presente sul territorio fiorentino, FS conferma che l'avvio dell'operatività della nuova società avverrà in assoluta continuità senza alcun impatto negativo sull'attuale livello occupazionale su tutto il territorio nazionale e mantenendo inalterato il tessuto economico locale.
  FS conclude evidenziando che, data l'elevata velocità con cui il settore informatico si sta evolvendo e continuerà a evolversi nel tempo, un polo unico specializzato su tematiche ICT assume un ruolo fondamentale per seguire i trend tecnologici e veicolare l'innovazione a supporto dei processi di business delle società del Gruppo che aderiranno all'iniziativa.

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ALLEGATO 4

5-02117 Grippa: Disponibilità di dati relativi ai controlli ispettivi effettuati in materia di revisione periodica dei veicoli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  L'articolo 80, comma 10, del Codice della strada attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri il compito di effettuare periodici controlli sui centri di revisione autorizzati e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso i medesimi.
  L'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998 attribuisce alle province le funzioni, tra l'altro, relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate.
  L'attuale organizzazione del predetto Dipartimento conta un centinaio di sedi locali di motorizzazione civile coordinate da quattro Direzioni generali territoriali che, come è noto, soffre da anni di una notevole carenza di organico. Tali sedi effettuano prevalentemente controlli sulle officine a seguito di segnalazioni di Autorità pubbliche, Forze di Polizia o su motivate segnalazioni dei cittadini, e non sono previste statistiche a livello centrale.
  Invece i controlli sui singoli veicoli revisionati sono effettuati a seguito di accertata incongruenza dei dati comunicati dall'officina e svolti con revisione straordinaria presso la sede di motorizzazione competente, ai sensi del citato articolo 80, comma 5; le relative statistiche sono conservate localmente.
  In entrambi i casi non è previsto un archivio unico di raccolta dati.
  Evidenzio che il personale adibito ai predetti controlli svolge anche altri rilevanti controlli di sicurezza come le revisioni dei mezzi pesanti e degli autobus.
  Quanto alle sanzioni, il comma 11 prevede la revoca della concessione; tuttavia, ove accertato l'uso di attrezzatura non conforme, viene prima disposta una sospensione ordinandone il ripristino; nei casi più gravi si procede con la segnalazione alle Provincie per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

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ALLEGATO 5

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» (C. 1807 Governo),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili)

  1. Al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. È denominata «strada scolastica» la strada in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all'accesso agli edifici stessi.»;
   b) all'articolo 3, comma 1:
    1) al numero 3), dopo le parole «segnalata ed organizzata,» sono inserite le seguenti: «eventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente»;
    2) dopo il numero 6), è inserito il seguente:
  «6-bis) CASA AVANZATA: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli»;
    3) al numero 33), le parole «delimitata e protetta» sono sostituite dalle seguenti: «delimitata, anche con variazione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta»
    4) al numero 36), la parola «PASSAGGIO» è sostituita dalla seguente: «PERCORSO»;
    5) al numero 53-bis) la parola «DEBOLE» è sostituita dalla seguente: «VULNERABILE» e dopo la parola «ciclisti» sono aggiunte le seguenti «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».
   c) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) riservare limitati spazi alla sosta:
   1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
   2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno speciale;
   3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
   4) dei veicoli in condivisione;
   5) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
   6) ad altre categorie di veicoli ed utenti per finalità pubbliche e collettive, a Pag. 101condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico a vantaggio dei privati;»
   d) all'articolo 10, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
  «10-bis. Nelle strade scolastiche di cui all'articolo 2, comma 4-bis, i comuni, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, provvedono a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni. Ai fini del presente comma, i comuni provvedono, con ordinanza del sindaco, ad adottare almeno una delle seguenti misure:
    a) fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica di cui agli articoli 39 e 40, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis;
    b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
    c) delimitare aree pedonali.»
   e) all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
  «l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità».
   f) all'articolo 40, comma 11, primo periodo, le parole: «hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «si accingono ad attraversare la strada»;
   g) all'articolo 41, comma 5, alinea, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Gli attraversamenti pedonali possono essere dotati da elementi di segnalazione luminosa. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati possono essere dotati di sensori per attivare segnali luminosi di pericolo al passaggio di pedoni.
   h) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli elementi di moderazione del traffico destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli.
  2-bis. Su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell'asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata.»
   i) all'articolo 54, comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle autoambulanze è altresì consentito il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario».
   l) all'articolo 155, comma 4, dopo le parole: «allarme acustico antifurto» sono aggiunte le seguenti: «e anti-abbandono di cui all'articolo 172, comma 1-bis,»;
   m) all'articolo 158:
    1) al comma 2, dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:
   «g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un figlio di età non superiore ad un anno;»
   g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;
   g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6).»
    2) dopo il comma 4, è inserito il seguente.Pag. 102
  «4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli.»
   3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
   n) all'articolo 172, comma 8, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
  «f-bis) le persone che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di una o più stomie cutanee, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante;»;
   o) all'articolo 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: «delle persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa»;
    2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa»;
    3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.»;
    4) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e con permesso rosa»;
   p) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone invalide, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità»;
   q) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.»
   r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, al capoverso «Art. 158», le parole «lett. d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lett. d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4».

