CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 febbraio 2019
142.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),
  esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini COM(2018)157 final;
  premesso che:
   l'ICE, istituto introdotto dal Trattato di Lisbona, è un importante strumento di democrazia partecipativa all'interno dell'Unione europea, grazie alla quale un milione di cittadini europei residenti in almeno un quarto degli Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico ai fini dell'applicazione dei trattati UE;
   la relazione della Commissione è relativa all'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (ICE) per il periodo 2015-2018;
   la Commissione europea ha presentato il 13 settembre 2017 una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 relativo all'ICE;
  considerato che:
   sulla proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 relativo all'ICE, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno, da ultimo, raggiunto un accordo volto a consentire la prossima approvazione della proposta di revisione e la sua entrata in vigore al partire dal 1o gennaio 2020, nel contesto della prossima legislatura europea;
   il ricorso all'ICE da parte dei cittadini europei non ha avuto fino ad ora l'impatto che era stato auspicato al momento della sua introduzione nell'ordinamento europeo, anche a causa di difficoltà applicative riportate nella relazione e a cui la proposta di regolamento intende ovviare;
   gran parte degli organizzatori di ICE ha incontrato difficoltà, sia pratiche sia giuridiche, nella costituzione di un'iniziativa e in più occasioni gli stessi organizzatori di ICE respinte hanno poi presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Ue e al Mediatore europeo contro la decisione della Commissione europea di non registrare le loro iniziative;
   a partire dal 2012, data di entrata in vigore del Regolamento ICE, le iniziative presentate dai cittadini hanno raccolto complessivamente 9 milioni di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione europea ma su 54 iniziative dei cittadini registrate, solo 4 sono riuscite a raccogliere il numero necessario di firme verificate;
   la proposta di potenziare la piattaforma online, gestita dalla Commissione europea, per la raccolta delle sottoscrizioni, nonché per la creazione di una piattaforma online collaborativa per sostenere lo scambio di buone pratiche sull'ICE, in particolare tramite un forum di discussione, appare positiva al fine di sostenere il ricorso a tale strumento di partecipazione;Pag. 135
  da accogliere positivamente è anche il rafforzamento messo in atto da parte della Commissione europea dei sistemi di consulenza e sostegno a favore degli organizzatori, così come delle attività di comunicazione, al fine di migliorare la facilità di utilizzo del software di raccolta on line dei dati;
   rilevato che occorre promuovere e sostenere anche a livello europeo una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini europei ai processi decisionali dell'UE;
   rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
    a) l'istituto dell'iniziativa dei cittadini dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini europei al processo decisionale dell'UE, aumentandone il livello democratico;
    b) si incoraggiano le istituzioni europee a portare avanti il processo di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini, affinché siano recepite le raccomandazioni del Parlamento europeo e i suggerimenti provenienti dagli altri organismi e portatori di interesse della società civile dell'UE, allo scopo, in particolare, di rendere quanto più possibile agevole il ricorso a tale strumento da parte dei cittadini e degli organizzatori e quindi ad incrementarne l'accesso, l'utilizzo e la diffusione;
    c) è opportuno che la nuova Commissione europea, che si insidierà successivamente allo svolgimento delle prossime elezioni europee, si impegni da un lato, a promuovere ulteriormente, anche attraverso il ricorso di forme mirate di comunicazione e sensibilizzazione al pubblico, l'accessibilità, l'utilizzo e la diffusione delle iniziative dei cittadini e dall'altro, a garantire un loro seguito adeguato, al fine di rendere l'ICE uno strumento più efficace di partecipazione democratica;
    d) con riferimento al sistema di raccolta elettronica delle firme, si incoraggia la Commissione a migliorarne ulteriormente il funzionamento e a garantirne l'ampliamento, favorendo la costituzione di un sistema centralizzato online di raccolta e condivisione, con gli organizzatori delle iniziative ICE, degli indirizzi e-mail dei cittadini che esprimano la dichiarazione di sostegno, attraverso una clausola di consenso informato, da attivare e gestire a cura della Commissione a carico del bilancio europeo, senza costi per gli organizzatori e per i cittadini;
    e) con riferimento al sistema di raccolta dati, ad introdurre, a livello unionale, un sistema di raccolta più uniforme, al fine di semplificare la raccolta e la catalogazione delle dichiarazioni di sostegno, nonché di agevolare i cittadini dell'Ue desiderosi di sottoscrivere una ICE, indipendentemente dal proprio paese di residenza;
    f) a valutare l'opportunità, nell'ambito nella proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, di vincolare la Commissione europea a presentare una proposta legislativa entro 12 mesi dall'emanazione di un parere positivo, per ogni ICE andata a buon fine, così come avviene per le iniziative parlamentari, e a fornire – in caso di proposte di iniziative dei cittadini respinte – motivazioni comprensibili e dettagliate, alla base del loro rifiuto, al fine di consentire agli organizzatori di modificare adeguatamente e presentare nuovamente le proprie proposte;
    g) a consentire agli organizzatori delle ICE di scegliere la data di inizio della raccolta firme, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di registrazione dell'iniziativa proposta dai cittadini;Pag. 136
    h) a valutare l'opportunità, nell'ambito nella proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, di prevedere, da parte del Parlamento europeo, la redazione di un rapporto sull'oggetto trattato dall'ICE, e il successivo dibattimento e votazione del report nell'ambito di una sessione plenaria dello stesso Parlamento;
    i) a prevedere la possibilità di organizzare delle audizioni pubbliche presso il Parlamento europeo, al raggiungimento delle 200 mila sottoscrizioni di una ICE;
    j) ad estendere dagli attuali 12 ai 18 mesi il termine di sottoscrizione di una ICE.

Pag. 137

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORE ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DAL GOVERNO

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera – Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL)

  1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».