CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2019
160.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari e C. 1457 Annibali).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.
(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale, in materia di violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima)

  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 387-bis. – (Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima) – La violazione dei provvedimenti di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 01-bis.
(Modifiche all'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi)

  1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.
  Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».

Art. 01-ter.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente Pag. 31convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

Art. 01-quater.
(Introduzione degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di deformazione dell'aspetto della persona, e modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 577-bis. – (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali che determinano la deformazione o lo sfregio o danni totali o parziali permanenti del viso è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
  Art. 577-ter. – (Circostanze aggravanti) – La pena è aumentata da un terzo alla metà dei fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dall'altra parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.
  Art. 577-quater. – (Pene accessorie) – La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:
   1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
   2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
   3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

  2. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale è abrogato.
  3. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».
  4. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».

Art. 01-quinquies.
(Modifica all'articolo 582 del codice penale, in materia di remissione della querela per lesione personale)

  1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «In caso di remissione della querela presentata contro un soggetto che si trovi, in relazione alla persona offesa, in una delle condizioni di cui all'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, il pubblico ministero sente il querelante per valutare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, procede d'ufficio».

Art. 01-sexies.
(Introduzione dell'articolo 600-octies.1 del codice penale, in materia di molestie sessuali)

  1. Dopo l'articolo 600-octies del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 600-octies.1. – (Molestie sessuali) – Chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare Pag. 32una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

Art. 01-septies.
(Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale)

  1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione del presente comma è esclusa in tutti i casi in cui l'atto importi il contatto con l'organo sessuale senza l'interposizione degli indumenti».

Art. 01-octies.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, in materia di circostanze aggravanti della violenza sessuale)

  1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
    «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 01-novies.
(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale, in materia di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 01-decies.
(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di procedibilità per il delitto di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-septies dei codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

Pag. 33

Art. 01-undecies.
(Modifiche all'articolo 609-octies del codice penale, in materia di violenza sessuale di gruppo)

  1. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 01-duodecies.
(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
   b) al quarto comma, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «La querela è irrevocabile»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».

Art. 01-terdecies.
(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti) – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
01. 01. Vitiello.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Al codice penale dopo l'articolo 388-ter è inserito il seguente:
  «Art. 388-quater. (Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima). – La violazione dei provvedimenti di cui all'articolo 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».
01. 02. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi)

  1. All'articolo 572 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.Pag. 34
  Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».
01. 03. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)

  1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
  2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
01. 04. Morani, Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.».
01. 05. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 577 del codice penale)

  All'articolo 577 del codice penale, al primo comma, numero 1), le parole «anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite con le seguenti «contro il coniuge, anche separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche non più convivente, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
01. 06. Verini, Bazoli, Annibali, Morani, Ferri.

Pag. 35

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Introduzione degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di deformazione dell'aspetto della persona, e modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 577-bis. – (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali che determinano la deformazione o lo sfregio o danni totali o parziali permanenti del viso è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
  Art. 577-ter. – (Circostanze aggravanti) – La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dall'altra parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.
  Art. 577-quater. – (Pene accessorie) – La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:
   1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
   2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
   3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

  2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale è abrogato.
  3. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».
  4. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 07. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 582 del codice penale, in materia di remissione della querela per lesione personale)

  1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di remissione della querela presentata contro un soggetto che si trovi, in relazione alla persona offesa, in una delle condizioni di cui all'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, il pubblico ministero sente il querelante per valutare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, procede d'ufficio».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 08. Conte, Boldrini.

Pag. 36

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, in materia di circostanze aggravanti della violenza sessuale)

  1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
    «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 09. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale, in materia di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 010. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di procedibilità per il delitto di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

Pag. 37

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 011. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
01. 012. Morani, Bazoli, Annibali, Verini, Bordo, Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale)

  1. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
  2. All'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 013. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Introduzione dell'articolo 600-octies.1 del codice penale, in materia di molestie sessuali)

  1. Dopo l'articolo 600-octies del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 600-octies.1. – (Molestie sessuali) – Chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 014. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;
   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici Pag. 38o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».

  2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,».
01. 015. Morani, Lotti, Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 016. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di divulgazione non consensuale di immagini, video e audio aventi contenuti intimi)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Divulgazione non consensuale di contenuti intimi) – Chiunque diffonda, condivida, divulghi in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo, senza il consenso della persona ritratta, immagini, video, audio e qualsiasi altro contenuto intimo che la riguardi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La presente disposizione si applica anche quando il materiale avente contenuto intimo rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di persone senza il loro consenso, create con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutte o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge o convivente, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è stato commesso da persona già ammonito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio nell'ipotesi del terzo comma».