  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano con propri provvedimenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati alla disposizione dell'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, introdotta dal comma 1 del presente articolo. Entro il predetto termine, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti adeguano alla medesima disposizione i piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del codice della strada.

Art. 2.
(Disposizioni per la sicurezza stradale)

  1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su Pag. 103ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.»
   b) all'articolo 115:
    1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo ovvero non possegga i requisiti psicofisici previsti per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida è soggetto, fatto salvo quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.»
    2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è accertato in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, le sanzioni sono raddoppiate.»;
    3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere dimostrato attraverso accertamenti sulla saliva effettuati, nel rispetto dell'integrità fisica, presso laboratori accreditati, fissi o mobili, che forniscano risultati atti a provarne la presenza nell'organismo. All'accertamento delle condizioni ostative alla guida indicate al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128.
  3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi previsti dagli articoli 186 e 187, in caso di rifiuto dell'accertamento previsto dal comma 3-bis del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 180. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128.»
   c) all'articolo 171, comma 2, la parola: «minore» è soppressa;
   d) all'articolo 172, comma 10:
    1) al primo periodo, le parole da: «Chiunque» fino a: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, il conducente»
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando il mancato uso riguarda un trasportato, della violazione risponde il conducente.»
   e) all'articolo 173:
    1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;
    2) al comma 3-bis, le parole: «da euro 161 ad euro 467» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 422 ad euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi»;
    3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.»;
   g) all'articolo 187:
    1) al comma 1, le parole: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque si metta alla guida»;
    2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver» sono sostituite dalle seguenti: «che ha»;Pag. 104
    3) al comma 5-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «sotto l'effetto conseguente all'uso»;
    4) nella rubrica, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica per uso» sono sostituite dalle seguenti: «sotto l'effetto conseguente all'uso»;
   f) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis:
    1) al capoverso «Art. 158», è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 1, lettera h-bis) – 2»;
    2) il capoverso «Art. 173» è sostituito dal seguente:
  «Art. 173 – Comma 3 – 5
   Comma 3-bis, primo periodo – 5.

   Comma 3-bis, secondo periodo – 10».

  2. Tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore appartenenti alle categorie N, N1, N2 e N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada deve essere considerata anche la presenza di sistemi per la guida assistita. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare l'appendice V al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al presente comma e ad adottare le disposizioni necessarie per la sua attuazione.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato l'utenza sul divieto previsto dall'articolo 173 del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e sulle relative sanzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana)

  1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 4, lettera c), dopo la parola: «riservare» sono inserite le seguenti: «strade o»;
   b) all'articolo 7:
    1) comma 1, lettera i), dopo la parola: «strade» sono inserite le seguenti: «o corsie»;
    2) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  «9-bis. Nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale ai sensi del comma 9, i comuni consentono l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica.»
   c) all'articolo 41, comma 10, dopo le parole: «periodo di accensione della luce gialla,» sono inserite le seguenti: «che deve avere una durata minima non inferiore a 3 secondi.»
   d) all'articolo 82, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. La condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all'articolo 196. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini di cui all'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del presente codice e di cui all'247- bis del regolamento.»
   e) all'articolo 158, comma 2, lettera h), le parole: «o carreggiate» sono sostituite dalle seguenti: «, carreggiate o strade»;Pag. 105
   f) articolo 175, comma 2, lettera a):
    1) le parole: «150 centimetri cubici se a motore termico» sono sostituite dalle seguenti: «120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente A1 o A2.»

