CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Nuovo testo C. 1074.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1074 – come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative – recante norme per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;
   rilevato come il provvedimento sia riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente;
   condiviso l'obiettivo dell'intervento legislativo di venire incontro alle esigenze delle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie;
   ribadito come la materia disciplinata dall'intervento legislativo sia riconducibile, da un lato, all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e, dall'altro lato, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
   rilevato come la nuova formulazione del comma 2, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel prevedere che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1718 di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto;

  rilevato che:
   le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, «alimentazione», di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e agricoltura di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;
   alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, strumento privilegiato per le quali risulta essere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata; si richiama in proposito la sentenza n. 251 del 2016;
   il provvedimento prevede tre intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7;
   potrebbe risultare opportuno prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3 e chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, al comma 3, dell'articolo 3, dopo le parole: «del turismo,» le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».