  Conseguentemente all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e Pag. 39successive modificazioni apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, aggiungere dopo le parole: «, introdotto dall'articolo 7,» le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 612-ter»;
   2) al comma 3, aggiungere dopo le parole: «all'articolo 612-bis» le seguenti: «e all'articolo 612-ter».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
01. 017. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti). – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
01. 018. Vitiello.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Introduzione dell'articolo 89-bis del codice di procedura penale, in materia di trasmissione obbligatoria delle ordinanze)

  1. Al titolo V del libro primo del codice di procedura penale, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – (Trasmissione obbligatoria delle ordinanze) – 1. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente.
  2. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione».
01. 019. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 90-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 90-ter.1. – (Obbligo di comunicazione alla persona offesa da determinati delitti) – 1. Qualora si proceda per uno dei Pag. 40delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale e intervengano cause di estinzione del reato o della pena, i conseguenziali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore.
  Nei casi di cui al primo comma alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, è data immediata notizia dei provvedimenti di cui agli articoli 415-bis e 309».
01. 020. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 98, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
  «Possono altresì chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, che intendono costituirsi parte civile se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale».
01. 021. Varchi, Maschio.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)

  1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 572, 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 600-octies.1 e 612-bis».
01. 022. Conte, Boldrini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale sono soppresse le seguenti parole: «anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».
01. 023. Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato Pag. 41l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 del codice di procedura penale in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono».
01. 024. Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
01. 025. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Nel disporre la misura del divieto di avvicinamento il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 del codice di procedura penale in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi del presente articolo».
01. 026. Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e al suo difensore».
01. 027. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «291-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare.
  2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa».
01. 028. Ferri.

Pag. 42

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede entro quindici giorni dalla richiesta».
01. 029. Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e al suo difensore».
01. 030. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-bis.1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore».
01. 031. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 444, comma 1-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, ovvero degli articoli 575 nella forma tentata e 582, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577, 612-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata al risarcimento del danno».
01. 032. Ferri.

  All'articolo 1, premettere il seguente titolo: Capo I – Disposizioni in materia di violenza di genere.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente titolo: Capo II – Altre disposizioni in materia di violenza di genere.
1. 2. La Relatrice.

  Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 89-bis del codice di procedura penale, in materia di trasmissione obbligatoria delle ordinanze)

  1. Al titolo V del libro primo del codice di procedura penale, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – (Trasmissione obbligatoria delle ordinanze) – 1. Quando siano in Pag. 43corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente.
  2. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)

  1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 572, 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 600-octies.1 e 612-bis».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale, in materia di durata della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

  1. Prima del comma 3 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, le misure di cui all'articolo 282-bis del presente codice nonché all'articolo 282-ter, anche se costituente misura aggiuntiva a quella di cui al medesimo articolo 282-bis, perdono efficacia con la sentenza non più soggetta ad impugnazione, salva l'ipotesi di revoca per accertata cessazione delle esigenze cautelari su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'indagato o imputato purché non vi sia l'opposizione della persona offesa».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale, in materia di obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia del reato)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «3-bis. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, devono essere trasmesse senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'acquisizione della denunzia o querela della persona offesa ovvero degli indizi di reato».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 362 del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, Pag. 44600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 370 del codice di procedura penale, in materia di atti di indagine delegati alla polizia giudiziaria)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria provvede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
  2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».
1. 1. Vitiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 571, comma 2, 572, 600-bis, comma 1, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, comma 2, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, comma 1, numero 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75».
1. 3. Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Obbligo di riferire la notizia di reato)

  1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del Pag. 45medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto».
1. 4. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le fattispecie di reato previste dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».
1. 5. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 90-ter, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «che ne faccia richiesta» sono soppresse.
1. 6. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli 572, inserire le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602,.
1. 7. Conte, Boldrini.

  All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: 612-bis, inserire la seguente: 612-ter,.
1. 8. Conte, Boldrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La persona offesa può sollecitare il pubblico ministero ad avanzare richiesta di misura cautelare a carattere protettivo, con obbligo del pubblico ministero di emettere decreto motivato in caso di diniego.
1. 9. Ferri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 282-bis del codice penale, aggiungere il seguente comma: «Le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale possono essere applicare in tutti i casi in cui può essere disposta una delle misure di cui agli articoli 282-bis e 282-ter».
1. 10. Ferri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale, le parole: «La remissione della querela può essere soltanto processuale» sono sostituite con le seguenti: «La querela è irrevocabile».