Art. 4.
(Disposizioni per favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica)

  1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, dopo le parole «ciclabile e» sono aggiunte le seguenti: «degli utenti muniti di pattini a rotelle o di tavole o di monopattini a spinta,».
   b) all'articolo 3, comma 1, numero 2), dopo le parole «i velocipedi» sono aggiunte: «, i pattini a rotelle o le tavole o i monopattini a spinta e»;
   c) all'articolo 145, comma 8, le parole: «, mulattiere e piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «e mulattiere»;
   d) all'articolo 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente del veicolo valuta l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ed evitare qualunque collisione, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. Nell'effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente del veicolo deve procedere a distanza laterale di sicurezza in modo tale che, nonostante una qualsiasi deviazione della traiettoria della bicicletta, possa essere evitata la collisione, anche se tale circostanza imponga il rinvio della manovra di sorpasso in modo da effettuarla successivamente in maggiore sicurezza.»
   e) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire in ogni caso la normale manovra di arresto così da evitare lo scontro con eventuali ostacoli esistenti sulla carreggiata. Per quanto riguarda il limite laterale della distanza di sicurezza dalle biciclette, esso deve risultare maggiore in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dai centri urbani, purché occorrano le condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione lo consentano, il sorpasso dei velocipedi deve essere svolto lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri.»;
   f) all'articolo 164, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sistemazione delle biciclette è verificata dal conducente.»;
   g) all'articolo 182:
    1) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
  «9.1. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, la circolazione delle biciclette può essere consentita anche sulle strade o corsie di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i)
    2) dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:Pag. 106
  «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semi-carreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o eguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.»;
   h) all'articolo 190:
    1) il comma 8 è sostituito dal seguente: «La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita nelle aree pedonali, sui marciapiedi larghi non meno di 2,5 m. e negli itinerari ciclopedonali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni»;
    2) al comma 9, il secondo periodo è soppresso.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza)

  1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza, di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2».
   b) all'articolo 78, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti».
   c) all'articolo 93, dopo il comma 12, è inserito il seguente: «12-bis. Nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'interessato, che intende ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal presente codice presso la propria casella di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e il cui domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi, può fornire il relativo indirizzo in occasione dell'immatricolazione di cui al comma 1 e, successivamente, in occasione della revisione di cui all'articolo 80 ovvero di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione. Qualora si avvalga di tale facoltà, l'interessato dovrà comunicare ogni successiva variazione riguardante l'indirizzo medesimo all'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. entro il termine di 15 giorni dalla sua effettuazione. Chiunque non vi provveda nei termini stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi previsti dagli articoli 97, 108, 110, 111 e 114.»
   d) all'articolo 120, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Avverso Pag. 107la comunicazione all'interessato, da parte degli uffici della motorizzazione civile, degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali, come accertati dal Ministero dell'interno nell'ambito delle procedure telematiche di cui al presente comma, è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.»;
   e) all'articolo 122, comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi.»;
   f) all'articolo 126-bis:
    1) al comma 2, al quarto periodo, dopo le parole: «commessa violazione» sono aggiunte le seguenti: «, solo se diverso dal proprietario del veicolo stesso» e, al quinto periodo, le parole: «di fornirli» sono sostituite dalle seguenti: «di fornire i dati del conducente del veicolo, qualora diverso dal proprietario,»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni variazione di punteggio è verificabile sul Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
   g) all'articolo 142, comma 12-quater:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione del sito internet istituzionale le relazioni di cui al primo periodo, in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter, del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;
   h) all'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa laddove, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo»;
   i) all'articolo 196, al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle» sono soppresse e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde esclusivamente il locatario in solido con l'autore della violazione.»
   l) all'articolo 201:
    1) comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, le parole: «attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «o con accesso o transito vietato attraverso dispositivi omologati mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;Pag. 108
    2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Per i veicoli per i quali è disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo le procedure individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora le procedure di notificazione con tale strumento non siano possibili, si applicano le disposizioni del comma 3.»
   m) all'articolo 203:
    1) al comma 1, dopo le parole: «con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono inserite le seguenti: «oppure trasmesso per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
    2) al comma 1-bis, dopo le parole «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti «oppure trasmesso per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
   n) all'articolo 207, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. La mancata corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notifica del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia.»
   o) all'articolo 208:
    1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale»;
    2) al comma 4, lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;
    3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale»;
    4) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
  «5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, Pag. 109determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.»

  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole)

