CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2019
156.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come le disposizioni del Capo I in materia di reddito di cittadinanza appaiano riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
   osservato come, nell'ambito del Capo I, assumano inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   rilevato come, alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento individua adeguate procedure concertative con le Regioni, considerato anche che la Corte costituzionale, in più occasioni, ha affermato che, in presenza di uno stretto intreccio di competenze tra Stato e regioni, «la leale collaborazione costituisce principio-guida e l'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione»;
   rilevato come le disposizioni del Capo II appaiono invece riconducibili alla materia, di esclusiva competenza statale, attinente alla previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
   osservato, quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, che, ai fini dell'accesso al Reddito di cittadinanza, l'articolo 2 del provvedimento stabilisce, tra gli altri, anche alcuni requisiti riferiti alla cittadinanza e alla residenza in Italia, prevedendo, in particolare, al comma 1, che il componente richiedente il beneficio deve essere, in modo cumulativo: in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
   osservato come, in relazione al possesso dei requisiti di reddito e patrimonio previsti, il comma 1-bis dell'articolo 2 preveda che i cittadini di Stati non appartenenti all'UE – fatte salve le eccezioni di cui al comma 1-ter – devono produrre, ai fini del conseguimento del Reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare;
   ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato come lo status Pag. 55di cittadino non sia di per sé sufficiente al legislatore per operare nei suoi confronti erogazioni privilegiate di servizi sociali rispetto allo straniero legalmente risiedente da lungo periodo;
   osservato come la Corte in diverse occasioni abbia rilevato che le politiche sociali ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008), sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenze n. 222 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011);
   rilevato come la Corte, in particolare, abbia affermato al riguardo che al legislatore, sia statale sia regionale, sarebbe consentito attuare una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una «causa» normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005);
   osservato che l'articolo 12, in particolare al comma 4, prevede che l'ANPAL Spa (Agenzia nazionale politiche attive lavoro) possa procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami;
   richiamata, in proposito, la giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione dell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, in base al quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge»;
   rilevato, al riguardo, come in più occasioni la Corte costituzione abbia, in via generale, evidenziato come «il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni»;
  osservato, inoltre, con riferimento in particolare alla previsione di concorsi pubblici con riserva integrale di posti, come la Corte costituzionale abbia ritenuto che la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente – in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico – la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso (sentenza n. 100 del 2010; sentenza n. 293 del 2009; sentenza n. 169 del 2010);
   rilevato, peraltro, come, secondo la Corte, l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere «pubblico» del concorso (sentenza n. 34 del 2004);
   ricordato altresì che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibili procedure integralmente riservate, comunque sempre in considerazione della specificità delle fattispecie che di volta in volta venivano in rilievo ed esigendo, inoltre, che le stesse fossero coerenti con il principio del buon andamento dell'amministrazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città (C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli).

EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.2

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 7.
1. 2. Il Relatore.
(Approvato)