  Conseguentemente le parole da: La querela è comunque fino a: di cui all'articolo 612, secondo comma sono soppresse.
1. 0. 1. Bordo, Ferri.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento alla persona offesa, può anche stabilire che all'imputato venga applicato un mezzo elettronico di controllo».
1. 0. 2. Bordo, Ferri.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli: 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, per il quale è stata presentata querela, del medesimo codice penale, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini.
2. 1. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Assunzione di informazioni)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli: 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, per il quale è stata presentata querela, del medesimo codice penale, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta.».
2. 2. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, con le modalità previste dall'articolo 370 del codice penale, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela Pag. 47o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
2. 3. Bordo, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che non ritenga diversamente o che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
2. 4. Bordo, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, dopo l'iscrizione della notizia di reato, assume, prima possibile, informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
2. 5. Bordo, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».
2. 6. Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: dagli articoli 572, inserire le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602,.

  Conseguentemente:
   dopo le parole: il pubblico ministero assume inserire:, con massima urgenza,;
   sopprimere le parole: entro il termine di tre giorni dall'iscrizione del reato,.
2. 7. Conte, Boldrini.

Pag. 48

  Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: 612-bis, inserire la seguente: 612-ter,.
2. 8. Conte, Boldrini.

  Al comma 1, capoverso «1-ter.» dopo le parole: pubblico ministero inserire le parole: o su sua delega la polizia giudiziaria.
2. 9. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: dall'iscrizione con le seguenti: dalla comunicazione.
2. 10. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Al comma, 1 capoverso 1-ter, aggiungere infine il seguente periodo:
  «Nel caso in cui la persona offesa sia un minore si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 392 comma 1-bis del codice di procedura penale».
2. 11. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazione della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione delle notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 571 comma 2, 572, 600-bis comma 1, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, comma 2, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, comma 1, numero 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
2. 0. 1. Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale.
2. 0. 2. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

Pag. 49

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 571 comma 2, 572, 600-bis, comma 1, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, comma 2, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, comma 1, numero 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso 2-ter sostituire le parole: senza ritardo con la seguente: immediatamente.
3. 1. Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli: 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
3. 2. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: dagli articoli 572, inserire le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602,.
3. 3. Conte, Boldrini.

  Al comma 1, capoverso «2-bis» dopo le parole: 612-bis, inserire la seguente: 612-ter,.
3. 4. Conte, Boldrini.

  Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente:
  «2-bis.1. Nei casi di cui al precedente comma. Il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardino minorenni.».
3. 5. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici penitenziari e di trattamento cognitivo – comportamentale del condannato per la tutela delle vittime e la prevenzione della recidiva per gravi reati contro la persona)

  1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma,» le parole: «e 609-undecies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-undecies e 612-bis»;Pag. 50
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne,»; b) le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice».

  2. All'articolo 13-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583 secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne,» e le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice».
  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.
3. 0. 1. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
3. 0. 2. Vitiello.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Applicazione delle misure di prevenzione personali in caso di violenza di genere)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: «i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale»;
   b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il tribunale, inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente Pag. 51da minori. Ove le circostanze del caso lo richiedano, può imporre ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), di non soggiornare in un determinato luogo e di non accedervi senza autorizzazione del giudice che procede»;
   c) all'articolo 14:
    1) al comma 2-bis, dopo le parole: «sorveglianza speciale» sono inserite le seguenti: «e, ove imposti, dell'obbligo e del divieto di soggiorno»;
    2) al comma 2-ter, dopo le parole: «sorveglianza speciale» sono inserite le seguenti: «e, ove imposti, dell'obbligo e del divieto di soggiorno»;
   d) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
  «Art. 15. – (Rapporti dell'obbligo o del divieto di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata) – 1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo o del divieto di soggiorno.
  2. L'obbligo o il divieto di soggiorno cessano di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona sottoposta alle misure relative al soggiorno è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno».
3. 0. 3. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime del delitto di atti persecutori)

  1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero deve chiedere al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
  4-ter. Agli effetti del comma 4-bis si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-bis del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.
  4-quater. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-bis nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.
  4-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato preliminarmente la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-bis, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo».

  2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis: dopo le parole: «con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale» e le parole: «a cura della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del difensore dell'indagato o imputato»;
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. La mancata esecuzione della comunicazione di cui al comma 2-bis comporta la decadenza del provvedimento Pag. 52di sostituzione o di revoca della misura cautelare, con conseguente ripristino della misura cautelare precedentemente applicata».

  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «1-bis. Qualora il difensore dell'indagato o imputato abbia omesso di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 299, comma 2-bis, l'appello può essere proposto altresì dalla persona offesa e dal suo difensore».
3. 0. 4. Foti, Butti, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)

  1. All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. La medesima informazione di cui al precedente comma è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-bis alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.»;
   b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Le ordinanze che dispongo misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.»;
   c) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato».
3. 0. 5. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini di durata massima della custodia cautelare)

  1. Al comma 1, lettera b), n. 3-bis) dell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 609-quinquies e 612-bis del codice penale,».
3. 0. 6. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Doveri della polizia/giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

  1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal Pag. 53pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa».
3. 0. 7. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Comunicazione della richiesta di convalida alla persona offesa)

  1. All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa».
3. 0. 8. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

  1. All'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577», e dopo le parole: «609-octies» sono inserite le seguenti: «e 612-bis».
3. 0. 9. Zucconi, Rizzetto, Bellucci, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis. 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore».
3. 0. 10. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi del condannato)

  1. All'articolo 165 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: «La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, può essere altresì subordinata alla partecipazione con esito positivo a specifici percorsi di recupero e di reinserimento nella società presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».
3. 0. 11. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

Pag. 54

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi del condannato)

  1. All'articolo 165 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: «La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, è altresì subordinata alla partecipazione con esito positivo a specifici percorsi di recupero e di reinserimento nella società presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.».
3. 0. 12. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 572 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: «Il minore di anni quattordici che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.».
3. 0. 13. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Altre circostanze aggravanti)

  1. Al n. 1) del comma primo dell'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «legalmente separato» sono inserite le seguenti: «divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, ove cessata»;
   2) sono inserite, infine, le seguenti parole: «, ovvero contro persone legate da rapporti di filiazione o adozione»;.

  Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 577 del codice penale, sono soppresse le seguenti parole:
   a) «il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,»;
   b) «o il figlio adottivo».
3. 0. 14. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

  All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) del primo comma, dopo le parole «sull'odio razziale» sono inserite le seguenti: «, di genere» e dopo le parole: «atti di discriminazione per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   2) alla lettera b) del primo comma, dopo le parole: «per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   3) al secondo comma, dopo le parole: «per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;

Pag. 55

  Conseguentemente:
   1) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa;
   2) al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale (Circostanza aggravante), dopo la parola: razziale sono inserite le seguenti: di genere,.
3. 0. 15. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e abrogazione dell'articolo 609-septies del codice penale, in materia di violenza sessuale)

  1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali penetrativi, anche se di breve durata, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
  Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali diversi da quelli di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alle stesse pene previste dai commi primo e secondo soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali di cui ai medesimi commi:
   1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
   2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

  Per i fatti di cui al secondo comma, nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi qualora l'imputato abbia risarcito interamente il danno cagionato dal reato alla vittima».

  2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo fino alla metà»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione non inferiore ad anni diciotto se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci»;
   c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui al presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, le parole: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali» sono sostituite dalle seguenti: «Soggiace alle pene stabilite dall'articolo 609-bis chiunque compie atti sessuali»;
   b) al secondo comma, le parole: «con la reclusione da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a sette anni».

  4. L'articolo 609-septies del codice penale è abrogato.Pag. 56
  5. Al secondo comma dell'articolo 609-octies del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da otto a quattordici anni».
3. 0. 16. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 609-quater del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi».
3. 0. 17. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini o video sessualmente espliciti)

  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.
(Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti)

  Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate.
  Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo venuto in possesso delle immagini o dei video di cui al primo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.
  Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in ragione della separazione, del divorzio, della cessazione dell'unione civile ovvero della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni.
  Se in conseguenza del fatto di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
  La pena è aumentata fino alla metà:
   1) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   2) se l'acquisizione delle immagini o dei video pubblicati o divulgati è stata realizzata all'insaputa della vittima.

  Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Pag. 57nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
3. 0. 18. Zanella, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Bigami, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Sandra Savino, Spena, Tartaglione, Versace.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini e video sessualmente espliciti)

  Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

  «Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti) – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
3. 0. 19. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore del coniuge superstite e dei figli del coniuge superstite. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. 0. 20. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo 572 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis e seguenti, 612-bis del codice penale l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa dei reati.».
3. 0. 21. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

Pag. 58

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per i delitti di cui agli articoli 572, 612-bis del codice penale i termini di cui all'articolo 303 primo comma, lettera a), n. 1) del codice di procedura penale sono raddoppiati.
3. 0. 22. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 64 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'ordinanza o del decreto che dispone l'archiviazione e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione».
3. 0. 23. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 64 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma è inserito il seguente:

  «3-bis. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'ordinanza o dèi decreto che dispone l'archiviazione e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater.1., 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve prendere in considerazione gli episodi di violenza emergenti dai documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, al fine di garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini».
3. 0. 24. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.
3. 0. 25. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici Pag. 59nonché per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute con regolamento adotta il decreto di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 11, comma 1 della medesima legge.
3. 0. 26. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 0. 27. Prestigiacomo, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 0. 28. Siracusano, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice Pag. 60penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.
  2. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 0. 29. Santelli, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Testo unico in materia di violenza di genere)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di violenza di genere.
3. 0. 30. Rizzetto, Zucconi.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Formazione degli operatori di polizia e degli operatori sanitari).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 600-octies, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, o al personale che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per i medesimi reati. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  2. Previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai corsi di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, e gli esercenti una professione sanitaria che, per le attività normalmente esercitate, possono essere incaricati di trattare casi di violenza di genere.
  3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al presente articolo, i loro contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, della salute e della difesa.
4. 1. Vitiello.

  Al comma 2, dopo le parole: dei Ministri, inserire le seguenti: su proposta del Dipartimento per le pari opportunità, .
4. 2. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

Pag. 61

  Al comma 2, dopo le parole: della difesa, aggiungere le seguenti:, sentiti i Centri antiviolenza e le associazioni che si occupano di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.
4. 3. Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 572 e 612 del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). – 1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.».

  2. All'articolo 612-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e sei mesi.».
  3. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
4. 0. 1. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 577 del codice penale). – 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».
4. 0. 2. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
  «583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
  La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

  2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».
  3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.
  4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «583-quinquies».Pag. 62
  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies».
4. 0. 3. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
4. 0. 4. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Quando sono in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio Pag. 63della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa al giudice civile procedente,».
  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
4. 0. 5. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
4. 0. 6. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – 1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento Pag. 64nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».
4. 0. 7. Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne, 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
4. 0. 8. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di compenso per il lavoro dei detenuti per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori). – 1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  «13-bis. I compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, del codice penale sono destinati nella misura di un terzo alle vittime dei medesimi reati, fino al raggiungimento dell'importo del risarcimento stabilito dal giudice».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».
4. 0. 9. Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119). – All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, Pag. 65n. 119, le parole da «riservando un terzo», fino alla fine della lettera, sono soppresse.
4. 0. 10. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali).

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
4. 0. 11. Vitiello.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 di attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato). – 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 di attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
   c) all'articolo 4, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
   d) all'articolo 7, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale».
4. 0. 12. La Relatrice.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obblighi in capo Società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali).

  1. Le Società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono costituire in Italia un domicilio legale presso cui possono essere inoltrati o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o degli audio reali o virtuali aventi ad oggetto contenuti intimi diffusi senza il consenso delle persone ivi rappresentate.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».
4. 0. 13. Conte, Boldrini.

ART. 5.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui Pag. 66a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 1. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

Pag. 67

ALLEGATO 2

TESTO AGGIORNATO AL 21 MARZO 2019

Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo, C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari e C. 1457 Annibali).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
4. 014. (ex 01.05) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 577 del codice penale). – 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
4. 015. (ex 01.06) (Nuova formulazione) Verini, Bazoli, Annibali, Morani, Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
  «583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano Pag. 68la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
  La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.
  2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».
  3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.
  4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «583-quinquies».
  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies».
4. 016 (ex 01.07) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni « sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

Pag. 69

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
4. 017. (ex 01.010, ex 01.011) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni « sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
4. 018. (ex 01.012) (Nuova formulazione) Morani, Bazoli, Annibali, Verini, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Quando sono in corso procedimenti di Pag. 70separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa al giudice civile procedente,».
  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
4. 019. (ex 01.019) (Nuova formulazione) Conte, Boldrini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
4. 020. (ex 01.020, ex 01.025, ex 01.027, ex 01.030, ex 3.010) (Nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate Pag. 71alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
4. 021. (ex 1.10 ex 01.026) (nuova formulazione) Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
4. 022. (ex 1.6) (nuova formulazione) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

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  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché Pag. 73dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».
4. 024. (ex 1.02) (nuova formulazione) Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne, 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
4. 025. (ex 3.02) (nuova formulazione) Vitiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 577 del codice penale). – 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,»».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
4. 026. (ex 3.014) (nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni « sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni». Pag. 74
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»
  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
4. 027. (ex 3.017) (nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Quando sono in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa al giudice civile procedente,».
  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le Pag. 75parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
4. 028. (ex 3.023, ex 3.024) (nuova formulazione) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 577 del codice penale). – 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,»».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
4. 02. (nuova formulazione) La relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne, 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
4. 07. (nuova formulazione) Conte, Boldrini.