  1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10:
    1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile»;
    2) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «g-quater) complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti.»;
    3) al comma 6:
     I) all'alinea, le parole: «, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)» sono soppresse;
     II) alla lettera b-bis), le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e g-quater)».
    4) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;
    5) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera a) del comma 7, relativamente ai limiti dimensionali di cui all'articolo 61, o alle lettere b) e c) del medesimo comma 7, i mezzi di cui al citato comma 7 devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
  7-ter. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), non hanno titolo a circolare, né può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 6, se:
   a) vengono superati i limiti di massa di cui al comma 8;Pag. 110
   b) non è stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1.»;
    6) al comma 18, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 o al comma 3» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Alla medesima sanzione è soggetta la circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma dell'articolo 61 senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa indicati nel comma 8 ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell'articolo 62 senza che sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1.»;
    7) il comma 21 è sostituito dal seguente:
  «21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. All'atto dell'accertamento della violazione consegue il ritiro della carta di circolazione, che è trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che adotta il provvedimento di sospensione. In caso di accertamento di tre violazioni, entro i cinque anni decorrenti dalla data di commissione della prima violazione, è sempre disposta la revoca, sulla carta di circolazione del veicolo, della qualifica di mezzo d'opera.»;
    8) il comma 25 è sostituito dal seguente:
  «25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta, la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.»
   b) all'articolo 57:
    1) al comma 2, lettera b), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei prodotti inerenti all'operatività della macchina, nel rispetto, ove ricorrano, delle prescrizioni ADR di cui all'articolo 168»;
    2) al comma 3, dopo le parole: «semoventi a ruote pneumatiche» sono inserite le seguenti: «, a cingoli in gomma»;
   c) a decorrere dal 1o luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18 m» e le parole: «18 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m»;
   d) all'articolo 80, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 8:
     I) al primo periodo, le parole: «, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)» sono sostituite dalle seguenti: «e loro rimorchi»;
     II) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.»;
     III) al terzo periodo, le parole: «e quattro» sono soppresse.
    2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può affidare in regime di Pag. 111concessione l'effettuazione della revisione delle categorie di veicoli non comprese nel comma 8 ad imprese che rispondano a requisiti di indipendenza ed agli ulteriori requisiti definiti dai decreti di cui al comma 9.»
    3) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214».
    4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Le imprese di cui al comma 8-bis devono essere in possesso di requisiti di indipendenza e tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio dell'attività di revisione da eseguire sotto la responsabilità di un ispettore, in possesso dei requisiti personali e professionali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 n. 214. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i suddetti requisiti e le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»
    5) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui ai commi 8 e 8-bis e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri, appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate modalità e importi, da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    6) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»
    7) al comma 12, le parole: «al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 8 e 8-bis»;
    8) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Le imprese di cui ai commi 8 e 8-bis rilasciano al termine della revisione quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 n. 214».
   e) all'articolo 104:
    1) al comma 3, le parole: «due o più assi» sono sostituite dalle seguenti: «tre o più assi» e le parole: «14 t e 20 t» sono sostituite dalle seguenti: «18 t e 24 t».
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t per asse non motore e 11,5 t per asse motore»;
    3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. La massa complessiva delle macchine agricole semoventi cingolate non può eccedere 32 t».
   f) all'articolo 105, comma 1, le parole: «di 16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,00 m e la massa complessiva di 44 t»;Pag. 112
   g) all'articolo 110, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2) aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), punto 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario.»;
   h) all'articolo 167, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti e ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione o dall'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.»
   i) all'articolo 175, comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o veicoli autorizzati con modello DGM 243».

Art. 7.
(Disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico)

  1. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;
    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole»;
    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»;
   b) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Per i veicoli di cui all'articolo 60, comma 1, la revisione è disposta ogni quattro anni».

  2. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  3. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice Pag. 113della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, a partire dal 1o gennaio 2019, agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori di cui al presente comma sono individuati, con propria determinazione, dagli enti abilitati alla compilazione dei registri previsti dall'articolo 60, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale determinazione è aggiornata annualmente.»;
   c) al comma 1-ter, le parole: «2,05 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4,1 milioni di euro»;
   d) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui ai commi 1 e 1-bis».

  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di veicoli di soccorso)

  1. Sono esentati dal pagamento del pedaggio ai sensi del comma 2 dell'articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa CRI, i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, i veicoli della protezione civile, nonché i veicoli delle organizzazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, se impegnati nello svolgimento di attività istituzionali, in ogni caso provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 2 dell'articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  2. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 1.
  3. Tra i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta previsti dal comma 3 dell'articolo 149 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è inserito il colore rosso per gli stalli di sosta riservati alle autoambulanze. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 3 dell'articolo 149 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 80.000 euro per l'anno 2018 e a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 114finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.
(Disposizioni di attuazione e finali)

  1. L'articolo 179, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, è soppresso.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni recate dalla presente legge il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. (Atto n. 82).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (Atto del governo n. 82);
   sottolineata l'esigenza di procedere celermente alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5), che collegherà Milano con il comune di Monza, opera alla quale il provvedimento in esame assegna le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 per un importo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2019-2027;
   auspicando lo stanziamento di ulteriori adeguate risorse per lo sviluppo delle linee metropolitane da Milano alla Brianza,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE